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| Gazzetta n. 208 del 2005-09-07 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 1 luglio 2005, n. 178 |  | Regolamento  per  l'istituzione  del  Fondo  di  solidarieta'  per il sostegno  al  reddito,  dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione  professionale  del  personale  di  «Poste  Italiane S.p.A.». |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed,  in  particolare, l'articolo 17, comma 3;
 Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella  parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via sperimentale,  con  uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno  del  reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione  aziendale  e  per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  del  27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato  emanato  un  regolamento  quadro  propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
 Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che  prevede  una  specifica  disciplina  transitoria  per  i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
 Visto l'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che  ha  previsto  che per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui  all'articolo  2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  applicabile a Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione  del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001 con cui, in  attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e'  stato  convenuto  di  istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  il  «Fondo  di  solidarieta'  per il sostegno  del  reddito,  della  occupazione  e  della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.»;
 Visto il successivo accordo del 16 ottobre 2001, con il quale si e' convenuto  di  modificare  l'articolo  3  del  sopra citato contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001;
 Visto  l'ulteriore accordo del 17 dicembre 2003, con il quale si e' convenuto  di  procedere ad una diversa formulazione dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, fissando un termine massimo per la presentazione delle richieste di erogazione delle prestazioni;
 Sentite  nella  riunione  del  9 novembre  2001  le  organizzazioni individuate,  al  fine  dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 18 luglio 2001;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
 Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
 Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con nota del 4 aprile 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1. Costituzione  del  Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione    e    della   riconversione   e   riqualificazione
 professionale del personale della «Poste Italiane S.p.A.».
 
