Gazzetta n. 203 del 2005-09-01 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 agosto 2005 |
Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il Reg. (CE) n. 795/2004 della Commissione, recante modalita' d'applicazione del regime di pagamento unico; Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo; Visti i decreti ministeriali del 25 maggio 2000, 22 gennaio 2001 e 27 novembre 2001, con i quali sono state fissate le norme nazionali per la concessione dei premi zootecnici in applicazione del Reg. (CE) n. 1254/1999, ed in particolare i rispettivi articoli 19, 20 e 21; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune; Considerato che spetta agli Stati membri la definizione di agricoltore tenuto conto delle caratteristiche dei singoli ordinamenti nazionali, e quindi anche nei casi specifici derivanti da contratti associativi; Considerato che nel periodo di riferimento di cui all'art. 38 del Reg. (CE) n. 1782/2003 i premi alla macellazione dei bovini, nei casi di contratti di soccida previsti agli articoli da 2170 a 2181 del codice civile, potevano essere richiesti dal soccidante previo assenso del soccidario; Ritenuta l'opportunita' di dettare disposizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto derivanti dai premi alla macellazione dei bovini corrisposti ai soccidanti; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005; Decreta:
Art. 1. Campo d'applicazione
Il presente decreto si applica nei casi in cui, durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, ovvero, ove applicabile, all'art. 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1782/2003, i premi alla macellazione per i bovini siano stati percepiti dal soccidante, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali del 25 maggio 2000, 22 gennaio 2001 e 27 novembre 2001. | Art. 2. Fissazione dei titoli all'aiuto
I titoli all'aiuto derivanti dai premi alla macellazione dei bovini, corrisposti nel periodo di riferimento ai soccidanti, sono fissati in capo al soccidante che ne abbia fatto richiesta nei termini stabiliti dal decreto ministeriale 5 agosto 2004, e riferiti a ciascun soccidario. | Art. 3. Utilizzazione dei titoli all'aiuto
1. L'utilizzo dei titoli all'aiuto, nonche' il loro trasferimento, di cui agli articoli 44, 46 e 49 del Reg. (CE) n. 1782/2003, e' subordinato al preventivo assenso dei rispettivi soccidari che, nel periodo di riferimento, hanno avuto un contratto di associazione ai sensi degli articoli da 2170 a 2181 del codice civile, con il soccidante intestatario dei titoli ai sensi dell'art. 2. 2. Nessun assenso va richiesto per l'utilizzo dei titoli che sono stati trasferiti. 3. Il disposto dell'art. 74 del Reg. (CE) n. 796/2004 si applica, mutatis mutandis, anche alle cessioni di aziende sia del soccidante che del soccidario. In tali casi, nonche' in caso di successione, si applica anche ai cessionari o agli eredi il comma 1 del presente articolo. 4. Il soccidario puo' irrevocabilmente rinunciare ad esercitare il diritto di assenso; in tal caso l'utilizzo dei relativi titoli non e' piu' subordinato all'assenso del soccidario. | Art. 4. Suddivisione dei titoli
1. Una suddivisione dei titoli tra il soccidante ed il soccidario e' equiparata alla scissione d'azienda ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 795/2004. In tal caso, il soccidante ed il soccidario, comunicano congiuntamente all'AGEA la percentuale concordata di ripartizione dei titoli. 2. I titoli verranno ripartiti tra le parti secondo le percentuali comunicate e, per l'utilizzo dei titoli attribuiti al soccidante, non occorrera' piu' ottenere alcun assenso da parte del soccidario. | Art. 5. Procedure attuative
L'AGEA predispone le procedure di attuazione del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2005 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 391 |
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