Gazzetta n. 207 del 2005-09-06
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 4 agosto 2005
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, 1295 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», che all'art. 161 ha abrogato la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fatta eccezione per gli articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 5;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali» ed in particolare l'art. 2 relativo alle attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva;
Visto l'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che dispone che il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, a seguito delle necessarie direttive impartite all'Istituto medesimo con nota del 14 dicembre 2004 al fine di adeguare lo statuto ai compiti di cui al comma 191 del medesimo articolo;
Vista la nota della Banca d'Italia n. 389027 del 20 aprile 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», viene accertato che le modifiche apportate non contrastano con i principi di sana e prudente gestione;
Visto lo Statuto trasmesso dall'Istituto per il credito sportivo con nota n. 3275 del 20 aprile 2005, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del medesimo ente nelle riunioni del 22 febbraio e 31 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, nel testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
Buttiglione Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Allegato
STATUTO DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Titolo I
NATURA ATTIVITA' - PATRIMONIO
Art.1
Natura giuridica
1. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' disciplinato dal presente statuto.
2. L'Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ente di diritto pubblico con gestione autonoma.
3. L'Istituto ha sede legale in Roma e puo' istituire e sopprimere dipendenze e/o uffici anche di rappresentanza, sul territorio nazionale ed all'estero.
Art. 2.
Attivita'
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'Istituto opera nel settore del credito per lo sport e le attivita' culturali.
2. Nell'ambito dei settori di cui al comma 1, l'Istituto esercita in via diretta o indiretta, nei limiti di legge:
(a) l'attivita' bancaria, raccogliendo risparmio tra il pubblico sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma ed esercitando il credito, sotto qualsiasi forma. Esercita ogni altra attivita' finanziaria, inclusa la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari aperte, secondo la disciplina propria di ciascuna di esse. Rientrano pertanto nell'ambito delle attivita' proprie dell'Istituto il credito per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attivita' sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree; per l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive o strumentali a queste; per la promozione della cultura sportiva; per la gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di eventi sportivi; per finanziare iniziative di sostegno e sviluppo delle attivita' culturali; per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di luoghi ed immobili destinati ad attivita' culturali o strumentali ad essa. L'Istituto puo' finanziare ogni altra attivita' ed investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attivita' culturali. L'Istituto puo' altresi' svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attivita' culturali e assumere, nei limiti consentiti dall'ordinamento, partecipazioni al capitale di imprese, operanti nei predetti settori, anche in concorso con enti locali territoriali e fondazioni bancarie;
(b) la concessione di contributi e finanziamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a tassi agevolati mediante utilizzo dei «Fondi apportati» secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
(c) la gestione dei Fondi speciali, di cui al titolo III del presente statuto e con le modalita' ivi descritte.
3. Per lo svolgimento delle attivita' del precedente comma 2, l'Istituto puo' compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa ed accessoria e cosi', tra l'altro, compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive, ivi inclusi investimenti in quote di OICR, nonche' svolgere qualsiasi altra attivita' consentita alle banche.
Art. 3.
Patrimonio dell'Istituto e Fondi apportati da terzi
1. Il «Capitale» dell'Istituto ammonta a 9.554.452 euro. Esso e' suddiviso in quote del valore unitario pari ad 1 euro ed e' ripartito nelle seguenti percentuali tra gli attuali partecipanti:
(a) Coni Servizi S.p.a., 5,405%;
(b) Cassa depositi e prestiti S.p.a., 21,622%;
(c) Banca nazionale del lavoro S.p.a.,l0,811%;
(d) Dexia Crediop S.p.A., 21,622%;
(e) Assicurazioni generali S.p.a., 5,405%;
(f) Banca Monte dei paschi di Siena S.p.a., 10,811%;
(g) San Paolo IMI S.p.a., 10,811%;
(h) Banco di Sicilia S.p.a., 10,811%;
(i) Banco di Sardegna S.p.a., 2,702%.
Le frazioni di quota dei singoli partecipanti sono sommate e riassegnate per quote unitarie secondo l'ordine decrescente delle quote di partecipazione.
2. Il Patrimonio dell'Istituto e' costituito dal «Capitale», dal «Fondo di riserva ordinaria» e dalle riserve statutarie e straordinarie.
