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| Gazzetta n. 212 del 2005-09-12 |  |  |  | DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182 |  | Interventi  urgenti  in  agricoltura e per gli organismi pubblici del settore,  nonche'  per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare interventi   a   sostegno  del  comparto  agricolo,  con  particolare riferimento  alle  problematiche  del  settore  vitivinicolo,  e  per contrastare  i  fenomeni  speculativi  sui prezzi al consumo, nonche' misure  di potenziamento dell'operativita' dell'AGEA per l'attuazione della  politica  agricola  comune  e per l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato;
 Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare   l'operativita'  dell'Ente  irriguo  Umbro-Toscano  e  di garantire le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O.;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle finanze, degli affari esteri, delle attivita'  produttive,  per  gli  affari regionali e per le politiche comunitarie;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Interventi urgenti nel settore vitivinicolo
 
 1.  Ai  produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il  prodotto  in  attuazione  di  accordi  con essi, sottoscritti dal Ministro  delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta  regionale  interessata,  si  applica  il  regolamento (CE) n. 1860/2004   della   Commissione,   del   6   ottobre  2004,  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
 2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto  degli  accordi  di  cui al comma 1, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.
 3.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono definiti   criteri,   limiti   e  modalita'  per  l'attuazione  degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.
 4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei commi 1 e 2, nella misura  massima  di  80,4  milioni  di  euro  per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  1,  comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
 5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1,  comma  15,  lettera  a),  della  citata  legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di euro.".
 |  | Art. 1-bis (1) (( Interventi del commissario ad acta
 ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi ))
 
 ((  1.  Nell'ambito  dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo  5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta   per  le  attivita'  di  cui  all'articolo  19,  comma  4,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: a) puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con  l'AGEA  finalizzate a
 erogare  aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004
 della   Commissione,   del  6  ottobre  2004,  a  vantaggio  degli
 imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter,
 del  decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  29  aprile  2005,  n. 71, fino ad un
 importo massimo di 21 milioni di euro; b) puo'  realizzare,  anche  a livello internazionale, per il tramite
 del  Centro  servizi  ortofrutticoli  (CSO),  apposite campagne di
 promozione  e  comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte
 dei  consumatori  degli  aspetti  qualitativi e nutrizionali delle
 pesche  e  delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni
 di euro. ))
 |  | Art. 1-ter (1) (( Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud ))
 
 ((     1.     Nell'ambito     delle     disponibilita'    esistenti sull'autorizzazione   di   spesa   di   cui  all'articolo  1-bis,  il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione  nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in  Puglia,  Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento  degli  enti  medesimi,  alle  situazioni  di crisi dei rispettivi settori di intervento.
 2.  Il  commissario  ad  acta  di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilita'   esistenti   sull'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  1-bis,  opera  anche  attraverso specifiche convenzioni con: a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di
 contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata; b) la  regione  Calabria,  per il superamento delle problematiche del
 settore vitivinicolo; c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di
 qualita'  per  iniziative  volte  a  favorire  l'aggregazione  dei
 produttori  e ad accrescere la conoscenza delle peculiarita' delle
 produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane. ))
 |  | Art. 1-quater (1) (( Piani produttivi per i formaggi
 a denominazione di origine protetta ))
 
 (( 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di  anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati   italiani  a  denominazione  riconosciuta  ai  sensi  del regolamento  (CEE)  n.  2081/92  del  Consiglio,  del 14 luglio 1992, approva,  con  proprio decreto, piani produttivi per la qualita' e lo sviluppo  dei  mercati,  di  durata  non  superiore  a  cinque  anni, predisposti  dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
 2.  I  piani  di  cui  al  comma  1  devono  dimostrare la presenza dell'alterazione  delle  normali condizioni di mercato e contenere le misure  miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela  della  qualita'  delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere  meccanismi  contributivi  differenziati per lo sviluppo di nuovi  mercati, nonche' specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare  la  qualita' del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi   differenziati,   previsti   dai   piani  produttivi,  e' sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
 3.  Le  anomale  condizioni  di  mercato possono essere verificate, oltre  che  sul  valore  della  materia  prima  latte  destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte  destinato  ad  altre  lavorazioni,  anche  con  riferimento  a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per  cento  del  prezzo  medio  unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.
 4.  I  piani  di  cui  al  comma  1  riguardano  tutti  i caseifici produttori  della  denominazione  di  origine protetta interessata in funzione  della  possibilita'  di  utilizzazione  dei  marchi  di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
 5.  In  nessun  caso  i  piani  di cui al comma 1 possono prevedere accordi  sui  prezzi  di  vendita  all'ingrosso  o  al  dettaglio dei prodotti.
 6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero  delle  politiche  agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
 7.   Dall'attuazione   delle  disposizioni  previste  dal  presente articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 |  | Art. 1-quinquies (1) (( Garanzie creditizie in agricoltura ))
 