 1.  E' istituito presso l'I.N.P.S. il «Fondo di solidarieta' per il sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e riqualificazione  del  personale  della  Poste  Italiane  S.p.A.», di seguito denominato: «Fondo».
 2.  Il  Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  27 novembre 1997, n. 477.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 -  Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
 20  (Disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo
 della Corte dei conti), e' il seguente:
 «Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
 conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
 Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
 atti non aventi forza di legge:
 a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
 del Consiglio dei Ministri;
 b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
 atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
 piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
 dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
 lo svolgimento dell'azione amministrativa;
 c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
 programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
 di norme comunitarie;
 d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
 riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre zioni emanate
 nelle materie di cui alle lettere b) e c);
 e) (lettera    abrogata    dall'art.    43,   decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n. 80 e dall'art. 72, decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165.).
 f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
 patrimonio immobiliare;
 g) decreti     che    approvano    contratti    delle
 amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
 attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
 quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma
 dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
 di  appalto  d'opera,  se di importo superiore al valore in
 ECU    stabilito    dalla    normativa    comunitaria   per
 l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
 contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
 superiore ad un decimo del valore suindicato;
 h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
 accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
 Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
 di esercizi successivi;
 i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
 scritto del Ministro;
 l)  atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
 richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
 preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
 assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
 preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
 irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
 2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
 acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
 non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
 termine  di  trenta  giorni dal ricevimento. li' termine e'
 interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
 integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
 ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
 provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
 rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
 controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
 trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
 dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
 istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
 divengono esecutivi.
 3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
 con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
 notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
 amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
 Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
 riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
 ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
 amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
 riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
 illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
 4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
 esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
 bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
 nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
 provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
 regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
 controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
 anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
 dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
 stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
 modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
 La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
 riferimento del controllo.
 5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
 controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
 obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
 programma.
 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
 Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
 controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
 inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
 Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
 osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
 agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
 7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
 disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
 786,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio
 1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
 nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
 in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
 1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
 valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
 articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
 amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
 interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
 disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
 comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
 n.  453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
 territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
 legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
 seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
 illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
 direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
 disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
 di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
 3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
 decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
 dall'articolo 166 della legge 11luglio1980, n. 312.
 9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
 applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
 presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
 delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
 decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
 modificazioni.
 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
 della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
 sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
 assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
 annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
 ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
 presidenti  di sezione preposti al coordinamento, I collegi
 hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
 materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
 votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
 della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
 sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
 magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
 annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
 almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
 ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
 delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
 di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
 numero minimo di ventuno votanti.
 10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
 stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
 competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
 composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
 11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
 dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
 dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
 caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
 circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
 a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
 deferisce la questione alla sezione.
 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
 al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
 da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
 ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
 richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
 notizia alla sezione del controllo.
 13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
 atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
 creditizia, mobiliare e valutaria.».
 - Il   testo   dell'art.   2,  comma  28,  della  legge
 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
 finanza pubblica), e' il seguente:
 «28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
 ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
 di  entrata  in vigore della presente legge, con uno o piu'
 decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
 di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
 delle  competenti  commissioni parlamentari, sono definite,
 in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
 politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
 nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
 per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
 pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
 utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
 sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
 Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
 attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
 collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
 un  contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50
 per cento;
 b) definizione da parte della contrattazione medesima
 di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
 modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
 costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
 correlati contributi figurativi;
 c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
 finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
 del contributo;
 d) in  caso  di  ricorso  ai  trattamenti, previsione
 della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
 di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
 della contribuzione stessa;
 e) istituzione  presso  l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti
 con il concorso delle parti sociali;
 f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
 maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
 lire 150 miliardi.».
 - Il  testo del decreto del Ministro del lavoro e della
 previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
 del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  del 27
 novembre 1977, n. 477 (Regolamento recante norme in materia
 di   ammortizzatori  per  le  aree  non  coperte  da  cassa
 integrazione   guadagni),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale del 13 gennaio 1998, n. 9.
 - Il   testo   dell'art.   59,  comma  3,  della  legge
 27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
 della finanza pubblica), e' il seguente:
 «3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1998,  per  tutti i
 soggetti  nei  cui  confronti trovino applicazione le forme
 pensionistiche  che  garantiscono  prestazioni  definite in
 aggiunta  o  ad  integrazione del trattamento pensionistico
 obbligatorio,   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  decreto
 legislativo   16 settembre   1996,   n.   563,  al  decreto
 legislativo   21 aprile   1993,   n.  124,  ed  al  decreto
 legislativo  20 novembre  1990,  n.  357,  nonche' le forme
 pensionistiche   che   assicurano  comunque  ai  dipendenti
 pubblici,  inclusi  quelli  alle dipendenze delle regioni a
 statuto  speciale  e  degli enti di cui alla legge 20 marzo
 1975,  n.  70,  e successive modificazioni, ivi compresa la
 gestione  speciale  ad  esaurimento  di cui all'art. 75 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
 n.  761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
 addetto   alle   imposte   di  consumo,  per  il  personale
 dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
 addetto  alle  esattorie  e  alle ricevitorie delle imposte
 dirette,  prestazioni  complementari al trattamento di base
 ovvero  al  trattamento di fine rapporto, il trattamento si
 consegue  esclusivamente in presenza dei requisiti e con la
 decorrenza  previsti  dalla  disciplina  dell'assicurazione
 generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
 le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
 del  personale  dipendente,  stipulati  anteriormente  alla
 costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
 ai  sensi  dell'art.  2,  comma 28, della legge 23 dicembre
 1996,  n.  662,  e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per
 gli  iscritti  ai  regimi  aziendali  integrativi di cui al
 citato   decreto   legislativo   n.   357   del   1990,  la
 contrattazione  collettiva,  nei casi di ristrutturazione o
 riorganizzazione   aziendale  che  determinano  esuberi  di
 personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli
 ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
 tali  esuberi  riguardanti banche, associazioni di banche e
 concessionari   della   riscossione   cui  si  applicano  i
 contratti  collettivi  del settore del credito, gli accordi
 stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le
 organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative del
 personale  dipendente  possono: a) prevedere, allo scopo di
 agevolare  gli esodi, apposite indennita' da erogare, anche
 ratealmente,  in  conformita'  all'art.  17 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
