| 
| Gazzetta n. 210 del 2005-09-09 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 luglio 2005, n. 181 |  | Regolamento  recante  modifiche  alle  dotazioni  organiche del ruolo normale  degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di finanza, in applicazione  dell'articolo  59,  comma  1,  del  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante "Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e, in particolare, l'articolo  59,  comma  1,  il  quale  stabilisce che con decreto del Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio   e   della   programmazione  economica,  emanato  ai  sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni  organiche  dei singoli ruoli previste dal medesimo decreto legislativo possono essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando  il  volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli  stessi,  al  fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento  delle  esigenze  operative  e  di  funzionalita' del sostegno tecnico-logistico;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la  legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  ordinamento  del  Corpo  della Guardia di finanza;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.  34,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 2 e 23;
 Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante adeguamento  dei  compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Considerata  la  necessita'  di  incrementare  le  unita' organiche attualmente  previste  dalla  Tabella  1 allegata al predetto decreto legislativo  n.  69  del  2001  per  gli ufficiali generali del ruolo normale,  al  fine  di  adeguare  l'assetto  del  predetto ruolo alle esigenze  funzionali  e  organizzative  del  Corpo  della  Guardia di finanza,   scaturenti  dall'incrementato  contrasto  all'immigrazione clandestina  e  dalla  maggiore  domanda  di tutela dei mercati anche finanziari   e   di   repressione   delle  nuove  forme  di  illeciti economico-finanziari;
 Ritenuto  di  compensare  i  maggiori oneri connessi all'incremento delle  suddette dotazioni organiche riducendo le unita' organiche del grado di colonnello del ruolo normale previste nella predetta Tabella 1;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 giugno 2005;
 Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-140/M del 6 luglio 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1. Alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, "Organico", i numeri "9", "19", "62" e "323" sono sostituiti,  rispettivamente, dai seguenti: "10", "23", "69" e "305". Conseguentemente,  alla  medesima  Tabella sono apportate le seguenti variazioni:
 a)  alla  colonna 8, "Promozioni a scelta al grado superiore", le parole  "2 o 3 (b)", relative al grado di generale di brigata, e "7", relativa  al  grado  di colonnello, sono sostituite, rispettivamente, da: "3" e "8 o 7 (b)";
 b) la nota (a) e' sostituita dalla seguente: "(a) Fino al 2010, 2 promozioni;  dal 2011, ciclo di 3 anni: 1 promozione nel 1° e nel 3°, 2 promozioni nel 2°";
 c)  la nota (b) e' sostituita dalla seguente "(b) Dal 2006, ciclo di 2 anni: 8 promozioni nel 1°, 7 promozioni nel 2°".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Roma, 22 luglio 2005
 
 Il Ministro: Siniscalco
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 266
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota al titolo:
 - Il  testo  del  comma 1, dell'articolo 59 del decreto
 legislativo    19 marzo   2001,   n.   69   (Riordino   del
 reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
 degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
 dell'art.  4  della  legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato
 nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
 2001, n. 71), e' il seguente:
 "Art.  59  (Adeguamento  dei  ruoli  e delle rispettive
 dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Ai sensi dell'art. 17,
 comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, le
 dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente
 decreto  potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi
 e fermi restando il volume organico complessivo e i profili
 di  carriera  dei  ruoli  stessi,  al  fine di adeguarne la
 consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze
 operative     e     di     funzionalita'    del    sostegno
 tecnico-logistico.".
 Note alle premesse:
 - Per  il  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si
 veda nota al titolo.
 - Il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78
 (Delega  al  Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei
 carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello Stato, del Corpo
 della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
 materia di coordinamento delle Forze di polizia, pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  4 aprile  2000,  n.  79), e' il
 seguente:
 "Art.  4  (Delega  al Governo per il riordino del Corpo
 della  guardia  di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
 emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
 della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
 revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
 giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
 guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando
 l'art.  1  della  legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
 del   Corpo   in   relazione  al  riordino  della  pubblica
 amministrazione.
