Gazzetta n. 208 del 2005-09-07
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n. 177
Testo unico della radiotelevisione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'articolo 16;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, con la quale e' stata data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee, del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE);
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del 28 gennaio 2005 e del 27 maggio 2005;
Acquisita l'intesa dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 febbraio
2005; Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressi, rispettivamente, nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: "testo unico", contiene:
a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed Internet in tutte le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed alle Comunita' europee.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n.
112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del
testo unico della radiotelevisione - pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio
2004, n. 104), e' il seguente:
«Art. 16 (Delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei
pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
radiotelevisione, denominato «testo unico della
radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e
apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e
abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per
assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della
Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle
Comunita' europee.
2. Le regioni esercitano la potesta' legislativa
concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in
ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi
fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti
principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di
quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di
ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti
locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, proporzionalita' e
obiettivita', nonche' nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze
naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della
provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore
di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato destinati alla diffusione in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi
di cui alla lettera c), avvenga secondo criteri oggettivi,
tenendo conto della potenzialita' economica del soggetto
richiedente, della qualita' della programmazione prevista e
dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa
presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate,
della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di
spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del
personale dipendente, con particolare riguardo ai
giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici
di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore
di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale,
qualora abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo
svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che
consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi
numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione
regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che
la societa' concessionaria del servizio pubblico generale
di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e
nella rete di programmazione destinati alla diffusione di
contenuti in ambito regionale o, per le province autonome
di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto
dei principi di cui alla presente legge; e', comunque,
garantito un adeguato servizio di informazione in ambito
regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare,
previa intesa con il Ministero delle comunicazioni,
specifici contratti di servizio con la societa'
concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui
alla lettera e), nel rispetto della liberta' di iniziativa
economica della societa' concessionaria, anche con riguardo
alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa;
ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico
settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale
possono essere ricavati dalle disposizioni legislative
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale,
comunque nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica
dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1
e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-regioni», e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da
rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo
ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e
alle Camere per il parere definitivo, da rendere,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata
in vigore delle disposizioni regionali in materia.».
- La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 298 del 17 ottobre 1989.
- La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva
89/552/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 202 del 30 luglio 1997.
- La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti
di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile
2002.
- La direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile
2002.
- La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102;
- La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1990, n. 185;
- La legge 5 ottobre 1991, n. 327 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il
5 maggio 1989) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253;
- Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei
termini in materia di impianti di radiodiffusione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1992, n.
246, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1992, n. 482, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 dicembre 1992, n. 297;
- Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408
(Disposizioni urgenti in materia di pubblicita'
radiotelevisiva), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
246 del 19 ottobre 1992 e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre
1992.
- La legge 25 giugno 1993, n. 206 (Disposizioni sulla
societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
26 giugno 1993, n. 148.
- Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323
(Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253.
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545
(Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1996, n. 300.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- La legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nonche' norme in materia di programmazione e di
interruzioni pubblicitarie televisive), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
- La legge 16 giugno 1998, n. 185 (Interpretazione
autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante
differimento di termini relativi all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni nonche' norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1998, n.
139.
- Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento
di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1999, n. 24,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1999, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433
(Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi
al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito
locale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre
1999, n. 273, e stato convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 2000, n. 14.
- La legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 febbraio 2000, n. 43.
- La legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pluralismo nella
programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive
locali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
2003, n. 268.
- Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373
(Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei
servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 dicembre 2000, n. 292.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72.
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche'
per il risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
24 marzo 2001.
- Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352
(Disposizioni urgenti concernenti modalita' e tempi di
definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31
luglio 1997, n. 249), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2003, n. 300, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n.
47.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2003, n. 214.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura
organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.



Art. 1-bis
(((Ambito di applicazione).

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformita' alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.
2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia:
a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero
b) quelli ai quali si applica il comma 4.
3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:
a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo non opera ne' in Italia ne' in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo e' il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attivita' nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purche' mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana;
c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purche' una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo operi in Italia.
4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;
b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacita' via satellite di competenza italiana.
5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi.))
Art. 1-ter
(((Trasmissioni transfrontaliere).

1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.
2. L'Autorita' puo' disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia' commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati:
a) previa notifica scritta da parte dell'Autorita' al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorita' intende adottare in caso di nuove violazioni;
b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera a) e ove persista la pretesa violazione.
4. L'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell'Unione europea qualora ritenga tali provvedimenti sono:
a) necessari per una delle seguenti ragioni:
1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalita', nonche' contro violazioni della dignita' umana dei singoli individui;
2) tutela della sanita' pubblica;
3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;
4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
c) proporzionati a tali obiettivi.
5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, l'Autorita' adotta i provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver:
a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;
b) notificato alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.
6. In caso di urgenza, l'Autorita' puo' derogare alle condizioni di cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti sono notificati alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.
7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare l'articolo 3 della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, e ad adottare le misure appropriate a norma di tale articolo.
8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a), nonche' degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorita' puo' disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorita' puo' altresi' ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorita' irroga al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre 1991 n. 327, che non sono anche Stati membri dell'Unione europea.))
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi», riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) «fornitore di contenuti a carattere comunitario» il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
f) «programmi originali autoprodotti» i programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
g) «produttori indipendenti» gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
h) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
i) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
l) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
m) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;
n) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
o) «ambito locale radiofonico» l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;
p) «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
q) «emittente televisiva» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente televisiva a carattere informativo» l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;
2) «emittente televisiva a carattere commerciale» l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione;
3) «emittente televisiva a carattere comunitario» l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;
4) «emittente televisiva monotematica a carattere sociale» l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) «emittente televisiva commerciale nazionale» l'emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;
6) «emittente di televendite» l'emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
r) «emittente radiofonica» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale» l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale» l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
s) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Stati europei;
t) «sponsorizzazione» ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attivita' o i suoi prodotti, purche' non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attivita' o prodotti;
u) «pubblicita» ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
v) «spot pubblicitari» ogni forma di pubblicita' di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
z) «televendita» ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
aa) «telepromozione» ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
bb) «autopromozione» gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
cc) «Autorita» l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
dd) «Ministero» il Ministero delle comunicazioni.



Note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2003, n. 87, e' il seguente:
Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) «servizi della societa' dell'informazione»: le
attivita' economiche svolte in linea - on line -, nonche' i
servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che
presta un servizio della societa' dell'informazione;
c) «prestatore stabilito»: il prestatore che esercita
effettivamente un'attivita' economica mediante una stabile
organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e
l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per
prestare un servizio non costituiscono di per se' uno
stabilimento del prestatore;
d) «destinatario del servizio»: il soggetto che, a
scopi professionali e non, utilizza un servizio della
societa' dell'informazione, in particolare per ricercare o
rendere accessibili informazioni;
e) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca
con finalita' non riferibili all'attivita' commerciale,
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
f) «comunicazioni commerciali»: tutte le forme di
comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a
promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di
un'organizzazione o di un soggetto che esercita
un'attivita' agricola, commerciale, industriale,
artigianale o una libera professione. Non sono di per se'
comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso
diretto all'attivita' dell'impresa, del soggetto o
dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un
indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o
all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione,
elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun
corrispettivo;
g) «professione regolamentata»: professione
riconosciuta ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'art. 2 del
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
h) «ambito regolamentato»: le disposizioni
applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della
societa' dell'informazione, indipendentemente dal fatto che
siano di carattere generale o loro specificamente
destinate. L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni
che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
1) l'accesso all'attivita' di servizi della
societa' dell'informazione, quali le disposizioni
riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di
notifica;
2) l'esercizio dell'attivita' di un servizio della
societa' dell'informazione, quali, ad esempio, le
disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore,
la qualita' o i contenuti del servizio, comprese le
disposizioni applicabili alla pubblicita' e ai contratti,
ovvero alla responsabilita' del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i
requisiti riguardanti le attivita' in linea e non comprende
i requisiti legali relativi a:
a) le merci in quanto tali, nonche' le merci, i beni
e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o
nazionali nelle materie di cui all'art. 1, comma 3,
prevedono il possesso e l'esibizione di documenti,
certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di
qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.
3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le
disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa
e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi
amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di
vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti
informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e
delle autorita' indipendenti di settore.».
- Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano le
note alle premesse.



Art. 3.
Principi fondamentali
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4. Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalita' o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignita' della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la responsabilita' e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attivita' dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verita', purche' tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilita' penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorita', in quanto aventi particolare rilevanza per la societa'.
2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita' sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia.
Art. 5. Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del
pluralismo e della concorrenza
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, per le attivita' di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento in applicazione della delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001; l'autorizzazione all'attivita' di fornitore di contenuti non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di contenuti;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b), nonche' previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi in ambito nazionale e in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu' del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parita' di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a societa' collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita' trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale, che sia anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, nonche' ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto del fornitore di contenuti radiotelevisivi ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
i) obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall'articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.



Nota all'art. 5.
- La delibera dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS, reca: «Approvazione del regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale».



Art. 6. Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della
produzione audiovisiva europea
1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorita' secondo, quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.



Nota all'art. 6.
- Il testo dell'art. 5 della delibera dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni n. 9/99 del 16 marzo
1999, recante "Approvazione del regolamento del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119, e' il seguente:
"Art. 5 (Deroga per i canali tematici). - 1. I singoli
canali tematici possono richiedere all'Autorita',
illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli
obblighi di riserva di emissione e di investimento cosi'
come definiti nel presente regolamento".



