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| Gazzetta n. 206 del 2005-09-05 |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 8 luglio 2005, n. 176 |  | Regolamento  concernente  i  controlli  sul  commercio internazionale delle  specie  animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES),  da  adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Vista  la  Convenzione  sul  commercio  internazionale delle specie animali  e  vegetali  selvatiche  minacciate  di  estinzione (CITES), firmata   a  Washington  il  3 marzo  1973  e  ratificata  con  legge 19 dicembre 1975, n. 874;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,   e   successive  attuazioni  e  modificazioni,  relativo  alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1808/2001  della  Commissione del 30 agosto   2001,   e  successive  modificazioni,  recante  modalita' d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  338/97, del Consiglio del 9 dicembre  1996,  relativo  alla  protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
 Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto legislativo   18 maggio   2001,   n.   275,  concernente  il  sistema sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington ed    ai    citati   regolamenti   Comunitari   ed   in   particolare l'articolo 8-quinquies,  comma 3-quinquies,  che demanda al Ministero delle  politiche  agricole e forestali, tramite il Servizio CITES del Corpo  forestale  dello  Stato, l'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla citata Convenzione di Washington;
 Visto  il  decreto 4 settembre 1992, del Ministro dell'ambiente, di concerto il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e   foreste,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  210,  del 7 settembre  1992,  recante modalita' relative ai controlli in ambito doganale   in   attuazione   dell'articolo 8,  comma 2,  della  legge 7 febbraio 1992, n. 150;
 Vista  la  determinazione  direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del  direttore  dell'Agenzia  delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  127, del 1° giugno 2002, concernente la localizzazione presso  alcuni  uffici  doganali  delle  operazioni  di importazione, esportazione  e riesportazione delle specie animali e vegetali in via di  estinzione,  di  cui  alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti comunitari;
 Visto  l'articolo 35,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999,   n.   300,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti   l'attuazione   e   la  gestione  della  Convenzione  di Washington e dei relativi regolamenti comunitari;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre  2004,  che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES del  Corpo forestale dello Stato, che svolgono attivita' di controllo e  di supporto specialistico alle autorita' doganali presso le dogane abilitate  CITES,  ai  sensi  della  determinazione  direttoriale del 6 maggio  2002,  n.  5987,  del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni;
 Considerato  che  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,  cura  l'adempimento  della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
 Considerato,  altresi',  che  la  legge  7 febbraio  1992,  n. 150, all'articolo 8,  comma 2,  dispone che il Ministro dell'ambiente, con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  stabilisca  le  modalita'  relative  ai controlli in ambito  doganale per l'esecuzione della citata legge 7 febbraio 1992, n.   150,   nonche'  le  procedure  per  l'adempimento  della  citata Convenzione  di  Washington  del  3 marzo  1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
 Ritenuto  necessario  provvedere alla modifica del citato decreto 4 settembre 1992;
 Ritenuto,  inoltre, di dover disciplinare le procedure di controllo relative    alle   operazioni   di   importazione,   esportazione   e riesportazione  di  esemplari di specie incluse nelle appendici della citata   Convenzione   di  Washington  e  negli  allegati  al  citato regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Viste  le risultanze delle conferenze dei servizi del 7 maggio 2002 e  del 10 marzo 2004, con le quali sono stati acquisiti i consensi ed e'  stato  definito  il  manuale  operativo dei controlli doganali in ambito CITES;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato n. 611/04 emesso dalla Sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del 23 febbraio 2004;
 Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota UI/2005/2157 del 15 marzo 2005;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Procedure per i controlli doganali
 
 1. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento  vale la definizione  di  esemplare di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni  e dell'articolo 8-sexies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
 2. I  nuclei  operativi  CITES  del  Corpo  forestale  dello Stato, istituiti  ed  attivati,  con  decreto  del  Ministro delle politiche agricole  e  forestali  1° dicembre  2004, che ne disciplina anche il loro  funzionamento,  svolgono  attivita'  di controllo e di supporto specialistico  alle  autorita'  doganali  di cui al comma 3. I nuclei operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai sensi della determinazione  direttoriale  6 maggio  2002,  n.  5987, e successive modificazioni,  del  direttore  dell'Agenzia delle dogane, a compiere operazioni  di importazione e di esportazione definitive e temporanee e  di  riesportazione  di  esemplari delle specie animali e vegetali, incluse  nelle appendici della Convenzione di Wa-shington, ratificata con  legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli allegati del regolamento (CE)   338/97,   del  Consiglio  del  9 dicembre  1996  e  successive attuazioni e modificazioni.
 3. I  nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, fatte salve  le  attribuzioni  delle autorita' doganali, collaborano con le medesime,  anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra gli  esemplari  di  cui  al  comma 1,  dichiarati  nella  licenza  di importazione,  licenza  o  permesso  di  esportazione, certificato di riesportazione o altro certificato o notifica di importazione, di cui ai  regolamenti (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e 1808/2001   e   successive  modificazioni,  e  quelli  effettivamente presenti  nella  spedizione,  anche  in  caso di transito o trasbordo degli  esemplari stessi. Anche a tal fine si richiamano integralmente le  disposizioni  relative all'espletamento delle formalita' doganali per  le  spedizioni  di  esemplari  di  cui al comma 1, contenute nel Manuale  Operativo e successive modificazioni, di cui all'Allegato al presente regolamento.
