Gazzetta n. 212 del 2005-09-12 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 1 settembre 2005 |
Rinnovo dell'autorizzazione, all'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», in Ancona, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 8 ottobre 1999 con il quale l'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' stata autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»; Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata l'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002; Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 18 febbraio 2003; Visto il decreto 9 aprile 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 maggio 2003; Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 settembre 2003; Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 gennaio 2004; Visto il decreto 22 aprile 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2004; Visto il decreto 12 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2004; Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005; Visto il decreto 11 aprile 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 maggio 2005; Vista la comunicazione della regione Marche - Giunta regionale datata 24 aprile 2002, con la quale viene rinnovata l'autorizzazione per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», all'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 21; Considerato che l'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» allo schema tipo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta:
Art. 1. L'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 21, e' autorizzata ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996. | Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. | Art. 3. L'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Casciotta di Urbino» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92». | Art. 4. L'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'autorita' pubblica designata comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. | Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. | Art. 6. L'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. | Art. 7. L'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche. | Art. 8. L'autorita' pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Marche, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2005 Il direttore generale: Abate |
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