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| Gazzetta n. 210 del 2005-09-09 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 2 agosto 2005 |  | Modalita'  di  presentazione  della  documentazione  per  notifica di indagine clinica con dispositivi medici. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista  la  direttiva  90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
 Visto  l'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante attuazione della predetta direttiva 90/385/CEE;
 Vista  la  direttiva  93/42/CEE  del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;
 Visto  l'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante attuazione della citata direttiva 93/42/CEE;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 79 del 6 aprile 2005, che determina  le tariffe per le attivita' effettuate dal Ministero della salute   finalizzate  all'autorizzazione  per  lo  svolgimento  delle indagini cliniche;
 Visto   il  decreto  legislativo  6 aprile  2005,  n.  67,  recante «Attuazione  della  direttiva  2003/32/CE  concernente  i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale»;
 Rilevato  che la mancanza di modalita' uniformi di presentazione ed organizzazione  della  documentazione  da trasmettere a corredo della notifica  di  indagine clinica con dispositivi medici puo' causare un aggravio del procedimento;
 Ritenuto,  pertanto,  opportuno  fornire indicazioni in ordine alle modalita'  di  presentazione  ed  alla  sistemazione  organica  della predetta documentazione;
 Viste,  a  tal  fine,  le  norme  armonizzate comunitarie, le norme nazionali  che  le  recepiscono,  le  norme  riconosciute  a  livello internazionale   e  le  linee  guida  internazionali  concernenti  lo svolgimento delle indagini cliniche;
 Viste,  in  particolare,  le  norme  EN  ISO 14155-1:2003 «Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 1: General requirements»,  UNI  EN  ISO  14155-2:2004  «Valutazione  clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Parte 2: Piani di valutazione clinica» e UNI CEI EN ISO 14971:2004 «Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici» e le linee guida ICH/GCP;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  La notifica degli elementi informativi necessari per consentire al  Ministero  della salute di adottare decisioni sulla conduzione di indagini  cliniche,  riguardanti  dispositivi  medici  e  dispositivi medici  impiantabili  attivi  ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14 del  decreto  legislativo  24 febbraio  1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto  legislativo  14 dicembre  1992, n. 507, e' effettuata con le modalita' indicate nel presente decreto.
 2.  La  notifica  non  e'  richiesta qualora l'indagine clinica sia svolta  con  dispositivi  recanti  la marcatura CE, non modificati in alcuna  parte  e sperimentati nella stessa indicazione d'uso presa in considerazione  nelle procedure di valutazione di conformita' seguite ai fini dell'apposizione di tale marcatura.
 |  | Art. 2. Contenuti della notifica
 1.  Il  fabbricante  del  dispositivo o il suo mandatario stabilito nella  Comunita'  europea,  eventualmente  avvalendosi di procuratore speciale,  informa  il Ministero della salute delle indagini cliniche previste  dalle  disposizioni di legge richiamate all'art. 1 mediante notifica.  Tale  notifica  deve  essere redatta in lingua italiana ed inviata per raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della salute,  Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, Ufficio VI   («Sperimentazione   clinica   dispositivi   medici»),   piazzale dell'Industria  20  -  00144  Roma. Dal ricevimento della notifica da parte  del  Ministero  della  salute  decorrono i termini di sessanta giorni previsti dalle citate disposizioni legislative.
 2.  La  notifica  non e' validamente effettuata se non e' corredata della  ricevuta  di versamento della tariffa di Euro 1859,25 prevista dal decreto ministeriale 26 gennaio 2005, versata sul c/c n. 60413416 intestato alla tesoreria provinciale di Viterbo.
 3. La notifica deve contenere:
 a) il  nome  e  l'indirizzo  del  fabbricante e, se del caso, del mandatario stabilito nella Comunita' europea;
 b) il  titolo  del protocollo clinico (piano di prova o programma delle indagini);
 c) codice  identificativo  del  protocollo clinico a cui dovranno far riferimento gli eventuali successivi emendamenti;
 d) i seguenti dati di identificazione del dispositivo:
 1) destinazione d'uso del dispositivo;
 2) sintesi, ai fini dell'identificazione del dispositivo, della descrizione  generale del dispositivo e del suo funzionamento, di cui all'art.  3, comma 1, lettera g), redatta in lingua italiana che puo' essere accompagnata da disegni, foto o schemi e relative spiegazioni;
 3)  classificazione del dispositivo: deve essere specificato se si  tratta  di dispositivo medico impiantabile attivo per il quale si applica  il  decreto  legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, ovvero di dispositivo  medico  per  il  quale si applica il decreto legislativo 24 febbraio  1997,  n.  46;  in  questo  secondo  caso  devono essere specificate  la classe di appartenenza e le regole di classificazione applicate secondo l'allegato IX;
 4)  tipo  o  modello di identificazione; devono essere indicati anche  i  dati  di identificazione di eventuali software utilizzati e degli accessori;
 5)  informazioni su eventuale marcatura CE del dispositivo: nel caso  in  cui  il  dispositivo  oggetto  dell'indagine  rechi gia' la marcatura CE, ma venga utilizzato per una diversa destinazione d'uso, deve  essere  indicata  la  destinazione  d'uso  per il quale esso ha ottenuto  il  marchio  CE  e  deve  essere  fornito il certificato CE dell'«organismo notificato»;
 6)  numero  dei  dispositivi  medici  che  si  prevede verranno utilizzati nell'indagine clinica presso i centri italiani.
