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| Gazzetta n. 209 del 2005-09-08 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 luglio 2005, n. 179 |  | Regolamento  di  attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69,  di  recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre  2002,  recante  talune  modalita'  di  applicazione della direttiva  76/308/CEE  del  Consiglio  sull'assistenza  reciproca  in materia  di  recupero  dei  crediti  risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della  direttiva  2001/44/CE  del  Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica  la  direttiva  76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa  all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dai prelievi   agricoli,  dai  dazi  doganali,  dall'imposta  sul  valore aggiunto e da talune accise;
 Visto,  in  particolare, l'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo  n.  69  del  2003,  il  quale prevede che con uno o piu' decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni  di  attuazione  del medesimo decreto legislativo, anche sulla  base  di  quelle  emanate  dai  competenti  organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE;
 Vista  la  direttiva  2002/94/CE  della Commissione, del 9 dicembre 2002,  recante  talune  modalita'  di  applicazione  della  direttiva 76/308/CEE  sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero dei crediti  risultanti  da  taluni  contributi,  dazi,  imposte ed altre misure,  modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004;
 Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Ritenuta  la necessita' di dare esecuzione alle norme contenute nel predetto decreto legislativo n. 69 del 2003;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  n.  2788/2004  per  gli  atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004, ai cui rilievi e' stato adeguato il testo del presente regolamento ad eccezione:
 a)  dell'invito  a  richiamare  espressamente  all'articolo 12 le ipotesi    di    esclusione    dell'assistenza   richiesta   indicate nell'articolo  l'articolo  14, primo comma della direttiva 76/308/CEE modificato  dall'articolo 1, punto 8), della direttiva 2001/44/CE, in quanto   tale  disposizione  comunitaria  subordina  la  facolta'  di respingere  una  richiesta di assistenza, nel caso in cui il recupero del credito possa determinare gravi difficolta' di ordine economico o sociale  nello  Stato dell'autorita' adita, alla condizione che anche l'ordinamento  di  tale  stesso  Stato preveda la possibilita' di non procedere  al recupero per analoghi crediti nazionali, non vigendo in Italia una disciplina in tal senso;
 b) dell'invito ad inserire nell'articolo 7 la stessa disposizione contenuta   nell'articolo   8,   comma   2,  in  quanto  risulterebbe incongruente  far riferimento, in una norma interna, alla verifica di un  requisito,  quello  della necessita' che la richiesta di notifica riguardi  ogni  persona  fisica  o  giuridica  che,  secondo le norme vigenti  nel  territorio  dello  Stato membro richiedente, deve avere conoscenza  di  un  atto  o  di  una  decisione  che  lo riguardi, di esclusiva  pertinenza delle autorita' estere che rivolgono all'Italia richieste di assistenza;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-1593 del 7 febbraio 2005);
 
 Adotta
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) trasmissione «per via elettronica», la trasmissione effettuata mediante   attrezzature   elettroniche  di  trattamento  (inclusa  la compressione  digitale)  di  dati  e  utilizzando  fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
 b) rete «CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla Rete comune di  comunicazione  (CCN)  e  sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate  dalla  Comunita'  per  assicurare le trasmissioni per via elettronica  tra  le  autorita' competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -   Il   decreto   legislativo  9 aprile  2003,  n.  69
 (Attuazione    della    direttiva    2001/44/CE    relativa
 all'assistenza  reciproca in materia di recupero di crediti
 connessi  al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai
 prelievi  agricoli,  ai  dazi doganali, all'IVA ed a talune
 accise), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
 del 14 aprile 2003, S.O.
 -   La  direttiva  2001/44/CE  della  Commissione,  del
 15 giugno  2001,  che  modifica la direttiva 76/308/CEE del
 Consiglio,   del  15 marzo  1976,  relativa  all'assistenza
 reciproca  in materia di recupero dei crediti risultanti da
 operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
 Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia,
 nonche'   dai   prelievi   agricoli,   dai  dazi  doganali,
 dall'imposta  sul  valore  aggiunto  e da talune accise, e'
 stata  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L 175 del 28 giugno
 2001.
 -  L'art.  10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
 69,  e'  rubricato:  «Norme di esecuzione». Si trascrive il
 testo  del  comma  2:  «Il  Ministro  dell'economia e delle
 finanze  provvede  con  uno  o piu' decreti, ad adottare le
 disposizioni  di  attuazione  del  presente  decreto, anche
 sulla   base   di  quelle  emanate  dai  competenti  organi
 dell'Unione  europea  ai sensi dell'art. 22 della direttiva
 76/308/CEE.».
 -  La  direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo
 1976  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. L 073 del
 19 marzo 1976. Si trascrive il testo dell'art. 22:
 «Art. 22. - 1. Le modalita' pratiche per l'applicazione
 dell'art. 4, paragrafi 2 e 4, dell'art. 5, paragrafi 2 e 3,
 dell'art.  7,  paragrafi  1, 3 e 5, degli articoli 9 e 11 e
 dell'art.  12,  paragrafo  1,  nonche' quelle relative alla
 conversione, al trasferimento delle somme recuperate e alla
 determinazione  di  un  importo minimo dei crediti che puo'
 dar  luogo  ad  una  domanda  di  assistenza, sono adottate
 secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.
 2.  Il  rappresentante  della  Commissione  presenta al
 comitato  un  progetto  delle  disposizioni da adottare. Il
 comitato  formula  il  suo parere in merito a tale progetto
 nel  termine  che il presidente puo' stabilire in relazione
 all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia
 a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri
 e'   attribuita   la  ponderazione  di  cui  all'art.  148,
 paragrafo  2,  del trattato. Il presidente non partecipa al
 voto.
