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| Gazzetta n. 215 del 2005-09-15 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 settembre 2005 |  | Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei  prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Puglia. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di elaborazione dei vini spumanti;
 Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999  ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
 Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea;
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
 Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
 Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
 Visto  l'attestato  dell'Assessorato  all'agricoltura della regione Puglia  con  il  quale  lo  stesso  ha  certificato  che  nel proprio territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2005, condizioni climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
 Decreta:
 Articolo unico
 1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 e' consentito aumentare il titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole della  regione  Puglia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte  a  dare  vini  V.Q.P.R.D.,  per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
 2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopraccitati e nel limite  massimo  di  due  gradi, utilizzando mosto di uve concentrato proveniente  esclusivamente  da  uve prodotte nei vigneti iscritti al rispettivo  albo,  o  mosto  di  uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
 3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta' di vite di seguito indicate: Chardonnay, Sauvignon, Pinot B, Pinot N, Moscato  B, Malvasia B, Fiano, Verdeca, Bianco d'Alessano, Bombino B, Bombino N, Trebbiano.
 Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve concentrato  e  rettificato,  fatte  salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione.
 Roma, 12 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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