 |  | Art. 3. Dichiarazioni del fabbricante
 1.  Alla  notifica  deve  essere  allegato un documento firmato dal fabbricante o dal mandatario in cui lo stesso dichiara:
 a) di assumersi le responsabilita' connesse all'indagine clinica, indicando  nome,  titolo  ed  indirizzo  del responsabile scientifico della stessa;
 b) che le indagini cliniche sono svolte in condizioni simili alle condizioni normali di utilizzazione del dispositivo;
 c) che   le  procedure  utilizzate  per  realizzare  le  indagini cliniche sono adeguate al dispositivo in esame;
 d) che  in  fase di pianificazione e di attuazione della indagine clinica  sono  state  esaminate  tutte le caratteristiche pertinenti, comprese   quelle   riguardanti  la  sicurezza,  le  prestazioni  del dispositivo e gli effetti sul paziente;
 e) che   l'indagine   clinica  si  svolge  secondo  un  opportuno protocollo   clinico  che  tiene  conto  dello  stato  attuale  delle conoscenze  scientifiche  e  tecniche  e  definito  in  modo  tale da comprovare  o smentire le affermazioni del fabbricante riguardanti il dispositivo;  tali  indagini  comprendono  un  numero di osservazioni sufficienti per garantire la validita' scientifica delle conclusioni;
 f) che l'indagine clinica, per quanto riguarda la responsabilita' del  fabbricante,  sara'  condotta,  secondo  quanto  previsto  dagli allegati  VIII e X del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e dagli  allegati  6  e  7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507,  nel  rispetto  della  Dichiarazione  di Helsinki, nonche' delle parti  applicabili  delle  linee  guida  ICH/GCP,  delle norme EN ISO 14155-1:2003, UNI EN ISO 14155-2:2004 e successivi aggiornamenti o di altre  analoghe  norme  riconosciute  a  livello  internazionale,  da specificare,  e solo dopo l'approvazione, da parte del Comitato etico competente,  del  protocollo  sperimentale,  del  testo  del consenso informato e della documentazione prevista dalle norme predette;
 g) che  si  impegna  a  tenere a disposizione del Ministero della salute la seguente documentazione:
 1) la descrizione generale del prodotto;
 2)  gli schemi di progettazione e i metodi di fabbricazione, in particolare  di  sterilizzazione, gli schemi delle parti, dei pezzi e dei circuiti;
 3)  le  descrizioni  e le spiegazioni necessarie per capire gli schemi summenzionati e il funzionamento del prodotto;
 4)  i  risultati  dei calcoli di progettazione, dei controlli e delle prove tecniche eseguite sul dispositivo;
 h) che  il dispositivo medico e' conforme ai requisiti essenziali previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  fatti  salvi gli aspetti che formano  oggetto  dell'indagine,  e  che per questi ultimi sono state prese  tutte  le precauzioni necessarie per proteggere la salute e la sicurezza del paziente;
 i) che  e'  stato  ottemperato  a  quanto  previsto  dal  decreto legislativo  6 aprile  2005,  n. 67, qualora per la fabbricazione del dispositivo oggetto di indagine clinica siano stati impiegati tessuti animali  resi  non  vitali  o prodotti non vitali derivati da tessuto animale  che  presentano  rischi  di  trasmissione  di  encefalopatie spongiformi trasmissibili;
 l)  che  nel  corso  dell'indagine  clinica  saranno registrati e tempestivamente  segnalati  al  Ministero  della salute e al Comitato etico  competente  gli  eventi  e le circostanze sfavorevoli ai quali fanno  riferimento  l'allegato  7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e 1'allegato X del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
 m) che  tutti  gli oneri finanziari relativi all'indagine clinica sono assunti dal fabbricante e non gravano ne' sul Servizio sanitario nazionale ne' sui pazienti;
 n) che  e'  stata  stipulata  idonea copertura assicurativa per i soggetti  in studio e che questa e' stata sottoposta alla valutazione del comitato etico competente;
 o) che  al Ministero della salute ed ai comitati etici competenti sara'  inviato il rapporto finale predisposto dallo sperimentatore al termine  dell'indagine  clinica, comprendente una valutazione critica di  tutti  i  dati  ottenuti nel corso della stessa. Tale rapporto e' redatto  ai  sensi  della  norma  EN  ISO  14155-1:2003  e successivi aggiornamenti,   o   altre  analoghe  norme  riconosciute  a  livello internazionale da citare nello stesso.
