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| Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 3 agosto 2005 |  | Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 e
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
 Vista  la  direttiva  1999/31/CE  del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa  alle  discariche  dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II;
 Vista  la  decisione  2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche  ai  sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;
 Visto  il  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36, recante attuazione  della  direttiva  1999/31/CE  relativa alle discariche di rifiuti  e,  in  particolare,  l'art.  7,  comma 5, che demanda ad un apposito  decreto  la  definizione  dei  criteri di ammissibilita' in discarica dei rifiuti;
 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 29 luglio  2004,  n.  248,  relativo alla determinazione e disciplina delle  attivita'  di  recupero  dei  prodotti  e  beni  di  amianto e contenenti  amianto, che adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge  27 marzo  1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per  il  trasporto  ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento,   sull'imballaggio   e  sulla  ricopertura  dei  rifiuti medesimi nelle discariche;
 Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Principi generali
 
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i  criteri e le procedure di ammissibilita'  dei rifiuti nelle discariche, in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
 2.   I  rifiuti  sono  ammessi  in  discarica,  esclusivamente,  se risultano  conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
 3. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche sono impiegati  i  metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.
 4.  Tenuto  conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello  di  tutela  ambientale  superiore  a  quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore  a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di rifiuti  che  soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.
 |  |  |  | Art. 2. Caratterizzazione di base
 
 1.  Al fine di determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in ciascuna categoria  di  discarica, cosi' come definite dall'art. 4 del decreto legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36,  il produttore dei rifiuti e' tenuto  ad  effettuare  la  caratterizzazione  di  base  di  ciascuna tipologia  di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione essere  effettuata  prima  del  conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.
 2.  La  caratterizzazione  di base determina le caratteristiche dei rifiuti  attraverso  la  raccolta di tutte le informazioni necessarie per   lo   smaltimento   finale   in   condizioni  di  sicurezza.  La caratterizzazione di base e' obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed   e'   effettuata   nel   rispetto  delle  prescrizioni  stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.
 3. La caratterizzazione di base e' effettuata in corrispondenza del primo  conferimento  e  ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
 4.  Se  le  caratteristiche  di  base  di una tipologia di rifiuti, dimostrano  che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella  corrispondente  categoria.  La  mancata conformita' ai criteri comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.
 5.  Al  produttore  dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita' del  produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del   decreto   legislativo   13 gennaio   2003,  n.  36,  spetta  la responsabilita'  di  garantire  che  le  informazioni  fornite per la caratterizzazione sono corrette.
 6.  Il  gestore  e'  tenuto  a  conservare  i dati richiesti per un periodo di cinque anni.
 |  |  |  | Art. 3. Verifica di conformita'
 
 1.  I  rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica  sulla base della caratterizzazione di base di cui all'art. 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di  conformita'  per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa  categoria  e  se  soddisfano  i  criteri  di ammissibilita' previsti dal presente decreto.
 2.  La verifica di conformita' e' effettuata dal gestore sulla base dei  dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la medesima  frequenza  della  caratterizzazione  di base, come indicato all'art. 2, comma 3.
 3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o piu'  determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base.  Tali  determinazioni  devono  comprendere  almeno  un  test di cessione  per  lotti.  A  tal  fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi  di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.
 4.  Il  gestore e' tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.
 |  |  |  | Art. 4. Verifica in loco
 
 1.  Ai  fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve  sottoporre  ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico  e controllare la documentazione attestante che il rifiuto e' conforme  ai  criteri  di  ammissibilita' dal presente decreto per la specifica categoria di discarica.
 2.  I  rifiuti  smaltiti  dal  produttore,  in una discarica da lui gestita,   possono   essere   sottoposti  a  verifica  nel  luogo  di produzione.
 3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli  che  sono  stati  sottoposti alla caratterizzazione di base e alla  verifica di conformita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto  e  se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di  accompagnamento  secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  11, comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
 4.  Al  momento  del  conferimento  dei  rifiuti in discarica, sono prelevati    campioni    con    cadenza    stabilita   dall'autorita' territorialmente  competente e, comunque, con frequenza non superiore a  un  anno.  I  campioni  prelevati  devono essere conservati presso l'impianto    di    discarica,    a    disposizione    dell'autorita' territorialmente competente, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
 |  |  |  | Art. 5. Impianti di discarica per rifiuti inerti
 