Art. 7. Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti
di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo
1. L'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' europea. Ferma la possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 8. Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito
locale
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
Art. 9
Ministero delle comunicazioni

1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonche' quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo: a) il Consiglio superiore delle comunicazioni; b) la Commissione per l'assetto del sistema televisivo, di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422.
3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonche' il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.



Note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 32-ter del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma all'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203) come sostituito dell'art. 2 del gia' citato decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e' il seguente:
"Art. 32-ter (Funzioni). - 1. Il Ministero svolge in
particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli
Ispettorati territoriali:
a) politiche nel settore delle comunicazioni;
b) rapporti con l'Unione europea e con le
organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore
delle comunicazioni, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli
affari esteri;
c) disciplina del settore delle comunicazioni
elettroniche;
d) gestione nazionale di programmi comunitari in
materia di comunicazioni elettroniche;
e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e
privata anche nelle forme evolutive;
f) regolamentazione dei servizi postali, con
particolare riferimento al contratto di programma con il
fornitore del servizio universale;
g) emissione delle carte valori postali;
h) formazione e addestramento professionale anche
tramite la Scuola superiore di specializzazione in
telecomunicazioni;
i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori
delle comunicazioni;
l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto
delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;
m) adeguamento periodico del servizio universale nel
campo delle comunicazioni;
n) verifica degli obblighi di servizio universale nei
settori delle comunicazioni;
o) tutela delle comunicazioni;
p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e
relativa attivita' internazionale;
q) gestione degli accordi internazionali in materia
di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle
reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica
all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e
delle numerazioni;
s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle
interferenze;
t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle
reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT);
normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla
numerazione, standardizzazione, anche quale organismo
nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento,
certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT;
definizione degli standard di qualita' dei servizi nei
settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per
le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per
l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano
ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente
del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione
e le tecnologie;
u) servizi multimediali, con particolare riferimento
alle iniziative volte alla trasformazione su supporti
innovativi e con tecniche interattive delle produzioni
tradizionali;
v) certificazione per i prodotti e i sistemi
informatici commerciali;
z) adozione delle regole di impiego degli apparati
radioelettrici;
aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio
delle stazioni radioelettriche;
cc) attivita' di collaudo ed ispezione delle
apparecchiature radioelettriche di bordo;
dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti
nell'ambito delle comunicazioni;
ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le
competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
delle attivita' produttive.
2. Nelle materie proprie del Ministero delle
comunicazioni l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono
espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero
stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme
restando le funzioni spettanti agli organi di polizia.
L'ordinanza-ingiunzione, di cui al secondo comma dell'art.
18 della legge 24 novembre l981, n. 689, e' adottata nel
termine di centottanta giorni dalla scadenza del termine
indicato nel primo comma dell'art. 16 della medesima
legge.".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del gia' citato
decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993, e' il seguente:
"4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
nomina una commissione coordinata da un esperto in materie
radioelettriche e composta da un esperto designato da
ciascuna delle associazioni piu' rappresentative delle
emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria
pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in
materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio
superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e
proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio
delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed
opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni per i problemi attinenti
all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione
alla commissione e' a titolo gratuito.".



Art. 10. Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni
1. L'Autorita', nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. L'Autorita', in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.



Note all'art. 10.
- Per la legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano le note
alle premesse.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita) e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270.
- Per la legge 31 luglio 1997, n. 249 si vedano le note
alle premesse.



Art. 11.
Altre competenze
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Art. 12.
Competenze delle regioni
1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche' nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialita' economica del soggetto richiedente, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.
Art. 13.
Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.



Note all'art. 13.
- Il testo dell'art. 1 della gia' citata legge 31
luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
«Autorita», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi,
uno per la commissione per le infrastrutture e le reti,
l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In
caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all'elezione di
un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato dei componenti l'Autorita'. Al
commissario che subentri quando mancano meno di tre anni
alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto
di conferma di cui all'art. 2, comma 8, legge 14 novembre
1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il
Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente
sottoposta al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il
rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 dalla legge 25 giugno 1993, n.
206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della
legge 14 novembre 1995, n 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge
6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori
del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di
interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti
interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso
le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un
apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali
di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne
facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di
numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore
del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di
qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun
gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e
di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990 n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da
altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990 n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorita' di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono
tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle
telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente
mediante le procedure di mobilita' previste dall'art. 4,
comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti applicato al relativo
ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
al personale in posizione di comando dall'Ente poste
italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei
limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita
dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti
sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del
tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i
mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,
rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16. (Abrogato).
17. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta
unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non
oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
l'indennita' prevista dall'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto
1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti
amministrativi e giurisdizionali e nella titolarita' dei
rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per individuare le competenze trasferite, coordinare
le funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche
amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e'
istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da
esperti di riconosciuta competenza e da operatori del
settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
e di proposta nel settore della multimedialita' e delle
nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del
Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo
Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita'
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza di primo grado e' attribuita
in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regione del Lazio.
27. (Abrogato).
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.».



Art. 14. Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.



Nota all'art. 14:
- Il titolo V della parte seconda della Costituzione
concerne: le regioni, le provincie, i comuni.



Art. 15.
Attivita' di operatore di rete
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, l'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva e' conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora e' conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed e' rinnovabile per uguali periodi.
6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'.
7. L'attivita' di operatore di rete via cavo o via satellite e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 25 del gia' citato decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' il seguente:
"Art. 25 (Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica). - 1. L'attivita' di
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
libera ai sensi dell'art. 3, fatte salve le condizioni
stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con
le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione
civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese
quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente titolo, condizioni
di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui
all'art. 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'art.
27, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che
consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 4.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco
aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio
Bollettino ufficiale e sul sito internet. Tale
dichiarazione costituisce denuncia di inizio attivita' e
deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9.
L'impresa e' abilitata ad iniziare la propria attivita' a
decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e
nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso
stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Le
imprese titolari di autorizzazione sono tenute
all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o
dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica,
puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere
comunicata agli utenti almeno novanta giorni prima,
informandone contestualmente il Ministero. Tale termine e'
ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta
di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non
superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa
interessata puo' indicare nella dichiarazione di cui al
comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la
procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione
della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di
anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a
terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente
indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di
cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla
non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei
requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine
e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti".
- Il testo degli articoli 23 e 25 e del comma 1
dell'art. 24 della gia' citata legge 3 maggio 2004, n. 112,
e' il seguente:
"Art. 23 (Disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni televisive in tecnica digitale). - 1. Fino
all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti
esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei
requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale
terrestre, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche
attraverso la ripetizione simultanea dei programmi gia'
diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni
fino alla completa conversione delle reti, nonche'
richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nei limiti e nei termini previsti
dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla Del.Aut.gar.com. 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni
per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale puo' essere effettuata sugli impianti
legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono
consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attivita'
televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che
le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in
tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze
televisive che possono essere utilizzate per la
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'art. 41,
comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica
quanto previsto dall'art. 195 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva
e' rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano
legittimamente l'attivita' di diffusione televisiva, in
virtu' di titolo concessorio ovvero per il generale
assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere
raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della
popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di
rete televisiva devono assumere, con specifica
dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di
osservare le disposizioni che saranno stabilite nel
provvedimento previsto dall'art. 29 del regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, di cui alla Del.Aut.gar. com. 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di
operatore di rete televisiva in ambito nazionale puo'
essere presentata anche dai soggetti legittimamente
operanti in ambito locale che dimostrino di essere in
possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza
di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si
impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una
copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione,
nonche' rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione
televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale
alla data di entrata in vigore della presente legge, in
virtu' di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari
di piu' emittenti con una copertura comunque inferiore al
50 per cento della popolazione, possono proseguire
nell'esercizio dell'attivita' di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema
dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione
dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio
degli impianti legittimamente in funzione alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei
siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta
utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che
superano o concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'art. 1,
comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio
1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le
modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le
reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di
entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono
tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi
dell'art. 16, comma 2, lettera b), autorizza le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali
finalita'.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti possono essere convertiti alla
tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata
comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di
radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento
dell'attivita' trasmissiva in tecnica analogica e in
tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che
riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del
regolamento concernente la diffusione via satellite di
programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla
Del.Aut.gar.com. 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si
applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni
relative alla realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
25.
Art. 24 (Disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale). - 1.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di
promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in
tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle
comunicazioni e le associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica
digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema
analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso
la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in
un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la
presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze
e delle autorizzazioni per l'esercizio della
radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti
legittimamente operanti ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo
criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi
potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o
parte di esso, oggetto della vigente concessione per la
radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni in conformita' al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora
in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti
in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al
razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche
in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della
diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al
ruolo della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche
relativamente ai limiti al cumulo dei programmi
radiofonici.
Art. 25 (Accelerazione e agevolazione della conversione
alla trasmissione in tecnica digitale). - 1. Ai fini dello
sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre
2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di
programmi in chiaro accessibili mediante decoder o
ricevitori digitali.
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva
di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e' tenuta a realizzare almeno
due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una
copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della
popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della
popolazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva
offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo
scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto
delle tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti
digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore
al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a
prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche
di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti
analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento
dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorita' invia una
relazione al Governo e alle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nella quale da' conto dell'accertamento
effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si siano
verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti
indicati dal comma 7 dell'art. 2 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
5. La societa' concessionaria di cui al comma 2, di
concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua
uno o piu' bacini di diffusione, di norma coincidenti con
uno o piu' comuni situati in aree con difficolta' di
ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il
1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica
digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in
tecnica digitale la societa' concessionaria assicura,
comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in
tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui
al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale
in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo
territoriale, in particolare ripartendo in modo
equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati,
l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi
con diffusione in ambito nazionale tra i centri di
produzione e le sedi regionali esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. Nella fase di
transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono
inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla
competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il
60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici,
le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti
pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini
di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art.
17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al
comma 7 dell'art. 21 della presente legge conseguita anche
mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli
incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria
necessari per favorire la diffusione nelle famiglie
italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di
segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da
consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in
tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma
puo' essere attuato ovvero modificato o integrato solo
successivamente alla riscossione dei proventi derivanti
dall'attuazione dell'art. 21, comma 3, conseguita anche
mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto
disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le
condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino
alla completa attuazione del piano di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al
numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20
per cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei
programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi
dell'art. 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in
tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in
tecnica digitale possono concorrere a formare la base di
calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento
della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20
per cento non sono computati i programmi che costituiscono
la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica
analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica
solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per
cento della popolazione nazionale.
10. Per la societa' concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in
tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di
diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di
cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di
cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento
delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore
televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo
di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per
le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale,
che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito
locale e' prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su
domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del
termine previsto dalla legge per la conversione definitiva
delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda puo'
essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che
gia' trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e,
se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica
digitale di almeno il 50 per cento della popolazione
nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5
dell'art. 23, fino alla completa attuazione del piano di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non
appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in
tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della
effettiva copertura in tecnica analogica potranno
presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in
ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di
operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni
previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 35
della Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture
entro cinque anni dal conseguimento della licenza un
importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di
diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in
ambito locale. Tale importo minimo e' ridotto a 500.000
euro per una licenza limitata a un bacino di estensione
inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni
licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di
diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno
suddetto sono comunque considerati gli importi per gli
investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n.
57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive
in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge
per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica
digitale, in deroga all'art. 5, comma 1, lettera b),
continua ad applicarsi il regime della licenza individuale
per l'attivita' di operatore di rete.
13. Al fine di consentire la riconversione delle
tecnologie, la societa' concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a ridefinire, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche
con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla
legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 19, primo comma, lettera b), sono
soppresse le parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi
del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n.
1703";
b) all'art. 20, terzo comma, sono soppresse le parole
da: "mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma".



