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| Gazzetta n. 210 del 2005-09-09 |  | AGENZIA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 6 settembre 2005 |  | Approvazione  della  convenzione  speciale  per  la  disciplina delle modalita'  operative  di  sportello  catastale  decentrato,  ai sensi dell'articolo 11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 luglio 1991, n. 305. |  | 
 |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305,  recante  il  regolamento concernente la concessione dell'utenza del  servizio  d'informatica  per l'accesso alla base informativa del catasto   terreni,   del   catasto  edilizio  urbano  e  del  catasto geometrico;
 Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica  n.  305/1991, che prevede la possibilita' che il Ministro delle  finanze,  con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,  stipuli  speciali  convenzioni  con notai, ordini, consigli, collegi  professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4 dello stesso art. 11;
 Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n.  59, concernente la delega al Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed altri  enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
 Visto  il  decreto  23 maggio  1997  del  Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;
 Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma  dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle  finanze,  con  cui  sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio  2001,  le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64  e  65  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 22 luglio  2004  di  differimento  da  tre  a cinque anni del termine originariamente  stabilito  dall'art.  6,  comma 1,  del  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  19 dicembre  2000, di individuazione   delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative,   da   trasferire  ai  comuni  per  l'esercizio  delle funzioni, conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto;
 Considerato  che,  nel  frattempo,  sono  stati istituiti sportelli catastali  decentrati  presso  i  comuni per soddisfare istanze degli stessi e dei cittadini;
 Considerato  che  il piano allegato alla Convenzione 2005-2007, tra il   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  e  l'Agenzia  del territorio,  ha  previsto  l'apertura  di nuovi sportelli decentrati, nonche' la riconversione di sportelli decentrati gia' attivi, secondo modalita' operative previste in convenzione speciale con i comuni, ai sensi  dell'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per funzioni di consultazione;
 Visto  il  parere  favorevole della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota del 1° settembre 2005, prot. n. 0116689;
 Ritenuto  che  l'attivazione  degli  sportelli  decentrati  secondo modalita' operative previste in convenzione speciale con i comuni, ai sensi  dell'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991  possa  consentire una piu' efficiente erogazione di servizi ai cittadini;
 Decreta:
 Art. 1.
 Approvazione dello schema di convenzione speciale
 1.  E'  approvato  lo schema tipo di convenzione speciale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991,  per  la  disciplina  delle  modalita'  operative  relative all'apertura   dei   nuovi  sportelli  catastali  decentrati  e  alla riconversione  degli  sportelli  catastali  decentrati  gia'  attivi, allegato  al  presente  decreto  che  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  | Art. 2. Determinazione dell'importo della cauzione
 1.  L'importo  della  cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla  convenzione  speciale di cui all'art. 1, costituita secondo le modalita'  previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, e' determinato sulla base dell'introito trimestrale dei tributi  speciali  catastali  connessi  alle  visure afferenti l'ente locale convenzionato secondo gli importi di seguito fissati:
 
 a) introito trimestrale fino a Euro 2.500            |Euro  5.000
 b) introito trimestrale da Euro 2.501 a Euro 5.000   |Euro 10.000
 c) introito trimestrale da Euro 5.001 a Euro 15.000  |Euro 25.000
 d) introito trimestrale da Euro 15.001 a Euro 30.000 |Euro 50.000
 e) introito trimestrale oltre Euro 30.001            |Euro 80.000
 
 2.   L'Agenzia  del  territorio  definisce  per  ogni  ente  locale l'introito  trimestrale di riferimento ottenuto come valore medio dei quattro trimestri relativi all'anno 2004.
 3.  L'Agenzia  del  territorio  ridetermina  annualmente l'introito trimestrale di riferimento e in caso di modifica dei parametri di cui al  comma  1,  gli  enti  locali  sono  tenuti all'integrazione della cauzione  entro  trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.
 
