| 
| Gazzetta n. 213 del 2005-09-13 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 agosto 2005 |  | Disciplina  dello  speciale  corso-concorso pubblico unitario, di cui all'articolo 1,  comma  97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto   il  decreto  ministeriale  28 settembre  2000,  n.  301,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme  per  il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
 Visto il decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  del  22 dicembre  2000  relativo  alla  disciplina di funzionamento  ed  organizzazione della Scuola medesima, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  del 20 giugno 2002 con il quale e' stato approvato il regolamento  didattico  e  di  ricerca, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  ed  in  particolare  l'art. 28, concernente l'accesso alla qualifica di dirigente nelle Pubbliche amministrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  concernente  la  disciplina  in  materia  di  accesso  alla qualifica di dirigente;
 Visto l'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  (legge  finanziaria  2005),  che  prevede  l'immissione  in servizio,  a  decorrere  dal  2006,  di  dirigenti  e  funzionari del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle Agenzie fiscali previo  superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e   disciplinato   con   decreto   non   regolamentare  del  Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165/2001, con possibilita' di utilizzazione delle attivita' di cui all'art. 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1. Il  presente  decreto  disciplina  l'accesso  alla  qualifica di dirigente  e  di  funzionario  nel  Ministero  dell'economia  e delle finanze  (di  seguito  denominato  MEF) e nelle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane e del territorio (di seguito denominate Agenzie fiscali)  attraverso  lo  speciale  corso-concorso  pubblico unitario bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze (di  seguito  denominata  SSEF), in attuazione dell'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2. Per  quanto  non previsto nel presente decreto si rinvia, per le parti  non  incompatibili, alla disciplina in materia di accesso alla qualifica  di  dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo   30 marzo   2001,  n.  165  contenuta  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e alle norme in materia  di  accesso  agli  impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
 |  | Art. 2. Programmazione
 1. I  posti  da  dirigente  e  da funzionario di cui all'art. 1 del presente   decreto  sono  determinati  e  ripartiti  annualmente  dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sulla base degli obiettivi strategici  da  perseguire  e  delle  disponibilita'  nelle dotazioni organiche delle articolazioni del MEF e delle Agenzie fiscali.
 2. Le   diverse   articolazioni  dell'amministrazione  economica  e finanziaria  comunicano,  entro  il  31 dicembre  di ciascun anno, al Ministro e al rettore il numero e la tipologia di posti che intendono coprire mediante lo speciale corso-concorso.
 3. In   sede   di   prima   applicazione  la  determinazione  e  la ripartizione dei posti da mettere a concorso sono stabiliti in numero di dieci da dirigente e venti da funzionario.
 |  | Art. 3. Bando di concorso
 1. Il  concorso  di  cui  all'art. 1 viene bandito annualmente, con provvedimento rettorale, dalla SSEF.
 2. Il  bando, sulla base delle necessita' professionali individuate nella  fase  di  programmazione  prevista  dall'art.  2, contiene tra l'altro:
 a) i requisiti per la partecipazione. Tra i requisiti deve essere comunque  previsto  il possesso di una laurea specialistica (LS) o di un  diploma  di  laurea  (DL)  in  materie  attinenti  alle attivita' istituzionali  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze e delle Agenzie  fiscali  e  un  voto  minimo  di  conseguimento comunque non inferiore a 100/110;
 b) il  numero  dei  posti destinati al corso-concorso, nonche' la relativa ripartizione tra posti da dirigente e posti da funzionario;
 c) i  criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame;
 d) le materie di esame;
 e) l'articolazione tra periodi di formazione in aula e periodi di formazione teorico-applicativa;
 f) i  criteri  e le modalita' con cui si svolgera' la valutazione continua.
 3. Il  bando,  compatibilmente  con  le previsioni di legge, dovra' favorire  la  possibilita'  di  invio  e di raccolta delle domande di partecipazione per via telematica e in formato digitale.
 4. Il  bando  di  concorso  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  | Art. 4. Prove di esame
 1. Gli esami per l'ammissione allo speciale corso-concorso pubblico unitario  di  formazione  consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua inglese, ed in una prova orale.
 2. La   prova   orale  mira  ad  accertare  la  preparazione  e  la professionalita' del candidato, nonche' l'attitudine all'espletamento delle  funzioni  dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di  valutare  la  conoscenza,  da  parte  del candidato, della lingua inglese  ad un livello avanzato e' prevista la lettura, la traduzione di  testi  e  la  conversazione  in  lingua  inglese. Il bando potra' prevedere la possibilita' di sostenere, opzionalmente, l'esame di una seconda  lingua  straniera, scelta dal candidato, tra quelle indicate nel  bando.  Nel corso della prova orale e' accertata la conoscenza a livello  avanzato  dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi  piu'  diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica,   nonche'   la  conoscenza  da  parte  del  candidato  delle problematiche  e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici   in   relazione   ai   processi  comunicativi  in  rete, all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
 3. In sede di prima applicazione formeranno oggetto delle due prove scritte,  diverse da quella sulla conoscenza della lingua inglese, le seguenti aree di materie:
 a) economia  politica  e  politica  economica  con  lineamenti di storia economica;
 b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica;
 c) diritto pubblico generale e diritto amministrativo;
 d) diritto civile e diritto del lavoro;
 e) diritto internazionale e comunitario;
 f) diritto tributario;
 g) scienza e tecnica dell'organizzazione.
 La  prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, sull'ordinamento  e  attribuzioni  del  MEF  e  delle Agenzie fiscali nonche',  sulla conoscenza opzionale di una seconda lingua straniera, diversa dall'inglese, tra quella indicate nel bando di concorso.
 4. Nel  caso  in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a sei  volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista una  prova  preselettiva  per  determinare l'ammissione dei candidati alle  successive  prove  scritte.  Il  bando di concorso stabilisce i criteri  di  superamento della prova preselettiva e il numero massimo di   candidati  ammessi  alle  prove  scritte.  L'esito  della  prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
 5. La  SSEF  puo'  stipulare convenzioni con primarie e qualificate Universita'  e  Centri  di  Alta formazione e ricerca, in particolare specializzate  nella  formazione  continua  e post-universitaria, cui affidare,  nel  rispetto  di quanto previsto dal presente decreto, lo svolgimento,  anche in forma congiunta, delle attivita' relative alla selezione dei candidati, ivi compresi la predisposizione di eventuali test  preselettivi,  l'espletamento  del concorso per l'ammissione al corso-concorso,   la   coprogettazione   e  realizzazione  di  moduli didattici  del  percorso formativo nonche' lo svolgimento degli esami finali.
 |  | Art. 5. Graduatoria
 1. Allo  speciale  corso-concorso  pubblico unitario sono ammessi i candidati  utilmente  inseriti  nella  graduatoria  del  concorso  di ammissione  entro  il  limite del numero dei posti disponibili di cui all'art. 2, comma 1, maggiorato del 30 per cento.
 2. Ciascuna  prova  e'  valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
 3. La  graduatoria  di  merito  e'  predisposta  dalla  commissione esaminatrice  in  base  al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito  dalla  media  tra  il  voto  della  prova orale e il voto risultante  dalla media dei voti di ciascuna delle tre prove scritte. A  parita'  di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza.
 4. La  graduatoria  di  merito e' approvata con decreto del rettore della SSEF ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del MEF, e della pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 |  | Art. 6. Commissioni esaminatrici
 1. La  commissione  esaminatrice del concorso per l'ammissione allo speciale  corso-concorso pubblico unitario e dell'esame finale di cui all'art.  9  sono  nominate  con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  su  proposta  del rettore della SSEF sulla base delle previsioni  dell'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,  n.  272, concernente la disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente.
 2. Le commissioni di esame per l'ammissione al corso-concorso e per l'esame  finale dovranno essere composte con la presenza di almeno un professore ordinario della SSEF.
 3. In  caso  di  affidamento  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 5 del presente  decreto,  il  soggetto  affidatario dovra' attenersi, oltre alle  disposizioni  del presente decreto e del bando, a quelle di cui ai  decreti  del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni  e n. 272/2004, nonche' alle altre vigenti disposizioni legislative  e  regolamentari in materia di procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.
 |  | Art. 7. Svolgimento dei corsi
 1. Lo speciale corso-concorso pubblico unitario, della durata di 15 mesi,  e' tenuto presso una o piu' sedi stabilite dalla SSEF. Esso e' articolato  in  periodi di formazione in aula e periodi di formazione teorico-applicativa.
 2. La  SSEF  stabilisce,  anche sulla base delle esigenze emerse in fase  di  programmazione,  le  materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti  opzionali  e  i  piani  di  studio  in  funzione  degli obiettivi formativi e professionali di volta in volta individuati.
 3. I periodi di formazione teorico-applicativa dovranno prevedere:
 a) la  formazione teorica sul funzionamento e sull'organizzazione delle  strutture  amministrative  di  destinazione  e  sulle relative materie di competenza;
 b) tirocini mirati presso le stesse strutture di destinazione.
 |  | Art. 8. Valutazione continua
 1. Durante  il  corso  gli  allievi  sono  soggetti  a  valutazione continua  diretta  a  verificare  i  livelli  di  preparazione  sulle discipline  trattate e ad accertare le attitudini di tipo manageriale con   particolare   riferimento  alla  capacita'  di  risoluzione  di problematiche connesse all'esercizio della funzione dirigenziale.
