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| Gazzetta n. 213 del 2005-09-13 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 29 luglio 2005 |  | Termini,  criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione  di  programmi  di  sviluppo  competitivo,  aventi per oggetto   l'innovazione   di   processi  strategici  aziendali  e  il rafforzamento  dell'aggregazione  in distretti e filiere industriali, ai   sensi   dell'articolo   11   della   direttiva   del   Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante  le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che  ha  istituito  il  Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione tecnologica (F.I.T.);
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato   16 gennaio   2001   per   la   concessione   delle agevolazioni   del   Fondo   speciale   rotativo   per  l'innovazione tecnologica  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di seguito denominata direttiva;
 Visto  in  particolare  l'art.  11  della direttiva che destina una quota   non   superiore  al  30  per  cento  delle  risorse  del  FIT all'incentivazione   di  programmi  di  rilevante  interesse  per  lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  dell'11  maggio  2001, n. 1034240 esplicativa delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.l.T.
 Vista  la  circolare  del  Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre  2001,  n.  1035030  che  individua i soggetti gestori per l'istruttoria  connessa  alle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto  il parere positivo espresso dal Comitato tecnico di cui alla legge  17 febbraio  1982, n. 46 nelle riunioni dell'8 e del 29 luglio 2003  in  merito  alla  emanazione  di  un bando tematico avente come obiettivo   la   promozione   di   programmi   altamente  innovativi, utilizzando  le  procedure  previste dall'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001;
 Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2005), e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede l'istituzione,  presso  la  gestione  separata della Cassa Depositi e Prestiti  S.p.a.  di  un  apposito  fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo  per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di  seguito  «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35  convertito,  con modificazioni,   nella   legge   14 maggio   2005,  n.  80,  recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato  nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure  concorsuali»,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 6 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, al comma 1, definisce prioritarie le azioni dirette a promuovere un'economia   basata  sulla  conoscenza  attraverso  il  sostegno  di attivita',  programmi  e  progetti  strategici  di ricerca e sviluppo delle imprese;
 Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005 con la quale e' stata individuata  una  prima  ripartizione  delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto il decreto 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro delle attivita' produttive che all'art.  2  prevede lo stanziamento di risorse pari a 270 milioni di euro  e  individua  le  procedure  per  l'attuazione  dell'intervento attraverso la procedura a bando prevista dall'art. 11 del decreto del Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001;
 Considerato  che, con apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'art.  1,  comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, verranno definite le specifiche modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito operativo e risorse disponibili
 1.  Il  presente  bando  tematico,  di seguito denominato bando, e' destinato   ad   agevolare   programmi  di  sviluppo  precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attivita' di ricerca industriale non preponderante  e  le  attivita'  connesse ai centri di ricerca, cosi' come  definite  dall'art. 2 della direttiva, finalizzati a promuovere programmi   di   innovazione   di   processi   strategici  aziendali, rafforzando l'aggregazione di distretti e filiere.
 2.  Le  risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 240 milioni per la quota di finanziamento agevolato (Cassa Depositi e Prestiti)  ed  euro 30 milioni per la quota di contributo a valere su risorse nazionali.
 3.  Ai fini della concessione delle agevolazioni, nell'assegnazione delle  risorse  finanziarie  di  cui al comma 2, si tiene conto delle seguenti riserve:
 a) riserva  pari  a  191  milioni  di euro per programmi che sono effettuati  in  una  delle  regioni  di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera  a),  del  Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato  dal  Trattato  di  Amsterdam  di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;
 b) riserva  pari  a 34 milioni di euro per programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
 |  | Art. 2. Soggetti beneficiari
 1.  Possono  partecipare al presente bando i consorzi o le societa' consortili  costituiti,  o  da  costituirsi entro i termini di cui al successivo  art.  9,  comma  1, partecipati almeno al 50% da PMI, che presentino  una stabile organizzazione in Italia, a condizione che la partecipazione al fondo o al capitale sociale, dei seguenti soggetti, sia superiore al 50%:
 a) imprese  che  esercitano  attivita'  industriale  diretta alla produzione di beni e servizi;
 b) imprese  che  esercitano  un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 c) imprese agro-industriali, intendendosi per tali quelle imprese agricole  che  svolgono  attivita'  di  trasformazione  dei  prodotti derivanti  dalla  coltivazione  della  terra,  dalla  silvicoltura  o dall'allevamento  del  bestiame  e  dalla quale ricavano un fatturato prevalente  rispetto  a  quello  ottenuto  dalla  vendita diretta dei prodotti agricoli;
 d) imprese  artigiane  di  produzione  di  beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 e) centri   di   ricerca  con  personalita'  giuridica  autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
 Il  valore  della  predetta  partecipazione e' fissata al 30% per i consorzi  e le societa' consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente  depresse  del  territorio  nazionale  ai  sensi delle vigenti disposizioni.
