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| Gazzetta n. 215 del 2005-09-15 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Misure  fitosanitarie  per  l'importazione  di  vegetali  dei  generi Chamaecyparis  Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge, approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
 Vista  la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del 19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del 19 febbraio  1996,  e successive modificazioni, concernente le misure di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  U.E.  n.  2004/826/CE del 29 novembre  2004  che  modifica  la  decisione  n.  2002/887/CE  che autorizza  gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della  direttiva  n.  2000/29/CE  sopraindicata per quanto riguarda i vegetali  dei  generi  Chamaecyparis  Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone;
 Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal  presente  decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
 Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 giugno 2005;
 Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996  e  successive  modificazioni,  possono  essere  introdotti  nel territorio   della  Repubblica  italiana  i  vegetali  originari  del Giappone dei generi:
 Pinus L. e Chamaecyparis Spach sino al 31 dicembre 2006;
 Juniperus L. dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2006.
 |  | Art. 2. 1.  Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1   del  presente  decreto,  le  autorita'  fitosanitarie  giapponesi accertano i seguenti requisiti:
 a) i    vegetali    sono    piante   nanizzate   naturalmente   o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus L.  o,  nel  caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora  Sieb.  &  Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure di tale specie  innestata  su  un  portinnesto  della specie Pinus diversa da Pinus  parviflora  Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli;
 b) i  vegetali  sono  coltivati  e  curati  per  almeno  due anni consecutivi  in  vivai  ufficialmente  riconosciuti, sottoposti ad un regime   di   controllo  ufficialmente  sorvegliato.  Detti  vegetali provengono  dai  vivai  riconosciuti che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;
 c) i  vegetali  dei  generi  Juniperus  L., Chamaecyparis Spach e Pinus   L.   prodotti   nei  suddetti  vivai  di  vegetali  nanizzati naturalmente  o  artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due  anni  precedenti  la  spedizione,  sono  sottoposti ad ispezione ufficiale  almeno  sei  volte  all'anno  ad intervalli opportuni, per individuare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.
 2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:
 per i vegetali del genere Juniperus:
 a) Aschistonyx eppoi Inouye,
 b) Gymnosporangium  asiaticum  Miyabe  ex  Yamada  e G. yamadae Miyabe ex Yamada,
 c) Oligonychus perditus Pritchard et Baker,
 d) Popillia japonica Newman,
 e) qualsiasi   altro   organismo  nocivo  la  cui  presenza  e' sconosciuta nella Unione europea;
 per i vegetali del genere Chamaecyparis:
 a) Popillia japonica Newman,
 b) qualsiasi   altro   organismo  nocivo  la  cui  presenza  e' sconosciuta nella Unione europea;
 per i vegetali del genere Pinus:
 a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.,
 b) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hon & Nambu) Deighton,
 c) Coleosporium paederiae,
 d) Coleosporium phellodendri Komr.,
 e) Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai,
 f) Dendrolimus spectabilis Butler,
 g) Monochamus spp. (specie non europee),
 h) Peridermium kurilense Dietel,
 i) Popillia japonica Newman,
 i) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,
 m) qualsiasi   altro   organismo  nocivo  la  cui  presenza  e' sconosciuta nella Unione europea.
 3.  I vegetali esaminati risultano esenti dagli organismi nocivi in questione.  Quelli  che  risultano  contaminati  sono  eliminati  e i rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.
 4.  I  casi in cui e' constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera  c)  del precedente comma 1, sono ufficialmente trascritti su un  registro  messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli  organismi  nocivi  sopra  menzionati  implica  per  il  vivaio interessato,  la cancellazione dall'elenco di cui alla lettera b) del comma 1.
