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| Gazzetta n. 214 del 2005-09-14 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 28 luglio 2005 |  | Modalita'  di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca, per l'anno 2005. |  | 
 |  | IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca
 e l'acquacoltura
 Visto  il  proprio decreto del 14 luglio 2005 recante interventi di protezione  delle  risorse  acquatiche  nell'ambito  di  politiche  a sostegno   della   pesca  responsabile  di  cui  al  Piano  triennale 2004-2006, di seguito denominato Ğdecretoğ;
 Considerata  la  necessita'  di  fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante  al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2369/02,   art.  12,  comma  6,  nonche'  dalla  comunicazione  della Commissione  europea  in  materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 Acquisito  l'avviso  favorevole  delle organizzazioni professionali della  pesca  (movimento  cooperativo  ed associazioni di armatori) e delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  della  pesca nella riunione di concertazione del 28 luglio 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   Entro   il  giorno  di  inizio  dell'interruzione  temporanea, effettuata   secondo  le  disposizioni  del  decreto,  devono  essere depositati  presso  gli  Uffici  marittimi,  a  cura dell'armatore, i documenti  di  bordo  dell'unita'  che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
 2.  La  consegna  di  cui  al  comma 1 equivale come domanda per la corresponsione   delle  misure  sociali  di  accompagnamento  per  le interruzioni  temporanee  previste  all'art.  3,  commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto.
 3.  Entro  tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le  unita'  dislocate  in  un  porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorita'  marittima  presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti  di  bordo, comunica all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi   di   individuazione   dell'unita'   e  la  data  di  inizio dell'interruzione temporanea.
 4.  Al  termine del periodo di interruzione temporanea, l'Autorita' marittima  nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa,  rilascia,  per  ciascuna unita', un'attestazione predisposta secondo  lo  schema  in  allegato  A,  da  cui  risulti il periodo di interruzione effettuato.
 |  | Art. 2. 1.  Effettuata  la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unita' puo' essere trasferita in altro porto per l'esecuzione di operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria, nonche' per l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di  sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione  dell'Ufficio  marittimo  presso  il quale e' iniziata l'interruzione temporanea.
 2.  L'autorizzazione  al  trasferimento  e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
 3.  L'unita',  posta  in  disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione  ordinaria  e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione  e  che  permane  in  stato  di  disarmo durante il periodo  d'interruzione,  non  e'  ammessa  alle  misure  sociali  di accompagnamento di cui al decreto.
 |  | Art. 3. 1.  Per  usufruire  dell'opzione  di  cui  all'art.  5, comma 4 del decreto,    l'armatore    deve   presentare,   contestualmente   alla comunicazione al Capo del Compartimento di iscrizione o all'Autorita' marittima  del  porto  di base logistica, apposita autocertificazione attestante    l'avvenuto    sbarco   delle   reti   per   l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante.
 2.  L'Autorita'  marittima  competente  procede, entro sette giorni dalla  data  della  comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.
 3.  L'opzione  di  cui  al  precedente  comma 1 comporta la mancata ammissione  alle  misure sociali di accompagnamento previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto.
 |  | Art. 4. 1.  Al  fine  di  completare  la  documentazione  occorrente per la corresponsione  delle misure sociali previste all'art. 3, commi 1, 2, 3   e   4   e   all'art.  4  del  decreto,  l'armatore  ed  i  membri dell'equipaggio  presentano  all'Autorita' marittima del porto in cui hanno  effettuato  l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto.
 2.  La  documentazione  di cui al comma 1 e' presentata entro venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.
 3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al comma 1:
 a) personalmente (allegato B1);
 b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);
 c) tramite  il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad  un  ente  di  patronato  con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).
 |  | Art. 5. 1.  Le  misure  sociali  previste  all'art.  3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art.  4  del  decreto  sono  corrisposte  per  i trenta giorni di interruzione     temporanea,     a    condizione    che    sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;
 b) la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca;
 c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni previste dal presente decreto.
 |  | Art. 6. 1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea,  salvo  il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta  la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.
 2.  Nel  caso  di  sbarco  volontario  o  di forza maggiore durante l'interruzione   temporanea,   le  misure  sociali  al  marittimo  ed all'armatore  sono  corrisposte  in  relazione  al  numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
 3.  Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea  per malattia, infortunio, servizio militare o maternita', per  la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le disposizioni  contenute  nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
 4.  Nessuna  misura sociale, di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art.  4  del  decreto,  e'  corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea, come unita' aggiuntiva   a   quelli   risultanti  imbarcati  alla  data  d'inizio dell'interruzione  medesima,  fatti  salvi  i  casi  di  reimbarco di marittimi  sbarcati  per  malattia,  infortunio,  servizio militare o maternita'.  In  tal  caso  le  misure  sociali relative al marittimo reimbarcato  sono  corrisposte  per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.
 |  | Art. 7. 1.  I  benefici  economici  connessi  alle  misure  sociali  di cui all'art.  3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto sono fruiti a mezzo  di  ordine  di  pagamento  emesso  dal  Centro  amministrativo unificato  presso  la  Direzione Marittima competente, sulla base dei prospetti  di  liquidazione  redatti dalla Capitaneria di Porto nella cui   giurisdizione   ha   sede  l'Ufficio  Marittimo  di  iscrizione dell'unita'.
 2.   Il   Centro  amministrativo  unificato,  presso  la  Direzione Marittima  competente, emette ordini di pagamento singoli o, nel caso di  cui  all'art.  4,  comma  3,  lettera  b), cumulativi, in base al decreto  di  concessione  e  liquidazione  redatto  dalla  competente Capitaneria di Porto e secondo le richieste degli interessati.
 3.  Nel  caso  di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art.  4,  comma  3,  lettera  b)  del  presente  decreto,  devono provvedere,  entro  sette  giorni  dalla data di disponibilita' delle somme,   al   pagamento   agli   interessati   delle  somme  ad  essi singolarmente   spettanti,   dandone  comunicazione  alla  competente Capitaneria  di  Porto. Per le modalita' di pagamento di cui all'art. 4,  comma  3,  lettera  c)  del  presente decreto, il medesimo Centro amministrativo unificato provvede al pagamento ai singoli interessati per  l'importo  al  netto  della  quota  associativa  sindacale  e al pagamento  in  un'unica  soluzione  dell'importo  corrispondente alla sommatoria  delle  singole  quote  associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.
 4.  Gli  ordini  di  pagamento  di  cui  al precedente comma 1 sono disposti  preferibilmente a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario  o  postale indicati dal richiedente, oppure tramite assegno circolare.
 5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di Porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 28 luglio 2005
 Il Sottosegretario di Stato
 Scarpa Bonazza Buora
 |  | Allegato A 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 26 della G.U.  <----
 |  | Allegato B1 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 27 della G.U.  <----
 |  | Allegato B2 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 28 della G.U.  <----
 |  | Allegato B3 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 29 della G.U.  <----
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