Gazzetta n. 212 del 2005-09-12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2005
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare il titolo I «Classificazione dei prodotti», modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001 concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili (in via obbligatoria) nel settore degli ortofrutticoli freschi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 della Commissione del 5 marzo 2003;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, in particolare l'art. 4 che consente di adottare con decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti;
Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, in particolare l'art. 1, di modifica dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che dispone che l'Agecontrol Spa effettua i controlli di qualita' aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38, in particolare, l'art. 18 concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari, modificato dalla citata legge n. 71/2005;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, modificato dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 71/2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 e successive modifiche, recante disposizioni nazionali di attuazione del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, in cui, fra l'altro, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' individuato quale autorita' nazionale di coordinamento, ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e successive modifiche, con il quale stato adottato il manuale operativo delle procedure dei controlli conformita' alle norme comuni di qualita', di cui all'art. 9 del citato decreto 28 dicembre 2001;
Tenuto conto che occorre prevedere una fase di adeguamento del sistema dei controlli, pur mantenendo alcune specifiche attivita' nell'ambito delle strutture tecniche gia' preposte a tali scopi in attesa degli atti consequenziali alla citata legge n. 71/2005;
Considerata l'indicazione all'Agecontrol, con nota del 25 marzo 2005 n. S-830, di stipulare nella predetta fase di adeguamento degli atti convenzionali con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento dei controlli, in base ai precisi obblighi comunitari;
Considerata, conseguentemente, la necessita' di emanare disposizioni di attuazione del citato regolamento (CE) n. 1148/2001 che garantiscano l'omogeneita' delle caratteristiche qualitative dei prodotti e la continuita' del relativo sistema di controlli nel comparto ortofrutticolo, in ottemperanza al vigente ordinamento delle competenze, di cui alla richiamata legge n. 71/2005;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 28 luglio 2005;
Decreta:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto detta disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001, relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) individuazione dell'autorita' incaricata del coordinamento e degli organismi responsabili del controllo;
b) costituzione, gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli;
c) definizione delle attivita' e procedure dei controlli di conformita' sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione, anche a destinazione industriale.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «operatore»: persona fisica o giuridica che detiene, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, prodotti ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di commercializzazione, destinati ad essere esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti commercializzati, per conto proprio o per conto terzi, sul territorio comunitario e/o destinati all'importexport con Paesi terzi;
b) «controlli di qualita' aventi rilevanza a livello nazionale, ai sensi della legge n. 71/2005»: comprendono i controlli compiuti per verificare la conformita' degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione, di cui al titolo I «Classificazione dei prodotti», del regolamento (CE) n. 2200/96, secondo le procedure obbligatorie, sia in termini qualitativi che quantitativi, previste, per i controlli sul mercato interno, all'importazione e all'esportazione, anche con destinazione industriale, dal predetto regolamento e dal relativo regolamento applicativo (CE) n. 1148/2001, e riprese nel programma nazionale di controllo e nel manuale operativo delle procedure.
c) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001;
d) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;
e) «autorita' di coordinamento»: l'autorita' unica incaricata del coordinamento e del raccordo degli organismi interessati nelle materie disciplinate dal regolamento;
f) «Agea»: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
g) «Organismi di controllo»: organismi a cui viene demandata l'attivita' di controllo secondo l'ambito di competenze, di cui al successivo art. 3, commi 3 e 4 del presente decreto;
h) «Agecontrol»: Agecontrol Spa;
i) «ICRF» Ispettorato centrale repressione frodi: organismo che svolge i propri controlli istituzionali ai sensi della legge 29 aprile 2005, n. 71, attraverso appositi programmi e comunica i risultati acquisiti all'autorita' di coordinamento;
l) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio.
m) «manuale»: manuale operativo delle procedure di controllo ai sensi del decreto legislativo n. 306/2002, di cui al successivo art. 8 del presente decreto;
n) «SIAN»: sistema informativo agricolo nazionale.
Art. 3.
Organismi competenti
1. L'autorita' incaricata del coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui all'art. 2, paragrafo 1 del regolamento, e' il Ministero.
2. L'autorita' di coordinamento, anche mediante i servizi del SIAN, assicura tra l'altro le seguenti funzioni:
a) stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione, sentiti gli organismi di controllo, il programma nazionale delle attivita', in conformita' alle disposizioni dettate dal regolamento, nonche' le relative procedure di controllo, compresa l'estrazione del campione da assoggettare a verifica sulla base di una analisi dei rischi;
b) impartire istruzioni, al fine di assicurare l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui all'art. 2 del presente decreto, e verificarne, anche con visite in loco l'efficacia e la conformita';
c) effettuare, in collaborazione con gli organismi di controllo, il monitoraggio delle attivita' di verifica, definendo in accordo con l'AGEA gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
d) acquisire le risultanze e accertare le disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie.
3. L'organismo responsabile dell'esecuzione delle attivita' legate ai controlli di qualita' aventi rilevanza a livello nazionale, come definiti all'art. 2 comma 1, lettera b) del presente decreto, in ordine alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 2 del regolamento, e' l'Agecontrol.
4. Le regioni svolgono controlli di conformita', secondo modalita' e termini dalle stesse stabiliti, non compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, fornendo apposita comunicazione all'autorita' di coordinamento.
5. L'autorita' di coordinamento assicura, altresi', la necessaria concertazione con le regioni, in particolare, con quelle che intendono proseguire attivita' gia' intraprese e integrare le attivita' di controllo previste dalla richiamata normativa, anche ai fini del funzionamento della banca dati e delle modifiche o integrazioni al manuale operativo delle procedure di controllo di cui ai successivi articoli 4 e 8 del presente decreto.
Art. 4.
Banca dati nazionale degli operatori
1. Gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione risultano iscritti nella apposita banca dati nazionale, istituita ai sensi dell'art. 3 del regolamento, realizzata all'interno del SIAN, e messa a disposizione degli organismi di controllo che ne curano il relativo aggiornamento.
2. Per la costituzione della banca dati, di cui al comma 1, gli operatori presentano alla regione ove hanno la propria sede legale apposita domanda di iscrizione e di aggiornamento, utilizzando la modulistica predisposta dall'autorita' di coordinamento, recata dal manuale.
3. Le regioni trasmettono le domande di cui al comma 2 all'Agecontrol, che ne cura l'istruttoria, l'eventuale risoluzione di anomalie, l'acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute all'interno dell'apposita banca dati nazionali di cui al precedente comma 1, nonche' l'attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati.
4. Gli organismi di controllo hanno facolta' di verificare gli elementi esposti nella domanda nonche' di acquisire ulteriori informazioni per gli operatori gia' iscritti, ai fini dell'aggiornamento della banca dati, di cui al comma 1.
5. La classificazione delle categorie, di cui all'art. 3 del regolamento, concernenti gli operatori che sono tenuti o meno ad iscriversi nella banca dati, di cui al comma 1, e' riportata nel manuale.
6. La banca dati, di cui al comma 1, e' resa accessibile agli organismi di controllo, in base alle procedure previste nel manuale.
7. L'AGEA assicura, mediante i servizi del SIAN la realizzazione e la manutenzione delle procedure per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.
Art. 5.
Controlli sul mercato interno
1. Gli ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale secondo le disposizioni dell'art. 4 del regolamento e del manuale, tenuto conto dell'ambito di competenza di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. Gli operatori forniscono le informazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento, agli organismi di controllo sulla base delle modalita' riportate dal manuale.
3. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'art. 3 del regolamento e del manuale, sono tenuti al rispetto delle norme di commercializzazione.
4. Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento, gli organismi di controllo autorizzano gli operatori ad apporre su ogni confezione una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato III del regolamento, purche' siano in possesso dei requisiti e dimostrino il rispetto delle condizioni, indicate dal predetto art. 4 del regolamento.
Art. 6.
Esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione
1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli gli operatori che per l'attivita' svolta rientrino nei casi e rispettino le condizioni previste dall'art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2200/96.
Art. 7. Controlli nella fase di importazione, di esportazione e di
destinazione industriale - Comunicazioni
1. L'Agecontrol effettua i controlli ed ogni altro adempimento prescritto, per le fasi di esportazione ed importazione dei prodotti ortofrutticoli, anche a destinazione industriale, da o verso i Paesi terzi, sulla base delle disposizioni, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del regolamento e del manuale.
2. L'Agecontrol, in caso di riscontro sul territorio nazionale di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, di cui all'art. 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento, ne da' immediata comunicazione al Ministero, quale autorita' di coordinamento, che a sua volta informa la Commissione CE.
3. Il Ministero, in qualita' di autorita' di coordinamento, comunica alla Commissione CE le informazioni trasmesse dall'Agecontrol, di cui all'art. 7, paragrafo 6 ed all'art. 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento.
Art. 8.
Manuale operativo delle procedure di controllo
1. Allo scopo di adeguare al vigente ordinamento nazionale le modalita' applicative di controllo, di cui all'art. 9 del regolamento, il manuale operativo delle procedure, di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 306/2002, e' adottato sulla base delle disposizioni del presente decreto, di cui costituisce parte integrante, fermo restando che i successivi aggiornamenti e integrazioni al manuale ed alla relativa modulistica sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 9.
Accertamento delle violazioni
1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 306/2002, gli organismi di controllo, di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del presente decreto, provvedono nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni, ferme restando le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10.
Norme transitorie e di coordinamento
1. Il Ministero, quale autorita' di coordinamento, assicura, nel corso del 2005, la graduale transizione dall'attuale sistema di controllo alle attivita' previste dal presente decreto, in attuazione della legge n. 71/2005.
2. In tale contesto, l'Agecontrol puo' delegare, mediante apposite convenzioni, alle regioni che gia' svolgono l'attivita' e che ne facciano richiesta, la totalita' o parte dei controlli previsti nella medesima regione dal programma nazionale.
3. La contestazione delle violazioni amministrative accertate e l'applicazione delle relative sanzioni per le irregolarita' constatate nel corso del 2005, competono alle regioni.
4. Le domande di cui all'art. 4, comma 2 del presente decreto, pervenute alle regioni nel corso del 2005, sono trattate conformemente al comma 3 del medesimo art. 4.
Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 28 dicembre 2001 e 3 dicembre 2003 sono sostituite da quelle del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2005
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 3
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE
Manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita'
alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli
[Reg.ti (CE) nn.2200/96 e 1148/2001 - Legge 29 aprile 2005, n. 71 -
Decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 - DM 1° agosto 2005]
SEZIONE I

