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| Gazzetta n. 205 del 2005-09-03 |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 |  | Legge  n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San  Giuliano-Ginosa  -  lotto  secondo -  Completamento  delle opere principali   di   cui  al  progetto  BAS  03 -  Progetto  definitivo. (Deliberazione n. 113/04). |  | 
 |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre 2001, n. 443, c.d. «legge obiettivo», che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare  limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  prevede che gli interventi  medesimi  siano compresi in intese generali quadro tra il Governo  e  ogni  singola  regione  o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto  legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazioni per pubblica utilita', nella  stesura  conseguente  alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 i  commi  134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma  176,  che  autorizza  ulteriori  limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 il   comma  177,  come  sostituito  dall'art.  1,  comma 13,  del decreto-legge   12 luglio   2004,  n.  168,  convertito  nella  legge 31 luglio  2004, n. 191, che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno  iscritti  nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il  primo  programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato  3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica  nella regione Basilicata, la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano»;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo  Comitato  ha  definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa,  anche,  essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerarsi  inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
 Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Visto  il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con il quale sono stati individuati  i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le  altre operazioni finanziarie, definite le modalita' di erogazione delle   somme   dovute  dagli  Istituti  finanziari  ai  mutuatari  e quantificate   le   quote   da   utilizzare   per   le  attivita'  di progettazione, istruttoria e monitoraggio;
 Vista  la  nota  22 luglio  2004, n. 462, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione    istruttoria   sulla   «Ristrutturazione   dell'adduttore idraulico  San  Giuliano Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere   principali   di   cui   al   progetto   BAS  03»,  proponendo l'approvazione  in  linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con  prescrizioni  e  programma  interferenze,  e  l'assegnazione del finanziamento  a  carico  delle  risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;
 Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Considerato  che  il Dipartimento del Tesoro con nota n. 100408 del 29 settembre  2004  ha  trasmesso,  ai  fini  istruttori, la nota del Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali  n.  1375  del 29 settembre  2004 nella quale si sostiene che i Consorzi di bonifica rientrano  nell'ambito  delle Amministrazioni pubbliche sulla base di diverse motivazioni;
 Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'Intesa generale  quadro  tra  Governo  e regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che   l'intervento  in  esame  consiste  nella  «Ristrutturazione dell'adduttore  idraulico  San  Giuliano  Ginosa  -  lotto  secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03»;
 che   le  caratteristiche  tecniche  delle  principali  opere  da realizzare sono in sintesi le seguenti:
 intubamento  dell'adduttore  Bradano,  da  Masseria Castrignano alla  vasca  terminale  del  sifone  Acquafetente, per circa 8,5 km e dell'adduttore  San  Marco Venella, per circa 9,4 km con tubazioni in acciaio del diametro variabile da 2400 mm a 600 mm;
 ristrutturazione   del   canale  a  pelo  libero,  dalla  vasca terminale sopra citata al nodo di Girifalco, per circa 1,4 km;
 ristrutturazione  della  galleria  iniziale  dall'invaso di San Giuliano al ponte Santa Lucia;
 opere   accessorie   per  garantire  maggiore  funzionalita'  e sicurezza alle opere stesse;
 che  l'opera, ai sensi della legge regionale n. 47/1998, e' stata esclusa  dalla  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale, a seguito di decisione della regione Basilicata - Dipartimento ambiente e  territorio  -  Ufficio  di compatibilita' ambientale, espressa con determinazione  dirigenziale 75F2003d1402 del 18 novembre 2003, ed e' stata sottoposta alla fase di verifica ambientale;
 che  il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, nella qualita' di  soggetto  aggiudicatore,  ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi  del  decreto  legislativo n. 190/2002, alle amministrazioni ed agli enti interessati, nonche' ai soggetti interferenti;
 che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ha convocato apposita Conferenza dei servizi, tenutasi in data 29 aprile 2004;
 che  le  amministrazioni,  gli  enti  e  i  soggetti interferenti interessati  hanno  formulato una serie di prescrizioni riportate dal Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti; nell'allegato 1 alla presente delibera;