 modificato  dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre
 1997,  n.  314,  nel  rispetto  dei  requisiti  di eta' ivi
 previsti,  nonche'  in  conformita'  all'art.  6,  comma 4,
 lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997;
 al  medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del
 testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, come modificato
 dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997,
 sono  assoggettate  le  analoghe  prestazioni eventualmente
 erogate,  al  fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali
 per  il  settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
 b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore
 eta' ovvero della maggiore prossimita' alla maturazione del
 diritto  a  pensione  a  carico dell'assicurazione generale
 obbligatoria,  purche' siano contestualmente previste forme
 di  sostegno  del reddito, comprensive della corrispondente
 contribuzione  figurativa,  erogabili,  anche  in soluzione
 unica,  nel  limite  massimo  di  4  anni  previsto  per la
 fruizione  dell'indennita'  di  mobilita' di cui all'art. 7
 della  legge  23 luglio  1991,  n.  223, poste a carico dei
 datori di lavoro. Alle apposite indennita' ed alle forme di
 sostegno    del   reddito,   comprensive   dei   versamenti
 all'I.N.P.S.    per    la    corrispondente   contribuzione
 figurativa,  si  applica  il  comma  3-bis  dell'art. 1 del
 decreto-legge  14 agosto  1992,  n.  364,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la
 costituzione  dei citati fondi nazionali per il settore del
 credito,   la   gestione  dei  rapporti  attivi  e  passivi
 derivanti  dall'applicazione  di accordi stipulati ai sensi
 del  presente  comma e' trasferita ai fondi stessi, i quali
 assumono  in  carico  le residue prestazioni previste dagli
 accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente
 l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti
 pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in
 attuazione  del  decreto-legge  24 settembre  1996, n. 497,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 novembre
 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997,
 n.  387,  per  il  risanamento,  la  ristrutturazione  e la
 privatizzazione  delle  aziende  bancarie  ivi  richiamate,
 trovano  applicazione, sino alla loro completa attuazione e
 comunque  non  oltre  il  31 dicembre 1998, le disposizioni
 degli  accordi  sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998,
 compresa,  a  tale  esclusivo  fine,  la  facolta'  per  le
 predette  aziende  di sostenere il costo della prosecuzione
 volontaria  della  contribuzione  previdenziale  fino  alla
 maturazione    del    diritto    a    pensione   a   carico
 dell'assicurazione    generale   obbligatoria   secondo   i
 requisiti  di  anzianita'  contributiva  e di eta' previsti
 dalla  legislazione  previgente. Le forme pensionistiche di
 cui  al  presente comma, fermo restando quanto previsto dal
 comma 33, nonche' dal citato decreto legislativo n. 124 del
 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, in forme a
 contribuzione  definita  mediante  accordi stipulati con le
 rappresentanze  dei  lavoratori  di  cui  all'art. 19 della
 legge  20 maggio  1970, n. 300, e successive modificazioni,
 ovvero,   in  mancanza,  con  le  organizzazioni  sindacali
 maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla
 facolta'   di   riscatto,   ove   prevista,   nelle   forme
 pensionistiche  di  cui  al presente comma esercitata dalla
 data  di  entrata  in  vigore  della presente legge trovano
 applicazione  le disposizioni di cui al capo II del decreto
 legislativo   30 aprile   1997,   n.  184,  in  materia  di
 determinazione  del  relativo onere. Entro il 31 marzo 2000
 il  Governo  e'  delegato ad emanare un decreto legislativo
 per  l'armonizzazione  della disciplina previdenziale e del
 trattamento  di  fine  rapporto  del personale addetto alle
 esattorie  e  alle  ricevitorie  delle  imposte dirette con
 quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base
 dei  principi  e  criteri  direttivi  indicati nell'art. 2,
 commi  22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le
 modalita' di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge
 nel  rispetto  degli  equilibri  di bilancio della relativa
 gestione.  Fino  alla data di entrata in vigore del decreto
 legislativo   al   predetto   personale   si  applicano  le
 disposizioni di cui al presente comma.».
 - Il   testo   dell'art.   40,  comma  6,  della  legge
 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
 stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
 «6.  Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui
 all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 e'  applicabile alla societa' Poste italiane Spa l'art. 59,
 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
 - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
 dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59),  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
 S.O.
 - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
 compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
 Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
 amministrativa), e' il seguente:
 «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
 il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
 a:
 a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
 riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
 nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
 autonomo;
 b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
 settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
 istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
 controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
 operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
 pubblico al sistema produttivo nazionale;
 c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
 strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
 rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
 amministrazioni pubbliche;
 d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
 a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
 nel settore stesso.
 2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
 della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
 Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
 comunque emanati.
 3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
 legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
 stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
 procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
 vigore.
 4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
 recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
 legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
 ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
 1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
 decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
 articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
 di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
 partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
 responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
 responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
 nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
 stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
 lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
 conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
 disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
 di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
 diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
 generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
 mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
 commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29;
 b)  prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
 alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
 interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
 specificita' tecnica;
 c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
 di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
 negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
 sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
 consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
 fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
 all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
 d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
 contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
 ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
 professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
 del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
 modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
 disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
 qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
 l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
 ricerca;
 e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
 autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
 nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
 amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
 contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
 attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
 possano costituire un comitato di settore;
 f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
 sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
 dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
 limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
 gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
 all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
 successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
 richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
 nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
 certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
 pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
 quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
 che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
 trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
 amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
 quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
 presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
 di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
 effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
 ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
 all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
 completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
 di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
 g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
 ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
 a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
 dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
 concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
 presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
 misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
 generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
 sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
 conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
 estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
 alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
 conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
 risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
 di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
 processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
 h)  prevedere  procedure facoltative di consultazione
 delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
 collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
 atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
 di lavoro;
 i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
 pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
 disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
 nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
 delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
 costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
 organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
 codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
 con il Dipartimento della funzione pubblica.
 4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
 emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
 permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
 schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
 essere comunque emanati.
 5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
 28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
 1997.
 6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
 legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
 disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
 seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
 1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
 parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
 soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
 limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
 nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
 "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
 di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
 definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
 lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
 "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
 seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
 7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
 legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
 procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
 pubblicato il bando di concorso.».
 Nota all'art. 1:
 - Il  testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto n.
 477  del  1997  (Regolamento  recante  norme  in materia di
 ammortizzatori   per   le   aree   non   coperte  da  cassa
 integrazione guadagni), e' il seguente:
 «1.  Ciascun  regolamento  provvede ad istituire presso
 l'Istituto  nazionale della previdenza sociale un fondo con
 gestione    finanziaria   e   patrimoniale   autonoma   cui
 affluiscono   i   contributi  determinati  dal  regolamento
 medesimo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Finalita' del Fondo
 
 1.  Il  Fondo  ha  lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori  delle  Poste  Italiane  S.p.A.  che,  nell'ambito  ed  in connessione  con  processi  di  ristrutturazione  o  di situazioni di crisi,  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  o  di  riorganizzazione  aziendale  o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:
 a) favoriscano    il    mutamento   e   il   rinnovamento   delle professionalita';
 b) realizzino   politiche   attive  di  sostegno  del  reddito  e dell'occupazione.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 28, della citata
 legge n. 662 del 1996, si veda nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Amministrazione del Fondo
 
 1.  Il Fondo e' gestito da un «Comitato amministratore» composto da sette  esperti  designati da Poste Italiane S.p.A. e da sette esperti designati  dalle  organizzazioni  sindacali  stipulanti  il contratto collettivo  nazionale di lavoro, maggiormente rappresentative in base alle   previsioni   normative   vigenti,  in  possesso  di  specifica competenza   e   pluriennale  esperienza  in  materia  di  lavoro  ed occupazione,   nonche'   da  due  rappresentanti  con  qualifica  non inferiore  a  dirigente,  rispettivamente  del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.  Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza dei due   terzi   dei   componenti   del   comitato   amministratore.  Le deliberazioni  vengono  assunte a maggioranza dei presenti, SLC-CGIL, SLP-CISL,  UIL-POST,  FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL e UGL comunicazioni, provvederanno  a  designare un elemento ciascuno. L'ulteriore esperto verra'  nominato  da  TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI e SINDIP-QUADRI, nel rispetto dei criteri di rotazione.
 2.  Il  presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
 3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio   sindacale   dell'INPS,   nonche'   il  direttore  generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
 4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e la nomina non  puo'  essere  effettuata  per piu' di due volte. Nel caso in cui durante  il  mandato  venga  a  cessare  dall'incarico, per qualunque causale,  uno  o  piu' componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla  loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.
 |  | Art. 4. Compiti del Comitato amministratore del Fondo
 
