| 
| Gazzetta n. 213 del 2005-09-13 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 29 luglio 2005 |  | Termini e modalita' di presentazione di proposte progettuali da parte di  raggruppamenti  di  grandi imprese e piccole e medie imprese, con l'eventuale   partecipazione  di  universita'  ed  enti  pubblici  di ricerca, relative ad attivita' di sviluppo precompetitivo finalizzate all'innovazione   radicale   di  prodotto  attraverso  l'utilizzo  di tecnologie digitali. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
 
 Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2005)»,  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 354, che prevede  l'istituzione,  presso  la  gestione  separata  della  Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo  rotativo  per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca»  (di  seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni,   nella   legge   14 maggio   2005,  n.  80,  recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato  nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure  concorsuali»,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 6 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, al comma 1, definisce prioritarie le azioni dirette a promuovere un'economia   basata  sulla  conoscenza  attraverso  il  sostegno  di attivita',  programmi  e  progetti  strategici  di ricerca e sviluppo delle imprese;
 Visto il decreto 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro delle attivita' produttive che all'art.  2  prevede lo stanziamento di risorse pari a 360 milioni di euro  e  individua  le  procedure  per  l'attuazione  dell'intervento attraverso  la  pubblicazione  di  un decreto per la presentazione di proposte progettuali;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005  recante  la  delega  di  funzioni  in  materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca, il quale pertanto  ha  tra  i  propri compiti l'esercizio delle funzioni nella materia  dello  sviluppo  della  Societa'  dell'Informazione, nonche' delle   connesse   innovazioni   per   le  imprese,  con  particolare riferimento allo sviluppo ed all'uso delle tecnologie digitali;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato   16 gennaio   2001,   recante   direttive   per  la concessione  delle  agevolazioni  del  fondo  speciale  rotativo  per l'innovazione  tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Considerato   che  sono  in  corso  di  definizione  le  specifiche modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Considerato che il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie, in data 31 maggio 2002,    le   «Linee   guida   per   lo   sviluppo   della   Societa' dell'Informazione  nella  legislatura»,  per  la promozione di azioni finalizzate  a  favorire  l'utilizzo  delle  tecnologie  digitali  al sistema delle imprese;
 Rilevata l'esigenza che siano tempestivamente attivate le procedure piu' idonee per l'efficace avvio degli interventi;
 Decretano:
 Art. 1.
 Finalita' dell'intervento
 1.  La  finalita'  dell'intervento  di cui in premessa e' quella di promuovere la realizzazione di poli ad alto contenuto tecnologico che presentino  potenzialita'  di  export sui mercati internazionali e di innovazione digitale di prodotto.
 2.   Per   poli   ad   alto   contenuto  tecnologico  si  intendono raggruppamenti  di grandi imprese e piccole e medie imprese, compresi i  relativi  centri di ricerca, eventualmente in raggruppamento anche con  universita'  ed  enti  pubblici  di ricerca, non necessariamente territorialmente  contigui  che  cooperino su progetti di sviluppo di nuovi   prodotti  il  cui  fattore  di  innovazione  di  prodotto  e' rappresentato dalle tecnologie digitali.
 3.  I  progetti  di  cui  al  comma  2,  di seguito denominati come «progetti  di  cooperazione», perseguono l'obiettivo di rappresentare un  potenziale  di sviluppo a medio lungo termine e quello di fornire al  polo  ad  alto contenuto tecnologico una visibilita' nazionale ed internazionale.
 4.  Con  il presente decreto il Ministro delle attivita' produttive ed  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie invitano i poli ad alto  contenuto  tecnologico  di cui al comma 2 a presentare progetti con  le caratteristiche di cui al comma 3. A seguito dell'esame delle proposte  pervenute,  si  procedera'  all'apertura  dello  sportello, secondo   le   procedure   previste   dal   decreto   del   Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, per programmi di sviluppo precompetitivo nei settori e territori ritenuti prioritari,  tenuto  conto  delle disponibilita' finanziarie previste all'art.  2 del decreto 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e   le  tecnologie  di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive.
 |  | Art. 2. Obiettivi dei progetti
 1.  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui all'art. 1, i soggetti  di cui all'art. 3 del decreto 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,  presentano congiuntamente   progetti   relativi   ad   attivita'   di   sviluppo precompetitivo,   comprendenti   eventualmente  anche  attivita'  non preponderanti  di  ricerca  industriale  e  le  attivita' connesse ai centri  di  ricerca,  cosi' come definite dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001,  finalizzate  all'innovazione  radicale  di prodotto attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.
 2.   I   soggetti  che  rappresentano  i  poli  ad  alto  contenuto tecnologico  di  cui all'art. 1, comma 2, partecipano direttamente ai «progetti di cooperazione».