 2.  I  soggetti  di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente con universita' ed enti pubblici di ricerca. In questo caso  le  attivita'  svolte  da  parte dei soggetti di cui al comma 1 devono  avere  un  costo  superiore  al 50% di quello complessivo del programma,  ovvero  al  30%  ove  il  programma  preveda  il completo svolgimento  delle  attivita'  nelle  aree considerate economicamente depresse   del   territorio   nazionale   ai   sensi   delle  vigenti disposizioni.  Nel  caso di unico progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione   e'   concessa   ed   erogata   ai  singoli  soggetti partecipanti   in  misura  corrispondente  alle  attivita'  svolte  e documentate da ciascuno di essi.
 |  | Art. 3. Programmi ammissibili
 1.   I   programmi  di  sviluppo  precompetitivo  ammissibili  alle agevolazioni del presente bando, con costi ammissibili di importo non inferiore  a euro 1.500.000 e non superiore a euro 10.000.000, devono avere  per  oggetto  la  sperimentazione e la realizzazione, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche innovative, di nuovi processi aziendali   relativi  alle  fasi  di  ideazione,  approvvigionamento, produzione,  distribuzione  e  commercializzazione,  finalizzati allo sviluppo   di   nuovi   prodotti/servizi.  I  programmi  di  sviluppo precompetitivo  che  sono  effettuati  in  una  delle regioni, o aree ammesse alla deroga, di cui rispettivamente all'art. 87, paragrafo 3, lettera  a)  e  lettera  c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea,  come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno  1998,  n.  209, sono ammissibili, ai fini delle riserve di cui  all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), a condizione che almeno il 75%  dei costi ammissibili sia relativo a costi sostenuti nell'ambito di  unita'  produttive dell'impresa beneficiaria ubicate in una delle regioni,  o aree ammesse alla deroga, di cui rispettivamente all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del Trattato che istituisce la  Comunita'  europea,  come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
 |  | Art. 4. Durata dei programmi e spese ammissibili
 1.  I  programmi  hanno  una  durata  non inferiore a 18 mesi e non superiore  a  36  mesi  dalla  data  di  presentazione  del  progetto definitivo al gestore, di cui all'allegato 6 al presente decreto. Per eccezionali  cause  di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine  tecnico  o  tecnologico  non  prevedibili, il Ministero delle attivita'  produttive  puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di 12 mesi.
 2.  Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione   del   programma  definitivo  al  gestore,  oltre  gli eventuali   studi   di   fattibilita'   a  decorrere  dalla  data  di presentazione  del  progetto  di  massima,  e per le relative voci di costo.
 3.  Per  la determinazione e la valutazione delle spese e dei costi ammissibili  si  applicano  le  disposizioni  della direttiva e della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominata circolare.
