Gazzetta n. 208 del 2005-09-07
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2005
Proroga del trattamento di mobilita', per l'anno 2005, in favore degli ex dipendenti della ditta Nuova Scaini S.p.a. di Cagliari, ditta Ligabue di Roma, ditta Opere Idriche di Massafra, ditta Interklim di Tito Scalo, aziende dell'area industriale della Val Basento. (Decreto n. 36665).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e/o le proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreta:

Art. 1.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2005, in favore di un numero massimo di 121 ex dipendenti della societa' Nuova Scaini S.p.a. di Cagliari, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 9 del decreto 2 settembre 2004, n. 34702 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.907.260,08.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 19 ottobre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2005, in favore di un lavoratore ex dipendente della societa' Nuova Scaini S.p.a, che, per errore del liquidatore della societa', non era stato inserito tra i destinatari del trattamento di mobilita' autorizzato con il sopraccitato art. 9 del decreto 2 settembre 2004, n. 34702, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 19.924,92.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 maggio 2005 e 1° giugno 2005, in favore di un numero massimo di 47 unita', per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2005 e di 40 unita' per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2005, ex dipendenti della societa' Ligabue unita' di Roma, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo del 2 maggio 2005, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto 25 marzo 2004, n. 33795, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2004, registro n. 2, foglio n. 344.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 607.524,9.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della politiche sociali in data 31 marzo 2005, per il periodo dal 22 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 18 ex dipendenti della societa' Opere idriche di Massafra (Taranto), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopracitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 200.077,56.
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005 e 28 aprile 2005, in favore di un numero massimo 112 ex dipendenti della societa' Interklim unita' di Tito Scalo (Potenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo del 28 aprile 2005, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34228 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi, sono disposti nel limite massimo di euro 1.585.463,04.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
Art. 5.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005 e 28 aprile 2005, in favore di un numero massimo di 279 ex dipendenti dalle aziende dell'area industriale della Val Basento, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo del 28 aprile 2005, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 7, punto a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34228 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.949.501,68.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005 e 28 aprile 2005, in favore di un numero massimo di 10 ex dipendenti dalle aziende dell'area industriale della Val Basento, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo del 28 aprile 2005, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 7, punto b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34228 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 157.624,8.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Art. 6.
La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 8.427.376,98, gravera' sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
Art. 7.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 6 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 83