 4. Gli  esemplari  di  cui al comma 1 devono essere presentati, per l'importazione,  l'esportazione e la riesportazione, presso le dogane abilitate  ai  sensi  della  determinazione direttoriale del 6 maggio 2002,  n.  5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni.  Ai fini del successivo sdoganamento il proprietario o il  detentore  degli  esemplari e' tenuto ad indicare, all'atto della presentazione  della domanda per ottenere la licenza di importazione, la  licenza di esportazione o il certificato di riesportazione di cui agli  articoli 4  e  5  del  regolamento  (CE)  338/97  e  successive attuazioni  e  modificazioni,  la  dogana  presso  la  quale  intende presentare gli esemplari.
 5. Qualora  gli  esemplari  di  cui  al  comma 1  dovessero  essere presentati   presso   dogane  diverse  da  quelle  individuate  nella determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  successive modificazioni, l'autorita' doganale,  previa  acquisizione  di dichiarazione di conformita' alla normativa  CITES  ed  a  quella  nazionale  e  comunitaria  citata in premessa,   resa   dal  proprietario  o  detentore  degli  esemplari, provvedera'   ad  inviare  gli  esemplari  medesimi,  in  contenitori opportunamente  sigillati,  in  deposito presso la piu' vicina dogana abilitata;  in  tal  caso  il  proprietario  o  il suo rappresentante autorizzato  ovvero il detentore richiedera' la verifica comunicando, anche  a  mezzo fax, gli estremi della spedizione al Nucleo Operativo CITES interessato, allegando la predetta dichiarazione.
 6. Qualora  giustificati motivi lo richiedano, il proprietario puo' richiedere  l'autorizzazione  necessaria  allo  sdoganamento  ai fini CITES  presso  una  dogana  non abilitata, all'agenzia delle dogane - area  verifiche  e  controlli  tributi doganali e accise - laboratori chimici ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali, tramite la dogana dove dovra' essere eseguita l'operazione.  Qualora l'ufficio ravvisi la possibilita' di concedere l'autorizzazione,  ne  da' comunicazione alla dogana interessata e al servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato. Quest'ultimo autorizza  il  Nucleo  Operativo  CITES  interessato ad effettuare le verifiche  documentali  ed  i  controlli  merceologici  necessari  al perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note al titolo.
 La  legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati
 relativi  all'applicazione  in Italia della convenzione sul
 commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
 via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
 cui  alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
 (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
 per  la  commercializzazione  e  la detenzione di esemplari
 vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
 per   la   salute   e  l'incolumita'  pubblica),  e'  stata
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 febbraio 1992, n.
 44.
 - Si riporta il testo dell'art. 8:
 «Art. 8. - 1. Conformemente a quanto previsto dall'art.
 1,  commi 4  e  5,  e  dall'art.  8,  comma 4,  della legge
 8 luglio  1986,  n.  349,  il  Ministero dell'ambiente cura
 l'adempimento  della  citata  convenzione di Washington del
 3 marzo  1973,  di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874,
 potendosi  avvalere  delle  esistenti  strutture  del Corpo
 forestale dello Stato.
 2. Con  propri  decreti,  emanati  di  concerto  con il
 Ministro  delle  finanze,  il  Ministro  del  commercio con
 l'estero  ed  il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
 il  Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative
 ai  controlli  in  ambito  doganale  per l'esecuzione della
 presente  legge  e  le  procedure  per  l'adempimento della
 citata  convenzione  di Washington del 3 marzo 1973, di cui
 alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
 Note alle premesse.
 La  legge  19 dicembre 1975, n. 871, con la quale si e'
 provveduto  a ratificare e dare esecuzione nell'ordinamento
 nazionale  alla  convenzione  sul  commercio internazionale
 delle  specie  animali  e  vegetali  in  via di estinzione,
 firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1976, n. 49, S.O.
 Il   regolamento  (CE)  n.  338/97  del  Consiglio  del
 9 dicembre  1996  e  successive attuazioni e modificazioni,
 relativo  alla  protezione  di  specie  della flora e della
 fauna  selvatiche mediante il controllo del loro commercio,
 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle comunita'
 europee n. L 061 dell'8 marzo 1997.
 Il  regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del
 30 agosto   2001,   e   successive  modificazioni,  recante
 modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del
 Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e
 della  fauna  selvatiche  mediante  il  controllo  del loro
 commercio,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle
 comunita' europee n. L 250 del 19 settembre 2001.
 La  legge  7 febbraio  1992, n. 150, recante disciplina
 dei   reati   relativi  all'applicazione  in  Italia  della
 convenzione   sul  commercio  internazionale  delle  specie
 animali   e   vegetali  in  via  di  estinzione  firmata  a
 Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
 1975,  n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82, e
 successive    modificazioni,    nonche'    norme   per   la
 commercializzazione  e  la  detenzione di esemplari vivi di
 mammiferi  e rettili che possono costituire pericolo per la
 salute   e  l'incolumita'  pubblica,  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44.
