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| Gazzetta n. 215 del 2005-09-15 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 settembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato  «Product  Authentication Inspectorate  Limited», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto   il  decreto  11 aprile  2005  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «Product Authentication Inspectorate Limited» con decreto del  29 aprile  2002,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 maggio 2005;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 29 aprile 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Product  Authentication  Inspectorate  Limited»,  con  sede nel West Sussex,  65  High  Street  -  Worthing  BN  11 N e domiciliata per le attivita'  presso  Quaser,  in  Milano, via Savare' n. 1, con decreto 29 aprile  2002,  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine  protetta  «Aceto  balsamico  tradizionale  di Reggio Emilia» registrata  con il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile  2000,  gia'  prorogata  con  decreto  11 aprile  2005,  e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 26 settembre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 aprile 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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