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| Gazzetta n. 215 del 2005-09-15 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 4 agosto 2005 |  | Approvazione  di  due  schede  tecniche  per  la  quantificazione dei risparmi   energetici   negli   usi  di  climatizzazione  ambienti  e produzione di acqua calda sanitaria, conseguiti tramite installazione e    gestione   di   impianti   di   cogenerazione   e   sistemi   di teleriscaldamento,  realizzati  nell'ambito  dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 177/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 4 agosto 2005,
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004,   recante  «Nuova individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004,   recante  «Nuova individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 Visti:
 la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
 la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
 la deliberazione 19 marzo 2002, n. 42/02;
 il documento di consultazione 16 gennaio 2003;
 la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/03  (di  seguito: deliberazione n. 103/03);
 il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 387;
 la  direttiva  2004/8/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004;
 la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04;
 il documento di consultazione 27 ottobre 2004;
 la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04;
 la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34;
 la deliberazione 27 aprile 2005, n. 77/05;
 la deliberazione 26 maggio 2005, n. 98/05;
 la deliberazione 9 giugno 2005, n. 102/05;
 la deliberazione 15 giugno 2005, n. 104/05;
 la deliberazione 27 giugno 2005, n. 123/05;
 la deliberazione 7 luglio 2005, n. 136/05;
 la   deliberazione   12 luglio   2005,  n.  143/05  (di  seguito: deliberazione n. 143/05);
 Considerato che:
 l'art.  14,  comma  2,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per  l'energia  elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati  dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4, comma  2,  del decreto ministeriale gas stabiliscono che, ai fini del conseguimento  degli  obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo  articolo  del decreto ministeriale elettrico e dell'art. 3, comma  4,  del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti  predisposti, valutati e certificati secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti;
 l'art.  3, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 dispone  che  ai  fini  della  valutazione  dei risparmi conseguibili attraverso  gli  interventi  di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004  si  distinguono:  a)  metodi  di valutazione standardizzata; b) metodi   di   valutazione  analitica;  c)  metodi  di  valutazione  a consuntivo;
 l'art.  4,  commi  1 e 2 e l'art. 5, commi 1 e 2 dell'Allegato A, alla   deliberazione  n.  103/03  dispongono  rispettivamente  che  i parametri  per  la  valutazione  standardizzata  e per la valutazione analitica  vengono  definiti  dall'Autorita',  per  ogni tipologia di intervento,  mediante  schede  tecniche  per  la  quantificazione dei risparmi,   pubblicate   a  seguito  di  consultazione  dei  soggetti interessati;
 ai   sensi   dell'art.   3,   comma   2,  dell'Allegato  A,  alla deliberazione   n.   103/03   le   schede   tecniche  di  valutazione standardizzata  e analitica devono essere obbligatoriamente applicate ai progetti costituiti da interventi oggetto delle schede stesse;
 le  osservazioni  e  i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione   pubblicate   con   il  documento  di  consultazione 27 ottobre  2004  hanno suggerito, tra l'altro, modifiche e revisioni alle  schede  tecniche  relative  ad  interventi  di  climatizzazione ambienti  e produzione di acqua calda sanitaria tramite installazione e    gestione   di   impianti   di   cogenerazione   e   sistemi   di teleriscaldamento;
 le    schede    tecniche   di   quantificazione   consentono   la determinazione  dell'energia  primaria  risparmiata  da  ogni singolo intervento quando utilizzate congiuntamente ai criteri di valutazione di  carattere  generale  definiti  nell'ambito della deliberazione n. 103/03  e  successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: Linee guida);
 con deliberazione n. 143/05 l'Autorita' ha disposto la proroga al 30 settembre 2005 del termine per la presentazione delle richieste di verifica  e  certificazione relative a risparmi energetici conseguiti attraverso  progetti  realizzati  nel  periodo  intercorrente  tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004.