 1. Il Comitato amministratore deve:
 a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo   e   vigilanza  dell'I.N.P.S.,  i  bilanci  annuali  della gestione,  preventivo  e  consuntivo,  corredati  da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
 b) deliberare  in  ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti  e  compiere  ogni  altro  atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
 c) deliberare,  sentite  le  parti  firmatarie  dell'accordo,  la misura  del  contributo  addizionale  di cui all'articolo 6, comma 1, lettera  b),  nonche'  la misura espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
 d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
 e) vigilare  sulla  affluenza  dei  contributi,  sulla erogazione delle  prestazioni  nonche'  sull'andamento della gestione del Fondo, adottando  i  provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicita' e trasparenza;
 f) decidere,   in  unica  istanza,  sui  ricorsi  in  materia  di contributi e prestazioni;
 g) assolvere  ogni  altro  compito  che  sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
 h) deliberare  le  revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 10.
 |  | Art. 5. Prestazioni
 
 1.  Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:
 a) in via ordinaria:
 1)  a  contribuire  al  finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali o comunitari;
 2)  al  finanziamento  di  specifici  trattamenti  a favore dei lavoratori  interessati  da  riduzioni  dell'orario di lavoro o dalla sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa anche in concorso con  gli  appositi  strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
 b) in via straordinaria:
 1)  all'erogazione  di  assegni straordinari per il sostegno al reddito,  in  forma  rateale,  e  al  versamento  della contribuzione correlata  di  cui  all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei  processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su   richiesta   del   lavoratore   in   unica  soluzione,  l'assegno straordinario sara' pari ad un importo corrispondente al 60 per cento del  valore  attuale,  calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente  alla  data della stipula dell'accordo del 18 luglio 2001, di quanto  sarebbe  spettato,  dedotta  la  contribuzione correlata, che pertanto  non  verra'  versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
 2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo  2,  per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 3.  Gli  assegni  straordinari  per  il  sostegno  del reddito sono erogati  dal  Fondo,  per un massimo di sessanta mesi nell'ambito del periodo  di  cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla  maturazione  del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia a carico  della  assicurazione  generale  obbligatoria,  a  favore  dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di  sessanta  mesi,  o  inferiore  a  sessanta  mesi,  dalla  data di cessazione del rapporto di lavoro.
 4.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  criteri di cui al comma 3, si dovra'   tenere   conto  della  complessiva  anzianita'  contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
 5.  Il  Fondo  versa, altresi', la contribuzione di cui al comma 1, lettera    b),   dovuta   alla   competente   gestione   assicurativa obbligatoria.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 28, della citata
 legge n. 662 del 1996, si veda nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 6. Finanziamento
 
 1.  Per  la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e' dovuto al Fondo:
 a) un  contributo ordinario dello 0,50 per cento (di cui lo 0,375 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,125 per cento a carico dei  lavoratori)  calcolato  sulla  retribuzione  imponibile  ai fini previdenziali  di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
 b) un  contributo  addizionale  a  carico del datore di lavoro in caso  di  fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  punto 2, nella misura non superiore all'1,50 per cento, calcolato  sulla  retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione  di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni  parzialmente  o  totalmente  perdute dai dipendenti che fruiscono  delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50 per  cento)  sono  ripartite  tra  datore  di  lavoro e lavoratori in ragione  degli  stessi  criteri  di  ripartizione  di cui al comma 1, lettera a).
 3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  b),  e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare e' determinato in termini percentuali dal  Comitato  amministratore  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 1, lettera   c),   relativo   ai   soli   lavoratori   interessati  alla corresponsione  degli  assegni  medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno  di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
 4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50   per   cento   e'   sospeso,   su  deliberazione  del  Comitato amministratore,  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 1, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a  regime,  l'erogazione  di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario.
 5.  Il  Comitato  amministratore  del  Fondo provvede, dopo un anno dalla  data  di  istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
 6.  I  successivi  accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti,   vengono   effettuati,   sempre  a  cura  del  Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
 7.  Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria  del  Fondo,  risultino  non  utilizzate  o  impegnate a copertura  di  oneri  derivanti  dalla  concessione delle prestazioni previste  dal  presente  regolamento,  sono  devolute  alle  forme di previdenza  in  essere  a  tale  momento presso la Societa', in conto contribuzione ordinaria.
 8.  Ai  predetti  fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza della   Societa'   e'   determinato   in   misura   proporzionalmente corrispondente  a  quanto  complessivamente  versato  dalla stessa, a titolo  di  contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto  di  quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
 9.   Alle   operazioni   di   liquidazione   provvede  il  Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo  svolgimento  delle  predette  operazioni,  che  devono comunque essere  portate  a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
 10.  Qualora  la  gestione  di  liquidazione non risulti chiusa nel termine  di  cui  al  comma  9,  la  stessa  e' assunta dal Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti  disciolti. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni  il  trentesimo  giorno  successivo  alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data  il  Comitato  amministratore  deve  consegnare  all'Ispettorato generale  per  la  liquidazione  degli  enti disciolti, sulla base di appositi  inventari,  le  attivita'  esistenti,  i libri contabili, i bilanci  e  gli  altri  documenti  del  Fondo,  nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
 |  | Art. 7. Accesso alle prestazioni
 
 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:
 a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto  1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
 b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto  2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i  processi  che  modificano  le  condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste;
 c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento  delle procedure contrattuali preventive e di legge, previste  per  i  processi  che  determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
 2.  L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato alla  condizione  che  le  procedure  sindacali  di cui al comma 1 si concludano  con  un  accordo  aziendale,  nell'ambito del quale siano stati  individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c) una pluralita'  di  strumenti  secondo  quanto  indicato  dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del   personale,   ovvero   determinano   la  riduzione  dei  livelli occupazionali.
 3.   Nei   processi   che  determinano  la  riduzione  dei  livelli occupazionali,  ferme  le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo'  accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
 4.  Alle  prestazioni  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto   2)   e   lettera   b),   nell'ambito   dei  processi  di  cui all'articolo 2,  puo'  accedere  tutto il personale dipendente, ferme restando  le  norme  di legge e di contratto applicabili alle diverse categorie.
 |  | Art. 8. Individuazione dei lavoratori in esubero
 
 1.   Ai   fini   del  presente  regolamento,  l'individuazione  dei lavoratori  in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e  organizzative  del  complesso  aziendale, avviene prioritariamente anteponendo  il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per  il  conseguimento  della pensione di anzianita' o vecchiaia alla data  stabilita  per  la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia  diritto  al  mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto  dei  criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 2.  L'individuazione  degli  altri  lavoratori  in  esubero ai fini dell'accesso  alla  prestazione  straordinaria di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  b),  avviene  adottando,  in  via prioritaria, il criterio  della  maggiore  prossimita' alla maturazione del diritto a pensione   a   carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  di appartenenza, ovvero della maggiore eta'.
 3.  Per  ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori  in  possesso  dei suddetti requisiti risulti superiore al numero   degli   esuberi,   si  favorisce,  in  via  preliminare,  la volontarieta', che e' esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni   aziendalmente   concordate,  e,  ove  ancora  risultasse superiore  il  numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Il  testo  dell'art. 5, comma 1 della legge 23 luglio
 1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione,
 mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
 direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
 altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
 seguente:
 «1.  L'individuazione  dei  lavoratori  da collocare in
 mobilita'   deve   avvenire,  in  relazione  alle  esigenze
 tecnico-produttive    ed    organizzative   del   complesso
 aziendale,  nel  rispetto dei criteri previsti da contratti
 collettivi  stipulati  con  i  sindacati di cui all'art. 4,
 comma  2,  ovvero,  in  mancanza  di  questi contratti, nel
 rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
 a) carichi di famiglia;
 b) anzianita':
 c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Prestazioni: criteri e misure
 
