Gazzetta n. 205 del 2005-09-03
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03 - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 113/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
il comma 177, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Basilicata, la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano»;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Visto il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie, definite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli Istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio;
Vista la nota 22 luglio 2004, n. 462, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;
Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Considerato che il Dipartimento del Tesoro con nota n. 100408 del 29 settembre 2004 ha trasmesso, ai fini istruttori, la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1375 del 29 settembre 2004 nella quale si sostiene che i Consorzi di bonifica rientrano nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche sulla base di diverse motivazioni;
Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento in esame consiste nella «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03»;
che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti:
intubamento dell'adduttore Bradano, da Masseria Castrignano alla vasca terminale del sifone Acquafetente, per circa 8,5 km e dell'adduttore San Marco Venella, per circa 9,4 km con tubazioni in acciaio del diametro variabile da 2400 mm a 600 mm;
ristrutturazione del canale a pelo libero, dalla vasca terminale sopra citata al nodo di Girifalco, per circa 1,4 km;
ristrutturazione della galleria iniziale dall'invaso di San Giuliano al ponte Santa Lucia;
opere accessorie per garantire maggiore funzionalita' e sicurezza alle opere stesse;
che l'opera, ai sensi della legge regionale n. 47/1998, e' stata esclusa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, a seguito di decisione della regione Basilicata - Dipartimento ambiente e territorio - Ufficio di compatibilita' ambientale, espressa con determinazione dirigenziale 75F2003d1402 del 18 novembre 2003, ed e' stata sottoposta alla fase di verifica ambientale;
che il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, nella qualita' di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, alle amministrazioni ed agli enti interessati, nonche' ai soggetti interferenti;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ha convocato apposita Conferenza dei servizi, tenutasi in data 29 aprile 2004;
che le amministrazioni, gli enti e i soggetti interferenti interessati hanno formulato una serie di prescrizioni riportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nell'allegato 1 alla presente delibera;
che il Dipartimento infrastrutture e mobilita' della regione Basilicata, in data 13 gennaio 2003, con parere n. 388, ha ritenuto il progetto definitivo conforme alla normativa vigente e meritevole di approvazione, in linea tecnica ed economica, con prescrizioni;
che il presidente della regione Basilicata, con nota 28 gennaio 2004 n. 9/8002, ha espresso parere di conformita' in relazione alla localizzazione delle opere, sulla base di quanto comunicato dal responsabile unico del procedimento in ordine all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni rilasciati dagli enti ed amministrazioni comunali interessati;
che l'Autorita' di bacino della Basilicata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ha provveduto a far pubblicare comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e che nel termine di sessanta giorni non sono pervenute osservazioni;
sotto l'aspetto attuativo:
che quale soggetto aggiudicatore e' stato designato dal presidente della regione Basilicata, con nota 21 aprile 2004 n. 95128/8002, il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto;
che, ai sensi della propria delibera n. 143/2002, al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP G87H04000030001;
che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prescrizioni e il programma interferenze di cui all'allegato n. 1;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento e' di 31.874.528 euro, di cui 5.289.536 euro per IVA, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;
che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia per l'opera in argomento un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore;
Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo.
1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi del disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, e' approvato - con le prescrizioni e il programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini del riconoscimento della compatibilita' ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonche' ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo della «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» per un importo di 31.874.528 euro comprensivo di IVA.
E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione esecutiva e prescrizioni da attuare nella fase di realizzazione.
E' altresi' approvato il programma della risoluzione delle interferenze predisposto dal citato Ministero in relazione alle osservazioni pervenute dagli enti gestori e riportato nel citato allegato 1. 2. Concessione contributo.
2.1 E' assegnato al Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto il finanziamento, in termini di volume di investimento, di 31.874.528 euro, cosi' articolato:
anno 2005: 19.374.528 euro;
anno 2006: 12.500.000 euro.
L'onere relativo a ciascuna annualita' viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003 per la stessa annualita'. La quota del contributo non potra' comunque superare l'importo di 1,730 Meuro per il limite di impegno relativo all'anno 2005 e l'importo di 1,116 Meuro per il limite di impegno relativo all'anno 2006. 3. Clausole finali.
3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento relativo alla «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» approvato con la presente delibera.
3.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
3.3 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.
3.5 Il CUP G87H04000030001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143/2002, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 20 dicembre 2004
Il presidente delegato
Siniscalco

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 205
Allegato 1

RISTRUTTURAZIONE DELL'ADDUTTORE IDRAULICO SAN GIULIANO-GINOSA - COMPLETAMENTO DELLE OPERE PRINCIPALI DI CUI AL PROGETTO BAS 03
PROGETTO DEFINITIVO