 Considerato  inoltre che, fissato pari a 0,220 \times 10-3 tep/kWhe il  fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria per  l'anno 2005, primo anno di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio  2005, le informazioni e le previsioni disponibili inducono a  considerare  un  valore  di  tale fattore pari a 0,210 \times 10-3 tep/kWhe  per  l'anno  2006,  a 0,207 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2007,  a  0,204 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2008 e a 0,201 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2009;
 Ritenuto  che, alla luce delle osservazioni e dei commenti ricevuti dalla  consultazione  sulle  proposte  di schede tecniche relative ad interventi  di  climatizzazione  ambienti e produzione di acqua calda sanitaria   tramite   installazione   e   gestione   di  impianti  di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento, sia opportuno:
 elaborare  una  metodologia  semplificata  di quantificazione dei risparmi  di  energia  primaria  distinguendo le piccole applicazioni cogenerative da quelle con maggiore estensione territoriale;
 limitare l'ambito di applicazione delle schede tecniche alle sole utenze  di  tipo  civile  e ai casi in cui le semplificazioni proprie delle  metodologie di valutazione di tipo analitico non risultino dar luogo  ad  eccessive  approssimazioni  nel  computo  dei  risparmi di energia primaria conseguiti;
 non estendere l'ambito di applicazione delle schede tecniche agli impianti  di  produzione  combinata di energia elettrica e calore che hanno  un  valore dell'indice IRE di cui all'art. 1, comma 1, lettera t)  della  deliberazione n. 42/02, positivo ma inferiore al valore di IREmin definito dalla medesima deliberazione;
 non  vincolare l'applicabilita' delle schede tecniche al rispetto del  limite  del  70%  per il rendimento complessivo dell'impianto di produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore, nel caso di impianti con una capacita' elettrica superiore ai 25 MW;
 modificare  parzialmente  la procedura di calcolo proposta per la quantificazione   dei   risparmi  di  energia  primaria  conseguibili attraverso  le tipologie di intervento oggetto delle schede tecniche, con   particolare   riferimento   alla  valorizzazione  dei  risparmi energetici  connessi a miglioramenti nell'efficienza energetica della generazione di energia elettrica;
 non  adottare  una  procedura  di  calcolo  dell'energia  termica risparmiata  semplificata  per  gli  impianti  di  piccole dimensioni basata su parametri di funzionamento tipici di questi impianti;
 rivedere  i  criteri  adottati  per  definire la ripartizione dei titoli  di  efficienza  energetica  rilasciati  a fronte dei risparmi energetici  conseguiti,  tra  le  tre  tipologie previste dalle Linee guida;
 valorizzare   i   risparmi   ottenuti  grazie  all'uso  di  fonti riconosciute come rinnovabili in base alla normativa vigente;
 non vincolare l'applicabilita' delle schede tecniche ai soli casi in cui la produzione termica da caldaie di integrazione e riserva non superi il 15% del totale;
 limitare  l'applicabilita'  delle schede tecniche ai soli sistemi che  non fruiscono dei benefici previsti dall'art. 1, comma 71, della legge n. 239/2004;
 ridefinire il valore del rendimento termico di riferimento per la quantificazione  dei  risparmi  di  energia  primaria in modo tale da tenere  conto  della  molteplicita' di utenze allacciabili ai sistemi oggetto delle schede tecniche;
 modificare   la   metodologia  di  quantificazione  dei  risparmi energetici  da adottarsi nel caso di semplici estensioni della rete o di nuovi allacciamenti;
 Ritenuto  di  considerare  nell'ambito  delle  schede  oggetto  del presente   provvedimento   un   valore  del  fattore  di  conversione dell'energia  elettrica  in energia primaria pari a 0,220 \times 10-3 tep/kWhe  per  l'anno  2005,  a 0,210 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2006,  a  0,207  \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2007, a 0,204 \times 10-3  tep/kWhe  per  l'anno  2008  e a 0,201 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2009;
 Ritenuto  che  sia opportuno procedere all'approvazione di 2 schede tecniche di quantificazione relative ad interventi di climatizzazione ambienti  e produzione di acqua calda sanitaria tramite installazione e    gestione   di   impianti   di   cogenerazione   e   sistemi   di teleriscaldamento   per   le   quali   sono   stati   completati  gli approfondimenti   e   le   revisioni   suggerite   dal   processo  di consultazione sul documento 27 ottobre 2004;
 Delibera:
 Di  approvare  le  2  schede  tecniche  per  la quantificazione dei risparmi  di  energia primaria relativi ad interventi di cui all'art. 5,  comma  1,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio  2004  riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
 Di  utilizzare nell'ambito delle schede di cui al precedente alinea un  valore  del  fattore  di  conversione  dell'energia  elettrica in energia primaria pari a 0,220 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2005, a 0,210  \times  10-3  tep/kWhe  per  l'anno  2006, a 0,207 \times 10-3 tep/kWhe  per  l'anno  2007,  a 0,204 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2008 e a 0,201 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2009.
 Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 4 agosto 2005
 Il presidente: Ortis
 |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 30 della G.U.  <---- |  |  |