 3.  a)  La  Commissione adotta le disposizioni proposte
 quando esse sono conformi al parere del comitato;
 b) quando  le disposizioni proposte non sono conformi
 al  parere  formulato dal comitato o in mancanza di parere,
 la  Commissione  sottopone  immediatamente al Consiglio una
 proposta   relativa   alle  disposizioni  da  adottare.  Il
 Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
 c) se,  al  termine  di  un  periodo  di  tre  mesi a
 decorrere  dal  momento  in cui la proposta e' pervenuta al
 Consiglio,  quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni
 in parola sono adottate dalla Commissione.».
 -   La   direttiva  2002/94/CE  della  Commissione  del
 9 dicembre  2002,  recante talune modalita' di applicazione
 della  direttiva  76/308/CEE,  modificata  dalla  direttiva
 2004/79/CE  della  Commissione,  del 4 marzo 2004, e' stata
 pubblicata nella G.U.C.E. n. L 337/41 del 13 dicembre 2002.
 -   La  direttiva  2004/79/CE  della  Commissione,  del
 4 marzo  2004,  pubblicata  nella  G.U.C.E. n. L 168/68 del
 1° maggio  2004, adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia
 di   fiscalita',   in   conseguenza   dell'adesione   della
 Repubblica  ceca,  dell'Estonia,  di Cipro, della Lettonia,
 della  Lituania,  dell'Ungheria,  di  Malta, della Polonia,
 della Slovenia, della Slovacchia.
 -   Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
 (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
 1999   -  supplemento  ordinario  n.  163)  reca:  «Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59».
 -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400 (pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   del  12 settembre  1988,  n.  214  -
 Supplemento   ordinario.   n.   86)  concerne:  «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del   Consiglio   dei  Ministri».  Si  trascrive  il  testo
 dell'art.  17,  comma  3: «Con decreto ministeriale possono
 essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
 Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
 legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
 regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
 possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
 ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
 parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
 interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
 quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
 essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
 prima della loro emanazione».
 -  L'art.  14,  comma  1,  della  direttiva  76/308/CEE
 prevede: «L'autorita' adita non e' tenuta:
 a) ad    accordare    l'assistenza   prevista   dagli
 articoli da  6 a 13 se il recupero del credito e' di natura
 tale  da  provocare, a causa della situazione del debitore,
 gravi  difficolta' d'ordine economico o sociale nello Stato
 membro in cui essa ha sede;
 b) a   procedere   al  recupero  del  credito  quando
 l'autorita'  richiedente  non  ha  esaurito, sul territorio
 dello Stato membro in cui essa ha sede, le azioni esecutive
 del credito stesso.».
 -  L'art.  10, punto 8, della direttiva 2001/44/CE, che
 modifica  l'art.  14  della  direttiva  76/308/CEE prevede:
 «L'autorita' adita non e' tenuta:
 a) ad  accordare l'assistenza di cui agli articoli da
 6  a  13  se  il  recupero del credito e' di natura tale da
 provocare,  a  causa  della  situazione del debitore, gravi
 difficolta' d'ordine economico o sociale nello Stato membro
 in cui essa ha sede, sempreche' le disposizioni legislative
 o  regolamentari  e  le prassi amministrative vigenti nello
 Stato  membro  in  cui  ha  sede  la stessa autorita' adita
 consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi;
 b) ad    accordare    l'assistenza   prevista   dagli
 articoli da  4  a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli
 articoli 4, 5 o 6 si riferisce ai crediti di piu' di cinque
 anni,  a  decorrere  dalla  data in cui viene costituito il
 titolo  esecutivo  che  consente il recupero ai sensi delle
 disposizioni  legislative,  regolamentari  e  delle  prassi
 amministrative  vigenti  nello  Stato membro in cui ha sede
 l'autorita'  richiedente  fino  alla  data  della  domanda.
 Tuttavia,  qualora  i  crediti  o i titoli siano oggetto di
 contestazione,  il  termine  decorre  dalla  data in cui lo
 Stato  richiedente  stabilisce  che  il credito o il titolo
 esecutivo  per  il recupero non possano piu' essere oggetto
 di contestazione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Assistenza amministrativa con gli altri Stati membri
 1.   Ai   fini   dell'attuazione   dell'assistenza   amministrativa disciplinata  dal  presente  regolamento il Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali, si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
 2.  L'Agenzia  delle  dogane  funge  da  punto  di contatto con gli organismi  designati  dagli  altri  Stati  membri per il recupero dei crediti  risultanti  da  operazioni  che  fanno  parte del sistema di finanziamento  del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia,  dai  prelievi  agricoli, dai dazi doganali e dalle accise, ivi  compresi  gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le  spese  relative  a  tali crediti. A tal fine, essa e' individuata specificamente  come  punto  di  contatto  diretto nella rete CCN/CSI nell'indirizzario  all'uopo  predisposto  dalla  Commissione  europea nelle  materie  di  propria  competenza  per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri.
 3.  L'Agenzia  delle  entrate  funge  da  punto di contatto con gli organismi  designati  dagli  altri  Stati  membri per il recupero dei crediti  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi, ivi compresi gli  interessi,  le  penali,  le  sanzioni  amministrative e le spese relative   a   tali   crediti.   A  tal  fine,  essa  e'  individuata specificamente  come  punto  di  contatto  diretto nella rete CCN/CSI nell'indirizzario  all'uopo  predisposto  dalla  Commissione  europea nelle  materie  di  propria  competenza  per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri.
 4. Le suddette Agenzie scambiano direttamente con tali organismi le relative richieste di assistenza.
 5.  Qualora  dette  istanze pervengano al Ministero dell'economia e delle  finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, queste saranno immediatamente  inoltrate  ad  una delle suddette Agenzie, secondo la rispettiva competenza.
 6.  Il  Dipartimento  per  le  politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali,  del  Ministero  dell'economia e delle finanze cura i rapporti   con   la  Commissione  europea  e  provvede  a  comunicare annualmente il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero  inviate  e  ricevute  nel  corso  dell'anno,  l'importo dei crediti  e  l'ammontare  di quelli recuperati. Il Dipartimento per le politiche fiscali favorisce, altresi', il reciproco coordinamento tra le  strutture  incaricate  dello  scambio  diretto delle richieste di assistenza.
