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| Gazzetta n. 208 del 2005-09-07 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 28 luglio 2005 |  | Proroga  dell'accesso,  per l'anno 2005, al trattamento straordinario di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende   gia'   beneficiarie   di   detto   trattamento,   ai  sensi dell'articolo  4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b), del decreto-legge   1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, e al trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori   gia'   beneficiari   di   detto   trattamento  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393. (Decreto n. 36664). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  8,  quinto e sesto comma del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
 Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,  convertito,  con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510 convertito con modificazioni  nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art.  4  commi  6  e  21 e l'art. 9, comma 25, punto b e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista   la  delibera  CIPE  -  Comitato  interministeriale  per  la programmazione  economica  -  del  26 gennaio  1996, registrata dalla Corte  dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale  sono  stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo  reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
 Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
 Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del l0 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;
 Visto il decreto ministeriale n. 32412 del 27 maggio 2003;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34014 del 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 327;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,con  modificazioni,  nella legge 14 maggio  2005,  n. 35, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali, nel caso di programmi finalizzati  alla  gestione  di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2005,   proroghe   di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni straordinaria,  di mobilita', gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
 Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o settoriali,  di  autorizzare  per  l'anno  2005, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende  rientranti  nella  fattispecie  di cui all'art. 4, comma 21, della   legge   28 novembre  1996,  n.  608,  anche  in  deroga  alle disposizioni  vigenti  in  materia  di  ammortizzatori  sociali,  con particolare  riferimento  alla  citata  legge n. 223/1991, per l'anno 2005;
 Ritenuto   che  la  proroga  dei  suddetti  trattamenti,  ai  sensi dell'art.  1,  comma  155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80,  mira  alla gestione di crisi occupazionali ovvero  al  reimpiego  dei  lavoratori  nelle  attivita' che verranno avviate  nelle  aree in fase di reindustrializzazione, ove siano gia' stati  stipulati  protocolli  d'intesa  o  intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali;
 Vista  la  nota  datata  4  maggio  2005  con  la  quale l'Istituto nazionale  di  previdenza  sociale  -  I.N.P.S. - ha comunicato che i lavoratori  ex  dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui  all'art.  4,  comma  21,  della  legge 28 novembre 1996, n. 608, aventi  diritto all'indennita' di mobilita' per l'anno 2005 sono pari a 155 unita';
 Viste  le  istanze  di  accesso  al  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  per  l'anno  2005, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
 Considerato  che  il numero delle unita' interessate al trattamento straordinario  di  integrazione  salariale e di mobilita', per l'anno 2005,  e'  ridotto  nella misura di almeno il 10 % rispetto al numero dei  destinatari  dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi'  come  previsto  dal  citato  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b),   del   decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2005,   l'accesso   al   trattamento  straordinario  di  integrazione salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie  del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e  dell'art.  9, comma 25, punto b del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n 608  e  successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di Euro 1.400.554,8.
 |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge    14 marzo    2005,    n.    35,    convertito,    con modificazioni,nella  legge  14 maggio 2005, n. 80, e' prorogato, fino al  31 dicembre 2005, l'accesso al trattamento di mobilita' in favore dei  lavoratori  gia'  beneficiari  del predetto trattamento ai sensi dell'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di Euro 2.194.167,60.
 |  | Art. 3. L'erogazione  del  trattamento  di  cui  al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
 |  | Art. 4. La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del 30%.
 |  | Art. 5. L'onere   complessivo,  pari  ad  Euro  3.594.722,4,  gravera'  sul capitolo  7202  della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  | Art. 6. Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di  Euro  1.400.554,8  per  il  trattamento di integrazione salariale straordinaria  e di Euro 2.194.167,6 per il trattamento di mobilita', l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  previdenza  sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 luglio 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 81
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