 Il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante
 riordino  del sistema sanzionatorio in materia di commercio
 di  specie animali e vegetali protegge, a norma dell'art. 5
 della  legge  21 dicembre 1999, n. 526, e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2001, n. 159.
 Il   decreto  ministeriale  4 settembre  1992,  recante
 modalita'  relative  ai  controlli  in  ambito  doganale in
 attuazione  dell'art.  8,  comma 2,  della legge 7 febbraio
 1992,  n.  150  concernente  l'applicazione in Italia della
 convenzione  di  Washington del 3 marzo 1973, e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1992, n. 210.
 La  determinazione  direttoriale  del 6 maggio 2002, n.
 5987,    del    direttore    dell'agenzia    delle   dogane
 (localizzazione   presso   alcuni   uffici   doganali  deve
 operazioni  d  importazione,  esportazione e riesportazione
 delle  specie animale vegetali in via di estinzione, di cui
 alla  convenzione  di Washington) e' stata pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.
 L'art.  35,  comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
 norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59)
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
 S.O. e' il seguente:
 «Art.      35 (Istituzione      del     Ministero     e
 attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente
 e della tutela del territorio.
 2. Al   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio   sono   attribuite  le  funzioni  e  i  compiti
 spettanti  allo  Stato  relativi alla tutela dell'ambiente,
 del  territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
 alle seguenti materie:
 a) individuazione,   conservazione  e  valorizzazione
 delle  aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
 della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
 gestione,  fatte  salve  le competenze della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
 della  Convenzione  di  Washington  (CITES)  e dei relativi
 regolamenti   comunitari,   della   difesa   del   mare   e
 dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
 b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
 siti  inquinati;  tutela  delle  risorse idriche e relativa
 gestione,  fatta  salva  la  competenza del Ministero delle
 politiche agricole e forestali;
 c) promozione  di  politiche  di  sviluppo durevole e
 sostenibile, nazionali e internazionali;
 d) sorveglianza,   monitoraggio   e   recupero  delle
 condizioni  ambientali conformi agli interessi fondamentali
 della   collettivita'   e  all'impatto  sull'ambiente,  con
 particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
 delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
 prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
 acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
 e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
 valori naturali e ambientali.
 3. Al   Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
 risorse,   le   funzioni   e   i   compiti   dei  Ministeri
 dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate quelle
 attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
 o  agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
 alle  regioni  e  agli enti locali anche ai sensi e per gli
 effetti  degli  art. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e
 b),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
 trasferite  le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
 delle  politiche  agricole  in materia di polizia forestale
 ambientale.».
 Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante
 modifiche  al  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300
 concernente   le  strutture  organizzative  dei  Ministeri,
 nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente
 e della tutela del territorio, e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 30 dicembre 2002, n. 304.
 Il  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
 forestali  1° dicembre  2004, istituisce ed attiva i nuclei
 operativi  CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  che
 svolgono attivita' di controllo e di supporto specialistico
 alle autorita' doganali presso le dogane abilitate CITES ai
 versi  della  citata  determinazione  direttoriale 6 maggio
 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane.
 - Per  l'art.  8  della  legge 7 febbraio 1992, n. 150,
 vedi le note al titolo.
 Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
 della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e'
 il seguente:
 «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1.
 - L'art. 2 del regolamento (CE) n. 338/97, citato nelle
 premesse  contenente  alla  lettera t)  la  definizione  di
 «esemplare» e' il seguente:
 «Art.    2 (Definizioni). - Ai    fini   del   presente
 regolamento, si intende per:
 a) «comitato»,  il  comitato  per  il commercio della
 flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'art. 18;
 b) «Convenzione»,   la   Convenzione   sul  commercio
 internazionale  delle specie di flora e di fauna selvatiche
 minacciate di estinzione (CITES);
 c) «paese  di  origine», il paese in cui un esemplare
 e'  stato  catturato  o  prelevato  dall'ambiente naturale,
 allevato in cattivita' o riprodotto artificialmente;
 d) «notifica   d'importazione»,   la   notifica  data
 dall'importatore  o  da  un suo agente o rappresentante, al
 momento  dell'introduzione  nella Comunita' di un esemplare
 appartenente  a una delle specie incluse negli allegati C o
 D  del  presente  regolamento,  su un formulario prescritto
 dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 18;
 e) «introduzione  dal  mare»,  l'introduzione  di  un
 esemplare nella Comunita' direttamente dall'ambiente marino
 da  cui e' stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione
 di  alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante,
 il fondo marino e il relativo sottosuolo;
 f) «rilascio»,  l'espletamento  di tutte le procedure
 connesse  alla  preparazione  e  al  perfezionamento di una
