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| Gazzetta n. 215 del 2005-09-15 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 settembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato  «Istituto  Parma Qualita' - Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  17 febbraio 2005 e 13 giugno 2005 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per  il  controllo  e  la  certificazione  di conformita' di prodotti alimentari  a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 11 marzo 2002 e' stata prorogata fino al 7 ottobre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di origine protetta «Prosciutto di Parma», allo schema tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 7 giugno 2005, protocollo n. 62845;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto di Parma»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 11 marzo 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Istituto  Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via  Roma  n.  82/b-82/c  con  decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto di Parma»  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione  (CE) n. 1107/96  del  12 giugno  1996, gia' prorogata con decreti 17 febbraio 2005  e  13 giugno  2005,  e'  ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 ottobre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 11 marzo 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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