Gazzetta n. 213 del 2005-09-13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DECRETO 28 luglio 2005
Assegnazione delle risorse finanziarie e definizione delle relative modalita' attuative per la produzione di programmi di innovazione basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, al comma 1, definisce prioritarie le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza attraverso il sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 recante la delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca, il quale pertanto ha tra i propri compiti l'esercizio delle funzioni nella materia dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le imprese, con particolare riferimento allo sviluppo ed all'uso delle tecnologie digitali;
Vista la delibera CIPE del 15 luglio 2005 con la quale in particolare e' stata individuata una prima ripartizione delle risorse del «Fondo» per i diversi interventi;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 recante direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Considerato che sono in corso di definizione le specifiche modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato che il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 31 maggio 2002, le «Linee guida per lo sviluppo della societa' dell'informazione nella legislatura», per la promozione di azioni finalizzate a favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali al sistema delle imprese;
Rilevata l'esigenza che siano tempestivamente attivate le procedure piu' idonee per l'efficace avvio degli interventi;
Considerata la necessita' di sostenere la competitivita' delle imprese attraverso l'introduzione di innovazioni anche di natura organizzativa basate sull'utilizzo delle tecnologie digitali;
Ritenuta l'opportunita' di far ricorso, per l'utilizzo dei predetti stanziamenti, a procedure coerenti con quelle previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante direttive per la concessione delle agevolazioni per programmi di innovazione tecnologica;
Decretano:
Art. 1.
Risorse
1. Per le finalita' del presente decreto lo stanziamento complessivo ammonta a 630 milioni di euro, di cui 560 milioni di euro a valere sul «Fondo», 50 milioni di euro a valere sul finanziamento disposto con delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 per interventi del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e 10 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 2.
Finalita' dell'intervento e modalita' di attuazione
1. L'intervento e' diretto a promuovere le seguenti finalita' strategiche;
a) programmi in settori industriali a maggiore potenzialita' ed ad alto contenuto tecnologico;
b) programmi di innovazione di processi strategici aziendali rafforzando l'aggregazione in distretti e filiere.
2. Per la finalita' di cui comma 1, lettera a), una quota dello stanziamento complessivo, pari a 360 milioni di euro di cui 191 milioni di euro per programmi che sono effettuati in una delle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e 34 milioni di euro per programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e' utilizzata per promuovere programmi riferiti a settori e territori ad alta potenzialita' tecnologica e di export. Per l'attuazione di tale intervento si provvede con un decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per la presentazione di proposte progettuali che dovranno prevedere l'aggregazione di grandi imprese e piccole e medie imprese, compresi i relativi centri di ricerca, eventualmente in raggruppamento anche con universita' ed enti pubblici di ricerca, per la realizzazione di investimenti con costi ammissibili di importo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 24,5 milioni di euro. A seguito dell'esame delle proposte pervenute, da parte della commissione interministeriale di coordinamento di cui al successivo art. 3 e sentito il comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva 16 gennaio 2001, si provvede con specifico decreto del Ministro delle attivita' produttive, all'apertura dello sportello, secondo le procedure previste dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2001, per programmi di sviluppo precompetitivo nei settori e territori ritenuti prioritari.
3. Per la finalita' di cui al comma 1, lettera b), la restante quota dello stanziamento complessivo, pari a 270 milioni di euro, di cui 191 milioni di euro per programmi che sono effettuati in una delle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e 34 milioni di euro per programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e' utilizzata per promuovere programmi di sviluppo precompetitivo presentati da consorzi per la realizzazione di investimenti con costi ammissibili compresi tra i 1,5 milioni di euro e 10 milioni di euro. Per l'attuazione di tale intervento viene utilizzata la procedura a bando prevista dall'art. 11 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001.
Art. 3.
Istituzione commissione interministeriale di coordinamento
1. E' istituita una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
2. Alla commissione sono affidati i compiti di valutazione delle proposte progettuali al fine dell'individuazione dei settori e dei territori prioritari, monitoraggio dell'attuazione degli interventi e di valutazione degli esiti finali.
3. Con successivo decreto della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive, sono nominati i componenti della commissione.
4. La commissione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti della commissione partecipano alle riunioni nell'ambito delle attivita' istituzionali delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 4.
Integrazione del comitato tecnico legge n. 46/1982
1. Nell'ambito dell'attuazione delle finalita' del presente decreto, il comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 46 del 1982, e' integrato da un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005
Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca
Il Ministro delle attivitą produttive
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 13