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| Gazzetta n. 212 del 2005-09-12 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 settembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione, all'autorita' pubblica designata «ASSAM -  Agenzia  servizi  settore  agroalimentare  Marche»,  in Ancona, ad effettuare  il  controllo  sulla  denominazione  di  origine protetta «Casciotta  di Urbino», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del 12 giugno  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»,   nel   quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto 8 ottobre 1999 con il quale l'autorita' pubblica designata  «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' stata  autorizzata  ad  espletare  le  funzioni di controllo previste dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del  Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;
 Visto  il  decreto  19 settembre  2002  con  il  quale la validita' dell'autorizzazione   triennale   rilasciata   l'autorita'   pubblica designata  «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002;
 Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 19 settembre  2002,  e'  stato differito di novanta giorni a far data dal 18 febbraio 2003;
 Visto   il   decreto   9 aprile   2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 maggio 2003;
 Visto   il   decreto   14 luglio  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre   2002,  20 gennaio  2003  e  9 aprile  2003,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 settembre 2003;
 Visto   il   decreto  5 dicembre  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, e'  stata  prorogata  di  centoventi giorni a far data dal 14 gennaio 2004;
 Visto   il   decreto   22 aprile  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre  2003,  e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2004;
 Visto   il   decreto   12 luglio  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre  2003  e  22 aprile 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2004;
 Visto   il  decreto  13 dicembre  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre  2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005;
 Visto   il   decreto   11 aprile  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre  2003,  22 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dall'8 maggio 2005;
 Vista  la  comunicazione  della  regione  Marche - Giunta regionale datata  24 aprile 2002, con la quale viene rinnovata l'autorizzazione per  il  controllo sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», all'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 21;
 Considerato  che  l'autorita'  pubblica  designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ha dimostrato di aver adeguato in   modo   puntuale   il  piano  di  controllo  predisposto  per  la denominazione  di  origine protetta «Casciotta di Urbino» allo schema tipo;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Casciotta  di Urbino»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorita'  pubblica  designata  «ASSAM  - Agenzia servizi settore agroalimentare  Marche»,  con  sede  in  Ancona,  via  Alpi n. 21, e' autorizzata  ai  sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge  ad  espletare  le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del  regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di  origine  protetta  «Casciotta  di  Urbino»,  registrata in ambito europeo  come  denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'autorita' pubblica  designata  «ASSAM  - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e  puo'  essere  sospesa  o  revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della   legge   24 aprile   1998,   n.   128,  come  sostituito,  con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  | Art. 3. L'autorita'  pubblica  designata  «ASSAM  - Agenzia servizi settore agroalimentare  Marche»  dovra'  assicurare,  coerentemente  con  gli obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata  la denominazione «Casciotta  di  Urbino»  venga  apposta  la  dicitura: «Garantito dal Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».
 |  | Art. 4. L'autorita'  pubblica  designata  «ASSAM  - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» non puo' modificare, le modalita' di controllo e  il  sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per  la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» cosi' come  depositati  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'autorita' pubblica designata comunica ogni variazione concernente il  personale  ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione   del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'autorita'  pubblica  designata  «ASSAM  -  Agenzia  servizi settore agroalimentare Marche» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  | Art. 6. L'autorita'  pubblica  designata  «ASSAM  - Agenzia servizi settore agroalimentare  Marche»  comunica  con  immediatezza,  e comunque con termine  non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di  origine protetta «Casciotta   di   Urbino»   anche  mediante  immissione  nel  sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. L'autorita'  pubblica  designata  «ASSAM  - Agenzia servizi settore agroalimentare  Marche»  immette  anche  nel  sistema informativo del Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  di  origine  protetta «Casciotta di Urbino» rilasciate agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di  attuazione  di tali procedure saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art.  6,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alla regione Marche.
 |  | Art. 8. L'autorita'  pubblica  designata  «ASSAM  - Agenzia servizi settore agroalimentare  Marche»  e'  sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  dalla regione Marche,  ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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