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| Gazzetta n. 212 del 2005-09-12 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2005 |  | Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3462). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 giugno  2005,  recante  la  dichiarazione  di  «grande evento» nel territorio  della  provincia  di  Torino,  in  occasione  dei  giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
 Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 giugno  2005,  n.  3439,  recante:  «Interventi  conseguenti  alla dichiarazione  di  grande  evento  nel  territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali Torino 2006»;
 Considerato   che   la   citta'   di  Torino  ha  rappresentato  la possibilita'   di   avvalersi   della  clausola  risolutiva  espressa convenzionalmente   prevista   a   fronte  dell'accertamento  di  una situazione di impossibilita' oggettiva ad ultimare tempestivamente le opere;
 Ritenuta   l'esigenza  indifferibile  di  completare  i  lavori  di ristrutturazione  ed adeguamento funzionale dello stadio comunale, al fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento dei XX giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
 Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  Allo  scopo  di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei  giochi  olimpici invernali «Torino 2006» il sindaco di Torino e' autorizzato   a   porre  in  essere  ogni  iniziativa  utile  per  il completamento  e  l'ultimazione  dei lavori di ristrutturazione dello stadio   comunale,   con  oneri  a  carico  delle  risorse  comunali, sempreche'  sia  intervenuta  previamente,  sulla  base  di esclusive valutazioni  di competenza del comune di Torino, la risoluzione degli atti  di  cessione  del  diritto  di  superficie del predetto stadio, nonche' subentrando nei rapporti convenzionali in essere alla data di entrata   in   vigore   della   presente  ordinanza,  derogando,  ove necessario,  e  nel  rispetto  dei principi generali dell'ordinamento giuridico,   agli  articoli 42  e  48,  del  decreto  legislativo  n. 267/2000.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 settembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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