 2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
 osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
 a) previsione   dell'esercizio   delle   funzioni  di
 polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
 Stato e dell'Unione europea;
 b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
 c) adeguamento  dei  ruoli e delle relative dotazioni
 organiche  alle  esigenze  funzionali e tecnico-logistiche,
 nonche'   alle   necessita'  operative  connesse  al  nuovo
 ordinamento    tributario   ed   ai   compiti   di   natura
 economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza
 all'Unione   europea.   All'adeguamento  potra'  procedersi
 medianteriordino    dei    ruoli    normale,   speciale   e
 tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione, la
 non  alimentazione  di  essi  ovvero l'istituzione di nuovi
 ruoli,  con  eventuale  rideterminazione  delle consistenze
 organiche  del  restante  personale.  Tale revisione potra'
 riguardare  anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
 requisiti,  i  titoli  e  le  modalita'  di reclutamento ed
 avanzamento,  nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed il
 numero   delle   promozioni   annue   per   ciascun  grado,
 l'istituzione  del  grado  apicale  di  Generale  di  corpo
 d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
 assolvere   ed   all'armonico   sviluppo   delle  carriere,
 l'elevazione  a  65 anni del limite di eta', per i Generali
 di    corpo    d'armata   e   di   divisione,   equiparando
 correlativamente  anche  quello  del Comandante generale in
 carica,  nonche',  solo  se necessario per la funzionalita'
 del  servizio,  innalzando  i limiti di eta' per i restanti
 gradi;     conseguentemente    verranno    assicurati    la
 sovraordinazione  gerarchica  del Comandante generale ed il
 mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
 d) aggiornamento   delle   disposizioni  inerenti  ad
 attivita'  incompatibili  con il servizio, nonche' riordino
 della   normativa   relativa  ai  provvedimenti  di  stato,
 realizzando  l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto il
 personale;
 e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
 adeguarne   la   disponibilita'   alle  effettive  esigenze
 operative   ed  al  nuovo  modello  organizzativo  previsto
 dall'art.  27,  comma  3,  della legge 27 dicembre 1997, n.
 449;
 f) riordino,  secondo criteri di selettivita' ed alta
 qualificazione,  della  disciplina  del  Corso superiore di
 polizia tributaria;
 g)  previsione  di  disposizioni  transitorie  per il
 graduale   passaggio   dalla  vigente  normativa  a  quella
 adottata con i decreti legislativi.
 3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
 comma  2,  lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
 entrata in vigore della presente legge.
 4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
 trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
 Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
 commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
 il  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per
 materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
 finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
 data di assegnazione.
 5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
 articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
 sensi dell'art. 8.".
 - Il  testo  del  comma  3,  dell'art.  17  della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,   pubblicata   nel   supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta  Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214),  e'  la
 seguente:
 "Art.  17  (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
 possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
 competenza  del  Ministro  o  di  autorita' sottordinate al
 Ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale
 potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
 Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
 interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
 autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
 ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
 contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
 Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
 dei Ministri prima della loro emanazione.".
 - La  legge  23 aprile  1959,  n.  189 (Ordinamento del
 Corpo   della  Guardia  di  finanza)  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
 1999,   n.   34   (Regolamento   recante   norme   per   la
 determinazione  della  struttura ordinativa del Corpo della
 Guardia  di  finanza,  ai  sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
 della  legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
 - Il  testo  dei  commi  3 e 4 dell'art. 27 della legge
 27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
 della   finanza   pubblica,   pubblicata   nel  supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre 1997, n.
 302), e' il seguente:
 "Art.   27   (Disposizioni   in   tema   di   personale
 dell'amministrazione  finanziaria  e  della  Presidenza del
 Consiglio dei Ministri). - 3. Con regolamento da emanare ai
 sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore
 della   presente   legge,   e'   determinata  la  struttura
 ordinativa   del   Corpo   della   Guardia  di  finanza  in
 sostituzione  di  quella  prevista  dagli articoli 2, 3 e 6
 della   legge  23 aprile  1959,  n.  189,  con  contestuale
 abrogazione  delle citate norme e di ogni altra che risulti
 in  contrasto  con  la  nuova  disciplina, nei limiti degli
 ordinari  stanziamenti  di  bilancio  per  il  Corpo  e dei
 relativi   organici   complessivi,   con  l'osservanza  dei
 seguenti criteri:
 a) assicurare  economicita', speditezza e rispondenza
 al  pubblico  interesse dell'azione amministrativa, tenendo
 conto    anche   del   livello   funzionale   delle   altre
 amministrazioni   pubbliche  presenti  nei  diversi  ambiti
 territoriali  nonche'  delle esigenze connesse alla finanza
 locale;
 b) articolare  gli  uffici  e  reparti  per  funzioni
 omogenee, diversi-ficando tra strutture con funzioni finali
 e con funzioni strumentali o di supporto;
 c) assicurare   a  livello  periferico  una  efficace
 ripartizione della funzione di comando e controllo;
 d) eliminare le duplicazioni funzionali;
 e) definire  i  livelli  generali  di  dipendenza dei
 Comandi e Reparti.
 4.  Agli  effetti di tutte le disposizioni vigenti, con
 il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi'
 previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi
 e Reparti individuati e quelle previdenti.".
