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| Gazzetta n. 210 del 2005-09-09 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 2 settembre 2005 |  | Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini atti a dare vini spumanti per la regione Puglia. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari
 
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999,  ed  in  particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che  qualora  le  condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita'   lo  richiedano,  gli  Stati  membri  interessati  possono autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera h), punto 4, che prevede che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti  e  dei vini spumanti di qualita';
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del 24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162,  «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella preparazione dei mosti, vini e aceti»;
 Visto  l'attestato  dell'assessorato  all'agricoltura della regione Puglia, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2005, condizioni climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
 Considerato,  altresi',  che  la  regione  Puglia,  ha  indicato le varieta'  di  uve  per  le  quali  e' consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere  effettuate in conformita' alla normativa comunitaria indicata e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio  2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);
 Decreta:
 Articolo unico
 1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 e' consentito aumentare il titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in premessa,  ottenuti  dalle  uve  raccolte  nelle  aree viticole della Regione  Puglia  atte  a dare vini da tavola, vini IGT nonche' per le varieta' di uve atte a dare vini spumanti indicate all'allegato 1.
 2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel limite massimo di due gradi.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 
 Roma, 2 settembre 2005
 
 Il direttore generale: Petroli
 |  | Allegato 1 
 Elenco delle varieta' di uve per le quali e' consentito l'aumento del titolo    alcolometrico   volumico   naturale   delle   partite   per l'elaborazione dei vini spumanti - Regione Puglia
 
 Chardonnay,  Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Moscato bianco, Malvasia  bianca, Fiano, Verdesca, Bianco D'Alessano, Bombino Bianco, Bombino Nero, Trebbiano.
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