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| Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 5 agosto 2005 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   «Parareg   (cinacalcet)»   autorizzata   con   procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 54/2005). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   «Parareg   (cinacalcet)»   autorizzata   con   procedura contralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 22 ottobre  2004  ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: 
 EU/1/04/293/001 - 30 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 14 compresse;
 EU/1/04/293/002 - 30 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 28 compresse;
 EU/1/04/293/003 - 30 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 84 compresse;
 EU/1/04/293/004 - 30 mg compresse rivestite con film in flacone HDPE 30 compresse;
 EU/1/04/293/005 - 60 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 14 compresse;
 EU/1/04/293/006 - 60 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 28 compresse;
 EU/1/04/293/007 - 60 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 84 compresse;
 EU/1/04/293/008 - 60 mg compresse rivestite con film in flacone HDPE 30 compresse;
 EU/1/04/293/009 - 90 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 14 compresse;
 EU/1/04/293/010 - 90 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 28 compresse;
 EU/1/04/293/011 - 90 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 84 compresse;
 EU/1/04/293/012 - 90 mg compresse rivestite con film in flacone HDPE 30 compresse;
 Titolare A.I.C.: Dompe' Biotec S.p.a.
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data  20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 luglio 2005;
 Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Parareg»  debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
 Alla  specialita'  medicinale PARAREG (cinacalcet) nelle confezioni indicate  vengono  attribuiti  i  seguenti  numeri di identificazione nazionale:
 confezione   30  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  14  compresse - n. 036719019/E (in base 10) 130LFC (in base 32);
 confezione   30  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  28  compresse - n. 036719021/E (in base 10) 130LFF (in base 32);
 confezione   30  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  84  compresse - n. 036719033/E (in base 10) 130LFT (in base 32);
 confezione  30 mg compresse rivestite con film in flacone HDPE 30 compresse - n. 036719045/E (in base 10) 130LG5 (in base 32);
 confezione   60  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  14  compresse - n. 036719058/E (in base 10) 130LGL (in base 32);
 confezione   60  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  28  compresse - n. 036719060/E (in base 10) 130LGN (in base 32);
 confezione   60  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  84  compresse - n. 036719072/E (in base 10) 130LH0 (in base 32);
 confezione  60 mg compresse rivestite con film in flacone HDPE 30 compresse - n. 036719084/E (in base 10) 130LHD (in base 32);
 confezione   90  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  14  compresse - n. 036719096/E (in base 10) 130LHS (in base 32);
 confezione   90  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  28  compresse - n. 036719108/E (in base 10) 130LJ4 (in base 32);
 confezione   90  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  84  compresse - n. 036719110/E (in base 10) 130LJ6 (in base 32);
 confezione  90 mg compresse rivestite con film in flacone HDPE 30 compresse - n. 036719122/E (in base 10) 130LJL (in base 32).
 Indicazioni terapeutiche:
 trattamento  dell'iperparatiroidismo  secondario  in pazienti con insufficienza  renale  in  stadio  terminale  in terapia dialitica di mantenimento;
 riduzione    dell'ipercalcemia    in   pazienti   con   carcinoma paratiroideo.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 La  specialita'  medicinale  «Parareg (cinacalcet)» e' classificata come segue:
 confezione   30  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  28  compresse - n. 036719021/E (in base 10) 130LFF (in base 32):
 classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 182,00 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 300,37 euro;
 confezione   60  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  28  compresse - n. 036719060/E (in base 10) 130LGN (in base 32):
 classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 336,00 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 554,53 euro;
 confezione   90  mg  compresse  rivestite  con  film  in  blister AL/ACLAR/PVAC/PVC  28  compresse - n. 036719108/E (in base 10) 130LJ4 (in base 32):
 classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 504,00 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 831,80 euro.
 Tetto  di  spesa  (ex factory) relativo al principio attivo di 11,8 milioni  di  euro  per  il  primo  anno e 27,0 milioni di euro per il secondo anno.
 In  caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto  automatico  sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 
 OSP2:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in una struttura ad  esso  assimilabile  o  in  ambito  extraospedaliero,  secondo  le disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 5 agosto 2005
 Il direttore generale: Martini
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