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| Gazzetta n. 209 del 2005-09-08 |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 28 luglio 2005, n. 180 |  | Regolamento  di  gestione  e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 Vista  la  legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di  spesa  per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare  e  disciplina delle relative concessioni, ed in particolare l'articolo  14  che indica le modalita' di riassegnazione al bilancio del  Ministero della difesa delle somme trattenute a titolo di canone sulle competenze mensili dei concessionari;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, 3 giugno 1989, concernente la disciplina della concessione  degli  alloggi  di  servizio  al personale dell'Arma dei carabinieri;
 Vista  la  legge  24  dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi  di finanza pubblica ed in particolare l'articolo 9, comma 4,  il  quale  detta  disposizioni  in  ordine  alle  finalita' degli introiti  derivanti  dai canoni degli alloggi di servizio delle Forze armate;
 Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il quale istituisce il fondo-casa  per  il  personale  del  Ministero  della  difesa  e, nel rideterminare  nella  misura  complessiva  del  50 per cento la quota parte  degli introiti derivanti dai canoni da riassegnare al bilancio del  Ministero della difesa, destina il 15 per cento di tale quota al fondo-casa.  Lo  stesso  comma,  altresi', prevede l'emanazione di un regolamento  di  gestione  e  di  utilizzo del fondo da adottarsi con decreto  del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari    previo    parere   del   Consiglio   centrale   della rappresentanza militare (COCER);
 Visto  l'articolo  43,  comma  16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato,  il  quale prevede che la menzionata quota complessiva  del  50  per  cento  derivante all'Amministrazione della difesa,  ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge  n. 497 del 1978, dell'articolo  9,  comma  4,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo  43,  comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' destinata  nella  misura  dell'85  per  cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo-casa;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la delibera n. 16 del COCER, in data 26 febbraio 2004, con la quale  e'  stato  espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento,  entro  i  termini previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni,   recante   il   regolamento   di   attuazione   della rappresentanza militare;
 Udito  il  parere n. 1636/05 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nella adunanza del 18 aprile 2005;
 Sentite  le  competenti  Commissioni  parlamentari  le  quali hanno espresso parere favorevole in data 5 luglio 2005;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/35696 del 12 luglio 2005);
 
 Adotta
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Finalita' del fondo-casa
 1.  Il  fondo-casa, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, e' volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero  della  difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale  dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della  prima  casa  di  proprieta', ovvero la concessione di un mutuo agevolato  per  l'estinzione  di  mutui  ipotecari  gia'  accesi  con istituti  di  credito  per l'acquisto della prima casa ed in corso di ammortamento.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   La   legge   18 agosto   1978,   n.   497,  recante
 «Autorizzazione  di  spesa per la costruzione di alloggi di
 servizio  per  il  personale  militare  e  disciplina delle
 relative  concessioni»,  e' stata pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica italiana 1° settembre 1978, n.
 245. Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge:
 «Art.  14.  -  Il canone e' trattenuto sulle competenze
 mensili  del  concessionario  e  versato  in  tesoreria con
 imputazione al bilancio di entrata dello Stato.
 Il  20  per  cento dell'importo relativo e' riassegnato
 allo  stato  di  previsione  del Ministero della difesa per
 essere  impiegato  nella  manutenzione  straordinaria degli
 alloggi.
 L'80  per  cento dello stesso importo e' riassegnato al
 predetto  stato  di previsione per la realizzazione, a cura
 del Ministero della difesa, di altri alloggi.».
 -   La   legge   24 dicembre  1993,  n.  537,  recante:
 «Interventi   correttivi  di  finanza  pubblica»  e'  stata
 pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  italiana 28 dicembre 1993, n.
 303.  Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 9, comma 4,
 della legge:
 «4.  Ai  fini  della  legge  18 agosto  1978, n. 497, e
 successive  modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n.
 831,   e  del  decreto-legge  21 settembre  1987,  n.  387,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 novembre
 1987,  n.  472, e successive modificazioni, il 10 per cento
 ed  il  40  per  cento delle entrate recate dal comma 3 del
 presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione
 della  spesa  del  Ministero  che utilizza gli alloggi, per
 essere   impiegati,   rispettivamente,  nella  manutenzione
 straordinaria  degli  stessi  e nella realizzazione, a cura
 dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.».