 2. La  media  dei  voti delle prove della valutazione continua, non inferiore  a  settanta centesimi, da' accesso all'esame finale di cui al  successivo  art.  9.  La  graduatoria  relativa  agli esiti della valutazione continua e' approvata con decreto del rettore della SSEF.
 3. Gli   idonei   all'esame   finale   conseguono   il   master  di specializzazione   di  2°  livello,  con  riconoscimento  di  crediti formativi,  nella  misura  prevista  dall'ordinamento  universitario, spendibili nell'ambito delle procedure concorsuali del MEF.
 4. L'esito   della   valutazione   continua,  concorre,  unitamente all'esito  dell'esame  finale  di  cui  al  successivo  art.  9, alla valutazione finale con l'attribuzione del punteggio definitivo.
 |  | Art. 9. Esame finale
 1. L'esame  finale  consiste  in una prova scritta, composta da tre elaborati in forma sintetica sulle discipline oggetto del corso volte ad accertare la preparazione del candidato sotto il profilo teorico e applicativo-operativo,  da  svolgersi  secondo le regole dei concorsi pubblici   e   comunque  assicurando  la  non  identificabilita'  del candidato,  e  da  una prova orale sui temi concernenti le discipline oggetto del corso.
 2. Ciascuna  prova  e'  valutata in centesimi e si intende superata con  un  punteggio non inferiore a settanta centesimi. La graduatoria di   merito   dell'esame  finale  e'  predisposta  dalla  commissione esaminatrice  in  base  al punteggio finale conseguito dai candidati, determinato  dalla media tra i voti della prova scritta e della prova orale.  La graduatoria dell'esame finale e' approvata con decreto del rettore della SSEF.
 |  | Art. 10. Graduatoria finale
 1. La   graduatoria   finale   e'   predisposta  dalla  commissione esaminatrice  dell'esame  finale calcolando la media tra il punteggio della valutazione continua di cui all'art. 8, comma 2, e il punteggio dell'esame  finale.  A  parita'  di  merito  trovano  applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza.
 2. Sulla  base della graduatoria finale di merito sono individuati, secondo  il  numero dei posti messi a concorso dal bando, i vincitori che  accedono  alla qualifica di dirigente e quelli che accedono alla qualifica di funzionario.
 3. La  graduatoria  finale,  approvata  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del  MEF  e  della  pubblicazione  viene  dato  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  | Art. 11. Trattamento economico
 1. Agli  allievi  del  corso,  non  dipendenti  di  amministrazioni pubbliche,  la  SSEF  assegna una borsa di studio pari allo stipendio tabellare  previsto per il personale inquadrato nell'area C2 del MEF, da corrispondersi con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente per  il  pagamento  degli stipendi ed in relazione alla frequenza del corso.
 2. Agli allievi del corso, dipendenti da Amministrazioni pubbliche, e'  corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, durante lo  svolgimento  del  corso-concorso,  il  trattamento  economico  in godimento, senza alcun trattamento di missione, nonche', a cura della SSEF,  la  differenza  tra  il  trattamento  in  godimento  e  quello stabilito  per  gli  allievi  del  corso di cui al comma 1. L'importo cosi'  corrisposto sara' rimborsato dal Centro di responsabilita' del MEF   o   delle   Agenzie  fiscali  di  destinazione  del  dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.
 3. Sull'ammontare  dei ratei della borsa di studio la SSEF effettua le ritenute erariali previste per legge.
 |  | Art. 12. Trattamento giuridico
 1. Il  dipendente di Amministrazione pubblica ammesso a frequentare il  corso  e'  collocato  a disposizione della SSEF per la durata del corso e con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge.
 2. I vincitori della graduatoria finale che accedono alla qualifica di dirigente vengono assunti a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente  di seconda fascia del MEF ovvero delle Agenzie fiscali. Il periodo  di  prova  decorre  dalla  data  di  conferimento  del primo incarico.
 3. I vincitori della graduatoria finale che accedono alla qualifica di  funzionario  vengono  assunti  a tempo indeterminato nell'area di inquadramento  C,  posizione  economica  C2,  del  MEF  ovvero  della corrispondente fascia delle Agenzie fiscali di destinazione.
 Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio.
 |  | Art. 13. Norme di comportamento
 1. Gli  ammessi  a frequentare il corso che non si presentano entro dieci  giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso.
 2. Con  provvedimento  della  SSEF  sono stabilite le norme che gli allievi  sono  tenuti  ad osservare durante il corso e le conseguenti sanzioni  che  ne derivano in caso di inosservanza, nonche' il numero massimo di assenze consentite durante il corso.
 
 Roma, 3 agosto 2005
 
 Il Ministro: Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4 Economia e finanze, foglio n. 242
 |  |  |