 Roma, 6 settembre 2005
 
 Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 |  | Allegato 1 
 CONVENZIONE  SPECIALE  PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE DI SPORTELLO  CATASTALE  DECENTRATO  AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.P.R. n.
 305/1991
 tra
 l'Agenzia del territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata   dal   direttore,  dott.  Mario  Picardi,  di  seguito denominata anche ĞAgenziağ
 ed
 il  comune  (ovvero  la comunita' montana) di .... prov. di ...., via/piazza  ....  rappresentato  da .... nel seguito denominato anche Ğente localeğ
 premesso che:
 1) in  data  9  settembre  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   n.   210   il  decreto  del  direttore  dell'Agenzia  del territorio,  con il quale e' stato approvato lo schema di convenzione speciale,  ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  305/1991,  per  la  disciplina delle modalita' operative   relative   all'apertura  dei  nuovi  sportelli  catastali decentrati  e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati gia' attivi;
 2) in  data  ...............  l'Agenzia  del  territorio e l'ente locale  hanno  stipulato  un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
 3) come  previsto  dal  piano allegato alla Convenzione triennale per  gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'economia e  delle  finanze e l'Agenzia del territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalita'  operative  regolate  da  convenzioni  speciali,  ai  sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991;
 4) l'ente   locale,   con   nota  del  ........,  ha  manifestato l'interesse  a  stipulare  con  l'Agenzia  del territorio la presente convenzione speciale;
 tutto  cio' premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:
 Art. 1.
 L'ente  locale e' autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia  del  territorio  al  fine  di  fornire  al  pubblico il servizio   di   consultazione   dei   dati   contenuti  nell'archivio dell'Agenzia  del  territorio  stessa,  con  applicazione dei tributi speciali  catastali  previsti dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n.  43,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e, in particolare, dell'art.  1, da comma 367 a comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale e' tenuto a predisporre  e  rilasciare  agli  utenti ricevuta delle somme versate dagli  stessi,  corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla   normativa   vigente,   fino  a  quando  non  verra'  attivata dall'Agenzia   del  territorio  apposita  procedura  informatica  che rilasci automaticamente tale ricevuta.
 Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione  e' competente l'Ufficio provinciale di .... dell'Agenzia del territorio.
 L'ente  locale  sostiene  gli  oneri,  sia  di  impianto  sia  di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.
 Art. 2.
 L'ente  locale  corrisponde,  per le visure effettuate, i tributi speciali  catastali  di  cui  all'art.  1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di ........................ dell'Agenzia del territorio.
 A  garanzia  degli  obblighi  derivanti  dalla  convenzione,  per l'intera  durata  della  stessa,  l'ente  locale  dovra'  gia'  avere prestato  cauzione  tramite  fideiussione  bancaria, con le modalita' previste  dall'art.  54,  regio  decreto  23 maggio  1924,  n. 827, e successive  modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.
 La  nota  d'addebito,  emessa  dall'ufficio  competente  in  data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, e' trasmessa a mezzo raccomandata.
 Resta,  comunque,  l'obbligo  da  parte  del comune di informarsi tempestivamente   dell'importo   da   corrispondere   all'Agenzia   e l'eventuale  mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera  l'ente  locale  medesimo  dall'effettuare  i versamenti alle previste scadenze.
 L'ente  locale  ha, inoltre, la possibilita' di conoscere in ogni momento  il  numero  delle visure effettuate tramite interrogazione a video.
 I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro  e  non  oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura  di ogni trimestre (rispettivamente queste ultime cadenti il 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).
 In  caso  di  ritardato  pagamento  fino  al trentesimo giorno di ritardo  viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni  di  esso,  che  e'  addebitata  sul pagamento del trimestre successivo.
 Superato   il   predetto  periodo,  ovvero  in  caso  di  mancata integrazione  della  cauzione  prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia puo' rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.
 Nel  caso  questa  sia  insufficiente  l'ente  locale e' tenuto a corrispondere  quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficio provinciale competente avra' notificato il conguaglio a debito.
 Il  ripristino  del servizio puo' avvenire solo ove l'ente locale abbia  corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.
 Art. 3.
 L'Agenzia  puo' revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per  motivi  d'interesse pubblico o qualora l'Ente locale non adempia agli  obblighi  diversi da quelli indicati nell'art. 2 assunti con il presente atto.
 La  revoca,  la  sospensione  e  la  limitazione  sono comunicate all'ente  locale,  mediante  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno  e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.
 Art. 4.
 L'Agenzia  ha la piena titolarita' delle informazioni memorizzate e  l'esclusiva  competenza  di  gestire,  definire  e/o  modificare i sistemi  di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei  dati.  Ha  altresi'  l'assoluta  facolta'  di  variare  la  base informativa  in  relazione  alle  proprie  esigenze  istituzionali  e strutturali  ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilita' puo' gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.
 Art. 5.
 L'ente   locale   esonera   espressamente   l'Agenzia   da   ogni responsabilita'  per  i  danni  diretti  e/o indiretti, per eventuali inesattezze  od  incompletezza  dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.
 Art. 6.
 La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione.
 E' escluso il tacito rinnovo.
 Art. 7.
 Il  Foro  competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, e' quello di Roma.
 Tutte   le   comunicazioni  all'Agenzia  devono  essere  eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.
 
 Roma,....................
 
 Agenzia del territorio                       L'ente locale ......................                   .....................
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