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| Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2005 |  | Interventi  urgenti  di  protezione  civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe della regione Basilicata. (Ordinanza n. 3461). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 , n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   28  maggio  2004,  n.  139,  recante «Disposizioni  urgenti  in  materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  2  del predetto decreto-legge che dispone  che  alla  definizione  degli  interventi  per  la  messa in sicurezza  sulle  grandi  dighe  si  provvede,  laddove sussistano le condizioni  per  la  dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre  2004  recante  la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione  alla  messa  in  sicurezza  delle  grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); (Toscana); Pasquasia e  Cuba  (Sicilia);  Gigliara  Monte  (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio   2005,  recante:  «Estensione  alla  diga  di  Muro  Lucano (Basilicata) dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa  in  sicurezza  delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria)»;
 Vista  la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella quale  si  individuano  le  dighe  per  le  quali  sono  ricorrenti i requisiti   previsti   dal   decreto-legge   29 marzo  2004,  n.  79, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, per la relativa messa in sicurezza;
 Vista  la  nota  del  Registro  italiano  dighe  prot.  n. 388, del 20 gennaio 2005;
 Vista  la  nota  del  Registro  italiano  dighe  prot. n. 4994, del 31 maggio 2005;
 Vista  la  nota  del  Registro italiano dighe n. 4256, del 5 maggio 2005,  inerente  alla  possibilita'  di  stipulare  apposite  polizze assicurative;
 Ritenuto,  pertanto, che per la diga di Muro Lucano sono ricorrenti i  requisiti  di  legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione  civile  al  fine di procedere alla messa in sicurezza del predetto invaso;
 Acquisita  l'intesa della regione Basilicata con nota del 26 luglio 2005, pervenuta in data 8 agosto 2005;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione  di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
 Su proposta del Registro italiano dighe;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 
 1.  Il  direttore del settore infrastrutture del servizio integrato infrastrutture  e  trasporti  per  le  regioni Puglia - Basilicata e' nominato commissario delegato per la messa in sicurezza della diga di Muro   Lucano  (comune  di  Muro  Lucano)  e  provvede,  al  fine  di fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  in  atto  e  per eliminare le connesse  situazioni  di  rischio, a porre in essere la progettazione preliminare,  definitiva  ed  esecutiva, degli interventi di messa in sicurezza della predetta diga, anche tramite la eventuale dismissione definitiva   mediante  demolizione,  anche  parziale,  dell'opera  di sbarramento,  purche'  risulti  comunque  garantita  la sicurezza del sito.  Per  le medesime finalita' il commissario delegato dispone per l'appalto  e  per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonche' per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione.
 2.  Per  consentire  l'utilizzo della risorsa idrica il commissario delegato  valutera',  nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilita'  di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1.
 3.  Il  commissario  delegato,  qualora  non  abbia disposto per la dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione;  ovvero  qualora  si proceda alla dismissione definitiva delle   opere,   alla  consegna  di  quelle  residuali  all'autorita' competente per l'asta fluviale.
 4.  Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli  interventi  e  delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate  previa  acquisizione  del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge, convertito n. 79/2004 secondo le modalita' previste  dal  decreto-legge  8 agosto  1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
 5.  Per  la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di  messa  in  sicurezza  della  diga  di cui al comma 1 del presente articolo,  il  commissario  delegato  provvede  per le occupazioni di urgenza  e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una volta  emesso  il  decreto  di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni  altro  adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del  verbale  di  immissione  in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il  commissario delegato predispone, entro 30 giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un cronoprogramma delle attivita' da porre in  essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato  su  base  mensile.  Tale cronoprogramma sara' trasmesso al comitato di alta sorveglianza istituito dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, al Registro italiano dighe ed al Dipartimento della protezione civile.
 2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attivita' prevista nel  cronoprogramma,  il commissario delegato comunica al comitato di alta   sorveglianza  ed  al  Registro  italiano  dighe  lo  stato  di avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali scostamenti,  nonche'  indicando  le  misure che saranno adottate dal commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza  il  commissario  delegato  si  avvale  delle strutture del Servizio  integrato  infrastrutture e trasporti Puglia - Basilicata - Settore   infrastrutture.   Il  commissario  delegato  puo',  qualora ritenuto  necessario  per la celere realizzazione degli interventi di messa  in  sicurezza,  affidare  la  progettazione  degli  interventi all'esterno  anche  avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 4.