 ((  1.  L'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)  e'  autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n.  97,  anche  per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 2.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie attivita' istituzionali, a decorrere  dall'anno  2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni di  euro  all'ISMEA,  al  cui  onere  si  provvede mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  36 del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))
 |  | Art. 1-sexies (1) (( Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue ))
 
 (( 1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni interessate  secondo  la  tabella  A allegata al presente decreto, e' destinata  alla  concessione  da  parte  delle  regioni  medesime  di indennizzi  agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni   indiretti   determinati  dalla  profilassi  immunizzante  nei confronti  della  febbre  catarrale degli ovini (blue tongue) nonche' alla  concessione  di  indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento  situate  in  aree  intorno a focolai di febbre catarrale degli  ovini,  e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini  a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorita' sanitarie. ))
 |  | Art. 2 Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo
 dei prezzi nelle filiere agroalimentari
 
 1.  Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,  la  Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi  anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei  prezzi  del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero  delle  attivita' produttive, effettuano controlli mirati a rilevare  i  prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si  sono  manifestati,  o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli  esiti  di  tale attivita' istruttoria sono utilizzabili anche ai fini  della  programmazione  della  revisione  degli studi di settore prevista  dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 |  | Art. 2-bis (1) (( Disposizioni in materia di vendita
 dei prodotti agricoli e agroalimentari ))
 
 ((  1.  Al  fine  di  migliorare  l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli,  freschi  e  deperibili,  tenendo conto degli interessi dei consumatori,  le  intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo  4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si  esercita  anche  attivita' di vendita di prodotti agricoli, siano posti  in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una  congrua  percentuale,  in  termini  di  valore, della produzione agricola annualmente acquistata.
 2.  A  favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli  incentivi  di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n.  102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 3.  All'articolo  28,  comma  15,  del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  il  primo  periodo  e'  sostituito dal seguente: "Il comune,   sulla   base  delle  disposizioni  emanate  dalla  regione, stabilisce   l'ampiezza   complessiva   delle   aree   da   destinare all'esercizio  dell'attivita',  nonche'  le modalita' di assegnazione dei  posteggi,  la  loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree  riservate,  in  misura  congrua  sul  totale, agli imprenditori agricoli  che  esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228". ))
 |  | Art. 3 Attuazione della politica agricola comune
 
 1.  Entro  30  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto  l'AGEA,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  istituisce  il  Registro  nazionale  titoli, nel quale, in relazione   ai   dati  risultanti  dal  fascicolo  aziendale  di  cui all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° dicembre  1999,  n.  503,  sono  inscritti,  per  ciascun agricoltore intestatario,  i  relativi  titoli  di  cui  al  regolamento  (CE) n. 1782/2003   del   Consiglio,  del  29  settembre  2003,  identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.
 2.  Il  Registro  di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo  21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
 3.  I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003 e secondo le modalita' riportate nell'articolo  10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali  del  5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.
 4.  Le  decisioni  amministrative  o  giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro  il  trentesimo  giorno  precedente  la  scadenza  del  termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non  producono  effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori  estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
 5.  Le  decisioni  di  cui  al  comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento  (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a  valere  sul  massimale  nazionale  previsto  all'allegato VIII del medesimo regolamento.
 |  | Art. 4. Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale 
 1.  All'articolo 14  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
 «10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce  una  societa'  a  capitale  misto  pubblico-privato, con partecipazione  pubblica  maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni  di  euro  nell'ambito  delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio  privato  avviene  mediante  l'espletamento di una procedura ad evidenza  pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,  e  successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
 |  | Art. 5 Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati
 