 -  La  legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: «Misure
 di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  e' stata
 pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  italiana 30 dicembre 1994, n.
 304.  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 43, comma 4,
 della legge:
 «4.  Le  misure  del 20 per cento e dell'80 per cento e
 relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18
 agosto  1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art.
 8  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831, e successive
 modificazioni, e dall'art. 9 del decreto-legge 21 settembre
 1987,  n.  387,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 20 novembre  1987, n. 472, e successive modificazioni, sono
 rideterminate:  nel  5  per  cento  per  il  ripristino  di
 immobili   non   riassegnabili   in  quanto  in  attesa  di
 manutenzioni;   nel   10  per  cento  per  la  manutenzione
 straordinaria;  nel  15 per cento per la costituzione di un
 fondo-casa  e  nel  20 per cento per la realizzazione ed il
 reperimento  da  parte  del Ministero della difesa, e delle
 altre  amministrazioni  di cui alla citata legge n. 831 del
 1986  e  al  citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri
 alloggi.  Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  i  Ministri  della  difesa e delle
 finanze,  sentite  le  competenti Commissioni parlamentari,
 emanano,  con  propri decreti, i regolamenti di gestione ed
 utilizzo  del  fondo-casa,  sentito il parere delle sezioni
 del    Consiglio   centrale   di   rappresentanza   (COCER)
 interessate.».
 -   La   legge   23 dicembre  2000,  n.  388,  recante:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e' stata
 pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  italiana 29 dicembre 2000, n.
 302.
 -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1:
 -  Per l'art. 43, comma 4 della legge 23 dicembre 1994,
 n. 724, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Modalita' di finanziamento del fondo-casa
 1.  Il  fondo-casa  e'  alimentato  dalle  risorse  derivanti dagli introiti  dei  canoni  degli  alloggi di servizio in uso al Ministero della  difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'Amministrazione medesima.
 |  | Art. 3. Gestione del fondo-casa
 1. Gli introiti di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati presso la  competente  sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla  loro  riassegnazione  sul  pertinente  capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.
 2.  Detti  introiti  sono  allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.
 3.   La   Direzione   di   amministrazione   interforze,  ai  sensi dell'articolo  10,  concede  i  mutui  e trasferisce i relativi fondi all'istituto   di  credito  individuato  con  apposito  contratto  di servizio  da  stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.
 4.  L'istituto  di  credito  di  cui  al  comma  3, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui  erogati  che vengono versate su apposita contabilita' speciale istituita  presso  la  sezione  di  tesoreria provinciale di Roma, la quale  restituisce  le rate di ammortamento al Ministero della difesa per  la  rialimentazione  del  fondo  sul capitolo di spesa di cui al comma 1.
 |  | Art. 4. Organi di gestione e funzioni
 1.  Il Segretariato generale del Ministero della difesa e direzione nazionale degli armamenti, di seguito definito Segretariato:
 a) coordina l'attivita' di gestione e di utilizzo del fondo-casa;
 b) verifica l'andamento del fondo-casa;
 c)  determina  il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del Tesoro;
 d)  accerta  che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione dei  fondi  siano  realizzate  in  conformita'  alle disposizioni del regolamento;
 e)  presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo stato del fondo-casa al Ministro della difesa.
 2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per  gli  ufficiali,  per  i  sottufficiali, per i volontari e per il personale  civile,  ai  fini  della concessione dei mutui, nei limiti delle  disponibilita'  derivate  dalla percentuale degli introiti dei canoni  degli  alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle  rate  di  ammortamento  dei  mutui precedentemente concessi al proprio  personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.
 3.  La  Direzione  generale  dei lavori e del demanio del Ministero della  difesa  provvede  alla  gestione  dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.
 4.  La  Direzione  di  amministrazione  interforze cura le funzioni amministrative:
 di concessione dei mutui agevolati;
 di  esecuzione  della  spese  relative  al fondo-casa e di tenuta della contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 4, anche con riguardo  alle  somme  provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
 di  controllo  sull'attivita' svolta dall'istituto di credito per applicazione   delle   clausole  del  contratto  di  servizi  di  cui all'articolo 10 del regolamento.
