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| Gazzetta n. 209 del 2005-09-08 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 28 luglio 2005 |  | Proroga  dell'accesso,  per l'anno 2005, al trattamento straordinario di  integrazione  salariale  e di mobilita', per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 36663). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in   materia   di   cassa   integrazione  e  mobilita'  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34158 del  31 maggio  2004,  registrato  alla  Corte dei conti il 25 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 377, adottato ai sensi del citato art. 3,  comma 137,  della  legge  n.  350/2003,  con  il quale sono stati individuati  i  criteri  per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale  straordinaria e di mobilita', relativamente all'anno 2004, per  le  imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50  addetti,  per  le  agenzie  di  viaggio  e  turismo, compresi gli operatori  turistici,  con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di  vigilanza  e  con  il quale sono state definite le disponibilita' finanziarie per la concessione dei predetti trattamenti;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali, nel caso di programmi finalizzati  alla  gestione  di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2005,   proroghe   di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni straordinaria,  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia' previsti  da  disposizioni  di  legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione   ai   sensi   dell'art.   1,  comma 155,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005  e  Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
 Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  esercenti  attivita' commerciale  che occupino piu' di 50 addetti, per le aziende operanti nei  settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti  e  per  le  imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti  di  integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2005;
 Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;
 Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni precedenti;
 Considerato,  in  particolare,  che  nel corso dell'anno 2004, sono stati  utilizzati,  per  il trattamento straordinario di integrazione salariale, euro 10.424.233,21, a fronte dell'impegno di spesa pari ad euro  20.000.000,00  previsto dal citato decreto interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004;
 Ritenuto,  pertanto,  di  poter  impegnare  per l'anno 2005, per le medesime  finalita',  la  somma  residua dell'anno 2004, pari ad euro 9.575.766,79;
 Ritenuto  che  il fabbisogno complessivo per l'anno 2005 e' pari ad euro 24.500.000,00, cosi' ripartiti:
 9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita';
 15.000.000,00   di   euro   per  i  trattamenti  straordinari  di integrazione   salariale,   di  cui  euro  9.575.766,79  sulle  somme impegnate  per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla competenza del 2005;
 Considerato  che,  complessivamente,  l'impegno di spesa per l'anno 2005,  e'  riferito  ad  un  numero di destinatari dei trattamenti in questione, ridotto in misura di almeno il 10% rispetto all'anno 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificata  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e'  autorizzata  la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di  mobilita'  relativamente  all'anno 2005, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.
 |  | Art. 2. La  misura  dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta del trenta per cento.
 |  | Art. 3. In  considerazione  dell'utilizzo  del  trattamento di integrazione salariale  straordinario  e del trattamento di mobilita', riscontrato negli  anni precedenti per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le  imprese  di  vigilanza,  il  limite  di  spesa per l'anno 2005 e' fissato in complessivi euro 24.500.000,00 cosi' ripartiti:
 9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita';
 15.000.000,00   di   euro   per  i  trattamenti  straordinari  di integrazione   salariale,   di  cui  euro  9.575.766,79  sulle  somme impegnate  per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla competenza del 2005.
 |  | Art. 4. 1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
 2.   Hanno   diritto  al  trattamento  di  mobilita'  i  lavoratori licenziati  entro  la  data  del  31 dicembre  2005. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
 |  | Art. 5. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente  art.  3,  e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro  -  Settore  politiche  del  lavoro,  di rilevare, tramite gli uffici   delle   regioni  competenti  nelle  procedure  di  cui  agli articoli 4  e  24  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori  interessati  al  beneficio  in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 |  | Art. 6. 1.   Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale  si applicano  le  disposizioni  vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'.
 2.  Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale  il  criterio  di  priorita'  viene individuato nell'ordine cronologico   di   arrivo   delle  istanze  da  parte  delle  imprese appartenenti  ai  settori  interessati  presso  la Divisione IV della Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali e degli incentivi all'occupazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale  si  rileva  dalla  relativa data di protocollo della Divisione stessa.  Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la  sua  articolazione  sul  territorio,  si  considera  la  data  di protocollo della prima istanza.
 |  | Art. 7. L'onere  complessivo, pari ad euro 24.500.000,00, gravera' per euro 14.924.233,21  sul  capitolo  7202 della UPB 3.2.3.1. Occupazione sui fondi  impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per  euro  9.575.766,79  sulle  somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate.
 |  | Art. 8. Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 15.000.000,00 di euro per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di euro 9.500.000,00 per il trattamento di mobilita', l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  previdenza  sociale,  e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 luglio 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80
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