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| Gazzetta n. 204 del 2005-09-02 |  |  |  | LEGGE 17 agosto 2005, n. 175 |  | Disposizioni  per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  Per  interventi  conservativi  e  di  restauro  sul  patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia e'  autorizzata  la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
 2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro  il  31  dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito  il  parere dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane. In sede  di  prima  applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno  2005,  il  decreto  e'  adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 3.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati   dall'Unione  delle  comunita'  ebraiche  italiane  e  da soggetti  o  da  istituzioni  proprietari, possessori o detentori dei beni,  ai  quali  le  relative  risorse  sono  assegnate  secondo  le procedure   e   le  modalita'  per  l'erogazione  di  contributi  per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1  milione  di  euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 4981):
 
 Presentato dall'on. Di Teodoro il 6 maggio 2004.
 Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura,  scienza e
 istruzione),  in  sede  referente,  il  24 maggio 2004, con
 pareri delle commissioni I e V.
 Esaminato  dalla VII commissione, in sede referente, il
 16 e 28 settembre 2004 e il 22 dicembre 2004.
 Assegnato  nuovamente  alla  VII  commissione,  in sede
 legislativa,   il   12   aprile   2005,  con  pareri  delle
 commissioni I e V.
 Esaminato  dalla  VII commissione, in sede legislativa,
 il 3, 4 e 25 maggio 2005 e approvato il 16 giugno 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3499):
 
 Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,
 beni culturali), in sede deliberante, il 27 giugno 2005 con
 pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  7ª  commissione il 13, 20 e 26 luglio
 2005 e approvato il 28 luglio 2005.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
 invariati il valore e l'efficacia.
 Nota all'art. 1:
 - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
 dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
 della  legge  6  luglio  2002, n. 137), e' stato pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
 
 
 
 
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