 7.  A tal fine e' istituito presso il Dipartimento per le politiche fiscali,   Ufficio   relazioni   internazionali,   un   Comitato   di coordinamento, cui e' demandato il compito di assicurare:
 a) la  diffusione e lo scambio delle informazioni nella specifica materia;
 b) l'esame  delle  questioni  di carattere generale relative alla mutua  assistenza disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le  eventuali  criticita'  che  dovessero emergere nella trasmissione delle  comunicazioni  per  via  elettronica, e l'individuazione delle possibili soluzioni.
 8.  Il  suddetto  Comitato, presieduto da un dirigente dell'Ufficio Relazioni  Internazionali,  e'  composto da rappresentanti designati, rispettivamente,  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dall'Agenzia  delle entrate.  Tranne in casi di particolare urgenza o necessita' ritenuti tali dal Presidente o segnalati dalle Agenzie fiscali, il Comitato si riunisce,  di  norma,  una  volta  ogni  due  mesi.  Il Presidente e' assistito  da  personale dell'Ufficio Relazioni Internazionali per le funzioni di segreteria.
 9.  Con  decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti gli ulteriori  criteri  di  composizione  del  Comitato, l'organizzazione interna ed il funzionamento del Comitato medesimo.
 |  | Art. 3. Requisiti delle richieste di informazioni
 1.  La  richiesta di informazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  9 aprile 2003, n. 69, e' presentata per iscritto secondo il  modello contenuto nell'allegato I del presente decreto. Se non e' inviata  per  via  elettronica,  la  domanda reca il timbro ufficiale dell'Autorita'   richiedente   ed   e'   firmata  da  un  funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste.
 2.  Nella richiesta d'informazioni e' indicata ogni altra autorita' cui e' stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta.
 3. La richiesta di informazioni riguarda:
 a) il debitore;
 b) un'altra  persona  tenuta al pagamento del credito, secondo le norme   vigenti  nello  Stato  membro  in  cui  ha  sede  l'Autorita' richiedente;
 c) un  terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b).
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 3, del citato decreto
 legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
 «Art.  3 (Assistenza per le richieste di informazioni).
 -  1.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze fornisce
 all'autorita'  richiedente  tutte le informazioni utili per
 il  recupero  dei  crediti.  A tale fine, esercita i poteri
 previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti
 analoghi sorti nel territorio nazionale.
 2.  La  richiesta  di  informazioni  contiene  il nome,
 l'indirizzo   e   qualsiasi   altro   dato  utile  ai  fini
 dell'identificazione  della  persona  sul conto della quale
 debbono  essere  fornite  le  informazioni, cui l'autorita'
 richiedente  ha normalmente accesso. La richiesta contiene,
 altresi', la natura e l'importo del credito.
 3.  Le  informazioni  non  sono  fornite quando possono
 rivelare    un    segreto    commerciale,   industriale   o
 professionale,    quando    la   loro   divulgazione   puo'
 pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando
 non  possono  essere  ottenute  per  il recupero di crediti
 analoghi sorti nel territorio nazionale.
 4.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze informa
 l'autorita'  richiedente  dei  motivi  che  si oppongono al
 soddisfacimento della domanda di informazioni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Assistenza per le richieste di informazioni di altri Stati membri
 1.  L'Agenzia  delle  dogane  e l'Agenzia delle entrate ricevono le richieste  di  informazioni  avanzate  da  altri  Stati  membri  e ne accusano  ricevuta per iscritto all'Autorita' richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.
 2.  Subito  dopo  aver  ricevuto  la richiesta, le suddette Agenzie invitano,  se  del  caso,  l'autorita' richiedente a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie.
 3.  Le  informazioni  richieste sono fornite allo stato in cui sono acquisite e secondo la data della loro ricezione.
 4.  Se  non  e'  stato  possibile  ottenere  tutte  o  parte  delle informazioni  richieste  entro termini congrui, tenuto conto del caso di  specie, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ne danno comunicazione  all'Autorita' richiedente, indicando le ragioni per le quali  non si sono potute ottenere le informazioni richieste. In ogni caso,  decorso  il  termine di sei mesi dalla data di ricezione della domanda,  l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorita' richiedente l'esito delle ricerche effettuate.
 5.  Qualora  l'Autorita' richiedente, a seguito delle comunicazioni ricevute  ai  sensi del comma 4, presenti una domanda di prosecuzione delle  ricerche  entro  due  mesi dalla ricezione delle comunicazioni stesse,  le  citate  Agenzie  danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
 6.   Quando  l'Agenzia  delle  dogane  e  l'Agenzia  delle  entrate decidano,  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n.  69  del  2003,  di  non  dare  seguito favorevole alla domanda di informazioni,   le   stesse  comunicano  per  iscritto  all'Autorita' richiedente,  entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, i motivi  che  si  oppongono  al soddisfacimento della domanda, facendo espresso   riferimento   alle   disposizioni  dell'articolo  4  della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  Per  il riferimento all'art. 3, comma 3, del decreto
 legislativo n. 69 del 2003, si veda la nota all'art. 3.
 -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 4 della direttiva
 76/308/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976:
 «Art.  4. - 1. L'autorita' adita fornisce all'autorita'
 richiedente,  su sua richiesta, tutte le informazioni utili
 per  il  ricupero di un credito. Al fine di ottenere queste
 informazioni,  l'autorita' adita esercita i poteri previsti
 dalle    disposizioni    legislative,    regolamentari    o
 amministrative  applicabili  per  il  ricupero  di  crediti
 analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.
 2.  Nella domanda di informazioni sono indicati il nome
 e  l'indirizzo  della persona sul conto della quale debbono
 essere   fornite  le  informazioni,  nonche'  la  natura  e
 l'importo del credito a quale la domanda si riferisce.
