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| Gazzetta n. 208 del 2005-09-07 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 1 settembre 2005 |  | Supplemento  di  quote  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope che possono  essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2005. |  | 
 |  | IL DIRETTORE dell'ufficio centrale stupefacenti
 Viste   le   convenzioni  internazionali  in  materia  di  sostanze stupefacenti e psicotrope;
 Visti  gli  articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di   disciplina  degli  stupefacenti  e  delle  sostanze  psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 Visto  il  decreto  direttoriale  12 novembre 2004: «Determinazione delle  quantita'  di  sostanze  stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2004;
 Vista  l'istanza  datata  19 luglio  2005,  con cui la ditta SOLMAG S.p.a.  ha  chiesto  di  essere  autorizzata ad aumentare la quota di fabbricazione  di  fentermina,  da  destinare alle vendite all'estero nell'anno 2005, da kg 3.000 a kg 4.500;
 Considerato  che  la citata ditta e' stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio di sostanze soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
 Ritenuto,  pertanto,  di dover procedere alla variazione in aumento della quota di che trattasi;
 Decreta:
 
 La  ditta  Solmag  S.p.a.,  via Milano n. 186 - Garbagnate Milanese (Milano),  e'  autorizzata  a  fabbricare  e  a  mettere  in  vendita all'estero, nel corso dell'anno 2005, kg 1.500 di fentermina espressa in base anidra.
 Tale quota e' valida fino al 31 dicembre 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 1° settembre 2005
 
 Il direttore dell'ufficio: Guarino
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