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| Gazzetta n. 204 del 2005-09-02 |  |  |  | LEGGE 17 agosto 2005, n. 174 |  | Disciplina dell'attivita' di acconciatore. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 (Principi generali)
 
 1.  La  presente  legge  reca  i  principi fondamentali di disciplina dell'attivita'  professionale  di acconciatore ai sensi dell'articolo 117,  terzo  comma,  della  Costituzione.  Con la presente legge sono inoltre  stabilite  disposizioni  a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attivita'. 2.  L'esercizio  dell'attivita' professionale di acconciatore rientra nella  sfera  della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo  41  della  Costituzione. La presente legge e' volta ad assicurare  l'esercizio  dell'attivita',  l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori. 3.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano a tutte le imprese   che   svolgono  l'attivita'  di  acconciatore,  siano  esse individuali  o  in  forma  societaria,  ovunque  tale  attivita'  sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Le  note  qui  pubblicate  sono  state redatte ai sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 -  Il  testo  dell'art.  117  della Costituzione, e' il
 seguente:
 «Art.  117.  La  potesta'  legislativa  e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d)  difesa  e  Forze  armate;  sicurezza dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r)   pesi,   misure   e   determinazione  del  tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s)  tutela  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario: valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato».
 -  Il  testo  dell'art.  41  della  Costituzione  e' il
 seguente:
 «Art.  41 (L'iniziativa economica privata e' libera).
 - Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o
 in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
 dignita' umana.
 La  legge determina i programmi e i controlli opportuni
 perche'  l'attivita'  economica  pubblica  e  privata possa
 essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. (Definizione ed esercizio dell'attivita' di acconciatore)
 
 1.  L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i  servizi  volti  a  modificare,  migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto   estetico   dei   capelli,   ivi  compresi  i  trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico,  curativo  o  sanitario,  nonche'  il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2.   L'esercizio   dell'attivita'  di  acconciatore  e'  soggetto  ad autorizzazione   concessa   con   provvedimento  del  comune,  previo accertamento  del  possesso  dell'abilitazione  professionale  di cui all'articolo 3 nonche' in osservanza delle vigenti norme sanitarie. 3.  L'attivita'  di  acconciatore  puo' essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalle leggi e dai regolamenti regionali.  E'  fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e  nelle  caserme  o  in  altri  luoghi  per  i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 4.  Non  e'  ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 5.  I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche  con  l'applicazione  dei  prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o  altri  beni  accessori,  inerenti  ai  trattamenti  e  ai  servizi effettuati,  non  si  applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 6.  Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono avvalersi anche  di  soggetti  non stabilmente inseriti all'impresa, purche' in possesso  dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese  di  cui  al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 7.  L'attivita'  professionale  di  acconciatore  puo'  essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella  medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa'. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento  delle  distinte  attivita'.  Le imprese di acconciatura, oltre  ai  trattamenti  e  ai  servizi  indicati  al comma 1, possono svolgere  esclusivamente  prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  La legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante «Norme per
 l'attuazione  delle  direttive  della  comunita'  economica
 europea  sulla  produzione  e la vendita dei cosmetici», e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 ottobre 1986, n.
 253, S.O.
 - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
 «Riforma   della   disciplina   relativa   al  settore  del
 commercio,  a  norma  dell'art.  4, comma 4, della legge 15
 marzo  1997,  n.59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 24 aprile 1998, n. 95, S.O.
 
 
 
 
 |  | Art. 3. (Abilitazione professionale)
 
 1.   Per   esercitare   l'attivita'  di  acconciatore  e'  necessario conseguire  un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a)  dallo  svolgimento  di un corso di qualificazione della durata di due  anni,  seguito  da  un  corso  di  specializzazione di contenuto prevalentemente  pratico  ovvero  da  un periodo di inserimento della durata  di  un  anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; b)  da  un  periodo  di  inserimento  della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo  svolgimento  di  un  apposito  corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2.  Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 3.  Il  periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata, svolta in  qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente,   familiare  coadiuvante  o  collaboratore  coordinato  e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 4.    Non    costituiscono    titolo   all'esercizio   dell'attivita' professionale  gli  attestati  e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza  di  corsi  professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 5.  Per  ogni  sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio  partecipante  al  lavoro,  di un familiare coadiuvante o di un dipendente  dell'impresa,  almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. 6.  L'attivita'  professionale di acconciatore puo' essere esercitata dai   cittadini   di   altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  in conformita'  alle  norme  vigenti  in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario  sul  diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  La legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante «Disciplina
 dell'apprendistato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 14 febbraio 1955, n. 35.
 