 licenza   o   di  un  certificato  e  la  sua  consegna  al
 richiedente;
 g) «organo   di  gestione»,  un  organo  di  gestione
 nazionale  designato da uno Stato membro secondo l'art. 13,
 paragrafo 1,  lettera a),  o, nel caso di Stato terzo parte
 contraente     della     Convenzione,     in    conformita'
 dell'articolo IX della Convenzione stessa;
 h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di
 destinazione   menzionato   nel  documento  utilizzato  per
 esportare   o   riesportare   un  esemplare;  nel  caso  di
 introduzione  dal  mare,  lo  Stato membro responsabile del
 luogo di destinazione di un esemplare;
 i) «offerta  in  vendita»,  l'offerta  in  vendita  e
 qualsiasi  atto  ragionevolmente  interpretabile come tale,
 comprese  le  offerte  al  pubblico  o  gli  atti aventi il
 medesimo effetto, nonche' l'invito a trattare;
 j) «oggetti  personali o domestici», esemplari morti,
 parti  e prodotti derivati, che appartengano a un privato e
 che   facciano   parte   o  siano  destinati  a  far  parte
 normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
 k) «luogo  di  destinazione»,  il  luogo  normalmente
 destinato  alla  custodia degli esemplari, al momento della
 loro  introduzione  nella  Comunita'; nel caso di esemplari
 vivi,  esso  e'  il  primo  luogo  nel  quale  si intendono
 custodire   gli  esemplari,  dopo  l'eventuale  periodo  di
 quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
 l) «popolazione»,   un  numero  totale  di  esemplari
 biologicamente o geograficamente distinto;
 m) «fini  prevalentemente  commerciali», i fini i cui
 aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
 n) «riesportazione  dalla  Comunita»,  l'esportazione
 dal    territorio   della   Comunita'   di   un   esemplare
 precedentemente introdottovi;
 o) «reintroduzione  nella  Comunita»,  l'introduzione
 nel    territorio   della   Comunita'   di   un   esemplare
 precedentemente esportato o riesportato;
 p) «alienazione»,  qualsiasi forma di alienazione. Ai
 fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo
 scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini
 sono interpretate nello stesso senso;
 q) «autorita'  scientifica», un'autorita' scientifica
 designata   da   uno   Stato   membro  secondo  l'art.  13,
 paragrafo 1,  lettera b), o, nel caso di un paese terzo che
 sia  parte della Convenzione, in base all'articolo IX della
 Convenzione;
 r) «gruppo   di   consulenza   scientifica»,   organo
 consultivo istituito in base all'art. 17;
 s) «specie»,  una  specie,  sottospecie  o  una  loro
 popolazione;
 t) «esemplare»,  qualsiasi  pianta  o animale, vivo o
 morto,  delle  specie  elencate  negli  allegati  da A a D;
 qualsiasi  parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o
 meno  in  altre merci, nonche' qualsiasi altra merce, se da
 un  documento  di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio,
 dal  marchio,  dall'etichetta  o da ogni altra circostanza,
 risulti  trattarsi  di  parti  o  di  prodotti  derivati da
 animali  o  da  piante  appartenenti a queste specie, salvo
 esplicita    esclusione    di   tali   parti   o   prodotti
 dall'applicazione    delle    disposizioni   del   presente
 regolamento  o  di  quelle  correlate  all'allegato  ove e'
 elencata  la relativa specie, in base ad una indicazione in
 tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
 Si  considera appartenente ad una delle specie elencate
 negli  allegati  da A a D l'esemplare, animale o pianta, di
 cui  almeno  un  «genitore»  appartenga  a  una  specie ivi
 elencata,  o  che  di  tale  animale  o  pianta sia parte o
 prodotto.  Qualora  i  «genitori»  di tale animale o pianta
 siano  di  specie  elencate  in allegati diversi, ovvero di
 specie  una  sola  delle  quali  vi figuri, si applicano le
 disposizioni  dell'allegato  piu' restrittivo. Tuttavia, se
 uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida e'
 di  una  specie  inserita  nell'allegato A, le disposizioni
 dell'allegato  piu'  restrittivo  si  applicano soltanto se
 tale specie e' indicata a tal fine nell'allegato;
 u) «commercio»,   l'introduzione   nella   Comunita',
 compresa   l'introduzione  dal  mare,  e  l'esportazione  e
 riesportazione  dalla stessa, nonche' l'uso, lo spostamento
 e il trasferimento del possesso all'interno della Comunita'
 e   dunque  anche  all'interno  di  uno  Stato  membro,  di
 esemplari   soggetti   alle   disposizioni   del   presente
 regolamento;
 v) «transito»,  il  trasporto  di  esemplari  fra due
 punti  all'esterno  della  Comunita' passando attraverso il
 territorio   della   Comunita'   stessa,   spediti   a   un
 destinatario  nominalmente  individuato  e durante il quale
 qualsiasi   interruzione   della   circolazione   sia  resa
 necessaria esclusivamente dalle modalita' inerenti a questo
 tipo di traffico;
 w) «esemplari    lavorati    acquisiti    da    oltre
 cinquant'anni»,    esemplari    che    hanno   subito   una
 significativa  alterazione  rispetto al loro naturale stato
 grezzo  per  uso nella gioielleria, ornamentale, artistico,
 pratico  o  nel  settore  degli strumenti musicali, piu' di
 cinquant'anni  prima  dell'entrata  in  vigore del presente
 regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a
 giudizio   dell'organo   di  gestione  dello  Stato  membro
 interessato.  Tali esemplari sono considerati come lavorati
 soltanto   se   riconducibili   univocamente  a  una  delle
 categorie  sopramenzionate  e  se  non richiedano ulteriori
 interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire
 ai relativi scopi;
 x) «verifiche     all'introduzione,     esportazione,
 riesportazione  e  al  transito»,  il controllo documentale
 relativo  ai  certificati,  alle  licenze  e alle notifiche
 previsti  dal presente regolamento e - qualora disposizioni
 comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio
 rappresentativo  delle spedizioni - l'esame degli esemplari
 corredato   da   un  eventuale  prelievo  di  campioni  per
 un'analisi o un controllo approfondito.».
