Gazzetta n. 208 del 2005-09-07
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 luglio 2005
Concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e mobilita', nei confronti dei lavoratori dipendenti, o gia' dipendenti, dalle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nel settore tessile del Circondario Empolese Valdelsa. (Decreto n. 36447).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, com-ma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita' e non utilizzato;
Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore moda, sottoscritto in data 18 febbraio 2005, tra la regione Toscana, il circondario Empolese Valdelsa e la provincia di Firenze.
Visto il verbale di accordo in data 20 aprile 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Toscana, la provincia di Firenze, il circondario Empolese Valdelsa e le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva del settore moda, che colpisce le aziende ubicate nel circondario Empolese Valdelsa, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
Visto il limite di spesa di 9.500.000 euro fissato nel verbale del 20 aprile 2005, di cui 5.000.000 a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 4.500.000 euro, a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 20 aprile 2005 che prevede, per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nel circondario Empolese Valdelsa:
a) la concessione fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati.
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che ha recepito l'accordo di programma del 22 febbraio 2005, di cui alle premesse - che diventa parte integrante del presente provvedimento - e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
Art. 2.
Ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati, puo' essere concesso il trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2006.
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni.
Art. 4.
I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
Art. 5.
L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della Regione.
Art. 6.
Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 7.
L'onere complessivo, pari ad euro 9.500.000,00, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione, per 5.000.000 di euro sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per 4.500.000 euro sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.
Art. 8.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 4, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78