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| Gazzetta n. 208 del 2005-09-07 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 1 luglio 2005 |  | Concessione,  fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di  integrazione  salariale e mobilita', nei confronti dei lavoratori dipendenti,  o  gia'  dipendenti,  dalle  imprese  artigiane  che non rientrano  nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge  n.  223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti  nel  settore  tessile  del  Circondario  Empolese Valdelsa. (Decreto n. 36447). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono   stati  individuati  Euro 310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione   ai   sensi   dell'art.   1,  com-ma 155  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005  e  Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita' e non utilizzato;
 Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il rilancio del settore moda, sottoscritto in data 18 febbraio 2005, tra la  regione  Toscana, il circondario Empolese Valdelsa e la provincia di Firenze.
 Visto  il  verbale  di accordo in data 20 aprile 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche  sociali,  alla  presenza  del Sottosegretario di Stato on. Pasquale  Viespoli,  tra la regione Toscana, la provincia di Firenze, il  circondario  Empolese Valdelsa e le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,  in  cui,  considerato l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  della  filiera  produttiva del settore  moda,  che  colpisce  le  aziende  ubicate  nel  circondario Empolese  Valdelsa,  viene  prevista  la  concessione, in deroga alla normativa   ordinaria   vigente,  del  trattamento  straordinario  di integrazione   salariale   e  dell'indennita'  di  mobilita',  per  i lavoratori dei citati settori;
 Visto  il limite di spesa di 9.500.000 euro fissato nel verbale del 20 aprile 2005, di cui 5.000.000 a valere sullo stanziamento previsto dall'art.  1,  comma 155, della legge n. 311/2004 e 4.500.000 euro, a valere  sulle  risorse  aggiuntive  previste  dall'art.  13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo ministeriale  del  20 aprile  2005  che  prevede,  per  i  lavoratori dipendenti  dalle  imprese  operanti  nei citati settori, ubicate nel circondario Empolese Valdelsa:
 a)  la  concessione  fino  al  31 dicembre  2006, del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei dipendenti delle  imprese  artigiane  che  non rientrano nella disciplina di cui all'art.  12  commi  1  e  2  della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
 b) la  concessione,  fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita'  ai  lavoratori  licenziati  per  cessazione di attivita' o riduzione  di  personale,  dalle  aziende  artigiane  e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati.
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel  verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che  ha  recepito l'accordo di programma del 22 febbraio 2005, di cui alle   premesse   -   che   diventa  parte  integrante  del  presente provvedimento - e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti   delle   imprese   artigiane,  che  non  rientrano  nella disciplina  di  cui all'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle  imprese  industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
 |  | Art. 2. Ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale  da  aziende  artigiane  o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati, puo' essere concesso il trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2006.
 |  | Art. 3. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente   art.  1,  devono  avere  novanta  giorni  di  anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  | Art. 4. I  trattamenti  di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri  per  il  riconoscimento  della  contribuzione,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  | Art. 5. L'erogazione  del  trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155,  della legge n. 311/2004, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera  b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e' incompatibile con  ogni  trattamento  previdenziale  o  assistenziale connesso alla sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  anche se con oneri a carico della Regione.
 |  | Art. 6. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31 dicembre  2006,  la  contribuzione  prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  | Art. 7. L'onere  complessivo,  pari  ad  euro  9.500.000,00,  gravera'  sul capitolo  7202  della  UPB 3.2.3.1 occupazione, per 5.000.000 di euro sui  fondi  impegnati  con  decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per 4.500.000 euro sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.
 |  | Art. 8. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'I.N.P.S.     comunicazioni    sull'effettivo    utilizzo    degli ammortizzatori concessi.
 |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art.  4, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa  afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di   cui   all'articolo   precedente  oltre  che  dei  dati  e  delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 1° luglio 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78
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