 |  | Art. 5. Misura e modalita' di erogazione delle agevolazioni
 1.  Per  i  programmi  di  cui all'art. 3, sono concesse ed erogate agevolazioni  sotto  forma  di finanziamento agevolato, eventualmente integrato  da  un  contributo  alla  spesa,  nella  misura  e  con le modalita'  che  saranno  indicate  dal  decreto  del  Ministro  delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle   finanze,   previsto   all'art.  1,  comma  357,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 |  | Art. 6. Presentazione delle domande
 1.  I soggetti di cui all'art. 2 propongono il progetto di massima, da  redigere  secondo  le  istruzioni  contenute  nell'allegato  1 al presente   decreto,   utilizzando  il  modulo  di  richiesta  il  cui fac-simile  e'  riportato nell'allegato 2, a partire dal trentesimo e sino  al  novantesimo  giorno dalla data di pubblicazione del decreto del  Ministro  delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, previsto all'art. 1, comma 357, della legge  30 dicembre  2004,  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Il  Modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere elaborato,   pena   l'invalidita'  della  domanda,  tramite  personal computer,    utilizzando   esclusivamente   lo   specifico   software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su carta comune in  formato  A4.  Detto software sara' disponibile presso il sito del Ministero     (www.attivitaproduttive.gov.it)     e    dei    gestori convenzionati.
 2.  Al  Modulo  per  la  richiesta delle agevolazioni dovra' essere allegata  la  scheda  tecnica,  compilata  secondo  lo  schema di cui all'Allegato  3.  Le  pagine del Modulo e della scheda tecnica devono essere  poste  nella  corretta  sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo  di  ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente;  sull'ultima  pagina  di  ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un  suo  procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000.  Tra  la  documentazione  da allegare al Modulo di domanda   deve   essere  compresa  una  duplice  copia  del  supporto informatico  (floppy  disk  o  cd-rom) contenente il file relativo al Modulo  di richiesta, generato attraverso il predetto software, ed il file  relativo  alla  scheda tecnica. La domanda, in bollo e completa dei  relativi  allegati,  deve  essere  presentata al Ministero delle attivita'  produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, a  mezzo  raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto  dei  termini  predetti.  Le  domande  presentate  fuori dai termini non saranno prese in considerazione.
 3.  Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da piu' soggetti,  la  domanda deve essere redatta, con le medesime modalita' previste  ai  commi 1 e 2, utilizzando il Modulo di richiesta, il cui fac-simile  e' riportato nell'allegato 4 al presente decreto e dovra' essere allegata la scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'allegato  5.  Il  suddetto  Modulo deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano uno dei  soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attivita' produttive ed il gestore.
 4.  Nel Modulo deve essere altresi' indicato il gestore, scelto tra quelli  convenzionati  con  il  Ministero delle attivita' produttive, come riportati nell'allegato 6 al presente decreto.
 5. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili  ai  fini  della determinazione del punteggio per la formazione della   graduatoria  comunicate  dai  soggetti  richiedenti  dopo  la scadenza dei termini di chiusura del bando.
 |  | Art. 7. Modalita' procedurali per la formazione della graduatoria
 1.  Gli  interventi  del  presente  bando  sono  attuati secondo le modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 2.  Il  Ministero delle attivita' produttive puo' avvalersi, per la valutazione  dei programmi di massima presentati, di specifici gruppi di   lavoro   costituiti   da   esperti   nelle   diverse  discipline scientifiche,  selezionati nell'ambito dell'apposito Albo, a supporto dal  competente ufficio della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.
 3.  Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 6, al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive, previo parere del  Comitato  tecnico  di  cui  all'art. 8, comma 3 della direttiva, all'uopo   integrato   da  un  rappresentante  della  Presidenza  del Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie,  sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 8, redige  una graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti  di  massima ammissibili fino ad individuare quelli che, nel limite  delle  risorse  disponibili  maggiorate del 20%, nel rispetto delle  riserve  di  cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), possono accedere  alla  fase  successiva  con  la presentazione dei programmi definitivi.  La comunicazione alle imprese selezionate avviene con la pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione della suddetta graduatoria di merito.