 1.  Nei  casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di   programmi   formativi   di   riconversione   o  riqualificazione professionale,   e'   pari  alla  corrispondente  retribuzione  lorda percepita  dagli  interessati,  ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.
 2.  Nei  casi  di  riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea  dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a), punto 2), superiore a 36 ore annue pro-capite, il Fondo, per  le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso   degli   appositi  strumenti  di  sostegno  previsti  dalla legislazione  vigente,  secondo  criteri  e  modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
 3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che  il  lavoratore  destinatario,  durante  il  periodo di riduzione dell'orario  o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo  di  attivita'  lavorativa  in  favore  di soggetti terzi. Resta comunque   fermo   quanto   previsto   dalle  normative  vigenti  che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti.
 4.  Nei  casi  di  sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno  ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione  lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate  non  lavorate,  con  un  limite  massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 775, per retribuzioni lorde mensili fino a euro 1549,  ovvero  con un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di  euro  930,  per retribuzioni lorde mensili di importo superiore a euro  1549.  I  suddetti  importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla  retribuzione  mensile  di  riferimento,  si  intendono riferiti all'anno 2001 e sono adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli  anni  successivi,  nella  misura dell'80 per cento dell'indice ISTAT,  in conformita' con quanto stabilito per la cassa integrazione guadagni per l'industria.
 5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e'  calcolato  nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile  che  sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con  un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per  ogni  ora  di  riduzione,  calcolata  sulla  base  del massimale dell'assegno   ordinario   che  sarebbe  spettato  nelle  ipotesi  di sospensione  temporanea dell'attivita' di lavoro. Resta fermo che per accedere  alle  prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  punto  2),  le  riduzioni  dell'orario  di  lavoro o le sospensioni  temporanee  dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori  complessivamente  a  diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza  del  Fondo,  di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio,  di  ulteriori  sei  mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel residuo periodo.
 6.   La   retribuzione   mensile  dell'interessato,  utile  per  la determinazione  dell'assegno  ordinario e della paga oraria di cui al comma  1,  e'  quella  individuata  in  base  alle  disposizioni  del contratto  collettivo  in  vigore,  e  cioe'  la  retribuzione di cui all'articolo  56  del  contratto  nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001, integrata dall'eventuale indennita' di funzione nella misura in godimento,   secondo   il   criterio   contrattuale  di  1/312  della retribuzione annua per ogni giornata.
 7.  Per  i  lavoratori  a  tempo  parziale  l'importo  dell'assegno ordinario  viene  determinato  proporzionando  lo  stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
 8.  Nei  casi  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga  un  assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:
 a) per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di anzianita'  prima  di  quella  di  vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 1)  l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico spettante nell'assicurazione   generale   obbligatoria   con  la  maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita';
 2)    l'importo    delle   ritenute   di   legge   sull'assegno straordinario,  cosi'  come  stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto  dall'articolo 5,  comma  1,  lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;
 b) per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di vecchiaia  prima  di  quella  di  anzianita', alla somma dei seguenti importi:
 1)  l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico spettante nell'assicurazione   generale   obbligatoria   con  la  maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 2)   l'importo  netto  delle  ritenute  di  legge  sull'assegno straordinario,  cosi'  come  stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto  dall'articolo  5,  comma  1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
 9.  Nei  casi  di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto  di  lavoro  e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per  il  diritto  alla  pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario,  esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e'  corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
 10.  La  contribuzione  correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni  a  favore  dei  lavoratori  interessati  da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera  a),  punto  2,  e per i periodi di erogazione dell'assegno   straordinario   di   sostegno   del   reddito  di  cui all'articolo  5,  comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto  di  lavoro  e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione  di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.
 11.  La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di  sospensione  temporanea  dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi  di  erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito,  e'  calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 6.
 12.   Le   somme  occorrenti  alla  copertura  della  contribuzione correlata,   nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  di sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i periodi  di  erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo  pensioni  lavoratori  dell'ente  previdenziale di appartenenza tempo  per  tempo  vigente  e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.
 13.  Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono  corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva.
 14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia  superiore  all'importo  complessivo  dell'assegno straordinario, spettante, la societa' corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente   effettuato   la  rinuncia  al  preavviso,  in  aggiunta all'assegno  suindicato  una  indennita'  una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
 15. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Il  testo  dell'art. 17, comma 4-bis, del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
 (Approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi),
 e' il seguente:
 «4-bis.  Per  le  somme  corrisposte in occasione della
 cessazione  del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
 lavoratori  che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne
 e  di  55  anni  se  uomini,  di  cui all'art. 17, comma 1,
 lettera  a),  l'imposta si applica con l'aliquota pari alla
 meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
 di  fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate
 alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 17.».
 