 |  | Art. 4. Allegati alla notifica
 1.   Alla   notifica  deve  essere  inoltre  allegata  la  seguente documentazione:
 a)   Clinical   Investigator's   Brochure   aggiornata,   con  la specificazione  delle norme seguite per la sua redazione (linee guida ICH/GCP,  norma  EN  ISO  14155-1:2003  e successivi aggiornamenti, o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale, da citare nel documento);
 b) documentazione   relativa   all'analisi  dei  rischi,  con  la specificazione  delle  norme seguite per la sua redazione (UNI CEI EN ISO  14971:2004  e  successivi  aggiornamenti, o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale da citare nei documenti);
 c) istruzioni  per  lo  sperimentatore  sull'uso del dispositivo, redatte   in   lingua  italiana  e  comprendenti,  se  del  caso,  le informazioni  indicate  al  punto  13.6  dell'allegato  I  al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, o al punto 15 dell'allegato 1 al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;
 d) raccolta     della     letteratura     scientifica    relativa all'utilizzazione  prevista  del dispositivo, nonche' una valutazione critica  della  stessa,  firmata  dal  responsabile  scientifico  del fabbricante;
 e) protocollo  clinico  datato  e firmato dal fabbricante e dallo sperimentatore  principale, in caso di indagine monocentrica, o dallo sperimentatore  coordinatore  in  caso  di  indagine multicentrica, e redatto  secondo la linee guida ICH/GCP, per le parti applicabili, la norma  UNI  EN  ISO  14155-2:2004 e successivi aggiornamenti, o altre analoghe  norme  riconosciute  a livello internazionale da citare nel rapporto;
 f) copia  del  parere  espresso  dal  Comitato  etico competente, comprensivo  degli  aspetti  che  hanno  formato  oggetto di parere e dell'elenco dei membri partecipanti alla seduta;
 g) elenco dei centri italiani partecipanti all'indagine clinica e dei  relativi sperimentatori, con l'indicazione, per ogni centro, dei seguenti elementi informativi:
 1) denominazione ed indirizzo del/i centro/i;
 2) qualifica dello sperimentatore/i;
 3) data di inizio e durata previste dell'indagine clinica;
 4)   nome   dello   sperimentatore  coordinatore  operante  sul territorio italiano, se individuato dal fabbricante;
 5)  elenco  dei  centri  europei  ed extraeuropei eventualmente coinvolti;
 h) documento   da   cui   risulti  che  il  mandatario  e'  stato espressamente designato ad agire in nome e per conto del fabbricante;
 i) procura  che  conferisce all'eventuale procuratore speciale il potere di presentare la notifica in nome o per conto del fabbricante.
 2.  Alla notifica deve essere, inoltre, accluso il modello allegato al  presente decreto, riassuntivo della documentazione presentata per la   conduzione  delle  indagini  cliniche  con  dispositivi  medici, correttamente  compilato, sottoscritto e riprodotto anche su supporto informatico.
 |  | Art. 5. Emendamenti al protocollo clinico
 1.  Il  fabbricante  o  il suo mandatario stabilito nella Comunita' europea  puo'  presentare  emendamenti  al protocollo clinico, con le modalita' e alle condizioni specificate nei commi seguenti.
 2.  La  comunicazione al Ministero della salute sulle modifiche del protocollo clinico, da inviare con le modalita' previste dall'art. 2, deve  indicare  i  motivi  e  i contenuti degli emendamenti, deve far riferimento   alla  notifica  di  indagine  clinica  a  cui  essi  si riferiscono  e  specificare  la  data  in  cui  la  notifica e' stata spedita, il codice identificativo del protocollo clinico ed il codice progressivo assegnato dal Ministero e comunicato al fabbricante; deve essere  allegata  copia  del  parere  espresso  sull'emendamento  dal Comitato etico competente.
 3.  I  commi  1  e  2  del  presente articolo non si applicano alle modifiche  strutturali  relative  alle componenti chimico-fisiche del dispositivo   medico,   e  ad  ogni  modificazione  dei  processi  di progettazione,   fabbricazione,  assemblaggio,  confezionamento,  che possano  influire  sulle  caratteristiche  del  dispositivo.  In tali fattispecie,  il  dispositivo modificato in corso di indagine clinica deve  essere  considerato come un diverso dispositivo medico che deve essere  oggetto  di una nuova notifica da sottoporre alle valutazioni del  Comitato  etico competente e del Ministero della salute, secondo le modalita' previste dagli articoli 2, 3 e 4.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 2 agosto 2005
 
 Il Ministro: Storace
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 32 della G.U.  <----
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