 5.  L'Ufficio  centrale  del  bilancio  e  degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo  per  ciascuna  Forza  armata,  in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento   dei   mutui  precedentemente  concessi  al  rispettivo personale.
 |  | Art. 5. Concessione dei mutui al personale
 1.  Sulla  base  delle  graduatorie di cui all'articolo 4, comma 2, determinate  con  il  procedimento  definito nell'allegato A, possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al:
 a)  personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente ed al personale civile del Ministero della difesa;
 b) coniuge superstite, non legalmente separato, ne' divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attivita' di servizio, purche' titolari di pensione.
 2.  All'istituzione  e  al  funzionamento della commissione, di cui all'allegato  A,  si  fa  fronte  con le risorse finanziarie, umane e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente. La partecipazione all'attivita'  della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
 3.  La  domanda  di  concessione  del mutuo, conforme al modello in allegato  B,  e'  presentata  dagli  interessati secondo le modalita' indicate  nell'allegato  A  che  costituisce  con  1'allegato B parte integrante del regolamento.
 4.  Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda  di  concessione  del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.
 5.   La   priorita'  di  accesso  al  mutuo  e'  determinata  dalle graduatorie di cui al comma 1.
 6.  I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della  difesa  esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1, con  riferimento  ad  alloggi  che  rientrano  nella  proprieta'  dei soggetti  di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.
 7.  L'allegato  B,  di  cui  al comma 2, puo' essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.
 |  | Art. 6. Limite delle somme erogabili
 1.  L'importo  massimo  erogabile per ogni mutuo e' fissato in Euro 150.000.  In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non  puo'  superare  il  90  per  cento  del  valore  della  casa  in costruzione,   determinato  dal  contratto  stipulato  con  la  ditta costruttrice,  comprensivo del costo del terreno da edificare o il 75 per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente   per   estinguere  i  mutui  ipotecari  gia'  accesi  per l'acquisizione della prima casa ed in corso di ammortamento.
 2.  Con  provvedimento  del Segretario generale del Ministero della difesa,  su  proposta  degli  Stati  maggiori di Forza armata, con le modalita'  di  cui all'articolo 4, comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti  di  cui  al  comma  1,  in  relazione alla disponibilita' del fondo-casa  e  all'andamento  del  tasso  di  inflazione,  nonche'  a situazioni   di   particolare   carico  urbanistico  di  alcune  aree metropolitane  che  creano  un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.
 |  | Art. 7. Esclusione dalla concessione del mutuo
 1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:
 a)  i  soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di  abitazione,  in  qualsiasi localita' del territorio nazionale, il cui  valore,  dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a 30.000 euro;
 b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente   o  un  parente  convivente  proprietario,  in  qualsiasi localita'  del  territorio  nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione  con  un valore superiore a quello di cui alla lettera a), determinato con identico parametro;
 c)  previa  valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi  in  aspettativa  per  motivi  privati  o  che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
 d)  i  soggetti  ai  quali  sono  alienati  gli  alloggi  di  cui all'articolo  26,  comma  11-quater,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  La  legge  24 novembre  2003,  n.  326, concernente:
 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
 favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
 conti   pubblici»,  e'  stata  pubblicata  nel  Supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
 n.  274  del 25 novembre 2003. Il testo dell'art. 26, comma
 11-quater, e' il seguente:
 «11-quater.   Con   le  modalita'  ed  alle  condizioni
 previste  al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli
 alloggi  di  cui  alla  legge  18 agosto  1978, n. 497, non
 ubicati  nelle  infrastrutture  militari o, se ubicati, non
 operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio,
 secondo  quanto  previsto  con  decreto del Ministero della
 difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi
 all'incarico   occupati   dai   titolari  dell'incarico  in
 servizio. La disposizione di cui al presente non si applica
 agli  alloggi  che,  alla  data  di entrata in vigore della
 legge  conversione  del presente decreto, si trovino in una
 delle seguenti situazioni:
 a) sono   effettivamente  assegnati  a  personale  in
 servizio  per  attuali  esigenze  abitative proprie o della
 famiglia,  nel  rispetto  delle condizioni e dei criteri di
 cui  al  regolamento  di  cui al decreto del Ministro della
 difesa 16 gennaio 1997, n. 253;
 b) sono  in  corso di manutenzione per avvicendamento
 di titolari;
 c) sono  occupati  da  soggetti  ai  quali  sia stato
 notificato,   anche   eventualmente   a   mezzo   ufficiale
 giudiziario,  il  provvedimento  amministrativo di recupero
 forzoso.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. Obblighi dei mutuatari
 1. Non e' consentita la costituzione, da parte dei mutuatari di cui all'articolo  5,  di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione in favore  di  terzi  sull'immobile  per  il  quale e' stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.
