| IL DIRIGENTE dell'ufficio autorizzazioni alla produzione revoche - import export - sistema d'allerta
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  6 aprile  2004 di trasferimento   del   personale  all'Agenzia  italiana  del  farmaco, registrato  in  data  26 agosto  2004  al  n. 1464 del Registro visti semplici  dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista  la  determinazione AIFA del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento  delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e' assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;
 Visto   il  decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n.  178,  e  le successive modifiche ed integrazioni;
 Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione  in  commercio  delle  specialita' medicinali elencate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante della presente determinazione;
 Considerato  che  la Commissione unica del farmaco, avvalendosi dei dati forniti dalla Sottocommissione di farmacovigilanza, nella seduta del 28 gennaio 2003 ha deciso di avviare la procedura di revoca delle specialita'  medicinali  «lassativi  contenenti aloe e cascara» delle aziende    titolari    che   non   hanno   inviato   all'Ufficio   di farmacovigilanza  la documentazione richiesta sulla sicurezza di tali prodotti;
 Viste  le  comunicazioni datate 28 gennaio 2004 con le quali questa Amministrazione  ha  notificato  alle ditte interessate, ai sensi del decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n.  178,  che era in corso di adozione  il  provvedimento  di  revoca  delle specialita' medicinali «lassativi contenenti aloe e cascara»;
 Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta Italfarmaco S.p.a.;
 Visto  il  parere  del Consiglio superiore di sanita' del 26 maggio 2005,  pervenuto  in  data 13 luglio 2005 nel quale si esprime parere favorevole   alla   revoca   dell'autorizzazione   all'immissione  in commercio  per  tutte le specialita' medicinali «lassativi contenenti aloe  e  cascara»  cosi'  come  espresso  dalla Commissione unica del farmaco;
 Determina:
 
 Sono  revocate, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 del decreto   legislativo   29   maggio   1991,   n.  178,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  le autorizzazioni all'immissione in commercio  delle specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione.
 La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  verra'  notificata  in via amministrativa alle ditte interessate.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il dirigente: Marra
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