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| Gazzetta n. 207 del 2005-09-06 |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 4 agosto 2005 |  | Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo. |  | 
 |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Vista  la legge 24 dicembre 1957, 1295 e successive modificazioni e integrazioni,   concernente  la  costituzione  dell'Istituto  per  il credito sportivo, con sede in Roma;
 Visto   il   decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e successive modificazioni, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia»,  che  all'art.  161  ha  abrogato  la legge 24 dicembre  1957, n. 1295, fatta eccezione per gli articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 5;
 Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni,  recante  «Istituzione  del  Ministero per i beni e le attivita'  culturali»  ed  in  particolare  l'art.  2  relativo  alle attribuzioni  in  materia  di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva;
 Visto l'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto l'art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che dispone  che  il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, approva il nuovo  statuto dell'Istituto per il credito sportivo, a seguito delle necessarie  direttive  impartite  all'Istituto  medesimo con nota del 14 dicembre  2004 al fine di adeguare lo statuto ai compiti di cui al comma 191 del medesimo articolo;
 Vista la nota della Banca d'Italia n. 389027 del 20 aprile 2005 con la  quale, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»,   viene   accertato   che  le  modifiche  apportate  non contrastano con i principi di sana e prudente gestione;
 Visto  lo  Statuto  trasmesso dall'Istituto per il credito sportivo con  nota  n. 3275 del 20 aprile 2005, a seguito dell'approvazione da parte  del  Consiglio  di  amministrazione  del  medesimo  ente nelle riunioni del 22 febbraio e 31 marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E'  approvato lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, nel  testo  allegato  al  presente  decreto, che ne costituisce parte integrante.
 Roma, 4 agosto 2005
 
 Il Ministro per i beni
 e le attività culturali
 Buttiglione Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 |  | Allegato STATUTO DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
 Titolo I
 NATURA ATTIVITA' - PATRIMONIO
 Art.1
 Natura giuridica
 1. L'Istituto  per  il  credito  sportivo,  istituito  con  legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' disciplinato dal presente statuto.
 2.  L'Istituto,  banca  pubblica  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art.  151  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ente di diritto pubblico con gestione autonoma.
 3.  L'Istituto  ha  sede  legale  in  Roma  e  puo'  istituire  e sopprimere   dipendenze  e/o  uffici  anche  di  rappresentanza,  sul territorio nazionale ed all'estero.
 Art. 2.
 Attivita'
 1. Ai  sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  l'Istituto  opera nel settore del credito per lo sport e le attivita' culturali.
 2. Nell'ambito dei settori di cui al comma 1, l'Istituto esercita in via diretta o indiretta, nei limiti di legge:
 (a)   l'attivita'   bancaria,  raccogliendo  risparmio  tra  il pubblico  sia  sotto  forma  di  depositi  sia  sotto  altra forma ed esercitando  il  credito,  sotto qualsiasi forma. Esercita ogni altra attivita'  finanziaria,  inclusa  la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari aperte, secondo la disciplina propria di ciascuna  di  esse.  Rientrano  pertanto  nell'ambito delle attivita' proprie  dell'Istituto  il credito per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura   ed   il   miglioramento  di  impianti  sportivi  e/o strumentali  all'attivita' sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative  aree;  per l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive  o  strumentali  a  queste;  per la promozione della cultura sportiva;  per la gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di  eventi sportivi; per finanziare iniziative di sostegno e sviluppo delle   attivita'  culturali;  per  l'acquisto,  la  costruzione,  la ristrutturazione  ed il miglioramento di luoghi ed immobili destinati ad  attivita'  culturali  o  strumentali  ad  essa.  L'Istituto  puo' finanziare  ogni  altra attivita' ed investimento connessi al settore dello  sport  e dei beni e delle attivita' culturali. L'Istituto puo' altresi'  svolgere  servizio  di  tesoreria  a  favore  di  soggetti, pubblici  e  privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle   attivita'   culturali   e  assumere,  nei  limiti  consentiti dall'ordinamento, partecipazioni al capitale di imprese, operanti nei predetti  settori,  anche  in concorso con enti locali territoriali e fondazioni bancarie;
 (b)  la  concessione  di  contributi  e  finanziamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a tassi agevolati mediante utilizzo dei «Fondi apportati» secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
 (c)  la  gestione  dei Fondi speciali, di cui al titolo III del presente statuto e con le modalita' ivi descritte.