PREMESSA Indice della sezione
1.1 La qualita' dei prodotti ortofrutticoli
1.2 Aspetti normativi
1.3 Organismi preposti al coordinamento e all'attivita' di controllo
1.4 Oggetto dei controlli
1.1 La qualita' dei prodotti ortofrutticoli

Il concetto di qualita' merceologica e' stato standardizzato a livello europeo attraverso l'adozione di regolamenti comunitari (c.d. Norme di qualita), che definiscono i parametri merceologici da rispettare per singolo prodotto, affinche' questo possa essere commercializzato sia all'interno della UE e sia da /per Paesi terzi.
La necessita' di fissare le norme di qualita' e' nata dall'esigenza di instaurare una politica agricola comune che:
- realizzasse un equilibrio tra offerta e domanda dei prodotti, tenendo conto anche degli scambi con i Paesi terzi;
- eliminasse dal mercato prodotti di qualita' non soddisfacente;
- orientasse le produzioni in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori, tutelarne i propri diritti, garantendo cosi' un equilibrato rapporto qualita/prezzo e facilitando le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo anche a migliorare la redditivita' della produzione.
Per ciascun prodotto le norme di qualita' valutano alcuni parametri esteriori, come ad esempio la forma, il colore, il calibro ed individuano le modalita' di presentazione.
In base alle valutazioni dei vari parametri sono definite le diverse categorie di prodotto (extra, prima e seconda) e le relative tolleranze.
Le norme di qualita' hanno il merito di aver standardizzato ed uniformato la qualita' dei prodotti ortofrutticoli offerti. Ogni prodotto, quindi, puo' essere classificato a seconda delle sue specifiche caratteristiche attraverso un unico sistema, a prescindere dal metodo di produzione utilizzato (agricoltura biologica, lotta integrata, etc.) e dall'eventuale denominazione di origine.
Questo sistema di classificazione e' utilizzato a tutti i livelli della filiera, fino al punto di vendita, dove il consumatore ritrova sull'etichetta o su appositi cartelli le indicazioni rese obbligatorie dalle norme di qualita'.
1.2 Aspetti normativi

Ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 del 28.10.1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, del reg. (CE) n. 1148/2001 del 12.06.2001, modificato dal reg. (CE) n. 2379/2001e dal reg. (CE) n. 408/2003 e derogato dal reg. (CE) n. 2540/2001 del 21.12.2001, della legge 29 aprile 2005, n. 71, nonche' del , DM 1 agosto 2005, e' stato istituito un regime di controlli, mirato alla verifica della conformita' alle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli freschi e secchi, disposte da appositi regolamenti comunitari, destinati al consumo, commercializzati sia nell'ambito del mercato interno, che da e per i Paesi terzi e detenuti dagli operatori in tutte le fasi della commercializzazione. Relativamente agli aspetti sanzionatori il decreto legislativo 10 dicembre 2002 n. 306, modificato dalla legge 29 aprile 2005 n. 71, detta nuove norme sulla base delle predette disposizioni comunitarie e nazionali; a questi fini viene presa a riferimento anche la legge n. 689/1981.
I regolamenti delle norme comuni di qualita' attualmente vigenti, inerenti i singoli prodotti ortofrutticoli interessati, sono riportati nell'allegato A) del presente manuale.
1.3 Organismi preposti all'attivita' di controllo

L'art.2 del reg. (CE) n. 1148/2001 conferisce ad ogni Stato membro l'incarico di designare l'Autorita' di coordinamento, nonche' gli Organismi responsabili dei controlli di qualita' sui prodotti ortofrutticoli, definendone i rispettivi ambiti di competenza.
In applicazione del suindicato regolamento, l'art.3 del D.M ......... 2005 individua:
nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'Autorita' di coordinamento
nell'Agecontrol e nelle Regioni e Province autonome, gli organismi a cui viene demandata l'attivita' dei controlli, secondo l'ambito di competenze di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 del medesimo decreto.
La medesima disposizione nazionale attribuisce i seguenti compiti:
al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' anche mediante i servizi del SIAN;
- fissazione per ciascuna campagna di commercializzazione, sentiti gli Organismi di controllo, del programma delle attivita', in conformita' alle disposizioni dettate dal citato regolamento comunitario;
- emanazione delle istruzioni, al fine di assicurare l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale, agli Organismi responsabili dei controlli e verifica, anche con visite in loco, della loro efficacia e conformita';
effettuazione, in collaborazione con gli organismi di controllo, del monitoraggio delle attivita' di controllo, definendo in accordo con l'Agea gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
- acquisizione delle risultanze ed accertamento delle disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli, ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie agli Organismi di controllo;
• all'Agecontrol: l'esecuzione delle attivita' legate ai controlli di qualita' aventi rilevanza nazionale , come definiti all'art. 2 comma 1, lettera b) del DM 1 agosto 2005, in ordine alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 2 del regolamento.
• alle Regioni: l'attuazione, secondo modalita' e termini dalle stesse stabiliti, dei controlli di conformita' non compresi tra quelli di cui all'art. 2 , comma 1, lettera b) del DM 1 agosto 2005, fornendo apposita comunicazione all'autorita' di coordinamento.
L'A.G.E.A. - ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'Autorita' di coordinamento - e' chiamata ad assicurare:
mediante i servizi del SIAN, la realizzazione e la manutenzione delle procedure per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 4 del DM 1 agosto 2005.
la definizione, in accordo con l'autorita' di coordinamento e in collaborazione con gli organismi di controllo, degli opportuni adeguamenti delle procedure di controllo utilizzate.
1.4 Oggetto dei controlli