 
 
 
 |  | Art. 4 (Competenze delle regioni)
 
 1.  In  conformita'  ai  principi  fondamentali  e  alle disposizioni stabiliti  dalla  presente  legge le regioni disciplinano l'attivita' professionale  di  acconciatore  e,  previa determinazione di criteri generali  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono  i  contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione   degli  esami  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, individuando  gli  standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del   rilascio  dei  titoli  di  abilitazione  professionale  di  cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale. 2.  Le  regioni,  tenuto  conto delle esigenze del contesto sociale e urbano,  adottano  norme  volte  a favorire lo sviluppo del settore e definiscono  i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni. 3.  L'attivita' svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 e' volta al conseguimento delle seguenti finalita': a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche  nel  quadro  della  riqualificazione  del  tessuto urbano e in collegamento  con  le  altre attivita' di servizio e con le attivita' commerciali; b)  favorire  un  equilibrato  sviluppo  del  settore che assicuri la migliore  qualita'  dei  servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione  di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalita' di svolgimento del servizio; c)  promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti; d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attivita' per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con  il  coinvolgimento  degli  enti locali, una specifica disciplina concernente  il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attivita'. 4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 5. (Sanzioni)
 
 1.  Nei  confronti  di  chiunque  svolga  trattamenti  o  servizi  di acconciatura in assenza di uno o piu' requisiti o in violazione delle modalita'  previsti  dalla  presente  legge,  sono  inflitte sanzioni amministrative  pecuniarie  da  parte  delle autorita' competenti per importi  non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
 al  sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
 
 
 
 
 |  | Art. 6. (Norme transitorie)
 