 3.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' del precedente comma 2, l'Istituto  puo'  compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione  strumentale, connessa ed accessoria e cosi', tra l'altro, compiere   operazioni   commerciali   ed   industriali,   ipotecarie, mobiliari,  immobiliari,  finanziarie,  attive e passive, ivi inclusi investimenti  in  quote  di  OICR,  nonche'  svolgere qualsiasi altra attivita' consentita alle banche.
 Art. 3.
 Patrimonio dell'Istituto e Fondi apportati da terzi
 1.  Il «Capitale» dell'Istituto ammonta a 9.554.452 euro. Esso e' suddiviso in quote del valore unitario pari ad 1 euro ed e' ripartito nelle seguenti percentuali tra gli attuali partecipanti:
 (a) Coni Servizi S.p.a., 5,405%;
 (b) Cassa depositi e prestiti S.p.a., 21,622%;
 (c) Banca nazionale del lavoro S.p.a.,l0,811%;
 (d) Dexia Crediop S.p.A., 21,622%;
 (e) Assicurazioni generali S.p.a., 5,405%;
 (f) Banca Monte dei paschi di Siena S.p.a., 10,811%;
 (g) San Paolo IMI S.p.a., 10,811%;
 (h) Banco di Sicilia S.p.a., 10,811%;
 (i) Banco di Sardegna S.p.a., 2,702%.
 Le  frazioni  di  quota  dei  singoli partecipanti sono sommate e riassegnate  per  quote  unitarie  secondo l'ordine decrescente delle quote di partecipazione.
 2.  Il Patrimonio dell'Istituto e' costituito dal «Capitale», dal «Fondo   di   riserva   ordinaria»   e  dalle  riserve  statutarie  e straordinarie.
 3. Il «Fondo di garanzia CONI» e' stato apportato da Coni Servizi S.p.a.
 4. Il «Fondo ex legge n. 50/83» e' stato apportato dallo Stato.
 5.  Il  «Fondo  di  garanzia» e il «Fondo ex legge n. 50/83» sono indicati collettivamente come i «Fondi apportati».
 6.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  successivo  art.  36, comma 3,  i  Fondi  apportati  sono  subordinati  a  tutte  le  altre passivita'  dell'Istituto.  Salvo  espresso  nulla  osta  della Banca d'Italia,  possono  essere  rimborsati  solo  in caso di liquidazione dell'Istituto,  e  dopo  che  siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori  non  egualmente  subordinati.  I  Fondi  apportati possono essere  utilizzati  dall'Istituto  in caso di perdite di bilancio che determinano  una diminuzione del capitale e delle riserve al di sotto del   livello   minimo  di  capitale  previsto  per  l'autorizzazione all'attivita' bancaria.
 Art. 4.
 Conferimento e trasferimento di quote
 1. Il capitale dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di  quote  non  inferiori  al  5,405%  della  attuale consistenza del «Capitale» anche da altri partecipanti.
 2. Su richiesta degli apportanti, il consiglio di amministrazione puo'  imputare a «Capitale», in tutto o in parte, i «Fondi apportati» con attribuzione della partecipazione al rispettivo apportante.
 3.  Il  valore dei nuovi apporti patrimoniali, compresi quelli di cui al precedente comma 2, e' determinato secondo i principi previsti dal   successivo   art.   34  per  la  liquidazione  delle  quote  di partecipazione.
 4.  I  nuovi  conferimenti  ed  i  trasferimenti  delle  quote di partecipazione,  con  esclusione di quelle infragruppo, devono essere approvati dal consiglio di amministrazione.
 5.  Le  quote di partecipazione possono essere trasferite, solo a banche  ed  intermediari finanziari vigilati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo   1° settembre   1993,   n.   385   o   del  testo  unico dell'intermediazione   finanziaria  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  assicurazioni,  nonche'  a  favore delle fondazioni  bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  aventi  caratteristiche  di comprovata solidita' patrimoniale e regolarita' di gestione.
 6.   Il  partecipante  che  intende  alienare  la  quota  di  sua pertinenza  ne  da' comunicazione con lettera raccomandata con avviso di  ricevimento all'Istituto, contenente l'indicazione del potenziale cessionario della quota. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sull'approvazione  entro  quindici  giorni  dalla  data di ricezione, tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche sopra indicate.
 Titolo II
 OPERATIVITA'
 Art. 5.
