| 
| Gazzetta n. 208 del 2005-09-07 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 28 luglio 2005 |  | Proroga  del  trattamento  di  mobilita',  per l'anno 2005, in favore degli  ex  dipendenti  della  ditta  Nuova Scaini S.p.a. di Cagliari, ditta  Ligabue  di  Roma,  ditta  Opere  Idriche  di  Massafra, ditta Interklim  di  Tito  Scalo,  aziende  dell'area industriale della Val Basento. (Decreto n. 36665). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35;  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono   stati  individuati  Euro 310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
 Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario  di  Stato  on.  Viespoli,  sono state individuate le fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal sopracitato  art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80,  in  quanto, mediante la concessione e/o la proroga  del  trattamento  di  mobilita'  potra'  essere agevolata la gestione  delle  problematiche  occupazionali  relative alle suddette fattispecie,   mediante  il  graduale  e  progressivo  reimpiego  dei lavoratori interessati;
 Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al  numero  dei  destinatari  dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004,  cosi'  come  previsto  dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita'   e/o   le  proroghe  del  medesimo  trattamento,  vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;
 Ritenuto,  per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga  del  trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 a)  Ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio  2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 11 maggio 2005,  in  favore  di  un  numero  massimo di 121 ex dipendenti della societa'  Nuova  Scaini  S.p.a.  di  Cagliari,  i cui nominativi sono indicati    nell'elenco,    vidimato   dall'I.N.P.S.,   allegato   al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al  31 dicembre  2004,  ai  sensi dell'art. 9 del decreto 2 settembre 2004,  n.  34702 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla  Corte  dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.
 Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di Euro 1.907.260,08.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 b)  Ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera b), del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 19 ottobre  2003  al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di  mobilita',  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  in data 11 maggio 2005, in favore  di  un  lavoratore  ex dipendente della societa' Nuova Scaini S.p.a,  che, per errore del liquidatore della societa', non era stato inserito  tra  i destinatari del trattamento di mobilita' autorizzato con  il  sopraccitato  art. 9 del decreto 2 settembre 2004, n. 34702, del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 19.924,92.
 |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio  2005  al  31 maggio 2005 la concessione della proroga del trattamento  di  mobilita', definita negli accordi intervenuti presso il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 2 maggio 2005  e  1° giugno 2005, in favore di un numero massimo di 47 unita', per  il  periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2005 e di 40 unita' per  il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2005, ex dipendenti della societa' Ligabue unita' di Roma, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo del 2 maggio 2005, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre  2004,  ai sensi del decreto 25 marzo 2004, n. 33795, del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2004, registro n. 2, foglio n. 344.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 607.524,9.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 La  societa'  e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso  e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della politiche sociali in data 31 marzo 2005, per il periodo dal 22 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 18 ex dipendenti della societa' Opere idriche di Massafra  (Taranto),  i  cui  nominativi  sono  indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopracitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 200.077,56.
 |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio  2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento  di  mobilita', definita negli accordi intervenuti presso il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005  e  28 aprile  2005,  in  favore  di  un  numero  massimo 112 ex dipendenti della societa' Interklim unita' di Tito Scalo (Potenza), i cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato  al  sopraccitato  accordo del 28 aprile 2005, gia' fruitori del  trattamento  in  questione  fino  al  31 dicembre 2004, ai sensi dell'art.  8  del  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34228  del  21 giugno  2004,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli   interventi,   sono   disposti  nel  limite  massimo  di  euro 1.585.463,04.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 |  | Art. 5. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio  2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento  di  mobilita', definita negli accordi intervenuti presso il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005  e  28 aprile  2005,  in  favore  di un numero massimo di 279 ex dipendenti  dalle  aziende dell'area industriale della Val Basento, i cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato  al  sopraccitato  accordo del 28 aprile 2005, gia' fruitori del  trattamento  in  questione  fino  al  31 dicembre 2004, ai sensi dell'art.  7,  punto  a)  del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34228 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro 3.949.501,68.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 b)  Ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio  2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento  di  mobilita', definita negli accordi intervenuti presso il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005  e  28 aprile  2005,  in  favore  di  un numero massimo di 10 ex dipendenti  dalle  aziende dell'area industriale della Val Basento, i cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato  al  sopraccitato  accordo del 28 aprile 2005, gia' fruitori del  trattamento  in  questione  fino  al  31 dicembre 2004, ai sensi dell'art.  7,  punto  b)  del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34228 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 157.624,8.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 |  | Art. 6. La  concessione  del  trattamento  di  mobilita',  disposta con gli articoli  dal  n.  1  al  n.  5,  e'  autorizzata  nei  limiti  delle disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  1, comma 155, della legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato  dall'art.  13, comma 2,   lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il  conseguente onere complessivo, pari a euro 8.427.376,98, gravera' sul   capitolo  7202  della  U.P.B.  3.2.3.1  occupazione  sui  fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  | Art. 7. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  6  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 luglio 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 83
 |  |  |