 che  il  Dipartimento  infrastrutture  e  mobilita' della regione Basilicata,  in  data 13 gennaio 2003, con parere n. 388, ha ritenuto il  progetto  definitivo conforme alla normativa vigente e meritevole di approvazione, in linea tecnica ed economica, con prescrizioni;
 che  il  presidente della regione Basilicata, con nota 28 gennaio 2004  n.  9/8002, ha espresso parere di conformita' in relazione alla localizzazione  delle  opere,  sulla  base  di  quanto comunicato dal responsabile  unico  del  procedimento  in ordine all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni rilasciati dagli enti ed amministrazioni comunali interessati;
 che l'Autorita' di bacino della Basilicata, ai sensi dell'art. 4, comma  2,  del  decreto  legislativo n. 190/2002, ha provveduto a far pubblicare  comunicazione  di avvio del procedimento di dichiarazione di  pubblica  utilita'  e che nel termine di sessanta giorni non sono pervenute osservazioni;
 sotto l'aspetto attuativo:
 che   quale   soggetto   aggiudicatore  e'  stato  designato  dal presidente  della  regione  Basilicata,  con  nota  21 aprile 2004 n. 95128/8002, il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto;
 che,  ai sensi della propria delibera n. 143/2002, al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP G87H04000030001;
 che  sono  state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  le  prescrizioni  e  il programma interferenze di cui all'allegato n. 1;
 sotto l'aspetto finanziario:
 che   il   costo  complessivo  dell'intervento  proposto  per  il finanziamento e' di 31.874.528 euro, di cui 5.289.536 euro per IVA, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;
 che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla  relazione  istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  non  evidenzia  per  l'opera  in  argomento  un potenziale ritorno  economico  derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore;
 Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo.
 1.1  Ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo   n.  190/2002,  nonche'  ai  sensi  del  disposto  degli articoli 10  e  12  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 327/2001,  come  modificato  dal  decreto legislativo n. 302/2002, e' approvato  - con le prescrizioni e il programma interferenze proposti dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini del  riconoscimento  della  compatibilita'  ambientale  dell'opera  e dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio nonche' ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo della  «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa -  lotto  secondo  -  Completamento  delle opere principali di cui al progetto  BAS  03»  per  un importo di 31.874.528 euro comprensivo di IVA.
 E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed edilizio,  l'intesa  Stato-regione  sulla  localizzazione  dell'opera stessa.
 L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
 1.2  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui  e' subordinata l'approvazione  del  progetto,  sono  riportate  nell'allegato 1, che forma  parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni   da  attuare  in  sede  di  progettazione  esecutiva  e prescrizioni da attuare nella fase di realizzazione.
 E'   altresi'   approvato  il  programma  della  risoluzione  delle interferenze  predisposto  dal  citato  Ministero  in  relazione alle osservazioni  pervenute  dagli  enti  gestori  e riportato nel citato allegato 1. 2. Concessione contributo.
 2.1  E'  assegnato  al Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto il finanziamento,  in  termini  di volume di investimento, di 31.874.528 euro, cosi' articolato:
 anno 2005: 19.374.528 euro;
 anno 2006: 12.500.000 euro.
 L'onere relativo a ciascuna annualita' viene imputato sul limite di impegno  quindicennale  di  cui  all'art. 13 della legge n. 166/2002, come  rifinanziata  dalla legge n. 350/2003 per la stessa annualita'. La  quota  del  contributo  non potra' comunque superare l'importo di 1,730  Meuro  per  il  limite  di  impegno  relativo  all'anno 2005 e l'importo  di  1,116 Meuro per il limite di impegno relativo all'anno 2006. 3. Clausole finali.
 3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti  attinenti  al progetto definitivo dell'intervento relativo alla «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa - lotto  secondo  -  Completamento  delle  opere  principali  di cui al progetto BAS 03» approvato con la presente delibera.
 3.2  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
 3.3  Il  medesimo  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 3.4  In  relazione  alle  linee guida esposte nella citata nota del coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione  dell'opera  dovra' contenere    una    clausola   che   -   fermo   restando   l'obbligo dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati relativi  a  tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le verifiche  antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali sub-appaltatori   e   sub-affidatari,  indipendentemente  dai  limiti d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli   stessi:  i  contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati nell'allegato  2,  che del pari forma parte integrante della presente delibera.