3. Il «Fondo di garanzia CONI» e' stato apportato da Coni Servizi S.p.a.
4. Il «Fondo ex legge n. 50/83» e' stato apportato dallo Stato.
5. Il «Fondo di garanzia» e il «Fondo ex legge n. 50/83» sono indicati collettivamente come i «Fondi apportati».
6. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 36, comma 3, i Fondi apportati sono subordinati a tutte le altre passivita' dell'Istituto. Salvo espresso nulla osta della Banca d'Italia, possono essere rimborsati solo in caso di liquidazione dell'Istituto, e dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati. I Fondi apportati possono essere utilizzati dall'Istituto in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attivita' bancaria.
Art. 4.
Conferimento e trasferimento di quote
1. Il capitale dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori al 5,405% della attuale consistenza del «Capitale» anche da altri partecipanti.
2. Su richiesta degli apportanti, il consiglio di amministrazione puo' imputare a «Capitale», in tutto o in parte, i «Fondi apportati» con attribuzione della partecipazione al rispettivo apportante.
3. Il valore dei nuovi apporti patrimoniali, compresi quelli di cui al precedente comma 2, e' determinato secondo i principi previsti dal successivo art. 34 per la liquidazione delle quote di partecipazione.
4. I nuovi conferimenti ed i trasferimenti delle quote di partecipazione, con esclusione di quelle infragruppo, devono essere approvati dal consiglio di amministrazione.
5. Le quote di partecipazione possono essere trasferite, solo a banche ed intermediari finanziari vigilati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o del testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, assicurazioni, nonche' a favore delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi caratteristiche di comprovata solidita' patrimoniale e regolarita' di gestione.
6. Il partecipante che intende alienare la quota di sua pertinenza ne da' comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto, contenente l'indicazione del potenziale cessionario della quota. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sull'approvazione entro quindici giorni dalla data di ricezione, tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche sopra indicate.
Titolo II
OPERATIVITA'
Art. 5.
Operativita' prevalente
1. Nell'esercizio delle attivita' creditizie e finanziarie, l'Istituto opera prevalentemente con comuni, province, e regioni; enti pubblici; C.O.N.I. Servizi S.p.a., Federazioni sportive nazionali; societa', associazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I, societa' e associazioni culturali; enti di promozione culturale e dello spettacolo nonche' con ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente, finalita' sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attivita' culturali. L'Istituto indirizza le proprie attivita' creditizie e finanziarie prevalentemente nel settore dello sport.
2. Con delibere del consiglio di amministrazione sono indicate le modalita' con le quali l'Istituto da' attuazione ai principi di prevalenza di cui al comma 1, nonche' al criterio di connessione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).
3. I finanziamenti sono concessi in base a progetti approvati ai sensi delle vigenti norme di legge. I finanziamenti ed i contributi per la realizzazione di impianti sportivi di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera b) ed i contributi di cui al successivo art. 8 sono concessi previo parere tecnico del C.O.N.I. sul progetto.
Art. 6.
Revoca dei finanziamenti
1. L'Istituto puo' revocare i finanziamenti concessi a beneficiari che non assicurino la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate o che non mantengano la destinazione anche indiretta delle stesse o degli impianti ad uso sportivo o per attivita' culturali.
Art. 7.
Cessione di contributi
1. L'Istituto puo' accettare, in garanzia delle operazioni di finanziamento, la cessione di rate di contributi concessi dallo Stato, dalle regioni, dai comuni, dalle province e da altri enti pubblici al fine di agevolare gli investimenti nel settore dello sport e dei beni e delle attivita' culturali.
Titolo III
FONDI SPECIALI
Art. 8.
Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi
1. L'Istituto puo' concedere contributi negli interessi sui finanziamenti, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., purche' per le finalita' istituzionali dell'Istituto, utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di gestione dei fondi, le disponibilita' di un Fondo speciale di titolarita' dello Stato costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 9.
Investimenti del fondo per la concessione di contributi
1. Il fondo di cui al precedente art. 8 puo' essere investito temporaneamente, con deliberazioni del Comitato di gestione dei fondi, in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso o in obbligazioni bancarie, quotate in mercati regolamentati.
2. Il fondo di cui al precedente art. 8 deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilita' liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi.
3. I proventi netti dei suddetti investimenti, cosi' come periodicamente accertati dal Comitato di gestione dei fondi, sono portati ad incremento del fondo di cui al precedente art. 8.
Art. 10.
Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002
1. Presso l'Istituto e' istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.
2. Il funzionamento del fondo che e' di titolarita' dello Stato e' disciplinato dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. La dotazione finanziaria del fondo e' di Euro 10.170.168,63.
4. L'Istituto gestisce ad amministra il fondo a titolo gratuito.
5. Il Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi di cui al precedente art. 8 ed il Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002 di cui al presente articolo sono indicati come i «Fondi speciali».
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE
Art. 11.
Organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'Istituto:
(a) il presidente;
(b) il consiglio di amministrazione;
(c) il comitato esecutivo;
(d) il Comitato di gestione dei fondi apportati e dei fondi speciali;
(e) il collegio dei sindaci;
(f) il direttore generale.
Art. 12.
Presidente
1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il C.O.N.I.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attivita' degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni, fissandone l'ordine del giorno tenuto anche conto delle proposte dell'amministratore delegato e del direttore generale, coordinandone i lavori e provvedendo affinche' adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Art. 13.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
(a) dal presidente;
(b) da un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
(c) da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
(d) da un membro designato dalla conferenza Stato-regioni;
(e) da un membro designato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.;
(f) da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
(g) da quattro membri designati dai partecipanti di cui alle lettere da (c) ad (i) del precedente art. 3, comma 1 aventi, alla data di entrata in vigore del presente statuto, una quota partecipativa non inferiore al 10,811%.
2. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo ambito un vice-presidente che sostituisce, a tutti gli effetti, il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Art. 14.
Durata in carica del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 esercizi. I consiglieri uscenti possono essere confermati e restano in carica sino alla nomina dei nuovi consiglieri.
2. Quando, nel corso del mandato, si verifichi una vacanza in seno al consiglio, il presidente promuove gli adempimenti necessari per la reintegrazione del numero dei componenti, ai sensi di legge.
3. Il componente del consiglio che subentri ad altro componente nel corso del mandato, resta in carica fino al compimento dello stesso.
Art. 15.
Comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal consigliere designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal consigliere designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, da quello designato dal C.O.N.I., da quello designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., da quello designato dalla Conferenza Stato-regioni e da due consiglieri scelti tra quelli designati dai partecipanti di cui alle lettere da (e) ad (i) del precedente art. 3, comma 1, eletti dal consiglio su indicazione dei predetti partecipanti.
2. I componenti elettivi del comitato durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.
Art. 16.
Comitato di gestione dei fondi apportati e dei fondi speciali
1. Il Comitato di gestione dei «Fondi apportati» e dei Fondi speciali e' composto dal presidente, dal consigliere di amministrazione designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da quello designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, da quello designato dal C.O.N.I. e da quello designato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. Il Comitato ha la medesima durata del consiglio di amministrazione.
Art. 17.
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.
2. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie, puo' delegare, proprie attribuzioni al Comitato esecutivo o all'amministratore delegato, determinando i limiti della delega.
3. Mediante appositi regolamenti, il consiglio puo' altresi' delegare, nel rispetto delle norme statutarie, proprie attribuzioni al direttore generale, ai vice direttori generali e ai dirigenti.
4. Tutte le decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio secondo le modalita' da quest'ultimo determinate.
5. Oltre alle attribuzioni rimesse al consiglio da altri articoli del presente statuto compete allo stesso senza possibilita' di delega:
a) la deliberazione di modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione da parte delle competenti autorita';
b) la deliberazione circa i nuovi conferimenti, i trasferimenti e la liquidazione delle quote gia' conferite e sulla richiesta di imputazione a capitale di tutto o parte dei Fondi apportati;
c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 20;
d) l'istituzione o soppressione di dipendenze e/o uffici anche di rappresentanza;
e) la determinazione dell'assetto organizzativo generale, nonche' della costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
f) consentire la cancellazione e la riduzione delle ipoteche qualora non siano correlate all'estinzione o proporzionale diminuzione del credito;
g) la deliberazione sull'acquisto e sulla alienazione di immobili nonche' sull'assunzione e dismissione di partecipazioni di aziende o rami di aziende nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
h) l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;
i) la nomina del vice-presidente;
j) la nomina dell'amministratore delegato e il conferimento dei relativi poteri e la remunerazione;
k) la nomina del direttore generale, dei vice direttori generali in numero non superiore a 2, del personale dirigente e la determinazione dei relativi trattamenti economici;
l) la definizione dell'organico del personale e l'approvazione del relativo regolamento e del trattamento economico;
m) la nomina del soggetto esterno incaricato del controllo contabile.