I controlli di conformita' vengono eseguiti sui prodotti ortofrutticoli, commercializzati e destinati al consumo allo stato fresco, per i quali sono previste norme comuni di commercializzazione e presso gli operatori rientranti tra le categorie, di cui al successivo punto 4.1 del presente manuale, fermo restando che possono essere sottoposti a verifica anche le imprese non tenute all'iscrizione alla banca nazionale dati, le quali sono parimenti tenute all'osservanza delle norme di commercializzazione. Le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1148/2001.

PRODOTTI

I prodotti ortofrutticoli attualmente normalizzati sono i seguenti: F R U T T A
Agrumi (Arance dolci / limoni / mandarini - compresi tangerini e satsuma - / clementine / wilkings e simili ibridi di agrumi);
Albicocche
Avocadi Ciliegie Cocomeri
Fragole Kiwi
Mele
Pere
Meloni
Pesche e nettarine
Prugne
Uva da tavola
Noci comuni con guscio
Nocciole con guscio
Ortaggi
Agli
Asparagi Carciofi Carote Cavolfiori
Cavoli di Bruxelles
Cavoli, Cappucci e Verzotti
Cetrioli
Cicoria Witloof
Cipolle Fagiolini
Lattughe, indivie ricce e scarole
Melanzane
Pimenti o peperoni dolci
Piselli Pomodori
Porri
Sedani da coste
Spinaci Zucchine
Funghi di coltivazione
Miscugli di ortofrutticoli OBBLIGO DI CONFORMITA'
I prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate delle norme di qualita', possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati all'interno della comunita', nonche' ammessi all'importazione o all'esportazione, solo se conformi a dette norme.
Deroghe previste [reg. (CE) n. 2200/96 articolo 3, paragrafi 2 e 31: 1) Non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme:
a) i prodotti avviati agli impianti di trasformazione, salvo eventuale determinazione, secondo la procedura di cui all'art. 46 del reg. (CE) 2200/96, di criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale;
b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
c) i prodotti di una regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio (tale ultima esenzione e' applicabile solo in presenza di una preventiva decisione della Commissione CE).
2) Non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme qualora in ambito nazionale:
a) i prodotti siano venduti o consegnati dal produttore a centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;
b) i prodotti siano avviati da centri di deposito verso centri di confezionamento e di imballaggio.
Per poter fruire delle previsioni derogatorie di cui ai precedenti punti 1) e 2), deve essere fornita la prova che i prodotti soddisfino le condizioni in esse contemplate, in particolare per quanto concerne la destinazione.
A tal fine nei casi suindicati, gli organismi di controllo accerteranno la sussistenza delle condizioni previste per l'esenzione dei prodotti dall'obbligo di conformita', acquisendo i necessari mezzi di prova, secondo le seguenti linee guida:
- in caso di merce giacente (sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto), in attesa di essere avviata verso impianti di trasformazione, i mezzi di prova sono specificatamente indicati nell'articolo 8, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 1148/2001;
- in caso di merce giacente (sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto), in attesa di essere avviata a vario titolo verso centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, le previste condizioni sono soddisfatte con l'apposizione sull'imballaggio di un'etichettatura, in cui figuri in maniera ben visibile l'indicazione: " prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di condizionamento / di deposito ...........................ubicato in....................................";
- in caso di merce, giacente presso le strutture degli imprenditori agricoli da sottoporre a controllo ed in attesa di essere venduta in azienda direttamente al consumatore, per il proprio fabbisogno personale, le condizioni sono soddisfatte con la dimostrazione da parte dell'operatore interessato, anche mediante esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, dell'esercizio della vendita diretta in azienda di prodotti ortofrutticoli.