 Operativita' prevalente
 1. Nell'esercizio   delle  attivita'  creditizie  e  finanziarie, l'Istituto  opera  prevalentemente  con  comuni, province, e regioni; enti   pubblici;   C.O.N.I.   Servizi  S.p.a.,  Federazioni  sportive nazionali;  societa',  associazioni  sportive  ed  enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I, societa' e associazioni culturali; enti  di  promozione  culturale  e  dello spettacolo nonche' con ogni altro  soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente, finalita'  sportive,  ricreative  e  di  sviluppo  dei  beni  e delle attivita'   culturali.  L'Istituto  indirizza  le  proprie  attivita' creditizie e finanziarie prevalentemente nel settore dello sport.
 2. Con delibere del consiglio di amministrazione sono indicate le modalita'  con  le  quali  l'Istituto  da'  attuazione ai principi di prevalenza  di  cui al comma 1, nonche' al criterio di connessione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).
 3.  I finanziamenti sono concessi in base a progetti approvati ai sensi  delle  vigenti norme di legge. I finanziamenti ed i contributi per  la  realizzazione di impianti sportivi di cui al precedente art. 2,  comma 2,  lettera  b) ed i contributi di cui al successivo art. 8 sono concessi previo parere tecnico del C.O.N.I. sul progetto.
 Art. 6.
 Revoca dei finanziamenti
 1. L'Istituto   puo'   revocare   i   finanziamenti   concessi  a beneficiari  che  non assicurino la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate o che non mantengano la destinazione anche  indiretta  delle stesse o degli impianti ad uso sportivo o per attivita' culturali.
 Art. 7.
 Cessione di contributi
 1. L'Istituto  puo'  accettare,  in  garanzia delle operazioni di finanziamento,  la  cessione  di  rate  di  contributi concessi dallo Stato,  dalle  regioni,  dai  comuni,  dalle province e da altri enti pubblici  al  fine  di  agevolare  gli investimenti nel settore dello sport e dei beni e delle attivita' culturali.
 Titolo III
 FONDI SPECIALI
 Art. 8.
 Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi
 1. L'Istituto  puo'  concedere  contributi  negli  interessi  sui finanziamenti,  anche  se  accordati  da  altre  banche e dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a., purche' per le finalita' istituzionali dell'Istituto,  utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato  di  gestione  dei  fondi,  le  disponibilita'  di  un Fondo speciale  di  titolarita'  dello  Stato  costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma  Monopoli  di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'art.  5 del regolamento di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze.
 Art. 9.
 Investimenti del fondo per la concessione di contributi
 1. Il  fondo  di  cui  al precedente art. 8 puo' essere investito temporaneamente,  con  deliberazioni  del  Comitato  di  gestione dei fondi,  in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o in quote di fondi comuni  di  investimento  di  tipo chiuso o in obbligazioni bancarie, quotate in mercati regolamentati.
 2.  Il  fondo  di  cui  al  precedente  art.  8  deve,  peraltro, assicurare  in ogni momento le disponibilita' liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi.
 3.  I  proventi  netti  dei  suddetti  investimenti,  cosi'  come periodicamente  accertati  dal  Comitato  di gestione dei fondi, sono portati ad incremento del fondo di cui al precedente art. 8.
 Art. 10.
 Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002
 1.  Presso  l'Istituto  e'  istituito il fondo di garanzia per la fornitura  di  garanzia  sussidiaria  a quella ipotecaria per i mutui relativi   alla  costruzione,  all'ampliamento,  all'attrezzatura  al miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi compresa l'acquisizione   delle   relative   aree   da  parte  di  societa'  o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.
 2.  Il  funzionamento del fondo che e' di titolarita' dello Stato e' disciplinato dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 3. La dotazione finanziaria del fondo e' di Euro 10.170.168,63.
 4. L'Istituto gestisce ad amministra il fondo a titolo gratuito.
 5.  Il  Fondo  speciale  per  la  concessione di contributi negli interessi di cui al precedente art. 8 ed il Fondo di garanzia ex lege n.  289/2002  di cui al presente articolo sono indicati come i «Fondi speciali».
 Titolo IV
 ORGANIZZAZIONE
 Art. 11.
 Organi dell'Istituto
 1. Sono organi dell'Istituto:
 (a) il presidente;
 (b) il consiglio di amministrazione;
 (c) il comitato esecutivo;
 (d)  il  Comitato  di  gestione dei fondi apportati e dei fondi speciali;
 (e) il collegio dei sindaci;
 (f) il direttore generale.
 Art. 12.
 Presidente
 1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il C.O.N.I.
 2.  Il  presidente  ha  la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio.
 3.  Il  presidente  ha  compiti  di  impulso  e  di coordinamento dell'attivita'  degli  organi  collegiali  cui  partecipa,  dei quali convoca  le  riunioni,  fissandone  l'ordine  del giorno tenuto anche conto  delle  proposte  dell'amministratore  delegato e del direttore generale,  coordinandone  i  lavori  e provvedendo affinche' adeguate informazioni  sulle  materie  iscritte  all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
 Art. 13.
 Consiglio di amministrazione
 1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
 (a) dal presidente;
 (b)  da  un  membro  designato  dal  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali;
 (c)  da  un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
 (d) da un membro designato dalla conferenza Stato-regioni;
 (e) da un membro designato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.;
 (f)  da  un  membro  designato  dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
 (g)  da  quattro  membri designati dai partecipanti di cui alle lettere  da  (c)  ad  (i) del precedente art. 3, comma 1 aventi, alla data   di   entrata   in  vigore  del  presente  statuto,  una  quota partecipativa non inferiore al 10,811%.
 2.  Il  consiglio  di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 3.  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina  nel suo ambito un vice-presidente  che  sostituisce, a tutti gli effetti, il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
 Art. 14.
 Durata in carica del consiglio di amministrazione
 1. Il  consiglio  di amministrazione dura in carica 4 esercizi. I consiglieri  uscenti  possono  essere  confermati e restano in carica sino alla nomina dei nuovi consiglieri.
 2.  Quando,  nel  corso  del mandato, si verifichi una vacanza in seno  al  consiglio, il presidente promuove gli adempimenti necessari per la reintegrazione del numero dei componenti, ai sensi di legge.
 3.  Il  componente del consiglio che subentri ad altro componente nel  corso  del  mandato,  resta  in  carica fino al compimento dello stesso.
 Art. 15.
 Comitato esecutivo
 1.   Il  comitato  esecutivo  e'  composto  dal  presidente,  dal consigliere designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal consigliere  designato  dal  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali,  da  quello  designato  dal  C.O.N.I., da quello designato dalla  Cassa  depositi  e  prestiti S.p.a., da quello designato dalla Conferenza  Stato-regioni  e  da  due  consiglieri  scelti tra quelli designati  dai  partecipanti  di  cui  alle lettere da (e) ad (i) del precedente  art.  3, comma 1, eletti dal consiglio su indicazione dei predetti partecipanti.
 2.  I  componenti  elettivi  del  comitato  durano  in carica due esercizi e sono rieleggibili.
 Art. 16.
 Comitato di gestione dei fondi apportati e dei fondi speciali
 1.  Il  Comitato  di  gestione  dei «Fondi apportati» e dei Fondi speciali   e'   composto   dal   presidente,   dal   consigliere   di amministrazione designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da quello designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, da  quello  designato  dal  C.O.N.I.  e  da  quello  designato  dalla Conferenza Stato-regioni.
 2.   Il   Comitato   ha  la  medesima  durata  del  consiglio  di amministrazione.
 Art. 17.
 Compiti del consiglio di amministrazione
 1. Al   consiglio  di  amministrazione  spetta  l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.
 2.  Il  consiglio  di  amministrazione,  nel rispetto delle norme statutarie, puo' delegare, proprie attribuzioni al Comitato esecutivo o all'amministratore delegato, determinando i limiti della delega.
 3.  Mediante  appositi  regolamenti,  il  consiglio puo' altresi' delegare,  nel  rispetto delle norme statutarie, proprie attribuzioni al direttore generale, ai vice direttori generali e ai dirigenti.
 4.  Tutte  le  decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio secondo le modalita' da quest'ultimo determinate.
 5.   Oltre  alle  attribuzioni  rimesse  al  consiglio  da  altri articoli del  presente statuto compete allo stesso senza possibilita' di delega:
 a) la  deliberazione  di  modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione da parte delle competenti autorita';
 b) la deliberazione circa i nuovi conferimenti, i trasferimenti e  la  liquidazione  delle  quote gia' conferite e sulla richiesta di imputazione a capitale di tutto o parte dei Fondi apportati;
 c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 20;
 d) l'istituzione  o soppressione di dipendenze e/o uffici anche di rappresentanza;
 e) la   determinazione   dell'assetto  organizzativo  generale, nonche'  della  costituzione  di  comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
 f) consentire  la  cancellazione  e la riduzione delle ipoteche qualora   non   siano   correlate   all'estinzione   o  proporzionale diminuzione del credito;
 g) la   deliberazione  sull'acquisto  e  sulla  alienazione  di immobili  nonche'  sull'assunzione e dismissione di partecipazioni di aziende  o rami di aziende nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
 h) l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;
 i) la nomina del vice-presidente;
 j) la nomina dell'amministratore delegato e il conferimento dei relativi poteri e la remunerazione;
 k) la   nomina  del  direttore  generale,  dei  vice  direttori generali  in  numero  non superiore a 2, del personale dirigente e la determinazione dei relativi trattamenti economici;
 l)  la definizione dell'organico del personale e l'approvazione del relativo regolamento e del trattamento economico;
 m) la  nomina  del  soggetto  esterno  incaricato del controllo contabile.
 Art. 18.
 Amministratore delegato
 1. L'amministratore delegato, se nominato, esercita i poteri allo stesso attribuiti dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme  del  presente statuto e secondo gli indirizzi generali fissati dal consiglio di amministrazione stesso.
 2.   Puo'  essere  nominato  un  amministratore  delegato  scelto d'intesa  tra  il  Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  tra  i  consiglieri  di amministrazione designati dai predetti Ministri.
 3.   L'amministratore   delegato  deve  essere  in  possesso  dei requisiti  previsti  dalle  disposizioni  vigenti  in materia e deve, comunque, avere maturato specifica esperienza nel settore bancario.
 4.    L'amministratore    delegato    cura   l'esecuzione   delle deliberazioni   del   consiglio   di  amministrazione,  del  comitato esecutivo  e  del  comitato  di  gestione  dei  fondi avvalendosi del direttore generale.
 5.  L'amministratore delegato puo' svolgere anche le funzioni del direttore generale dell'Istituto, se questi non viene nominato.
 Art. 19.
 Deleghe al comitato esecutivo
 1. Il  consiglio  di amministrazione delega al comitato esecutivo lo   svolgimento   dei  compiti  di  concessione  del  credito  nello svolgimento  dell'attivita'  di cui all'art. 2, comma 2, lettera (a), stabilendone i criteri ed i limiti.
 2.  Il  consiglio  di  amministrazione,  nel rispetto delle norme statutarie,  puo'  delegare al comitato esecutivo altre attribuzioni, determinando i limiti della delega.
 3.  Il  comitato esecutivo potra' adottare in via d'urgenza anche provvedimenti  di competenza del consiglio di amministrazione esclusi quelli  indicati  all'art.  17,  comma  5;  i  provvedimenti adottati dovranno essere comunicati al consiglio stesso, a cura del presidente alla prima riunione successiva.
 4. Il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sulla attivita' svolta.
 Art. 20.
 Deleghe al Comitato di gestione dei fondi
 1. Il consiglio di amministrazione delega al Comitato di gestione dei  fondi lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettere  (b) e (c) e di quelle relative alla gestione separata di cui all'art. 35.
 2.  Il  comitato  di  gestione  dei  fondi  stabilisce  criteri e modalita' di gestione dei Fondi apportati e del Fondo di cui all'art. 8  del  presente  statuto, assicurando l'utilizzo del Fondi apportati prevalentemente verso finanziamenti a tassi agevolati.
 3.  Il comitato di gestione dei Fondi riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione in merito all'attivita' svolta.
 Art. 21. Trattamento economico del presidente e dei componenti il consiglio di
 amministrazione
 1. Al   presidente   e   agli   altri  membri  del  consiglio  di amministrazione  compete  un  compenso annuo fisso, oltre al rimborso delle   eventuali   spese  documentate  per  l'esercizio  delle  loro funzioni.
 2.  L'ammontare  del  compenso  annuo  e'  fissato nel decreto di nomina.
 Art. 22.
 Convocazioni
 1. Il  consiglio  di amministrazione, il comitato esecutivo ed il comitato di gestione dei fondi sono convocati dal presidente.
 2.  La  convocazione  viene  fatta  mediante invito contenente la indicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, spedito almeno sei giorni prima della data fissata per la seduta.
 3.  In  caso  di  urgenza,  l'avviso  di convocazione puo' essere inviato per telegramma, quarantotto ore prima della seduta.
 4.  Il  consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il comitato  di gestione dei fondi sono convocati di regola una volta al mese.
 5.  Il  presidente convoca, inoltre, i predetti organi collegiali quando  ne  facciano  richiesta,  indicandone le ragioni e l'oggetto, almeno due dei loro componenti, ovvero il collegio dei sindaci.
 Art. 23.
