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| Gazzetta n. 212 del 2005-09-12 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Riconoscimento  dell'idoneita',  alla  ditta  «Centro  di  ricerca  e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia"», in Locorotondo, per condurre   prove   ufficiali   di  campo  dei  residui  dei  prodotti fitosanitari. |  | 
 |  | Con  decreto  ministeriale  n.  39012  del 10 marzo 2005 la ditta «Centro   di   ricerca   e  sperimentazione  in  agricoltura  "Basile Caramia"»,  con  sede legale in Locorotondo (Bari), via Cisternino n. 281  e'  stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': aree non agricole;
 colture arboree;
 colture erbacee;
 colture forestali;
 colture medicinali ed aromatiche;
 colture ornamentali;
 colture orticole;
 colture tropicali;
 concia sementi;
 conservazione post-raccolta;
 diserbo;
 entomologia;
 patologia vegetale.
 Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente  le  prove  di  campo  finalizzate alla determinazione dell'entita'  dei  residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:
 individuazione  dei  prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti  in  piante  o  prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
 valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e  dei  suoi  metaboliti  a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di  cui  all'allegato  II,  punto  6.2  del  decreto  legislativo n. 194/1995);
 definizione  del  bilancio  generale dei residui delle sostanze attive  (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
 determinazione  dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per  l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
 valutazione  dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
 individuazione dei tempi di carenza per impieghi in preraccolta o  post-raccolta  (di  cui  all'allegato  III,  punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).
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