Gazzetta n. 215 del 2005-09-15
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 agosto 2005
Approvazione di due schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici negli usi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria, conseguiti tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento, realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 177/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2005,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visti:
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
la deliberazione 19 marzo 2002, n. 42/02;
il documento di consultazione 16 gennaio 2003;
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 387;
la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004;
la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04;
il documento di consultazione 27 ottobre 2004;
la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04;
la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34;
la deliberazione 27 aprile 2005, n. 77/05;
la deliberazione 26 maggio 2005, n. 98/05;
la deliberazione 9 giugno 2005, n. 102/05;
la deliberazione 15 giugno 2005, n. 104/05;
la deliberazione 27 giugno 2005, n. 123/05;
la deliberazione 7 luglio 2005, n. 136/05;
la deliberazione 12 luglio 2005, n. 143/05 (di seguito: deliberazione n. 143/05);
Considerato che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale gas stabiliscono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti;
l'art. 3, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 dispone che ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 si distinguono: a) metodi di valutazione standardizzata; b) metodi di valutazione analitica; c) metodi di valutazione a consuntivo;
l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 5, commi 1 e 2 dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 dispongono rispettivamente che i parametri per la valutazione standardizzata e per la valutazione analitica vengono definiti dall'Autorita', per ogni tipologia di intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti interessati;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 le schede tecniche di valutazione standardizzata e analitica devono essere obbligatoriamente applicate ai progetti costituiti da interventi oggetto delle schede stesse;
le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione pubblicate con il documento di consultazione 27 ottobre 2004 hanno suggerito, tra l'altro, modifiche e revisioni alle schede tecniche relative ad interventi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento;
le schede tecniche di quantificazione consentono la determinazione dell'energia primaria risparmiata da ogni singolo intervento quando utilizzate congiuntamente ai criteri di valutazione di carattere generale definiti nell'ambito della deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
con deliberazione n. 143/05 l'Autorita' ha disposto la proroga al 30 settembre 2005 del termine per la presentazione delle richieste di verifica e certificazione relative a risparmi energetici conseguiti attraverso progetti realizzati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004.
Considerato inoltre che, fissato pari a 0,220 \times 10-3 tep/kWhe il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria per l'anno 2005, primo anno di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2005, le informazioni e le previsioni disponibili inducono a considerare un valore di tale fattore pari a 0,210 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2006, a 0,207 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2007, a 0,204 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2008 e a 0,201 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2009;
Ritenuto che, alla luce delle osservazioni e dei commenti ricevuti dalla consultazione sulle proposte di schede tecniche relative ad interventi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento, sia opportuno:
elaborare una metodologia semplificata di quantificazione dei risparmi di energia primaria distinguendo le piccole applicazioni cogenerative da quelle con maggiore estensione territoriale;
limitare l'ambito di applicazione delle schede tecniche alle sole utenze di tipo civile e ai casi in cui le semplificazioni proprie delle metodologie di valutazione di tipo analitico non risultino dar luogo ad eccessive approssimazioni nel computo dei risparmi di energia primaria conseguiti;
non estendere l'ambito di applicazione delle schede tecniche agli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore che hanno un valore dell'indice IRE di cui all'art. 1, comma 1, lettera t) della deliberazione n. 42/02, positivo ma inferiore al valore di IREmin definito dalla medesima deliberazione;
non vincolare l'applicabilita' delle schede tecniche al rispetto del limite del 70% per il rendimento complessivo dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore, nel caso di impianti con una capacita' elettrica superiore ai 25 MW;
modificare parzialmente la procedura di calcolo proposta per la quantificazione dei risparmi di energia primaria conseguibili attraverso le tipologie di intervento oggetto delle schede tecniche, con particolare riferimento alla valorizzazione dei risparmi energetici connessi a miglioramenti nell'efficienza energetica della generazione di energia elettrica;
non adottare una procedura di calcolo dell'energia termica risparmiata semplificata per gli impianti di piccole dimensioni basata su parametri di funzionamento tipici di questi impianti;
rivedere i criteri adottati per definire la ripartizione dei titoli di efficienza energetica rilasciati a fronte dei risparmi energetici conseguiti, tra le tre tipologie previste dalle Linee guida;
valorizzare i risparmi ottenuti grazie all'uso di fonti riconosciute come rinnovabili in base alla normativa vigente;
non vincolare l'applicabilita' delle schede tecniche ai soli casi in cui la produzione termica da caldaie di integrazione e riserva non superi il 15% del totale;
limitare l'applicabilita' delle schede tecniche ai soli sistemi che non fruiscono dei benefici previsti dall'art. 1, comma 71, della legge n. 239/2004;
ridefinire il valore del rendimento termico di riferimento per la quantificazione dei risparmi di energia primaria in modo tale da tenere conto della molteplicita' di utenze allacciabili ai sistemi oggetto delle schede tecniche;
modificare la metodologia di quantificazione dei risparmi energetici da adottarsi nel caso di semplici estensioni della rete o di nuovi allacciamenti;
Ritenuto di considerare nell'ambito delle schede oggetto del presente provvedimento un valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria pari a 0,220 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2005, a 0,210 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2006, a 0,207 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2007, a 0,204 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2008 e a 0,201 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2009;
Ritenuto che sia opportuno procedere all'approvazione di 2 schede tecniche di quantificazione relative ad interventi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento per le quali sono stati completati gli approfondimenti e le revisioni suggerite dal processo di consultazione sul documento 27 ottobre 2004;
Delibera:
Di approvare le 2 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad interventi di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di utilizzare nell'ambito delle schede di cui al precedente alinea un valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria pari a 0,220 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2005, a 0,210 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2006, a 0,207 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2007, a 0,204 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2008 e a 0,201 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2009.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 4 agosto 2005
Il presidente: Ortis
----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 30 della G.U. <----
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