 2.  La  violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.
 |  | Art. 9. Ammortamento dei mutui
 1.  Le  rate  di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile ed il loro  valore  e'  costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 10.
 2.  La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari e' determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di  tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento del  Segretariato  ed e' variato in relazione all'andamento del tasso di  inflazione,  secondo  i  dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 3.  Il  mutuo  puo'  essere  estinto  anticipatamente ed e' esclusa l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario.
 |  | Art. 10. Gestione attraverso   un  istituto  di  credito  dei  mutui  concessi dall'Amministrazione della difesa
 1.  Il  Ministero  della  difesa,  per  la gestione delle attivita' connesse   ai  mutui  concessi  dalla  Direzione  di  amministrazione interforze,  si  avvale  di  un  istituto di credito, con il quale e' stipulata  apposita  convenzione,  con  le  modalita'  previste dalle vigenti  disposizioni,  i  cui  contenuti  generali sono definiti dal Segretariato.  L'istituto,  in  apposita  clausola  del contratto, si impegna  a  restituire  all'amministrazione  i  ratei di ammortamento anche se non riscossi.
 2.  Le  spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono  indicate  nel  contratto  di  cui  al  comma  1  e  sono  poste interamente a carico dei mutuatari.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 28 luglio 2005
 Il Ministro: Martino
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 15
 |  | (Allegato A art. 5, comma 1)
 
 MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI MUTUI 1. Commissioni per la formazione delle graduatorie.
 Gli  Stati  maggiori  di  Forza  armata,  al  fine  di  definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa:
 nominano    annualmente    nel   mese   di dicembre   un'apposita commissione;
 designano   un   ufficiale  medico  per  la  valutazione  tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.
 Ogni commissione e' composta da:
 un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;
 cinque membri titolari di cui:
 un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;
 un militare appartenente al ruolo dei marescialli;
 un militare del ruolo dei sergenti;
 un volontario di truppa in servizio permanente;
 un  dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile;
 un  presidente  sostituto  e  cinque  membri sostituti. Un membro titolare  svolge  le  funzioni  di  segretario.  Dei  componenti  del personale   militare,  due  devono  far  parte  della  rappresentanza militare.
 Il  presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari quando questi siano temporaneamente indisponibili.
 Ai  componenti  delle commissioni non e' consentita la possibilita' di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.
 Le  commissioni  sono  convocate  dal  presidente per l'esame delle domande  di  concessione  del  mutuo,  ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni:
 esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo;
 deliberano   in   merito  all'inclusione  dei  richiedenti  nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse. 2.  Modalita'  per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione
 dei mutui.
 Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:
 sono  formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio,  ed  hanno  validita'  fino  alla  data  di  formazione delle graduatorie successive;
 comprendono  i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo  giorno  del  mese  precedente  a quello di formazione delle graduatorie stesse;
 indicano,  per  ciascun  richiedente,  il  grado  o  la qualifica rivestititi,   il   cognome,   il   nome,  il  comando  o  l'ente  di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base  del  calcolo,  il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative;
 comprendono  in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione.
 Le  graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate a  verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi  di  Stato  maggiore  per  l'approvazione  e  la successiva comunicazione  da  parte  degli  Stati  maggiori di Forza armata agli organi  ed  enti  interessati  alla gestione ed erogazione dei mutui, nonche'  agli  alti  Comandi  periferici  per  la  diffusione  tra il personale.
 Le  graduatorie  approvate  sono conservate dagli Stati maggiori di Forza  armata.  La  posizione  in  graduatoria  o  l'esclusione dalla stessa, nonche' l'eventuale concessione del mutuo, vengono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.