Art. 18.
Amministratore delegato
1. L'amministratore delegato, se nominato, esercita i poteri allo stesso attribuiti dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme del presente statuto e secondo gli indirizzi generali fissati dal consiglio di amministrazione stesso.
2. Puo' essere nominato un amministratore delegato scelto d'intesa tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i consiglieri di amministrazione designati dai predetti Ministri.
3. L'amministratore delegato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e deve, comunque, avere maturato specifica esperienza nel settore bancario.
4. L'amministratore delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi avvalendosi del direttore generale.
5. L'amministratore delegato puo' svolgere anche le funzioni del direttore generale dell'Istituto, se questi non viene nominato.
Art. 19.
Deleghe al comitato esecutivo
1. Il consiglio di amministrazione delega al comitato esecutivo lo svolgimento dei compiti di concessione del credito nello svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera (a), stabilendone i criteri ed i limiti.
2. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie, puo' delegare al comitato esecutivo altre attribuzioni, determinando i limiti della delega.
3. Il comitato esecutivo potra' adottare in via d'urgenza anche provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione esclusi quelli indicati all'art. 17, comma 5; i provvedimenti adottati dovranno essere comunicati al consiglio stesso, a cura del presidente alla prima riunione successiva.
4. Il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sulla attivita' svolta.
Art. 20.
Deleghe al Comitato di gestione dei fondi
1. Il consiglio di amministrazione delega al Comitato di gestione dei fondi lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettere (b) e (c) e di quelle relative alla gestione separata di cui all'art. 35.
2. Il comitato di gestione dei fondi stabilisce criteri e modalita' di gestione dei Fondi apportati e del Fondo di cui all'art. 8 del presente statuto, assicurando l'utilizzo del Fondi apportati prevalentemente verso finanziamenti a tassi agevolati.
3. Il comitato di gestione dei Fondi riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione in merito all'attivita' svolta.
Art. 21. Trattamento economico del presidente e dei componenti il consiglio di
amministrazione
1. Al presidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione compete un compenso annuo fisso, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni.
2. L'ammontare del compenso annuo e' fissato nel decreto di nomina.
Art. 22.
Convocazioni
1. Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il comitato di gestione dei fondi sono convocati dal presidente.
2. La convocazione viene fatta mediante invito contenente la indicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, spedito almeno sei giorni prima della data fissata per la seduta.
3. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione puo' essere inviato per telegramma, quarantotto ore prima della seduta.
4. Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il comitato di gestione dei fondi sono convocati di regola una volta al mese.
5. Il presidente convoca, inoltre, i predetti organi collegiali quando ne facciano richiesta, indicandone le ragioni e l'oggetto, almeno due dei loro componenti, ovvero il collegio dei sindaci.
Art. 23.
Validita' delle sedute e adozione delle deliberazioni
1. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi e' richiesto l'intervento della maggioranza dei loro componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; a parita' di voti prevale quello del presidente. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 2, per la quale valgono le maggioranze ordinarie, le deliberazioni di cui all'art. 17, comma 5, lettera a) che comportino modificazioni dei diritti amministrativi e patrimoniali dei partecipanti al capitale e quelle di cui alle lettere c) e g) dello stesso articolo sono adottate con il voto favorevole di almeno sette componenti il consiglio.
3. Ai componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 si applica la disciplina in tema di interessi degli amministratori prevista dall'art. 2391 del codice civile.
Art. 24.
Segreteria degli organi collegiali
1. Le funzioni di segretario degli organi collegiali sono attribuite ad uno dei vice direttori generali o ad un dirigente dell'Istituto, designato dal presidente.
2. Il componente piu' giovane per eta' dei predetti organi esercita le funzioni di segretario, nel caso che gli stessi deliberino di tenere riservate le adunanze, o, nell'ambito di esse, la trattazione di determinati affari. In tal caso vengono stabilite le modalita' di conservazione e trasmissione riservata degli atti alle autorita' competenti.
3. Il segretario redige il verbale di ciascuna riunione, che, trascritto in appositi libri, e' firmato dal presidente e dall'estensore.
Art. 25.