 1.  Le  attivita'  di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla  legge  14  febbraio  1963,  n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attivita' di acconciatore". 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono  in  possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per   uomo   o  per  donna,  assumono  di  diritto  la  qualifica  di acconciatore  e  sono  equiparati  ai  soggetti  abilitati  ai  sensi dell'articolo 3. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano   intestatari   delle   autorizzazioni   comunali   di  cui all'articolo  2  della  legge  14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni,   rilasciate   per   l'esercizio  delle  attivita'  di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. 4.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  le autorizzazioni    comunali   sono   rilasciate   esclusivamente   per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore. 5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere  l'abilitazione  di  cui  all'articolo  3,  sono  tenuti, in alternativa: a)  a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  l'abilitazione  di  cui  all'articolo  3  in considerazione delle maturate esperienze professionali; b)  a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3; c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3. 6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualita' di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro  presso  imprese  di  barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi  a  sostenere  l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza  del  corso  di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma   5   del  presente  articolo.  Il  citato  corso  puo'  essere frequentato  anche  durante  il  terzo  anno  di attivita' lavorativa specifica. 7.  A  coloro  i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,  sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno  in  precedenza esercitato, l'attivita' di barbiere e' comunque garantito il diritto di svolgere tale attivita'.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -   La   legge   14  febbraio  1963,  n.  161,  recante
 «Disciplina  dell'attivita'  di  barbiere,  parrucchiere ed
 affini»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 9 marzo
 1963, n. 66.
 - Il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n.
 161, e' il seguente.
 «Art.  2.  Il regolamento di cui al precedente articolo
 deve   prevedere   apposita   autorizzazione   valida   per
 l'intestatario   della  stessa  e  per  i  locali  in  essa
 indicati.  Nel caso di impresa gestita in forma societaria,
 la    concessione    dell'autorizzazione   e'   subordinata
 all'accertamento  della  qualificazione professionale della
 maggioranza  dei  soci quando si tratta di impresa avente i
 requisiti  previsti  dalla  legge 25 luglio 1956, n. 860, o
 della  persona  che assume la direzione dell'azienda quando
 si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge
 n. 860.
 Detta   autorizzazione   deve  essere  concessa  previo
 accertamento:
 a)  del  possesso  da  parte dell'impresa di cui e' o
 sara'   titolare   il   richiedente  l'autorizzazione,  dei
 requisiti  previsti dalla legge 25 luglio 1986, n. 860. Per
 le  imprese societarie diverse da quelle previste dall'art.
 3   della   suddetta   legge   n.   860,  la  richiesta  di
 autorizzazione  deve  contenere l'indicazione della persona
 cui  e'  affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento
 spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale
 accertamento  non  e'  richiesto  se l'impresa risulti gia'
 iscritta  nell'albo  provinciale delle imprese artigiane di
 cui  all'art.  9 della legge 25 luglio 1986, n. 860. Per le
 imprese  societarie  non  aventi i requisiti previsti dalla
 suddetta  legge  n.  860,  gli  organi comunali preposti al
 rilascio  dell'autorizzazione  devono accertare la regolare
 costituzione  della  societa'  e  l'avvenuta iscrizione nel
 registro   delle   imprese  e  nell'albo  della  camera  di
 commercio;
 b)   dei   requisiti   igienici   dei  locali,  delle
 attrezzature   e   delle   suppellettili   destinate   allo
 svolgimento delle attivita' di barbiere, di parrucchiere ed
 affini,   nonche'   dei   requisiti  sanitari  relativi  ai
 procedimenti tecnici usati in dette attivita'.
 L'accertamento  di  tali  condizioni  e requisiti e' di
 competenza  degli  organi  comunali,  secondo  le  norme  e
 disposizioni vigenti in materia;
 c)     della     qualificazione    del    richiedente
 l'autorizzazione  oppure del titolare o del direttore della
 azienda.
 La  qualificazione  professionale si intende conseguita
 dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore
 d'azienda,  se costui sia, o sia stato, gia' titolare di un
 esercizio  di  barbiere, di parrucchiere o mestiere affine,
 iscritto  in  un  albo provinciale delle imprese artigiane;
 ovvero   se   presti   o   abbia   prestato  la  sua  opera
 professionale  qualificata presso una impresa di barbiere o
 di   parrucchiere,   in   qualita'   di   dipendente  o  di
 collaboratore.
 L'accertamento  di  quest'ultima condizione spetta alla
 commissione   provinciale   per   l'artigianato,  la  quale
 rilascia  la  relativa certificazione previa indagine circa
 l'effettivita'   del   precedente  esercizio  professionale
 qualificato.    Si    ritiene    comunque   conseguita   la
 qualificazione  professionale  con  un periodo di attivita'
 lavorativa   qualificata   non  inferiore  a  due  anni  da
 accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o
 documentazione equipollente.
 La  qualificazione  professionale  si  intende altresi'
 conseguita  se  il  richiedente  abbia  seguito in regolare
 corso  di  apprendistato  ed  ottenuta  a qualificazione ai
 sensi  della  legge  19  gennaio 1955, n. 25, e delle norme
 applicative  previste  nei  contratti  collettivi di lavoro
 delle categorie interessate.
 Non   costituiscono   titolo  al  riconoscimento  della
 qualificazione  professionale  gli  attestati  ed i diplomi
 rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento
 e  di scuole professionali, che non siano stati autorizzati
 e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;
 d)  della  distanza  fra  il nuovo esercizio e quelli
 preesistenti  in  rapporto  alla densita' della popolazione
 residente  e  fluttuante  ed  al  numero  degli  addetti in
 esercizio nelle imprese, in conformita' ai criteri proposti
 dalla  commissione  di  cui  all'art. 2-bis, deliberati dal
 consiglio  comunale.  Tale  accertamento  e'  affidato agli
 organi  di  polizia municipale. Per le attivita' esercitate
 in  un altro Stato membro della comunita' economica europea
 la   qualificazione  professionale  e'  accertata  mediante
 apposito  attestato  rilasciato dall'autorita' od organismo
 competente  designato dallo Stato membro della comunita' di
 origine  o  di  provenienza  e  prodotto dall'interessato a
 sostegno  della  domanda  di  autorizzazione  all'esercizio
 delle attivita' contemplate nel precedente art. 1».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. (Termine di applicazione della legislazione vigente)
 
 1.  La  legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142,  e  la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la  presente  legge,  continuano ad avere applicazione fino alla data indicata  dalle  leggi  regionali  adottate  sulla  base dei principi recati dalla presente legge.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 2002):
 
 Presentato  dall'on.  Molinari  ed altri il 20 novembre
 2001.
 Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in
 sede   referente,  il  27 maggio  2002,  con  pareri  delle
 commissioni  I,  II,  V, VII, XI, XIV e parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  X  commissione, in sede referente, il
 22 ottobre  2002;  il 23 gennaio 2003; 14 e 28 maggio 2003;
 4 giugno 2003; 2 e 28 ottobre 2003.
 Assegnato   nuovamente  alla  X  commissione,  in  sede
 legislativa, il 10 marzo 2004.
 Esaminato  dalla X commissione, in sede legislativa, il
 24 marzo  2004  e  approvato  in un testo unificato con gli
 atti n. 2211 (Gamba ed altri); n. 3299 (Cazzaro ed altri) e
 3491 (D'Agro' ed altri) il 21 aprile 2004.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 2917):
 
 Assegnato  alla  10ª  commissione  (Industria), in sede
 deliberante,   il   28 aprile   2004,   con   pareri  delle
 commissioni   1ª,   2ª,  5ª,  7ª,  11ª,  12ª,  13ª,  14ª  e
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  10ª commissione, in sede deliberante,
 il 4-5 e 12 maggio 2004.
 Assegnato  nuovamente  alla  10ª  commissione,  in sede
 referente, il 12 maggio 2004.
 Esaminato  dalla 10ª commissione, in sede referente, il
 20 e 29 luglio 2004 e il 5 ottobre 2004.
 Assegnato   ancora   alla   10ª  commissione,  in  sede
 deliberante, il 25 ottobre 2004.
 Esaminato  dalla  10ª commissione, in sede deliberante,
 il  3 novembre  2004  e  approvato,  con  modificazioni, il
 10 novembre 2004.
 
 Camera dei deputati (atto n. 2002-2211-3299-3491/B):
 
 Assegnato  alla  X  commissione  (Industria),  in  sede
 referente,   il   23 novembre   2004,   con   pareri  delle
 commissioni  I,  V,  XIV  e  parlamentare  per le questioni
 regionali.
 Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 1°
 e 2 dicembre 2004, 6 aprile 2005 e 12 maggio 2005.
 Assegnato   nuovamente  alla  X  commissione,  in  sede
 legislativa, il 28 giugno 2005.
 Esaminato  dalla  X commissione, in sede legislativa, e
 approvato, con modificazioni, il 29 giugno 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 2917/B):
 
 Assegnato  alla  10ª  commissione  (Industria), in sede
 deliberante, il 7 luglio 2005, con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª e parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  10ª  commissione  il 19 luglio 2005 e
 approvato il 26 luglio 2005.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Per il testo della legge 14 febbraio 1963, n. 161, si
 veda le note all'art. 6.
 -   La   legge  23  dicembre  1970,  n.  1142,  recante
 «Modifiche   alla  legge  14  febbraio  1963,  numero  161,
 concernente   la  disciplina  dell'attivita'  di  barbiere,
 parrucchiere  per  uomo  e  donna  e  mestieri  affini», e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1971, n. 12.
 - La legge 29 ottobre 1984, n. 735, recante «Attuazione
 della  direttiva  del  Consiglio delle comunita' europee n.
 82/489  del  19 luglio 1982 comportante misure destinate ad
 agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento
 e  di  libera prestazione dei servizi dei parrucchieri», e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2 novembre 1984, n.
 302.
 
 
 
 
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