 Il  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
 forestali  1° dicembre  2004,  e' riportato nelle note alle
 premesse.
 La  determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987,
 e' riportata nelle note alle premesse.
 La  legge  19 dicembre 1975, n. 874, e' riportata nelle
 note  alle  premesse  il  regolamento  (CE)  n.  338/97 del
 Consiglio del 9 dicembre 1996, e' riportato nelle note alle
 premesse.
 Il  regolamento  1808/2001 e' riportato nelle note alle
 premesse.
 Gli  articoli 4  e  5  del  citato  regolamento (CE) n.
 338/97 sono i seguenti:
 «Art.               4 (Introduzione               nella
 Comunita). - 1. L'introduzione nella Comunita' di esemplari
 di specie di cui all'allegato A del presente regolamento e'
 subordinata  all'attuazione  delle  verifiche  necessarie e
 alla   previa   presentazione,  presso  l'ufficio  doganale
 frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione
 rilasciata  da  un organo di gestione dello Stato membro di
 destinazione.
 Tale licenza di importazione e' rilasciata soltanto con
 l'osservanza   delle   restrizioni  stabilite  in  base  al
 paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:
 a) l'autorita'  scientifica competente, tenendo conto
 di  ogni  parere  del  gruppo di consulenza scientifica, ha
 espresso il parere che l'introduzione nella Comunita':
 i) non   avra'  effetti  negativi  sullo  stato  di
 conservazione della specie o sull'estensione del territorio
 occupato dalla popolazione della specie interessata;
 ii) avverra':
 per   uno   degli   scopi   di  cui  all'art.  8,
 paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
 per   altri   fini  non  pregiudizievoli  per  la
 sopravvivenza della specie interessata;
 b) i) il  richiedente  fornisce  la prova documentale
 che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della
 legislazione  sulla  protezione  della relativa specie; nel
 caso  di  importazione  da  un  paese terzo di esemplari di
 specie  elencate  nelle  appendici della Convenzione, detta
 prova  e' costituita da una licenza di esportazione o da un
 certificato  di  riesportazione,  ovvero da una copia degli
 stessi,  rilasciati  in  conformita'  della  Convenzione da
 un'autorita'  competente  del  paese  da  cui  e'  avvenuta
 l'esportazione o riesportazione;
 ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione
 per  le  specie  elencate nell'allegato A secondo l'art. 3,
 paragrafo 1,  lettera a),  non  richiede  la suddetta prova
 documentale; l'originale di tali licenze di importazione e'
 pero'   trattenuto   dalle   autorita'   in   attesa  della
 presentazione   della   licenza   di   esportazione  o  del
 certificato di riesportazione da parte del richiedente;
 c) l'autorita'   scientifica   ha  accertato  che  la
 sistemazione   prevista   nel  luogo  di  destinazione  per
 l'esemplare    vivo   e'   attrezzata   adeguatamente   per
 conservarlo e trattarlo con cura;
 d) l'organo  di gestione ha accertato che l'esemplare
 non verra' impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
 e) l'organo   di   gestione   ha   accertato,  previa
 consultazione   della   competente  autorita'  scientifica,
 l'inesistenza  di altri fattori relativi alla conservazione
 della  specie  che  ostino  al  rilascio  della  licenza di
 importazione; e
 f) nel  caso  di  introduzione  dal mare, l'organo di
 gestione   ha  accertato  che  ogni  esemplare  vivo  sara'
 preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio
 di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.
 2. L'introduzione   nella  Comunita'  di  esemplari  di
 specie elencate nell'allegato B del presente regolamento e'
 subordinata  all'attuazione  delle  verifiche  necessarie e
 alle   previa   presentazione,  presso  l'ufficio  doganale
 frontaliero  d'introduzione,  di una licenza d'importazione
 rilasciata  da  un organo di gestione dello Stato membro di
 destinazione.