Art. 16. Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze
terrestri
1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicita' ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Art. 17.
Contributi
1. L'Autorita' adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'articolo 5 della deliberazione dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.



Nota all'art. 17:
- Il testo del comma 6, lettera c), dell'art. 1 della
citata legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
«c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti».



Art. 18. Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze
terrestri in ambito regionale e provinciale
1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, e' rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di cui all'articolo 12.
2. Ai fini della definizione dell'ambito regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera p).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d).
4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 435/01/CONS.
Art. 19. Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze
terrestri
1. La disciplina dell'autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale e' contenuta nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 3.
Art. 20. Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via
satellite
1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite e' rilasciata dall'Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.
Art. 21. Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo
1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorita'.
Art. 22.
Trasmissioni simultanee
1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorita'.
Art. 22-bis
(((Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a
richiesta).

1. L'attivita' di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorita' una dichiarazione di inizio attivita' nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorita' stessa con proprio regolamento.
2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorita' adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attivita', con riferimento a qualita' e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attivita', escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attivita' medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita'.))
Art. 23. Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su
frequenze terrestri in tecnica analogica
1. Il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, e' prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda puo' essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorita' 1° dicembre 1998, n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza.
4. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto e' consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.



Note all'art. 23:
- Per l'art. 25 della legge n. 112 del 2004 si vedano
le note all'art. 15.
- L'art. 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 della deliberazione
dell'Autorita' n. 78 del 1° dicembre 1998, recante:
«Approvazione del regolamento per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 dicembre 1998, n. 288, e' il seguente:
«Art. 6 (Condizioni per la presentazione delle domande
di concessione). - 1. Possono presentare domanda di
concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di
cittadinanza o nazionalita' di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).
3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale puo' essere richiesta
esclusivamente da societa' di capitali o cooperative con
patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che
impieghino non meno di quattro dipendenti o soci
lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge
in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente
comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o
incorporazioni in societa' di capitali o in cooperative, di
imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data
di entrata in vigore della legge.
4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale a carattere
comunitario puo' essere rilasciata a fondazioni,
associazioni riconosciute o non riconosciute e societa'
cooperative prive di scopo di lucro.
6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non puo'
essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali
rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle
richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o
siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni
o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e
seguenti del codice penale.
8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale o locale previste dal presente articolo
debbono essere possedute al momento della presentazione
della domanda, sussistere al momento del rilascio della
concessione e per tutta la durata della stessa. Le
emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in
vigore della legge possono:
a) documentare nella domanda di aver costituito una
riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso
di rilascio della concessione, dovra' essere versato entro
trenta giorni dal rilascio stesso;
b) modificare la propria natura giuridica per
adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il
termine finale previsto per il rilascio della concessione
dal Ministero delle comunicazioni.
9. Restano salve le disposizioni di cui agli
articoli 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».



Art. 24. Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su
frequenze terrestri in tecnica analogica
1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.



Note all'art. 24:
- Per la legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano le note
alle premesse.
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.



Art. 25. Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica
digitale
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi gia' diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, i limiti previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonche' quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorita' n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.



Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 2-bis del citato decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 66 del 2001, e' il seguente:
«Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i
soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da
satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di
utenza o parte di esso, alla sperimentazione di
trasmissioni televisive e servizi della societa'
dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definire intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche
editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali
legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente
derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun
soggetto che sia titolare di piu' di una concessione
televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e
comunque almeno il quaranta per cento della capacita'
trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la
sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano
societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi
dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via
cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora
raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma
5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi
in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti,
per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di
azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra
questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a
condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi
siano impiegate esclusivamente per la diffusione
sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto
previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i
soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono
abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
di esso, oggetto della concessione. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono
irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta
corredata da un progetto di attuazione e da un progetto
radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale
su frequenze terrestri avviene secondo le modalita' e in
applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio
broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti
e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital
video broadcasting) per i programmi televisivi e per
prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno
2006.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nella predisposizione dei piani di assegnazione delle
frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il
criterio di migliore e razionale utilizzazione dello
spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in
relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro
aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le
autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui
all'art. 1 sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un
regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei
principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i
contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con
individuazione delle rispettive responsabilita', anche in
relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime
della licenza individuale per i soggetti che provvedono
alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in
comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori,
nell'osservanza dei principi di pluralismo
dell'informazione, di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai
servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi
radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i
medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte
dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei
programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche
locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per
la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione
radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni
rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento
adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche
interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle
altre bande destinate dalla pianificazione europea ai
servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle
unita' abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del
servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa'
concessionaria dello stesso servizio pubblico
radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di
programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di
diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di
programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi
della concessionaria pubblica devono essere distinti dai
blocchi di programmi contenenti programmi degli altri
operatori radiotelevisivi.
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni
adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorita'
adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31
luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base
provinciale, nel rispetto del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze nonche' delle norme
urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare
riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da
onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle
trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e le province interessate,
fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di
acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare
il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle
stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella
medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando
priorita' ai soggetti che intendono diffondere produzioni
audiovisive di utilita' sociale o utilizzare tecnologie
trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di
finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice
civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Forum
permanente per le comunicazioni istituito dall'art. 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un
apposito studio sulla convergenza tra i settori delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove
tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una
proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
per la regolamentazione della radio-televisione
multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo
sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie
di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze
terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda, individuando
contestualmente misure a sostegno del settore.».
- Per l'art. 23 della legge n. 112 del 2004 si vedano
le note all'art. 15.



Art. 26. Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni
elettroniche
1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.
4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
Art. 27.
Trasferimenti di impianti e rami d'azienda
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtu' di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validita' delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche' di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonche' le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita' televisiva o radiofonica costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione sonora e' consentita la cessione di intere emittenti a societa' di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di societa' cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.



Nota all'art. 27:
- Per il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, si vedano le note alle premesse.



Art. 28.
Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi
1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'articolo 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalita'.
6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale puo' essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero.
7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purche' ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarita' di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.



