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| Gazzetta n. 212 del 2005-09-12 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 4 agosto 2005 |  | Introduzione   dei  massimali  delle  scommesse  ippiche  multiple  a riferimento. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 
 di concerto con
 
 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della   qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi  del
 Ministero delle politiche agricole e forestali
 
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,  recante  norme  regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
 Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli emanato  con  delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
 Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi, funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
 Visti,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su  proposta  dell'UNIRE  la  determinazione  della  tipologia  delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
 Visto  l'art.  22,  comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo  il  quale  il  divieto  di  utilizzazione  del  sistema  del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi;
 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data   3 giugno   2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
 Visto   il   decreto   interdirigenziale  25 ottobre  2004  recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
 Visto   il  parere  favorevole  dell'UNIRE  espresso  con  nota  n. 2005/44745/USCITA del 22 giugno 2005;
 Ravvisata l'opportunita' di modificare l'art. 37 del citato decreto interdirigenziale   25 ottobre  2004,  prevedendo  dei  massimali  di vincita  delle  scommesse  multiple libere con riferimento alle quote del  totalizzatore,  allo  scopo  di  tutelare  i concessionari della raccolta  e  nel  contempo  di  non alterare le caratteristiche della stessa scommessa;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  All'art.  37  del  decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «5.  L'importo  della  vincita  non  potra'  comunque  superare  il prodotto  ottenuto  dall'importo  scommesso  per  i  massimali  sotto indicati:
 
 Tipologia                      |Vincenti          |Piazzati 3 eventi ....                  | 100              | 27 4 eventi ....                  | 180              | 45 5 eventi ....                  | 380              | 85 6 eventi .....                 | 700              |125 7 eventi ....                  | 900              |175 8 eventi ....                  |1100              |250 oltre 8 eventi .....           |1300              |300
 
 In  caso  di  scommesse  a riferimento multiple miste di vincenti e piazzati l'importo massimo di vincita e' determinato come segue:
 a) si  divide  il massimale previsto per i vincenti per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
 b) il  quoziente cosi' ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi vincenti indicati nella scommessa;
 c) si  divide  il massimale previsto per i piazzati per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
 d) il  quoziente cosi' ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi piazzati indicati nella scommessa;
 e) si  somma  il prodotto di cui al punto b) con quello di cui al punto d).
 L'importo  cosi'  determinato e' indicato dal display del terminale di gioco o in mancanza dalla ricevuta della scommessa».
 Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2005
 
 Il direttore generale
 dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Tino
 Il Capo Dipartimento della qualitą
 dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
 Cacopardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4 Economia e finanze, foglio n. 340
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