Gazzetta n. 204 del 2005-09-02 |
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LEGGE 17 agosto 2005, n. 175 |
Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunita' ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalita' per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4981):
Presentato dall'on. Di Teodoro il 6 maggio 2004. Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 24 maggio 2004, con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 16 e 28 settembre 2004 e il 22 dicembre 2004. Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 12 aprile 2005, con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 3, 4 e 25 maggio 2005 e approvato il 16 giugno 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3499):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 27 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª commissione il 13, 20 e 26 luglio 2005 e approvato il 28 luglio 2005.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
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