 3.  L'autorita'  adita  non  e'  tenuta  a  trasmettere
 informazioni:
 a) che  non  sarebbe  in  grado  di  ottenere  per il
 ricupero  di  crediti  analoghi sorti nello Stato membro in
 cui essa ha sede;
 b) che    rivelerebbero   un   segreto   commerciale,
 industriale o professionale;
 c) la  cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare
 la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato.
 4.  L'autorita'  adita  informa l'autorita' richiedente
 dei  motivi  che  si  oppongono  al  soddisfacimento  della
 domanda di informazioni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Richieste di informazioni agli altri Stati membri
 1.  Le  richieste  di  informazioni  da  rivolgere agli altri Stati membri   sono   presentate  da  parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e dell'Agenzia   delle   entrate   secondo  le  disposizioni  contenute nell'articolo 3.
 2.   Le   suddette   Agenzie   trasmettono  tutte  le  informazioni supplementari,    cui    hanno    normalmente    accesso,   richieste dall'Autorita' adita.
 3.  Qualora  le  citate  Agenzie decidano, in qualsiasi momento, di ritirare   la   richiesta   di   informazioni  presentata,  ne  danno comunicazione per iscritto all'Autorita' adita.
 |  | Art. 6. Requisiti delle richieste di notifica
 1.  La  domanda  di  notifica  di  cui  all'articolo  4 del decreto legislativo  9 aprile  2003,  n.  69,  e'  presentata per iscritto in duplice  copia  conforme  al  modello  contenuto nell'allegato II del presente  decreto.  Essa  reca  il  timbro  ufficiale  dell'Autorita' richiedente ed e' firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda.
 2.  L'atto  o  la  decisione  di  cui  e'  richiesta la notifica e' allegato alla domanda in duplice copia.
 3.  Se non e' indicato nell'atto o nella decisione di cui si chiede la notifica, la domanda di notifica menziona le norme in vigore nello Stato  membro  dell'Autorita' richiedente incaricata del procedimento relativo alla contestazione del credito o al suo recupero.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
 «Art. 4 (Assistenza per le richieste di notifica). - 1.
 Su   domanda   dell'autorita'   richiedente,  il  Ministero
 dell'economia  e delle finanze procede, secondo le norme di
 legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel
 territorio  nazionale,  alla  notifica  al  destinatario di
 tutti   gli  atti  e  le  decisioni,  ivi  compresi  quelli
 giudiziari  concernenti  un  credito  o  il  suo  recupero,
 emanati  dallo  Stato  membro  in  cui  ha sede l'autorita'
 richiedente.
 2. La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo
 e  qualsiasi  altro dato utile ai fini dell'identificazione
 del    destinatario,   cui   l'autorita'   richiedente   ha
 normalmente  accesso.  La  domanda  contiene,  altresi', la
 natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare
 e,  se  del caso, il nome e l'indirizzo del terzo debitore,
 il  credito  cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni
 altra informazione utile.
 3.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze informa
 immediatamente  l'autorita'  richiedente  circa  il seguito
 dato  alla  domanda di notifica, comunicando la data in cui
 l'atto   o   la   decisione   sono   stati   trasmessi   al
 destinatario.».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri
 1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate alle quali sia stata  rivolta  una  richiesta  di  notifica di atti e decisioni, ivi compresi  quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente, ne accusano ricevuta per iscritto all'autorita' richiedente stessa entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta.
 2.  Non appena ricevuta la domanda di notifica, le suddette Agenzie adottano  le misure necessarie per procedere alla notifica stessa. Le notifiche  sono effettuate secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale.
 3. Nel rispetto del termine per la notifica indicato nella domanda, le  citate  Agenzie  invitano, se del caso, l'autorita' richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie.
 4. In nessun caso, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate rimettono  in  discussione  la  validita' dell'atto o della decisione oggetto della domanda di notifica.
 5.   Non   appena   eseguita   la  notifica,  le  suddette  Agenzie restituiscono un esemplare della domanda con l'attestato che figura a tergo debitamente completato.
 |  | Art. 8. Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri
 1.  Le  richieste  di notifica da rivolgere agli altri Stati membri sono  presentate  da  parte  dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6.
 2.  La  richiesta  di  notifica  riguarda  ogni  persona  fisica  o giuridica  che  secondo  le  norme  di  legge  vigenti nel territorio nazionale  deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.
 3.   Le   suddette   Agenzie   trasmettono  tutte  le  informazioni supplementari,    cui    hanno    normalmente    accesso,   richieste dall'Autorita' adita.
 |  | Art. 9. Requisiti  delle richieste di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari
 1.  La  domanda  di  recupero  di  un  credito  o  di  adozione  di provvedimenti cautelari prevista rispettivamente dagli articoli 5 e 7 del  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n.  69, e' presentata per iscritto  secondo  il  modello  di  cui all'allegato III del presente decreto.
 2.  La  suddetta  domanda  contiene la dichiarazione comprovante la sussistenza  delle  condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo  n.  69 del 2003 per l'avvio del procedimento di assistenza  reciproca.  Essa  reca il timbro ufficiale dell'Autorita' richiedente ed e' firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare la domanda medesima.
 3.  Il  titolo  esecutivo di cui all'articolo 5, comma 1 del citato decreto  legislativo  e'  allegato  alla  domanda  di  recupero  o di adozione  di  provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo puo' essere  rilasciato  per  piu'  crediti  allorche'  riguardi  una sola persona.  I  diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.
 4.  La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari riguarda una delle persone indicate nell'articolo 3, comma 3.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
 legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
 «Art.  5 (Assistenza per il recupero dei crediti). - 1.