Collegio dei sindaci
1. Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designati rispettivamente:
a) uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
c) uno effettivo, dalla Conferenza Stato-regioni;
d) uno effettivo, dai partecipanti di cui alle lettere da (c) ad (i) del precedente art. 3, comma 1;
e) uno effettivo designato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
2. Il collegio dei sindaci e' presieduto dal membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I sindaci durano in carica quattro esercizi.
4. Il collegio vigila sul rispetto della legge, sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti, ed esercita il controllo sull'amministrazione dell'Istituto secondo le previsioni e con i poteri stabiliti dalla vigente normativa per le societa' per azioni.
5. I sindaci uscenti possono essere confermati in carica fino al subentro dei loro successori.
6. I sindaci effettivi assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi e sono convocati nei modi e nelle forme previsti per la convocazione dei componenti di detti organi.
7. Delle riunioni del collegio sindacale viene redatto verbale, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, firmato da tutti gli intervenuti.
8. Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuo fisso.
9. L'ammontare del compenso annuo e' fissato nel decreto di nomina.
10. Ai sindaci effettivi e supplenti spetta il rimborso delle eventuali spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 26.
Direttore generale
1. Il direttore generale, rispondendo al consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato, nell'ambito dei poteri a questo attribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 1 sovrintende alla gestione aziendale e, se l'amministratore delegato non viene nominato, da' esecuzione alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo e dal comitato di gestione dei fondi. In caso di nomina dell'amministratore delegato, il direttore generale cura l'esecuzione delle delibere dell'amministratore delegato e coadiuva quest'ultimo nell'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, il direttore generale: (a) dirige le funzioni aziendali dell'Istituto; (b) predispone il bilancio annuale e ne cura la presentazione al consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci, non oltre novanta giorni dalla sua chiusura con una relazione illustrativa; (c) attende all'organizzazione operativa dell'Istituto e degli uffici, sulla base dell'assetto organizzativo generale dell'Istituto fissato dal consiglio di amministrazione; (d) gestisce gli affari correnti, avvalendosi del personale all'uopo designato; (e) interviene alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi; (f) in caso di assenza o impedimento il direttore generale e' sostituito, a tutti gli effetti, da uno dei vice direttori generali autorizzato dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e deve, comunque, avere maturato specifica esperienza nel settore bancario.
Art. 27.
Controllo contabile
Il consiglio di amministrazione attribuisce il controllo contabile ad un soggetto esterno che avra' i compiti, i poteri, le responsabilita' previste dalla legge.
Art. 28.
Firma di atti e comunicazioni
1. La rappresentanza legale e la firma sociale spetta al presidente o a chi lo sostituisce a norma dell'art. 13, comma 3.
2. I contratti di finanziamento e gli atti connessi e conseguenti sono stipulati dal presidente, o dal vice-presidente, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, dal direttore generale, da uno dei vice direttori generali o da altri dirigenti o quadri direttivi dipendenti dell'Istituto a cio' previamente designati dal consiglio di amministrazione.
3. L'amministratore delegato e/o il direttore generale o il vice direttore generale che lo sostituisce hanno la rappresentanza e la firma per gli atti rientranti nell'ambito delle attribuzioni loro rispettivamente delegate dal consiglio di amministrazione, nonche' per gli atti, la corrispondenza ed i documenti in genere che riguardano l'Istituto.
4. Il consiglio puo', tuttavia, per singoli atti o categorie di atti, delegare a dipendenti dell'Istituto poteri di rappresentanza, con relativa facolta' di firma.
5. Il presidente puo' rilasciare procure, anche a persone estranee all'Istituto, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti dell'Istituto medesimo.
6. Di fronte ai terzi, agli uffici del territorio, alla amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei soggetti indicati nel precedente comma 2 fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento di quelli che lo precedono nell'ordine indicato nel predetto comma 2.
Titolo V
Art. 29.
Bilancio
1. L'esercizio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre.
2. Il bilancio, predisposto dal direttore generale ed accompagnato dalla relazione di questi e da quella del collegio dei sindaci, viene sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio e' redatto secondo modalita' che diano piena evidenza del sistema contabile separato della gestione separata.
Art. 30.
Deposito del bilancio
1. Il bilancio e gli allegati sono depositati presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la approvazione.
Art. 31.
