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| Gazzetta n. 214 del 2005-09-14 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 luglio 2005 |  | Interventi  di  protezione  delle  risorse  acquatiche nell'ambito di politiche  a  sostegno  della  pesca  responsabile,  di  cui al Piano triennale 2004-2006. |  | 
 |  | IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca
 e l'acquacoltura
 Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994,  e  successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
 Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002,  recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita'  e  condizioni  delle  azioni  strutturali  comunitarie nel settore  della  pesca,  ed  in  particolare  l'art.  12, paragrafo 6, relativo  alla  possibilita'  da  parte  degli Stati membri di varare misure   di   accompagnamento   per   i  membri  dell'equipaggio  dei pescherecci   interessati,   finanziate   a  livello  nazionale,  per promuovere  l'interruzione  temporanea  dell'attivita'  di  pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
 Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede l'istituzione di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione  di  interruzioni  temporanee  dell'attivita'  di  pesca  a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno specifico stanziamento per ciascun anno;
 Visto  il  decreto-legge  27 gennaio  2004,  n. 16, convertito, con modificazioni,  nella  legge  27 marzo  2004,  n. 77, che all'art. 3, comma  2,  istituisce  per  gli  anni  2005  e  2006  una  misura  di accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n. 154, che agli articoli 4,   14  e  14-bis  stabilisce  gli  obiettivi  d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
 Visto  il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che, all'art. 5  comma 2, determina i riferimenti programmatici ed operativi per il settore  da  adottare  per  l'anno  2005  mediante  l'utilizzo  degli stanziamenti  finalizzati  all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge  8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
 Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di  attuazione  delle  interruzioni  tecniche della pesca per le navi abilitate  allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in  particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del  decreto  ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;
 Visti  i  decreti  ministeriali  19 giugno  2003,  recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 ed in particolare l'art.  7  che istituisce zone di tutela biologica ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 le quali, allo stato, risultano essere in numero di 11;
 Ravvisata   l'opportunita',   al  fine  di  garantire  un  migliore equilibrio   fra   le  risorse  biologiche  e  l'attivita'  di  pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai  sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE)  n.  2792/99,  art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione della  Commissione  europea  in materia di aiuti di Stato nel settore della   pesca   e  dell'acquacoltura,  di  predisporre  un  piano  di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2005;
 Acquisito  l'avviso  favorevole  delle organizzazioni professionali della  pesca  (movimento  cooperativo  ed associazione di armatori) e delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  della  pesca nella riunione di concertazione del 14 luglio 2005;
 Visto  il  decreto  del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,  in corso di registrazione, con il quale sono state  delegate  al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il  coordinamento  in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
 Decreta:
 Art. 1.
 Piano di protezione delle risorse acquatiche
 1.  Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2005:
 a) fanno  parte  del  piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche;
 b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile  attraverso  misure  progressive miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima;
 c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia.
 |  | Art. 2. Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2005
 1.  Le  interruzioni  temporanee  della  pesca  di  cui al presente decreto riguardano le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
 2.  Le  regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per  le  navi  iscritte  nei  relativi  compartimenti  marittimi,  ad esclusione  delle  unita'  abilitate  alla pesca oceanica che operano oltre   gli  stretti,  le  interruzioni  temporanee  della  pesca  in conformita'  al  presente  decreto  oppure  in  base  alle rispettive legislazioni   regionali   e  con  le  eventuali  misure  sociali  di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.
 |  | Art. 3. Modalita'  dell'esecuzione  dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante
 1.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi  da  Trieste ad Ancona compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° agosto al 30 agosto 2005.
 2.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi  da  San  Benedetto  del  Tronto a Manfredonia compresi, e' disposta  l'interruzione  temporanea  obbligatoria  della  pesca  per trenta   giorni  in  due  periodi  di  quindici  giorni  consecutivi, rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1° ottobre 2005.
 3.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi  da Molfetta a Crotone compresi, e' disposta l'interruzione temporanea  obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di  quindici  giorni  consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre al 18 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005.