Note all'art. 28:
- Per la legge 3 maggio 2004, n. 112, si vedano le note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n.
36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55), e' il seguente:
«Art. 4 (Funzioni dello Stato). - 1. Lo Stato esercita
le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in
quanto valori di campo come definiti dall'art. 3, comma 1,
lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e
di normative omogenee in relazione alle finalita' di cui
all'art. 1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al
coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e
di diffusione dei dati, informando annualmente il
Parlamento su tale attivita'; in particolare il Ministro
della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni
pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata
esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale
di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale,
al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a
campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al
fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento di cui all'art. 9, comma 2, con
particolare riferimento alle priorita' di intervento, ai
tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento
delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle
migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle
implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e
di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i
gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli
stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne
abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli
esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e
telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e
tecniche di costruzione degli impianti che consentano di
minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il
paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una
permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentiti il comitato di cui all'art. 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
«Conferenza unificata»;
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando
le disposizioni previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti i Ministri
dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il
comitato di cui all'art. 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il
regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui
lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non
siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza
unificata, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro i
trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma
2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si
provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentiti il comitato di cui all'art. 6 e la
Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e,
limitatamente alla definizione di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita' previsti
dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui al comma
1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi
di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli
ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e
13.».
- Il testo dell'art. 32 della citata legge 6 agosto
1990, n. 223, e' il seguente:
«Art. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione
nell'esercizio). 1. I privati, che alla data di entrata in
vigore della presente legge eserciscono impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o
locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono
autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti
stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il
rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al rilascio della concessione stessa
ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non
oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in
vigore della presente legge e il rilascio della concessione
stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero
ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa
modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli
impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi
derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le
procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110,
finalizzati al coordinamento e alla compatibilita'
elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in
particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed
esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al
volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono
altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui
alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i
parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a
proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore
condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge comunicazione
contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985,
n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
346 del 18 dicembre 1984.
4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui
al presente articolo di frequenze non indispensabili per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al
presente, articolo ovvero la radiodiffusione di
trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi
o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da
parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione
di segnali esteri.».



Art. 29.
Diffusioni interconnesse
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.
7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.



Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (Regolamento di
attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77), e' il
seguente:
«Art. 35 (Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi). - 1. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e di
quelli delle province autonome di Trento e Bolzano in
relazione allo svolgimento delle proprie funzioni che
involgono questioni connesse alle realta' culturali e
informative delle singole regioni o province autonome. In
particolare ai comitati regionali possono essere richieste:
a) verifiche sulla corretta applicazione della legge
da parte delle emittenti locali;
b) proposte per una migliore valorizzazione
dell'emittenza locale;
c) proposte per una piu' funzionale ripartizione del
territorio regionale in bacini di utenza e sulle dimensioni
delle imprese radiotelevisive;
d) consulenze sulla programmazione delle singole
emittenti ai fini della valorizzazione delle realta'
culturali e informative locali.
2. Il Garante puo' esercitare la facolta' di cui al
comma precedente anche richiedendo pareri su questioni
connesse alla tutela degli interessi collettivi degli
utenti.
3. Ove sia necessario effettuare un esame contestuale
di interessi relativi a diverse regioni, puo' essere
indetta una conferenza ai sensi dell'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241.».
- Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano le
note alle premesse.



Art. 30.
Ripetizione di programmi radiotelevisivi
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f).
2. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e' consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione e' rilasciata ai comuni, alle comunita' montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze e' consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3).



Nota all'art. 30:
- Il testo del comma 6 dell'art. 2 della citata legge
n. 249 del 1997, e' il seguente:
«6. Nel piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite
le regioni e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle reti e dei
programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo
conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze
pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo
uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti,
tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per
adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso
integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in
ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni
bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla
pianificazione. I bacini televisivi sono di norma
coincidenti con il territorio della regione, quelli
radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita'
tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e
locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili
per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di
emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle
lingue delle stesse minoranze».



Art. 31. Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato
1. L'attivita' di fornitore di servizi interattivi associati e l'attivita' di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2.
3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti, entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.
4. L'autorita', con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.



Note all'art. 31:
- Per l'art. 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003
si vedano le note all'art. 15.
- Il testo degli articoli 42, 43 e del relativo
allegato 2 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003,
e' il seguente:
«Art. 42 (Poteri e competenze dell'Autorita' in materia
di accesso e di interconnessione). - 1. Nel perseguire gli
obiettivi stabiliti dall'art. 13, l'Autorita' incoraggia e
garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e
interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie
competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e
una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio
agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate
nei confronti degli operatori che detengono un
significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45,
l'Autorita' puo' imporre:
a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso
agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e
qualora non sia gia' previsto, l'obbligo di
interconnessione delle rispettive reti, nella misura
necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto
e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso
alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella
misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali
ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati
nell'allegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere
l'accesso ai sensi dell'art. 49 e qualora cio' sia
necessario per garantire il funzionamento normale della
rete, l'Autorita' puo' stabilire le condizioni tecniche od
operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di
servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della
normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono
all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi
all'art. 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei
commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e
non discriminatori e sono applicati conformemente alla
procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l'Autorita' puo' intervenire in
materia di accesso e interconnessione, se necessario di
propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli
operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In
questi casi l'Autorita' agisce al fine di garantire il
conseguimento degli obiettivi previsti all'art. 13, sulla
base delle disposizioni del presente capo e secondo le
procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Art. 43 (Sistemi di accesso condizionato ed altre
risorse). - 1. All'accesso condizionato ai servizi
televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai
telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a
prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui
all'allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
l'Autorita' puo' riesaminare le condizioni applicate in
virtu' del presente articolo attraverso un'analisi di
mercato conformemente alle disposizioni dell'art. 19 per
determinare se mantenere, modificare o revocare le
condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di
mercato, l'Autorita' verifica che uno o piu' operatori di
servizi di accesso condizionato non dispongono di un
significativo potere di mercato sul mercato pertinente,
puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese
conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e
12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o
revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi
radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione
specificati ai sensi dell'art. 81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei
mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e
televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre
risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi e' comunicata
alle parti interessate con un congruo preavviso.».
«Allegato 2 (articoli 42 e 43)
Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e
radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di
cui agli articoli 42 e 43 del codice.
Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso
condizionato applicabili a norma dell'art. 43, comma 1 del
codice.
Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi
di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori
ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo,
conformemente all'art. 43 del codice, dovranno essere
rispettate le seguenti condizioni:
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul
mercato devono essere dotati della capacita' tecnica
necessaria per effettuare un trasferimento del controllo
(transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta
agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a
livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali
sistemi di accesso condizionato;
b) tutti gli operatori dei servizi di accesso
condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che
prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali
e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i
telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di
telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
proporre a tutti i telediffusori, a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il
diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti
a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi
digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori
autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori
dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della
concorrenza;
tenere una contabilita' finanziaria distinta per
quanto riguarda la loro attivita' di prestazione di servizi
di accesso condizionato;
c) quando concedono licenze ai fabbricanti di
apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di
proprieta' industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di
accesso condizionato lo fanno a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle
licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali,
non puo' essere subordinata dai titolari di diritti a
condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino
l'inclusione nel medesimo prodotto:
di un'interfaccia comune che consenta la
connessione con piu' sistemi di accesso diversi, oppure
di mezzi propri di un altro sistema di accesso,
purche' il beneficiario della licenza rispetti condizioni
ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo
riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori
del servizio di accesso condizionato.
Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi
condizioni a norma dell'art. 42, comma 2, lettera b) del
codice.
a) accesso alle interfacce per programmi applicativi
(API);
b) accesso alle guide elettroniche ai programmi
(EPG)».



Art. 32.
Telegiornali e giornali radio. Rettifica
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verita' ha diritto di chiedere all'emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purche' questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali.
3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta all'Autorita', che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorita', che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorita' ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita' stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.



Nota all'art. 32:
- Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizione sulla stampa, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43), e' il
seguente:
«Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico
puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella
cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e
della persona che esercita l'impresa giornalistica, se
questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto,
se proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato, verificata la regolarita' dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla
cancelleria.
Il registro e' pubblico.
Art. 6 (Dichiarazione dei mutamenti). - Ogni mutamento
che intervenga in uno degli elementi enunciati nella
dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto
di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi
previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento,
insieme con gli eventuali documenti.
L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi
indicati nel terzo comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul
proprietario o sulla persona che esercita l'impresa
giornalistica, se diversa dal proprietario.».



Art. 32-bis
(((Protezione dei diritti d'autore).

1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:
a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;
b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprieta' intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.
3. L'Autorita' emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.))
Art. 32-ter
(((Eventi di particolare rilevanza).

1. Con deliberazione dell'Autorita' e' compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorita' determina altresi' se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista e' comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio. ))
Art. 32-quater
(((Brevi estratti di cronaca).

1. Con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico.
2. Il regolamento dovra' prevedere, fra l'altro, che:
a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione;
b) venga indicata la fonte del breve estratto;
c) l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;
e) l'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma e' offerto in differita dallo stesso fornitore;
f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;
g) l'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.))
Art. 32-quinquies
(((Telegiornali e giornali radio. Rettifica).

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verita' ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purche' questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali.
3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta all'Autorita', che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorita', che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorita' ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita' stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.))
Art. 33.
Comunicati di organi pubblici
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessita', nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 34
Disposizioni a tutela dei minori

1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), e' vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, ne' integralmente, ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresi' tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita'.
6. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 6 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita'.



Note all'art. 34:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente:
"Art. 3. - Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione dalla
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.



Art. 35
Vigilanza e sanzioni

1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonche' all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.



Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n.
161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109), e' il
seguente:
"Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni
previste dal codice penale per le rappresentazioni
cinematografiche abusive, chiunque non osserva le
disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore
gravita' o nei casi reiterazione delle violazioni da parte
di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'art.
668 del codice penale si applica anche la sanzione
accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo
per un periodo non superiore a sessanta giorni.
2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra
denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti
dall'art. 668 del codice penale, sequestra il film non
sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o
al quale sia stato negato il nulla-osta e ne interdice la
proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria
non si sia pronunciata.
3. Non possono essere ammessi alla programmazione in
sala i film che non abbiano riportato il nulla-osta
previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga
accertata la proiezione in sala di un film non
preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non
abbia riportato il previsto nulla-osta, e nel caso in cui
la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta
alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni
previste dal comma 1.
4. Non e' ammessa una nuova revisione di film gia'
sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal
presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni
dalla data di inizio della possibilita' di sfruttamento
televisivo dell'opera filmica di cui all'art. 12, comma 1,
capoverso 1, del presente decreto".
- Le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329), recava:
"Capo I - Le sanzioni amministrative;
Sezione I - Principi generali;
Sezione II - Applicazione".
- Per la legge 23 dicembre 1997, n. 451, si vedano le
note all'art. 34.



Art. 35-bis
(((Valori dello sport).

1. Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la gioventu' e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.))
Art. 36.
Trasmissioni transfrontaliere
1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorita' puo' disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia' commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorita' intende adottare.



Nota all'art. 36:
- Per le direttive 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 e
97/36/CE del 30 giugno 1997 si vedano le note alle
premesse.



Art. 36-bis
(((Principi generali in materia di comunicazioni
commerciali audiovisive e radiofoniche).

1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:
a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;
c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
1) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana;
2) non comportano ne' promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale;
3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali audiovisive sono vietate anche se effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.
2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita' e sentito il Ministero della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.))
Art. 37.
Interruzioni pubblicitarie
1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26, la pubblicita' e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche' ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicita' e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrita' ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, nonche' i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicita' e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. Per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, puo' essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o piu' periodi completi di quarantacinque minuti.
5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicita' o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.
6. La pubblicita' e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualita', i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicita' o televendita. Se la loro durata programmata e' di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini del presente articolo per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. L'Autorita', sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorita' medesima tra personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
9. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. La pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.
10. La pubblicita' televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrieta';
f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande.
11. E' vietata la pubblicita' televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La pubblicita' e' vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.



Note all'art. 37:
- Per le direttive 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del
Consiglio e successive modificazioni, si vedano le note
alle premesse.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di
pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio
abusivo delle professioni sanitarie) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in
materia di professioni sanitarie) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50.
- La legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni
urgenti in materia sanitaria) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 1999, n. 247.
- Il testo del comma 8 dell'art. 7 della gia' citata
legge 3 maggio 2004, n. 112, e' il seguente:
"8. All'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio
1999, n. 42, e dall'art. 12, comma 1, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite
dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali". All'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio
1999, n. 42, e dall'art. 12, comma 4, della legge 4 ottobre
1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani
e periodici di informazione" sono sostituite dalle
seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali".".



Art. 38.
Limiti di affollamento
1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
3. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.
4. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 3, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento.
5. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
6. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita' da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.
7. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', qualora siano comprese altre forme di pubblicita' di cui al comma 6, come le offerte fatte direttamente al pubblico, e' portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione.
8. La pubblicita' locale e' riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
10. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.
Art. 39.
Disposizioni sulle sponsorizzazioni
1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
3. Le sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti televisivi in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.



Nota all'art. 39:
- Per la direttiva 89/552/CEE del Consiglio e
successive modificazioni si vedano le note alle premesse.



Art. 40.
Disposizioni sulle televendite
1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.
Art. 40-bis
(((Inserimento di prodotti).

1. L'inserimento di prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento puo' avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.
2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere conformi ai seguenti requisiti:
a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilita' e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione.
3. Qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti e' prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero da societa' da esso controllata i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti medianti avvisi all'inizio e alla fine della trasmissione, nonche' alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria.
4. E' vietato l'inserimento di prodotti a base di tabacco o di sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui principale attivita' e' costituita dalla produzione o vendita di prodotti a base di tabacco. E' altresi' vietato l'inserimento di prodotti medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione.
5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le concessionarie di pubblicita' e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei principi enunciati nei commi precedenti. Le procedure di auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorita' che ne verifica l'attuazione.))
Art. 41.
Destinazione della pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita', anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' al presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita'. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.



Nota all'art. 41:
- Per la legge 24 novembre 1987, n. 689, si vedano le
note all'art. 35.



Art. 42. Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle
frequenze
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attivita' radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro sentiti l'Autorita', i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonche' il Consiglio superiore delle comunicazioni.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze e' aggiornato, con le modalita' previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessita'.
5. L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorita' adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione e' reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.
9. L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorita' allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l'Autorita' indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessita' di decidere unilateralmente.
10. L'Autorita' adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.
11. L'Autorita' definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
12. L'Autorita', con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parita' di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equita', di proporzionalita' e di non discriminazione.
13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalita' di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorita' stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Note all'art. 42:
- La legge 8 aprile 1983, n. 110 (Protezione delle
radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla
sicurezza del volo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 aprile 1983, n. 99.
- Il testo del comma 11, dell'art. 1 della gia' citata
legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
«11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.».



Art. 43.
Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorita', su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorita', qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita' provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale attraverso piu' di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonche' pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.



Note all'art. 43:
- Per le direttive 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002 si vedano le note alle
premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Per l'art. 23 della legge n. 112 del 2004 si vedano
le note all'art. 15.
- Per l'art. 1 della legge n. 249 del 1997 si veda la
nota all'art. 13.
- L'art. 2359 del codice civile concerne: Societa'
controllate e societa' collegate.
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 259
del 2003, e' il seguente:
«Art. 18. (Procedura per la definizione dei mercati). -
1. L'Autorita', tenendo in massima considerazione le
raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e
servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di
seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee
direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai
principi del diritto della concorrenza e sulla base delle
caratteristiche e della struttura del mercato nazionale
delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati
diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni,
l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11 e
12.».



Art. 44.
Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee
1. La percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma dell'articolo 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la meta' negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono quelle definite dall'Autorita' in conformita' alla normativa dell'Unione europea.
2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori, nonche' adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all'articolo 34, comma 7. I criteri per l'assegnazione della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 13 settembre 1999, n. 457.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.
4. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorita'.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalita' di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicita' alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non puo' comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. A partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovra' essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia di maggiore ascolto, cosi' come definita dall'Autorita'.
7. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalita' stabilite con regolamento dell'Autorita'.
8. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale.



Nota all'art. 44:
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 13 settembre 1999, n. 457 (Regolamento recante
criteri per l'assegnazione della nazionalita' italiana ai
prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione
e di partecipazione in associazione, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284.



Art. 45. Definizione dei compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita'; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una societa' per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;
p) l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu' sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.



Nota all'art. 45:
- Per la legge 3 maggio 2004, n. 112 si veda le note
alle premesse.



Art. 46.
Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; e', comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica della societa' concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonche' nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.



Nota all'art. 46:
- Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed
istituzioni culturali - biblioteche, accademie, istituti,
musei - aventi carattere provinciale; manifestazioni ed
attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per
la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi,
esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1973, n.
296), e' il seguente:
«Art. 10. - In attuazione dell'art. 8, n. 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, la provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e
gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo
tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della
provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da
organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale
tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma
e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito
delle rispettive competenze, tra la provincia ed il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al
fine del coordinamento con gli altri servizi di
telecomunicazione
La provincia, per il trasporto dei programmi, puo'
utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i
collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di
telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la
provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e
gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla
provincia o successivamente non contemplati dal piano
tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la
previsione dell'art. 195 del codice postale e delle
telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma e'
sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete
non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive
diverse da quelle di cui al primo comma.
La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini
del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma
dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni
sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria
rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli
organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei
programmi di cui al presente decreto sono approvate dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di
autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative
all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di
Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di
riforma.
In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto,
le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facolta'
di assumere iniziative per consentire, anche mediante
appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e
visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree
culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale
delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e
quinto del presente decreto.».



Art. 47.
Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorita', imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attivita', i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della societa' considerati includendo o escludendo le attivita' di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, e' trasmesso all'Autorita' e al Ministero.
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione, nominata dalla societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attivita' della societa' di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovra' essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.



Note all'art. 47:
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
(Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78 e'
stato convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1938, n. 150.
- Il testo dell'art. 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71), e' il seguente:
«Art. 161. (Albo speciale delle societa' di
revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo
speciale delle societa' di revisione abilitate
all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e
158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.».
La sezione IV del capo II del titolo III della parte IV
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernono:
«Parte IV - Disciplina degli emittenti;
Titolo III - Emittenti;
Capo II - Disciplina delle societa' con azioni
quotate;
Sezione IV - Azioni di risparmio ed altre categorie
di azioni.



Art. 48.
Verifica dell'adempimento dei compiti
1. In conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e' affidato all'Autorita' il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorita', nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della societa' concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorita' puo' in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, l'Autorita' dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorita' da' conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 49.
Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullita' delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto puo' votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate piu' liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti piu' elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui e' titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della societa' concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformita' alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a cio' si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della societa':
a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;
e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;
f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonche' quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della societa';
h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.



