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| Gazzetta n. 212 del 2005-09-12 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 settembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato «Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ», in San Daniele del Friuli, ad effettuare   il   controllo  sulla  indicazione  geografica  protetta «Mortadella  Bologna»,  registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1549/98  del 17 luglio  1998  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione   della  indicazione  geografica  protetta  «Mortadella Bologna»,   nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto   il  decreto  21 dicembre  2000  con  il  quale  l'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' stato autorizzato ad espletare le  funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione geografica protetta Mortadella Bologna»;
 Visto  il  decreto  12 dicembre  2003  con  il  quale  la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2004;
 Visto  il  decreto 31 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 12 dicembre 2003, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 30 aprile 2004;
 Visto   il   decreto   1° luglio  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 12 dicembre  2003  e  31 marzo 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 luglio 2004;
 Visto   il   decreto  19 ottobre  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 12 dicembre  2003, 31 marzo 2004 e 1° luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 novembre 2004;
 Visto   il   decreto   25 marzo   2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 marzo 2005;
 Visto   il   decreto   11 luglio  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 12 dicembre  2003,  31 marzo  2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 luglio 2005;
 Vista  la comunicazione dell'Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA.  datata  1° ottobre 2003, con la quale viene confermato per il   controllo  sulla  indicazione  geografica  protetta  «Mortadella Bologna»,  l'organismo  denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ », con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71;
 Considerato  che  l'organismo  «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ » risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazione  di specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato   che  l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est Qualita'  -  INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Mortadella  Bologna»  allo  schema  tipo e di possedere la struttura idonea  a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla  indicazione geografica protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71, iscritto all'elenco  degli organismi di controllo privati per le denominazioni di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e   le  attestazione  di  specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art.  53,  comma  4,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee Legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata   legge  ad  espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione  geografica  protetta «Mortadella Bologna», registrata in ambito  europeo  come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1549/98 del 17 luglio 1998.
 |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal disciplinare  predetto  e  che  sulle  confezioni  con le quali viene commercializzata  la denominazione «Mortadella Bologna» venga apposta la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ» non puo'  modificare  la  denominazione  sociale,  il  proprio statuto, i propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita', le modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati nell'apposito  piano  di  controllo  per  la  indicazione  geografica protetta   «Mortadella  Bologna»  cosi'  come  depositati  presso  il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ» e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato  «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ» comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della  indicazione  geografica  protetta  «Mortadella  Bologna» anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» immette anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita'  della  indicazione geografica protetta «Mortadella  Bologna»  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi  noti  anche  alle  regioni  e  province autonome nel cui ambito territoriale   ricade   la   zona   di produzione  della  indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».
 |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ» e' sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali  e  dalle  regioni e province autonome nel cui ambito  territoriale  ricade  la zona di produzione della indicazione geografica  protetta  «Mortadella  Bologna»,  ai  sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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