Utili di bilancio
1. Dagli utili netti annuali e' prelevata una quota del 20% da destinare alla «Riserva ordinaria».
2. Una ulteriore quota del 20% e' destinata ad incremento del «Fondo ex lege n. 50/1983», di titolarita' dello Stato. Tale percentuale sara' ridotta in misura proporzionale alla misura della diminuzione di tale Fondo nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2; nell'ipotesi invece di riduzione del Fondo ai sensi dell'art. 36, comma 3, la riduzione proporzionale della percentuale si applichera' soltanto quando l'entita' del Fondo si riduca in misura inferiore alla meta' dell'attuale; in ogni caso la percentuale di diminuzione determinera' un corrispondente aumento della percentuale di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Una ulteriore quota del 10% e' destinata dal consiglio di amministrazione:
(a) a fondi di riserva straordinari;
(b) al C.O.N.I. S.p.a. a riconoscimento di una commissione sul Fondo di garanzia;
(c) ad un fondo da destinare a finalita' culturali e sociali, secondo le modalita' fissate dal consiglio di amministrazione;
(d) ad un fondo avente lo scopo di finanziare prestiti e contributi assistenziali al personale.
4. La quota residua del 50% e' assegnata ai partecipanti come dividendo, in misura proporzionale alla quota di capitale di pertinenza di ciascun partecipante. Tale percentuale del 50% sara' ridotta in misura proporzionale alla riduzione del patrimonio nel caso di liquidazione di uno dei partecipanti ai sensi dell'art. 34 del presente statuto; contestualmente si procedera' all'aumento della percentuale di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi sono destinati a reintegrare la perdita subita.
Art. 32.
Trasmissione bilancio
1. Il bilancio, con l'elenco dei finanziamenti annualmente concessi, e' trasmesso al Ministero per i beni e le attivita' culturali, al cui stato di previsione, da presentarsi al Parlamento, deve essere allegato.
Art. 33.
Vigilanza
1. L'Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, in conformita' alla disciplina del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La verifica del rispetto delle finalita' pubblicistiche dell'Istituto rimane di competenza dei ministeri competenti.
2. Il bilancio annuale, le situazioni periodiche dei conti ed ogni altro dato richiesto devono trasmettersi all'organo di vigilanza nei modi e nei termini da esso stabiliti.
Art. 34.
Liquidazione delle quote di partecipazione
1. Ai partecipanti e' attribuito il diritto di recesso nel caso di modifiche dello statuto che determinino un cambiamento significativo dell'attivita' dell'Istituto, ovvero dei diritti di partecipazione.
2. Il consiglio di amministrazione, con apposita delibera, specifica i casi indicati al precedente comma 1 e determina le condizioni e le modalita' di liquidazione tenendo conto, ai fini della determinazione del valore delle quote, dei criteri di cui all'art. 2437-ter del codice civile per quanto compatibili. La delibera e' sottoposta all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 35.
Gestione separata
1. Per il perseguimento dell'oggetto sociale indicato al precedente art. 2, comma 2, lettera (b) e di ogni attivita' strumentale, connessa ed accessoria e' istituito un sistema di gestione separata a fini contabili ed organizzativi uniformato a criteri di trasparenza e salvaguardia dell'equilibrio economico (indicata come la «Gestione separata»).
2. I «Fondi apportati», i crediti concessi mediante l'utilizzo di detti fondi, i contributi e finanziamenti in conto capitale e i finanziamenti a tassi agevolati concessi in esecuzione dell'oggetto sociale indicato al precedente art. 2, comma 2, lettera (b), nonche' le disponibilita' liquide derivanti dal rimborso del capitale e dal pagamento degli interessi e gli utili assegnati ai sensi dell'art. 31, comma 2, sono amministrati tramite la gestione separata.
Art. 36.
Disposizioni finali
1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del presente statuto, il consiglio di amministrazione individua con propria delibera assunta con la maggioranza qualificata di cui all'art. 23, comma 2 i crediti e le altre componenti dell'attivo patrimoniale, di ammontare pari al valore dei fondi apportati al 31 dicembre 2004, che devono essere amministrati tramite la gestione separata assicurando in ogni caso adeguata liquidita' ai fondi. Resta salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, e nei limiti della compatibilita' con la natura di ente pubblico, si applica la disciplina della societa' per azioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro la data di emanazione del decreto di approvazione del presente statuto, potra' essere indicata la quota del «Fondo ex lege n. 50/1983» da restituirsi allo Stato.
4. Il consiglio di amministrazione adotta la delibera di cui al precedente art. 34 entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di approvazione del presente statuto.