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| Gazzetta n. 213 del 2005-09-13 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE |  | DECRETO 28 luglio 2005 |  | Assegnazione  delle  risorse finanziarie e definizione delle relative modalita'  attuative  per  la  produzione di programmi di innovazione basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali. |  | 
 |  | IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2005), e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede l'istituzione,  presso  la  gestione  separata della Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,  di  un  apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca» (di  seguito  «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni,   nella   legge   14 maggio   2005,  n.  80,  recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato  nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure  concorsuali»,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 6 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, al comma 1, definisce prioritarie le azioni dirette a promuovere un'economia   basata  sulla  conoscenza  attraverso  il  sostegno  di attivita',  programmi  e  progetti  strategici  di ricerca e sviluppo delle imprese;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005  recante  la  delega  di  funzioni  in  materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca, il quale pertanto  ha  tra  i  propri compiti l'esercizio delle funzioni nella materia  dello  sviluppo  della  societa'  dell'informazione, nonche' delle   connesse   innovazioni   per   le  imprese,  con  particolare riferimento allo sviluppo ed all'uso delle tecnologie digitali;
 Vista  la  delibera  CIPE  del  15 luglio  2005  con  la  quale  in particolare e' stata individuata una prima ripartizione delle risorse del «Fondo» per i diversi interventi;
 Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 recante direttive per la concessione delle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Considerato   che  sono  in  corso  di  definizione  le  specifiche modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Considerato che il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie, in data 31 maggio 2002,    le   «Linee   guida   per   lo   sviluppo   della   societa' dell'informazione  nella  legislatura»,  per  la promozione di azioni finalizzate  a  favorire  l'utilizzo  delle  tecnologie  digitali  al sistema delle imprese;
 Rilevata l'esigenza che siano tempestivamente attivate le procedure piu' idonee per l'efficace avvio degli interventi;
 Considerata  la  necessita'  di  sostenere  la competitivita' delle imprese  attraverso  l'introduzione  di  innovazioni  anche di natura organizzativa basate sull'utilizzo delle tecnologie digitali;
 Ritenuta l'opportunita' di far ricorso, per l'utilizzo dei predetti stanziamenti,  a  procedure  coerenti con quelle previste dal decreto del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 16 gennaio   2001,   recante   direttive  per  la  concessione  delle agevolazioni per programmi di innovazione tecnologica;
 Decretano:
 Art. 1.
 Risorse
 1.   Per   le   finalita'  del  presente  decreto  lo  stanziamento complessivo ammonta a 630 milioni di euro, di cui 560 milioni di euro a  valere  sul «Fondo», 50 milioni di euro a valere sul finanziamento disposto  con  delibera  CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 per interventi del  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie, 10 milioni di euro  a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  10  milioni  di  euro  a  valere  sulle disponibilita'  del  Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, del Ministero delle attivita' produttive.
 |  | Art. 2. Finalita' dell'intervento e modalita' di attuazione
 1.  L'intervento  e'  diretto  a  promuovere  le seguenti finalita' strategiche;
 a) programmi  in  settori industriali a maggiore potenzialita' ed ad alto contenuto tecnologico;
 b) programmi  di  innovazione  di  processi  strategici aziendali rafforzando l'aggregazione in distretti e filiere.
 2.  Per  la  finalita'  di cui comma 1, lettera a), una quota dello stanziamento  complessivo,  pari  a  360  milioni  di euro di cui 191 milioni  di  euro  per  programmi  che  sono  effettuati in una delle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea,  come  modificato dal Trattato di Amsterdam  di  cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e 34 milioni di euro  per  programmi  svolti  nelle  aree  ammesse alla deroga di cui all'art.  87, paragrafo 3, lettera e), del trattato che istituisce la Comunita'  europea,  come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla  legge  16 giugno  1998,  n.  209,  e' utilizzata per promuovere programmi  riferiti  a  settori  e  territori  ad  alta potenzialita' tecnologica  e  di  export.  Per  l'attuazione  di tale intervento si provvede  con  un  decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto  con  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per la presentazione   di   proposte   progettuali  che  dovranno  prevedere l'aggregazione  di grandi imprese e piccole e medie imprese, compresi i  relativi  centri di ricerca, eventualmente in raggruppamento anche con  universita' ed enti pubblici di ricerca, per la realizzazione di investimenti  con  costi  ammissibili  di  importo non inferiore a 10 milioni  di  euro  e  non superiore a 24,5 milioni di euro. A seguito dell'esame  delle  proposte  pervenute,  da  parte  della commissione interministeriale  di  coordinamento  di  cui  al successivo art. 3 e sentito  il  comitato  tecnico  di  cui  all'art.  8,  comma 3, della direttiva  16 gennaio  2001,  si  provvede  con specifico decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive, all'apertura dello sportello, secondo le procedure previste dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2001,   per  programmi  di  sviluppo  precompetitivo  nei  settori  e territori ritenuti prioritari.
 3.  Per  la  finalita'  di  cui al comma 1, lettera b), la restante quota  dello stanziamento complessivo, pari a 270 milioni di euro, di cui  191  milioni  di  euro  per programmi che sono effettuati in una delle  regioni  di  cui  all'art.  87,  paragrafo  3, lettera a), del trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea, come modificato dal Trattato  di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e 34 milioni  di  euro per programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di  cui  all'art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea,  come  modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e' utilizzata per promuovere   programmi   di  sviluppo  precompetitivo  presentati  da consorzi  per  la realizzazione di investimenti con costi ammissibili compresi  tra  i  1,5  milioni  di  euro  e  10  milioni di euro. Per l'attuazione di tale intervento viene utilizzata la procedura a bando prevista  dall'art.  11  del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001.
 |  | Art. 3. Istituzione commissione interministeriale di coordinamento
 1.  E'  istituita  una commissione costituita da due rappresentanti del  Ministero  delle  attivita'  produttive  e da due rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
 2.  Alla  commissione  sono affidati i compiti di valutazione delle proposte  progettuali  al  fine dell'individuazione dei settori e dei territori prioritari, monitoraggio dell'attuazione degli interventi e di valutazione degli esiti finali.
 3.   Con   successivo  decreto  della  Direzione  generale  per  il coordinamento  degli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero  delle attivita' produttive, sono nominati i componenti della commissione.
 4.  La  commissione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica.  I  componenti  della  commissione partecipano  alle  riunioni nell'ambito delle attivita' istituzionali delle amministrazioni di appartenenza.
 |  | Art. 4. Integrazione del comitato tecnico legge n. 46/1982
 1.   Nell'ambito   dell'attuazione  delle  finalita'  del  presente decreto, il comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge n.  46  del  1982, e' integrato da un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 luglio 2005
 Il Ministro per l'innovazione
 e le tecnologie
 Stanca
 Il Ministro delle attivitą produttive
 Scajola
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2005 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 13
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