Prescrizioni Ambientali.
In fase di redazione del progetto esecutivo:
1) dovranno essere dettagliatamente studiate, in fase di progettazione esecutiva, le opere di mitigazione (con riferimento a tutti i manufatti fuori terra) e ripristino ambientale e morfologico, con modalita' di «conservazione, miglioramento e ripristino» che garantiscano il piu' possibile il mantenimento delle caratteristiche originarie dei luoghi. Particolare attenzione si richiede per la riqualificazione ambientale dell'area della Masseria S. Marco. Per tale area dovranno essere descritti gli interventi di progetto e le misure di mitigazione e/o le eventuali modifiche necessarie a ridurre l'impatto che gli interventi determineranno sul complesso di elevato interesse storico architettonico. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
2) per il completamento da realizzare si ritiene opportuno segnalare la necessita' di limitare le opere provvisorie di cantiere al fine di contenere la fascia di ingombro nel tratto compreso fra la Masseria S. Marco e l'attraversamento del Bradano e di mitigare l'impatto percettivo che l'intervento produrrebbe al sito visibile dalla s.p. 175 e le strade Matera Metaponto. Particolare attenzione dovra' essere praticata nell'attraversamento della parte sottostante la Masseria S. Marco, emergenza architettonica rurale a vincolo percettivo. Sara' opportuno in questo caso ridurre la fascia di ingombro e prevedere il recupero del sito (pianura su cui sorge l'emergenza, scarpata e strada statale sottostante), mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive tipiche della macchia mediterranea (Leccio, Acero campestre, Corbezzolo, Fillirea, Lentisco, Biancospino, etc.). Per quanto attiene l'eventuale presenza di interventi costeggianti filari di Eucaliptus (con esclusione del tratto prospiciente il distributore «Basile Petroli»), sara' opportuno distaccarsi da questi in modo da evitare di danneggiarli, consentendo l'abbattimento nel numero necessario nell'attraversamento ortogonale alla condotta. Lo stato dei luoghi sara' ripristinato contestualmente alla realizzazione delle opere. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
3) dovra' essere prodotta una sequenza fotografica ante e post operam, con i medesimi coni visuali, che documenti lo stato dei lavori finali in rapporto alla situazione precedente i lavori. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
4) inviare la certificazione di avvenuta pubblicazione del progetto cosi' come stabilito all'art. 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, all'Ufficio foreste e tutela del territorio della regione Basilicata, dal quale risulti che non siano state presentate opposizioni. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
5) prevedere la riprofilatura del terreno, dopo l'interramento della condotta, come preesistente. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
6) prevedere la realizzazione dei ripristini geomorfologici e vegetazionali mediante tecniche di ingegneria naturalistica e l'uso di essenze erbacee, arbustive ed arboree di tipo autoctono certificato di ecotipi locali di provenienza regionale. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
In fase di realizzazione:
7) comunicare alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata la data di inizio lavori con un preavviso di trenta giorni. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
8) prima dell'inizio dei lavori, procedere ad un sopralluogo congiunto fra Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Potenza, impresa aggiudicataria, direzione lavori, e funzionari regionali, al fine di meglio valutare in loco situazioni ed aspetti esecutivi non facilmente verificabili dagli elaborati progettuali. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
9) comunicare all'Ufficio foreste e tutela del territorio ed all'Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio la data di inizio e ultimazione dei lavori. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
10) prima dell'inizio dell'intervento, sara' individuata su indicazione del soggetto aggiudicatore una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui curriculum dovra' essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
11) per assicurare la sorveglianza archeologica la ditta, di cui al punto precedente, individuera' archeologi, il cui curriculum dovra' essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata. Per il medesimo scopo, la ditta, mettera' a disposizione anche operai specializzati. Nel corso dei lavori di movimento di terra, per ogni escavatore sara' assicurata la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato. La Soprintendenza assumera' la direzione scientifica degli interventi e disporra' le modalita' di esecuzione degli scavi archeologici che dovessero rendersi necessari e i cui oneri saranno a carico dell'ente appaltante. A conclusione degli interventi di verifica archeologica, l'ente appaltante dovra' apportare tutte le eventuali modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
12) ridurre al minimo i movimenti di terra che, comunque, devono essere contenuti nell'ambito del progetto. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
13) garantire l'esito dei lavori di ripristino fino al definitivo affrancamento dell'impianto. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
14) effettuare il taglio delle piante, nei boschi trattati a ceduo, lungo la fascia di servizio, in modo da favorire un pronto ricaccio delle ceppaie. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
15) proteggere le ceppaie dal transito delle macchine operatrici con l'adozione di idonei accorgimenti. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
16) attenersi alle direttive che l'Ufficio foreste e tutela del territorio dovesse imporre in corso di esecuzione dei lavori, in modo particolare alla verifica dello stato di stabilita' dei versanti interessanti dei lavori. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. Tecniche:
17) gli elaborati grafici ed i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti redatti ai sensi degli articoli 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed allegati al progetto, pur rappresentando in modo sufficiente gli interventi da eseguire ed i materiali da utilizzare, dovranno essere rielaborati, prima dell'appalto, secondo le prescrizioni tecniche contenute nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e nella D.G.R. 4 novembre 2003, n. 2000. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
Programma interferenze:
18) il soggetto aggiudicatore dovra' inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle relative interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:
provincia di Matera;
comune di Bernalda;
comune di Montescaglioso.
Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.
Allegato 2

RISTRUTTURAZIONE DELL'ADDUTTORE IDRAULICO SAN GIULIANO-GINOSA - COMPLETAMENTO DELLE OPERE PRINCIPALI DI CUI AL PROGETTO BAS 03
PROGETTO DEFINITIVO

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di' informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
3) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorita' giudiziaria.