 3.5  Il  CUP G87H04000030001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi  della delibera n. 143/2002, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
 
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il presidente delegato
 Siniscalco
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 205
 |  | Allegato 1 
 RISTRUTTURAZIONE   DELL'ADDUTTORE  IDRAULICO  SAN  GIULIANO-GINOSA  - COMPLETAMENTO  DELLE  OPERE  PRINCIPALI  DI  CUI  AL  PROGETTO BAS 03
 PROGETTO DEFINITIVO
 
 Prescrizioni Ambientali.
 In fase di redazione del progetto esecutivo:
 1)  dovranno  essere  dettagliatamente  studiate,  in  fase  di progettazione  esecutiva,  le opere di mitigazione (con riferimento a tutti i manufatti fuori terra) e ripristino ambientale e morfologico, con  modalita'  di  «conservazione,  miglioramento  e ripristino» che garantiscano  il piu' possibile il mantenimento delle caratteristiche originarie  dei  luoghi.  Particolare  attenzione  si richiede per la riqualificazione  ambientale  dell'area  della Masseria S. Marco. Per tale  area  dovranno essere descritti gli interventi di progetto e le misure di mitigazione e/o le eventuali modifiche necessarie a ridurre l'impatto  che gli interventi determineranno sul complesso di elevato interesse  storico  architettonico. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 2)  per  il  completamento  da  realizzare si ritiene opportuno segnalare  la necessita' di limitare le opere provvisorie di cantiere al fine di contenere la fascia di ingombro nel tratto compreso fra la Masseria  S.  Marco  e  l'attraversamento  del  Bradano e di mitigare l'impatto  percettivo  che  l'intervento produrrebbe al sito visibile dalla  s.p.  175 e le strade Matera Metaponto. Particolare attenzione dovra'  essere praticata nell'attraversamento della parte sottostante la  Masseria  S. Marco,  emergenza  architettonica  rurale  a vincolo percettivo.  Sara'  opportuno  in  questo  caso  ridurre la fascia di ingombro  e  prevedere  il  recupero  del  sito (pianura su cui sorge l'emergenza,  scarpata  e  strada  statale  sottostante), mediante la messa  a  dimora di specie arboree ed arbustive tipiche della macchia mediterranea   (Leccio,   Acero   campestre,   Corbezzolo,  Fillirea, Lentisco, Biancospino, etc.). Per quanto attiene l'eventuale presenza di  interventi  costeggianti filari di Eucaliptus (con esclusione del tratto   prospiciente   il   distributore  «Basile  Petroli»),  sara' opportuno  distaccarsi  da questi in modo da evitare di danneggiarli, consentendo l'abbattimento nel numero necessario nell'attraversamento ortogonale  alla  condotta.  Lo  stato  dei luoghi sara' ripristinato contestualmente  alla  realizzazione  delle  opere.  La  verifica  di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
 3)  dovra' essere prodotta una sequenza fotografica ante e post operam,  con  i  medesimi  coni  visuali,  che documenti lo stato dei lavori  finali  in  rapporto  alla situazione precedente i lavori. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 4)  inviare  la  certificazione  di  avvenuta pubblicazione del progetto cosi' come stabilito all'art. 21 del regio decreto 16 maggio 1926,  n.  1126,  all'Ufficio  foreste  e tutela del territorio della regione  Basilicata, dal quale risulti che non siano state presentate opposizioni.  La  verifica  di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
 5)  prevedere la riprofilatura del terreno, dopo l'interramento della  condotta, come preesistente. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
 6)  prevedere  la realizzazione dei ripristini geomorfologici e vegetazionali  mediante  tecniche di ingegneria naturalistica e l'uso di   essenze   erbacee,   arbustive  ed  arboree  di  tipo  autoctono certificato  di  ecotipi locali di provenienza regionale. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 In fase di realizzazione:
 7) comunicare alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata  la  data  di  inizio  lavori  con  un preavviso di trenta giorni. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 8)  prima  dell'inizio  dei lavori, procedere ad un sopralluogo congiunto  fra Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di  Potenza,  impresa  aggiudicataria, direzione lavori, e funzionari regionali,  al  fine di meglio valutare in loco situazioni ed aspetti esecutivi non facilmente verificabili dagli elaborati progettuali. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 9)  comunicare  all'Ufficio  foreste e tutela del territorio ed all'Ufficio  urbanistica  e  tutela del paesaggio la data di inizio e ultimazione  dei  lavori.  La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