 |  | Art. 8. Criteri per la determinazione del punteggio
 1.  Il  punteggio  che  ciascun programma di massima consegue e che determina  la  posizione  dello  stesso nella graduatoria e' ottenuto sommando  i  valori  dei  seguenti  indicatori,  fino ad un punteggio massimo   complessivo   di   30   punti,  fatte  salve  le  eventuali maggiorazioni di cui al successivo comma 2:
 
 ===================================================================== INDICATORE               |Punteggio Massimo|ASPETTO VALUTATO =====================================================================
 |                 |Originalita'
 |                 |dell'innovazione (da 4 a 1) Grado di innovazione  |18               |8 punti) ---------------------------------------------------------------------
 |                 |Fattibilita'
 |                 |dell'innovazione (da 1 a
 |                 |5 punti) ---------------------------------------------------------------------
 |                 |  sulla base di: ---------------------------------------------------------------------
 |                 |- adeguatezza finanziaria ---------------------------------------------------------------------
 |                 |- capacita'
 |                 |tecnico/scientifica ---------------------------------------------------------------------
 |                 |- efficacia
 |                 |dell'aggregazione ---------------------------------------------------------------------
 |                 |Effetti dell'innovazione
 |                 |(da 1 a 5 punti) ---------------------------------------------------------------------
 |                 |  sulla base di: ---------------------------------------------------------------------
 |                 |- integrabilita' nella
 |                 |filiera ---------------------------------------------------------------------
 |                 |- qualificazione del
 |                 |personale ---------------------------------------------------------------------
 |                 |- impatto capacita'
 |                 |competitiva ---------------------------------------------------------------------
 |                 |Impatto sulla 2) Aumento di            |                 |produttivita' (da 1 a 3 produttivita'            |6                |punti) ---------------------------------------------------------------------
 |                 |Impatto sulla qualita'
 |                 |prodotto-servizio (da 1 a
 |                 |3 punti) ---------------------------------------------------------------------
 |                 |Aumento quota export (da 3) Ricadute economiche   |6                |1 a 3 punti) ---------------------------------------------------------------------
 |                 |Impatto sull'occupazione
 |                 |(da 1 a 3 punti)
 
 2.   Ai   fini   della   graduatoria   sono  previste  le  seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 1:
 a) per il numero di imprese consorziate:
 + 5% se il consorzio e' costituito da almeno 5 imprese;
 + 10% se il consorzio e' costituito da almeno 20 imprese.
 b) +  5  % per il coinvolgimento nelle attivita' del programma di enti  pubblici di ricerca e di universita' per una quota di attivita' non inferiore al 10 per cento dei costi ammissibili.
 c) + 10% per imprese consorziate ricadenti in «sistemi produttivi locali»  o  «distretti  industriali»,  anche  diversi, individuati ai sensi  della  legge  5 ottobre  1991,  n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140.
 3.  In caso di parita' di punteggio, la graduatoria sara' compilata utilizzando  i  seguenti  criteri  sequenziali:  il  numero  di  enti pubblici  di ricerca e universita' coinvolti nel programma, quindi il maggior punteggio nel primo indicatore di cui al comma 1 del presente articolo,  ripetendo  il  procedimento  se  necessario  per gli altri indicatori nell'ordine previsto.
 |  | Art. 9. Presentazione dei progetti definitivi
 1.  La  presentazione  dei  programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, pena  la decadenza, secondo le modalita' e la modulistica individuate dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
 2.  Il  gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di  massima  di  cui al presente bando, secondo le procedure indicate dalla direttiva e dalla circolare.
 3.  Il  Ministero  delle attivita' produttive entro sessanta giorni dalla  conclusione  delle  istruttorie,  verificatone l'esito, previo parere  del  Comitato  tecnico  di  cui all'art. 7, comma 3, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento.
 4.  Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria   e   la   valutazione  dei  programmi  definitivi,  la concessione   e   l'erogazione  dei  benefici  avvengono  secondo  le modalita' e i termini individuati dalla direttiva e dalla circolare.
 5.   I   soggetti  beneficiari  decadono  dalla  graduatoria  e  le agevolazioni   eventualmente   concesse  sono  revocate  qualora,  in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei   requisiti   di  ammissibilita'  previsti  dal  presente  bando. Analogamente   si   procedera'   alla   revoca   qualora,   accertata l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei  punteggi di uno o piu' degli indicatori di cui all'art. 8, comma 1,  e  delle  relative  maggiorazioni  di cui al comma 2 dello stesso articolo   e   ricalcolato   il   punteggio   complessivo   medesimo, quest'ultimo  assume un valore inferiore a quello del primo programma in graduatoria non agevolato per insufficienza delle risorse.
 
 Roma, 29 luglio 2005
 
 Il Ministro: Scajola
 
 Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 6
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