OPERATORI

Gli operatori che potenzialmente possono essere sottoposti a verifica sono rappresentati dalle persone fisiche o giuridiche, rientranti nelle seguenti categorie, che detengono prodotti ortofrutticoli, esponendoli per la vendita, mettendoli in vendita o altrimenti commercializzandoli, per conto proprio o per conto terzi, sia in ambito comunitario, che da e per i Paesi terzi:
1) Commerciante all'ingrosso persona fisica o giuridica che professionalmente acquista prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L'attivita' svolta da tali imprese puo' assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione.
Le tipologie di questa figura commerciale sono:
- grossisti di mercato operatori che commercializzano all'ingrosso all'interno di mercati agroalimentari, mercati alla produzione, aste, utilizzando gli appositi stands e/o piazzole;
- grossisti fuori mercato operatori che commercializzano all'ingrosso su aree private, al di fuori dei mercati indicati al precedente punto 1, utilizzando appositi magazzini e/o strutture;
2) imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari), sempre che detengano i prodotti ortofrutticoli o li espongano per la vendita;
3) organizzazione dei produttori riconosciute ai sensi del reg. (CE) n. 2200/96 e successive modifiche ed integrazioni, che commercializza prodotti ortofrutticoli;
4) cooperativa di produttori non associata ad O.P. o ad altra cooperativa, ovvero associata, ma che commercializza prodotti ortofrutticoli anche in proprio;
5) imprenditore agricolo non associato ad O.P. o a Cooperativa, ovvero associato ad O.P. o a Cooperativa, ma che commercializza anche in proprio.
In proposito si ritiene utile rammentare che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 2135 c.c., perche' un imprenditore agricolo possa essere ascritto a questa specifica categoria di operatore ortofrutticolo e non ad altre e, come tale, essere soggetto ai controlli di qualita', e' necessario che lo stesso eserciti, oltre all'attivita' agricola essenziale della coltivazione del fondo, anche l'attivita' connessa di alienazione dei prodotti ortofrutticoli, sempre che rientri nell'esercizio "normale" dell'agricoltura.
Il criterio della normalita' previsto dal legislatore, implica di verificare se l'attivita' di commercializzazione svolta dall'imprenditore agricolo, sia usuale per le aziende agricole "in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla localita' in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale ed al tempo in cui viene esercitata.
Le risultanze del giudizio di normalita', cui si fara' ricorso solo se l'imprenditore agricolo ponga in essere un'autonoma organizzazione commerciale per la vendita dei prodotti, possono evidenziare o una coerenza di carattere soggettivo e/o oggettivo tra l'attivita' essenziale e quella connessa (es.: commercializzazione di propri prodotti), ovvero una discrasia obiettivamente non giustificabile (es.: commercializzazione di prodotti ortofrutticoli non tipici della zona in cui insiste l'azienda agricola, sproporzione tra i quantitativi dei prodotti commercializzati e quelli riconducibili alla resa dei fondi coltivati). Appare evidente che, nel caso in cui ricorra la seconda delle fattispecie appena esposte, l'operatore dovra' essere considerato quale vero e proprio imprenditore commerciale, da ascrivere, secondo il tipo di clientela, o nella categoria dei grossisti o dei dettaglianti;
6) centrali d'acquisto collegate alle piattaforme o centri di raccolta della grande distribuzione settori strategici dei grandi gruppi cui compete:
- l'atto di acquisto vero e proprio dei prodotti ortofrutticoli;
- tutta la serie di prove e test per l'accertamento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli; - il costante e quotidiano contatto con le aziende fornitrici;
- il controllo dei livelli di stoccaggio dei prodotti, al fine di evitare vuoti di magazzino;
7) grande distribuzione organizzata, costituita dalla seguente tipologia di punti vendita:
- ipermercato esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso in reparti - alimentare e non alimentare - ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino;
- supermercato esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare autonomo o reparto di grande magazzino organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore ai 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati, nonche' - eventualmente - di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente;
- discount esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa, di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei costi d'impianto, di gestione e di servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente non " di marca " e di largo consumo, a prezzi contenuti;
- cash and carrv esercizio all'ingrosso organizzato a self-service, con superficie di vendita superiore a 400 mq, nel quale i clienti provvedono al pagamento in contanti, contro emissione immediata di fattura, ed al trasporto diretto della merce;
- altre grandi superfici di vendita
8) dettaglianti tradizionali non organizzati, tra i quali rientrano sia gli specialisti in frutta e verdura operanti in sede fissa su aree pubbliche e/o private e sia gli ambulanti.
Gli operatori di cui ai precedenti punti 6), 7) ed 8) rappresentano complessivamente la categoria dei commercianti al dettaglio, persone fisiche o giuridiche che professionalmente acquistano prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivendono, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Sempre nell'ambito della vendita al dettaglio, appare utile soffermarsi sulla GD (Grande Distribuzione) e sulla DO (Distribuzione Organizzata), costituenti le moderne articolazioni della Grande Distribuzione Organizzata.
La GD o Grande Distribuzione e' caratterizzata, tra l'altro, da Societa' di tipo capitalistico, a capitale sociale privato. Inoltre, le sedi operative, centrali e periferiche ed i punti vendita sono privati.
In genere tutte le Societa' sono in possesso di proprie piattaforme, atte alla ricezione ed alla redistribuzione dei prodotti ortofrutticoli.
Caratteristiche proprie della Grande Distribuzione sono:
massima concentrazione di sforzi nella ricerca di obiettivi comuni;
unica linea guida alla quale il fornitore puo' fare riferimento;
- controlli degli standard qualitativi, omogenei per tutto il territorio nazionale;
- identificazione da parte del consumatore del medesimo assortimento dal Nord al Sud del Paese.
La D.O. o Distribuzione Organizzata, organizzazione avviata dal dettaglio tradizionale o dagli
stessi consumatori e promossa principalmente per ottenere sinergie in termini di acquisti e servizi di vendita, nonche' per aumentare l'efficienza delle imprese aderenti, riunisce tre diverse realta':
- i Gruppi d'acquisto, associazioni a carattere orizzontale, tra soli grossisti o dettaglianti di piccola media dimensione, realizzate al fine di superare il limitato potere contrattuale nei confronti dei produttori. La loro caratteristica consiste nella centralizzazione degli ordini d'acquisto per l'approvvigionamento, al fine di conseguire significative economie di scala. Le imprese che partecipano al Gruppo d'acquisto, conferiscono ad un unico operatore il mandato d'acquisto, ognuno dei soci, pero', conserva la propria autonomia gestionale;
- le Unioni volontarie, forme di integrazione verticale tra grossisti e dettaglianti che si accordano per organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite; le Cooperative di consumo, gruppi di consumatori organizzati allo scopo di creare e gestire aziende distributrici, con obiettivi di interesse collettivo.
In genere la D.O. e' costituita da societa' a capitale cooperativo e le sedi aziendali sono cooperative. A differenza della G.D., non tutte le societa' della D.O., costituenti i Gruppi d'acquisto, sono organizzate per il ricevimento dei prodotti ortofrutticoli. In tal caso, il socio della centrale distributiva dovra' provvedere autonomamente all'acquisto dei prodotti, rivolgendosi ai mercati generali o ai grossisti di zona.