 - Il   testo   degli   articoli  2  e  23  del  decreto
 legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicato nel supplemento
 ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203),
 e' il seguente:
 "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
 1) Ministero degli affari esteri;
 2) Ministero dell'interno;
 3) Ministero della giustizia;
 4) Ministero della difesa;
 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
 6) Ministero delle attivita' produttive;
 7) Ministero delle comunicazioni;
 8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
 9)   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio;
 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 12) Ministero della salute;
 13)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
 della ricerca;
 14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
 organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
 disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
 di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
 funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
 presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
 dall'appartenenza all'Unione europea.
 3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
 riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
 la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
 articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
 relativa responsabilita'.
 4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
 rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
 con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
 settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
 affari esteri.".
 "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
 spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
 finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
 investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
 verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
 tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
 programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
 per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
 politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
 compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
 relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
 previsti dalla legge.
 3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
 risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
 programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
 attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
 o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
 effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
 e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
 conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
 enti locali e alle autonomie funzionali.".
 - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
 compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
 Pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
 amministrativa,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63), e' il seguente:
 "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
 il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
 a:
 a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
 riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
 nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
 autonomo;
 b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
 settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
 istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
 controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
 operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
 pubblico al sistema produttivo nazionale;
 c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
 strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
 rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
 amministrazioni pubbliche;
 d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
 a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
 nel settore stesso.
 2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
 della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
 Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
 comunque emanati.
 3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
 legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
 stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
 procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
 vigore.
 4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
 recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
 legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
 ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
 1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
 decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
 articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
 di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
 partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
 responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
 responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
 nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
 stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
 lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
 conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
 disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
 di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
 diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
 generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
 mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
 commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29;
 b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
 alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
 interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
 specificita' tecnica;
 c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
 di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
 negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
 sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
 consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
 fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
 all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
 d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
 contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
 ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
 professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
 del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
 modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
 disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
 qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
 l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
 ricerca;
 e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
 autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
 nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
 amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
 contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
 attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
 possano costituire un comitato di settore;
 f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
 sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
 dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
 limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
 gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
 all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
 successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
 richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
 nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
 certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
 pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
 quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
 che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
 trasmessi   alcomitato   di   settore   e,   nel   caso  di
 amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
 quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
 presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
 di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
 effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
 ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
 all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
 completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
 di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
 g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
 ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
 a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
 dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
 concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
 presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
 misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
 generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
 sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
 conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
 estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
 alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
 conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
 risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
 di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
 processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
 h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
 delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
 collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
 atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
 di lavoro;
 i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
 pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
 disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
 nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
 delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
 costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
 organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
 codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
 con il Dipartimento della funzione pubblica.
 4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
 emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
 permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
 schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
 essere comunque emanati.
 5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
 28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
 1997.
 6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
 legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
 disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
 seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
 1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
 parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
 soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
 limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
 nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
 "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
 di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
 definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
 lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
 "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
 seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
 7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
 legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
 procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
 pubblicato il bando di concorso.".
 - Il   decreto   legislativo   19 marzo   2001,  n.  68
 (Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
 finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
 78),  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
 - Si   riporta   la   tabella  1  allegata  al  decreto
 legislativo  n.  69  del  2001 come modificata dal presente
 decreto:
 
 "RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
 
 ---->   Vedere Tabella a pag. 7 della G.U.   <----
 [a] Fino  al  2010,  2 promozioni; dal 2011, ciclo di 3
 anni: 1 promozione nel 1° e nel 3°, 2 promozioni nel 2°;
 [b] Dal  2006,  ciclo di 2 anni: 8 promozioni nel 1°, 7
 promozioni nel 2°;
 [c] 1ª  aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con
 5 e 6 anni di anzianita' di grado;
 [d] 2ª  aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con
 7, 8 e 9 anni di anzianita' di grado;
 [e] 3ª  aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con
 anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni;
 [1] Fissati  per  i  vari  gradi con determinazione del
 Comandante generale;
 [2] I  due anni di comando territoriale o speciale o di
 istruzione  sono  ridotti alla meta' qualora il comando sia
 stato compiuto nel grado di colonnello;
 [3] O  incarico equipollente se il comando territoriale
 e'  stato  svolto  nei  gradi  di  tenente  colonnello  e/o
 maggiore;
 [4] O incarico equipollente;
 [5] I requisiti di comando previsti saranno richiesti a
 partire  dalla  formazione dell'aliquota di valutazione per
 la  promozione al grado di maggiore per l'anno 2011. Fino a
 tale  data  continuano ad applicarsi i requisiti di comando
 previsti  dalla  tabella  M allegata alla legge 12 novembre
 1955, n. 1137, e successive modificazioni.".
 Nota all'art. 1:
 - Per  la  tabella  1  allegata  al decreto legislativo
 19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |