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| Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 |  | Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva 2003/44/CE,  a  norma  dell'articolo 6  della legge 8 luglio 2003, n. 172. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee.  Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
 Vista   la  direttiva  2003/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  ed amministrative  degli  Stati  membri  riguardanti  le imbarcazioni da diporto;
 Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  436, recante attuazione  della  direttiva  94/25/CE  in  materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto;
 Visto  il  decreto  legislativo  11 giugno  1997,  n.  205, recante disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
 Vista  la  legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante  disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in   particolare   l'articolo 6,   recante   delega  al  Governo  per l'emanazione  del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
 Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
 Sulla  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del  Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri,  dell'economia  e delle finanze, della salute, delle  comunicazioni,  per  la  funzione  pubblica,  della giustizia, dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e delle attivita' produttive;
 
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Finalita' e ambito di applicazione
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.
 2.  Ai  fini  del  presente  codice  si  intende per navigazione da diporto  quella  effettuata  in  acque  marittime  ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
 3.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di  riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione,  approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative  norme  attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice  della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate,   se   a   propulsione  meccanica,  ed  alle  venticinque tonnellate,  in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e 3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    dalle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota alle premesse.
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 -  Il  testo  dell'art. 1 e dell'allegato B della legge
 31 ottobre  2003  n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di
 obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
 Comunita' europee. Legge comunitaria 2003, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  15  novembre  2003,  n.  266.)  e'  il
 seguente:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
 dello Stato.
 Allegato B
 (art. 1, commi 1 e 3)
 96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
 prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
 1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
 alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
 zoologici.
 1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
 all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
 gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
 Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
 dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
 comunitaria in materia di acque.
 2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
 2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
 relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
 sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
 volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
 European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
 Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
 European  Regions Airline Association (ERA) e International
 Air Carrier Association (IACA).
 2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
 ferroviario transeuropeo convenzionale.
 2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
 completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
 riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
 l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
 contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
 2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
 salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
 gestione del rumore ambientale.
 2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
 e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
 comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
 privata e alle comunicazioni elettroniche).
 2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
 distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
 modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
 direttive 97 luglio CE e 98/27/CE.
 2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
 Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
 parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
 riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
 promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
 Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
 subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
 2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
 sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
 provocato dalle navi.
 2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
 sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
 sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
 conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
 73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
 93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
 modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
 protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
 organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
 contro la loro diffusione nella Comunita'.
 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
 definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
 del soggiorno illegali.
 2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
 2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
 sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
 elettroniche.
 2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
 ed elettroniche (RAEE).
 203/4/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
 ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
 Consiglio, del 7 giugno 1990.
 203/6/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
 privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
 mercato).
 2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
 alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
 2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
 Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
 norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
 2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
 stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
 2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
 membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
 favore dei prodotti del tabacco.
 2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
 modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
 della specie bovina.
 2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
 ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
 riguardanti le imbarcazioni da diporto.
 2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11  giugno  2003, che
 modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
 rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
 caprini.».
 -  La direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio,  del  16 giugno  2003, che modifica la direttiva
 94/25/CE    sul    riavvicinamento    delle    disposizioni
 legislative,  regolamentari  ed  amministrative degli Stati
 membri riguardanti le imbarcazioni da diporto e' pubblicata
 in GUCE n. L 214 del 26 agosto 2003.
 -  La  legge  11 febbraio  1971,  n.  50  (Norme  sulla
 navigazione  da  diporto),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
 -   Il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  436
 (Attuazione   della   direttiva   94/25/CE  in  materia  di
 progettazione,  di costruzione e immissione in commercio di
 unita'  da diporto) e' pubblicato nel Supplemento Ordinario
 alla Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198.
 -   Il  decreto  legislativo  11 giugno  1997,  n.  205
 (Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
 legislativo  14 agosto  1996,  n.  436) e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1997, n. 155.
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
 1997,  n.  431  (Regolamento sulla disciplina delle patenti
 nautiche)    e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
 17 dicembre 1997, n. 293.
 -  Il  testo  dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n.
 172  (Disposizioni  per  il  riordino  e  il rilancio della
 nautica da diporto e del turismo nautico - pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161), e' il seguente:
 «Art.  6  -  (Delega  al  Governo  per l'emanazione del
 codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie).
 1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro due anni
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
 proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
 di  concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto
 legislativo    recante   il   codice   delle   disposizioni
 legislative  sulla  nautica  da  diporto, in conformita' ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) coordinamento   e   armonizzazione   di  tutte  le
 normative  nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella
 materia della nautica da diporto;
 b) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
 tenendo conto anche delle seguenti misure:
 1.  semplificazione  e snellimento del procedimento
 di   iscrizione   e  di  trascrizione  nei  registri  delle
 imbarcazioni  e  delle  navi  da  diporto e delle procedure
 attinenti  al  rilascio  e  al  rinnovo  del certificato di
 sicurezza nonche' alla istituzione di registri nazionali;
 2.  revisione  dell'obbligo  di  stazzatura  per le
 unita' da diporto;
 3.  rinvio  alle  norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666
 per  la  misurazione  dei  natanti  e delle imbarcazioni da
 diporto  e  alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della
 potenza  dei  relativi  motori,  ai  sensi  della direttiva
 94/25/CE  16 giugno  1994  del  Parlamento  europeo  e  del
 Consiglio, e successive modificazioni;
 4. previsione di una nuova tabella unica in materia
 di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi
 dello   Stato  competenti  in  materia  di  navigazione  da
 diporto,  che sostituisca le tabelle previste da precedenti
 disposizioni;
 5. semplificazione degli adempimenti amministrativi
 relativi  all'utilizzo,  per  le sole esigenze di soccorso,
 delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unita' da
 diporto;
 c) eliminazione   delle  duplicazioni  di  competenza
 sulla base delle seguenti ulteriori misure:
 1.   revisione   delle   competenze   degli  uffici
 marittimi  e  della  motorizzazione  civile  in  materia di
 nautica da diporto;
 2.  affidamento al Ministero delle infrastrutture e
 dei  trasporti  e  al  Ministero delle attivita' produttive
 della  vigilanza  sulla  rispondenza alle norme tecniche di
 attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da
 diporto;
 d) previsione  di  soluzioni  organizzative  tali  da
 garantire  una completa, efficace e tempestiva informazione
 a favore dell'utenza;
 e) revisione  della disciplina delle patenti nautiche
 nel   contesto   comunitario  e  in  quello  degli  accordi
 internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare
 le  competenze  amministrative  e definire nuovi criteri in
 materia  di  requisiti  fisici  per  il conseguimento della
 patente nautica, in particolare per le persone disabili;
 previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata
 nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo
 la  creazione  di  specifici  corsi  di  istruzione  per il
 settore del turismo nautico;
 g)    previsione    dell'emanazione    delle    norme
 regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni
 attuative  in  materia  di  nautica da diporto, ivi incluse
 quelle   in   materia   di   sicurezza  della  navigazione,
 prevedendo,  tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi
 di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di
 caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la
 disattivazione   del  pilota  automatico  e  l'arresto  dei
 motori:
 h)  indicazione  espressa  delle  norme  da intendere
 abrogate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
 legislativo.
 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
 d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 3.  Il  Governo  trasmette  alle  Camere  lo  schema di
 decreto   legislativo  di  cui  al  comma  1,  accompagnato
 dall'analisi  tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
 della  regolamentazione,  per  l'espressione  del parere da
 parte  delle  competenti commissioni parlamentari. Ciascuna
 commissione  esprime  il  proprio parere entro venti giorni
 dall'assegnazione,  indicando  specificamente  le eventuali
 disposizioni  ritenute  non  conformi ai principi e criteri
 direttivi di cui al presente articolo.
 4.  Il  Governo,  esaminati i pareri di cui al comma 3,
 ritrasmette  alle  Camere, con le sue osservazioni e con le
 eventuali  modificazioni, il testo per il parere definitivo
 delle  competenti commissioni parlamentari, che deve essere
 espresso  entro  venti  giorni  dall'assegnazione.  Decorsi
 inutilmente  i  termini  previsti  dal  presente  comma, il
 decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
 5.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
 decreto  legislativo  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei
 principi   e   criteri  direttivi  stabiliti  dal  presente
 articolo,  il Governo puo' emanare, con la procedura di cui
 al  presente  articolo,  e  previo  parere delle competenti
 commissioni   parlamentari,   disposizioni   integrative  o
 correttive del medesimo decreto legislativo.
 6.   Gli  uffici  competenti  a  ricevere  il  rapporto
 previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre
 1981,  n. 689 relativamente agli illeciti amministrativi di
 cui  al,decreto  del  Presidente della Repubblica 29 luglio
 1982,  n  571,  e al decreto ministeriale 15 marzo 2001 del
 Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  3 aprile  2001,  n. 78, sono le
 Capitanerie di porto.
 7.  A  decorrere  dal  1 luglio  2004,  le attribuzioni
 relative  ai  beni  del  demanio marittimo, gia' trasferite
 alla  regione  Sicilia  ai sensi del decreto del Presidente
 della  Repubblica  1 luglio  1977,  n. 684, sono esercitate
 direttamente dall'amministrazione regionale.
 8.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
 derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello
 Stato».
 -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
 agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni.  delle  province  e  dei
 comuni.  con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
 -  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
 202) e' il seguente:
 «Art.  8 - (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
 e Conferenza unificata).
 1.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 unificata  per  le materie ed i compiti di interesse comune
 delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
 montane, con la Conferenza Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art. 17 della,
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati altri membri del Governo nonche' rappresentanti di
 amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno».
 Nota all'art. 1.
 Il  regio  decreto 30 marzo 1942, n. 327: «Approvazione
 del  testo  definitivo  del  codice  della  navigazione» e'
 pubblicato   nell'edizione   straordinaria  della  Gazzetta
 Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Uso commerciale delle unita' da diporto
 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:
 a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
 b) e'   utilizzata   per   l'insegnamento   professionale   della navigazione da diporto;
 c) e'  utilizzata  da  centri  di  immersione  e di addestramento subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per  i  praticanti  immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
 2.  L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto   e'  annotata  nei  relativi  registri  di  iscrizione,  con l'indicazione  delle  attivita'  svolte  e dei proprietari o armatori delle  unita',  imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita'  commerciali  e  degli  estremi  della loro iscrizione, nel registro   delle   imprese  della  competente  camera  di  commercio, industria,  artigianato  ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
 3.  Qualora  le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita' da  diporto  battenti  bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente  presenta  all'autorita'  marittima  o  della navigazione interna  con  giurisdizione  sul  luogo  in cui l'unita' abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e  di  responsabilita'  civile  verso terzi e della certificazione di sicurezza  in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.
 4.  Le  unita'  da  diporto  di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.
 |  |  |  | Art. 3. Unita' da diporto
 1.  Le  costruzioni  destinate  alla  navigazione  da  diporto sono denominate:
 a) unita'  da  diporto:  si intende ogni costruzione di qualunque tipo  e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS  8666  per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
 c) imbarcazione  da  diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza  superiore  a  dieci  metri  e  fino  a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
 d) natante  da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi, o  con  scafo  di  lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
 |  |  |  | Art. 4. Ambito di applicazione
 1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
 a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
 1) unita'  da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
 2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
 3)  componenti  di  cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato   comunitario   separatamente  e  sono  destinati  ad  essere installati;
 b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
 1)  motori  di propulsione che sono installati o specificamente destinati  ad  essere  installati  su  o  in unita' da diporto e moto d'acqua;
 2) motori di propulsione installati su o in tali unita' oggetto di una modifica rilevante del motore;
 c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
 1)  unita'  da  diporto  con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
 2)  unita'  da  diporto  con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione  rilevante  dell'unita'  e successivamente immesse sul mercato   comunitario   entro   i   cinque   anni   successivi   alla trasformazione;
 3) moto d'acqua;
 4)  motori  fuoribordo  e  entrobordo  con  comando a poppa con scarico  integrato  destinati  ad  essere  installati  su  unita'  da diporto.
 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
 a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
 1) unita'  destinate unicamente alle regate, comprese le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
 2) canoe e kayak, gondole e pedalo';
 3) tavole a vela;
 4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
 5)   originali  e  singole  riproduzioni  di  unita'  storiche, progettate  prima  dell'anno  1950,  ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
 6)  unita'  sperimentali,  sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
 7)  unita'  realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una  successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
 8)   unita'   specificamente  destinate  ad  essere  dotate  di equipaggio  ed  a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unita'  da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione   da   diporto,  in  particolare  quelle  definite  nella direttiva  82/714/CEE  del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti   tecnici   per   le   navi   della   navigazione  interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;
 9) sommergibili;
 10) veicoli a cuscino d'aria;
 11) aliscafi;
 12)  unita'  a  vapore  a  combustione  esterna,  alimentate  a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
 b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
 1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad  essere  installati, su: unita' destinate unicamente alle regate e identificate  in  tale  senso  dal  costruttore, unita' sperimentali, sempre   che  non  vi  sia  una  successiva  immissione  sul  mercato comunitario,  unita'  specificamente  destinate  ad  essere dotate di equipaggio  e  a  trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unita'  da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione  da  diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva  82/714/CEE,  indipendentemente  dal  numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
 2)  originali  e  singole riproduzioni di motori di propulsione storici,  basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);
 3)  motori  di  propulsione costruiti per uso personale, sempre che  non  vi  sia  una  successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
 c) per  quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unita' di  cui  alla  lettera b) del presente comma, le unita' costruite per uso  personale,  sempre  che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e  alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere  dalla  prima  immissione  sul  mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
 4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unita' da  diporto  utilizzate  per  noleggio, locazione, insegnamento della navigazione  da  diporto  o  come  unita'  appoggio per le immersioni subacquee, purche' immesse sul mercato per finalita' di diporto.
 
 
 
 Nota all'art. 4.
 La  Direttiva  82/714/CEE  del  Consiglio del 4 ottobre
 1982  che  fissa  i  requisiti  tecnici  per  le navi della
 navigazione  interna  e'  pubblicata  in  GUCE n. L 301 del
 28 ottobre 1982.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Definizioni
 1. Ai fini del presente capo, si intende per:
 a) unita'   da   diporto   parzialmente  completata:  una  unita' costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti;
 b) moto  d'acqua:  un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro  metri,  che utilizza un motore a combustione interna con una pompa  a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad  essere  azionato  da  una  o  piu'  persone  non collocate al suo interno;
 c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad  accensione  a  scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione,  compresi  i  motori  a  due  tempi  e  a  quattro tempi entrobordo,  i  motori  entrobordo  con  comando  a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
 d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
 1) che  possa  aver  per  effetto  il superamento dei limiti di emissione  del  motore  stabiliti  nell'allegato  II, paragrafo B; le sostituzioni  ordinarie  di componenti del motore che non alterano le caratteristiche  di  emissione  non  sono  considerate  una  modifica rilevante del motore;
 2)  che  determina  un  aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
 e) trasformazione  rilevante  dell'unita':  la  trasformazione di un'unita' che:
 1) modifica il mezzo di propulsione dell'unita';
 2) comporta una modifica rilevante del motore;
 3)  altera  l'unita' in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unita';
 f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unita' e'  mossa  in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;
 g) famiglia   di   motori:   il  raggruppamento,  effettuato  dal costruttore,  di  motori  che,  per la loro progettazione, presentano caratteristiche  di  emissione  di  gas  di scarico simili e che sono conformi  ai  requisiti  relativi  alle  emissioni  di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
 h) costruttore:   persona  fisica  o  giuridica  che  progetta  e costruisce  un  prodotto  cui  si  applica  il presente capo o che fa progettare  o  costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;
 i)   mandatario:   persona   fisica  o  giuridica  stabilita  nel territorio  dell'Unione  europea,  destinatario di un mandato scritto del  costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.
 |  |  |  | Art. 6. Requisiti essenziali di sicurezza
 1.  I  prodotti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1, devono essere conformi  ai  requisiti  essenziali  in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
 2.  I  motori  entrobordo  e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina  ed  a  gas  di  petrolio  liquido, devono essere conformi ai requisiti  stabiliti,  in  aderenza  alla  normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformita' dei prodotti  di  cui  all'articolo  4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
 4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai  requisiti  indicati  dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme  nazionali  adottate  in  applicazione  delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 7. Immissione in commercio e messa in servizio
 1.  Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme  alla  loro  destinazione  i prodotti di cui all'articolo 4, comma   1,   che   soddisfano   i  requisiti  di  sicurezza  indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
 2.  Possono,  inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori  entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a  benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.
 3.  Possono  essere  immesse  in  commercio  le  unita'  da diporto parzialmente   completate   che   soddisfino   i  requisiti  indicati all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del suo   mandatario   stabilito  nell'Unione  europea  o  della  persona responsabile  dell'immissione  sul  mercato,  ad essere completate da altri.
 4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
 a) nome e indirizzo del costruttore;
 b) nome  e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio  comunitario  o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
 c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;
 d) dichiarazione  attestante che l'unita' da diporto e' destinata ad  essere  completata  da  altri e che essa e' conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
 5.  Possono  essere  immessi  in  commercio  e  messi in servizio i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformita', di  cui  all'allegato  VIII, che sono destinati ad essere incorporati nelle   unita'  da  diporto,  conformemente  alla  dichiarazione  del costruttore  o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero, in  caso  di  importazione  da un Paese terzo, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.
 6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:
 a) nome e indirizzo del costruttore;
 b) nome  e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio  comunitario  o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
 c) descrizione dei componenti;
 d) dichiarazione  attestante  che  i  componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
 7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori di  propulsione  entrobordo  e  entrobordo  con comando a poppa senza scarico  integrato,  i  motori omologati a norma del provvedimento di recepimento  della  direttiva  97/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16 dicembre  1997,  conformi  alla fase II di cui al punto   4.2.3  dell'allegato  I  della  medesima,  nonche'  i  motori omologati  a  norma  della  direttiva  88/77/CE,  del  Consiglio, del 3 dicembre  1987,  se  il  costruttore  o il suo mandatario stabilito nell'Unione  europea  dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3, che  il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico  stabiliti  dal  presente  capo,  quando  sia  installato  in un'unita'  da  diporto  o  in  una moto d'acqua secondo le istruzioni fornite dal costruttore.
 8.  In  occasione  di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati  i  prodotti  di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non conformi  alle  disposizioni  del presente capo, purche' sia indicato espressamente  e  in  modo  visibile  che  detti prodotti non possono essere  immessi  in  commercio  o messi in servizio finche' non siano resi conformi.
 
 
 
 Nota all'art. 7.
 La  Direttiva  97/68/CE  del  Parlamento  europeo e del
 Consiglio    del    16 dicembre    1997    concernente   il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di
 inquinanti  gassosi  e  particolato inquinante prodotti dai
 motori a combustione interna destinati all'installazione su
 macchine  mobili non stradali e' pubblicata in GUCE n. L 59
 del 27 febbraio 1998.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Marcatura CE di conformita'
 1.  Quando  sono  immessi  sul  mercato, i seguenti prodotti devono recare  la marcatura CE di conformita' apposta da un organismo di uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  secondo  le  modalita'  di  cui all'allegato III;
 a) unita'   da   diporto,   moto  d'acqua  e  componenti  di  cui all'allegato  I,  considerati  conformi  ai  corrispondenti requisiti essenziali di cui all'allegato II;
 b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C;
 c) motori  entrobordo  con  comando a poppa con scarico integrato considerati  conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C.
 2. La marcatura CE di conformita', come indicato nell'allegato III, deve  essere  apposta  in modo visibile, leggibile e indelebile sulle unita'  da  diporto  e  sulle  moto  d'acqua  di  cui  al  punto  2.2 dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o sul  loro  imballaggio  e  sui  motori  fuoribordo  ed entrobordo con comando   a   poppa  con  scarico  integrato  di  cui  al  punto  1.1 dell'allegato  II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal    numero    di   identificazione   dell'organismo   responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII e XIV.
 3.  E' vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dal  presente  capo  che  possano  indurre in errore i terzi circa il significato  o  la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati nel  presente  capo  o  sul loro imballaggio puo' essere apposto ogni altro  marchio,  purche'  questo  non  limiti  la  visibilita'  e  la leggibilita' della marcatura CE.
 4.  Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da  altre  direttive  relative  ad  aspetti  diversi  e che prevedano l'apposizione  della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si  presumono  conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura  CE  indica  che  il  prodotto  e'  conforme alle direttive applicabili  o  alle  pertinenti  parti  delle stesse. In tale caso i riferimenti  alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  devono essere  riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformita' o istruzioni  per  l'uso  che, in base a queste direttive, accompagnano tali prodotti.
 |  |  |  | Art. 9. Valutazione della conformita'
 1.  Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di  cui  all'articolo 4,  comma 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito  nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi 2,  3  e  4.  Per  le unita' da diporto, in caso di valutazione della conformita' successiva alla costruzione, se ne' il costruttore ne' il mandatario  stabilito nella Comunita' assumono la responsabilita' per la  conformita'  del  prodotto  al  presente capo, questa puo' essere assunta  da  una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che  immette  il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria  responsabilita'.  In  tale  caso  la  persona che immette il prodotto  sul  mercato  o  lo  mette  in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette  in  servizio  deve  fornire  all'organismo  notificato tutti i documenti   disponibili   ed  i  dati  tecnici  relativi  alla  prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo notificato  esamina  il  singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni  per assicurarne la conformita' equivalente ai pertinenti requisiti  di  cui  all'articolo  6.  In  tale  caso la targhetta del costruttore  descritta  all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la dizione  «certificazione  successiva  alla  costruzione». L'organismo notificato  redige  la  dichiarazione  di  conformita' concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato  o  lo  mette  in  servizio  riguardo ai suoi obblighi. Detta persona  redige  la  dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero distintivo del pertinente organismo notificato.
 2.  Per  quanto  riguarda  la  progettazione  e  la costruzione dei prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttore di  unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' espletano le seguenti  procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
 a) per le categorie A e B:
 1)   per   le  unita'  con  scafo  di  lunghezza  compresa  tra duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e prove  (modulo  AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo B)  di  cui  all'allegato  VI,  completato  dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
 2)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri:  esame  CE  del  tipo  (modulo  B),  di  cui  all'allegato VI, completato  dalla conformita' al tipo (modulo C), di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
 b) per la categoria C:
 1)   per   le  unita'  con  scafo  di  lunghezza  compresa  tra duevirgolacinque  e  dodici  metri:  in  caso di rispetto delle norme armonizzate  relative  ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo A:  controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV  o  controllo  di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato  V,  o  esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI,   completato   dalla   conformita'  al  tipo  (modulo C)  di  cui all'allegato  VII,  oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F,  G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti   3.2   e  3.3  dell'allegato  II  paragrafo  A:  controllo  di fabbricazione  interno  e  prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita'  al  tipo  (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
 2)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri:  esame  CE  del  tipo  (modulo  B)  di  cui  all'allegato  VI, completato  dalla  conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
 c) per la categoria D:
 1)   per   le  unita'  con  scafo  di  lunghezza  compresa  tra duevirgolacinque  e  ventiquattro  metri:  controllo di fabbricazione interno   (modulo   A)   di   cui  all'allegato  IV  o  controllo  di fabbricazione  interno  e  prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita'  al  tipo  (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
 d) per le moto d'acqua:
 1)  controllo  di  fabbricazione  interno  (modulo  A)  di  cui all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA)  di  cui  all'allegato  V,  o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato  VI,  completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
 e) per i componenti di cui all'allegato I:
 1)  uno  dei  seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
 3.  Per  quanto  riguarda  le  emissioni  di  gas  di scarico per i prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore dei  motori  o  il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano l'esame  CE  del  tipo  (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla  conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno  dei  seguenti  moduli:  B  +  D,  B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
 4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
 a) per  i  prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri  1)  e  2),  il  costruttore  dell'unita'  o il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano:
 1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per  la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno e  prove  (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto  (modulo G)  di  cui  all'allegato  XII  ovvero  la garanzia qualita' totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
 2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto  potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e  prove  (modulo  A)  di  cui  all'allegato  IV,  o  il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la verifica  di  un  unico  prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII, ovvero  la  garanzia  qualita'  totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
 3)  se  per  la  valutazione  sono  utilizzati dati certificati relativi all'unita' di riferimento, stabiliti conformemente al numero 1):   il  controllo  di  fabbricazione  interno,  modulo  A,  di  cui all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari,  modulo  AA, di cui all'allegato V o la verifica di un unico  prodotto,  modulo  G,  di  cui  all'allegato XII o la garanzia qualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
 b) per  i  prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri  3)  e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore o il suo  mandatario  stabilito  nella Comunita' applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.
 5.  Le  avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazione relativa  ai  mezzi  di  attestazione  di  conformita', devono essere redatte anche nella lingua italiana.
 6.  Gli  organismi  di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero delle  attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
 7.  Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico del richiedente.
 |  |  |  | Art. 10. Organismi di certificazione
 1.   Possono  essere  autorizzati  ad  espletare  le  procedure  di valutazione  di  conformita' di cui all'articolo 9, nonche' i compiti specifici  per  i  quali  sono  stati  autorizzati,  i  soggetti  che soddisfano  i  requisiti fissati con regolamento adottato con decreto del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti. Con lo stesso regolamento e' disciplinato il procedimento di autorizzazione.
 2.  I  soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero delle  attivita'  produttive  che provvede, d'intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti, alla relativa istruttoria ed alla  verifica  dei  requisiti.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dal Ministero  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di  presentazione  della  relativa  istanza; decorso tale termine, si intende negata.
 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo' essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui al  comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
 4.  All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche' all'aggiornamento dei  requisiti  in  attuazione  di  norme comunitarie si provvede con regolamento   adottato  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive,  di  concerto  con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 5.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive e il Ministero delle infrastrutture   e   dei   trasporti  vigilano  sull'attivita'  degli organismi  autorizzati.  Il Ministero delle attivita' produttive, per il   tramite   del  Ministero  degli  affari  esteri,  notifica  alla Commissione   europea  e  agli  altri  Stati  membri  l'elenco  degli organismi  autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.
 6.  In  caso  di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi  di  cui  al  comma  1,  l'interessato puo' rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessanta giorni,  procedono  di  intesa al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.
 7.  Le  spese  di  rilascio  dell'autorizzazione  sono a carico del richiedente.  Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati.
 |  |  |  | Art. 11. Vigilanza e verifica della conformita'
 1.  La  vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo  e'  demandata  al  Ministero  delle  attivita'  produttive e al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
 2.  Al  fine  di  verificare  la  conformita'  dei  prodotti di cui all'articolo  4,  comma  1,  alle  prescrizioni del presente capo, le amministrazioni  vigilanti  di  cui  al  comma 1  hanno  facolta'  di disporre  verifiche  e  controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
 3.  Gli  accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i   grossisti,   gli   importatori,   i  commercianti  o  presso  gli utilizzatori. A tale fine e' consentito:
 a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
 b)   l'acquisizione   di   tutte   le   informazioni   necessarie all'accertamento;
 c) il  prelievo  temporaneo  e  a  titolo  gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove.
 4.   Per   l'effettuazione   delle   eventuali  prove  tecniche  le amministrazioni  di  cui  al  comma  1 possono avvalersi di organismi tecnici  dello  Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN   45000,   specificatamente   autorizzati  con  provvedimento  del Ministero  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 5.  Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il fabbricante,   o   il   suo   mandatario   stabilito  nel  territorio comunitario,  predispongono  e mantengono a disposizione degli organi di   vigilanza,   per   dieci   anni,   la   documentazione  indicata nell'allegato IX.
 6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformita' dei  prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del presente  capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel  territorio  comunitario,  o  al  responsabile dell'immissione in commercio,  di  adottare  tutte le misure idonee a far venire meno la situazione  di  non  conformita', fissando un termine non superiore a trenta giorni.
 7.   Decorso   inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  6,  le amministrazioni  vigilanti  ordinano l'immediato ritiro dal commercio dei  prodotti  di  cui  all'articolo  4,  comma 1, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
 8.  Nel  caso  di mancato adeguamento, il Ministero delle attivita' produttive,  di  concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  adotta  le  misure atte a limitare o vietare l'immissione del  prodotto  sul  mercato  o a garantire il ritiro dal commercio, a spese  del  costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.
 |  |  |  | Art. 12. Clausola di salvaguardia
 1.  Le  amministrazioni  vigilanti  di cui all'articolo 11, qualora ritengano,  a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o  su  segnalazione  degli  organismi  di  cui all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorche' recanti marcature CE ed utilizzati  in  modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in  pericolo  la  sicurezza  e  la  salute  delle  persone,  i beni o l'ambiente,  vietano  o  limitano  l'immissione  in  commercio  e  in servizio  od  ordinano  il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi,  a  cura  e  spese  del soggetto destinatario dell'ordine, ed adottano  di  intesa  ogni  altro  provvedimento  diretto ad evitarne l'immissione  in  commercio  o  la  messa  in  servizio, informandone immediatamente la Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni transitorie
 1.  Possono  essere  messi in commercio o in servizio i prodotti di cui  all'articolo  4,  comma  1,  che  siano  conformi alla normativa vigente   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, con le seguenti modalita':
 a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  a),  nonche'  per  i  motori  ad  accensione  per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
 b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
 |  |  |  | Art. 14. Rinvio
 1.  Alla  progettazione  e  costruzione  delle  navi  da diporto si applicano  le  disposizioni  del  libro secondo, titolo I, del codice della  navigazione  e  del  libro  II,  titolo I, del regolamento per l'esecuzione   del   codice   della  navigazione,  parte  navigazione marittima.
 
 
 
 Nota all'art. 14.
 Il   libro   secondo,   titolo   I,  del  codice  della
 navigazione  e  il libro secondo, titolo I, del regolamento
 per  l'esecuzione  del  codice della navigazione marittima,
 recano la seguente rubrica: «Della costruzione della nave».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Registri di iscrizione
 1.  Le  navi  da  diporto  sono  iscritte  in registri tenuti dalle Capitanerie  di  porto.  Le  imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri   tenuti   dalle   Capitanerie   di   porto,   dagli  uffici circondariali   marittimi,   nonche'  dagli  uffici  provinciali  del Dipartimento  dei  trasporti  terrestri e per i sistemi informativi e statistici  autorizzati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti.  Il  modello  dei  registri  e'  approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 2.  Il  proprietario  di  un'imbarcazione  da diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda.
 3.  Le  unita'  da  diporto  costruite  da  un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo   costruttore  professionale,  possono  essere  iscritte  nei registri   delle   imbarcazioni   da   diporto,   purche'  munite  di attestazione  di  idoneita'  rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
 4.   Il   proprietario   dell'unita'  da  diporto  puo'  richiedere all'ufficio  d'iscrizione  l'annotazione  della  perdita  di possesso dell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia  conforme  della  denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione.  Ove  il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, il proprietario  richiede  annotazione  all'ufficio  di  iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.
 
 
 
 Note all'art. 15.
 Il   decreto   legislativo   3 agosto   1998,   n.  314
 (Attuazione   della   direttiva   94/57/CE,  relativa  alle
 disposizioni  ed  alla  norme  comuni  per  gli  organi che
 effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
 e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
 marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
 direttiva  94/57/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 29 agosto 1998, n. 201.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo
 di locazione finanziaria
 1.   Le   unita'  da  diporto  utilizzate  a  titolo  di  locazione finanziaria  con  facolta'  di  acquisto  sono  iscritte  a  nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza  di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.
 |  |  |  | Art. 17. Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi
 alle unita' da diporto
 1.   Per   gli   effetti  previsti  dal  codice  civile,  gli  atti costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della  proprieta'  o di altri diritti  reali  su  unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del  presente  decreto  legislativo  sono resi pubblici, su richiesta avanzata   dall'interessato,   entro   sessanta   giorni  dalla  data dell'atto,   mediante   trascrizione   nei   rispettivi  registri  di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
 2.  La  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione dei documenti per la pubblicita',  rilasciata  dall'ufficio  di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
 3.  Accertata  una  violazione  in materia di pubblicita' di cui al comma  1,  ne  e'  data  immediata  notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato della nota  di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel  termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la  trascrizione.  Ove  l'interessato  non  vi  provveda  nel termine indicato  l'ufficio  di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.
 4.   Per   gli  atti  costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della proprieta'  o  di  altri  diritti  reali  di cui al comma 1, posti in essere  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo  si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta   giorni   dall'entrata   in   vigore  del  presente  decreto legislativo  e  senza  l'applicazione  di  sanzioni,  alle necessarie regolarizzazioni.
 |  |  |  | Art. 18. Iscrizione di unita' da diporto da parte
 di cittadini stranieri o residenti all'estero
 1.  Gli  stranieri  e  le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nei registri  di  cui  all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia, devono  eleggerlo  presso  l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato  stesso  o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in  Italia,  al  quale  le  autorita'  marittime  o della navigazione interna   possono   rivolgersi  in  caso  di  comunicazioni  relative all'unita' iscritta.
 2.  L'elezione  di  domicilio  effettuata  ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se  nei  confronti  di  agenzia  marittima,  non  comporta  nomina  a raccomandatario  marittimo  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
 3.   Il  rappresentante  scelto  ai  sensi  del  comma  1,  qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
 4.   I   cittadini  italiani  residenti  all'estero  che  intendano iscrivere  o  mantenere  l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta'  nei  registri  di  cui all'articolo 15 devono nominare un proprio  rappresentante,  che  abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
 
 
 
 Nota all'art. 18, comma 2.
 il  testo dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135
 (Disciplina  della professione di raccomandatario marittimo
 -pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 aprile  1977, n
 109), e' il seguente:
 «Art. 2 - (Contenuto dell'attivita).
 1. E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di
 raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei
 confronti  delle  autorita' locali o dei terzi, ricezione o
 consegna  delle  merci,  operazioni di imbarco e sbarco dei
 passeggeri,  acquisizione di noli, conclusione di contratti
 di  trasporto  per  merci  e  passeggeri  con  rilascio dei
 relativi   documenti,   nonche'   qualsiasi  altra  analoga
 attivita' per la tutela degli interessi a lui affidati.
 2.  Le  predette  attivita'  possono  essere svolte per
 mandato  espresso  o  tacito  con  o  senza rappresentanza,
 conferito  dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza
 contratto   di   agenzia   a   carattere   continuativo  od
 occasionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
 1.  Per  ottenere  l'iscrizione  nei registri delle imbarcazioni da diporto  il  proprietario deve presentare all'autorita' competente il titolo  di  proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal  costruttore  o  da  un  suo  mandatario stabilito nel territorio comunitario,   conforme   a   quanto   previsto  dall'allegato  VIII, unitamente  all'attestazione  CE  del  tipo, ove prevista, nonche' la dichiarazione   di   potenza  del  motore  o  dei  motori  entrobordo installati a bordo.
 2.  Per  le  unita'  provenienti  da  uno Stato membro, dell'Unione europea  munite  di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e' aggiunto  il  certificato  di cancellazione dal registro ove l'unita' era  iscritta  che,  se  riportante  i  dati  tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese  di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei  registri,  il  certificato  di  cancellazione  e'  sostituito da apposita  dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante.  Per  le  unita'  provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita   da  una  attestazione  di  idoneita'  rilasciata  da  un organismo   tecnico  notificato  ai  sensi  dell'articolo 10,  ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
 3.  Qualora  il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in  uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei  registri  nazionali,  in  luogo  del  titolo  di  proprieta'  e' sufficiente  presentare  il certificato di cancellazione dal registro comunitario  dal  quale  risultino  le  generalita'  del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.
 4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi costruite,  immesse  in  commercio  o  messe in servizio in uno degli Stati  membri  dell'area  economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998,  la  documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita'  rilasciata  da  un  organismo  tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 19.
 Per  il  decreto  legislativo  3 agosto 1998 n. 314, si
 veda la nota all'art. 15.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
 1.  Il  proprietario  di  un'imbarcazione  da diporto puo' chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione  in  servizio,  presentando  domanda  ad  uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda e' allegata:
 a) copia  della  fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti   fiscali   e  degli  eventuali  adempimenti  doganali  e contenente   le   generalita',   l'indirizzo   e  il  codice  fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
 b) dichiarazione   di   conformita'   CE   unitamente   a   copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
 c) dichiarazione  di  potenza  del motore o dei motori entrobordo installati a bordo;
 d) dichiarazione   di  assunzione  di  responsabilita'  da  parte dell'intestatario  della  fattura  per  tutti  gli  eventi  derivanti dall'esercizio  dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.
 2.   L'assegnazione   del   numero  di  immatricolazione  determina l'iscrizione  dell'unita'  condizionata alla successiva presentazione del  titolo  di  proprieta',  da  effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.  Contestualmente  all'iscrizione  sono  rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
 3.    Decorsi    sei   mesi   dall'assegnazione   del   numero   di immatricolazione   senza  che  sia  stato  presentato  il  titolo  di proprieta',   l'iscrizione   si  ha  per  non  avvenuta,  la  licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che  li  ha  rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
 |  |  |  | Art. 21. Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri
 1.  Per  trasferire  ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto  e  le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un  suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unita'.
 2.  La  cancellazione  delle  unita'  da  diporto  dai  registri di iscrizione puo' avvenire:
 a) per vendita o trasferimento all'estero;
 b) per demolizione;
 c) per  passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
 d) per passaggio ad altro registro;
 e) per perdita effettiva o presunta.
 |  |  |  | Art. 22. Documenti di navigazione e tipi di navigazione
 1.  I  documenti  di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio    che    detiene    il   relativo   registro   all'atto dell'iscrizione, sono:
 a) la  licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
 b) il   certificato   di  sicurezza,  che  attesta  lo  stato  di navigabilita'.
 2.  I  documenti  di  navigazione  per  le imbarcazioni da diporto, rilasciati  dall'ufficio  che  detiene  il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
 a) la  licenza  di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella  dichiarazione  di conformita', rilasciata dal costruttore o da un  suo  mandatario  stabilito  nel  territorio  dell'Unione europea, ovvero  da  attestazione  di  idoneita'  rilasciata  da  un organismo notificato  ai  sensi  dell'articolo  10  o  autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
 b) il   certificato   di  sicurezza,  che  attesta  lo  stato  di navigabilita'.
 3.  Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
 a) imbarcazioni senza marcatura CE:
 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
 2)  fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
 b) imbarcazioni con marcatura CE:
 1)  senza  alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
 2)  con  vento  fino  a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
 3)  con  vento  fino  a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4  e  altezza  significativa  delle  onde  fino  a  0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
 
 
 
 Nota all'art. 22
 Per  il  decreto  legislativo  3 agosto 1998 n. 314, si
 veda la nota, all'art. 15.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Licenza di navigazione
 1. La licenza di navigazione per le unita' da diporto e' redatta su modulo  conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di  iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato  motore,  il nome del proprietario, il nome dell'unita' se  richiesto,  l'ufficio  di  iscrizione  e  il  tipo di navigazione autorizzata,  nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il  numero  massimo  delle  persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi,  traslativi  ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti  reali  di  godimento  e  di  garanzia  sull'unita',  nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
 3.  La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti   a  bordo  in  originale  o  in  copia  autentica,  se  la navigazione avviene tra porti dello Stato.
 4.  La  denuncia  di  furto  o  di smarrimento o di distruzione dei documenti  prescritti,  unitamente  ad  un  documento  che attesti la vigenza  della  copertura  assicurativa,  costituisce  autorizzazione provvisoria  alla  navigazione  tra  porti nazionali per la durata di trenta   giorni,   a  condizione  che  il  certificato  di  sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
 5.  Per  lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di  bordo  possono  essere  inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica.
 6.  Le  navi  da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi  uffici  di  iscrizione  con  licenza  provvisoria  la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.
 |  |  |  | Art. 24. Rinnovo della licenza di navigazione
 1.  La  licenza  di  navigazione e' rinnovata in caso di cambio del numero  e  della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del   tipo   e   delle   caratteristiche  principali  dello  scafo  e dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
 2.  La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per  il  rinnovo  sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
 |  |  |  | Art. 25. Bandiera nazionale e sigle di individuazione
 1.  Le  imbarcazioni  e  le  navi  da diporto iscritte nei registri espongono  la  bandiera  nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio  presso  cui  sono  iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo  il  numero  di  iscrizione  e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni  da  diporto  ovvero  il  gruppo  ND nel caso di navi da diporto.
 2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o  la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
 4.  Il  proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unita' da diporto  e'  tenuto  a  chiedere  preventivamente  il nulla osta alla dismissione della bandiera.
 |  |  |  | Art. 26. Certificato di sicurezza
 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto  attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti  di  bordo.  Il  rilascio,  il  rinnovo  e la convalida del certificato  di  sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle    infrastrutture   e   dei   trasporti   adottato   ai   sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
 
 
 Nota all'art. 26.
 Il   testo  del  comma  3  dell'art.  17,  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  «Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri   -  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214»  e'  il
 seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Natanti da diporto
 1.  I  natanti  di  cui  all'articolo 3,  comma 1, lettera d), sono esclusi    dall'obbligo   dell'iscrizione   nei   registri   di   cui all'articolo 15,  della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
 2.  I  natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
 3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
 a) entro sei miglia dalla costa;
 b) entro   dodici   miglia  dalla  costa,  se  omologati  per  la navigazione  senza  alcun  limite  o  se riconosciuti idonei per tale navigazione   da   un   organismo   tecnico   notificato   ai   sensi dell'articolo 10  ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto  1998,  n.  314;  in  tale  caso durante la navigazione deve essere  tenuta  a  bordo  copia  del  certificato di omologazione con relativa   dichiarazione  di  conformita'  ovvero  l'attestazione  di idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
 c) entro  un  miglio  dalla  costa,  i  natanti  denominati jole, pattini,  sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con  superficie  velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
 4.  I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti  dalla  categoria  di  progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
 5.  La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma  3,  lettera  c),  sono disciplinate dalla competente autorita' marittima e della navigazione interna.
 6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio  per  finalita'  ricreative o per usi turistici di carattere locale,  nonche'  di  appoggio  alle  immersioni  subacquee  a  scopo sportivo  o  ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della loro  condotta,  con ordinanza della competente autorita' marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
 
 
 
 Nota all'art. 27.
 Per  il  decreto  legislativo  3 agosto 1998, n. 314 si
 veda la nota all'art. 15.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 28. Potenza dei motori
 1.  Per  potenza  del  motore  si  intende  la  potenza  massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
 2.  Per  ogni  singolo  motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante   o   rivenditore  autorizzato  stabilito  nell'Unione europea,  rilascia  la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
 |  |  |  | Art. 29. Apparati ricetrasmittenti di bordo
 1.  Su  tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai  ventiquattro  metri  e'  fatto  obbligo di installare un impianto ricetrasmittente  in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
 2.  A  tutte  le  unita'  da  diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore  a  ventiquattro  metri,  che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di  un  apparato  ricetrasmittente  ad  onde  metriche  (VHF),  anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
 3.  Tutti  gli  apparati  ricetrasmittenti  a bordo delle unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e  dalle  ispezioni  ordinarie,  salvo  l'obbligo  di collaudo per le stazioni  radioelettriche  per  mezzo  delle  quali  e' effettuato il servizio  di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante,  rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato  alla  normativa  vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente  da  uno  Stato  non comunitario, alle norme di uno degli Stati  membri  dell'Unione  europea o dello spazio economico europeo. Gli  apparati  sprovvisti  della  certificazione  di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
 4.   L'istanza   per   il   rilascio  della  licenza  di  esercizio dell'apparato  radiotelefonico,  rivolta  all'autorita'  competente e corredata   della   dichiarazione   di   conformita',  e'  presentata all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
 a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
 b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
 c) alla     trasmissione     all'autorita'    competente    della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
 5.  La  licenza  provvisoria  di  esercizio  resta  valida  fino al rilascio   della   licenza   definitiva;   la   licenza  e'  riferita all'apparato  radiotelefonico  di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
 6.   La   domanda  per  il  rilascio  della  licenza  di  esercizio dell'apparato   radiotelefonico   installato  a  bordo  dei  natanti, corredata   della   dichiarazione   di   conformita',  e'  presentata all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione   sul  luogo  in  cui  il  richiedente  ha  la  propria residenza.   Il   medesimo   ispettorato  provvede  ad  assegnare  un indicativo  di  chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto  che  non  effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono  soggetti  all'obbligo  di  affidamento  della  gestione  ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
 8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con   le  societa'  concessionarie  possono  essere  disdettati  alla scadenza  nei  termini  stabiliti.  Copia  della  disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  attestante  l'assunzione di responsabilita' della   funzionalita'   dell'apparato   e   l'impegno  ad  utilizzare l'apparato  stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
 9.   La  licenza  di  esercizio,  rilasciata  per  il  traffico  di corrispondenza,  ha  validita'  anche  per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
 10.  Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'  disporre,  quando io ritenga  opportuno  o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni  e  controlli  presso  i  costruttori,  gli  importatori, i distributori e gli utenti.
 11.  Per  le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione a  bordo  di  un  apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.
 |  |  |  | Art. 30. Manifestazioni sportive
 1.   In   occasione  di  manifestazioni  sportive,  preventivamente comunicate  alle  autorita' competenti, organizzate dalle federazioni sportive  nazionali  e  internazionali  o  da  organizzazioni da esse riconosciute,  le  imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri  di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
 2.  Le  stesse  deroghe  sono  estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti  di  cui  al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti  di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali e'   necessaria  apposita  autorizzazione  rilasciata  dall'autorita' marittima,  nonche'  alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni  organizzate  dalla  Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
 3.  Nel  corso  degli  allenamenti  deve  essere tenuta a bordo una dichiarazione   del   circolo  di  appartenenza,  con  validita'  non superiore  al  trimestre,  vistata  dall'autorita' competente nel cui ambito  territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unita'  e'  destinata  ad  attivita'  agonistica  e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
 4.  Nelle  manifestazioni  sportive  e  negli  allenamenti suddetti devono   essere   osservati   i   regolamenti   per  l'organizzazione dell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 31. Navigazione temporanea
 1.  Per  navigazione  temporanea  si intende quella effettuata alla scopo di:
 a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
 b) presentare  imbarcazioni  o  navi  da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
 c) trasferire   imbarcazioni  o  navi  da  diporto  da  un  luogo all'altro    anche   per   la   partecipazione   a   saloni   nautici internazionali.
 2.  Il  capo  del  circondario  marittimo  o  il  capo dell'ufficio provinciale  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  o,  per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo,  nella  cui  giurisdizione  l'impresa ha sede principale o secondaria,  rilasciano  ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini  e  alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea  per  le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti  documenti  ovvero  abilitate  e provviste di documenti di bordo  ed  a  loro  affidate  in  conto  vendita o per riparazioni ed assistenza.
 3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
 4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla  navigazione  nei  limiti  consentiti  dalle  caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto.
 5.  L'unita'  da  diporto  che  fruisce di tale autorizzazione deve essere  comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro  con  il  soggetto  intestatario  dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
 6.  Le  unita'  che  effettuano  la  navigazione temporanea debbono essere  munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione  effettuata  e  per  garantire la sicurezza delle persone presenti  a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 32. Autorizzazione alla navigazione temporanea
 1.  L'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea  e'  rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:
 a) copia  della  polizza  di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
 b)  certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la  specifica  attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.
 2.  L'autorizzazione  e'  rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.
 |  |  |  | Art. 33. Condizioni per la navigazione temporanea
 1.  Le  unita'  che  effettuano  la  navigazione temporanea debbono essere  munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione  effettuata  e  per  garantire la sicurezza delle persone presenti  a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
 2.  Il  numero  delle  persone imbarcate durante la navigazione non deve  essere  superiore  a  quello  consentito  dalle caratteristiche dell'unita'.
 |  |  |  | Art. 34. Numero massimo delle persone trasportabili
 sulle unita' da diporto
 1.  Per  le  navi  e  le  imbarcazioni  da diporto, l'autorita' che rilascia  la  licenza  di  navigazione  annota sulla stessa il numero massimo  delle  persone  trasportabili  sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
 2.  In  caso  di  imbarcazioni  da diporto aventi piu' categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quello previsto   dal   costruttore   per   la  categoria  di  progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
 3.  Per  i  natanti  da  diporto  il  numero  massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:
 a) per  le  unita'  munite  di  marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
 b) per le unita' non munite di marcatura CE:
 1)  se  omologate,  da  copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformita' del costruttore;
 2)   se   non  omologate,  ai  sensi  del  regolamento  di  cui all'articolo 65.
 |  |  |  | Art. 35. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
 delle unita' da diporto
 1.  E'  responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da  diporto  verificare  prima  della partenza la presenza a bordo di personale   qualificato   e   sufficiente  per  formare  l'equipaggio necessario  per  affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche  in  relazione  alle  condizioni  meteo-marine  previste e alla distanza da porti sicuri.
 |  |  |  | Art. 36. Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
 1.  A  giudizio  del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle  imbarcazioni  da  diporto  possono  essere  svolti anche dalle persone  imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo  anno  di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
 2.  I  servizi  di  bordo  delle  navi  da  diporto sono svolti dal personale  iscritto  nelle  matricole  della  gente  di  mare e della navigazione interna.
 3.  I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere  svolti  dalle  persone  imbarcate  sulle  navi  da diporto in qualita'  di  ospiti,  purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.
 4.  Al  personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione  interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi   da   diporto   avvalendosi   della  patente  nautica,  non  e' riconosciuta  la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti  dal  codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
 |  |  |  | Art. 37. Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi
 da diporto adibite a noleggio
 1.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  sono  stabiliti  i  titoli e le qualifiche  professionali  per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.
 
 
 
 Nota all'art. 37, comma 1.
 Per  la legge 23 agosto n. 400 si veda la nota all'art.
 26.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 38. Ruolino di equipaggio
 1.  Qualora  si  intenda  imbarcare  sulle unita' da diporto, quali membri  dell'equipaggio,  marittimi  iscritti  nelle  matricole della gente   di   mare   o   della   navigazione   interna,   deve  essere preventivamente  richiesto  dal proprietario all'autorita' competente apposito  documento,  redatto in conformita' al modello approvato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione  dei  nominativi  del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.
 |  |  |  | Art. 39. Patente nautica
 1.  La  patente  nautica  per  unita'  da  diporto di lunghezza non superiore  a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
 a) per  la  navigazione  oltre  le  sei  miglia  dalla  costa  o, comunque, su moto d'acqua;
 b) per  la  navigazione  nelle acque interne e per la navigazione nelle  acque  marittime  entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita'  sia installato un motore avente una cilindrata superiore a  750  cc  se  a  carburazione  a  due  tempi,  o  a  1.000  cc se a carburazione  a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a  1.300  cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
 2.  Chi  assume  il  comando  di una unita' da diporto di lunghezza superiore  ai  ventiquattro  metri,  deve  essere  in  possesso della patente per nave da diporto.
 3.  Per  il  comando  e  la  condotta  delle  unita'  da diporto di lunghezza  pari  o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei  miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore di  potenza  e  cilindrata  inferiori  a  quelle indicate al comma 1, lettera  b),  e'  richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
 a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni;
 b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
 c) aver  compiuto  quattordici anni di eta', per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
 4.  Si  prescinde  dai  requisiti di eta' di cui al comma 3, per la partecipazione  all'attivita'  di  istruzione svolta dalle scuole di' avviamento  agli  sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla  Lega  navale  italiana,  ai  relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la responsabilita'   delle   scuole  ed  i  partecipanti  siano  coperti dall'assicurazione  per  responsabilita'  civile  per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
 5.  I  motoscafi  ad  uso  privato  di  cui  al regio decreto-legge 9 maggio  1932,  n.  813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884,  sono  equiparati,  ai  fini dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto.
 6.  La  patente  nautica  si  distingue nelle seguenti categorie ed abilita  al  comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto indicate per le rispettive categorie:
 a) Categoria  A:  comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
 b) Categoria B: comando di navi da diporto;
 c) Categoria  C:  direzione  nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
 
 
 
 Nota all'art. 39.
 Il   regio   decreto-legge   9 maggio   1932,   n.  813
 (Disposizioni  sulla  circolazione  dei  motoscafi  e delle
 imbarcazioni  a  motore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 16 luglio  1932,  n.  163)  e' stato convertito dalla legge
 20 dicembre   1932,  n.  1884,  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 1° febbraio 1933, n. 26.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 40. Responsabilita' civile
 1.   La  responsabilita'  civile  verso  i  terzi  derivante  dalla circolazione  delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3, e'  regolata  dall'articolo  2054  del  codice civile e si applica la prescrizione  stabilita  dall'articolo  2947,  comma  2, dello stesso codice.
 2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  2054,  comma 3, del codice  civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in solido  con  il  proprietario  e,  in  caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore  dell'unita'  da diporto e' responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
 
 
 
 Nota all'art. 40.
 L'art. 2054 del codice civile e' il seguente:
 «2054. Circolazione di veicoli.
 Il  conducente  di  un veicolo senza guida di rotaie e'
 obbligato  a risarcire il danno prodotto a persone o a cose
 dalla  circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
 tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947].
 Nel  caso  di  scontro  tra  veicoli si presume, fino a
 prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
 ugualmente  a  produrre il danno subito dai singoli veicoli
 [c.c. 2055].
 Il   proprietario   del   veicolo   o,   in  sua  vece,
 l'usufruttuario  [c.c.  978]  o  l'acquirente  con patto di
 riservato  dominio  [c.c.  1523], e' responsabile in solido
 col  conducente,  se  non  prova  che  la  circolazione del
 veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
 In  ogni  caso le persone indicate dai commi precedenti
 sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione
 o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].».
 Il  testo del comma 2, dell'art. 2947 del codice civile
 e' il seguente:
 «Per   il   risarcimento   del   danno  prodotto  dalla
 circolazione  dei  veicoli  di  ogni  specie  il diritto si
 prescrive in due anni [c.c. 2054, 2767, 2952].».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 41. Assicurazione obbligatoria
 1.  Le  disposizioni  della  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  e successive  modificazioni  si  applicano  alle unita' da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
 2.  Le  disposizioni  della  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  e successive   modificazioni,  si  applicano  ai  motori  amovibili  di qualsiasi  potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati.
 3.  L'articolo  6  della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche  ai  motori  muniti  di certificato di uso straniero o di altro documento  equivalente  emesso  all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
 
 
 
 Nota all'art. 41.
 Il  testo  dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n.
 990   (Assicurazione   obbligatoria  della  responsabilita'
 civile  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
 dei natanti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
 1970, n. 2) e' il seguente:
 «Art.  6 - (Veicoli e natanti immatricolati negli stati
 esteri che circolino temporaneamente in Italia).
 1.  Per  i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e
 2,  immatricolati  o  registrati  in  Stati  esteri  e  che
 circolino  temporaneamente  nel  territorio  o  nelle acque
 territoriali  della  Repubblica, deve essere assolto per la
 durata    della   permanenza   in   Italia   l'obbligo   di
 assicurazione.
 2.  Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto
 con  la  stipula  di un contratto di assicurazione ai sensi
 della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
 n.   973,   ovvero  quando  l'utente  sia  in  possesso  di
 certificato  internazionale  di assicurazione rilasciato da
 apposito   ente   costituzionale   all'estero,   attestante
 l'esistenza  di assicurazione per la responsabilita' civile
 per  i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente
 costituito in Italia, che:
 a)  si  assuma  di  provvedere  alla liquidazione dei
 danni  cagionati  in Italia, garantendone il pagamento agli
 aventi  diritto  o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla
 presente  legge  o,  eventualmente, nei limiti dei maggiori
 massimali  previsti  dalla  polizza  di  assicurazione alla
 quale si' riferisce il certificato nazionale;
 b)  sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con
 proprio decreto.
 3.  Per  i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1
 e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai
 sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite
 con  l'art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica
 24 novembre  1970, n. 973, e concernente la responsabilita'
 civile   derivante   dalla  circolazione  del  veicolo  nel
 territorio  della  Repubblica  e  degli  altri Stati membri
 della  Comunita'  economica europea, alle condizioni e fino
 ai  limiti  di somma stabiliti dalla legislazione in vigore
 in ciascuno di essi.
 4.  L'obbligo  di  cui al comma 1 si considera altresi'
 assolto   per  i  veicoli  a  motore  muniti  di  targa  di
 immatricolazione rilasciata:
 a) da  uno  degli  altri Stati membri della Comunita'
 economica  europea,  quando  l'apposito  ente costituito in
 Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2 lettere
 a)  e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni
 cagionati  dalla  circolazione  in Italia di detti veicoli,
 sulla  base  di accordi stipulati con i corrispondenti enti
 costituiti  negli  altri  Stati  della  Comunita' economica
 europea  e  questa  abbia  riconosciuto  detti  accordi con
 proprio atto;
 b) da  uno  degli Stati terzi rispetto alla Comunita'
 economica  europea,  quando  l'apposito  ente costituito in
 Italia  nei  modi  e  per  gli  effetti  di cui al comma 2,
 lettera  a)  e  b), si sia reso garante per il risarcimento
 dei  danni  cagionati  in  Italia  dalla  circolazione  dei
 veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea
 sia   stato   rimosso   l'obbligo  negli  Stati  membri  di
 controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i
 veicoli  muniti  di targa di immatricolazione rilasciata da
 detto Stato terzo.
 5.  In  ogni  caso,  l'obbligo  di  cui  al  comma 1 si
 considera   assolto  per  i  veicoli  muniti  di  targa  di
 immatricolazione  rilasciata  da  uno  Stato estero, quando
 l'utente  sia  in possesso di un certificato internazionale
 di  assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito
 all'estero,   attestante  l'esistenza  della  assicurazione
 della  responsabilita'  civile  per  i  danni cagionati dal
 veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
 membri  della  Comunita' economica europea ed accettato dal
 corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli
 effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
 6. Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano
 anche   ai   veicoli  a  motore  di  proprieta'  di  agenti
 diplomatici  e  consolari o di funzionari internazionali, o
 di   proprieta'   di   Stati  esteri  o  di  organizzazioni
 internazionali.
 7.  Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),
 non  si applicano per l'assicurazione della responsabilita'
 civile  per  danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
 aventi  targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato
 estero    e    determinati   con   decreto   del   Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 8.   L'ente   costituito   in  Italia  tra  le  imprese
 autorizzate  ad  esercitare  l'assicurazione  di  cui  alla
 presente  legge  e riconosciuto nei modi di cui al comma 2,
 lettera   b),   oltre   ai   compiti  precisati  nei  commi
 precedenti:
 a)  stipula  e  gestisce, in nome e per conto delle
 imprese  aderenti,  l'assicurazione-frontiera  disciplinata
 nel  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge  e
 provvede  alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
 dovuti;
 b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai
 fini   del   risarcimento   dei   danni   cagionati   dalla
 circolazione  in  Italia  dei veicoli a motore e natanti di
 cui  al  presente  articolo,  la qualita' di domiciliatario
 dell'assicurato,   del   responsabile  civile  e  del  loro
 assicuratore;
 c)  e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
 di  cui  ai  commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese
 aderenti,  nelle  azioni  di risarcimento che i danneggiati
 dalla  circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
 immatricolati  o  registrati  all'estero possono esercitare
 direttamente  nei  suoi  confronti ai sensi della legge. Si
 applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che
 regolano   l'azione   diretta   contro  l'assicuratore  dei
 responsabile civile ai sensi della presente legge.
 9.  Ai  fini  della  proposizione  di azione diretta di
 risarcimento  nei  confronti dell'organismo di cui al comma
 8,  i  termini  di  cui  all'art. 163-bis, primo comma, del
 codice  di  procedura  civile sono aumentati di due volte e
 non  possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I
 termini  di cui all'art. 313 del codice di procedura civile
 non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 42. Locazione e forma del contratto
 1.  La  locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale una  delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.
 2.  Con  l'unita'  da  diporto  locata,  il  conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi.
 3.  Il  contratto  di  locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto  e'  redatto  per  iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia conforme.
 4.  La  forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione e' regolata dal comma 3.
 |  |  |  | Art. 43. Scadenza del contratto
 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato  ancorche',  spirato  il  termine  stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unita' da diporto.
 2.  Salvo  diversa  volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna  per  fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a  liquidazione  di  danni  ma  al  locatore, per il periodo di tempo eccedente  la  durata  del  contratto,  e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
 |  |  |  | Art. 44. Prescrizione
 1.  I  diritti  derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col  decorso  di  un  anno.  Il  termine  decorre  dalla scadenza del contratto  o,  nel  caso  di  cui  al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unita'.
 |  |  |  | Art. 45. Obblighi del locatore
 1.  Il  locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le relative  pertinenze,  in  perfetta  efficienza, completa di tutte le dotazioni  di  sicurezza,  munita  dei  documenti  necessari  per  la navigazione   e   coperta   dall'assicurazione   di  cui  alla  legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 45.
 - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota
 all'art. 41.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 46. Obblighi del conduttore
 1.  Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformita' alle finalita' di diporto.
 |  |  |  | Art. 47. Noleggio di unita' da diporto
 1.  Il  noleggio  di  unita' da diporto e' il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a  disposizione  dell'altra  l'unita'  da  diporto per un determinato periodo  da  trascorrere  a  scopo  ricreativo in zone marine o acque interne  di  sua  scelta,  da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite   dal   contratto.   L'unita'   noleggiata   rimane   nella disponibilita'  del  noleggiante,  alle  cui  dipendenze  resta anche l'equipaggio.
 2.  Il  contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle  navi  da  diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
 |  |  |  | Art. 48. Obblighi del noleggiante
 1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da diporto    in    perfetta    efficienza,   armata   ed   equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei  prescritti  documenti  e  coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore  del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti  in  occasione  o  in dipendenza del contratto di noleggio, in conformita'  alle  disposizioni  ed  ai  massimali  previsti  per  la responsabilita' civile.
 
 
 
 Nota all'art. 48.
 - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota
 all'art. 41.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 49. Obblighi del noleggiatore
 1.  Nel  noleggio  di  unita'  da  diporto,  salvo  che  sia  stato diversamente  pattuito,  il  noleggiatore  provvede  al combustibile, all'acqua   ed   ai   lubrificanti  necessari  per  il  funzionamento dell'apparato  motore  e  degli  impianti  ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
 |  |  |  | Art. 50. Ruoli dei mediatori per le unita' da diporto
 1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalita' di iscrizione nel  ruolo  dei  mediatori  per le unita' da diporto, la formazione e conservazione  del  ruolo,  le  cause  di  cancellazione  e  le norme disciplinari.
 |  |  |  | Art. 51. Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore
 1.  L'iscrizione  nel  ruolo dei mediatori per le unita' da diporto abilita  all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica;  non  e'  ammessa  l'iscrizione  in  piu'  di  un  ruolo. L'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
 |  |  |  | Art. 52. Cultura nautica
 1.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel  rispetto  delle  prerogative  costituzionali delle regioni, puo' inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado,  senza  nuovi  oneri  per  la finanza pubblica, l'insegnamento della  cultura  nautica,  anche attraverso l'attivazione di specifici corsi.  A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora   alla   definizione   di   specifici  progetti  formativi, avvalendosi  della  Lega  navale italiana, della Federazione italiana della   vela,   delle  Amministrazioni  locali  interessate,  nonche' attraverso gli istituti tecnici nautici.
 |  |  |  | Art. 53 Violazioni commesse con unita' da diporto
 
 1.  Chiunque  assume  o  ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione  nautica di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta  abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento    di    una    somma    da   duemilasessantasei   euro   a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di  una  unita'  da  diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata  o  non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
 2.  Chiunque  assume  o  ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione  nautica  di  una  unita'  da  diporto con una abilitazione scaduta,   ovvero   che  non  sia  in  regola  con  quanto  stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
 3.  Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree  marine  protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente  emanato  dall'autorita'  competente in materia di uso del demanio  marittimo,  del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi  i  porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento  in  materia  di  sicurezza della navigazione e' soggetto alla   sanzione   amministrativa   del  pagamento  di  una  somma  da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
 4.  Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva  una  disposizione  del  presente  decreto o un provvedimento emanato  dall'autorita'  competente  in  base  al presente decreto e' soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.
 5.  In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che  prevedono  sanzioni  amministrative,  l'utilizzatore a titolo di locazione  finanziaria  e'  obbligato  in  solido  con l'autore delle violazioni  al  pagamento  della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
 6.  Per  le  violazioni  di  cui  al comma 1 si applica la sanzione accessoria  della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni.  Il  periodo  di  sospensione  e  riportato  sulla licenza di navigazione.
 |  |  |  | Art. 54. Abusivo utilizzo dell'autorizzazione
 alla navigazione temporanea
 1.  Chiunque  utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per  navigare  fuori  dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e' soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
 |  |  |  | Art. 55. Esercizio abusivo delle attivita' di locazione, noleggio,
 appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento
 della navigazione da diporto
 1.  Chiunque esercita le attivita' di locazione, noleggio, appoggio per  le  immersioni  subacquee  ed  insegnamento della navigazione da diporto  senza  l'osservanza  delle formalita' di cui all'articolo 2, comma  2,  ovvero  utilizza  imbarcazioni  da  diporto  per attivita' diverse  da  quelle  a  cui  sono  adibite, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
 2.  Alla  stessa  sanzione  e'  soggetto  chiunque  non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.
 |  |  |  | Art. 56. Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione
 di unita' da diporto
 1.  Il  costruttore,  il  suo  mandatario  stabilito nel territorio comunitario  o  il  responsabile  dell'immissione  in  commercio, che pongono  in  commercio  o in servizio prodotti di cui all'articolo 4, comma  1,  non  conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di cui  sia  stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da        euro       ventimilaseicentocinquantotto       a       euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
 2.  Il  costruttore  o  il  suo mandatario stabilito nel territorio comunitario  o  il responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino  agli  ordini  delle  amministrazioni  vigilanti  di  cui all'articolo 11,  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa del pagamento  di  una  somma  da euro venticinquemilaottocentoventidue a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
 3.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca reato, chiunque apponga indebitamente  la  marcatura  CE  in  violazione  delle  disposizioni dell'articolo 8,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
 4.  Chiunque  venda  prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, non conformi  alle  disposizioni  dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia  stata  accertata  la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e' punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro           ventimilaseicentocinquantotto          a          euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
 5.   Chiunque  installi  componenti  o  motori  non  conformi  alle disposizioni  dettate  dal  titolo  I,  capo  II,  o di cui sia stata accertata  la  pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e' punito con la   sanzione   amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da diecimilatrecentoventinove                   euro                   a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
 6.  Chiunque  violi  gli  obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa      del     pagamento     di     una     somma     da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.  Le  amministrazioni  vigilanti  di cui all'articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui   all'articolo 4,   comma   1,   fino   alla   produzione   della documentazione.
 |  |  |  | Art. 57 (1) Rapporto delle violazioni
 
 1.  Per  gli  illeciti  amministrativi di cui al presente codice in materia  di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere il  rapporto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1,  della legge 24 novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.
 2.   Ove  si  tratti  di  illeciti  amministrativi  in  materia  di costruzione   e  progettazione  di  unita'  da  diporto,  l'autorita' competente  emette  l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  sentito  il  parere  delle amministrazioni vigilanti  di  cui  all'articolo  11,  che  possono disporre indagini supplementari. --------------- AGGIORNAMENTO (1)
 Si  riporta,  in nota, il testo del comma 1 del presente articolo a seguito dell'errata-corrige in G.U. 9/9/2005, n. 210: 1.  Per  gli  illeciti  amministrativi  di  cui al presente codice in materia  di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere il  rapporto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1,  della legge 24 novembre 1981, n. (( 689 )), sono le Capitanerie di porto. La suddetta modifica entra in vigore il 9/9/2005.
 
 
 
 Note all'art. 57.
 - Il  testo del comma 1 dell'art. 17, e l'art. 18 della
 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale
 -  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
 329) e' il seguente:
 "Art.  17 (Obbligo  del rapporto). - 1. Qualora non sia
 stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
 funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione,
 salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
 presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
 contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
 sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
 cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
 la violazione o, in mancanza, al prefetto.
 Art.  18 (Ordinanza  - Ingiunzione). - Entro il termine
 di   trenta   giorni   dalla  data  della  contestazione  o
 notificazione della violazione, gli interessati possono far
 pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
 norma  dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
 chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
 L'autorita'  competente,  sentiti  gli interessati, ove
 questi ne abbiamo fatto richiesta, ed esaminati i documenti
 inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
 ritiene  fondato  l'accertamento,  determina, con ordinanza
 motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
 il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
 violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
 solidalmente;   altrimenti  emette  ordinanza  motivata  di
 archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
 all'organo che ha redatto il rapporto.
 Con  l'ordinanza  - ingiunzione deve essere disposta la
 restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
 delle  cose  sequestrate,  che  non siano confiscate con lo
 stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
 sequestrate,   e'  altresi'  disposta  con  l'ordinanza  di
 archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
 Il  pagamento  e' effettuato all'ufficio del registro o
 al  diverso  ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione,
 entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione di
 detto   provvedimento,   eseguita   nelle   forme  previste
 dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
 trentesimo  giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
 all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
 Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se
 l'interessato risiede all'estero.
 La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
 eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
 modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
 L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
 Tuttavia   l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
 esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
 opposizione,  o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
 con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
 si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
 viene  dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
 il   provvedimento   opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
 dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto avverso la
 stessa.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 57-bis (2) ((Vendita e somministrazione dibevande alcoliche.
 Inquinamento acustico ))
 
 ((  1.  Le  regioni  disciplinano,  con  proprio  provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione   balneare,  tenendo  in  maggiore  considerazione  le  aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.
 2.  Con  lo  stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo  di  diffusori  altoparlanti  sui mezzi nautici durante la stagione   balneare,   allo   scopo   di   contrastare   il  fenomeno dell'inquinamento acustico. ))
 |  |  |  | Art. 58. Durata dei procedimenti
 1.  I  procedimenti  amministrativi relativi alle unita' da diporto devono  essere  portati  a  termine  entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
 2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio  del  certificato  limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati  radiotelefonici  installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60  watts,  di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni  in data 21 novembre 1956, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  in  data 23 febbraio  1957,  n.  50,  e  successive  modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.
 
 
 
 Note all'art. 58.
 - Il  testo  dell'art.  2-bis  del decreto ministeriale
 21 novembre  1956  (Nuove  norme  per  il conseguimento del
 certificato  limitato  di  radiotelefonista per il naviglio
 minore  -  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio
 1957, n. 50) e' il seguente:
 «Art.  2-bis (Conseguimento del certificato limitato di
 radiotelefonista  senza  il sostenimento dell'esame). - Per
 l'uso  degli  apparati  radiotelefonici  installati a bordo
 delle  navi  di stazza lorda inferiore alle 150 T., purche'
 la  potenza  dell'apparato  non  superi i 50 Watts o non si
 tratti di impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti
 prescritti   dalla  Sezione XII  del  decreto  ministeriale
 22 novembre    1954,    il    certificato    limitato    di
 radiotelefonista  di  cui  all'art.  1 del presente decreto
 puo'   essere   conseguito   anche  senza  il  sostenimento
 dell'esame  di cui all'art. 2, purche' l'aspirante dichiari
 di  possedere  le  conoscenze,  pratiche  e  generali, e le
 attitudini  richieste  dal Regolamento internazionale delle
 radiocomunicazioni  il  cui  contenuto  e'  riprodotto  per
 estratto nell'allegato 1 del presente decreto.
 Nella    domanda    l'interessato    dovra',   inoltre,
 dichiarare:
 1) i  propri  dati  anagrafici,  di  sapere leggere e
 scrivere,  di  avere  buona  condotta e di essere cittadino
 italiano;
 2) di  essere  a conoscenza del fatto che nel caso di
 dichiarazioni  non  conformi  al  vero  il  certificato  di
 radiotelefonista gli verra' ritirato.
 La  domanda  dell'interessato dovra' essere vistata dal
 concessionario del servizio rtf di bordo.
 Il Ministero P.T. si riserva la facolta' di ritirare il
 certificato  di  cui  trattasi nel caso che venga accertato
 che  l'operatore  abbia  fatto un uso indebito o, comunque,
 irregolare della stazione radiotelefonica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 59. Arrivi e partenze delle unita' da diporto
 1.  Le  unita' da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione della  nota  di  informazioni  all'autorita'  marittima all'arrivo in porto  e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
 |  |  |  | Art. 60. Denuncia di evento straordinario
 1.  Se  nel  corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono  verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne denuncia   all'autorita'  marittima  o  consolare  entro  tre  giorni dall'arrivo  in  porto  con  le  modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 2.  In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
 3.  Le  autorita'  di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
 
 
 
 Nota all'art. 60.
 - Il  testo  dell'art.  38  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico
 delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
 di   documentazione   amministrativa   -   pubblicato   nel
 Supplemento   Ordinario   n.  30  alla  Gazzetta  Ufficiale
 20 febbraio 2001, n. 42) e' il seguente:
 «Art.  38 (Modalita'  di  invio  e sottoscrizione delle
 istanze). - 1. Tutte  le  istanze  e  le  dichiarazioni  da
 presentare  alla  pubblica  amministrazione  o ai gestori o
 esercenti  di pubblici servizi possono essere inviate anche
 per fax e via telematica.
 2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
 telematica sono valide:
 a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
 su   di   un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un
 certificatore   accreditato,   e   generata   mediante   un
 dispositivo per la creazione di una firma sicura;
 b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
 informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
 della carta nazionale dei servizi.
 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
 notorieta'  da  produrre  agli organi della amministrazione
 pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
 sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
 addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
 fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
 del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
 inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
 del  documento  di identita' possono essere inviate per via
 telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
 pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
 dal  regolamento  di  cui  all'art. 15, comma 2 della legge
 15 marzo 1997, n. 59.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 61. Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
 1.  In  caso  di  sinistro  concernente in modo esclusivo unita' da diporto  non  adibite  ad  uso  commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura  di  un  procedimento  penale,  l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto ad istanza degli interessati.
 
 
 
 Nota all'art. 61.
 - Il  testo  dell'art. 579 del codice della navigazione
 e' il seguente:
 «579. (Inchiesta  formale). - L'inchiesta formale sulle
 cause  e sulle responsabilita' del sinistro e' disposta dal
 direttore  marittimo o dall'autorita' consolare competenti,
 ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali
 che  li  rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se
 dal   processo   verbale   di   inchiesta   sommaria  o  da
 informazioni  attendibili  risulta che il fatto puo' essere
 avvenuto per dolo o per colpa.
 Se  l'autorita'  competente  ritiene  di  non  disporre
 d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in
 calce  al  processo  verbale  di  inchiesta  sommaria,  che
 trasmette al ministro per le comunicazioni.
 L'inchiesta  formale  puo'  essere disposta anche se il
 sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
 L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le
 cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato
 quando  interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese
 quelle  di  bandiera  comunitaria,  in  acque soggette alla
 sovranita'   italiana,   con  l'obiettivo  di  un  costante
 miglioramento   delle   condizioni  di  sicurezza,  per  la
 salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e dell'ambiente
 marino.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 62. Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente
 alla navigazione nelle acque interne
 1.  I  proprietari  di  imbarcazioni  da  diporto  non  iscritte  o cancellate  dai  registri  delle  imbarcazioni  da  diporto in quanto destinate   alla   sola   navigazione  nelle  acque  interne,  devono provvedere  all'iscrizione  delle proprie unita' entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente codice. A tal fine, qualora  l'interessato  non  sia  in  possesso  di  uno dei titoli di proprieta',  puo'  essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  con  sottoscrizione  autenticata dal notaio o da altro pubblico  ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.
 2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la  documentazione  tecnica puo' essere sostituita da un'attestazione di   idoneita'   rilasciata  da  un  organismo  notificato  ai  sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto  1998,  n.  314,  qualora  l'unita'  sia  stata  immessa  in commercio  o  messa  in  servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
 3.  Le  imbarcazioni  da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente  iscritte  presso  lo  stesso  ufficio  sulla  base  della documentazione  di  proprieta'  e  tecnica  agli  atti  del  predetto ufficio.   L'ufficio   di   iscrizione   puo'   disporre,   a   spese dell'interessato,  una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un  organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
 
 
 
 Note all'art. 62.
 - Per  il  decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 si
 veda la nota all'art. 15.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 63. Tariffe per prestazioni e servizi
 1.  Alle  procedure  relative all'attestazione di conformita' delle unita'  da  diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione  degli  organismi abilitati ad attestare la conformita', alla  vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 2.  Per  le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma  1,  da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A  contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti dalla  tabella  D  allegata  al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come  sostituita  dall'allegato 1  alla  legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente  le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3  allegata  alla  legge  1° dicembre  1986,  n.  870,  e  successive modifiche,  si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
 3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli  importi  dei  diritti  e  dei  compensi  di  cui al comma 2 sono aggiornati  ogni  due  anni  in  misura  pari  all'intera variazione, accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie  di  operai  ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
 4.  Gli  introiti  derivanti  dai diritti e compensi previsti nella tabella  A  contenuta  nell'allegato  XVI, affluiscono ad un apposito capitolo  dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere  riassegnati,  fino al limite del venticinque per cento,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo  istituito  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti  per  interventi  da  definire,  nei  limiti delle predette risorse,   con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 
 
 Note all'art. 63.
 - Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
 52,  (Disposizioni  per l'adempimento di obblighi derivanti
 dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
 Legge   comunitaria   1994  -  pubblicata  nel  Supplemento
 Ordinario  n.  24 alla Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996,
 n. 34) e' il seguente:
 «Art.  47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
 finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
 procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
 l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
 comunitaria,  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del suo
 rappresentante stabilito nell'Unione europea.
 2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi
 ad  effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico
 dei  richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
 sugli  organismi  autorizzati  sono  a  carico di tutti gli
 organismi   autorizzati   per  la  medesima  tipologia  dei
 prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
 l'esame a campione dei prodotti certificati.
 3. I  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  cui al
 comma 1,   se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione
 centrale  o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
 al  comma 2,  sono  versati  all'entrata del bilancio dello
 Stato  per  essere successivamente riassegnati, con decreto
 del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di previsione dei
 Ministeri    interessati    sui   capitoli   destinati   al
 funzionamento  dei  servizi  preposti,  per  lo svolgimento
 delle   attivita'   di   cui   ai   citati   commi   e  per
 l'effettuazione  dei  controlli  successivi sul mercato che
 possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti
 mediante  l'acquisizione  temporanea  a titolo gratuito dei
 prodotti   presso   i   produttori,  i  distributori  ed  i
 rivenditori.
 4. Con  uno  o piu' decreti dei Ministri competenti per
 materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
 determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
 per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
 attivita'  di  cui  al  comma 1  se  effettuate  da  organi
 dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
 sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
 modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
 proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
 cui  al  comma 2.  Con  gli  stessi  decreti  sono altresi'
 determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
 in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
 dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
 addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
 nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
 la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
 dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
 vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
 vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
 mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
 comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
 Stato.
 5. Con  l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
 presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
 incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
 comunitarie in materia di certificazione.
 6. In  sede di prima applicazione, il decreto di cui al
 comma  e'  emanato  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
 entrata in vigore della presente legge.».
 Il  testo  vigente  della  tabella D  del decreto legge
 31 luglio  1954,  n.  533  (Disciplina relativa ai diritti,
 compensi     e    proventi    percepiti    dal    personale
 dell'amministrazione   dello   Stato   -  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1954, n. 173), convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  26 settembre  1954,  n.  869
 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1954, n.
 224)  come  sostituita  dall'allegato 1 alla legge 6 agosto
 1991,  n.  255: (Potenziamento degli organici del personale
 militare  delle  capitanerie  di  porto  - pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190) e' il seguente:
 «Tabella D
 TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO
 DELLA MARINA MERCANTILE
 (Personale delle Capitanerie di porto) =====================================================================
 Oggetto          |Tariffe (Lire)|        Annotazioni =====================================================================
 |              |Riduzione del 50 per cento
 |              |per le navi inferiori alle
 |              |250 tonnellate di stazza
 |              |lorda; aumento del 100 per
 |              |cento per le navi di
 |              |qualsiasi stazza adibite al
 |              |trasporto di prodotti
 |              |petroliferie di merci
 |              |pericolose alla rinfusa;
 |              |esclusione delle navi di 1. Ammissione a pratica di|              |linea che effettuano piu' navi e iscrizione di navi,|              |di una corsa giornaliera e unita' da pesca e da      |              |di quelle da pesca, il cui diporto compresi i        |              |importo e' ridotto a lire passaggi di proprieta'....|       120.000|10.000. ---------------------------------------------------------------------
 |              |Riduzione del 50 per cento
 |              |per le navi inferiori alle
 |              |250 tonnellate di stazza
 |              |lorda; aumento del 100 per 2. Visite di sicurezza, di|              |cento per le navi di idoneita' e               |              |qualsiasi stazza adibite al tecnico-sanitarie         |              |trasporto di prodotti (comprese le unita' da    |              |petroliferi e di merci diporto)                  |       100.000|pericolose alla rinfusa. --------------------------------------------------------------------- 3. Inchieste per sinistri |              | marittimi, svolte ad      |              | istanza degli interessati |       250.000| --------------------------------------------------------------------- 4. Scritturazione di atti |              | contrattuali originali e  |              | di copie ed estratti degli|              |Il compenso spetta per ogni atti stessi               |           500|pagina.
 
 -  La  legge  1° dicembre  1986, n. 870 (Misure urgenti
 straordinarie  per i servizi della Direzione generale della
 motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
 Ministero  dei  trasporti)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 64. Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento
 delle patenti nautiche
 1.  L'ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento delle patenti nautiche  e'  subordinata  al  pagamento di un diritto commisurato al costo  sostenuto  dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
 2.  L'ammontare  del  predetto diritto e' stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 |  |  |  | Art. 65. Regolamento di attuazione
 1.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  le  amministrazioni  interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto  ministeriale  al  fine  di  disciplinare, secondo criteri di semplificazione   dei  procedimenti  amministrativi,  le  materie  di seguito indicate:
 a) modalita'   di  iscrizione  nei  registri  delle  navi,  delle imbarcazioni  da  diporto  e  delle  imbarcazioni  autocostruite, ivi compresa  la  disciplina  relativa  alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
 b) procedure   relative   al   trasferimento   ad  altro  ufficio dell'iscrizione  di  una unita' da diporto e formalita' relative alla cancellazione dai registri delle unita' da diporto;
 c) disciplina  relativa  ai  casi  di  perdita  di possesso delle unita' da diporto;
 d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni  e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
 e) disciplina    del   regime   amministrativo   degli   apparati ricetrasmittenti di bordo;
 f) disciplina  relativa  ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento  della  patente  nautica, in particolare per le persone disabili  e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire,  in  caso  di  caduta  in mare, oltre alla individuazione della  persona,  la  disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
 g) sicurezza  della  navigazione  e  delle unita' da diporto, ivi comprese  quelle  impiegate  in  attivita'  di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 h) individuazione,  in  base  alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di  iscrizione,  degli  uffici  provinciali  del  Dipartimento  per i trasporti  terrestri  e  per  i  sistemi informativi e statistici del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
 i) normativa  tecnica  per  i  motori  a  doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
 l)    disciplina    relativa    alla    procedura   di   rilascio dell'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea  e  condizioni  di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
 m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
 2.  Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
 
 
 
 Nota all'art. 65, comma 1:
 Per  la  legge  23 agosto  1988, n. 400 si veda la nota
 all'art. 26.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 66. Disposizioni abrogative
 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a)  gli  articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
 b) gli  articoli 96,  97  e 98 del regolamento per la navigazione interna,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
 c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538  del  regolamento  per  l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
 e) la  legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
 f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
 g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
 h) il  decreto-legge  16 giugno  1994,  n.  378,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1994,  n.  498,  e successive modificazioni;
 i) gli  articoli dall'1  al  18,  20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
 l)  i  commi  8,  9,  10  dell'articolo  10  ed  il  comma  3-bis dell'articolo   15   del   decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
 2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati  i  commi  dall'1  al  7  dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre  1996,  n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
 3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice e' soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
 
 
 
