Gazzetta n. 212 del 2005-09-12
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 agosto 2005
Introduzione dei massimali delle scommesse ippiche multiple a riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del
Ministero delle politiche agricole e forestali

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
Visto il decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004 recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2005/44745/USCITA del 22 giugno 2005;
Ravvisata l'opportunita' di modificare l'art. 37 del citato decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004, prevedendo dei massimali di vincita delle scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore, allo scopo di tutelare i concessionari della raccolta e nel contempo di non alterare le caratteristiche della stessa scommessa;
Decreta:

Art. 1.
1. All'art. 37 del decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5. L'importo della vincita non potra' comunque superare il prodotto ottenuto dall'importo scommesso per i massimali sotto indicati:

Tipologia |Vincenti |Piazzati 3 eventi .... | 100 | 27 4 eventi .... | 180 | 45 5 eventi .... | 380 | 85 6 eventi ..... | 700 |125 7 eventi .... | 900 |175 8 eventi .... |1100 |250 oltre 8 eventi ..... |1300 |300

In caso di scommesse a riferimento multiple miste di vincenti e piazzati l'importo massimo di vincita e' determinato come segue:
a) si divide il massimale previsto per i vincenti per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
b) il quoziente cosi' ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi vincenti indicati nella scommessa;
c) si divide il massimale previsto per i piazzati per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
d) il quoziente cosi' ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi piazzati indicati nella scommessa;
e) si somma il prodotto di cui al punto b) con quello di cui al punto d).
L'importo cosi' determinato e' indicato dal display del terminale di gioco o in mancanza dalla ricevuta della scommessa».
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2005

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino
Il Capo Dipartimento della qualitą
dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
Cacopardi

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 340