 3. Documenti e coefficienti per la definizione della graduatoria.
 Il   richiedente,   ai  fini  dell'inserimento  nella  graduatoria, presenta  una  domanda,  come  da  modello in allegato B, compilata e corredata da:
 stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
 copia  dell'ultima  dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo  familiare,  intendendosi  come nucleo familiare, ai sensi del regolamento, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;
 copia  del documento matricolare da cui risultino l'anzianita' di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati;
 documentazione  comprovante  il  mutuo gia' concesso da terzi per l'acquisto  o la costruzione della prima casa di proprieta', nel caso in cui la domanda sia presentata per l'estinzione dello stesso;
 attestazione  in  ordine  all'inesistenza  di  una della cause di esclusione;
 eventuale  documentazione sanitaria comprovante gravi invalidita' o inabilita' permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.
 La   presentazione   di   documentazione,  ovvero  il  rilascio  di dichiarazioni  non  conformi  al  vero, ferma restando ogni possibile conseguenza  di  carattere  penale,  comporta l'esclusione permanente dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati.
 Per  l'aggiornamento  delle  graduatorie,  la documentazione dovra' essere rinnovata, ovvero integrata:
 ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;
 all'insorgere   di   ogni  eventuale  variazione  degli  elementi forniti;
 a richiesta delle commissioni.
 La  cancellazione  dei richiedenti dalle graduatorie e' determinata da:
 domanda in tal senso;
 rinuncia alla concessione del mutuo;
 mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.
 Le  graduatorie  sono  formate  elencando  i  richiedenti in ordine crescente  di  punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula:
 R1+R2+R3+R4+U
 ------------- x H
 F+T+S
 
 Si intende per:
 R1 - reddito annuo lordo;
 R2 - reddito annuo lordo della moglie;
 R3 - somma dei redditi annui lordi dei figli;
 R4 - somma dei redditi annui lordi di altri familiari;
 U - numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o ex INCIS/militare;
 F  -  numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare  convivente, compreso il richiedente;
 T   -  numero  dei  trasferimenti  o  degli  imbarchi  effettuati d'autorita'  o  a  domanda,  esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio;
 S - numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unita);
 H  -  coefficiente  relativo  a  gravi  invalidita'  o infermita' permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare convivente.
 Le  commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati ed  acquisito  ogni  altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa   l'applicazione   del   coefficiente  H  per  i  soggetti  con invalidita'  non  inferiore  al  75%.  Esso  e'  pari  a 0,8 per ogni invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi.
 In caso di parita', costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:
 il maggior numero di familiari a carico;
 il  minor  reddito  annuo  lordo complessivo del nucleo familiare convivente. 4.  Modalita'  amministrative  per  la concessione e l'estinzione del
 mutuo.
 Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la quota parte dei canoni   di  locazione  degli  alloggi  di  servizio  e  le  rate  di ammortamento  dei  mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa  del  Ministero  della  difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa.
 L'ammontare  del  fondo  viene  ogni  anno  ripartito  dall'Ufficio centrale  del  bilancio  e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata,  in  proporzione  alla  quota degli introiti dei canoni degli alloggi  di  servizio  gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente  concessi  al  proprio  personale. La ripartizione in ambito  Forza  armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono   le   graduatorie  e'  effettuata  in  proporzione  alla effettiva  consistenza  numerica  del  personale  utilizzatore  degli alloggi  di  servizio.  In  entrambi  i  casi  si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
 Qualora  nella  formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre  non risultino assegnatari in numero sufficiente ad esaurire i  fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura  proporzionale,  per  soddisfare  il  personale iscritto nelle altre graduatorie.
 Per   la  gestione  e  l'erogazione  del  mutuo  e'  stipulata  una convenzione  con  un  istituto  di  credito  che assicuri il servizio sull'intero  territorio  nazionale.  L'utilizzo  delle  risorse  e la concessione  dei  singoli  mutui  sono  disposti  dalla  Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del  suddetto  Istituto.  La  direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni:
 amministrativa,  svolta  in  contabilita' speciale, per la tenuta dei  conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
 di  controllo  sull'attivita' svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione.
 L'effettiva erogazione del finanziamento, e', peraltro, subordinata all'esito    positivo    dell'istruttoria   tecnico-legale   esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura:
 l'analisi   finanziaria   delle   capacita'   di   rimborso   del richiedente;
 la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie;
 la  gestione  amministrativa  dei finanziamenti per l'intera loro durata;
 il  versamento  delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare  assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del "non riscosso per riscosso";
 il   rendiconto   contabile   al  Ministero  della  difesa  delle operazioni svolte.