 2. Per gli interventi di messa in sicurezza il commissario delegato nomina  un  responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito del   Servizio   integrato  infrastrutture  e  trasporti  di  cui  al precedente  comma  1  al  quale,  nell'ambito della vigenza temporale dello  stato  di  emergenza,  e' riconosciuto un compenso forfettario annuo  lordo pari al trenta per cento dell'indennita' di posizione in godimento.  Il  commissario  delegato,  nell'ambito  delle iniziative intraprese per la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente ordinanza,  e'  autorizzato  ad avvalersi di un numero massimo di due unita'  di  personale  prescelte  nell'ambito  del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Puglia - Basilicata, a cui potranno essere corrisposti  compensi  per  lavoro  straordinario effettivamente reso fino  ad  un  massimo di 70 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente  normativa.  Al personale della struttura commissariale sono, inoltre,  corrisposti i rimborsi per le spese di missione, nonche' il rimborso degli oneri per l'utilizzo del mezzo proprio previa espressa autorizzazione  commissariale.  Per le finalita' di cui alla presente ordinanza  il  commissario delegato puo', altresi', stipulare fino ad un  massimo di 1 contratti di consulenza, per un importo massimo fino a complessivi euro 20.000, con esperti aventi comprovata esperienza e professionalita'  nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza.
 3.   Il   Presidente   del  registro  italiano  dighe  con  proprio provvedimento    individua,   nell'ambito   dell'Ufficio   periferico territorialmente  competente, il personale preposto alle attivita' di istruttoria   per   l'approvazione   tecnica   dei   progetti  e  del monitoraggio  degli  interventi  in  fase  di  esecuzione di cui alla presente  ordinanza  fino  ad  un  massimo di due unita'. Al predetto personale,   qualora   titolare   di  qualifica  dirigenziale,  sara' corrisposto un compenso forfettario annuo pari al 30% dell'indennita' di  posizione  in  godimento,  altresi' il personale non dirigenziale potra'   essere   autorizzato   a   svolgere  prestazioni  di  lavoro straordinario  fino  ad  un  massimo  di  70  ore  mensili-procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al  personale  dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed espressamente  autorizzato  ad  utilizzare  il  mezzo proprio saranno corrisposti i relativi rimborsi di legge.
 4.  Con  le  medesime modalita' il Presidente del registro italiano dighe  individua  fino  ad  un  massimo  di  una  unita' di personale dirigenziale  e  fino  ad  un  massimo di due unita' di personale non dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento delle attivita' tecniche ed  amministrative  degli  uffici  della  sede  centrale del medesimo Registro  italiano  dighe  connesse  con  l'approvazione dei progetti degli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza  ai quali sara' corrisposto il trattamento economico previsto dal precedente comma 3.
 5.  In  ragione dei compiti affidati al commissario delegato di cui alla  presente  ordinanza,  nominato  per la messa in sicurezza delle grandi  dighe  ai  sensi  del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' corrisposta   al   medesimo   commissario  -  Direttore  del  Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti, una indennita'  onnicomprensiva,  ad  eccezione  del  solo trattamento di missione,  di  entita'  pari  al  venti  per  cento  del  trattamento economico in godimento.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste   dalla  presente  ordinanza  il  commissario  delegato,  e' autorizzato,  ove  ritenuto  indispensabile e sulla base di specifica motivazione,   a   derogare,   nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico  e  della  direttiva  del  Presidente del Consiglio   dei   Ministri   del   22 ottobre   2004,  alle  seguenti disposizioni normative:
 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), art. 378;
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
 regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827 e successive modifiche, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
 regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345;
 decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-ter e 1-quinquies;
 decreto-legge    8 agosto    1994,   n.   507   convertito,   con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1;
 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
 decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno  2004,  concernente i criteri per la redazione del progetto di  gestione  degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  nel  rispetto  degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo;
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,  21,  22,  23,  24,  25,  26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter,  37-quater  nonche'  le  disposizioni  di  cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554 per le parti strettamente  collegate,  e  comunque  nel  rispetto  della direttiva comunitaria  n.  93/37 e della direttiva del presidente del Consiglio dei  Ministri  del  22  ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
 leggi  regionali  strettamente  connesse  con  l'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui alla presente ordinanza il commissario delegato potra' utilizzare le risorse che si renderanno  disponibili  a  seguito del riparto delle somme stanziate dal   decreto-legge   29 marzo   2004,   n.   79,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n. 139. A tal fine e' autorizzata  l'apertura  di  una  contabilita'  speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie.
 |  |  |  | Art. 6. 
 1. In  ragione  della  peculiarita'  delle attribuzioni affidate al commissario  delegato nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe  di  cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n.  139,  il medesimo commissario,  nell'ambito  delle risorse allo stesso attribuite, puo' estendere,  in  relazione  alle  funzioni  dallo  stesso  commissario esercitate,  le  polizze  assicurative  per la responsabilita' civile stipulate   per   il   personale  dirigenziale  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.
 |  |  |  | Art. 7. 
 1.  Il  dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 agosto 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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