| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed  in particolare l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
 Vista  la  legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 settembre  2002,  che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  l'art.  61,  comma  10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n. 488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata alle  aree  depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%   sia   riservato  alle  aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord, ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c)    del Trattato   C.E.,   nonche'   nelle   aree   ricomprese nell'obiettivo 2;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347,  (G.U.C.E.  n. C175/11/2000) che, con riferimento alla   Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo 2000-2006,   comunica   gli   esiti   favorevoli   dell'esame   sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Vista  la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto N.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come modificato  dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002) 579fin, relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000 n. 133, recante   modificazioni   ed  integrazioni  al  decreto  ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, relativa alle  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato relativa alle  sopra  indicate  modalita'  e  procedure nel «settore turistico alberghiero»   nelle   aree   depresse   del   Paese   e   successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997),  e dal punto 2, lettera B) della  delibera  11  novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole, della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
 Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;
 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e  il  coordinamento  Governo,  Regioni  e  Province  autonome  per i contratti di programma;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  12 novembre  2003,  recante  modalita' di presentazione della domanda di accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
 Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di programma;
 Vista  la  nota  n.  1227704  del 16 dicembre 2004, con la quale il Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano progettuale  presentato  dal Consorzio Florovivaistico Agroambientale dello  Jonio  S.c.  a  r.l.  (CONFLAJ),  per  la  realizzazione di un articolato  programma  di  investimenti florovivaistici, turistici ed industriali,  nella  regione  Sicilia,  comuni  di  Giarre (Catania), Riposto  (Catania),  Acireale  (Catania),  Aci S. Antonio (Catania) e Lentini (Siracusa);
 Considerato  che  il  contratto  ha come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione del florovivaismo e dei servizi ad esso connessi;
 Considerato  che  la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre  2003  e  n.  18  del  20  gennaio  2004  ha espresso parere favorevole  sugli  investimenti previsti dal contratto di programma e si  e' dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare  delle  risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali  di  intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 
 1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a stipulare,  con  il  Consorzio  Florovivaistico  Agroambientale dello Jonio  S.c.  a  r.l.  (CONFLAJ),  il  contratto  di  programma per la realizzazione    di   un   articolato   programma   di   investimenti florovivaistici,  turistici  ed  industriali,  nella regione Sicilia, comuni  di  Giarre  (Catania), Riposto (Catania), Acireale (Catania), Aci   S.  Antonio  (Catania)  e  Lentini  (Siracusa).  Il  contratto, sottoscritto  nei  termini  di  seguito  indicati e con le necessarie precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte   dall'Unione   europea,   verra'  trasmesso  in  copia  alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli investimenti ammessi per un totale di 47.325.045,99 euro, realizzati  dalle  aziende  consorziate  cosi'  come  indicato  nelle allegate  tabelle  1  e  2, che fanno parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
 investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) euro 15.816.721,34;
 investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  compresi  nell'allegato  I  del  Trattato (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) euro 20.833.920,42;
 investimenti  alla ricerca e allo sviluppo (capo V Aiuto di Stato n. 729/A/2000) euro 2.992.500,00;
 investimenti   nel   settore   industriale   (L.  488/1992)  euro 3.674.982,00;
 investimenti   nel   settore   turistico   (L.   488/1992)   euro 4.006.922,23.
 1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono state  concesse  nella  misura dell'80% del massimo concedibile cosi' determinato:
 investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000),  50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate  e  al  40%,  espresso  in  E.S.L., per gli investimenti localizzati  nelle  altre  aree, elevabile del 5% nel caso di giovani agricoltori;
 investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della commercializzazione  dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000),  50%  E.S.L. per le iniziative ubicate in aree Obiettivo 1;
 investimenti  nel  settore  della ricerca e dello sviluppo per il miglioramento  qualitativo delle produzioni (capo V Aiuto di Stato n. 729/2000),  100%,  nel  rispetto  delle  condizioni previste da detto regime di aiuti;
 investimenti  nel  settore  industriale (L. 488/1992): 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.;
 investimenti  nel settore turismo (L. 488/1992): 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.
 1.3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in 21.390.697,85   euro.   L'onere  massimo  a  carico  dello  Stato  e' determinato  in 14.973.488,49 euro. La restante somma di 6.417.209,36 euro sara' a carico della Regione siciliana.
 1.4.  Il  finanziamento  sara' erogato in tre quote annuali di pari importo,  prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2004, le  successive  rispettivamente  nel 2005 e 2006. Al fine del calcolo delle   agevolazioni   si  terra'  conto  del  predetto  piano  delle disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di realizzazione degli investimenti.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
 1.6.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
 1.7.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova occupazione  diretta non inferiore a n. 116 U.L.A. (Unita' lavorative annue).
 1.8.  Il Ministero delle attivita' produttive curera' i conseguenti adempimenti comunitari.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1.,  e'  approvato  il  finanziamento  di 14.973.488,49 euro a valere sulle  risorse  evidenziate  nel  decreto  3 luglio 2003 del Ministro delle attivita' produttive indicato nelle premesse.
 3.  L'operativita'  della  presente  delibera  e'  subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilita' delle quote di cofinanziamento regionale.
 4.  Prima  della  stipula  del  contratto di programma il Ministero delle  attivita'  produttive  dovra' aver verificato le condizioni di seguito indicate:
 che  gli  investimenti  proposti  siano coerenti con il POR della Regione  siciliana in ordine alla tipologia delle spese ammissibili e al limite massimo degli investimenti in azienda agricola previsti dal citato documento di programmazione regionale.
 La   provata   redditivita'   delle   aziende   beneficiarie  delle agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, il rispetto dei requisiti comunitari  minimi  in  materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,   che  il  conduttore  dell'azienda  possieda  conoscenze  e competenze  professionali  adeguate,  nonche' il rispetto di tutte le altre  condizioni  previste  dai  citati  regimi  di aiuti in materia agricola e della pesca.
 Roma, 18 marzo 2005
 
 Il segretario del C.I.P.E.
 Baldassarri
 
 Il presidente delegato
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
 
 Ufficio  di  controllo  Ministeri  economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 288
 |