 1.  L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92   della  Commissione,  del  29  ottobre  1992,  e  successive modificazioni,   e'   autorizzata  a  realizzare,  nell'ambito  delle ordinarie  dotazioni  di  bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalita' di utilita' sociale, ai cittadini  indigenti  ed  a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita'  assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.
 2.  All'articolo  1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio  2005,  n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile  2005,  n.  71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con  possibilita'  di destinare le produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale".
 3.  All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi:    "Le    predette   istituzioni   pubbliche,   nonche'   le organizzazioni  senza  fini  di  lucro aventi finalita' assistenziali possono  altresi'  acquistare  direttamente  dall'AGEA  le produzioni agricole  disponibili  allo  stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.".
 4.  L'Ispettorato  centrale  repressione  frodi, il Corpo forestale dello  Stato  ed  il  Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.
 |  | Art. 5-bis (1) (( Proroga dei compiti dell'AGEA relativi
 alla Convenzione sull'aiuto alimentare ))
 
 ((  1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare  del  1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha  aderito  con  legge  29  dicembre  2000,  n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al 31 dicembre  2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.
 2.  Per  l'attuazione  del  comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
 3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  18,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  si  provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 6. Ente irriguo Umbro-Toscano
 
 1.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441,  e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  38.734  euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede,   per   l'anno   2005,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 36  del decreto legislativo   18 maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui all'articolo 1,  comma  2,  del  medesimo  decreto legislativo e, per l'anno  2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il  medesimo  anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  | Art. 7. Comitato  nazionale  italiano  per  il  collegamento  tra  il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
 
 1.  Il  Comitato  nazionale  italiano  per  il  collegamento tra il Governo   italiano   e   l'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per l'alimentazione  e  l'agricoltura  di  cui  al  decreto legislativo 7 maggio   1948,   n.  1182,  e'  autorizzato  ad  utilizzare  i  fondi disponibili  per  le  attivita'  connesse  alle  celebrazioni del 60° anniversario  della  fondazione  della  F.A.O.  A  tali  fondi non si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, comma 57, della legge   30 dicembre   2004,   n.   311.   Conseguentemente,   per  la compensazione  degli  effetti  finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 2.276.000.
 |  | Art. 8. Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche 
 1.  I  maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni  preposte ai controlli ed alle attivita' di vigilanza di  cui  all'articolo 2,  comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti   con   le  risorse  umane  e  strumentali  gia'  assegnate  a legislazione vigente alle predette amministrazioni.
 |  | Art. 9. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 9 settembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Tabella A (1) (articolo 1-sexies)
 (( |                  |        Indennizzi|
 |                  |       restrizione|
 |        Indennizzi|    movimentazione| REGIONE          |   profilassi euro|              euro|  Totale euro --------------------------------------------------------------------- Lazio            |      1.740.973,55|              0,00| 1.740.973,55 --------------------------------------------------------------------- Campania         |      2.026.014,80|              0,00| 2.026.014,80 --------------------------------------------------------------------- Marche           |          3.087,85|          5.457,30|     8.545,16 --------------------------------------------------------------------- Molise           |        413.816,49|              0,00|   413.816,49 --------------------------------------------------------------------- Umbria           |         59.151,06|              0,00|    59.151,06 --------------------------------------------------------------------- Toscana          |      2.670.353,25|         10.031,12| 2.680.384,37 --------------------------------------------------------------------- Sardegna         |      6.068.397,31|              0,00| 6.068.397,31 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo          |         81.193,80|         82.422,91|   163.616,72 --------------------------------------------------------------------- Basilicata       |      2.581.041,54|              0,00| 2.581.041,54 --------------------------------------------------------------------- Calabria         |        432.264,94|              0,00|   432.264,94 --------------------------------------------------------------------- Puglia           |      1.873.003,84|              0,00| 1.873.003,84 --------------------------------------------------------------------- Sicilia          |         75.701,56|              0,00|    75.701,56 --------------------------------------------------------------------- Liguria          |              0,00|          9.782,94|     9.782,94 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna   |              0,00|        617.305,72|   617.305,72 ---------------------------------------------------------------------
 Totale generale|     18.025.000,00|        725.000,00|18.750.000,00 ))
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