 3. Il costo complessivo ammissibile di ciascun progetto, con durata non  inferiore  a 18 mesi e non superiore ai 48 mesi, deve essere non inferiore  a  10  milioni  di  euro e non superiore a 24,5 milioni di euro.
 |  | Art. 3. Requisiti dei progetti
 1.   Ciascun  progetto  e'  predisposto  sulla  base  dei  seguenti elementi:
 a) sintesi   della   proposta   progettuale   che   evidenzi,  in particolare,  i  prodotti  potenziali attesi, correlati al mercato di riferimento,  i  tempi  di ingresso nel mercato stesso, i conseguenti effetti sulle quote di export e sull'occupazione attesa;
 b) gli  obiettivi  di breve-medio e di medio-lungo periodo che si intendono perseguire;
 c) la lista delle attivita' di progetto;
 d) i  soggetti coinvolti, la loro localizzazione geografica, ed i rispettivi ruoli e risorse impiegate nelle attivita' di progetto;
 e) la  struttura  del  polo  ad  alto  contenuto  tecnologico: in particolare  dimensione  delle  imprese,  eventuale organizzazione in filiera, tipologia di relazione tra i soggetti;
 f) il  posizionamento internazionale che evidenzi la crescita nel mercato  di  riferimento  ed  i  tempi  di  perseguimento, le zone di competenza   concorrenti   nel   mondo,   individuate   per  rapporto settore-tecnologia, stesso settore o stessa tecnologia;
 g) l'impegno  dei singoli soggetti partecipanti in ciascuna delle attivita' ricomprese nel progetto;
 h) il  costo  del  progetto,  evidenziando  altresi'  il costo di ciascuna attivita' in esso ricompresa;
 i) il  programma temporale complessivo del progetto, evidenziando altresi'  lo  sviluppo  temporale  delle  singole  attivita'  in esso ricomprese;
 j) gli  eventuali  partenariati internazionali o nazionali, anche per attivita' di internazionalizzazione;
 k) le  tecnologie  digitali prevalenti ed il livello di maturita' di utilizzo delle stesse;
 l) le    risorse    umane   coinvolte   nel   progetto   e   loro specializzazione.
 |  | Art. 4. Valutazione dei progetti
 1.  I  progetti  sono sottoposti alla valutazione della Commissione interministeriale   di  coordinamento  cui  all'art.  3  del  decreto 28 luglio  2005  del  Ministro  per  l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
 2.  Sono  valutati  come  prioritari  i  progetti  ad uno stadio di sviluppo   avanzato,  con  potenzialita'  di  crescita  occupazionale qualificata  su  un  arco  temporale  da  due  a  cinque  anni  e con possibilita'    di    posizionamento    competitivo    sui    mercati internazionali,  i  quali  presentino  un elevato numero e livello di qualificazione  delle  piccole  e  medie  imprese aggregate, anche in termini  di  integrazione  di  filiera  a livello locale, nazionale o internazionale,  nonche'  la  partecipazione  di  universita'  e enti pubblici di ricerca.
 3.  Al  fine  di procedere all'apertura dello sportello, secondo le procedure  previste  dal  decreto  del  Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  16 gennaio  2001,  per  programmi  di sviluppo  precompetitivo nei settori e territori ritenuti prioritari, il  Ministro  delle  attivita'  produttive, sulla base dell'esame, da parte  della Commissione di cui al comma 1, delle proposte pervenute, sentito  il  Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2 della legge n.  46 del 1982, integrato ai sensi dell'art. 4 del decreto 28 luglio 2005  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il  Ministro  delle  attivita' produttive, emana, entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle proposte progettuali di cui al successivo art. 5, il relativo decreto.
 |  | Art. 5. Modalita' di presentazione delle proposte progettuali
 1.  I  soggetti di cui all'art. 2, comma 1, propongono il «progetto di  cooperazione»,  da  redigere  utilizzando  la  modulistica il cui fac-simile  e'  riportato  nell'allegato  1,  entro  e  non  oltre il sessantesimo  giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Al  modulo di presentazione della proposta deve essere allegata la scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2. Le pagine  del  modulo  e della scheda tecnica devono essere poste nella corretta  sequenza  e  rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro del soggetto capofila; sull'ultima pagina  di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con  le  modalita'  previste  dall'art.  38, comma 3, del decreto del Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Il suddetto modulo  deve  essere  firmato  dai  legali  rappresentanti di tutti i soggetti  proponenti,  i  quali  designano  uno dei soggetti medesimi quale  capofila  con  il  compito  di  raccogliere  e  coordinare  la documentazione  di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il  Ministero  delle  attivita'  produttive.  La proposta, in bollo e completa  dei  relativi allegati, deve essere presentata al Ministero delle  attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del  rispetto  dei termini predetti. Le proposte presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione.
 3.  Non  sono  ammesse  variazioni,  correzioni ed integrazioni dei documenti,  comunicati  dai  soggetti proponenti dopo la scadenza dei termini di presentazione di cui al precedente comma 1.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 luglio 2005
 Il Ministro
 delle attivitą produttive
 Scajola
 Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
 Stanca
 
 Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 7
 |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 42 a pag. 48 della G.U.  <----
 |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 49 a pag. 50 della G.U.  <----
 |  |  |