 
 
 
 |  | Art. 10. Cumulabilita' della prestazione straordinaria
 
 1.  Gli  assegni  straordinari  di  sostegno  al  reddito  non sono cumulabili,   in  quanto  incompatibili,  con  i  redditi  da  lavoro dipendente  o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione  degli  assegni  medesimi derivanti da attivita' lavorativa prestata  a  favore  di  altri  soggetti  che  svolgano  attivita' in concorrenza con le attivita' di cui al gruppo Poste Italiane.
 2.  Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa  la  corresponsione  degli  assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 9, con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi,  derivanti  da  attivita'  lavorativa  prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A.
 4.  Qualora  il  cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
 5.  I  predetti  assegni  sono  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo,  derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A., compresi quelli derivanti da  rapporti  avviati,  su  autorizzazione  della societa' stessa, in costanza  di lavoro nell'importo corrispondente al trattamento minimo di  pensione dell'equivalente Fondo di previdenza lavoro dipendente e per  il  50  per cento dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
 6.  La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini della contribuzione  correlata  nei  casi  di  cui  sopra, sara' ridotta in misura  pari  all'importo  dei  redditi  da  lavoro  dipendente,  con corrispondente riduzione dei versamenti correlati.
 7.  La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra sara' ridotta nei casi di  redditi  da  lavoro  autonomo  in  misura tale da non determinare variazioni   alla   contribuzione   complessiva   annuale   a  favore dell'interessato.
 8.   E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce  l'assegno straordinario   di  sostegno  al  reddito,  all'atto  dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione alla societa' e  al  Fondo,  dell'instaurazione  di  successivi  rapporti di lavoro dipendenti  o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro,  ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
 9.  In  caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore  decade dal diritto alla prestazione con ripetizione delle somme  indebitamente percepite oltre gli interessi e la rivalutazione capitale  nonche'  la  cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 28, della citata
 legge n. 662 del 1996, si veda nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 11. Trasferimento dei rapporti attivi e passivi
 
 1.  Entro  tre  mesi  dall'istituzione  del  Fondo, la gestione dei rapporti  attivi  e  passivi  derivanti  dagli  accordi  stipulati in applicazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  40, comma 6, della legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e' trasferita secondo le modalita' concordate  tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del  18 luglio  2001,  al  «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,  dell'occupazione  e  della riconversione e riqualificazione professionale della Poste Italiane S.p.A.», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne  anticipatamente, con cadenza mensile, l'importo da Poste Italiane S.p.A.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Per  il  testo  dell'art.  40,  comma 6, della citata
 legge n. 448 del 1998, si veda nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 12. Contributi sindacali
 
 1.   Il   diritto   dei   lavoratori   che  fruiscono  dell'assegno straordinario  di  sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi  sindacali  a  favore  della  organizzazione  sindacale di appartenenza,   stipulante  il  contratto  collettivo  nazionale  del 18 luglio  2001,  con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, e'  salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con  la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia di cui all'articolo 9, comma 13.
 |  | Art. 13. Scadenza
 
 1.   Il  «Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno  del  reddito, dell'occupazione    e    della   riconversione   e   riqualificazione professionale della Poste italiane S.p.a.», disciplinato dal presente regolamento,  scade  trascorsi  dieci  anni  dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.
 |  | Art. 14. Norme finali
 
 1.  Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 novembre 1997, n. 477.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Roma, 1° luglio 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Per  il  testo della citata legge n. 477 del 1997, si
 veda nota alle premesse.
 
 
 
 
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