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| Gazzetta n. 213 del 2005-09-13 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | CIRCOLARE 6 settembre 2005, n. 189 |  | Interpretazione  dell'articolo 10,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, relativo al Nuovo codice della strada. |  | 
 |  | A  seguito  di  ripetute  istanze  presentate a questo Dipartimento concernenti  la  corretta  interpretazione  dell'art.  10,  comma  2, lettera b),  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  si e' reso opportuno predisporre la presente circolare,  al  fine  di garantire, per l'applicazione della norma in questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali. Si  richiama  per  correntezza  espositiva  il  testo  del comma 2, lettera b), in esame che dispone:
 «E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
 b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con  veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il carico con  gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non  superiore  a  sei  unita',  fino  al  completamento  della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto  dell'art.  61, il carico puo' essere completato, con generi della  stessa  natura  merceologica, per occupare l'intera superficie utile  del  piano  di  carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza   dell'art.   164   e   della   massa  eccezionale  a disposizione,   fatta   eccezione   per  gli  elementi  prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la  predetta  massa  complessiva  non  potra'  essere  superiore a 38 tonnellate  se  autoveicoli  isolati  a  tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli  isolati  a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli  a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi.  I  richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».
 Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a seconda  dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la eccezionalita'  del  trasporto,  sempre  limitamente  alle tre classi merceologiche richiamate e segnatamente:
 blocchi di pietra naturale;
 elementi  prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia;
 prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.
 A)   Nel  caso  in  cui  il  trasporto  ecceda  entrambi  i  limiti stabilititi   dagli   articoli 61   e   62   e   solo  in  tal  caso, nell'effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalita' delle merci  sopra  richiamate,  al fine della possibilita' di integrare il carico  con gli stessi generi merceologici autorizzati, e' necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;
 2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
 3)  che  l'integrazione del carico avvenga comunque con un numero complessivo  di  elementi  non  superiore  a  6  degli  stessi generi merceologici,   fmo   al   completamento   della   massa  complessiva dell'autoveicolo o del complesso di veicoli.
 B)  Nel  caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, sara' possibile completare il  carico  con «generi della stessa natura merceologica», al fine di occupare  l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del   complesso  di  veicoli,  ove  ricorrano  contemporaneamente  le seguenti condizioni:
 1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legisltivo n. 285/1992;
 2) si osservino le condizioni stabilite dall'art. 164 del decreto legislativo n. 285/1992;
 3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
 4)    che   per   gli   elementi   prefabbricati   compositi   ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, le integrazioni non superino le 6 unita';
 5)  che  l'occupazione della superficie utile del piano di carico avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.
 In  entrambi  i  casi  e'  quindi evidente che non e' consentito il trasporto  di  classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi di  pietra  naturale  con  laminati  grezzi,  elementi  prefabbricati compositi con coils, ecc.) ovvero l'integrazione di carico con classi merceologiche  diverse  da  quelle  espressamente  indicate  (per es. blocchi  di  pietra naturale con pietra lavorata, coils con tondini o travi in acciaio, ecc.).
 Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per analogia a  quanto  gia' espresso nella circolare n. 2811 del 17 novembre 1997 dell'allora  Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza stradale   del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  si  ritiene  utile precisare  che  per «stessi generi merceologici» si deve intendere il concetto  di  associazione per compatibilita' ed uso - per esempio se il  trasporto  eccezionale  riguarda una trave esso potra' integrarsi solamente con altre travi.
 Quindi,  per  «stessi  generi  merceologici»,  deve  intendersi  la tipologia  (come  morfologia  generale  nonche'  come  omogeneita' di destinazione d'uso) del materiale che e' quindi dotato di una propria caratteristica    merceologica    che    ne   consente   una   chiara classificazione   come   ad  esempio:  serbatoio,  turbina,  macchina industriale,   mentre   le   strutture  in  cemento  armato  verranno differenziate in due categorie:
 trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e
 pannello/lastra (due dimensioni prevalenti rispetto all'altra).
 A titolo di esempio si rappresenta il caso del serbatoio che ha una morfologia  definita dal fatto di essere un contenitore (ancorche' le forme specifiche possono essere diverse), ed ha la destinazione d'uso che  e'  quella  di  contenere liquidi, aeriformi, materiali sciolti. Sicche' il trasporto eccezionale, di cui al caso A) sopra richiamato, di   un   serbatoio,   puo'   essere   integrato   solo   con   altri serbatoi-contenitori, ed in numero non superiore alle 6 unita'.
 Pertanto  deve intendersi per il punto A) sopra esplicitato che gli elementi  trasportati  sono  dello stesso genere merceologico, quando siano   costituiti,   ad   esempio,  sempre  da  travi  o  sempre  da pannelli/lastre  indipendentemente dalla sezione o sempre da macchine industriali (indipendentemente dall'allestimento).
 La  circolare richiamata, inoltre, puntualizza che per «natura» del materiale  deve  intendersi  l'insieme delle caratteristiche fisiche, meccaniche  (etc.) dello stesso (densita', rigidezza, peso specifico, etc.)  che  ne  permettono  la  classificazione  quale: calcestruzzo, legno, ferro, etc.
 Pertanto   deve  intendersi  per  il  punto  B)  che  gli  elementi trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.
 Nel  caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in cemento  armato  (calcestruzzo  +  ferro) deve farsi riferimento alla natura  della  componente  principale, assimilando pertanto la natura del calcestruzzo a quella del cemento armato.
 Per entrambi i casi valutati, sono comunque condizioni essenziali:
 che  gli  elementi trasportati di cui alla lettera a), punto 2, e lettera b), punto 3, precedenti, non siano trasportabili nel rispetto dei  limiti prescritti dall'art. 62, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
 che  la  destinazione  finale del trasporto sia unica, al fine di evitare  che  surrettiziamente  un trasporto eccezionale possa essere giustificato  dalla  presenza  dell'elemento  eccezionale,  che pero' percorra  un  tragitto  limitato,  mentre  poi  il  medesimo  veicolo eccezionale prosegua per effettuare un trasporto ordinario;
 che  le  eccedenze  consentite  -  e cioe' i pezzi in piu' che si possono portare in ottemperanza alle disposizioni e limiti previsti - risultino  esplicitamente  nell'autorizzazione  rilasciata  dall'ente proprietario o concessionario della strada.
 
 Roma, 6 settembre 2005
 Il capo Dipartimento
 per i trasporti terrestri
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