 Note all'art. 66:
 Gli  articoli  213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del
 codice  della  navigazione,  abrogati dal presente decreto,
 recavano:
 «213.  (Comando  di  navi  da  diporto a vela di stazza
 lorda non superiore alle cinquanta tonnellate).
 214. (Comando e condotta di navi da diporto a motore di
 stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate).
 215. (Condotta di battelli a remi).
 216. (Personale di camera e di famiglia).
 218. (Pesca con navi da diporto).
 1212.  (Inosservanza  di disposizioni sulla navigazione
 da diporto).
 1291.  (Tasse  per le abilitazioni della navigazione da
 diporto).».
 -  Gli  articoli 96, 97 e 98 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del
 regolamento  per  la navigazione interna - pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1949, n. 214), abrogati dal
 presente decreto, recavano:
 «Art. 96 (Abilitazione al comando di navi a vela).
 Art.  97  (Comando di navi marittime in acque interne e
 viceversa).
 Art.  98 (Comando di navi da diporto senza abilitazione
 e altre agevolazioni».
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 314 del regolamento
 sopra citato come modificato dal presente decreto:
 «314. (Tipi delle navi). - Nelle matricole nei registri
 e  in  tutti  gli  altri  documenti  ufficiali le navi sono
 indicate  secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti
 speciali.».
 -  Gli articoli 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538
 del   regolamento   per   l'esecuzione   del  codice  della
 navigazione  (navigazione marittima), approvato con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
 abrogati dal presente decreto, recavano:
 «401. (Navigazione da diporto).
 402. (Abilitazione al comando di navi a vela).
 403.    (Rilascio   dell'abilitazione   da   parte   di
 associazioni nautiche).
 404. (Navi con motore ausiliario).
 405.  (Comando  di  navi  marittime  in acque interne e
 viceversa).
 406. (Esercizio della pesca).
 407.  (Comando  di navi da diporto senza abilitazione e
 altre agevolazioni).
 538. (Navigazione da diporto)».
 -   L'art.  52  della  legge  9 febbraio  1963,  n.  82
 (Revisione delle tasse e dei diritti marittimi - pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1963, n. 52) abrogato
 dal presente decreto, recava:
 «Art.  52  -  (Tassa  di  ammissione  agli esami per il
 conseguimento  delle abilitazioni relative alla navigazione
 da diporto».
 -  Per  la  legge  n.  50/1971  si  vedano le note alle
 premesse.
 -  L'art.  28  della  legge  26  aprile  1986,  n.  193
 (Modifiche  ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n.
 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico - pubblicata
 nella  Gazzetta  ufficiale 21 maggio 1986, n. 116) abrogato
 dal presente decreto, recava:
 «Art. 28 - (Alienazione o trasferimento all'estero di
 imbarcazioni da diporto)».
 -  Gli  artt.  5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171
 (Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971 n. 50, 6 marzo 1976,
 n.  51  e  26 aprile 1986, n. 193, nonche' nuova disciplina
 sulla  nautica  da  diporto  -  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  12  maggio  1989,  n. 109) abrogati dal presente
 decreto, recavano:
 «Art.    5.   -   Autorizzazione   provvisoria   alla
 navigazione».
 «Art.  10.  -  Equiparazione  dei  motoscafi  ad  uso
 privato alle unita' da diporto».
 -  Il  decreto-legge 16 giugno 1984, n. 378, (Modifiche
 alla   legge   11   febbraio  1971,  n.  50,  e  successive
 modificazioni,  sulla nautica da diporto - pubblicato nella
 Gazzetta  ufficiale  16  giugno  1994,  n.  139)  e'  stato
 convertito  con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n.
 498 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1994, n.
 188).
 -  Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 si
 vedano note alle premesse.
 -  Gli  artt.  dall'1  al  18,  20  e  21  del  decreto
 legislativo  14  agosto  1996, n. 436 sopra citato abrogati
 dal presente decreto, recavano:
 «Art. 1 (Ambito di applicazione).
 Art. 2 (Definizioni).
 Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza).
 Art. 4 (Immissione in commercio e messa in servizio).
 Art. 5 (Marcatura «CE» di conformita).
 Art. 6 (Valutazione della conformita).
 Art. 7 (Organismi di certificazione).
 Art. 8 (Vigilanza e verifica della conformita).
 Art. 9 (Clausola di salvaguardia).
 Art. 10 (Sanzioni).
 Art. 11 (Iscrizione nei registri).
 Art. 12 (Abilitazione alla navigazione).
 Art.  13  (Licenza  di  navigazione e documentazione di
 bordo).
 Art. 14 (Visite di idoneita' e di sicurezza).
 Art. 15 (Comando delle unita' da diporto).
 Art. 16 (Costruzione delle unita' da diporto).
 Art. 17 (Certificato d'uso del motore).
 Art. 18 (Dotazioni di sicurezza).
 Art. 20 (Disposizioni finali).
 Art. 21 (Norme di rinvio)».
 - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21
 ottobre  1996,  n.  535 (Disposizioni urgenti per i settori
 portuale,  marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche'
 interventi  per  assicurare  taluni  collegamenti  aerei  -
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 ottobre 1996, n.
 248)  convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 303) come
 modificato dal presente decreto:
 «Art.  10  (Istituzione  del  titolo professionale di
 conduttore  per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al
 noleggio   per   le  acque  marittime  ed  interne).  1-10.
 (Abrogati).
 11. (Omissis).
 12.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della
 navigazione 21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
 13. (Abrogato).
 -  L'art.  15  del decreto-legge n. 535 sopra citato il
 cui  comma  3-bis  e'  abrogato dal presente decreto, reca:
 «15.  Modifiche  agli  artitoli  179 e 181 del codice della
 navigazione».
 Il  testo  del  comma  3,  dell'art.  2, della legge n.
 172/03 e' il seguente:
 «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti,  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data
 di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno
 o piu' regolamenti concernenti:
 a) il      conseguimento     della     qualificazione
 professionale  di  comandante di nave da diporto adibita al
 noleggio di cui al comma 2;
 b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita'
 da  diporto  impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la
 determinazione    del    numero   minimo   dei   componenti
 l'equipaggio,  d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali
 maggiormente rappresentative;
 c) i  titoli  e  le  qualifiche  professionali per lo
 svolgimento  dei  servizi  di bordo delle unita' da diporto
 impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
 d) l'attuazione  delle  disposizioni dell'articolo 10
 del  decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 647, come
 modificato dal presente articolo.».
 Si riporta il testo dell'allegato I della legge 8 marzo
 1999,  n.  50,  (Delegificazione  e  testi  unici  di norme
 concernenti   procedimenti   amministrativi   -   legge  di
 semplificazione  1998 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 9 marzo 1999, n. 56) come modificato dal presente decreto:
 «Allegato 1
 (articolo 1, comma 1)
 Procedimenti da semplificare
 1)  Procedimento per le concessioni e locazioni di beni
 immobili  demaniali  e patrimoniali dello Stato a favore di
 enti    o   istituti   culturali,   degli   enti   pubblici
 territoriali,  delle  aziende  sanitarie  locali, di ordini
 religiosi e degli enti ecclesiastici
 legge 11 luglio 1986, n. 390.
 2)  Procedimento  per  l'apposizione dei termini per le
 denunce   di   infortunio   sul   lavoro   e   di  malattie
 professionali
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
 della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
 3)  Procedimento  di  classificazione  delle  industrie
 insalubri
 testo  unico  approvato  con  regio decreto 27 luglio
 1934, n. 1265;
 decreto  5 settembre 1994 del Ministro della sanita',
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
 4) (Soppresso).
 5) (Soppresso).
 6)   Procedimento   di   sostituzione  del  liquidatore
 ordinario
 codice  civile, art. 2545; decreto legislativo C.P.S.
 14 dicembre 1947, n. 1577.
 7)   Procedimento   di   notifica   e  riscossione  dei
 contributi  per  le ispezioni ordinarie nei confronti delle
 societa' cooperative
 D.L.gs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
 decreto  8 ottobre  1973  del  Ministro  del lavoro e
 della   previdenza   sociale,   pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
 legge 31 gennaio 1992, n. 59.
 8)  Procedimenti  relativi ai servizi certificativi del
 casellario giudiziale
 regio decreto 18 giugno 1931, n. 778:
 regio   decreto-legge   20 luglio   1934,   n.  1404,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,
 n. 835, art. 24;
 regio   decreto-legge   16 aprile   1936,   n.   771,
 convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059:
 regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
 legge 23 marzo 1956, n. 182, art. 9;
 legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
 legge  6 aprile  1984, n. 57, art. 1, nonche' tabella
 A: art. 4, lettera b), e art. 14;
 codice  di  procedura penale, articoli 685, 686, 687,
 688 e 689;
 norme  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio
 1989, n. 271 articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
 disposizioni  approvate  con  decreto  del Presidente
 della  Repubblica  22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e
 15;
 norme  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio
 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
 legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
 legge  10 ottobre  1996,  n.  525,  art.  3, comma 2,
 lettera b).
 9)  Procedimento  di  gestione  e  alienazione dei beni
 sequestrati e confiscati
 norme  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio
 1989, n. 271;
 decreto  30 settembre  1989,  n.  334 del Ministro di
 grazia e giustizia;
 regolamento  approvato  con  regio decreto 9 febbraio
 1896, n. 25.
 10) Procedimento relativo alle spese di giustizia
 regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
 regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
 11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio
 di   copie   di  atti  in  materia  tributaria  e  in  sede
 giurisdizionale,  compresi  i  procedimenti  in  camera  di
 consiglio,  gli  affari  non  contenziosi  e  le esecuzioni
 civili mobiliari e immobiliari
 legge 8 agosto 1895, n. 556;
 regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
 legge 21 febbraio 1989, n. 99;
 testo  unico approvato con regio decreto 20 settembre
 1934, n. 2011;
 legge 3 aprile 1979, n. 103;
 legge 11 maggio 1971, n. 390;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 18 dicembre
 1972, n. 1095;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
 1972, n. 642;
 legge 25 aprile 1957, n. 283;
 legge 29 dicembre 1990, n. 405;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
 1972, n. 641;
 decreto-legge  19 dicembre  1984, n. 853, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
 decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
 12. - 15. (Soppressi).
 16)  Procedimento  per  il  passaggio del personale non
 idoneo  all'espletamento  dai  servizi  di polizia ad altri
 ruoli della polizia di Stato
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 aprile
 1982, n. 339.
 17) (Soppresso).
 18)  Procedimento per l'attribuzione della qualifica di
 agente  di  pubblica  sicurezza  agli  agenti di custodia e
 guardie  notturne dipendenti da altre amministrazioni dello
 Stato e della Regione Sicilia
 testo  unico  approvato  con  regio decreto 31 agosto
 1907, n. 690, art. 43;
 regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, art. 81.
 19)   Procedimento   di   rilascio   della  licenza  di
 collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche,
 rare e antiche
 testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
 legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, comma sesto;
 regolamento  approvato  con  regio  decreto  6 maggio
 1940, n. 635, art. 47.
 20)  Procedimento  per  la concessione del porto d'armi
 per uso personale
 testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
 1931, n. 773;
 regolamento  approvato  con  regio  decreto  6 maggio
 1940, n. 635;
 decreto  28 aprile  1998  del Ministro della sanita',
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 143 del 22 giugno
 1998.
 21)   Procedimento   per   la   denuncia   all'istituto
 assicuratore  ed all'autorita' locale di pubblica sicurezza
 da  parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano
 colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non
 guaribili entro tre giorni
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
 della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
 22. - 23. (Soppressi).
 24)   Procedimento  di  rilascio  del  duplicato  della
 patente  di  guida  in  caso  di smarrimento, sottrazione o
 distruzione dell'originale
 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 127.
 25)  Procedimento di rilascio del duplicato della carta
 di  circolazione  in  caso  di  smarrimento,  sottrazione o
 distruzione dell'originale
 decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 95,
 commi 3, 4 e 5.
 26) (Soppresso).
 27)  Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi
 sommerse nei porti
 codice della navigazione, art. 73;
 regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della  Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91
 e 92.
 28)   Procedimento   per   la   decisione  del  ricorso
 gerarchico  improprio  presentato alla commissione centrale
 dei  raccomandatari  marittimi contro i provvedimenti della
 commissione locale
 legge 4 aprile 1977, n. 135, art. 14.
 29)  Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
 proprieta' e la reimmatricolazione
 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III,
 Sezione III;
 regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
 dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
 regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
 legge 23 dicembre 1977, n. 952;
 legge 9 luglio 1990, n. 187;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
 1992, n. 495.
 30)   Procedimento  relativo  alla  iscrizione  e  alla
 cancellazione  dal registro dei revisori contabili, nonche'
 all'attivita'  di vigilanza del Ministro della giustizia ed
 alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita'
 di controllo dei conti:
 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
 legge 13 maggio 1997, n. 132;
 legge 8 luglio 1998, n. 222.
 31. - 32. (Soppressi).
 33)  Procedimento  di  disciplina  delle  attivita'  di
 formazione professionale
 legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 5.
 34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili
 regio decreto 23 mgggio 1924, n. 827, art. 35;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 febbraio
 1955, n. 72, art. 2;
 regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della  Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a
 388.
 35)  Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex
 art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
 testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
 1931, n. 773, articoli 126 e 128.
 36)  Procedimento  di  reiscrizione dei residui passivi
 perenti
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36.
 37)  Procedimento  per la prestazione del giuramento di
 fedelta' degli impiegati dello Stato
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
 della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11.
 38. - 39. (Soppressi).
 40)  Procedimento  per il rilascio della autorizzazione
 alla  somministrazione  di  alimenti  e bevande da parte di
 circoli culturali privati
 testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
 1931, n. 773;
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 decreto   17 dicembre   1992,  n.  564  del  Ministro
 dell'interno.
 41)  Procedimento  di  concessione  e riscossione delle
 agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici
 legge 5 agosto 1981, n. 416.
 42)  Procedimento  per  lo  scarto  dei documenti degli
 uffici dello Stato
 decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre
 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
 1975, n. 854, art. 3;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
 1994, n. 344.
 43)  Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per
 conto delle amministrazioni dello Stato
 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
 legge 3 marzo 1951, n. 193;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 aprile
 1994, n. 367.
 44) (Soppresso).
 45)   Procedimento   di   gestione,   di  custodia,  di
 destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e
 tabacchi lavorati oggetto di confisca
 codice  di  procedura penale, articoli 259, 260, 262,
 263 e 264;
 norme  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio
 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;
 decreto  30 settembre  1989,  n.  334 del Ministro di
 grazia e giustizia, articoli 10, 11, 12 e 13;
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
 della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n. 43, articoli 301 e
 301-bis;
 decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, art. 4;
 legge 13 lugIio 1965, n. 836;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 luglio
 1982, n. 571, articoli 16 e 17;
 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 213;
 legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 19;
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
 della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n. 309, articoli 100 e
 101;
 legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;
 decreto-legge  23 febbraio  1995,  n. 41, convertito,
 con  modificazioni,  dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, art.
 47-bis;
 decreto-legge  8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1992,  n. 356, art.
 12-sexies;
 legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10.
 46)   Procedimento  relativo  alla  circolazione  e  al
 soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione
 europea
 decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
 1965, n. 1656.
 47) (Soppresso).
 48)   Procedimento  relativo  alla  iscrizione  e  alla
 cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla
 documentazione obbligatoria
 codice della navigazione, articoli 753 e 775.
 49)   Procedimento   relativo   ai   trasferimenti   di
 proprieta' degli aeromobili
 codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
 50. - 52. (Soppressi).
 53)  Procedimento  per l'ottenimento della qualifica di
 coltivatore diretto
 legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
 54) (Soppresso).
 55)   Procedimento   di   iscrizione   nel   casellario
 giudiziale  (previsione  di  un  unico  tipo di certificato
 penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)
 codice  di  procedura penale, articoli 685, 686, 687,
 688, 689 e 690;
 norme  approvate  con  decreto  legjslativo 28 luglio
 1989, n. 271, art. 194.
 56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura
 legge 7 marzo 1996, n. 108;
 decreto   6 agosto  1996  del  Ministro  del  tesoro,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 189 del 13 agosto
 1996;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
 1997, n. 51;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 giugno
 1997, n. 315.
 57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket
 decreto-legge  31 dicembre  1991, n. 419, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
 decreto   12 agosto   1992,   n.   396  del  Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 decreto   13 febbraio   1993,  n.  251  del  Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 67. Disposizioni transitorie e finali
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 luglio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 La   Malfa,  Ministro  delle  politiche
 comunitarie
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Storace, Ministro della salute
 Landolfi, Ministro delle comunicazioni
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Castelli, Ministro della giustizia
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato I COMPONENTI
 1.  Protezione  antincendio  per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo («sterndrive»).
 2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata.
 3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
 4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.
 5. Boccaporti e oblo' prefabbricati.
 |  |  |  | Allegato II REQUISITI ESSENZIALI
 Osservazione preliminare
 Ai  fini del presente allegato il termine «unita» designa le unita' da diporto e le moto d'acqua. A.  Requisiti  essenziali  di  sicurezza  per  la  progettazione e la costruzione delle unita'.
 
 1. Categorie di progettazione delle unita'.
 
 =====================================================================
 |                      | Altezza significativa
 |                      |delle onde da prendere
 Categoria di     |Forza del vento (Scala|in considerazione H1/3,
 progettazione     |      Beaufort)       |        metri) ===================================================================== A {In alto mare}      |         > 8          |          > 4 --------------------------------------------------------------------- B {Al largo}          |        < = 8         |         < = 4 --------------------------------------------------------------------- C {In prossimita'     |                      | della costa}          |        < = 6         |         < = 2 --------------------------------------------------------------------- D {In acque protette} |        < = 4         |        < = 0,3
 
 Definizioni:
 A.  In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza  del  vento  puo'  essere  superiore  ad  8  (Scala Beaufort) e l'altezza  significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.
 B.  Al  largo:  progettate per crociere d'altura, in cui la forza del  vento  puo' essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde puo' raggiungere 4 m.
 C.  In  prossimita' della costa: progettate per crociere in acque costiere,  grandi  baie,  estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento  puo' essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde puo' raggiungere 2 m.
 D.  In  acque protette: progettate per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento  puo' essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde puo' raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.
 Le unita' da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e  costruite  conformemente  a  questi  parametri per quanto riguarda stabilita',   galleggiamento   e   gli   altri  pertinenti  requisiti essenziali  elencati  nel presente allegato II e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilita'.
 
 2. Requisiti generali.
 I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili.
 2.1. Identificazione dell'unita'.
 Ogni  unita'  reca  una marcatura con il numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:
 codice del costruttore;
 Paese di costruzione;
 numero di serie unico;
 anno di costruzione;
 anno del modello.
 La  norma  armonizzata  pertinente  fornisce  i  dettagli  di  tali requisiti.
 2.2. Targhetta del costruttore.
 Ogni  unita'  da  diporto:  reca  una  targhetta  fissata  in  modo inamovibile,  separata  dal  numero  d'identificazione  dello  scafo, contenente le seguenti informazioni:
 nome del costruttore;
 marcatura «CE» (vedi allegato III);
 categoria di progettazione di cui al punto 1;
 portata  massima  consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
 numero  di  persone  raccomandate  dal  fabbricante  per  il  cui trasporto l'unita' da diporto e' stata concepita.
 2.3.  Protezioni  contro  la  caduta  in  mare e mezzi di rientro a bordo.
 A  seconda  della  categoria di progettazione, le unita' da diporto sono  progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo.
 2.4. Visibilita' a partire dalla posizione principale di governo.
 In  condizioni  normali  di uso, (velocita' e carico), la posizione principale  di  governo  nelle unita' da diporto a motore consente al timoniere una buona visibilita' a 360°.
 2.5. Manuale del proprietario.
 Ogni unita' da diporto e' fornita di un manuale del proprietario in lingua  italiana  e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui e' commercializzata.  Detto manuale dovra' piu' particolarmente attirare l'attenzione  sui  rischi di incendio e di allagamento e conterra' le informazioni  elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonche' i dati relativi al peso a vuoto dell'unita' da diporto in chilogrammi.
 
 3. Resistenza e requisiti strutturali.
 3.1. Struttura.
 La  scelta  e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare  all'unita'  da  diporto  una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si prestera' alla categoria di progettazione  di  cui  al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6.
 3.2. Stabilita' e bordo libero.
 L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti alla categoria  di  progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6.
 3.3. Galleggiabilita'.
 L'unita'   da   diporto   e'   costruita   in   modo  da  garantire caratteristiche  di  galleggiabilita'  adeguate alla sua categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata dal  costruttore,  di  cui  al  punto 3.6. Tutte le unita' da diporto multiscafo  abitabili  devono  essere progettate in modo da avere una sufficiente   galleggiabilita'  per  restare  a  galla  in  posizione rovesciata.  Le unita' da diporto inferiori a 6 metri, sono munite di una riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare in caso  di  allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione.
 3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura.
 Le   aperture  nello  scafo,  nel  ponte  (o  nei  ponti)  e  nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unita' da  diporto  e  la  sua  resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano  in  posizione  chiusa.  Finestrature,  oblo'  e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonche' alle eventuali punte di carico applicate dalla  massa  delle  persone  che si muovono in coperta. Le tubazioni attraversanti  lo  scafo,  progettate  per consentire il passaggio di acqua  dentro  o  fuori  dello  scafo,  al  di  sotto  della linea di galleggiamento  corrispondente  alla  portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.
 3.5. Allagamento.
 Tutte  le  unita'  da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo  il  rischio  di  affondamento.  Occorre riservare particolare attenzione:
 ai  pozzetti  e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di   altri   mezzi  efficaci  per  impedire  all'acqua  di  penetrare all'interno dell'unita' da diporto;
 agli impianti di ventilazione;
 all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.
 3.6. Portata massima consigliata dal costruttore.
 La  portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste,  attrezzi  vari  e  persone (in chilogrammi)] per la quale l'unita'  da  diporto e' stata progettata, e' determinata in funzione della  categoria  di  progettazione (punto 1), della stabilita' e del bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilita' e del galleggiamento (punto 3.3).
 3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio.
 Tutte  le  unita'  da diporto delle categorie A e B, nonche' quelle appartenenti  alle  categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono  munite  di  uno  o piu' alloggiamenti per una o piu' zattere di salvataggio  sufficientemente  capienti  per  contenere  il numero di persone  raccomandato  dai fabbricanti che, secondo la progettazione, possono  trovarsi  a  bordo durante la navigazione. Gli alloggiamenti sono di pronto accesso in qualsiasi momento.
 3.8. Evacuazione.
 Tutte  le  unita'  da  diporto  multiscafo  abitabili  di lunghezza superiore  a 12 metri sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in  caso  di  rovesciamento.  Tutte  le  unita' da diporto multiscafo abitabili  sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio.
 3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio.
 A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte  le  unita'  da  diporto sono munite di uno o piu' attacchi per punti   d'ancoraggio  o  di  altro  dispositivo  atto  a  reggere  in condizioni  di  sicurezza  i  carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.
 
 4. Caratteristiche di manovra.
 4.1.  Il  costruttore  provvede  affinche'  le  caratteristiche  di manovra  dell'unita'  da  diporto  con  il motore piu' potente per il quale   l'unita'   da   diporto   e'  progettata  e  costruita  siano soddisfacenti.  In  conformita'  della  norma  armonizzata la potenza massima  nominale  di tutti i motori destinati alle unita' da diporto deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.
 
 5. Requisiti relativi ai componenti e alla loro installazione.
 5.1. Motori e compartimenti motore.
 5.1.1. Motore entrobordo.
 Tutti  i  motori  entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio  di  incendi  o di propagazione di incendi nonche' i pericoli derivanti  da  fumi  tossici,  calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.  Le  parti  del  motore  e gli accessori che richiedono una frequente  ispezione  e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I materiali  isolanti  posti  all'interno dei compartimenti motore sono incombustibili.
 5.1.2. Ventilazione.
 Il  vano  motore  deve  essere  ventilato.  E'  necessario  evitare l'ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d'aria.
 5.1.3. Parti esposte.
 Le  parti  esposte  del  motore  in  movimento  o calde che possono causare  lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a meno  che il motore non sia gia' rinchiuso o comunque isolato nel suo vano.
 5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo.
 Tutte  le  unita' da diporto munite di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo atto ad impedire l'avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in cui:
 a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;
 b) il  motore  disponga  di  un  dispositivo  di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.
 5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente.
 Le  moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto  del  motore  o  con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo  a  descrivere  un  movimento circolare in avanti a velocita' ridotta  quando  il  conducente  scende deliberatamente dall'unita' o cade in acqua.
 5.2. Sistemi di alimentazione del carburante.
 5.2.1. Considerazioni generali.
 I  dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.
 5.2.2. Serbatoi di carburante.
 I  serbatoi,  le  tubazioni  e le manichette per il carburante sono posti  in  una  posizione  sicura  e separati o protetti da qualsiasi fonte  significativa  di  calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi  di  costruzione sono adatti alla loro capacita' e al tipo di carburante.  Tutti  gli  spazi  contenenti  i serbatoi debbono essere ventilati.  La  benzina  viene conservata in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano:
 a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;
 b) isolati dai locali di alloggio.
 Il  gasolio  puo'  essere  conservato  in  serbatoi  facenti  parte integrante dello scafo.
 5.3. Impianto elettrico.
 Gli  impianti  elettrici  sono  progettati  e installati in modo da garantire   un  funzionamento  corretto  dell'unita'  da  diporto  in condizioni  di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e   di   elettrocuzione.   Particolare  attenzione  e'  rivolta  alla protezione  dai  sovraccarichi  e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti  salvi  i  circuiti  di  accensione  del  motore, alimentate da batterie.   Deve   essere  garantita  una  ventilazione  per  evitare l'accumulo  di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d'acqua.
 5.4. Sistema di governo.
 5.4.1. Considerazioni generali.
 I  sistemi  di  governo sono progettati, costruiti ed installati in modo   da  garantire  la  trasmissione  delle  forze  di  governo  in condizioni di funzionamento prevedibili.
 5.4.2. Dispositivi di emergenza.
 Le  unita'  da  diporto  a  vela e le unita' da diporto con un solo motore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanza sono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell'unita' da diporto a velocita' ridotta.
 5.5. Impianto del gas.
 Gli  impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore  e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite ed  il  rischio  di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali  ed  i  componenti  sono  adatti  al  tipo specifico di gas utilizzato   per   resistere   alle  sollecitazioni  ed  agli  agenti incontrati  in  ambienti  marino.  Ciascun  apparecchio  e' munito di dispositivo  di  sicurezza  contro  lo spegnimento della fiamma. Ogni apparecchio  che  consuma  gas  deve  essere  alimentato  da  un ramo distinto  del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato  da  un  dispositivo  di  chiusura  separato. Deve essere prevista  una  ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali  perdite  di  prodotti  di  combustione. Tutte le unita' da diporto   aventi  un  impianto  del  gas  fisso  sono  dotate  di  un compartimento   isolato   per   contenere  le  bombole  del  gas.  Il compartimento  e'  isolato  dai  locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno  e  ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di  gas  sia  convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.
 5.6. Protezione antincendio.
 5.6.1. Considerazioni generali.
 Il  tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unita' da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco.  E'  riservata particolare attenzione all'ambiente circostante gli  apparecchi  a  fiamma  libera,  le  zone  calde  o i motori e le macchine  ausiliarie,  ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore  di  olio  e  carburante  non  ricoperte  ed e' evitata la presenza  di  fili  elettrici  al  di  sopra  delle parti calde delle macchine.
 5.6.2. Attrezzatura antincendio.
 L'unita'  e'  fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo di   rischio   o   la  posizione  e  la  capacita'  dell'attrezzatura antincendio  adatta al tipo di rischio sono indicate. Le imbarcazioni non   sono  messe  in  servizio  finche'  non  sia  stata  installata l'appropriata  attrezzatura  antincendio. I vani dei motori a benzina sono  protetti  con  un  sistema  estintore  che  consenta di evitare l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati  in  punti facilmente accessibili ed uno e' collocato in modo da  poter  essere  facilmente raggiunto dalla posizione principale di governo dell'unita'.
 5.7. Fanali di navigazione.
 Laddove  installati, i fanali di navigazione devono essere conformi alla  regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificata o CEVNI, a seconda dei casi.
 5.8.  Prevenzione  dello  scarico  e  impianti  che  consentono  di trasferire i rifiuti a terra.
 Le  unita' sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, ecc.).
 Le unita' fornite di servizi igienici devono essere munite:
 a) di serbatoi, oppure
 b) di dispositivi che consentono l'installazione di serbatoi.
 Le  unita'  dotate  di  serbatoi  installati  permanentemente  sono fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubi degli  impianti  di  scarico  di  essere  collegati alla tubazione di scarico  dell'imbarcazione.  Inoltre i tubi destinati all'evacuazione dei  rifiuti  umani  attraversanti  lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna.
 
 B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione.
 I   motori  di  propulsione  devono  essere  conformi  ai  seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico.
 
 1. Identificazione del motore.
 1.1. Su ogni motore figurano chiaramente le informazioni seguenti:
 marchio  commerciale  o  nome  commerciale  del  costruttore  del motore;
 tipo del motore, famiglia del motore, se del caso;
 un numero di identificazione unico del motore;
 la marcatura CE, nei casi previsti dall'art. 8.
 1.2.  Le  diciture  suddette devono essere chiaramente leggibili ed indelebili  e  rimanere  tali  per  la durata normale d'esercizio del motore.  Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono essere apposte  in  modo  da  rimanere  fissate  per  la  durata  normale di esercizio  del  motore  e  da  non  poter essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.
 1.3.  Le  diciture  suddette devono essere apposte in una parte del motore necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmente non  richiedono una sostituzione per tutta la durata di esercizio del motore.
 1.4. Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere immediatamente  visibili da una persona normale dopo che il motore e' stato  assemblato  con  tutti  i  componenti  necessari  per  il  suo funzionamento.
 
 2. Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.
 I  motori  di  propulsione  devono  essere  progettati, costruiti e assemblati  in  modo  tale  che, se correttamente installati e in uso normale,  le  loro  emissioni non superino i valori limite risultanti dalla tabella seguente:
 
 Tabella 1
 
 ---->   Vedere tabella a pag. 26  <----
 
 A,  B  e  n  sono  valori costanti indicati nella tabella, PN e' la potenza  nominale  del  motore in kW e le emissioni di gas di scarico sono   misurate   conformemente   alla   norma   armonizzata  EN  ISO 8178-1:1996.
 Per  i motori di potenza superiore a 130 kW sono utilizzati i cicli di funzionamento E3 (IMO) o ES (nautica da diporto).
 I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione per  i  motori alimentati a benzina o a diesel sono specificati nella direttiva  98/69/CE,  (allegato  IX,  tabelle  1  e 2) e per i motori alimentati  con  gas  di  petrolio  liquefatto sono specificati nella direttiva 98/77/CE.
 
 3. Durata.
 Il costruttore del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la  manutenzione  del  motore che, se applicate, devono consentire al motore  di  mantenersi  conforme  ai limiti di cui sopra per tutta la durata normale di esercizio del motore e in condizioni d'uso normali.
 Queste  informazioni  sono  ottenute  dal  costruttore  del  motore effettuando  preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di  funzionamento  normali,  e  calcolando l'usura dei componenti; in questo  modo  il  costruttore  potra'  predisporre  e  pubblicare  le istruzioni  per  la  manutenzione con tutti i nuovi motori immessi in commercio per la prima volta.
 La durata normale dei motori e' considerata la seguente:
 a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza  scarico  integrato:  480  ore  o  10  anni (la prima di queste eventualita' a verificarsi);
 b) per  i motori di moto d'acqua: 350 ore o cinque anni (la prima di queste eventualita' a verificarsi);
 c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualita' a verificarsi).
 
 4. Manuale del proprietario.
 Con ogni motore e' fornito un «manuale del proprietario» redatto in lingua  italiana  e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui e' commercializzato. Il manuale deve:
 a) fornire  istruzioni  per  l'installazione  e  la  manutenzione necessarie  per  il  corretto  funzionamento  del  motore  secondo  i requisiti di cui al paragrafo 3 (durata);
 b) specificare  la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.
 
 C. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.
 Le  unita' da diporto con motore entrobordo o motore entrobordo con comando  a  poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo  e  i  motori  entrobordo  con comando a poppa con scarico integrato  devono  essere  conformi  ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.
 
 1. Livelli di emissione acustica.
 1.1.  Le  unita'  da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando  a  poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo  e  i  motori  entrobordo  con comando a poppa con scarico integrato  sono  progettati,  costruiti  e  assemblati in modo che le emissioni  acustiche misurate conformemente alla prova definita nella norma armonizzata EN ISO 14509, non superino i valori limite indicati nella tabella seguente:
 Tabella 2
 
 =====================================================================
 |    Livello massimo di pressione Potenza di ciascun motore in kW|       sonora = LpASmax in dB ===================================================================== PN < = 10                      |                 67 --------------------------------------------------------------------- 10 < PN < = 40                 |                 72 --------------------------------------------------------------------- PN > 40                        |                 75
 
 PN  =  potenza nominale del motore in kWh alla velocita' nominale e LpASmax  =  livello  massimo di pressione sonora in dB. Per le unita' con  due  o  piu'  motori di qualsiasi tipo puo' essere applicata una tolleranza di 3 dB.
 1.2.  In  alternativa  alle prove di misura del suono, le unita' da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico  integrato,  sono  considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a &60; 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari a &60; 40 e se il motore e il sistema  di scarico sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore.
 1.3.  Il  «numero  di  Froude»  e' calcolato dividendo la velocita' massima  dell'imbarcazione  V  (m/s)  per  la  radice  quadrata della lunghezza  della  linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per la costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2).
 Fn = V/ radice quadrata di (g.Lwl).
 Il   «rapporto  potenza/dislocamento»  e'  calcolato  dividendo  la potenza del motore P (kW) per il dislocamento dell'imbarcazione D (t) = P/D.
 1.4. Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le unita'  da  diporto  con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa,   senza   scarico  integrato,  sono  considerate  conformi  ai requisiti  relativi  alle  emissioni  acustiche  se i loro principali parametri  di progettazione sono identici o compatibili con quelli di una  unita'  di  riferimento  certificata  rispetto  alle  tolleranze specificate nella norma armonizzata.
 1.5.   Per   «unita'  di  riferimento  certificata»  s'intende  una specifica  combinazione  scafo/motore  entrobordo  o  entrobordo  con comando  a  poppa, senza scarico integrato, di cui e' stata accertata la  conformita'  ai  requisiti  relativi  alle  emissioni  acustiche, misurata  conformemente  al  punto  1.1.,  e  per  la  quale  tutti i principali  parametri  di progettazione e le misure di livello sonoro appropriati sono stati inclusi successivamente nell'elenco pubblicato delle unita' di riferimento certificate.
 
 2. Manuale del proprietario.
 Per  le  unita'  da  diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando  a  poppa con o senza scarico integrato e le moto d'acqua, il manuale  del  proprietario di cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il dispositivo  di  scarico  in  una  condizione  che,  nella misura del possibile,  garantira'  la  conformita'  ai  valori  limite di rumore specificati nell'uso normale.
 Per  i  motori  fuoribordo,  il  manuale  del  proprietario  di cui all'allegato  II,  paragrafo  B,  punto  4,  fornisce  le  istruzioni necessarie  per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che, nella  misura  del  possibile,  garantira'  la  conformita' ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.».
 |  |  |  | Allegato III MARCATURA «CE»
 La  marcatura  «CE» di conformita' e' costruita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:
 
 ---->   Vedere marchio a pag. 28  <----
 
 In  caso  di  riduzione  o  di  ingrandimento della marcatura «CE», dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui sopra.
 Le  dimensioni  verticali  dei  vari  elementi della marcatura «CE» devono  essere  sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori a 5 mm.
 La   marcatura  «CE»  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione dell'organismo  notificato,  qualora  esso  intervenga  nel controllo della produzione.
 |  |  |  | Allegato IV CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)
 1.  Il  fabbricante  o il suo mandatario stabilito nella Comunita', che  soddisfa  gli  obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che  i  prodotti  soddisfano  i  requisiti  del  presente decreto. Il fabbricante  o  il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura  «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita' (vedi allegato VIII).
 2.  Il  fabbricante  prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' la  tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini ispettivi,  per  dieci  anni  dall'ultima  data  di fabbricazione del prodotto.  Nel  caso  in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano  stabiliti  nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la   documentazione   tecnica   incombe   alla  persona  responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
 3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la conformita'  del  prodotto  ai  requisiti  del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
 4.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva  copia  della dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica.
 5.  Il  fabbricante  prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione  tecnica  di  cui  al  paragrafo  2 e ai requisiti del presente decreto.
 |  |  |  | Allegato V CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA)
 Questo   modulo   e'   costituito   dal  modulo  A,  come  indicato nell'allegato IV, oltre che dai seguenti requisiti supplementari: A. Progettazione e costruzione.
 Su   una   o  piu'  unita'  rappresentative  della  produzione  del costruttore vengono eseguite una o piu' delle seguenti prove, calcoli equivalenti  o  controlli  da  parte del costruttore stesso o per suo conto:
 a) prova  di  stabilita' conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A);
 b) prova  delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A).
 Disposizioni comuni ad entrambi le varianti: queste prove o calcoli o  controlli  devono  essere  eseguiti sotto la responsabilita' di un organismo notificato a scelta del costruttore. B. Emissioni acustiche.
 Per  le  unita'  da  diporto  dotate  di motore entrobordo o motore entrobordo  con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua:
 su  una  o  piu'  unita'  rappresentative  della  produzione  del costruttore   di   unita',   le  prove  d'emissione  sonora  definite nell'allegato  II C sono eseguite dal costruttore di unita', o in suo nome,  sotto  la  responsabilita' di un organismo notificato a scelta del costruttore.
 Per  i  motori  fuoribordo  e per i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato:
 su  una  o  piu'  unita'  rappresentative  della  produzione  del costruttore   di   motori,   le  prove  d'emissione  sonora  definite nell'allegato  II,  paragrafo  C,  sono  eseguite  dal costruttore di motori,  o  per  suo  conto, sotto la responsabilita' di un organismo notificato a scelta del costruttore.
 Quando  sono  oggetto della prova piu' di un motore di una famiglia di  motori, e' applicato il metodo statistico descritto nell'allegato XV per assicurare la conformita' del campione.
 |  |  |  | Allegato VI ESAME «CE DEL TIPO»
 (modulo B)
 1.  Un  organismo  notificato  accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo    della    produzione   considerata,   soddisfa   le disposizioni del presente decreto.
 2.  La  domanda  di  esame «CE del tipo» deve essere presentata dal fabbricante  o  dal  suo  mandatario  stabilito nella Comunita' ad un organismo notificato di sua scelta.
 La domanda deve contenere:
 il  nome  e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata  dal  suo  mandatario,  anche  il  nome  e  l'indirizzo di quest'ultimo;
 una  dichiarazione  scritta  che  la  stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
 la documentazione tecnica descritta al punto 3.
 Il  richiedente  mette  a disposizione dell'organismo notificato un esemplare   rappresentativo  della  produzione  considerata,  qui  di seguito  denominato  «tipo» (*). L'organismo notificato puo' chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.
 3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la conformita'  del  prodotto  ai  requisiti  del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
 4. L'organismo notificato:
 4.1.  esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato  fabbricato in conformita' con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle norme di  cui  all'art.  6,  comma  4 nonche' gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;
 
 -----
 (*)  Uno  stesso  tipo  puo'  coprire piu' varianti di un
 prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non
 influiscano  sul  livello di sicurezza o su altri requisiti
 in materia di prestazioni del prodotto.
 
 4.2.  effettua  o  fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie  per  verificare  se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano  i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
 4.3.  effettua  e  fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie  per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi   alle   norme   relative,   tali   norme   siano   state effettivamente applicate;
 4.4.  concorda  con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.
 5.  Se  il  tipo  soddisfa  le  disposizioni  del presente decreto, l'organismo  notificato  rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al  richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante,  le  conclusioni  dell'esame, le condizioni di validita' del  certificato  e  i  dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.
 All'attestato  e'  allegato  un  elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.
 Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del  tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.
 6.  Il  richiedente  informa  l'organismo notificato che detiene la documentazione  tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di  tutte  le  modifiche  al  prodotto  approvato che devono ricevere un'ulteriore  approvazione,  qualora  tali modifiche possano influire sulla   conformita'  ai  requisiti  essenziali  o  modalita'  di  uso prescritte  del  prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto  forma  di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».
 7.   Ogni   organismo  notificato  comunica  agli  altri  organismi notificati  le  informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati.
 8.  Gli  altri  organismi  notificati  possono ottenere copia degli attestati  di  esame  «CE  del  tipo»  e/o  dei loro complementi. Gli allegati  degli  attestati  sono  tenuti  a  disposizione degli altri organismi notificati.
 9.  Il  fabbricante  o  il  suo mandatario conserva, insieme con la documentazione  tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e   dei   loro   complementi  per  dieci  anni  dall'ultima  data  di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione   la   documentazione   tecnica   incombe  alla  persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
 |  |  |  | Allegato VII CONFORMITA' AL TIPO
 (modulo C)
 1.  Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' si accerta  e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto  dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del  presente  decreto.  Il  fabbricante  appone  la marcatura «CE» a ciascun  prodotto  e  redige  una  dichiarazione di conformita' (vedi allegato VIII).
 2.  Il  fabbricante  prende tutte le misure necessarie affinche' il processo  di  fabbricazione  assicuri  la conformita' dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto.
 3.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva  copia  della dichiarazione  di  conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il  suo  mandatario  siano  stabiliti  nella  Comunita', l'obbligo di tenere  a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile  dell'immissione  del  prodotto  nel mercato comunitario (vedi allegato IX).
 4.   Per  quanto  riguarda  la  valutazione  della  conformita'  ai requisiti  relativi  alle  emissioni  di  gas di scarico del presente decreto  e  nell'eventualita' che un costruttore non operi a norma di un  pertinente sistema qualita' come quello di cui all'allegato XIII, un  organismo  notificato  scelto dal costruttore puo' eseguire o far eseguire  controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livello qualitativo  appare insoddisfacente o se appare necessario verificare la  validita'  dei  dati presentati dal costruttore, e' utilizzata la procedura seguente:
 un   motore   di   serie   e'  sottoposto  alla  prova  descritta nell'allegato  II,  punto  B. I motori di prova devono aver subito un rodaggio,   parziale  o  completo,  conforme  alle  prescrizioni  del costruttore.  Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore di  serie  eccedono  i valori limite descritti alla tabella di cui al punto  2  dell'allegato II, punto B, il costruttore puo' chiedere che le  misure  siano  effettuate  su  un  campione  di  motori  di serie comprendente  il  motore  sottoposto  originariamente alla prova. Per garantire  la  conformita'  del  campione  di  motori di cui sopra ai requisiti  del  presente  decreto,  si  applica  il metodo statistico descritto nell'allegato XV.
 |  |  |  | Allegato VIII DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA'
 1.  La dichiarazione scritta di conformita' alle disposizioni della direttiva deve accompagnare:
 a)  le unita' da diporto e le moto d'acqua e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo A, punto 2.5);
 b) i componenti di cui all'allegato I;
 c) i  motori di propulsione e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo B, punto 4).
 2.  La  dichiarazione  scritta  di  conformita'  deve comprendere i seguenti  elementi,  ed essere redatta nella lingua o nelle lingue di cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5:
 a) nome   e  indirizzo  del  costruttore  o  del  suo  mandatario stabilito  nella  Comunita', ragione sociale e indirizzo completo; il mandatario  deve  indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del costruttore;
 b) descrizione del prodotto definito al punto 1 - descrizione del prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso);
 c) riferimenti  alle  pertinenti  norme  armonizzate utilizzate o riferimenti  alle specifiche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita';
 d) se  del  caso,  riferimento  alle  altre direttive comunitarie applicate;
 e) se  del caso, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da un organismo notificato;
 f) se del caso, nome e indirizzo dell'organismo notificato;
 g) identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunita'.
 3. Per quanto riguarda:
 i  motori  di  propulsione  entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
 i  motori  omologati  a  norma del provvedimento che recepisce la direttiva  97/68/CE,  conformi  alla  fase  II  di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della stessa;
 i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE, la   dichiarazione   scritta   di  conformita'  include,  oltre  alle informazioni  di  cui  al  punto 2, una dichiarazione del costruttore attestante  che  il  motore  e'  conforme  ai requisiti relativi alle emissioni  di  gas  di  scarico  stabiliti  dal  presente decreto, se installato  su  un'unita'  da  diporto  conformemente alle istruzioni fornite  dal  costruttore, e che tale motore non deve essere messo in servizio  finche'  l'imbarcazione  da  diporto  in  cui  deve  essere installato  non  e'  stata  dichiarata conforme, ove previsto, con la pertinente disposizione del decreto.
 |  |  |  | Allegato IX DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE
 La  documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore  per garantire che i componenti o l'unita' siano conformi ai relativi requisiti essenziali.
 La  documentazione  tecnica  deve  consentire  la  comprensione del progetto,  della  fabbricazione  e  del  funzionamento  del prodotto, nonche'  permettere  di  valutarne  la  conformita'  ai requisiti del presente decreto legislativo.
 La  documentazione  deve  comprendere,  se necessario ai fini della valutazione:
 a) una descrizione generale del tipo;
 b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti;
 c) descrizioni  e  spiegazioni  necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
 d) un  elenco  delle  norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate interamente  o  parzialmente, nonche' una descrizione delle soluzioni adottate  per  rispondere  ai  requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
 e) i  risultati  dei  calcoli  di  progettazione  e  degli  esami effettuati;
 f) i   risultati  delle  prove  o  specificamente  i  calcoli  di stabilita'  secondo  il  punto  3.2  dei  requisiti  essenziali  e di galleggiabilita'  secondo  il  punto  3.3  dei  requisiti  essenziali (allegato II, punto A);
 g) i  risultati  delle  prove  relative alle emissioni dei gas di scarico  che  dimostrano  la conformita' con il punto 2 dei requisiti essenziali (allegato II, punto B);
 h) i  risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi all'unita' di riferimento che dimostrano la conformita' con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).
 |  |  |  | Allegato X GARANZIA QUALITA' PRODUZIONE
 (modulo D)
 1.  L'organismo,  il  suo direttore e il personale incaricato delle operazioni  di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore dei prodotti di cui all'art.  4  che  essi verificano, ne' il mandatario di una di queste parti.  Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari  nella  progettazione,  costruzione,  commercializzazione o manutenzione  di  tali  prodotti. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.
 1.1  L'organismo  notificato  deve  essere  indipendente e non deve essere controllato dai costruttori o dai fornitori.
 2.  Il  fabbricante  deve  applicare  un  sistema di qualita' della produzione,  eseguire  l'ispezione  e  le  prove  del prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema qualita'.
 3.1.  Il  fabbricante  presenta  una domanda di valutazione del suo sistema   qualita'   per  i  prodotti  interessati  ad  un  organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
 tutte  le  pertinenti  informazioni  sulla  categoria di prodotti prevista;
 la documentazione relativa al sistema qualita';
 se  del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».
 3.2.  Il  sistema  di  qualita'  deve  garantire la conformita' dei prodotti  al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai requisiti  del  presente  decreto.  Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni  adottati  dal  fabbricante devono essere documentati in modo  sistematico  e  ordinato  sotto  forma  di  misure, procedure e istruzioni   scritte.   Questa  documentazione  relativa  al  sistema qualita'  deve  permettere  un'interpretazione uniforme di programmi, schemi,   manuali   e   rapporti   riguardanti   la  qualita'.  Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
 degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' dei prodotti;
 dei  processi  di  fabbricazione,  degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualita';
 degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo  la  fabbricazione  con  indicazione  della frequenza con cui si intende effettuarli;
 della  documentazione  in  materia  di qualita', quali i rapporti ispettivi  e  i  dati  sulle  prove,  le  tarature, le qualifiche del personale;
 dei  mezzi  di  sorveglianza  che  consentono  il controllo della qualita'  richiesta  e  dell'efficacia  di  funzionamento del sistema qualita'.
 3.3.   L'organismo   notificato  valuta  il  sistema  qualita'  per determinare  se  soddisfa  i  requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume  la  conformita'  a  tali  requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo incaricato della  valutazione  deve  essere  presente  almeno  un  esperto nella tecnologia  produttiva  oggetto  della  valutazione.  La procedura di valutazione  deve  comprendere  una  visita  presso  gli impianti del fabbricante.   La  decisione  viene  notificata  al  fabbricante.  La notifica  deve  contenere  le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
 3.4.  Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal  sistema  qualita'  approvato  ed a fare in modo che esso rimanga adeguato   ed  efficace.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di  qualsiasi  prevista  modifica del sistema. L'organismo notificato valuta  le  modifiche  proposte  e  decide  se  il sistema modificato continua  a  soddisfare  i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se e' necessaria  una  seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la  sua  decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni   dell'esame   e   la  motivazione  circostanziata  della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
 4.1.  La  sorveglianza  deve  garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini  ispettivi  nei  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
 la documentazione relativa al sistema qualita';
 altra  documentazione  quali  i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
 4.3.   L'organismo   notificato   svolge  periodicamente  verifiche ispettive  per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema   qualita'  e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle verifiche ispettive effettuate.
 4.4.  Inoltre,  l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso  presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione, l'organismo notificato  puo' svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento  del  sistema qualita', se necessario. Esso fornisce al fabbricante  un  rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
 5.  Il  fabbricante  tiene a disposizione delle autorita' nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
 la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino;
 gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso;
 le  decisioni  e  relazioni  dell'organismo  notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
 6.   Ogni   organismo  notificato  comunica  agli  altri  organismi notificati  le  informazioni  riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate.
 |  |  |  | Allegato XI VERIFICA SU PRODOTTO
 (modulo F)
 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella comunita', si accerta e dichiara che i prodotti  cui  sono  state  applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto legislativo.
 2.  Il  fabbricante  prende tutte le misure necessarie affinche' il processo  di  fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti al tipo  oggetto  dell'attestato  di  esame «CE del tipo» e ai requisiti della  direttiva  che  ad  essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario  stabilito  nella  Comunita'  appone  la marcatura «CE» su ciascun  prodotto  e  redige  una  dichiarazione di conformita' (vedi allegato VIII).
 3.  L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per  verificare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto  legislativo,  o  mediante  controllo e prova di ogni singolo prodotto   secondo  quanto  stabilito  al  paragrafo  4,  o  mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al paragrafo 5, a scelta del fabbricante.
 3.1  Il  fabbricante,  o  il  suo  mandatario, conserva copia della dichiarazione  di  conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto.
 4.1.  Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono  effettuate opportune prove, in conformita' alla norma o alle norme   relative  all'art.  6,  comma  4,  o  prove  equivalenti  per verificarne  la  conformita'  al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili.
 4.2.  L'organismo  notificato  appone o fa apporre il suo numero di identificazione  su  ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformita' inerente alle prove effettuate.
 4.3.  Il  fabbricante  o  il suo mandatario deve essere in grado di esibire,  a  richiesta,  gli  attestati di conformita' dell'organismo notificato. 5. Verifica statistica.
 5.1.  Il  fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto.
 5.2.  I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di  lotti  omogenei.  Da  ciascun lotto viene prelevato un campione a caso.  Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su  di  essi  vengono effettuate opportune prove, in conformita' alla norma  o alle norme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti per  verificarne  la  conformita'  ai  corrispondenti  requisiti  del presente  decreto legislativo e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.
 5.3.  La  verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi:
 metodi statistici utilizzati;
 programma di campionamento e sue caratteristiche operative.
 Per  la  valutazione  della  conformita' ai requisiti relativi alle emissioni  dei  gas  di  scarico  si  applica  la  procedura definita nell'allegato XV.
 5.4.  Per  i  lotti  accettati,  l'organismo notificato appone o fa apporre  il  suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige  un  attestato  di conformita' relativo alle prove effettuate. Tutti  gli  esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione  di  quelli  del  campione  riscontrati non conformi. Se un lotto  e'  rifiutato, l'organismo notificato o l'autorita' competente prende  le  misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora  il  rifiuto  di  lotti sia frequente, l'organismo notificato puo'  decidere  di  sospendere la verifica statistica. Il fabbricante puo'  apporre, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero   di   identificazione   di   quest'ultimo   nel  corso  della fabbricazione.
 5.5.  Il  fabbricante  o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire,  a  richiesta,  gli  attestati di conformita' dell'organismo notificato.
 |  |  |  | Allegato XII VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO
 (modulo G)
 1.  Questo  modulo  descrive  la  procedura  con cui il fabbricante accerta  e  dichiara  che  il  prodotto  considerato,  cui  e'  stato rilasciato  l'attestato  di  cui  al  paragrafo  2,  e'  conforme  ai requisiti  del  presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario  stabilito  nella  Comunita'  appone la marcatura «CE» sul prodotto e redige una dichiarazione di conformita'.
 2.  L'organismo  notificato  esamina  il  prodotto  e  procede alle opportune  prove,  in  conformita'  della  norma o delle norme di cui all'art.  6,  comma  4,  o  a  prove  equivalenti, per verificarne la conformita'   ai   corrispondenti   requisiti  del  presente  decreto legislativo.  L'organismo  notificato  appone o fa apporre il proprio numero   di  identificazione  sul  prodotto  approvato  e  redige  un attestato di conformita' relativo alle prove effettuate.
 3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la conformita'   del   prodotto   ai   requisiti  del  presente  decreto legislativo,  di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato IX).
 |  |  |  | Allegato XIII GARANZIA QUALITA' TOTALE (modulo H)
 1.  Questo  modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa  gli  obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti  in  questione  soddisfano  i requisiti del presente decreto legislativo.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario stabilito nella Comunita'  appone  la  marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione   di   conformita'.   La  marcatura  «CE»  deve  essere accompagnata  dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza. di cui al paragrafo 4.
 2.  Il  fabbricante  applica  un  sistema qualita' approvato per la progettazione la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto  secondo  quanto  specificato al paragrafo 3, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema qualita'.
 3.1.  Il  fabbricante  presenta  una domanda di valutazione del suo sistema   qualita'  ad  un  organismo  notificato.  La  domanda  deve contenere:
 tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
 la documentazione relativa al sistema qualita'.
 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti ai  requisiti  del  presente  decreto legislativo. Tutti i criteri, i requisiti  e  le  disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati  in  modo  sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa documentazione relativa al sistema  qualita'  deve  permettere  una  interpretazione uniforme di programmi,  schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
 degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' di progettazione e di qualita' dei prodotti;
 delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende  applicare  qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'art. 6, comma 4, nonche' degli strumenti che permetteranno di   garantire   l'osservanza   dei   requisiti   essenziali  di  cui all'allegato II;
 delle  tecniche,  dei  processi e degli interventi sistematici in materia  di  controllo  e  verifica della progettazione, che verranno applicati   nella   progettazione   dei  prodotti  appartenenti  alla categoria in questione;
 delle  tecniche,  dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualita' e nella garanzia della qualita';
 degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo  la  fabbricazione,  con  indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
 della  documentazione  in  materia  di  qualita',  ad  esempio  i rapporti  ispettivi  e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;
 dei  mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'.
 3.3.   L'organismo   notificato  valuta  il  sistema  qualita'  per determinare  se  soddisfa  i  requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume  la  conformita'  a  tali  requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano  la corrispondente norma armonizzata (EN29001). Nel gruppo incaricato  della  valutazione deve essere presente almeno un esperto nella  tecnologia  produttiva oggetto della valutazione. La procedura di  valutazione  deve comprendere una visita valutativa agli impianti del  fabbricante.  La  decisione  viene notificata al fabbricante. La notifica  deve  contenere  le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
 3.4.  Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal  sistema  qualita'  approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato  ed  efficace.  Il  fabbricante  o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di  qualsiasi  prevista  modifica del sistema. L'organismo notificato valuta  le  modifiche  proposte  e  decide  se  il sistema modificato continua  a  soddisfare  i  requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione.   L'organismo notificato comunica la  sua  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve contenere le conclusioni   dell'esame   e   la  motivazione  circostanziata  della decisione. 4.   Sorveglianza   CE   sotto   la   responsabilita'  dell'organismo notificato.
 4.1.  La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova  e  deposito  fornendo  tutte  le  necessarie  informazioni, in particolare:
 la documentazione relativa al sistema qualita';
 la  documentazione  prevista  dalla  sezione  «Fabbricazione» del sistema  di garanzia della qualita', ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove;
 la  documentazione  prevista  dalla  sezione  «Fabbricazione» del sistema  garanzia della qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
 4.3.   L'organismo   notificato   svolge  periodicamente  verifiche ispettive  per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema  qualita',  e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle verifiche effettuate.
 4.4.  L'organismo  notificato  puo'  anche  effettuare visite senza preavviso  presso  il  fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale  occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento  del  sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto  sulla  visita  e,  se  vi e' stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
 5.  Il  fabbricante,  per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data  di  fabbricazione  del  prodotto,  tiene  a  disposizione delle autorita' nazionali:
 la  documentazione  di  cui  al paragrafo 3.1, secondo capoverso, secondo trattino;
 le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso;
 le  decisioni  e  i  rapporti dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo periodo, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
 6.   Ogni   organismo  notificato  comunica  agli  altri  organismi notificati  le  opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualita' rilasciate o ritirate.
 |  |  |  | Allegato XIV GARANZIA QUALITA' DEL PRODOTTO
 (modulo E)
 1.  Questo  modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa  gli  obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti  in  questione  sono conformi al tipo oggetto dell'attestato «CE  del  tipo»  e  soddisfano  i  requisiti  della direttiva ad essi applicabili.  Il  costruttore  o  il  suo  mandatario stabilito nella Comunita'  appone  la  marcatura  CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione  scritta  di  conformita'.  La marcatura CE deve essere accompagnata   dal   contrassegno   d'identificazione  dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
 2.  Il  costruttore deve applicare un sistema di qualita' approvato per  la  verifica  e  le  prove  del  prodotto finito, secondo quanto specificato  al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualita'.
 3.1.  Il costruttore deve presentare una domanda di valutazione del suo  sistema  qualita'  per  i  prodotti  interessati  a un organismo notificato di sua scelta.
 La domanda deve contenere:
 tutte  le  pertinenti  informazioni  sulla  categoria di prodotti considerata;
 la documentazione relativa al sistema qualita';
 se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell attestato «CE del tipo».
 3.2.  In  base  al  sistema  qualita',  ogni  prodotto  deve essere esaminato  e  prove  appropriate  come  stabilito nella norma o nelle norme  pertinenti  di  cui  all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti, devono  essere  eseguite  per assicurarne la conformita' ai requisiti pertinenti fissati dal presente decreto legislativo. Tutti i criteri, i  requisiti,  le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati  in  modo  sistematico  e ordinato sotto forma di misure, procedure ed istruzioni scritte.
 Questa  documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione  uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'.
 Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare un'adeguata descrizione:
 degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita'  e  dei poteri della direzione in materia di qualita' dei prodotti;
 degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la costruzione;
 dei  mezzi  per  controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del sistema qualita';
 della  documentazione  in  materia  di  qualita',  quali rapporti ispettivi  e  i  dati  sulle  prove,  le  tarature, le qualifiche del personale.
 3.3.  L'organismo  notificato deve valutare il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
 Esso  presume  la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
 Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di valutazione   deve   comprendere   una   visita  degli  impianti  del costruttore.
 La  decisione  viene  notificata  al  costruttore. La notifica deve contenere  le  conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
 3.4.  Il  costruttore  deve  impegnarsi  a  soddisfare gli obblighi derivanti  dal  sistema  qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
 Il  costruttore  o  il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista modifica del sistema.
 L'organismo  notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema  modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione.
 L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comunicazione   deve   contenere   le  conclusioni  dell'esame  e  la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
 4.1.  La  sorveglianza  deve  garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
 4.2.  Il  costruttore  deve  consentire all'organismo notificato di accedere  a  fini  ispettivi  ai locali di verifica, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
 la documentazione relativa al sistema qualita';
 la documentazione tecnica;
 altre  documentazioni  quali  rapporti  e  i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
 4.3.  L'organismo notificato deve svolgere periodicamente verifiche ispettive  per assicurarsi che il costruttore mantenga ed utilizzi il sistema  qualita'  e  deve  fornire  al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
 4.4.  Inoltre,  l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso  presso  il  costruttore.  In  tale  occasione, l'organismo notificato  puo'  svolgere o fa svolgere prove per verificare il buon funzionamento  del  sistema qualita', se necessario. Esso fornisce al costruttore  un  rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
 5.  Il  costruttore  deve  tenere  a  disposizione  delle autorita' nazionali  per  almeno  10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
 la  documentazione  di  cui  al  punto  3.1, secondo comma, terzo trattino;
 gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
 le  decisioni  e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo periodo ed ai punti 4.3 e 4.4.
 6.  Ogni  organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati  le  informazioni  riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate.
 |  |  |  | Allegato XV VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA
 LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE
 1.  La  verifica  della  conformita' di una famiglia di motori e' effettuata  su  un campione di motori di serie. Il costruttore decide la dimensione (n) del campione, d'intesa con l'organismo notificato.
 2.  La  media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione e' calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di  scarico  e  acustiche.  La  produzione della serie e' considerata conforme ai requisiti («decisione d'autorizzazione») se la condizione seguente e' soddisfatta:
 X + k. S < = L
 S e' la deviazione standard, dove:
 S al quadrato = (SIGMA)(x-X) ai quadrato/(n-1)
 X = media aritmetica dei risultati
 x = singoli risultati del campione
 L = valore limite appropriato
 n = numero di motori nel campione
 k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella)
 
 n |   2   |   3   |   4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10
 k | 0,973 | 0,613 | 0,489 |0,421 |0,376 |0,342 |0,317 |0,296 |0,279
 n |  11   |  12   |  13   |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19
 k | 0,265 | 0,253 | 0,242 |0,233 |0,224 |0,216 |0,210 |0,203 |0,198
 
 Se N < = 20, K = 0,860 (radice quadrata di N)
 |  |  |  | Allegato XVI Tabella A
 DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA
 DI NAUTICA DA DIPORTO
 
 Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo | non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di | stazza                                                      |300 euro --------------------------------------------------------------------- Visite periodiche ed occasionali navi da diporto            |75 euro --------------------------------------------------------------------- Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio     | certificazioni                                              |25 euro --------------------------------------------------------------------- Rilascio licenze di navigazione                             |25 euro --------------------------------------------------------------------- Aggiornamento licenze di navigazione                        |15 euro --------------------------------------------------------------------- Rilascio certificato d'uso motore                           |20 euro --------------------------------------------------------------------- Aggiornamento certificato d'uso motore                      |10 euro --------------------------------------------------------------------- Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di        | categoria A e C                                             |25 euro --------------------------------------------------------------------- Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da| diporto                                                     |100 euro --------------------------------------------------------------------- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi              |30 euro --------------------------------------------------------------------- Rinnovo licenze                                             |25 euro --------------------------------------------------------------------- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprieta' e| di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione;| iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto   | dai registri.                                               |20 euro --------------------------------------------------------------------- Copia di un documento                                       |10 euro --------------------------------------------------------------------- Rilascio di un duplicato                                    |25 euro --------------------------------------------------------------------- Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza        | provvisoria di navigazione                                  |20 euro
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