 Tale  licenza  di  importazione  e' rilasciata soltanto
 nell'osservanza  delle  restrizioni  imposte  ai  sensi del
 paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:
 a) l'autorita'  scientifica  competente, previo esame
 dei  dati  disponibili  e  tenendo conto di ogni parere del
 gruppo  di consulenza scientifica, e' del parere che non vi
 siano  indicazioni  che  l'introduzione nella Comunita' non
 abbia  effetti  negativi sullo stato di conservazione della
 specie  o  sull'estensione  del  territorio  occupato dalla
 popolazione  della  specie  interessata,  dato  il  livello
 attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido
 per  le  importazioni ulteriori finche' i suddetti elementi
 non siano variati in modo significativo;
 b) il  richiedente  fornisce la prova documentale che
 la  sistemazione  prevista  nel luogo di destinazione di un
 esemplare  vivo e' attrezzata adeguatamente per conservarlo
 e trattarlo con cura;
 c) ricorrono  i  presupposti  di  cui al paragrafo 1,
 lettera b), punto i), e lettere e) e f).
 3. L'introduzione  nella  Comunita'  di esemplari delle
 specie     elencate    nell'allegato C    e'    subordinata
 all'attuazione  delle  verifiche  necessarie  e alla previa
 presentazione,  presso  l'ufficio  doganale  frontaliero di
 introduzione, di una notifica d'importazione e:
 a) in  caso di esportazione da un paese menzionato in
 relazione  alle specie previste nell'allegato C, alla prova
 documentale  fornita  dal  richiedente,  per  mezzo  di una
 licenza  di  esportazione  rilasciata  in conformita' della
 Convenzione  da un'autorita' di quel paese competente a tal
 fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza
 della  legislazione  nazionale  sulla  conservazione  delle
 specie interessate; ovvero
 b) in caso di esportazione da un paese non menzionato
 in  relazione  alle  specie  previste nell'allegato C, o di
 riesportazione  da  qualsiasi  paese, alla presentazione da
 parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un
 certificato  di  riesportazione  o  di  un  certificato  di
 origine  rilasciati  in conformita' della Convenzione da un
 autorita'  del paese esportatore o riesportatore competente
 a tal fine.
 4. L'introduzione  nella  Comunita'  di esemplari delle
 specie elencate nell'allegato D del presente regolamento e'
 subordinata  all'attuazione  delle  verifiche  necessarie e
 alla   previa   presentazione,  presso  l'ufficio  doganale
 frontaliero   di   introduzione,   di   una   notifica   di
 importazione.
 5. I  presupposti  per  il  rilascio  di una licenza di
 importazione  di  cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al
 paragrafo 2,  lettere a),  b)  e  c), non si applicano agli
 esemplari  per  i  quali  il  richiedente fornisca la prova
 documentale:
 a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti
 o  acquisiti nella Comunita' e che vi vengono reintrodotti,
 con o senza modifiche; ovvero
 b) che  si  tratta  di esemplari lavorati, legalmente
 acquisiti da piu' di cinquant'anni.
 6. In  consultazione con i paesi di origine interessati
 e  in  conformita'  della  procedura prevista all'art. 18 e
 tenendo  conto  di  ogni  parere  del  gruppo di consulenza
 scientifica, la Commissione puo' stabilire restrizioni, sia
 generali   sia   riguardanti   alcuni   paesi  di  origine,
 all'introduzione nella Comunita':
 a) in  base  ai  presupposti  di  cui al paragrafo 1,
 lettere a),  punto i),  o  e),  di  esemplari  delle specie
 comprese nell'allegato A;
 b) in  base  ai  presupposti  di  cui al paragrafo 1,
 lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle
 specie comprese nell'allegato B; e
 c) di    esemplari    vivi    di    specie   comprese
 nell'allegato B   che   presentano   un  tasso  elevato  di
 mortalita'  al  momento  del trasporto o per le quali si e'
 stabilito che hanno poche probabilita' di sopravvivere allo
 stato  di cattivita' per una parte considerevole della loro
 potenziale durata di vita; ovvero
 d) di  esemplari  vivi  di  specie per le quali si e'
 stabilito  che  l'introduzione nell'ambiente naturale della
 Comunita'  costituisce  una  minaccia  ecologica per alcune
 specie  di  fauna  e  di  flora  selvatiche  indigene della
 Comunita'.
 La  Commissione  pubblica  trimestralmente un elenco di
 tali  eventuali  restrizioni nella Gazzetta Ufficiale delle
 Comunita' europee.
 7. In  casi  particolari  di  trasbordo  marittimo,  di
 trasferimento  aereo  o di trasporto ferroviario al momento
 dell'introduzione  nella  Comunita', deroghe all'attuazione
 della  verifica  e  alla  presentazione  dei  documenti  di
 importazione  presso l'ufficio frontaliero di introduzione,
 quali  previste  ai  paragrafi  da 1 a 4, saranno accordate
 secondo la procedura di cui all'art. 18, per permettere che
 tale  verifica  e  presentazione  possano essere effettuate
 presso   un   altro  ufficio  doganale  designato  a  norma
 dell'art. 12, paragrafo 1.».
 «Art.    5 (Esportazione    o    riesportazione   dalla
 Comunita). 1.   L'esportazione   o   riesportazione   dalla
 Comunita'    di    esemplari    delle    specie    inserite
 nell'allegato A   e'   subordinata   all'attuazione   delle
 verifiche  necessarie  e  alla previa presentazione, presso
 l'ufficio  doganale in cui vengono assolte le formalita' di
 esportazione,  di  una  licenza  di  esportazione  o  di un
 certificato  di  riesportazione  rilasciati  dall'organo di
 gestione  dello  Stato membro nel cui territorio si trovano
 gli esemplari.
 2. Una  licenza di esportazione per gli esemplari delle
 specie   elencate  all'allegato A  e'  rilasciata  soltanto
 qualora ricorrano i seguenti presupposti:
 a) l'autorita' scientifica competente ha espresso per
 iscritto  l'opinione  che  la  cattura  o  la  raccolta  di
 esemplari  in  natura  o  la loro esportazione non avra' un
 effetto  pregiudizievole sullo stato di conservazione della
 specie  o  sull'estensione  del  territorio  occupato dalla
 relativa popolazione;
 b) il  richiedente  fornisce la prova documentale che
 gli  esemplari  sono  stati  ottenuti  in  osservanza della
 legislazione   in  vigore  sulla  protezione  della  specie
 interessata;  ove  la  domanda  sia  presentata a uno Stato
 membro  diverso  dallo  Stato membro di origine, tale prova
 documentale e' costituita da un certificato che attesti che
 l'esemplare  e'  stato  prelevato dall'ambiente naturale in
 osservanza   della   legislazione  in  vigore  sul  proprio
 territorio;
 c) l'organo di gestione ha accertato che:
 i) ogni esemplare vivo sara' preparato e spedito in
 modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla
 salute o maltrattamento e
 ii) gli   esemplari   delle   specie  non  elencati
 nell'appendice I  della  Convenzione non saranno utilizzati
 per   scopi  prevalentemente  commerciali  o  nel  caso  di
 esportazione  di  esemplari delle specie di cui all'art. 3,
 paragrafo 1,  lettera a)  del  presente  regolamento in uno
 Stato   parte   contraente   della  Convenzione,  e'  stata
 rilasciata una licenza di importazione; e
 d) l'organo   di   gestione  dello  Stato  membro  ha
 accertato,  previa consultazione della competente autorita'
 scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla
 conservazione  della  specie  che  ostino al rilascio della
 licenza di esportazione.
 3. Il   certificato  di  riesportazione  e'  rilasciato
 soltanto   qualora   ricorrano  i  presupposti  di  cui  al
 paragrafo 2,  lettere c)  e  d),  e  qualora il richiedente
 fornisca la prova documentale che gli esemplari:
 a) sono   stati   introdotti   nella   Comunita'   in
 conformita' del presente regolamento, o
 b) se  introdotti  nella Comunita' prima dell'entrata
 in  vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma
 del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
 c) se  introdotti  nella  Comunita'  prima  del 1984,
 siano   stati   immessi   sul   mercato  internazionale  in
 conformita' della Convenzione, oppure
 d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di
 uno  Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti
 di  cui  alle  lettere a)  e  b)  o della Convenzione siano
 divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto
 Stato membro.
 4. L'esportazione  o  riesportazione dalla Comunita' di
 esemplari  delle  specie  inserite  negli allegati B e C e'
 subordinata  all'attuazione  delle  verifiche  necessarie e
 alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui
 vengono  assolte  le formalita' doganali, di una licenza di
 esportazione   o   di   un  certificato  di  riesportazione
 rilasciati  dall'organo  di gestione dello Stato membro nel
 cui territorio gli esemplari si trovano.
 La  licenza  di  esportazione  e'  rilasciata  soltanto
 qualora  ricorrano  i  presupposti  di  cui al paragrafo 2,
 lettere a), b), c), punto i), e d).
 Il certificato di riesportazione e' rilasciato soltanto
 qualora  ricorrano  i  presupposti  di  cui al paragrafo 2,
 lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere
 da a) a d).
 5. Nel  caso  in  cui  la  domanda  di  certificato  di
 riesportazione  riguardi  specie introdotte nella Comunita'
 tramite  una  licenza d'importazione rilasciata da un altro
 Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente
 l'organo   di   gestione   che   ha   emesso   la   licenza
 d'importazione.  Le  procedure di consultazione e i casi in
 cui  tale  consultazione  e'  necessaria  sono  determinati
 secondo la procedura di cui all'art. 18.
 6. I  presupposti  per  il  rilascio  di una licenza di
 esportazione  o  di un certificato di riesportazione di cui
 al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano
 a:
 i) esemplari    lavorati   acquisiti   da   piu'   di
 cinquant'anni, oppure
 ii) esemplari  morti, parti e prodotti derivati dagli
 stessi,  in  relazione  ai quali il richiedente esibisca la
 prova  documentale della loro legale acquisizione prima che
 fossero   loro  applicabili  il  presente  regolamento,  il
 regolamento   (CEE)   n.   3626/82   del  Consiglio,  o  la
 Convenzione.
 7.a) La  competente autorita' scientifica di ogni Stato
 membro  controlla  le  licenze  di  esportazione rilasciate
 dallo  Stato  membro  stesso per gli esemplari delle specie
 comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali
 esemplari.  Qualora la suddetta autorita' scientifica abbia
 stabilito  che  l'esportazione  di esemplari appartenenti a
 una  di  tali  specie deve essere limitata per mantenere la
 specie  in  tutta la sua area di distribuzione a un livello
 adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben
 al  di  sopra  del  livello  in ragione del quale la specie
 potrebbe  essere  inserita  nell'allegato A, in conformita'
 dell'art.   3,  paragrafo 1,  lettere a)  o  b),  punto i),
 l'autorita'  scientifica informa per iscritto il competente
 organo  di gestione delle misure idonee al fine di limitare
 la  concessione di licenze di esportazione per esemplari di
 tali specie.
 b) L'organo  di  gestione  cui siano state comunicate
 tali  misure,  ne  informa  la Commissione la quale, se del
 caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie
 interessata, secondo la procedura di cui all'art. 18.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Riconoscimento degli esemplari e procedure connesse
 
 1. Per  il  riconoscimento  degli  esemplari delle specie di cui ai commi 1  e  2, dell'articolo 1, le dogane richiedono l'intervento del personale dei Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato.
 2. Le autorita' preposte al riconoscimento degli esemplari possono, per  gravi  e giustificati motivi, avvalersi di funzionari ed esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per  la protezione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco     redatto    dalla    commissione    scientifica    prevista dall'articolo 4,  comma 5,  della  legge  7 febbraio  1992,  n. 150 e successive   modificazioni   e   possono   prelevare  campioni  della spedizione  secondo  le  modalita'  indicate  nel  Manuale  Operativo nonche'  disporre, se necessario, opportune analisi presso laboratori specializzati.
 3. Fermo restando l'accertamento della validita' della licenza, del permesso   o  del  certificato  CITES  del  Paese  di  origine  o  di provenienza,   relativa   all'esemplare,   qualora   la   licenza  di importazione  rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive sia in   corso   di   rilascio   o   qualora  vi  siano  difficolta'  nel riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e non  sia  altrimenti possibile assicurare in tempi brevi l'intervento di  tecnici  di cui al comma 2, ed al fine di garantire l'incolumita' di  detti  esemplari, e' consentito il trasferimento degli stessi, su richiesta   dell'ufficio   del  Servizio  CITES  Centrale  del  Corpo forestale  dello  Stato,  presso  le  strutture di destinazione od in altre  strutture  idonee. Il trasferimento avverra' in colli o gabbie di  custodia  degli  esemplari,  opportunamente  sigillati e piombati dall'autorita'  doganale,  previo deposito dell'ammontare dei tributi gravanti  o  costituzione  di garanzia per l'intero importo, da parte del   dichiarante,   del   proprietario   degli  esemplari,  del  suo rappresentante  autorizzato  ovvero  del  detentore  e previo impegno scritto   degli   stessi   o  del  responsabile  della  struttura  di destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure  adatte,  fino  a  conclusione  del  procedimento  doganale,  ad avvenuta conclusione del quale, gli esemplari saranno disponibili.
 
 
 
 Nota all'art. 2.
 - Il   comma 5,   dell'art.   4,   della  citata  legge
 7 febbraio 1992, n. 150, e' il seguente:
 «5. Con  decreto  del Ministero dell'ambiente, adottato
 di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e
 forestali  e con il Ministro del commercio con l'estero, e'
 istituita  presso il Ministero dell'ambiente la commissione
 scientifica   per   l'applicazione  della  Convenzione  sul
 commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
 via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
 cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Restituzione  dei  documenti CITES e comunitari e procedure di cui al manuale operativo
 
 1. Le  procedure  per  lo  scarico  e la restituzione dei documenti CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento (CE) 1808/2001 e successive modificazioni.
 2. Per  quanto  non previsto espressamente nel presente regolamento si   rimanda   a  quanto  riportato  nel  Manuale  Operativo  di  cui all'Allegato.
 
 
 
 Nota all'art. 3.
 - Il  regolamento (CE) n. 1808/2001, e' riportato nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 4. S a n z i o n i
 
 1. Salvo  che  il  fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque violi  le  disposizioni  del  presente  regolamento  e' punito con le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.
 
 
 
 Nota all'art. 4.
 - La  legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' riportata nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 5. A b r o g a z i o n i
 
 1. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro  delle  finanze  e  con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste  in  data  4 settembre  1992  e'  abrogato  e  sostituito dal presente regolamento.
 
 
 
 Nota all'art. 5.
 - Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto
 con   il   Ministro   delle   finanze  e  con  il  Ministro
 dell'agricoltura  e  delle  foreste  4 settembre  1992,  e'
 riportato nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 6. Entrata in vigore
 
 Il  presente  regolamento  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Roma, 8 luglio 2005
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro delle politiche agricole e forestali
 Alemanno
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 48
 |  | ----> vedere MANUALE OPERATIVO da pag. 9 a pag. 100 del S.O. <---- |  |  |