 5.  I  vegetali  destinati  ad essere spediti nella Unione europea, rispondono alle seguenti condizioni:
 a) che  i  vegetali sono stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo,  in vasi collocati su scaffalature distanti almeno cinquanta centimetri da terra oppure su pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;
 b) essere  trovati  esenti,  nel  corso delle ispezioni di cui al comma  1,  dagli  organismi nocivi di cui trattasi e non essere stati interessati dalle misure di cui al punto 4;
 c) se  i  vegetali  appartengono  al genere Pinus L. e in caso di innesto  su  un  portinnesto  di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora  Sieb  &  Zucc.,  il  portinnesto e' ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;
 d) ciascuno  dei  vegetali  deve  recare  un marchio specifico ed esclusivo,  notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere  il  riconoscimento  del  vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonche' l'anno di invasatura.
 |  | Art. 3. 1.  L'organismo  ufficiale  di protezione delle piante del Giappone garantisce  l'identita'  dei  vegetali, dal momento della loro uscita dal  vivaio  fino  al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura   dei   veicoli   adibiti  al  trasporto  o  altri  metodi appropriati.
 2.  I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso sono  accompagnati  dal  certificato  fitosanitario  sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:
 a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;
 b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2, nella misura in  cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura;
 c) l'indicazione  dell'ultimo  trattamento  applicato prima della spedizione;
 d) che  sul  certificato  fitosanitario  sopracitato  risulti  la dichiarazione  supplementare che «la partita e' conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 2002/887/CE».
 |  | Art. 4. 1.  L'importazione  delle  singole partite di materiale vegetale e' soggetta  all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Servizio  fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta  inviata per conoscenza al Servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio  in  cui avverra' la quarantena, il quale dovra'  esprimere  un  parere  di  idoneita'  delle  strutture. Nella richiesta sono specificati i seguenti dati:
 a) il tipo di materiale;
 b) il quantitativo;
 c) la data dichiarata di importazione;
 d) il punto di entrata;
 e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.
 |  | Art. 5. 1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti per il punto di entrata   autorizzano  l'importazione  sotto  vincolo  fitosanitario, dandone  comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per  il  punto di arrivo. I Servizi fitosanitari regionali competenti per  il  punto  di arrivo sottopongono il materiale vegetale del tipo «bonsai»,  prima  che  venga  immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunita',  ad  un  periodo  di quarantena ufficiale che nel caso dei generi  Pinus  L.  e Chamaecyparis Spach e' di durata non inferiore a tre  mesi  di  ripresa  vegetativa e nel caso dei vegetali del genere Juniperus  L.  e'  comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile   al   30  giugno)  prestando  particolare  attenzione  per mantenere,  per  ciascun  vegetale,  il  marchio  di  cui al comma 5, lettera d) del precedente art. 2.
 2.  Durante  tale  periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente dagli organismi nocivi citati all'art. 2.
 3. Detta quarantena:
 a) e'   effettuata  in  un  luogo  ufficialmente  riconosciuto  e provvisto   di  strutture  adeguate,  sufficienti  per  tenere  sotto controllo  gli  organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
 b) comprende, per ogni elemento del materiale:
 1)  esami  visivi,  effettuati  all'arrivo e successivamente ad intervalli  regolari,  tenendo  conto  del  tipo  di  materiale e del relativo  stato  di  sviluppo  durante  il periodo di quarantena, per individuare  la  presenza  di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;
 2)  esami  appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel  corso  dell'esame  visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;
 c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale e' stata constatata la presenza di organismi nocivi.
 |  | Art. 6. 1.   Il   Ministero   delle   politiche   agricole   e   forestali, nell'autorizzare  l'importazione  del  materiale  in  questione, puo' impartire ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ulteriori istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.
 |  | Art. 7. 1.  Il  materiale  viene commercializzato solo dopo l'effettuazione della  quarantena  ed  e'  accompagnato  dal passaporto delle piante, conformemente  a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, citato nelle premesse. Il passaporto  in  questione  deve  riportare l'indicazione del paese di origine.
 |  | Art. 8. 1.  I Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 1° luglio 2005 e il 1° luglio 2006  una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali introdotti anteriormente a tale data nel periodo   di  quarantena  previsto,  nonche'  copia  del  certificato fitosanitario del paese di origine.
 2.  Inoltre  detti  Servizi comunicano le eventuali intercettazioni dei  vegetali  del  tipo  «bonsai»  dei  generi  Chamaecyparis Spach, Juniperus  L.  e Pinus L. effettuate al punto di entrata o durante la quarantena entro tre giorni lavorativi.
 3.  Il  presente  decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 392
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