 4.  Nei  compartimenti  marittimi  da  Reggio  Calabria  ad Imperia compresi,  per  tutte  le  navi  da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate  ai  sistemi  di pesca a strascico e/o volante, e' prevista l'interruzione  temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi,  dal  12 settembre  all'11 ottobre  2005.  Il periodo di interruzione  suddetto  si  effettua  qualora  almeno  il  60%  degli armatori  delle  imbarcazioni  iscritte  nel  medesimo  Compartimento producano  entro  il  18 agosto 2005 dichiarazione irrevocabile nella quale  attestino  la decisione di aderire all'interruzione temporanea per  il  periodo citato; la relativa sospensione e' disposta entro il 25 agosto  2005  con  ordinanza del Capo del Compartimento marittimo, affissa  all'albo  della  Capitaneria  di  porto  e  comunicata  agli armatori interessati.
 |  | Art. 4. Modalita'  dell'esecuzione  dell'interruzione temporanea obbligatoria delle  navi abilitate all'esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi
 1.  Per  tutte le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste ad  Imperia  e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca  di  trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre 2005.  Il periodo di interruzione suddetto si effettua qualora almeno il  70%  degli  armatori  delle  imbarcazioni  iscritte  nel medesimo Compartimento   producano   entro  il  13 agosto  2005  dichiarazione irrevocabile   nella   quale   attestino   la  decisione  di  aderire all'interruzione  temporanea  per  il  periodo  citato;  la  relativa sospensione  e'  disposta  entro  il 20 agosto 2005 con ordinanza del Capo  del Compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.
 |  | Art. 5. Modalita' di esecuzione
 1.  Per i periodi di interruzione temporanea di cui agli articoli 3 e  4  sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 8. Tali  misure  non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato  abbia  ricevuto  altra  misura da parte delle regioni, delle  province,  dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.
 2.  Durante  il  periodo  di interruzione temporanea della pesca e' fatto  divieto  di  esercitare  l'attivita' di pesca, nelle acque del Compartimento  in  cui  si  attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti  da  altri  compartimenti  abilitate  ai sistemi di pesca interessati.  La  violazione  del  presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
 3.  Le  navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di   iscrizione  possono  effettuare  l'interruzione  temporanea  nel periodo   previsto   in   tali  aree,  previa  comunicazione  scritta all'ufficio  di  iscrizione della nave entro cinque giorni precedente l'interruzione ivi prevista.
 4.  Le  navi  abilitate  all'esercizio  con altri sistemi di pesca, oltre  allo  strascico  e/o  volante,  nonche'  quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art.  8, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio,  della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare  comunicazione  scritta,  entro e non oltre il giorno precedente l'inizio  dell'interruzione  temporanea  obbligatoria,  al  capo  del compartimento  di  iscrizione  o all'autorita' marittima del porto di base logistica.
 |  | Art. 6. Misure tecniche
 1.   Fermo   restando  quanto  previsto  dal  contratto  collettivo nazionale  di  lavoro  in  materia  di riposo settimanale, in tutti i compartimenti  marittimi,  e'  vietata  la  pesca  con  il  sistema a strascico  e/o  volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico decreto e' autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento   dell'attivita'  di  pesca  in  coincidenza  con  talune festivita'.
 2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali  giornate  di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
 3.  Il  divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti  il  pesca-turismo,  previo  sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.
 4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2005   e'   vietata,   nelle   acque   dei   compartimenti  marittimi dell'Adriatico,  ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello  Ionio,  la  pesca  a  strascico e/o volante entro una distanza dalla  costa  inferiore  alle  4  miglia  ovvero  con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
 |  | Art. 7. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
 1.  Il  divieto  di  cui all'art. 6, comma 4, si applica a tutte le unita'  abilitate  all'esercizio  della pesca a strascico e/o volante anche   per   i   dieci   giorni   feriali   successivi   al  termine dell'interruzione.
 2.  Nelle  otto settimane successive all'interruzione temporanea, e comunque  non  oltre il 31 dicembre 2005, le unita' che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un   ulteriore   periodo   di  interruzione  dell'attivita'  tale  da consentire  un  numero  massimo  di  giorni operativi di pesca pari a trentadue  nell'intero  periodo.  Detta previsione non si attua per i compartimenti  marittimi  da  Reggio  Calabria ad Imperia per i quali trovano  applicazione  le  vigenti  disposizioni  in materia di fermo tecnico.
 3.  Nelle  otto  settimane successive all'interruzione temporanea i comitati  di  gestione  delle  zone di tutela biologica, istituite ai sensi  dell'art.  98  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968,  possono  proporre al Ministero delle politiche agricole e forestali  la  limitazione  dello  sforzo  di pesca all'interno delle citate zone.
 |  | Art. 8. Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee
 1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2, e  all'art.  4, commi 1 e 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:
 a)  erogazione  diretta  del minimo monetario garantito, previsto dal  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
 b) oneri  previdenziali  ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.
 2.  Con  successivo  decreto  sono  disciplinate  le  modalita'  di attuazione del presente decreto, nonche' le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui all'art. 8.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la registrazione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 14 luglio 2005
 Il Sottosegretario di Stato
 Scarpa Bonazza Buora Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 380
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