 1.  Fatto  salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:
 a) i  rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento  analitico,  in quanto sono considerati gia' conformi ai criteri  specificati  nella  definizione  di  rifiuti  inerti  di cui all'art.  2,  comma 1,  lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.  36  ed ai criteri di ammissibilita' stabiliti dal presente decreto.  Si  deve  trattare  di  una  singola  tipologia  di rifiuti proveniente  da  un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse  tipologie  di  rifiuti  elencati  nella  tabella 1,  purche' provenienti dallo stesso processo produttivo;
 b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:
 sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al presente decreto,  presentano  un  eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto;
 non   contengono   contaminanti   organici   in  concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.
 2.  E'  vietato  il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che  contengono  le  sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25 ottobre  1999,  n.  471, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale  ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite e' fissato 1 mg/kg.
 3.  Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 sono  disposte  dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
 4.  Qualora  sia  dubbia  la  conformita'  dei  rifiuti  ai criteri specificati  nella  definizione  di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera e)  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perche' se  ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono  contaminati  o  contengono  altri  materiali  o  sostanze  come metallo,  amianto,  plastica,  sostanze chimiche in quantita' tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento  in  una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti.
 
 Tabella 1
 
 Rifiuti  inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica
 per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione
 
 =====================================================================
 Codice |         Descrizione         |         Restrizioni =====================================================================
 |Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti 10 11 03|a base di vetro **           |organici --------------------------------------------------------------------- 15 01 07|Imballaggi in vetro          | ---------------------------------------------------------------------
 |                             |Solamente i rifiuti
 |                             |selezionati da costruzione e 17 01 01|Cemento                      |demolizione (*) ---------------------------------------------------------------------
 |                             |Solamente i rifiuti
 |                             |selezionati da costruzione e 17 01 02|Mattoni                      |demolizione (*) ---------------------------------------------------------------------
 |                             |Solamente i rifiuti
 |                             |selezionati da costruzione e 17 01 03|Mattonelle e ceramiche       |demolizione (*) ---------------------------------------------------------------------
 |                             |Solamente i rifiuti
 |Miscugli di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e 17 01 07|mattonelle e ceramiche       |demolizione (*) --------------------------------------------------------------------- 17 02 02|Vetro                        | ---------------------------------------------------------------------
 |                             |Esclusi i primi 30 cm di
 |                             |suolo, la torba e purche' non
 |                             |provenienti da siti 17 05 04|Terra e rocce***             |contaminati --------------------------------------------------------------------- 19 12 05|Vetro                        | ---------------------------------------------------------------------
 |                             |Solamente vetro raccolto 20 01 02|Vetro                        |separatamente ---------------------------------------------------------------------
 |                             |Solo rifiuti di giardini e
 |                             |parchi; eccetto terra vegetale 20 02 02|Terre e rocce                |e torba
 
 (*)  Rifiuti  contenenti  una percentuale minoritaria di metalli, plastica,  terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.
 - Esclusi   i   rifiuti   prodotti   dalla  costruzione  e  dalla demolizione   provenienti  da  costruzioni  contaminate  da  sostanze pericolose  inorganiche  o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio   e   dell'impiego   di  pesticidi  o  di  altre  sostanze pericolose,  eccetera,  a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
 - Esclusi   i   rifiuti   prodotti   dalla  costruzione  e  dalla demolizione  provenienti  da  costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.
 (**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
 (***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.
 
 Tabella 2
 
 Limiti   di   concentrazione   nell'eluato  per  l'accettabilita'  in
 discariche per rifiuti inerti
 
 =====================================================================
 Componente            |         L/S=10 1/kg mg/l ===================================================================== As                               |0.05 Ba                               |2 Cd                               |0.004 Cr totale                        |0.05 Cu                               |0.2 Hg                               |0.001 Mo                               |0.05 Ni                               |0.04 Pb                               |0.05 Sb                               |0.006 Se                               |0.01 Zn                               |0.4 Cloruri                          |80 Fluoruri                         |1 Solfati                          |100 (*) Indice Fenolo                    |0.1 DOC (**)                         |50 TDS (***)                        |400
 
 (*)  Nel  caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati conformi ai criteri di  ammissibilita'  se l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come Co se L/S = 10 1/kg.
 (**)  Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra  7,5  e  8,0.  I  rifiuti  possono essere considerati conformi ai criteri  di  ammissibilita'  per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l. (E' disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
 (***)  E'  possibile  servirsi  dei  valori  per  il  TDS (Solidi disciolti  totali)  in  alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
 
 Tabella 3
 
 Limiti  di  accettabilita'  per i composti organici in discariche per
 rifiuti inerti
 
 =====================================================================
 Parametri                 |       Valore mg/kg ===================================================================== TOC (*)                                   |30000 (*) BTEX                                      |6 Olio minerale (da C10 a C40)              |500
 
 (*)  Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive,  in  grado  di  interferire  con  l'ambiente, con esclusione, quindi,  di  resine  e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per  i terreni l'autorita' competente puo' accettare un valore limite piu'  elevato,  purche'  non  si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).
 
 Tabella 4
 
 Fattori   di   equivalenza  per  il  calcolo  delle  diossine  e  dei
 dibenzofurani
 
 =====================================================================
 |                          |Fattore di equivalenza =====================================================================
 |Tetraclorodibenzodiossina | 2, 3, 7, 8         |(TCDD)                    |1 ---------------------------------------------------------------------
 |Pentaclorodibenzodiossina | 1, 2, 3, 7, 8      |(PeCDD)                   |0,5 ---------------------------------------------------------------------
 |Esaclorodibenzodiossina   | 1, 2, 3, 4, 7, 8   |(HxCDD)                   |0,1 ---------------------------------------------------------------------
 |Esaclorodibenzodiossina   | 1, 2, 3, 7, 8, 9   |(HxCDD)                   |0,1 ---------------------------------------------------------------------
 |Esaclorodibenzodiossina   | 1, 2, 3, 6, 7, 8   |(HxCDD)                   |0,1 ---------------------------------------------------------------------
 |Eptaclorodibenzodiossina  | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDD)                   |0,01 ---------------------------------------------------------------------
 |Octaclorodibenzodiossina  |
 |(OCDD)                    |0,001 ---------------------------------------------------------------------
 |Tetraclorodibenzofurano   | 2, 3, 7, 8         |(TCDF)                    |0,01 ---------------------------------------------------------------------
 |Pentaclorodibenzofurano   | 2, 3, 4, 7, 8      |(PeCDF)                   |0,5 ---------------------------------------------------------------------
 |Pentaclorodibenzofurano   | 1, 2, 3, 7, 8      |(PeCDF)                   |0,05 ---------------------------------------------------------------------
 |Esaclorodibenzofurano     | 1, 2, 3, 4, 7, 8   |(HxCDF)                   |0,1 ---------------------------------------------------------------------
 |Esaclorodibenzofurano     | 1, 2, 3, 7, 8, 9   |(HxCDF)                   |0,1 ---------------------------------------------------------------------
 |Esaclorodibenzofurano     | 1, 2, 3, 6, 7, 8   |(HxCDF)                   |0,1 ---------------------------------------------------------------------
 |Esaclorodibenzofurano     | 2, 3, 4, 6, 7, 8   |(HxCDF)                   |0,1 ---------------------------------------------------------------------
 |Eptaclorodibenzofurano    | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDF)                   |0,01 ---------------------------------------------------------------------
 |Eptaclorodibenzofurano    | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9|(HpCDF)                   |0,01 ---------------------------------------------------------------------
 |Octaclorodibenzofurano    |
 |(OCDF)                    |0,001
 |  |  |  | Art. 6. Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
 