Note all'art. 49:
- L'art. 135 della Costituzione pertiene la Corte
costituzionale.
- L'art. 2366 del codice civile concerne: formalita'
per la convocazione.
- L'art. 2379 del codice civile concerne: nullita'
delle deliberazioni.
- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 112 del
2004 e' il seguente:
«Art. 21. (Dismissione della partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.). - 1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' completata la fusione per incorporazione
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. nella societa'
RAI-Holding S.p.a. Ai fini di tale operazione, i termini di
cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies,
primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono
dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui
e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
saranno, per effetto della presente legge, trasferite di
pieno diritto alla societa' incorporante, senza necessita'
di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al
comma 1, la societa' RAI-Holding S.p.a. assume la
denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a.» e il consiglio di amministrazione della societa'
incorporata assume le funzioni di consiglio di
amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le
disposizioni della presente legge relative alla
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. si intenderanno
riferite alla societa' risultante dall'operazione di
fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della
fusione per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il
procedimento per l'alienazione della partecipazione dello
Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. come
risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1.
Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di
vendita, in conformita' al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
sono definiti i tempi, le modalita' di presentazione, le
condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle
offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli
aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da
almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive
modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate
prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili
motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi
alla concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a., e' inserita nello statuto della societa' la
clausola di limitazione del possesso azionario prevista
dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso
dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per
tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono,
inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco,
o comunque gli accordi relativi alla modalita' di esercizio
dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., che intercorrano tra soggetti titolari,
anche mediante soggetti controllati, controllanti o
collegati, di una partecipazione complessiva superiore al
limite di possesso azionario del due per cento, riferito
alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione
congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione.
Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della
societa', non sono modificabili e restano efficaci senza
limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da
parte della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. di rami
d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di
collocamento sul mercato di azioni ordinarie della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono destinati per il
settantacinque per cento al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e successive modificazioni. La restante quota e' destinata
al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla
locazione finanziaria di cui all'art. 25, comma 7.».



Art. 50.
Commissione parlamentare di vigilanza
1. La Commissione parlamentare per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.



Note all'art. 50:
- Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 e l'art. 4
della legge n. 103 del 1975, e' il seguente:
«Art. 1. - Ai fini dell'attuazione delle finalita' di
cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma,
la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio
della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla
Commissione prevista dal decreto legislativo C. P. S. 3
aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge
23 agosto 1949, n. 681.
Detta Commissione assume la denominazione di
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Essa e' composta di quaranta membri designati
pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del
Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi
parlamentari.».
«Art. 4. - La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei
principi di cui all'art. 1, per la predisposizione dei
programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi
disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro
osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le
norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e
decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni
adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al
successivo art. 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna
politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e
«Tribuna stampa»;
indica i criteri generali per la formazione dei piani
annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo
riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;
approva i piani di massima della programmazione
annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione;
riceve dal consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne
accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;
formula indirizzi generali relativamente ai messaggi
pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del
consumatore e la compatibilita' delle esigenze dell
attivita' produttive con la finalita' di pubblico interesse
e le responsabilita' del servizio pubblico radiotelevisivo;
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti
specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e
televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento
dei programmi trasmessi;
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle
attivita' e sui programmi della Commissione;
elegge dieci consiglieri di amministrazione della
societa' concessionaria secondo le modalita' previste
dall'art. 8;
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla
legge.
La Commissione trasmette i propri atti per gli
adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del
Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli
regionali e al consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo'
invitare il presidente, gli amministratori, il direttore
generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel
rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga
utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria
l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di
documenti.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del
1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 650 del
1996, e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni,
interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza
televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le
trasmissioni televisive in forma codificata). - 1. In
attesa della riforma complessiva del sistema
radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel
rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale
con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di
consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, e' consentita ai soggetti che
legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data
del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e
locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la
legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia
entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una
Camera, il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e in
applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i regolamenti per
l'attuazione:
a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di
reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni gia' liberalizzati;
b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del
regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia
vocale;
c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la
direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla
concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i
regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la
soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto
di ciascuna impresa di svolgere servizi di
telecomunicazioni e di installare reti di
telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad
autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I
regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure per il
rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro
durata, onerosita', obblighi di interconnessione, di
accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi
di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere
delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del
parere.
3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura
prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico
della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il
sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla
televisione, il canone di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto
per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilita' in conto
competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in
corso ed in quello successivo.
4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli
articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi
noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove
occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi
alle attivita' di cui all'art. 5, comma 3, della predetta
convenzione tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro
venti giorni, al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni eventuali attivita' che possano arrecare
pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio
concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla
Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5. - 7. (Omissis)
8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche,
culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e la
cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed
industriale, con particolare riguardo ai processi di
convergenza multimediale, la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, puo' realizzare
trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via
satellite.
9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 19 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione
stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli
obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n.
206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
10. (Omissis).
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle
disposizioni del presente decreto.
12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli
enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal
comma 1 dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come
da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo,
dall'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, nonche' dal comma 28 del presente articolo sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le
disposizioni del comma 42 del presente articolo.
13. Durante il periodo di validita' delle concessioni
per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale
e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono
consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e
radiofoniche da un concessionario ad un altro
concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di
impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito
locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli
autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge
14 aprile 1975, n. 103 inclusi negli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli
autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in
ambito nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ad
eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la
copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio
nazionale, nonche' delle emittenti televisive criptate. La
possibilita' di acquisizione di impianti o rami di azienda
in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato art.
11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica
la disposizione dell'art. 3, comma 2, dello stesso
decreto-legge n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto-legge
n. 323 del 1993.
14. Sono consentite durante il periodo di validita'
delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito
locale le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o
di societa' cooperative a responsabilita' limitata, che
intendano operare in ambito locale, di concessionarie
costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha
efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di
concessione.
15. (Omissis).
16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a
utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari
per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
17. Per il periodo di validita' delle concessioni di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992
n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la
percentuale di cui all'art. 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per cento.
18. (Omissis).
19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora
in ambito locale il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese
forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' portato al 35
per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di
affollamento orario di cui all'art. 8, comma 8, della legge
6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del
presente articolo.
20. Le sponsorizzazioni delle imprese di
radiodiffusione televisiva in ambito locale possono
esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi
trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi
accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello
sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva
89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre
1993, n. 581, e' adeguato alle disposizioni di cui al
presente comma entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
21. (Omissis)
22. E abrogato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste
dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
ridotte ad un decimo. Le sanzioni gia' irrogate agli stessi
soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria
fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto devono intendersi prive di
efficacia.
24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la
commercializzazione e la distribuzione di decodificatori
per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso
condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali,
dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e
del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato
europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono
punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta
milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna
apparecchiatura.
25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della
legge 23 agosto 1988 n. 400, un regolamento contenente
norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex,
ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo
modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione da
parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico
ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione
del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a
centrali non numerizzate puo' avvenire solo previa
richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di
servizi audiotex di particolare utilita' autorizzati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino
all'emanazione del predetto regolamento si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali
che presentino forme o contenuti di carattere erotico,
pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive
e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta»
conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to
one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra
le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di
propagandare servizi audiotex, in programmi
radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro
tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
27. I concessionari del servizio telefonico e del
servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti
radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi
25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500
milioni.
28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
determina con propri provvedimenti da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresi' le modalita' e i
termini di comunicazione e con un anticipo di almeno
novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati
contabili ed extracontabili, nonche' le notizie che i
soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e
integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto
1990, n. 223 e all'art. 6, comma 3 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano,
in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita' di
radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a
trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati che devono
formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di
cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le
fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di
volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo
di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano
editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici
numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in
un'unica area geografica provinciale, ovvero di piu'
periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i
ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu'
del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che
siano titolari di una sola concessione per la
radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono
tenuti ad inviare annualmente al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su
carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o
dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del
sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della
cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione
nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della societa'
editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonche'
eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del
codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con
indicazione del soggetto proprietario delle testate se
diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome
dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei
giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite,
abbonamenti e pubblicita', nonche', per le concessionarie
di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando la facolta' del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la
trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di
cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi
previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto
riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto
economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice
civile, tenendo conto delle competenze allo stesso
attribuite dalla legge.
30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si
applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano,
ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, dell'art. 1, comma ottavo, della legge
5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della
legge 5 agosto 1091, n. 416, come sostituito dall'art. 1
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
comma 28.
31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di
cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice
civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a
redigere i propri bilanci di esercizio secondo le
disposizioni dello stesso codice.
33. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo,
numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono
pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale
e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato
da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio
relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il
modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28,
29, 30 e 31 nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e
il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di
appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
34. - 39. (Omissis)
40. Alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
che abbiano maturato i requisiti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'art.
3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.
41. Il legale rappresentante, gli amministratori
dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non
provvedono alla comunicazione, nei termini e con le
modalita' prescritti, dei documenti, dei dati e delle
notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui
ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni
di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28
che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi
indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e
con le modalita' prescritti, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
42. Competente alla contestazione ed all'applicazione
della sanzione e' il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che
nelle comunicazioni richieste dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o
fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non
rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite
dall'art. 2621 del codice civile.
44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai
fini' dell'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi
della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con
le facolta' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni ed integrazioni.
45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai
commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai
provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
1997.
46. Sono abrogati:
a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi
quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1983, n. 73;
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f) l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, nonche' l'art. 1, commi 4 e 5,
dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono,
come requisiti essenziali per il rilascio e per la
validita' delle concessioni per la radiodiffusione, la
presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti
i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n.
223»;
h) l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992. n. 255 limitatamente alle
disposizioni di cui alla lettera b).
47. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
48. (Omissis)
49. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente
autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo
Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario,
rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi
per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali
sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle
azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per
conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il
risanamento finanziario degli enti.
50. Al fine di assicurare continuita' al pieno
funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del
Teatro comunale dell'Opera di Genova, e' erogato all'ente
autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di
lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni
fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,n. 163, per
l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione
del Fondo stesso.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si
provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6
miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'anno finanziario 1994.
52. - 54. (Omissis)
55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a
decorrere dal 29 giugno 1995.
56. Al comma 4 dell'art. 17 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».
57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del
decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440 si estende alle
opere ed ai diritti la cui protezione e' ripristinata a
norma del comma 2 dell'art. 17, legge 6 febbraio 1996, n.
52, e la comunicazione di cui all'art. 5 del citato decreto
legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai
fini dell'applicazione della disciplina prevista dal
presente comma e' cessionario chi ha acquistato i diritti
prima della loro estinzione.
59. La commissione centrale per la musica, di cui
all'art. 3, legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni
consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del R.D.L.
1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno
1935, n. 1142 e all'art. 2 del decreto legislativo
20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la
cinematografia ed il comitato per il credito
cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e
27, legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione
consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo
viaggiante, di cui all'art. 3, legge 18 marzo 1968, n. 337,
tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo,
sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente
denominate commissione consultiva per la musica,
commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva
per il cinema, commissione per il credito cinematografico e
commissione consultiva per le attivita' circensi e lo
spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite,
salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia'
proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra
funzione consultiva che l'Autorita' di Governo competente
per lo spettacolo intenda loro affidare.
60. E' istituita la commissione consultiva per la
danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in
materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale
per la musica, nonche' ogni altra funzione consultiva
attinente ai problemi della danza che l'Autorita' di
Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.
61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60
sono composte da nove membri, incluso il direttore generale
competente, che le presiede. Gli altri componenti sono
nominati nel numero di sei dall'Autorita' di Governo
competente per lo spettacolo e gli altri due,
rispettivamente, uno su designazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed uno su
designazione della Conferenza Stato-citta'. Essi sono
scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di
competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo
provvedimento dell'Autorita' di Governo competente per lo
spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione
e funzionamento delle commissioni, che operano con la
nomina di almeno cinque componenti. Il direttore generale
competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente
della medesima Direzione generale a presiedere le singole
sedute delle commissioni.
62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e
60 restano in carica due anni e possono essere confermati
per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla
cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere
nuovamente nominati. Qualora un componente delle
commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa
comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi
dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del
loro insediamento, di non versare in situazioni di
incompatibilita' con la carica ricoperta, derivanti
dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto
delle competenze istituzionali delle commissioni.
64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'Autorita' di Governo
competente per lo spettacolo procede alla adozione dei
decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai
sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente
per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro,
e' determinato, nei limiti di quanto stanziato per il
funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma
59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni
istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione
alle sedute delle medesime commissioni.
66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59
restano in carica, nella composizione esistente alla data
del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove
commissioni.
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di
cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente per lo
spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i
problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni
rispettivamente competenti per la musica, la danza, la
prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo
viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo
sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in
ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di
settore e in particolare in ordine alla predisposizione di
indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione
delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita'
dello spettacolo.
68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si
provvede alla determinazione del numero dei componenti del
comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del
numero complessivo, del numero, non superiore comunque a
nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonche' alla
determinazione delle modalita' di designazione dei
componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di
categoria, delle modalita' di convocazione e di
funzionamento. Del comitato fanno parte il Capo del
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori
generali competenti.
69. Il comitato per i problemi dello spettacolo e'
presieduto dall'Autorita' di Governo competente per lo
spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.
70. Ai costi di funzionamento del comitato per i
problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive
istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei
limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle
soppresse commissioni di cui al comma 59 e del soppresso
Consiglio nazionale dello spettacolo.
71. (Omissis).
- Il testo dell'art. 20 della gia' citata legge n. 112
del 2004, e' il seguente:
«Art. 20 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a.). - 1. La concessione del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e' affidata, per la durata di
dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a..
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla
presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e'
assoggettata alla disciplina generale delle societa' per
azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e
l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., composto da nove
membri, e' nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a
essere organo di amministrazione della societa', svolge
anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto
adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
a giudice costituzionale ai sensi dell'art. 135, secondo
comma, della Costituzione o, comunque, persone di
riconosciuto prestigio e competenza professionale e di
notoria indipendenza di comportamenti, che si siano
distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche,
della cultura umanistica o della comunicazione sociale,
maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano
lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in
aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il
mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura
tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di
amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei
suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del
parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante
voto di lista. A tale fine l'assemblea e' convocata con
preavviso, da pubblicare ai sensi dell'art. 2366 del codice
civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato
per l'adunanza; a pena di nullita' delle deliberazioni ai
sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno
pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che
non possono essere modificate o integrate in sede
assembleare; le liste possono essere presentate da soci che
rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese
pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e
annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui
due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci
giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal
presente articolo in relazione al numero massimo di
candidati della lista presentata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un
numero di candidati pari al numero di componenti del
consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto
puo' votare una sola lista. Nel caso in cui siano state
presentate piu' liste, i voti ottenuti da ciascuna lista
sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero
di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti sono
assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica
graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla
base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che
ottengono i quozienti piu' elevati. In caso di parita' di
quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui
presentatori detengano la partecipazione azionaria minore.
Le procedure di cui al presente comma si applicano anche
all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri
del consiglio di amministrazione e fino alla completa
alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una
autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di
candidati proporzionale al numero di azioni di cui e'
titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle
delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'immediata presentazione secondo le modalita' e i criteri
proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze, nelle assemblee della societa'
concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni
di revoca o che comportino la revoca o la promozione di
azione di responsabilita' nei confronti degli
amministratori, esprime il voto in conformita' alla
deliberazione della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non
superi la quota del 10 per cento del capitale della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei
rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini
della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri
eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due
membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal
socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene
efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno
o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati con le
medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
successivi alla comunicazione formale delle dimissioni
presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
chiusura della prima offerta pubblica di vendita,
effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3. Ove,
anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere
alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza
naturale del mandato o per altra causa, a cio' si provvede
secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.».