 Su   domanda   dell'autorita'   richiedente,  il  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze  da' corso, sulla base dei
 titoli  esecutivi  ricevuti, al recupero dei crediti di cui
 all'art.  1  sorti  nello Stato membro in cui essa ha sede,
 secondo  la  normativa  vigente per il recupero dei crediti
 analoghi  sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che
 hanno   diretta  ed  immediata  efficacia  esecutiva,  sono
 equiparati  ai ruoli di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 2.  L'autorita'  richiedente puo' formulare una domanda
 di recupero soltanto:
 a) se   il  credito  o  il  titolo  che  ne  permette
 l'esecuzione  non sono contestati nello Stato membro in cui
 essa  ha  sede,  salva  l'espressa  volonta'  di  procedere
 comunque al recupero in caso di contestazione;
 b) quando  essa ha avviato, nello Stato membro in cui
 ha  sede,  le  procedure  di  recupero e nel caso in cui le
 misure  adottate  non porteranno al pagamento integrale del
 credito.
 3. La domanda contiene:
 a) il  nome,  la  denominazione  o  ragione  sociale,
 l'indirizzo  o la sede e qualsiasi altro dato utile ai fini
 dell'identificazione  delle  persone fisiche, delle persone
 giuridiche   o   di   terzi  debitori  che  detengono  beni
 patrimoniali;
 b) il  nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile
 ai fini dell'identificazione dell'autorita' richiedente;
 c)  il  titolo esecutivo in base al quale si richiede
 il  recupero,  emesso  nello  Stato  membro  in cui ha sede
 l'autorita' richiedente;
 d) la natura e l'importo del credito, specificando la
 somma  dovuta  a  titolo  di capitale, interessi, eventuali
 penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in
 cui hanno sede l'autorita' richiedente e quella adita;
 e) la  data  di  notificazione  del  titolo esecutivo
 all'interessato   da  parte  dell'autorita'  richiedente  o
 dell'autorita' adita;
 f) l'indicazione della data a decorrere dalla quale e
 il  periodo  durante  il  quale  e'  possibile,  secondo le
 disposizioni   vigenti   nello  Stato  membro  richiedente,
 procedere al recupero;
 g) la  dichiarazione  che  il  credito  ed  il titolo
 esecutivo  non  sono  contestati  nello  Stato  richiedente
 ovvero  l'espressa  volonta', in presenza di contestazione,
 di   recuperare  comunque  il  credito.  In  ogni  caso  la
 richiesta  deve contenere la dichiarazione che la procedura
 di recupero e' stata avviata nello Stato membro richiedente
 e che non portera' al pagamento integrale del credito;
 h) ogni altra informazione utile.
 4.  L'autorita'  richiedente invia all'autorita' adita,
 non  appena  ne  sia  a conoscenza, ogni informazione utile
 relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
 5.  La  domanda  di  recupero di un credito deve essere
 accompagnata  dall'originale  o  da  una copia conforme del
 titolo  esecutivo  emesso  nell'altro  Stato membro e dagli
 altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del
 credito.  La  domanda,  il  titolo  esecutivo  e  gli altri
 eventuali   documenti   devono   essere  corredati  da  una
 traduzione in lingua italiana.
 6.   Per  il  pagamento  delle  somme  dovute,  sentita
 l'autorita'   richiedente,   possono  essere  accordate  al
 debitore   dilazioni   o  rateazioni  nei  limiti  ed  alle
 condizioni  previste  dalle vigenti disposizioni nazionali.
 Gli  interessi  per  il ritardato pagamento si applicano ai
 sensi  delle vigenti norme nazionali e decorrono dalla data
 in cui e' pervenuto il titolo esecutivo per il recupero. Le
 somme  eventualmente  riscosse a titolo di interessi per le
 dilazioni  o  rateazioni  accordate  ovvero  per  ritardato
 pagamento vanno rimesse all'autorita' richiedente.
 7.  Il Ministero dell'economia e delle finanze recupera
 i  crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con
 la  procedura di recupero che si applica a crediti analoghi
 nell'ordinamento interno.
 8.  Per  il  recupero  dei  crediti  di cui al presente
 decreto,   si   applicano,   in   quanto   compatibili,  le
 disposizioni  contenute  nel  decreto  del Presidente della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
 modifiche  e  nel  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
 46, e successive modificazioni.
 9.   Qualora  il  recupero  dei  crediti  presenti  una
 difficolta'  particolare  o l'importo delle spese sia molto
 elevato  o  l'operazione  rientri  nell'ambito  della lotta
 contro le organizzazioni criminali, l'autorita' richiedente
 e  l'autorita'  adita  possono  convenire,  caso  per caso,
 modalita' specifiche di rimborso.
 10.  Il Ministero dell'economia e delle finanze informa
 l'autorita'  richiedente  del  seguito dato alla domanda di
 recupero dei crediti.».
 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
 legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
 «Art.   7   (Misure   cautelari).  -  1.  Il  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze procede all'adozione delle
 misure  cautelari  per  garantire il recupero di un credito
 secondo   le   disposizioni   legislative  o  regolamentari
 vigenti:
 a) su domanda motivata dell'autorita' richiedente;
 b) ove   lo  ritenga  necessario,  nel  caso  di  cui
 all'art. 6, comma 1.
 2.  Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui
 al  comma  1 si applicano, in quanto compatibili, l'art. 5,
 commi  1,  3,  lettere  a), b), c), d), e), f) e h), 4 e 9,
 l'art. 6, commi 1 e 2, e l'art. 8.».
 
 
 
 
 |  | Art. 10. Assistenza  per le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari degli altri Stati membri
 1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate, alle quali sia pervenuta  una  richiesta  di  recupero  di  crediti o di adozione di provvedimenti   cautelari  avanzata  dagli  altri  Stati  membri,  ne accusano  ricevuta per iscritto all'Autorita' richiedente entro sette giorni  dalla  data  di  ricezione  della richiesta. Entro gli stessi termini,  le  suddette  Agenzie  invitano  l'Autorita'  richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003.
 2.  Qualora  il  recupero  della totalita' o di parte del credito o l'adozione  di  provvedimenti  cautelari  non possa intervenire entro termini  congrui,  tenuto  conto  del caso di specie, l'Agenzia delle dogane   e   l'Agenzia   delle   entrate   ne  informano  l'Autorita' richiedente, fornendo le relative motivazioni.
 3.  Entro  sei  mesi  dalla data in cui e' stata accusata ricezione della  domanda,  le  citate Agenzie informano l'Autorita' richiedente dello  stato  del  procedimento da esse avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.
 4.  L'Agenzia  delle  dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al recupero  del  credito  o  all'adozione  di  provvedimenti  cautelari secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
 5.  Nel  caso  in  cui  l'Autorita'  richiedente,  a  seguito della comunicazione  dell'esito  del procedimento, chieda la riapertura del procedimento  di  recupero  o  di adozione di provvedimenti cautelari entro  due  mesi  dalla  ricezione  della  comunicazione  stessa,  le suddette Agenzie danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
 6.  Qualora  l'Agenzia  delle  dogane  e  l'Agenzia  delle  entrate ricevano notifica, da parte dell'Autorita' richiedente, dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo, le Agenzie medesime  sospendono,  salvo istanza contraria formulata dalla stessa Autorita'  richiedente,  la  procedura  esecutiva fino alla decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente.
 7.  Le  citate  Agenzie  interrompono  l'azione  intrapresa  quando l'Autorita'  richiedente  comunica  che  la  domanda di recupero o di adozione  di  provvedimenti cautelari e' divenuta priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo.
 8. Qualora l'Autorita' richiedente informi l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia  delle  entrate  che l'importo del credito della domanda di recupero  o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per  una  qualunque  ragione,  in  tal  caso, se la suddetta modifica comporta  una riduzione dell'importo del credito, le suddette Agenzie proseguono  l'azione  intrapresa ai fini del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari nei limiti dell'importo residuo.
 9.  Se, nel momento in cui l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate sono informate della diminuzione dell'importo del credito, e' gia'  stato  recuperato  un  importo superiore alla somma residua, le Agenzie  medesime  rimborsano  a  colui  che  ne ha diritto l'importo riscosso   in   eccesso,   sempre   che  non  sia  stato  avviato  il trasferimento di cui al comma 12.
 10.  Se  la  modificazione  comporta  un  aumento  dell'importo del credito  la  domanda  complementare  di  recupero  o  di  adozione di provvedimenti  cautelari  trasmessa dall'autorita' richiedente sara', nella  misura  del  possibile,  trattata dalle citate Agenzie insieme alla  domanda  iniziale  dell'autorita'  richiedente.  Quando, tenuto conto  dello  stato  di  avanzamento della procedura in corso, non e' possibile congiungere la domanda complementare alla domanda iniziale, le suddette Agenzie danno seguito alla domanda complementare soltanto se   riguarda  un  importo  uguale  o  superiore  a  quello  indicato nell'articolo 12, comma 2.
 11. Per la conversione in euro dell'importo modificato del credito, l'Autorita'   richiedente   ricorre  al  tasso  ufficiale  di  cambio applicato nella propria domanda iniziale.
 12.  Le  somme recuperate, ivi compresi gli eventuali interessi per ritardato  pagamento,  sono  trasferite  all'autorita' richiedente in euro.  Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno di esecuzione del recupero.
 13.  A  prescindere  dalle  somme  eventualmente  riscosse  per gli interessi   per   ritardato  pagamento,  il  credito  e'  considerato recuperato  in proporzione al recupero dell'importo espresso in euro, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 11, comma 2.
 14.  L'Agenzia  delle  dogane  e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorita'  richiedente,  entro  un  mese  dalla  ricezione  della notifica  dell'avvenuta  contestazione  del  credito  o  del relativo titolo  esecutivo  emesso  nello  Stato  membro  richiedente,  se  le disposizioni  legislative,  regolamentari  e la prassi amministrativa vigenti   nell'ordinamento  interno  non  consentono  l'adozione  dei provvedimenti  cautelari o della procedura di recupero del credito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003.
 15.   Ogni   azione   intrapresa  dall'interessato  nel  territorio nazionale  per la restituzione delle somme recuperate e di ogni altra ulteriore  somma dovuta a seguito del recupero dei crediti contestati e'  notificata  all'Autorita' richiedente da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, non appena quest'ultime ne siano informate.   Per   quanto  possibile,  le  citate  Agenzie  associano l'Autorita'  richiedente  nelle procedure per il calcolo dell'importo da restituire e di ogni ulteriore somma dovuta. Qualora l'esito della contestazione  risulti  favorevole  al debitore e le somme recuperate siano  gia'  state  trasferite all'Autorita' richiedente ai sensi del comma   12,   le  Agenzie  chiedono,  con  domanda  motivata  rivolta all'Autorita'  richiedente  medesima,  la  restituzione  dell'importo recuperato e di ogni ulteriore somma dovuta.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 -  Per  il riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto
 legislativo n. 69 del 2003, si veda la nota all'art. 9.
 - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
 legislativo n. 69 del 2003:
 «L'interessato  che  intende contestare il credito o il
 titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve
 adire  l'organo  competente  in  tale Stato, ai sensi delle
 leggi  ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia
 e    delle   finanze,   ricevuta   notifica   dell'avvenuta
 impugnazione dall'autorita' richiedente o dall'interessato,
 sospende,  salvo  istanza  contraria formulata dalla stessa
 autorita'  richiedente,  la  procedura  esecutiva fino alla
 decisione  del  predetto  organo.  Qualora  la procedura di
 recupero   del   credito   contestato  sia  stata  comunque
 intrapresa   a   seguito   della  richiesta  dell'autorita'
 richiedente   e   l'esito   della   contestazione   risulti
 favorevole  al  debitore, l'autorita' richiedente e' tenuta
 alla  restituzione  dell'importo  recuperato  unitamente ad
 ogni   ulteriore  somma  dovuta,  secondo  la  legislazione
 italiana.  Se  sulla  contestazione  si pronuncia un organo
 giurisdizionale,    la   cui   decisione   sia   favorevole
 all'autorita'   richiedente  e  permetta  il  recupero  del
 credito   nello  Stato  medesimo,  la  procedura  esecutiva
 riprende sulla base di tale decisione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 11. Domande  di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari rivolte agli altri Stati membri
 1.  Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari da  rivolgere  agli  altri  Stati  membri  sono  presentate  da parte dell'Agenzia  delle  dogane  e  dall'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9.
 2. Se la valuta dello Stato membro al quale e' rivolta la richiesta e' diversa dall'euro, l'importo del credito da recuperare e' espresso anche  nella  moneta  dell'altro  Stato membro. Il tasso di cambio da utilizzare  a  tali  fini  e'  l'ultima  quotazione  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale relativa ai cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  secondo  le procedure stabilite dal Sistema europeo delle Banche  centrali  e  comunicati  dalla  Banca d'Italia, adottabili ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
 3.   A  seguito  delle  informazioni  sull'esito  del  procedimento ricevute  dall'altro Stato membro, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle  entrate  possono chiedere, con domanda da presentare entro due mesi  dalla  ricezione  delle  informazioni stesse, la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
 4.  Se  la  domanda  di  recupero  o  di  adozione di provvedimenti cautelari  diviene  priva  di  oggetto  in  seguito  al pagamento del credito,  alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, le citate Agenzie  ne  informano  immediatamente per iscritto l'Autorita' adita affinche' quest'ultima interrompa l'azione intrapresa.
 5.  Nel  caso  in  cui,  per  una  qualsiasi ragione, l'importo del credito,  dopo  la formulazione della domanda, risulti modificato, le suddette Agenzie emettono, se necessario, un nuovo titolo esecutivo e ne informano immediatamente l'Autorita' adita, trasmettendo, nel caso di  modifica  in  aumento, una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
 6.  Per  la  conversione  dell'importo modificato del credito nella moneta  dello  Stato  membro  cui  e'  stata rivolta la richiesta, le citate Agenzie ricorrono al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
 7.  Le  contestazioni  del  credito o del relativo titolo esecutivo emesso  nel  territorio nazionale sono notificate all'Autorita' adita dall'Agenzia  delle  dogane  e  dall'Agenzia delle entrate non appena quest'ultime  ne siano state informate. Qualora, a seguito dell'esito favorevole   al   debitore  della  contestazione,  l'Autorita'  adita richieda,   con   domanda   motivata,  la  restituzione  delle  somme recuperate,   l'Agenzia   delle  dogane  e  l'Agenzia  delle  entrate procedono   al  trasferimento  di  tali  somme  entro  due  mesi  dal ricevimento della suddetta domanda.
 
 
 
 Nota all'art. 11.
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 15 dicembre  2001,  n.  482 (Regolamento di semplificazione
 del  procedimento  per  i pagamenti da e per l'estero delle
 amministrazioni   statali),   e'   stato  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002.
 
 
 
 
 |  | Art. 12. Ammissibilita' e rifiuto delle domande di assistenza
 1.  L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate presentano una domanda  d'assistenza per un solo o per diversi crediti, allorche' il recupero debba avvenire a carico di una sola persona.
 2.  Una  domanda  di  assistenza  puo'  essere  presentata  solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all'articolo 1  del  decreto  legislativo  9 aprile 2003, n. 69, e' di almeno 1500 euro.
 3.  Quando  le  citate  Agenzie  decidano,  conformemente  a quanto previsto  dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003,  di respingere una richiesta di assistenza, esse comunicano per iscritto  all'Autorita'  richiedente  le  ragioni  del  rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dalle Agenzie medesime entro tre mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione della domanda.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 e dell'art. 8 del
 decreto legislativo n. 69 del 2003:
 «Art.  1  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
 decreto  fissa le norme di mutua assistenza per il recupero
 dei  crediti  sorti in un altro Stato membro, nelle materie
 di cui al successivo comma 2.
 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
 crediti relativi:
 a) alle  restituzioni,  agli interventi ed alle altre
 misure   che  fanno  parte  del  sistema  di  finanziamento
 integrale   o   parziale  del  Fondo  europeo  agricolo  di
 orientamento  e  di  garanzia,  ivi compresi gli importi da
 riscuotere nel quadro di queste azioni;
 b) ai   contributi   ed   agli  altri  dazi  previsti
 nell'ambito  dell'organizzazione  comune  dei  mercati  nel
 settore dello zucchero;
 c) ai dazi all'importazione;
 d) ai dazi all'esportazione;
 e) all'imposta sul valore aggiunto;
 f)  alle  accise sui tabacchi lavorati, sull'alcool e
 bevande alcoliche e sugli oli minerali;
 g) alle imposte sul reddito e sul capitale;
 h) alle imposte sui premi assicurativi;
 i) agli    interessi,    alle   penali   e   sanzioni
 amministrative,  e  alle  spese  relativi ai crediti di cui
 alle  lettere  da  a)  a  h), con l'esclusione di qualsiasi
 sanzione  pecuniaria  di  natura  penale  determinata dalla
 normativa  vigente  nello  Stato  membro  in  cui  ha  sede
 l'autorita' adita.».
 «Art. 8 (Esclusione dell'assistenza). - 1. L'assistenza
 per  le  richieste  di  informazioni e di notifica e per il
 recupero   dei   crediti   non   ha  luogo  se  il  periodo
 intercorrente  tra la formazione del titolo esecutivo nello
 Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito
 e'  superiore  a  cinque anni; qualora i crediti o i titoli
 esecutivi  siano  oggetto  di  contestazione,  tale periodo
 decorre  dalla  data in cui lo Stato richiedente stabilisce
 che   gli   stessi  non  possano  essere  piu'  oggetto  di
 contestazione.
 2.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze informa
 l'autorita' richiedente e la Commissione europea dei motivi
 che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.».
 
 
 
 
 |  | Art. 13. Trasmissione delle comunicazioni
 1.  Tutte  le informazioni comunicate per iscritto conformemente al presente   decreto   sono   trasmesse,   nei  limiti  del  possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per:
 a) la  domanda  di  notifica  di  cui  all'articolo 4 del decreto legislativo  9 aprile  2003,  n. 69, nonche' l'atto o la decisione di cui e' richiesta la notifica;
 b) le   domande  di  recupero  o  di  adozione  di  provvedimenti cautelari  previste  rispettivamente  agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo   9 aprile  2003,  n.  69,  nonche'  il  relativo  titolo esecutivo.
 2. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate che inseriscono le  informazioni  in  banche  dati  elettroniche e comunicano per via elettronica,  adottano  tutte le misure necessarie affinche' tutte le informazioni  comunicate  in  qualsiasi  forma  in  applicazione  del presente  decreto  siano trattate quali riservate. Dette informazioni sono  coperte  dal  segreto  professionale  e godono della protezione accordata  alle  informazioni di analoga natura dal codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono accessibili soltanto alle persone, agli uffici e alle autorita' di cui all'articolo 9, comma 3, del   decreto  legislativo  n.  69  del  2003.  Esse  possono  essere utilizzate  in  occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati  per  recuperare  imposte,  dazi, tasse e altre misure di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.
 4.  Quando  comunicano  per  via  elettronica, gli Uffici di cui al comma  2  adottano  tutte  le  misure necessarie ad assicurare che le comunicazioni siano debitamente autorizzate.
 5.  Le  informazioni e gli altri dati comunicati dall'Agenzia delle dogane  e  dall'Agenzia  delle entrate all'autorita' richiedente sono redatti   nella  lingua  italiana  o  in  un'altra  lingua  ufficiale concordata con l'autorita' richiedente stessa.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Per il riferimento all'art. 4 del decreto legislativo
 9 aprile  2003, n. 69, in materia di richieste di notifica,
 si veda la nota all'art. 6.
 -  Per  il  riferimento agli articoli 5 e 7 del decreto
 legislativo  9 aprile  2003,  n.  69,  si  vedano  le  note
 all'art. 9.
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
 in  materia  di  protezione  dei  dati personali), e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 174 del 29 luglio
 2003 - supplemento ordinario n. 123.
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
 legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
 «Art.  9  (Disposizioni  varie).  - 1. I crediti di cui
 all'art.  1  non godono del grado di prelazione dei crediti
 analoghi sorti nel territorio nazionale.
 2.  La  prescrizione  dei  crediti  e'  regolata  dalle
 disposizioni  vigenti  nello  Stato in cui sono sorti. Agli
 effetti   della   sospensione   e  dell'interruzione  della
 prescrizione,  gli atti di recupero eseguiti nello Stato al
 quale   e'  stata  rivolta  la  domanda  di  assistenza  si
 considerano  posti  in essere nello Stato in cui il credito
 e' sorto.
 3.    I    documenti   e   le   informazioni   ricevuti
 dall'autorita' richiedente sono comunicati soltanto:
 a) alla  persona  cui si fa riferimento nella domanda
 di assistenza;
 b) agli  organi e agli uffici incaricati del recupero
 dei crediti e solo ai fini del recupero stesso;
 c) alle   autorita'  giudiziarie  competenti  per  le
 azioni di recupero dei crediti.
 4.  Nell'applicazione  delle  disposizioni del presente
 decreto,  sono fatti salvi gli accordi o le convenzioni con
 gli  Stati membri, resi esecutivi nel territorio nazionale,
 che prevedono un'assistenza reciproca piu' ampia.».
 
 
 
 
 |  | Art. 14. Disposizioni varie
 1.  L'Agenzia  delle  dogane  e l'Agenzia delle entrate individuano almeno   un  funzionario  debitamente  autorizzato  ad  accettare  le richieste  che  comportano  modalita' specifiche di rimborso ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 69 del 2003.
 2. Se le citate Agenzie decidono di chiedere un'intesa di rimborso, esse comunicano per iscritto all'autorita' richiedente le ragioni che le   inducono   a  ritenere  che  il  recupero  presenti  difficolta' particolari, comporti costi ingenti o sia collegato alla lotta contro la  criminalita'  organizzata.  In  questo  caso  le  Agenzie  stesse forniscono  una  stima  dettagliata dei costi per i quali chiedono il rimborso all'autorita' richiedente.
 3.  Se  non  e' concordata un'intesa di rimborso, le citate Agenzie proseguono l'azione di recupero secondo la normale procedura.
 4.  Se la domanda di intesa di rimborso perviene dallo Stato membro cui  sia  stata  inviata  domanda di assistenza da parte dell'Agenzia delle  dogane  o  dell'Agenzia  delle entrate, queste ultime accusano ricezione della domanda di rimborso, per iscritto, entro sette giorni dal  ricevimento  della  domanda. Entro due mesi dalla data in cui e' stata  accusata  ricezione  di  detta  domanda,  le  suddette Agenzie comunicano  all'Autorita'  adita  se,  e  in  quale misura, accettano l'intesa di rimborso proposta.
 5.  Entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno  l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia  delle  entrate  informano il Dipartimento per le politiche fiscali,  Ufficio  relazioni  internazionali, sull'applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 69 del 9 aprile 2003 e sui risultati  ottenuti  negli anni precedenti, secondo il modello di cui all'allegato IV del presente decreto.
 6.  Tali  informazioni  sono  trasmesse  dal  Dipartimento  per  le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, alla Commissione europea, entro il 15 marzo di ogni anno.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 -  Per  il riferimento all'art. 5, comma 9, del decreto
 legislativo  n.  69  del  2003, si veda la nota all'art. 9,
 comma 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 15. Norme di esecuzione
 1.  Con  provvedimenti  dei  propri  direttori  da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia delle dogane  e  l'Agenzia  delle  entrate  individuano i rispettivi Uffici competenti  per  le  richieste  di assistenza e stabiliscono le norme procedurali  per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 22 luglio 2005
 Il Ministro: Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 265
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