 1.  Nelle  discariche  per  rifiuti non pericolosi e' consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:
 a) i  rifiuti  urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n. 36, classificati come non pericolosi  nel  capitolo  20  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti, le frazioni  non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e  i  rifiuti  non  pericolosi assimilati per qualita' e quantita' ai rifiuti urbani;
 b) i  rifiuti  non  pericolosi  individuati in una lista positiva definita  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  di  concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
 I  rifiuti  di  cui  al  comma 1, lettera a) sono ammessi in questa tipologia  di  discarica  se  risultano  conformi  a  quanto previsto dall'art.  7 del decreto legislativo 36 del 2003; non sono ammessi se risultano  contaminati  a un livello tale che il rischio associato al rifiuto  giustifica  il  loro  smaltimento  in  altri impianti. Detti rifiuti  non  possono  essere  ammessi  in  aree  in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
 2.  Fatto  salvo  quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi  che  hanno  una  concentrazione  di  sostanza  secca  non inferiore  al  25%  e  che,  sottoposti  a  test  di  cessione di cui all'allegato  3,  presentano  un  eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.
 3.  Fatto  salvo  quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle  discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresi', smaltiti rifiuti  pericolosi  stabili  non  reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:
 a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;
 b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore  al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive,  in  grado  di  interferire  con  l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;
 c) hanno  il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
 d) tali  rifiuti  non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.
 5.  Fatto  salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, in  discarica  per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di rifiuti che:
 a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
 b) contengono  diossine  o  furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;
 c) contengono  le  sostanze cancerogene previste dalla tabella 1, allegato  1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,   in   concentrazioni   superiori   a   1/10   delle  rispettive concentrazioni  limite  riportate  all'art.  2  della decisione della Commissione   2000/532/CE   e   successive   modificazioni,  con  una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0.1%.
 6.  Possono  essere  inoltre  smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
 a) i   rifiuti   costituite   da   fibre   minerali  artificiali, indipendentemente  dalla  loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi.   Il  deposito  dei  rifiuti  contenenti  fibre  minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle  appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale  da  evitare  la  frantumazione  dei materiali. Dette celle sono realizzate  con  gli  stessi  criteri  adottati per le discariche dei rifiuti  inerti.  Le  celle  sono  coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano  la  realizzazione  di  settori o trincee. Sono spaziate in modo  da  consentire  il  passaggio  degli automezzi senza causare la frantumazione  dei  rifiuti  contenenti  fibre  minerali artificiali. Entro   la  giornata  di  conferimento,  deve  essere  assicurata  la ricopertura  del  rifiuto  con materiale adeguato, avente consistenza plastica,  in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da  ricoprire  e  da  costituire  un'adeguata  protezione  contro  la dispersione  di  fibre.  Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura  devono  essere prese misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone;
 b) i  materiali  non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono  essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
 c) i   materiali  edili  contenenti  amianto  legato  in  matrici cementizie   o  resinoidi  in  conformita'  con  l'art.  7,  comma 3, lettera c)  del  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n. 36 senza essere  sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono  rispettare  i  requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto.  In  questo  caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti  2.4.2  e  2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorita' territorialmente competente.
 7.  Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 5 e  ai  parametri  indicati  con  l'asterisco  nella tabella 5 possono essere disposte dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
 
 Tabella 5
 
 Limiti   di   concentrazione   nell'eluato  per  l'accettabilita'  in
 discariche per rifiuti non pericolosi
 