 L'istituto  convenzionato puo' erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.
 |  | (Allegato B art. 5, comma 2)
 
 MODELLO DI DOMANDA
 Oggetto:  Domanda  di  assegnazione  di  mutuo  del  fondo-casa per (a).... (b)                                      Roma
 Il sottoscritto (c) .... nato a .... il ................ in servizio presso (d) ....tel. (e) ....... residente a .... in via/piazza .... n. ........ cod.  fiscale  ....  chiede l'assegnazione di un mutuo del fondo-casa per (a) .... di Euro .............. (....)
 Dichiara in proposito:
 di aver preso visione del "Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa";
 di   essere   a  conoscenza  delle  norme  in  esso  contenute  e particolarmente  di quelle riguardanti l'assegnazione, la concessione e l'estinzione di mutui gli obblighi connessi con la utenza;
 di  conoscere  la convenzione stipulata con l'istituto di credito per l'erogazione e l'estinzione del debito.
 Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione: 1.  Reddito  annuo  lordo complessivo del nucleo familiare convivente Euro ...., di cui (f):
 proprio Euro ...............................;
 della moglie Euro ..........................;
 dei figli Euro .............................;
 di altri familiari Euro ....................; 2. Utenza di alloggi di servizio (esclusi APP, SLI e ASC):
 
 =====================================================================
 Localitŕ        Tipo di            Data        Data di rilascio
 alloggio (g)    di assegnazione --------------------------------------------------------------------- ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
 
 3. Composizione del nucleo familiare convivente (h):
 
 ===================================================================== Cognome    Nome    Data di      Relazione      A carico      codice
 nascita     di parentela    (si / no)     fiscale --------------------------------------------------------------------- ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
 
 per un totale di ........... componenti, compreso il richiedente; 4. Numero dei trasferimenti o imbarchi: ....; 5. Anzianita' di servizio: anni .... mesi ....; 6.   Numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare  con  invalidita' permanenti (i); 7. Il richiedente, il coniuge convivente o altro componente il nucleo familiare (1):
 non  e'  proprietario  nel  territorio  nazionale  di un alloggio privato,  per  cui  richiede  il  mutuo per acquisto o costruzione in localita' .... (prov. .....);
 e'  proprietario  nel  territorio  nazionale  di  un  alloggio  o porzione  di  alloggio  privato,  il  cui  valore dichiarato, ai fini dell'imposta  comunale  sugli  immobili (ICI), sia inferiore a 30.000 euro;
 e'  proprietario  nel  territorio  nazionale di un unico alloggio privato  in  localita'  .... (prov. .....), per cui richiede il mutuo per estinguere altro mutuo gia' contratto ad esso relativo. 8. Varie:
 allegati (1):
 stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
 n.  ...  dichiarazioni  dei  redditi  dei  componenti  il  nucleo familiare convivente;
 documentazione comprovante anzianita' di servizio e trasferimenti o imbarchi;
 documentazione comprovante il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta';
 documentazione sanitaria comprovante invalidita' permanenti;
 altro: ....
 Localita' .................
 Data .....................
 Firma del richiedente
 
 (a)  motivazione della richiesta di mutuo (acquisto, acquisto con ristrutturazione, costruzione, estinzione mutuo);
 (b)  Stato  Maggiore  di  Forza  armata/Direzione generale per il personale civile;
 (c) grado o qualifica, cognome e nome;
 (d) Comando/Ente presso il quale e' effettivo il richiedente;
 (e) numero telefonico militare e/o civile del richiedente;
 (f)  indicare nei vari alinea l'entita' dei redditi lordi annui e allegare,  per  ciascun  componente  del  nucleo familiare, copia dei modelli utilizzati per la piu' recente dichiarazione dei redditi;
 (g)   specificare   se   demaniale   (ASIR,  ASGC,  ASI,  AST)  o IACP/militare (ex INCIS);
 (h)  elencare  nell'ordine:  moglie,  figli e altri familiari. In caso di variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione della   domanda,   il   richiedente  e'  tenuto  a  darne  tempestiva comunicazione;
 (i)  ai  fini  della  graduatoria  e'  valido un coefficiente di' inabilita' non inferiore al 75%;
 (l) depennare le voci che non interessano.
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