Art. 51.
Sanzioni di competenza dell'Autorita'
1. L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorita' con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicita', sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell'Autorita';
d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorita', relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'articolo 44 e dai regolamenti dell'Autorita';
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32;
i) in materia dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita' riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorita';
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'Autorita' dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l'Autorita' diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l'Autorita' delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e).
3. L'Autorita', applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).
4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone altresi', nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'articolo 35.
7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'articolo 43, nonche' quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 48.
9. Se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, l'Autorita' puo' disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu' gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorita', la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.



Note all'art. 51:
- Il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 (Regolamento in
materia di sponsorizzazioni in materia di sponsorizzazioni
di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico) e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1994, n. 8.
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 20 della legge n.
223 del 1990 e' il seguente:
«4. I concessionari privati devono tenere un registro,
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato
in conformita' alle disposizioni dell'art. 2215 del codice
civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati
relativi ai programmi trasmessi, nonche' la loro
provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.
5. I concessionari privati sono altresi' tenuti a
conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi
successivi alla data di trasmissione dei programmi
stessi.».
- Il testo dei commi 26 e 28 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, della legge n. 650 del 1996, e' il seguente:
«26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali
che presentino forme o contenuti di carattere erotico,
pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive
e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta»
conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to
one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra
le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di
propagandare servizi audiotex, in programmi
radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro
tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
determina con propri provvedimenti da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresi' le modalita' e i
termini di comunicazione e con un anticipo di almeno
novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati
contabili ed extracontabili, nonche' le notizie che i
soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e
integrazioni, agli articoli 12 e 21 della, legge 6 agosto
1990, n. 223, e all'art. 6, comma 3, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque
esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia,
attivita' di radiodiffusione sonora o televisiva, sono
tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati che
devono formare oggetto di comunicazione da parte dei
soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le
associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le
cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le
ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico
che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un
solo periodico distribuito in un unica area geografica
provinciale, ovvero di piu' periodici tutti a carattere
scientifico, sempre che i ricavi della raccolta
pubblicitaria non rappresentino piu' del 40 per cento dei
ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale,
sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria una
comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti
dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o
dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del
sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della
cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione
nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della societa'
editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonche'
eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del
codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con
indicazione del soggetto proprietario delle testate se
diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome
dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei
giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite,
abbonamenti e pubblicita', nonche', per le concessionarie
di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.».
Per il capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del
1981 si vedano le note all'art. 35.
Per l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 si
vedano le note all'art. 13.



Art. 52.
Sanzioni di competenza del Ministero
1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il Ministero, con le modalita' e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e 24, commi 1 e 2;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attivita' di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
4. Il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 3.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.



