Gazzetta n. 215 del 2005-09-15
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 13 dicembre 2004 e 3 maggio 2005 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con decreto 13 giugno 2001 e' stata prorogata fino al 19 settembre 2005;
Considerato che la Federazione nazionale delle cooperative agricole ed agroalimentari, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 13 dicembre 2004 e 3 maggio 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 settembre 2005.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2001.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2005
Il direttore generale: Abate
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