 =====================================================================
 Componente                 |    L/S=10 1/kg mg/l ===================================================================== As                                         |0.2 Ba                                         |10 Cd                                         |0.02 Cr totale                                  |1 Cu                                         |5 Hg                                         |0.005 Mo                                         |1 Ni                                         |1 Pb                                         |1 Sb                                         |0.07 Se                                         |0.05 Zn                                         |5 Cloruri                                    |1500 Fluoruri                                   |15 Cianuri                                    |0.5 Solventi organici aromatici (*)            |0.4 Solventi organici azotati (*)              |0.2 Solventi organici clorurati (*)            |2 Pesticidi totali non fosforati (*)         |0.05 Pesticidi totali fosforati (*)             |0.1 Solfati                                    |2000 DOC (**)                                   |80 TDS (***)                                  |6000
 
 (*)  Le  analisi  di  tali parametri sono disposte dall'autorita' territorialmente competente esclusivamente qualora la provenienza del rifiuto  possa  determinare  il  fondato  sospetto  di  un  eventuale superamento dei limiti.
 (**)  Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I   rifiuti   possono  essere  considerati  conformi  ai  criteri  di ammissibilita'  per  il  carbonio  organico disciolto se il risultato della  prova  non supera 80mg/l. (E disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
 (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
 |  |  |  | Art. 7. Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi
 
 1.  Nel  rispetto  dei  principi  stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36,  le  autorita' territorialmente competenti possono   autorizzare,  anche  per  settori  confinati,  le  seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
 a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
 b) discariche  per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in  discariche  considerate  bioreattori  con  recupero  di  biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
 c) discariche  per  rifiuti  misti  non  pericolosi  con  elevato contenuto  sia  di  rifiuti  organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.
 2.  I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di discariche di    cui   al   comma 1,   vengono   individuati   dalle   autorita' territorialmente  competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I  criteri  sono  stabiliti,  caso  per  caso,  tenendo  conto  delle caratteristiche   dei  rifiuti,  della  valutazione  di  rischio  con riguardo  alle  emissioni della discarica e dell'idoneita' del sito e prevedendo  deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.
 3.  Le  autorita'  territorialmente  competenti  possono, altresi', autorizzare  monodiscariche  per  rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza  e da operazioni di bonifica  dei  siti  inquinati  ai  sensi  del  decreto  del Ministro dell'ambiente  25 ottobre 1999, n. 471, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, allegato 1, colonna B, al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
 |  |  |  | Art. 8. Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
 
 1.  Fatto  salvo  quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle  discariche  per  rifiuti  pericolosi  sono  smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
 b) contengono  PCB  come  definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
 c) contengono  diossine  o  furani calcolati secondo i fattori di equivalenza  di  cui  alla  tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
 d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;
 e) il  TOC  non  deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze  organiche  chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente,  con  esclusione,  quindi,  di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.
 2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere b)  e  c)  e  ai  parametri  indicati  con  l'asterisco nella tabella 6  possono  essere  disposte  dall'autorita' territorialmente competente  qualora  la  provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
 
 Tabella 6
 
 Limiti   di   concentrazione   nell'eluato  per  l'accettabilita'  in
 discariche per rifiuti pericolosi
 
 =====================================================================
 Componente                 |    L/S=10 1/kg mg/l ===================================================================== As                                         |2.5 Ba                                         |30 Cd                                         |0.2 Cr totale                                  |7 Cu                                         |10 Hg                                         |0.05 Mo                                         |3 Ni                                         |4 Pb                                         |5 Sb                                         |0.5 Se                                         |0.7 Zn                                         |20 Cloruri                                    |2500 Fluoruri                                   |50 Cianuri                                    |5 Solventi organici aromatici (*)            |4 Solventi organici azotati (*)              |2 Solventi organici clorurati (*)            |20 Pesticidi totali non fosforati (*)         |0.5 Pesticidi totali fosforati (*)             |1 Solfati                                    |5000 DOC (**)                                   |100 TDS(***)                                   |10000
 
 (*) Le   analisi   di  tali  parametri  possono  essere  disposte dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto  possa  determinare  il  fondato  sospetto  di  un  eventuale superamento dei limiti.
 (**)  NeI caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I   rifiuti   possono  essere  considerati  conformi  ai  criteri  di ammissibilita'  per  il  carbonio  organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l. (E disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
 (***)  E'  possibile  servirsi  dei  valori  per  il  TDS (Solidi disciolti  totali)  in  alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
 |  |  |  | Art. 9. Criteri di ammissibilita' per il deposito sotterraneo
 
 1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non  pericolosi  e  i  rifiuti  pericolosi,  ad  esclusione di quelli indicati al comma 3.
 2.  Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, e' effettuata  la  valutazione  della  sicurezza  conformemente a quanto stabilito   al   punto  3  dell'allegato  1  al  decreto  legislativo 13 gennaio   2003,   n.   36  e  degli  ulteriori  criteri  stabiliti nell'allegato  4  al  presente  decreto.  I  rifiuti  sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.
 3.  Non  possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che  possono  subire  trasformazioni  indesiderate  di  tipo  fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:
 a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 b) i  rifiuti  e  i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto  con  l'acqua  o  con  la  roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi:
 un cambiamento di volume;
 una  generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi,  o  qualunque  altra  reazione  che possa rappresentare un rischio  per  la  sicurezza  operativa  e/o  per  l'integrita'  della barriera;
 c) i rifiuti biodegradabili;
 d) i rifiuti dall'odore pungente;
 e) i  rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che:
 provocano  concentrazioni  di  gas  tossici  per  le  pressioni parziali dei componenti;
 in   condizioni   di  saturazione  in  un  contenitore  formano concentrazioni  superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosivita';
 f) i  rifiuti  con un'insufficiente stabilita' tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;
 g) i  rifiuti autoinflammabili o soggetti a combustione spontanea nelle  condizioni  previste  per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.
 4.  Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, e' effettuata  la  valutazione  dei  rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformita' a quanto previsto al punto  1.2  dell'allegato  4.  Tale valutazione deve accertare che il livello  di  isolamento  del  deposito  sotterraneo dalla biosfera e' accettabile.
 5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono  essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita'; i differenti   gruppi   di  compatibilita'  devono  essere  fisicamente separati nella fase di stoccaggio.
 |  |  |  | Art. 10. Deroghe
 
 1.  Sono  ammessi  valori  limite  piu'  elevati  per  i  parametri specifici  fissati  agli  articoli 5,  6,  8 e 9 del presente decreto qualora:
 a) sia  effettuata  una  valutazione  di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non  esistono  pericoli  per  l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
 b) l'autorita'      territorialmente      competente      conceda un'autorizzazione  presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola  discarica,  tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
 c) i  valori  limite  autorizzati  per la specifica discarica non superino,   per   piu'   del   triplo,   quelli  specificati  per  la corrispondente  categoria  di  discarica  e,  limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il  valore limite autorizzato non superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.
 2.  In  presenza  di  concentrazioni  elevate  di metalli nel fondo naturale   dei   terreni   circostanti   la   discarica,  l'autorita' territorialmente   competente  puo'  stabilire  limiti  piu'  elevati coerenti con tali concentrazioni.
 3.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:
 a) carbonio  organico  disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e 6;
 b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
 c) PCB di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);
 d)  carbonio  organico  totale  (TOC)  e  pH nelle discariche per rifiuti  non  pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
 e) carbonio  organico  totale  (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.
 4.  Con  cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio,  nell'ambito  degli obblighi di relazione sull'attuazione della  direttiva  1999/31/CE  previsti  dall'art.  15  della medesima direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni  concesse  in  virtu' del presente articolo sulla base delle   informazioni   ricevute   dall'Agenzia   per   la  protezione dell'ambiente  e per i Servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 10, comma 4  del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La relazione e'  elaborata  in  base  al  questionario  adottato  con la decisione 2000/738/CE della commissione del 17 novembre 2000.
 |  |  |  | Art. 11. Abrogazioni
 
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  e'  abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del  territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003.
 Roma, 3 agosto 2005
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 
 Il Ministro della salute
 Storace
 |  |  |  | Allegato 1 
 CARATTERIZZAZIONE DI BASE
 
 La  caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche  dei  rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni  necessarie  per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
 
 1. Scopi della caratterizzazione di base.
 
 La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
 a) fornire  le  informazioni  fondamentali in merito ai rifiuti (tipo  e  origine,  composizione,  consistenza,  tendenza  a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
 b) fornire  le  informazioni  fondamentali  per  comprendere il comportamento   dei   rifiuti   nelle  discariche  e  individuare  le possibilita'  di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;
 d) individuare  le variabili principali (parametri critici) per la  verifica  di conformita' di cui all'art. 3 del presente decreto e le eventuali possibilita' di semplificare i test relativi (in modo da ridurre  il  numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle  informazioni  pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base  e  i risultati delle procedure di test semplificate, nonche' la frequenza delle verifiche di conformita'.
 
 2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base.
 
 I  requisiti  fondamentali  per  la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti:
 a) fonte ed origine dei rifiuti;
 b) le  informazioni  sul  processo  che  ha  prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
 c) descrizione  del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una  dichiarazione  che  spieghi  perche'  tale  trattamento  non  e' considerato necessario;
 d) i  dati  sulla  composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
 e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
 f) codice  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti  (decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);
 g) per   i   rifiuti  pericolosi:  le  proprieta'  che  rendono pericolosi  i  rifiuti,  a  norma  dell'allegato  III della direttiva 91/689/CEE  del  Consiglio  del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
 h) le  informazioni  che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra  le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 i) la   categoria  di  discarica  alla  quale  i  rifiuti  sono ammissibili;
 j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
 k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.
 
 3. Caratterizzazioni analitiche.
 
 Per  ottenere  le  informazioni  di  cui al precedente punto 2 e' necessario  sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre al  comportamento  dell'eluato  deve  essere nota la composizione dei rifiuti   o   deve   essere  determinata  mediante  caratterizzazione analitica.  Le  determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie  di  rifiuti  devono  sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformita'.
 La  determinazione  delle  caratteristiche  dei rifiuti, la gamma delle   determinazioni   analitiche   richieste  e  il  rapporto  tra caratterizzazione  dei  rifiuti  e  verifica  della  loro conformita' dipendono  dal  tipo  di  rifiuti.  Ai  fini  della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:
 a) rifiuti   regolarmente   generati  nel  corso  dello  stesso processo;
 b) rifiuti non generati regolarmente.
 Le   caratterizzazioni  descritte  alle  lettere a)  e  b)  danno informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente; e'  possibile  inoltre  fornire  informazioni  descrittive  (come  ad esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani). a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.
 I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti  regolarmente  nel  corso  dello stesso processo, durante il quale:
 l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le  materie  coinvolte  nel  processo  e  il processo stesso sono ben definiti;
 il   gestore   dell'impianto  fornisce  tutte  le  informazioni necessarie  ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti  nel  processo  (in  particolare, modifiche dei materiali impiegati).
 Il  processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono   anche  provenire  da  impianti  diversi,  se  e'  possibile considerarli  come  un  flusso  unico  che  presenta  caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).
 Per  l'individuazione  dei  rifiuti generati regolarmente, devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del presente allegato e in particolare:
 la composizione dei singoli rifiuti;
 la variabilita' delle caratteristiche;
 se   prescritto,  il  comportamento  dell'eluato  dei  rifiuti, determinato mediante un test di cessione per lotti;
 le  caratteristiche  principali, da sottoporre a determinazioni analitiche periodiche.
 Se  i  rifiuti  derivano  dallo  stesso  processo  ma da impianti diversi,  occorre  effettuare  un  numero  adeguato di determinazioni analitiche  per evidenziare la variabilita' delle caratteristiche dei rifiuti.  In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e  i  rifiuti  dovranno  essere  sottoposti soltanto alla verifica di conformita',  a  meno  che,  il  loro processo di produzione cambi in maniera significativa.
 Per  i  rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto,  i  risultati  delle  determinazioni  analitiche potrebbero evidenziare   variazioni  minime  delle  proprieta'  dei  rifiuti  in relazione  ai  valori  limite  corrispondenti.  In  tal  modo risulta effettuata  la  caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.
 I  rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la  miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti   di   diversi   impianti   di   raccolta,  possono  presentare caratteristiche  estremamente  variabili  e occorre tenerne conto per stabilire   la   tipologia  di  appartenenza  (tipologia  a:  rifiuti regolarmente  generati nel corso dello stesso processo o tipologia b: rifiuti  non  generati regolarmente). Tale variabilita' fa propendere verso la tipologia b. b) Rifiuti non generati regolarmente.
 I  rifiuti  non  generati  regolarmente  sono quelli non generati regolarmente  nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e  che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo  caso  e' necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto  e  la  loro  caratterizzazione  di  base  deve tener conto dei requisiti  fondamentali  di  cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono essere  determinate  le  caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformita'.
 