Note all'art. 52:
- Il testo dell'art. 97 dei commi da 2 a 9 dell'art. 98
del citato decreto legislativo n. 259 e' il seguente:
«Art. 97 (Danneggiamenti e turbative). - 1. Chiunque
esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai
servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli
oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'art. 635,
secondo comma, n. 3, del codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e'
vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi
di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi
inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono
direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati
territoriali del Ministero. La violazione del divieto
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
«Art. 98 (Sanzioni).
(Omissis).
2. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al
comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, ai
soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita'
prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e
delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli
stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro
115.000,00.».
- Per la legge n. 241 del 1990 si vedano le note
all'art. 43.



Art. 53.
Principio di specialita'
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.



Note all'art. 53:
L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' il seguente:
«2. Campo di applicazione. (Omissis).
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del
codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per
la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.»



Art. 54.
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
b) del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78:
1) all'articolo 2, il comma 2;
2) all'articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies;
c) della legge 30 aprile 1998, n. 122:
1) all'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11;
2) gli articoli 3 e 3-bis;
d) della legge 31 luglio 1997, n. 249:
1) all'articolo 1, il comma 24;
2) l'articolo 2, ad eccezione del comma 6;
3) all'articolo 3, i commi 1, 8, 11, limitatamente ai primi cinque periodi, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23;
4) l'articolo 3-bis;
e) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l'articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24;
f) del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422:
1) all'articolo 5, i commi 1 e 1-bis;
2) all'articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5;
3) gli articoli 6-bis, 8 e 9;
g) del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l'articolo 1, commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies;
h) il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
i) della legge 6 agosto 1990, n. 223:
1) gli articoli 2,3 e 6 ad eccezione del comma 11, limitatamente al secondo periodo;
2) all'articolo 7, i commi 2 e 5;
3) l'articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18;
4) gli articoli 10, 12, 13, 15;
5) all'articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23;
6) l'articolo 17;
7) l'articolo 18, ad eccezione del comma 4;
8) l'articolo 19;
9) all'articolo 20, il comma 4;
10) l'articolo 21;
11) l'articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7;
12) all'articolo 24, il comma 3;
13) gli articoli 28, 29, 31 e 37;
l) della legge 14 aprile 1975, n. 103:
1) l'articolo 22;
2) all'articolo 38, il terzo e quarto comma;
3) all'articolo 41, il primo e secondo comma;
4) l'articolo 43-bis e 44.



Note all'art. 54:
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 3 maggio
2004, n. 112, abrogati dal presente decreto legislativo,
recavano:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita).
Art. 2 (Definizione).
Art. 3 (Principi fondamentali).
Art. 4 (Principi a garanzia degli utenti).
Art. 5 (Principi a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza del sistema radiotelevisivo).
Art. 6 (Principi generali in materia di informazione e
di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore
radiotelevisivo)».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni della legge n. 78 del 1999, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 2. (Disciplina per evitare posizioni dominanti
nel mercato televisivo) - 1. Ciascuna societa' di calcio di
serie A e di serie B e' titolare dei diritti di
trasmissione televisiva in forma codificata. E' fatto
divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e
titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso
soggetti controllati e collegati, piu' di sessanta per
cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma
codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di
serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior
valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel
caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano
la presenza di un solo acquirente il limite indicato puo'
essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti
in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
puo' derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo
periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto
delle condizioni generali del mercato, della complessiva
titolarita' degli altri diritti sportivi, della durata dei
relativi contratti, della necessita' di assicurare
l'effettiva concorrenzialita' dello stesso mercato,
evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la
contrattazione dei predetti diritti di trasmissione
relativi a eventi considerati di minor valore commerciale.
L'Autorita' deve comunque pronunciarsi entro sessanta
giorni in caso di superamento del predetto limite. Si
applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1997,
n. 287 e l'art. 1, comma 6, lettera c), numero 11), della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. (Abrogato).
2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese
quelle che diffondono programmi in contemporanea o
programmi comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un
marchio, una denominazione o una testata identificativi che
richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente
nazionale. Per le emittenti locali che alla data del
30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente
hanno ottenuto il rilascio della concessione con un
marchio, una denominazione o una testata identificativi che
richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente
nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica
dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del
predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'art.
1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 3. (Interventi urgenti a sostegno). - 1.-1-bis.
(Abrogati).
2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni
consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai
sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla
direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicita', possono
presentare domanda di concessione, a condizione che si
impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della
concessione l'irradiazione dei propri programmi
esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti
possono effettuare le proprie trasmissioni
contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o
via cavo. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione
allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via
cavo e, comunque, non oltre il termine di durata della
concessione.
3.-5-quinquies (Abrogati).
5-sexies. Su istanza degli interessati, presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i canoni di
concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali
per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere
corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino
a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio
ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il
Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle
somme dovute, comunica agli interessati le modalita' e i
termini di pagamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 122
del 30 aprile 1998, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 2 (Promozione della distribuzione e della
produzione di onere europee).
1.-6. (abrogati).
7. Sono abrogati l'art. 26 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e l'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dell'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6,
lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono
disciplinate le modalita' di sfruttamento dei film italiani
e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in
considerazione dell'intervento pubblico ai sensi della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 agosto
1971, n. 819.
9.-11. (Abrogati).
12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno
presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa
avverso i provvedimenti di diniego della domanda di
concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza
di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attivita'
radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato
della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di
cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, a condizione
che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio
1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente
operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un
pubblico locale e che non fanno parte di una rete
nazionale.».
- Gli articoli 3 e 3-bis della legge n. 122 del 1998,
abrogati dal presente decreto legislativo, recavano:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di pubblicita'
televisiva).
«Art. 3-bis (Televendita).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)
- 1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi,
uno per la commissione per le infrastrutture e le reti,
l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In
caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all'elezione di
un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato dei componenti l'Autorita'. Al
commissario che subentri quando mancano meno di tre anni
alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto
di conferma di cui all'art. 2, comma 8, della legge
14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa
con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente
sottoposta al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il
rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1999, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di
qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun
gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e
di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da
altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorita' di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono
tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle
telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente
mediante le procedure di mobilita' previste dall'art. 4,
comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273 per il personale in ruolo del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti applicato al relativo
ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
al personale in posizione di comando dall'Ente poste
italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei
limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita
dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti
sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del
tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i
mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,
rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed
informazioni con le Autorita' e le amministrazioni
competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le
rispettive funzioni.
17. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta
unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non
oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
l'indennita' prevista dall'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto
1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti
amministrativi e giurisdizionali e nella titolarita' dei
rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.
400, per individuare le competenze trasferite, coordinare
le funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche
amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24. (Abrogato).
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita'
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza di primo grado e' attribuita
in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di
provvedimenti dell'Autorita', puo' definire immediatamente
il giudizio nel merito, con motivazione in forma
abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti
al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione
della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono
ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del
provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del
merito della causa deve essere celebrata entro sessanta
giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle
spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno
facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito
dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei
motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di
appello immediato si applica l'art. 33 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall'autorita' sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.
Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). -
1.-5. (Abrogati).
6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita'
fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in
ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i
seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo
uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti,
tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per
adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso
integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in
ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni
bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla
pianificazione. I bacini televisivi sono di norma
coincidenti con il territorio della regione, quelli
radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita'
tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e
locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili
per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di
emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle
lingue delle stesse minoranze.
7.-20. (Abrogati).
Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva). -
1. (Abrogato).
2. L'Autorita' approva il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate,
entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni
radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una
durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto
delle condizioni definite in un regolamento adottato
dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di cui al
comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilita' limitata e cooperative. Le societa' di
cui al presente comma devono essere di nazionalita'
italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione
europea. Il controllo delle societa' da parte di soggetti
di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti
all'Unione europea e' consentito a condizione che detti
Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento
di effettiva reciprocita', fatte salve le disposizioni
derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori
delle societa' richiedenti la concessione non devono aver
riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono
essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di
prevenzione. L'Autorita', limitatamente alla
radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le
scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la
predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del
conseguente rilascio delle concessioni, qualora la
complessita' del piano radiofonico impedisca la sua stesura
nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere
elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle
relative concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il
30 aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di
cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni
ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non
oltre il 30 aprile 1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni
radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato
dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione
di norme che consentano la massima trasparenza societaria
anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti,
delle emittenti che, in base al progetto editoriale
presentato, garantiscano una proposta di produzioni
destinate a diversificare l'offerta in relazione alle
condizioni di mercato, una quota rilevante di
autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una
consistente programmazione riservata all'informazione, un
adeguato numero di addetti, piani di investimento
coordinati con il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la
radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri
direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei
requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle
concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive
locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali
ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri
che verranno stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di
accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da
precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via
esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed
alle emittenti di cui all'art. 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa
in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli
investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di
aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le
fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e
l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive
locali di trasmettere programmi informativi differenziati
per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di
pubblicita', sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o piu'
regolamenti nei confronti degli esercenti la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono
particolare valore le emittenti locali che decidono di
dedicare almeno il 70 per cento della programmazione
monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale,
quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili
come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti
locali a programmazione monotematica di chiara utilita'
sociale dovranno essere considerate anche nella divisione
della parte di pubblicita' pubblica riservata alle
emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi
di quanto previ
Art. 55.
Disposizioni finali e finanziarie
1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorita' richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell'Autorita'. Il rinvio alle stesse disposizioni e' da intendersi come formale e non recettizio.
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 56.
Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli