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| Gazzetta n. 207 del 2005-09-06 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 10 giugno 2005 |  | Individuazione,  in  via  generale,  dei  beni  e  delle  risorse  da trasferire   alla   Regione  Valle  d'Aosta,  ai  sensi  del  decreto legislativo  10 aprile 2001, n. 183, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004. |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Visto  il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, recante norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta  per  il  conferimento di funzioni alla regione in materia di lavoro;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 20 luglio  2004,  recante norme per l'individuazione dei beni e delle risorse  finanziarie,  umane e strumentali da trasferire alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  5  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2004, relativo alle modalita' di individuazione   e   attribuzione   delle   risorse  finanziarie  per l'esercizio delle funzioni delegate;
 Considerato   che,  in  sede  di  prima  applicazione,  le  risorse finanziarie  da  attribuire  sono determinate, sentita la Regione, in misura  pari al 95% delle spese sostenute per il personale trasferito e  al  95%  delle  spese  di  funzionamento  effettivamente sostenute dall'Amministrazione  dello  Stato per le funzioni e i compiti di cui all'art.   2   del   decreto  legislativo  10 aprile  2001,  n.  183, nell'ultimo  esercizio  finanziario  durante  il  quale  le  predette funzioni e compiti sono stati integralmente svolti;
 Sentita la Regione autonoma Valle d'Aosta;
 Decreta:
 Art. 1.
 Risorse finanziarie relative al personale
 1.   Sono   trasferite   alla  Regione  Valle  d'Aosta  le  risorse finanziarie,  di  cui  all'allegato  1,  relative  alle  spese per il trattamento  economico  fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennita'   integrativa   speciale,   retribuzione   individuale  di anzianita',  indennita' di amministrazione e di posizione, indennita' di  seconda lingua) effettivamente sostenute dall'Amministrazione per il personale transitato.
 2.  Relativamente  al  personale trasferito sono altresi' conferite alla  Regione  Valle  d'Aosta  le  risorse  finanziarie  riferite  al trattamento economico accessorio, indicate nell'allegato 2.
 |  | Art. 2. Risorse finanziarie relative al funzionamento degli Uffici
 1.   Sono   trasferite   alla  Regione  Valle  d'Aosta  le  risorse finanziarie,  di  cui  all'allegato  3,  relative  alle  spese per il funzionamento  della Direzione regionale del lavoro settore politiche del lavoro nonche' delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
 |  | Art. 3. Beni, risorse strumentali ed informatiche
 1.  Sono  conferiti  alla Regione Valle d'Aosta i beni e le risorse strumentali indicati negli inventari allegati all'apposito verbale di consegna  sottoscritto tra il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il rappresentante della Regione, ai sensi dell'art.  4,  comma  2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.
 2.  Sono altresi' trasferiti alla Regione Valle d'Aosta i beni e le risorse informatiche. in relazione alle funzioni conferite, assegnati alla  Direzione  regionale  del lavoro - Settore politiche del lavoro nonche'   alle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  e  per  il collocamento   in   agricoltura,   come  individuati  negli  appositi inventari  predisposti  ai  sensi del citato art. 4, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.
 |  | Art. 4. Successione nei contratti
 1.  La  Regione  Valle  d'Aosta subentra nei contratti in corso, ad eccezione  di  quelli  di  locazione  e di quelli riferiti al sistema informativo  lavoro,  oltre  che nella titolarita' di tutti gli altri rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, a decorrere dalla data di cui all'articolo successivo.
 |  | Art. 5. Decorrenza del trasferimento
 1. Il trasferimento delle risorse individuate ai sensi del presente provvedimento ha effetto dalla medesima data dalla quale si determina il  passaggio  del  personale  alla  regione  operato  con il decreto ministeriale   previsto   dall'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.
 Roma, 10 giugno 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 25
 |  | ALLEGATI 
 ----> vedere ALLEGATI da pag. 17 a pag. 21 della G.U. <----
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