 Validita' delle sedute e adozione delle deliberazioni
 1.   Per   la   validita'   delle   sedute   del   consiglio   di amministrazione,  del  comitato  esecutivo e del comitato di gestione dei  fondi  e'  richiesto  l'intervento  della  maggioranza  dei loro componenti.
 2.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a maggioranza dei voti dei presenti;  a  parita'  di  voti  prevale quello del presidente. Fatta salva  l'ipotesi  di  cui al precedente art. 4, comma 2, per la quale valgono  le  maggioranze  ordinarie, le deliberazioni di cui all'art. 17,  comma  5,  lettera a)  che  comportino modificazioni dei diritti amministrativi  e  patrimoniali dei partecipanti al capitale e quelle di  cui  alle lettere c) e g) dello stesso articolo sono adottate con il voto favorevole di almeno sette componenti il consiglio.
 3.  Ai  componenti  degli  organi collegiali di cui al comma 1 si applica  la  disciplina  in  tema  di  interessi degli amministratori prevista dall'art. 2391 del codice civile.
 Art. 24.
 Segreteria degli organi collegiali
 1. Le   funzioni  di  segretario  degli  organi  collegiali  sono attribuite  ad  uno  dei  vice  direttori  generali o ad un dirigente dell'Istituto, designato dal presidente.
 2.  Il  componente  piu'  giovane  per  eta'  dei predetti organi esercita   le  funzioni  di  segretario,  nel  caso  che  gli  stessi deliberino  di  tenere riservate le adunanze, o, nell'ambito di esse, la  trattazione  di determinati affari. In tal caso vengono stabilite le  modalita'  di  conservazione  e trasmissione riservata degli atti alle autorita' competenti.
 3.  Il  segretario  redige  il verbale di ciascuna riunione, che, trascritto   in   appositi   libri,   e'  firmato  dal  presidente  e dall'estensore.
 Art. 25.
 Collegio dei sindaci
 1.  Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e  due  supplenti,  nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designati rispettivamente:
 a) uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro dell'economia e delle finanze;
 b) uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
 c) uno effettivo, dalla Conferenza Stato-regioni;
 d) uno  effettivo,  dai partecipanti di cui alle lettere da (c) ad (i) del precedente art. 3, comma 1;
 e) uno effettivo designato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
 2.  Il  collegio  dei  sindaci e' presieduto dal membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
 3. I sindaci durano in carica quattro esercizi.
 4.  Il  collegio vigila sul rispetto della legge, sull'osservanza dello   statuto,   dei   regolamenti,   ed   esercita   il  controllo sull'amministrazione  dell'Istituto  secondo  le  previsioni  e con i poteri stabiliti dalla vigente normativa per le societa' per azioni.
 5.  I sindaci uscenti possono essere confermati in carica fino al subentro dei loro successori.
 6.  I  sindaci effettivi assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione,  del  comitato  esecutivo e del comitato di gestione dei  fondi  e  sono  convocati nei modi e nelle forme previsti per la convocazione dei componenti di detti organi.
 7.  Delle  riunioni del collegio sindacale viene redatto verbale, trascritto  sul  libro  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni  del collegio sindacale, firmato da tutti gli intervenuti.
 8. Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuo fisso.
 9.  L'ammontare  del  compenso  annuo  e'  fissato nel decreto di nomina.
 10.  Ai  sindaci  effettivi  e supplenti spetta il rimborso delle eventuali spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni.
 Art. 26.
 Direttore generale
 1.   Il   direttore   generale,   rispondendo   al  consiglio  di amministrazione   ed  all'amministratore  delegato,  nell'ambito  dei poteri a questo attribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 1 sovrintende alla  gestione  aziendale  e,  se l'amministratore delegato non viene nominato,  da'  esecuzione  alle  delibere  assunte  dal consiglio di amministrazione,  dal  comitato  esecutivo e dal comitato di gestione dei  fondi.  In  caso  di  nomina  dell'amministratore  delegato,  il direttore     generale     cura     l'esecuzione    delle    delibere dell'amministratore  delegato e coadiuva quest'ultimo nell'esecuzione delle   delibere  del  consiglio  di  amministrazione,  del  comitato esecutivo e del comitato di gestione dei fondi.
 2.  Fermo  quanto previsto al comma 1, il direttore generale: (a) dirige   le  funzioni  aziendali  dell'Istituto;  (b)  predispone  il bilancio   annuale  e  ne  cura  la  presentazione  al  consiglio  di amministrazione  ed al collegio dei sindaci, non oltre novanta giorni dalla  sua  chiusura  con  una  relazione  illustrativa;  (c) attende all'organizzazione operativa dell'Istituto e degli uffici, sulla base dell'assetto   organizzativo   generale   dell'Istituto  fissato  dal consiglio  di  amministrazione;  (d)  gestisce  gli  affari correnti, avvalendosi  del  personale  all'uopo  designato; (e) interviene alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato  di gestione dei fondi; (f) in caso di assenza o impedimento il  direttore generale e' sostituito, a tutti gli effetti, da uno dei vice direttori generali autorizzato dal consiglio di amministrazione.
 3.  Il  direttore  generale deve essere in possesso dei requisiti previsti  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia e deve, comunque, avere maturato specifica esperienza nel settore bancario.
 Art. 27.
 Controllo contabile
 Il   consiglio   di   amministrazione  attribuisce  il  controllo contabile  ad  un  soggetto esterno che avra' i compiti, i poteri, le responsabilita' previste dalla legge.
 Art. 28.
 Firma di atti e comunicazioni
 1.  La  rappresentanza  legale  e  la  firma  sociale  spetta  al presidente o a chi lo sostituisce a norma dell'art. 13, comma 3.
 2. I contratti di finanziamento e gli atti connessi e conseguenti sono stipulati dal presidente, o dal vice-presidente, ovvero, in caso di  loro  assenza  o  impedimento,  dall'amministratore delegato, dal direttore  generale,  da  uno  dei vice direttori generali o da altri dirigenti   o   quadri  direttivi  dipendenti  dell'Istituto  a  cio' previamente designati dal consiglio di amministrazione.
 3.  L'amministratore delegato e/o il direttore generale o il vice direttore  generale  che  lo sostituisce hanno la rappresentanza e la firma  per  gli  atti  rientranti nell'ambito delle attribuzioni loro rispettivamente  delegate  dal  consiglio di amministrazione, nonche' per  gli  atti,  la  corrispondenza  ed  i  documenti  in  genere che riguardano l'Istituto.
 4.  Il  consiglio puo', tuttavia, per singoli atti o categorie di atti,  delegare  a dipendenti dell'Istituto poteri di rappresentanza, con relativa facolta' di firma.
 5.  Il  presidente  puo'  rilasciare  procure,  anche  a  persone estranee  all'Istituto,  per  la  sottoscrizione di atti, contratti e documenti  in  genere  relativi  ad  operazioni  decise  dagli organi competenti dell'Istituto medesimo.
 6.   Di  fronte  ai  terzi,  agli  uffici  del  territorio,  alla amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma  di  uno qualunque dei soggetti indicati nel precedente comma 2 fa  piena  prova  dell'assenza  o  dell'impedimento  di quelli che lo precedono nell'ordine indicato nel predetto comma 2.
 Titolo V
 Art. 29.
 Bilancio
 1. L'esercizio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre.
 2.   Il   bilancio,   predisposto   dal   direttore  generale  ed accompagnato  dalla  relazione di questi e da quella del collegio dei sindaci,   viene   sottoposto   all'approvazione   del  consiglio  di amministrazione    entro    centoventi    giorni    dalla    chiusura dell'esercizio.
 3.  Il  bilancio  e'  redatto  secondo  modalita' che diano piena evidenza del sistema contabile separato della gestione separata.
 Art. 30.
 Deposito del bilancio
 1.  Il  bilancio  e  gli  allegati sono depositati presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la approvazione.
 Art. 31.
 Utili di bilancio
 1.  Dagli  utili  netti annuali e' prelevata una quota del 20% da destinare alla «Riserva ordinaria».
 2.  Una  ulteriore  quota  del 20% e' destinata ad incremento del «Fondo  ex  lege  n.  50/1983»,  di  titolarita'  dello  Stato.  Tale percentuale  sara'  ridotta in misura proporzionale alla misura della diminuzione  di  tale  Fondo nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2; nell'ipotesi  invece  di  riduzione  del Fondo ai sensi dell'art. 36, comma  3, la riduzione proporzionale della percentuale si applichera' soltanto  quando  l'entita'  del  Fondo si riduca in misura inferiore alla  meta'  dell'attuale; in ogni caso la percentuale di diminuzione determinera'  un  corrispondente  aumento della percentuale di cui al comma 4 del presente articolo.
 3.  Una  ulteriore  quota  del  10% e' destinata dal consiglio di amministrazione:
 (a) a fondi di riserva straordinari;
 (b)  al C.O.N.I. S.p.a. a riconoscimento di una commissione sul Fondo di garanzia;
 (c)  ad  un fondo da destinare a finalita' culturali e sociali, secondo le modalita' fissate dal consiglio di amministrazione;
 (d)  ad  un  fondo  avente  lo  scopo  di finanziare prestiti e contributi assistenziali al personale.
 4.  La  quota  residua  del 50% e' assegnata ai partecipanti come dividendo,   in  misura  proporzionale  alla  quota  di  capitale  di pertinenza  di  ciascun  partecipante. Tale percentuale del 50% sara' ridotta  in  misura  proporzionale  alla riduzione del patrimonio nel caso  di  liquidazione  di uno dei partecipanti ai sensi dell'art. 34 del presente statuto; contestualmente si procedera' all'aumento della percentuale di cui al comma 2 del presente articolo.
 5.  Nel  caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti  degli  esercizi  successivi  sono  destinati  a reintegrare la perdita subita.
 Art. 32.
 Trasmissione bilancio
 1.  Il  bilancio,  con  l'elenco  dei  finanziamenti  annualmente concessi,  e'  trasmesso  al  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali,  al cui stato di previsione, da presentarsi al Parlamento, deve essere allegato.
 Art. 33.
 Vigilanza
 1. L'Istituto,   banca  pubblica  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art.  151  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soggetto  alla  vigilanza  della  Banca d'Italia, in conformita' alla disciplina  del  medesimo  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385.   La   verifica  del  rispetto  delle  finalita'  pubblicistiche dell'Istituto rimane di competenza dei ministeri competenti.
 2.  Il  bilancio  annuale,  le situazioni periodiche dei conti ed ogni altro dato richiesto devono trasmettersi all'organo di vigilanza nei modi e nei termini da esso stabiliti.
 Art. 34.
 Liquidazione delle quote di partecipazione
 1.  Ai  partecipanti e' attribuito il diritto di recesso nel caso di   modifiche   dello   statuto   che   determinino  un  cambiamento significativo  dell'attivita'  dell'Istituto,  ovvero  dei diritti di partecipazione.
 2.  Il  consiglio  di  amministrazione,  con  apposita  delibera, specifica  i  casi  indicati  al  precedente  comma  1 e determina le condizioni  e  le  modalita'  di  liquidazione tenendo conto, ai fini della  determinazione  del  valore  delle  quote,  dei criteri di cui all'art.  2437-ter  del  codice  civile  per  quanto  compatibili. La delibera  e' sottoposta all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
 Art. 35.
 Gestione separata
 1.   Per   il  perseguimento  dell'oggetto  sociale  indicato  al precedente  art.  2,  comma  2,  lettera  (b)  e  di  ogni  attivita' strumentale,  connessa  ed  accessoria  e'  istituito  un  sistema di gestione  separata  a  fini  contabili  ed organizzativi uniformato a criteri  di  trasparenza  e  salvaguardia  dell'equilibrio  economico (indicata come la «Gestione separata»).
 2. I «Fondi apportati», i crediti concessi mediante l'utilizzo di detti  fondi,  i  contributi  e  finanziamenti  in conto capitale e i finanziamenti  a  tassi agevolati concessi in esecuzione dell'oggetto sociale  indicato al precedente art. 2, comma 2, lettera (b), nonche' le  disponibilita'  liquide derivanti dal rimborso del capitale e dal pagamento  degli  interessi  e gli utili assegnati ai sensi dell'art. 31, comma 2, sono amministrati tramite la gestione separata.
 Art. 36.
 Disposizioni finali
 1. Entro  novanta  giorni dalla data di approvazione del presente statuto,  il  consiglio  di  amministrazione  individua  con  propria delibera  assunta  con la maggioranza qualificata di cui all'art. 23, comma  2 i crediti e le altre componenti dell'attivo patrimoniale, di ammontare pari al valore dei fondi apportati al 31 dicembre 2004, che devono  essere  amministrati tramite la gestione separata assicurando in  ogni  caso  adeguata  liquidita'  ai  fondi.  Resta  salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
 2. Per quanto non previsto dal presente statuto, e nei limiti della compatibilita'  con  la  natura  di  ente  pubblico,  si  applica  la disciplina della societa' per azioni.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro  la data di emanazione del decreto di approvazione del presente statuto,  potra'  essere  indicata  la  quota  del  «Fondo ex lege n. 50/1983» da restituirsi allo Stato.
 4.  Il  consiglio di amministrazione adotta la delibera di cui al precedente art. 34 entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di approvazione del presente statuto.
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