 10) prima  dell'inizio  dell'intervento,  sara'  individuata su indicazione  del  soggetto  aggiudicatore  una ditta specializzata in possesso  di iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui curriculum dovra'  essere  preventivamente  sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 11) per  assicurare  la  sorveglianza archeologica la ditta, di cui  al  punto precedente, individuera' archeologi, il cui curriculum dovra'  essere  preventivamente  sottoposto alla Soprintendenza per i beni  archeologici della Basilicata. Per il medesimo scopo, la ditta, mettera'  a  disposizione  anche  operai specializzati. Nel corso dei lavori di movimento di terra, per ogni escavatore sara' assicurata la presenza  contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato. La Soprintendenza assumera' la direzione scientifica degli interventi e  disporra'  le modalita' di esecuzione degli scavi archeologici che dovessero rendersi necessari e i cui oneri saranno a carico dell'ente appaltante.  A conclusione degli interventi di verifica archeologica, l'ente  appaltante  dovra'  apportare tutte le eventuali modifiche al progetto   che   dovessero   rendersi   necessarie   per   assicurare adeguatamente  la  tutela  archeologica  dell'area.  La  verifica  di ottemperanza  sara'  svolta  a  cura  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali;
 12) ridurre  al  minimo  i  movimenti  di  terra che, comunque, devono  essere  contenuti  nell'ambito  del  progetto. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
 13) garantire   l'esito   dei  lavori  di  ripristino  fino  al definitivo  affrancamento  dell'impianto. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
 14) effettuare  il  taglio  delle piante, nei boschi trattati a ceduo,  lungo  la  fascia  di servizio, in modo da favorire un pronto ricaccio  delle  ceppaie.  La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
 15) proteggere   le   ceppaie   dal   transito  delle  macchine operatrici  con  l'adozione  di  idonei  accorgimenti. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
 16) attenersi alle direttive che l'Ufficio foreste e tutela del territorio dovesse imporre in corso di esecuzione dei lavori, in modo particolare  alla  verifica  dello  stato  di stabilita' dei versanti interessanti  dei  lavori. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. Tecniche:
 17) gli  elaborati  grafici  ed  i  calcoli  preliminari  delle strutture  e  degli  impianti redatti ai sensi degli articoli 38 e 39 del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed allegati  al  progetto,  pur  rappresentando  in modo sufficiente gli interventi  da eseguire ed i materiali da utilizzare, dovranno essere rielaborati,  prima  dell'appalto,  secondo  le prescrizioni tecniche contenute  nell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo  2003,  n. 3274, e nella D.G.R. 4 novembre 2003, n. 2000. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 Programma interferenze:
 18) il   soggetto  aggiudicatore  dovra'  inviare  il  progetto esecutivo,  al  fine  di  dare  corso alla risoluzione delle relative interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:
 provincia di Matera;
 comune di Bernalda;
 comune di Montescaglioso.
 Gli  attraversamenti  saranno  regolamentati  secondo  la vigente normativa tecnica di settore.
 |  | Allegato 2 
 RISTRUTTURAZIONE   DELL'ADDUTTORE  IDRAULICO  SAN  GIULIANO-GINOSA  - COMPLETAMENTO  DELLE  OPERE  PRINCIPALI  DI  CUI  AL  PROGETTO BAS 03
 PROGETTO DEFINITIVO
 
 Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
 L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma  12,  della  legge  19 marzo  1990, n. 55, come successivamente modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i sub-contratti.
 La  necessita'  di  analoga estensione delle verifiche preventive antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto   il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,  dei sub-appalti  e  dei  cottimi,  nonche'  di talune tipologie esecutive attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
 Pertanto  nel  bando  di  gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto  definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita  apposita  clausola  che - oltre all'obbligo di conferimento dei  dati  relativi  a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 - preveda che:
 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in  caso  di'  informazioni  positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi  che  per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma  1,  lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato camerale con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori  sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali  verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto,  ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle  verifiche  antimafia  per  gli acquisti di materiale di pronto reperimento   fino  all'importo  di  50  mila  euro  (fermo  restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
 2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una penale,  a  titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 3)   il  soggetto  aggiudicatore  valuti  le  cd.  informazioni supplementari  atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 3)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 a) controllare    gli   assetti   societari   delle   imprese sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di comunicazione di cui si e' detto;
 b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorita' giudiziaria.
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