SEZIONE II

PERSONALE e FORMAZIONE

Indice della sezione

2.1 Scopo
2.2 Definizione ruoli e requisiti
2.3 Programmazione delle attivita' di formazione e aggiornamento
2.4 Formazione
2.5 Programmi e formazione
2.6 Formazione per tecnici addetti al controllo interno della qualita' degli ortofrutticoli freschi [art. 4 e 5, Reg. (CE) n. 1148/01]
2.7 Allegati
2.1 Scopo
Lo scopo di questa sezione del manuale e' quello di descrivere i ruoli e le responsabilita', le principali modalita' operative adottate e la modulistica utilizzata al fine di assicurare, in un contesto disciplinato, che il personale disponga delle conoscenze e dell'esperienza necessarie a svolgere correttamente le attivita' riguardanti le diverse funzioni inerenti al controllo.
2.2 Definizione dei requisiti associati ai ruoli
Il personale degli organismi di controllo svolge le proprie attivita' in conformita' alle apposite procedure definite dal manuale, con le quali sono stabiliti i compiti specifici e le relative responsabilita'. In funzione di queste ultime vengono descritte e documentate in apposite schede ruolo le caratteristiche e i requisiti richiesti al personale, riguardo ai seguenti aspetti:
• istruzione
• conoscenze
• formazione
• esperienze
Tali schede sono predisposte per il Responsabile del Sistema di Controllo (RSC), per il Controllore e per l'Addetto Amministrativo e sono riportate rispettivamente negli allegati A.1, A.2 e A.3 della presente Sezione. Le schede oltre a definire i requisiti minimi necessari a ricoprire il ruolo, indicano anche le relative principali responsabilita'.
La soddisfazione dei requisiti richiesti dagli specifici ruoli da parte del personale designato e' attestata dagli appositi "Curricula vitae" di cui si riporta il modello del formato CE di cui all'allegato A.4 della presente sezione.
I curricula vengono predisposti per tutto il personale coinvolto nell'attivita' di controllo e riportano seguenti informazioni:
• informazioni personali;
• esperienza lavorativa;
• istruzione e formazione;
• capacita' e competenze personali;
• ulteriori informazioni.
Questi a cura del RSC vengono conservati e archiviati nonche' aggiornati sistematicamente in funzione dell'addestramento subito dal personale.
Per i curricula e' prevista la distribuzione controllata da parte del competente Dirigente dell'organismo di controllo.
2.3 Programmazione delle attivita' di formazione
La necessita' di formazione e' rappresentata a cura del RSC in seguito a:
• inadeguatezza nell'applicazione o nell'efficacia del sistema di controllo ascrivibile a carenze evidenziate nel corso delle attivita' di:
- verifica ispettiva del sistema di controllo;
- analisi delle non conformita' rilevate;
- gestione dei reclami e dei ricorsi ricevuti.
• introduzione di nuove metodologie operative;
• aggiornamento tecnico e professionale;
• modifiche alle procedure del sistema di controllo;
• assunzione di nuovo personale.
In funzione di tali necessita' e delle specifiche esigenze prevede l'attuazione di attivita' di formazione o aggiornamento.
Le attivita' di formazione sono effettuate in conformita' alla programmazione prevista e possono essere affidate, in relazione alla loro complessita', a personale interno oppure a enti o soggetti esterni qualificati.
2.4 Formazione
Le attivita' di formazione del personale sono necessarie quando:
• viene assunto o assegnato nuovo personale;
• personale gia' operante nel sistema di controllo viene assegnato ad altre mansioni;
• vengono adottate nuove metodologie operative.
Nei primi due casi le modalita' di formazione consistono in un affiancamento del personale di nuova nomina a personale che svolge le funzioni di controllo in oggetto da un periodo sufficiente a valutare le sue capacita' nel campo specifico. Tali attivita' vengono svolte sotto la supervisione del RSC che al termine del periodo previsto, effettua prove specifiche per verificarne l'apprendimento delle tecniche e delle modalita' operative.
Le attivita' di formazione comprendono inoltre sessioni di informazione e sensibilizzazione del personale alle conoscenze e procedure in uso che gli permettono di svolgere il proprio lavoro in un contesto disciplinato.
Le attivita' di formazione si rendono necessarie anche quando nel sistema di controllo viene introdotto un cambiamento significativo o vengono adottate tecniche diverse da quelle normalmente in uso, esse consistono in sessioni di informazione e sensibilizzazione alle prassi e procedure introdotte volte a dare al personale le conoscenze e le capacita' per svolgere proficuamente le attivita' cui sara' destinato.
Queste attivita' vengono registrate a cura del RSC sulle apposite "Schede Attivita' Formazione" di cui all'allegato A. 5.
In particolare, la registrazione della partecipazione del personale a corsi di addestramento esterni (oppure effettuati con l'ausilio di una consulenza esterna), avviene attraverso l'emissione di appositi attestati di frequenza e se previsto di certificati di superamento delle prove.
E' compito del RSC provvedere all'archiviazione della relativa documentazione.
2.5 Programmi di formazione
In relazione a quanto indicato ai pp. 1.3 "Programmazione delle attivita' di formazione" e 1.4 "Formazione" della sezione P& F del presente manuale, e in particolare alle tre diverse tipologie di ruolo del personale coinvolto nell'attivita' di controllo e' prevista l'organizzazione di specifici corsi di formazione riguardanti:
- l'area tecnica, rivolti ai Responsabili del Sistema di Controllo e ai Controllori;
- l'area amministrativa, rivolti ai RSC e agli Addetti Amministrativi.
L'attivita' di formazione prevede lo sviluppo di una parte teorica e di una successiva parte pratica.
Al fine di garantire, sul territorio nazionale, la necessaria uniformita' nello svolgimento dell'attivita' di formazione e' prevista la preparazione e distribuzione di adeguato materiale didattico, peraltro necessario per lo svolgimento delle attivita' di controllo e amministrative.
2.5.1 - Formazione personale area tecnica
L'articolazione della parte propedeutica riferita all'area tecnica prevede la trattazione delle seguenti tematiche:
• produzione e commercializzazione nazionale nell'ambito del panorama ortofrutticolo mondiale;
• organismi internazionali di normalizzazione agroalimentare;
• normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore;
• regolamenti di attuazione delle norme di qualita' sugli ortofrutticoli con particolare riferimento al riconoscimento varietale delle diverse specie;
• banca dati operatori;
• logo comunitario e relative autorizzazioni;
• modalita' di svolgimento dei controlli (manuale delle procedure e relativa modulistica) nelle varie fasi della commercializzazione con simulazione delle visite ispettive;
• materiali e strumenti atti allo svolgimento dell'attivita' di controllo e loro utilizzo;
• normativa sanzionatoria e accertamento irregolarita'.
Lo svolgimento della parte pratica prevede l'esecuzione di verifiche ispettive in affiancamento a personale gia' qualificato.
2.5.2 - Formazione personale area amministrativa
L'articolazione della parte propedeutica riferita all'area amministrativa prevede la trattazione delle seguenti tematiche:
• normativa di settore;
• manuale operativo delle procedure;
• banca dati operatori e relativo software di gestione.
Lo svolgimento della parte pratica prevede l'utilizzo del software di gestione della banca dati in affiancamento a personale qualificato.
2.6 Formazione per tecnici addetti al controllo interno della qualita' degli ortofrutticoli freschi [art. 4 e 5, Reg. (CE) n. 1148/011
2.6.1 Basi normative documenti di riferimento
Reg.ti (CE) nn. 2200/96 e 1148/2001 e successive modifiche ed integrazioni; Legge 29 aprile 2005, n. 71, DM 1 agosto 2005; Dlgs n. 306/2002; Manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' alle norme comuni dei prodotti ortofrutticoli e regolamentazioni relative ai singoli prodotti di cui all'allegato A) del presente manuale.
2.6.2 Finalita'
Dare la possibilita' agli operatori ortofrutticoli, che vogliono avvalersi del regime di autocontrollo, di disporre di addetti al controllo della qualita' dei prodotti ortofrutticoli, aventi una formazione riconosciuta dallo Stato membro e possibilmente omogenea sul territorio nazionale.
A tale scopo si possono prevedere varie possibilita' di formazione a seconda del livello di conoscenze gia' acquisite dal soggetto interessato.
L'iter formativo, avente validita' permanente, riconosciuto a livello nazionale, necessario ai fini dell'attuazione del procedimento di autorizzazione di cui all'allegato L) del presente manuale.
2.6.3 Formazione del personale
Gli operatori ortofrutticoli che intendono avvalersi del regime di autocontrollo, devono disporre di tecnici qualificati, in possesso dei requisiti di base di Diploma di Laurea in Agraria o equipollenti o del Diploma di perito agrario o equipollenti.
Tale personale dovra' effettuare attivita' di formazione nei casi di:
- nuova assunzione
- precedente impiego in mansioni diverse.
Non e' strettamente richiesta la formazione e il titolo di studio per tecnici gia' addetti al controllo interno, che abbiano maturato un'esperienza in tale attivita', in grado di dimostrare le esperienze lavorative pregresse e/o attestazioni rilasciate da altri enti autorizzati.
2.6.4 Articolazione del percorso formativo
Il requisito minimo per il riconoscimento di addetto al controllo interno di qualita' dei prodotti ortofrutticoli e' il possesso degli attestati di frequenza e di superamento di un corso di formazione specifico.
La formazione prevede la trattazione dei seguenti argomenti, sia teorici che pratici:
• produzione e commercializzazione nazionale nell'ambito del panorama ortofrutticolo mondiale;
• organismi internazionali di normalizzazione agroalimentare;
• normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale di settore;
• regolamenti di attuazione delle norme di qualita' sugli ortofrutticoli in relazione alle specie commercializzate;
• logo comunitario e relative autorizzazioni;
• materiali e strumenti atti allo svolgimento dell'attivita' di controllo interno;
• affiancamento con personale esperto in materia di controlli interni;
• elementi base di informatica e uso e trattamento della "banca dati nazionale".
2.7 Allegati
all. A.1 Scheda Ruolo "Responsabile del Sistema di Controllo";
all. A.2 Scheda Ruolo "Controllore";
all. A.3 Scheda Ruolo "Addetto Amministrativo"
all. A.4 Curriculum vitae
all. A.5 Scheda registrazione Programma formazione e aggiornamento
all. A.6 Scheda Attivita' formazione

Allegato A.1 Scheda Ruolo "Responsabile del Sistema di Controllo" SCHEDA RUOLO

RESPONSABILE DEL SISTEMA DI CONTROLLO REQUISITI RICHIESTI ISTRUZIONE:

- Conforme alla normativa vigente alla funzione rivestita.

CONOSCENZE:
- Conoscenze tecnico-amministrative relative ai processi di controllo indicati dal manuale e ai processi
sanzionatori.
- Conoscenze informatiche.
Conoscenze legislative:
- obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

FORMAZIONE:
- aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della funzione.

ESPERIENZA:
- aver operato presso la Pubblica Amministrazione o organismi privati con mansioni riferite a processi di controllo.

PRINCIPALI RESPONSABILITA'' ASSOCIATE AL RUOLO
- Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale e nelle procedure in esso richiamate conformemente alle vigenti norme di settore;
- garantire il rispetto del programma di controllo;
- organizzare l'attivita' di controllo;
- coordinare il lavoro dei diversi soggetti interessati al programma dei controlli e il necessario collegamento con le strutture preposte alla gestione dei procedimenti sanzionatori;
- predisporre una relazione dell'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente.

Allegato A.2 Scheda Ruolo "Controllore"

SCHEDA RUOLO CONTROLLORE

REQUISITI RICHIESTI

ISTRUZIONE:
- Diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o titoli di studio equipollenti;
- Diploma di perito agrario, di agrotecnico o titoli di studio equipollenti.

CONOSCENZE:

- Conoscenze tecnico-amministrative e legislative inerenti alle produzioni vegetali, con particolare riguardo alla filiera del settore ortofrutticolo e per le diverse fasi della commercializzazione.
Conoscenze informatiche.
Conoscenze legislative:
- obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e in materia di commercio; normativa sanzionatoria generale del comparto agro-alimentare e specifica di settore.

FORMAZIONE:
- aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della funzione di controllo;
- aver effettuato, in affiancamento a personale qualificato, attivita' di controllo.

PRINCIPALI RESPONSABILITA' ASSOCIATE AL RUOLO

Effettuare l'attivita' di controllo presso gli operatori del settore secondo le procedure previste dal manuale; programma le visite di controllo nel rispetto dell'organizzazione stabilita dal RSC; documentare i risultati dell'attivita' di controllo.

Allegato A.3 Scheda Ruolo "Addetto Amministrativo" SCHEDA RUOLO

ADDETTO AMMINISTRATIVO

REQUISITI RICHIESTI

ISTRUZIONE:
- Conforme alla normativa vigente per la funzione rivestita.

CONOSCENZE:
- adempimenti legislativi e amministrativi inerenti il settore;
- supporto informatico.

FORMAZIONE:
- aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della specifica funzione e nella gestione della banca dati.
ESPERIENZA:
- utilizzare i programmi informatici di uso corrente.

PRINCIPALI RESPONSABILITA' ASSOCIATE AL RUOLO
- Gestire la corrispondenza;
- distribuire la documentazione agli interessati, su indicazione del RSC;
- mantenere aggiornata la banca dati degli operatori;
- archiviare la documentazione e la corrispondenza.

Allegato A.4 - Curriculum vitae

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, citta', paese ]
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalita'
Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a) [ Iniziare con le informazioni piu' recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ]
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita'

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a) [ Iniziare con le informazioni piu' recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilita'
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA [ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE
[ Indicare la lingua ]
• Capacita' di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacita' di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacita' di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITA' E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione e' importante e in situazioni in cui e' essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITA' E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attivita' di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITA' E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITA' E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referei ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Allegato A.5 Scheda registrazione Programma formazione

PROGRAMMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE - ANNO =====================================================================
| | | Ente/Organismo | Argomento|Periodo|Personale coinvolto| formazione | note =====================================================================
| | | | ---------------------------------------------------------------------
| | | | ---------------------------------------------------------------------
| | | | ---------------------------------------------------------------------
| | | | ---------------------------------------------------------------------
data | | | |Firma RSC

Allegato A.6 Scheda attivita' formazione

----> Vedere allegato a pag. 29 <----

SEZIONE III
CONTROLLI

Indice della sezione
3.1 Modalita' di esecuzione dei controlli
3.2 La filiera
3.3 Luoghi del controllo
3.4 La diversificazione dei controlli
3.5 Autorizzazione per l'apposizione del logo comunitario
3.1 Modalita' di esecuzione dei controlli
Per verificare se i prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate delle norme di qualita', sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 del reg. (CE) n. 2200/96 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le fasi della commercializzazione (preferibilmente prima della partenza dalla zona di produzione, all'atto del confezionamento o del carico della merce) e durante il trasporto, vengono eseguiti controlli di conformita', per sondaggio presso le imprese che commercializzano sul mercato interno e sistematici presso quelle che effettuano scambi commerciali da e per i Paesi terzi [salvo quanto disposto dagli articoli 5 , 6,7 e 8 del reg. (CE) n. 1148/2001].
3.2 La filiera
I controlli di conformita' sui prodotti ortofrutticoli in questione vengono eseguiti nelle seguenti fasi della filiera commerciale:
a) condizionamento. In tale fase rientrano tutte le operazioni effettuate sui prodotti ortofrutticoli, sia in campagna, che nei magazzini di lavorazione, per consentirne un'adeguata commercializzazione. Le attivita' di condizionamento sono numerose e variano in relazione al prodotto oggetto della lavorazione ed alle esigenze dei mercati di sbocco. Tra esse si annoverano il raffreddamento, il lavaggio, la spazzolatura, la selezione e la calibratura, i trattamenti conservanti, il confezionamento e lo stoccaggio del prodotto. Le finalita' del condizionamento sono:
- allontanare i corpi estranei presenti (es. terra, pietre, insetti, foglie, rametti, etc.); allontanare i prodotti guasti o che presentano alterazioni o che non sono conformi alle norme di qualita';
migliorare l'aspetto dei prodotti (es. lucidatura, ceratura, etc.);
- selezionare le produzioni secondo diversi parametri (es. peso, calibro, colore, grado di maturazione, etc.);
stabilizzare la temperatura interna dei frutti (es. lavaggi con acqua fredda, etc.); migliorare la presentazione (confezionamento);
Nell'ambito della fase del condizionamento, rivestono fondamentale importanza:
l'imballaggio. Gli imballaggi sono utilizzati in tutti gli stadi della filiera: dalla raccolta in campo, allo stoccaggio del prodotto, al trasporto ed infine durante l'esposizione nel punto vendita. Le funzioni degli imballaggi sono quelle di contenere il prodotto, proteggerlo, identificarlo ed assicurarne un'adeguata manipolazione e movimentazione. Per la disciplina in materia di imballaggi si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, che recepisce la Direttiva (CE) n. 94/62 del 20 dicembre 1994;
- l' etichettatura. Per etichettatura si intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo. La legislazione in materia di etichettatura prevede che ci siano informazioni da riportare obbligatoriamente sull'imballaggio ed altre facoltative. Per i prodotti ortofrutticoli, le disposizioni specifiche relative alle indicazioni esterne sono riportate nei singoli regolamenti
riguardanti le norme di qualita'. In base a tali norme, ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le seguenti indicazioni:
- identificazione dell'imballatore c/o speditore;
- natura del prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale), se il contenuto non e' visibile dall'esterno;
- nome della varieta';
- origine del prodotto [paese (Stato) d'origine ed eventualmente zona di produzione];
- caratteristiche commerciali (categoria e calibro);
- marchio ufficiale di controllo (facoltativo);
b) carico e spedizione, tale fase comprende tutte le operazioni di caricamento dei prodotti ortofrutticoli sui mezzi di trasporto, che possono essere eseguite sia manualmente, che meccanicamente, nonche' il disbrigo dei relativi aspetti di natura amministrativa. L'attivita' di controllo svolta in questa fase risulta anch'essa particolarmente importante e delicata, atteso che:
- si effettuano le ispezioni sulla merce destinata verso i mercati dei Paesi terzi;
- le quantita' delle partite di prodotto da verificare, di norma, sono consistenti;
- la conoscenza, da parte dell'Organismo di controllo, degli aspetti quali-
quantitativi dei prodotti spediti, nonche' delle rispettive produzioni locali,
destinazioni commerciali ed il relativo confezionamento, fornisce - tra l'altro -
parametri utili per l'elaborazione della prevista disciplina dell'analisi dei rischi.
c) fase logistico-commerciale:
tale fase, generalmente attua una ricomposizione del prodotto ed il suo smistamento da/per:
- piattaforme della G.D.O.;
- piattaforme di altri operatori;
- mercati all'ingrosso.
d) vendita al dettaglio: grande distribuzione organizzata e dettaglio tradizionale non organizzato.
3.3 I luoghi del controllo
a) Aziende agricole;
b) centri di condizionamento e di deposito;
c) mercati agroalimentari all'ingrosso;
d) mercati alla produzione;
e) mercati di smistamento e di transito;
f) aste;
g) piattaforme della grande distribuzione;
h) piattaforme logistiche di smistamento;
i) punti vendita della grande distribuzione organizzata e non (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita);
j) mercati rionali;
k) esercizi commerciali in sede fissa o ambulante, adibiti alla vendita al dettaglio;
l) porti;
m) aeroporti;
n) stazioni ferroviarie;
o) eventuali magazzini privati, che operano in regime doganale.
3.4 La diversificazione dei controlli
a) Prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno UE e destinati al consumo;
b) prodotti ortofrutticoli destinati, ai fini del consumo, all'esportazione nei Paesi terzi;
c) prodotti ortofrutticoli in provenienza da Paesi terzi e destinati al consumo;
d) merce destinata alla trasformazione industriale da e per i Paesi terzi.
3.4.1 Controlli sui prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno UE e destinati al consumo.
Informazioni che gli operatori devono fornire agli organismi di controllo reg. (CE) n. 1148/2001 - art.4, par.2 - art.5, par.1 - art.6, par.1 - art. 9, par. 3
In base alla citata regolamentazione comunitaria, gli operatori che commercializzano in ambito comunitario prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco, sono tenuti a notificare agli Organismi di controllo le informazioni che questi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli.
I soggetti tenuti in via generale alla preventiva comunicazione attraverso la notifica di spedizione sono:
1) le Organizzazioni dei produttori riconosciute;
2) le Cooperative dei produttori;
3) gli Imprenditori agricoli;
4) i Grossisti di mercato e fuori mercato;
5) le Centrali d'Acquisto e le Piattaforme della Grande Distribuzione;
6) gli Operatori contoterzisti.
Ai fini della preventiva comunicazione attraverso la notifica sono individuati i seguenti ulteriori elementi:
o condizioni minime che determinano l'obbligo;
o fissazione delle relative modalita' d'invio;
o definizione della tipologia delle informazioni oggetto di comunicazione;
o eventuale possibilita' di esenzione dall'obbligo di notifica.
Condizioni minime
Per i soggetti rientranti nelle predette categorie di operatori, sorge lo specifico obbligo di notifica di spedizione, allorquando si realizzano contestualmente le seguenti tre condizioni:
- per i prodotti ortofrutticoli, oggetto della notifica di spedizione, devono essere previste norme comunitarie di commercializzazione;
le partite dei prodotti ortofrutticoli, oggetto della notifica di spedizione, devono essere destinate a mercati situati al di fuori della regione italiana di partenza;
la quantita' della merce, che e' oggetto della notifica di spedizione e che puo' riguardare una o anche piu' partite di prodotti diversi, deve avere complessivamente un peso netto superiore a 1.000 chilogrammi.
Modalita' d'invio
Le sotto indicate informazioni devono essere rese dai soggetti interessati utilizzando la prevista modulistica, debitamente datata e sottoscritta, compilando l'apposito modulo di cui allegato O).
Le imprese che effettuano le spedizioni di che trattasi solo in via saltuaria, inoltrano la notifica agli organismi di controllo, anche via telefax o mediante posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della data e dell'orario preannunciati per la spedizione della/e partita/e, o comunque secondo le indicazioni degli organismi di controllo.
Gli operatori che, invece, sistematicamente eseguono spedizioni di prodotti ortofrutticoli, possono usufruire di un regime semplificato di notifica periodica (mensile o trimestrale). A fronte delle notifiche mensili o trimestrali, che vanno prodotte dall'operatore prima dell'inizio del periodo, gli organismi di controllo attribuiscono e comunicano all'impresa interessata un numero di protocollo, correlato alla dichiarata durata delle spedizioni programmate, che dovra' essere riportato - a cura dell'operatore - sul documento di trasporto che accompagna la merce.
Tipologia delle informazioni
Le informazioni devono concernere i seguenti elementi utili per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli di qualita':
1. denominazione e sede dell'impresa speditrice;
2. numero di registrazione alla Banca Nazionale Dati degli operatori ortofrutticoli o Partita IVA;
3. ubicazione del luogo da dove e' preannunciata la spedizione della merce;
4. indicazione delle quantita' delle partite interessate, distinte per tipo di prodotto;
5. indicazione dei giorni e degli orari previsti per la spedizione;
6. destinazione della merce.
Esenzione dall'obbligo
Sono esentati dall'obbligo della notifica di spedizione i soggetti autorizzati dagli organismi di controllo all'apposizione del logo comunitario, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1148/2001.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FREQUENZA DEI CONTROLLI PER LE VARIE CATEGORIE DI OPERATORI
I controlli sono eseguiti, senza preavviso, a campione presso gli operatori ortofrutticoli rientranti nelle citate categorie.
I criteri per la scelta del campione delle imprese da sottoporre a verifica e la fissazione della frequenza dei controlli di conformita' da svolgere presso le menzionate categorie di operatori, cosi' come previsto dalla regolamentazione comunitaria, sono determinati attraverso un'analisi dei rischi, esposta nell'allegato B).
Metodi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1148/2001
I controlli di conformita' previsti dal presente regolamento, tranne quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano secondo i metodi descritti nell'allegato IV al reg. (CE) n. 1148/2001 e tenendo in considerazione le seguenti definizioni contenute nel medesimo allegato:
a) Controllo di conformita' - Controllo compiuto per verificare la conformita' con le norme di commercializzazione istituite dal reg. (CE) n. 2200/96.
Tale controllo include:
- se del caso, un controllo documentale e d'identita': controllo dei documenti o certificati che accompagnano la partita e/o dei registri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, e all'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera d), del reg. (CE) n. 1148/2001, nonche' della concordanza fra le merci e le indicazioni figuranti in tali documenti;
- un controllo fisico: controllo dei prodotti di una partita, per campionamento, allo scopo di verificare se la partita risponde a tutti i requisiti stabiliti dalla norma di commercializzazione, ivi comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne dei colli e delle confezioni;
b) Controllore - Agente debitamente abilitato dall'organismo di controllo competente, in possesso di formazione idonea e permanente che gli consenta di eseguire operazioni di controllo della conformita', cosi' come meglio specificato a pagina 4 del presente manuale;
c) Spedizione - Quantita' di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo ed identificata da un documento. La spedizione puo' essere composta da vari tipi di prodotti e puo' contenere una o piu' partite di ortofrutticoli freschi;
d) Partita - Quantita' di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:
- l'identita' dell'imballatore e/o dello speditore
- il paese di origine
- la natura del prodotto
- la categoria del prodotto
- il calibro (se il prodotto e' classificato in funzione del calibro)
- la varieta' o il tipo commerciale (secondo le prescrizioni della norma)
- il tipo di condizionamento e la presentazione.
Tuttavia, se all'atto del controllo e' difficile distinguere le partite e/o non e' possibile presentare partite distinte, si potra' considerare che tutte le partite che compongono la spedizione costituiscono, in questo caso particolare, un'unica partita purche' presentino caratteristiche uniformi quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se sono previsti dalla norma, alla varieta' o al tipo commerciale.
e) Campionamento - Prelievo temporaneo di una certa quantita' di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformita';
f) Campione elementare - Collo prelevato da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa, quantita' prelevata in un punto della partita.
g) Campione globale - Pluralita' di campioni elementari rappresentativi della partita e prelevati in quantita' sufficiente a consentire la valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.
h) Campione secondario - Nel caso della frutta a guscio, un campione secondario e' una quantita' rappresentativa di prodotto prelevata su ogni campione elementare del campione globale, di peso compreso fra 300g e 1 kg. Allorche' il campione elementare contiene derrate preconfezionate, il campione secondario e' costituito da un preimballaggio.
i) Campione composito - Nel caso della frutta a guscio, un campione composito e' un miscuglio, del peso di almeno 3 kg, di tutti i campioni secondari di un campione globale. La frutta a guscio che compone il campione composito deve essere mescolata in modo omogeneo.
j) Campione ridotto - Quantita' rappresentativa di prodotto prelevata da un campione globale e di volume sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri. Nel caso della frutta a guscio, il campione ridotto comprende almeno 100 unita' provenienti dal campione composito. Da un campione globale possono essere prelevati piu' campioni ridotti.
k) Collo - Frazione di una partita resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio del collo e' concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto. I container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo, nonche' le palette, non sono considerati colli. In alcuni casi, un collo costituisce un imballaggio di vendita.
l) Imballaggio di vendita - Frazione di un collo resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio di vendita e' concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unita' di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore. Tra gli imballaggi di vendita, i preimballaggi sono costituiti da imballaggi che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere cambiato senza provocare un'apertura o un modificazione dell'imballaggio.
Procedure per l'esecuzione del controllo:
Il controllo fisico e' eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti delle partite da controllare. In linea di massima il campione si presume rappresentativo della partita stessa.
L'identificazione delle partite si basa sulle indicazioni esterne oppure su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio¹. Se la spedizione consta di piu' partite, il controllore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformita' delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti. Se i prodotti devono essere caricati su un mezzo di trasporto, le informazioni relative al mezzo di trasporto devono servire ad identificare la spedizione.
Durante l'espletamento della verifica il controllore, oltre a provvedere all'aggiornamento ed al completamento dei dati relativi all'impresa gia' segnalati in precedenza per l'iscrizione alla banca dati operatori, mediante l'utilizzo di apposito modulo (allegato C), compilera' l'apposita check-list (allegato D) - in cui sono riportate le fasi dell'intervento, che possono cosi' riassumersi:
1) identificazione del rappresentante legale dell'impresa e/o responsabile dell'applicazione delle norme di conformita' o suo delegato nel luogo di commercializzazione;
2) verifica della disponibilita' dell'operatore ad essere assoggettato a controllo;
3) verifica avvenuta iscrizione dell'impresa nella banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli;
4) identificazione della partita o delle partite, oggetto del controllo, da espletarsi attraverso l'esame delle indicazioni esterne riportate sugli imballaggi, nonche' della prevista documentazione esibita dall'operatore, ivi compresa quella attestante l'avvenuto assolvimento in origine dell'obbligo di notifica di spedizione dei prodotti, se richiesta;
5) verifica della partita o delle partite, da eseguirsi mediante:
- valutazione del condizionamento e della presentazione dei prodotti;
- accertamento del rispetto delle indicazioni esterne;
- controllo di conformita' dei prodotti.
6) cura degli adempimenti previsti a conclusione del controllo di conformita', ivi compresa la eventuale redazione di apposito verbale, nei casi in cui ricorrano le fattispecie contemplate dal Decreto legislativo n. 306/2002.
Ai fini della esecuzione del controllo, il controllore rispetta le seguenti procedure:
a) designa i colli che intende esaminare (formanti un campione globale), che gli devono essere presentati dal rappresentante dell'impresa, insieme alle informazioni funzionali alla identificazione della spedizione o delle partite. Qualora si rendessero necessari campioni ridotti o secondari il controllore li preleva dal campione globale;
b) procede alla identificazione delle partite sulla base della loro etichettatura, delle indicazioni esterne o da altre diciture conformi alla direttiva 89/396/CE del Consiglio, nonche' dai documenti di trasporto della merce.
In proposito corre l'obbligo di rammentare che le indicazioni previste in materia di marcatura devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile, o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le citate indicazioni devono essere riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
c) accerta la presenza sugli imballaggi delle seguenti indicazioni esterne previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, da evidenziare a cura dell'operatore in apposite etichette, il cui fac-simile e' riportato nell'allegato E):
o identificazione: nome ed indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore, o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. In caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), e' necessario indicare accanto al codice la dicitura "imballatore e/o speditore" (o un'abbreviazione equivalente);
o natura del prodotto: specificazione (ad es. "zucchine") del prodotto, se il contenuto non e' visibile dall'esterno;
o varieta' ove prevista dalla norma;
o origine del prodotto: paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale;
o caratteristiche commerciali: categoria e calibro (in caso di calibrazione) espresso dalle dimensioni minime e massime (se trattasi di calibrazione per lunghezza) o dal peso minimo e massimo (se trattasi di calibrazione per peso);
o numero banca dati degli operatori: numero di iscrizione alla banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli, di cui all'art. 3 del reg. (CE) n. 1148/2001.
In materia di indicazioni esterne dei prodotti, il controllore verifica se quelle apposte dall'operatore sugli imballaggi siano conformi alle norme di commercializzazione. Nel corso dell'ispezione, il controllore stabilisce se tali indicazioni siano corrette o se debbano essere modificate.
Gli ortofrutticoli confezionati individualmente in una pellicola di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfenzionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non debbono necessariamente recare le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, la pellicola di plastica puo' essere considerata una semplice protezione per prodotti delicati.
d) verifica l'eventuale presenza sull'imballaggio della specifica etichetta (logo comunitario) di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ed all'allegato III del reg. (CE) n. 1148/2001, accertando la sussistenza della prevista autorizzazione da parte degli organismi di controllo;
e) valuta il condizionamento e la presentazione dei prodotti, in base a campioni elementari.
Piu' in particolare, il controllore verifica la conformita' e la pulizia del condizionamento e dei materiali utilizzati per l'interno dell'imballaggio, che devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. Inoltre, gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. L'impiego di carte o marchi recanti indicazioni commerciali e' autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Qualora siano ammessi solo certi tipi di condizionamento, egli ne verifica l'impiego. Se la norma applicabile ad una data quantita' contiene prescrizioni relative alla presentazione, occorre verificare anche la conformita' della presentazione. Nell'ambito della verifica della presentazione della merce, una particolare attenzione deve essere prestata dal controllore in ordine alla omogeneita' della merce, aspetto questo compiutamente disciplinato dalle norme di qualita'. Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente prodotti della stessa origine, qualita' e calibrazione (quando sia imposta una
calibrazione) e, sostanzialmente, dello stesso grado di sviluppo e di colorazione. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme;
f) procede al controllo della conformita' dei prodotti, secondo quanto stabilito dalle norme di qualita'.
A tal fine il controllore decide l'entita' del campione globale, atta alla valutazione delle partite, e sceglie a caso i colli da controllare o, per prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati i campioni element