Gazzetta n. 212 del 2005-09-12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2005
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», in San Daniele del Friuli, ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 9 gennaio 2001 con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;
Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004;
Visto il decreto 22 aprile 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 dicembre 2003, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 21 maggio 2004;
Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2004;
Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 gennaio 2005;
Visto il decreto 10 maggio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 maggio 2005;
Vista la comunicazione dell'Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA. datata 1° ottobre 2003, con la quale viene confermato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71;
Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:

Art. 1.
L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 590/99 del 18 marzo 1999.
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
Art. 3.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Cotechino Modena» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Art. 6.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 7.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».
Art. 8.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2005
Il direttore generale: Abate