 4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche.
 
 Oltre  a  quanto  previsto  alla tabella 1 e all'art. 6, comma 6, lettera c),  ai  fini  della  caratterizzazione  di  base,  non  sono necessarie  le  determinazioni  analitiche  di  cui  al  punto  3 del presente allegato qualora:
 i  rifiuti  siano  elencati  in  una lista positiva, compresi i rifiuti  individuati  dal decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del presente decreto;
 tutte  le  informazioni  relative  alla  caratterizzazione  dei rifiuti  sono  note e ritenute idonee dall'autorita' territorialmente competente  al  rilascio  dell'autorizzazione  di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 si  tratti  di  tipologie  di  rifiuti  per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili  metodi  di  analisi.  In  questo  caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai  motivi  per  cui  i  rifiuti,  non sottoposti a caratterizzazioni analitiche,   sono   ammissibili  ad  una  determinata  categoria  di discarica.
 |  |  |  | Allegato 2 
 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO
 
 1. Principi.
 I   rifiuti  di  amianto  o  contenenti  amianto  possono  essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:
 a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
 b) discarica  per  rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella  monodedicata  per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo  dei  rifiuti  17  06  05;  per le altre tipologie di rifiuti contenenti  amianto,  purche' sottoposti a processi di trattamento ai sensi  di  quanto previsto dal decreto ministeriale 248 del 29 luglio 2004   e   con   valori   conformi  alla  tabella 1,  verificati  con periodicita' stabilita dall'autorita' competente presso l'impianto di trattamento.
 
 Tabella 1
 
 Criteri di ammissibilita' a discariche per rifiuti non pericolosi dei
 rifiuti contenenti amianto trattati
 
 =====================================================================
 Parametri                   |       Valori ===================================================================== Contenuto di amianto (% in peso)               |< = 30 Densita' apparente (g/cm3)                     |> 2 Densita' relativa (%)                          |> 50 Indice di rilascio                             |< 0.6
 
 Oltre  ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di  rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi,  per  il conferimento di rifiuti  di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalita' e criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di  protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 2. 2. Modalita' e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto.
 Il   deposito   dei  rifiuti  contenenti  amianto  deve  avvenire direttamente  all'interno  della  discarica in celle appositamente ed esclusivamente  dedicate  e  deve  essere  effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.
 Le  celle  devono  essere  coltivate  ricorrendo  a  sistemi  che prevedano  la  realizzazione  di  settori  o  trincee.  Devono essere spaziate  in  modo  da  consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.
 Per  evitare  la  dispersione  di fibre, la zona di deposito deve essere  coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni  operazione  di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati, deve   essere   regolarmente  irrigata.  I  materiali  impiegati  per copertura  giornaliera  devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi  alla  forma  e  ai  volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.
 Nella  discarica  o nell'area non devono essere svolte attivita', quali  le  perforazioni,  che  possono  provocare  una dispersione di fibre.
 Deve  essere  predisposta  e  conservata  una  mappa indicante la collocazione   dei   rifiuti  contenenti  amianto  all'interno  della discarica o dell'area.
 Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese  misure  adatte  a  impedire il contatto tra rifiuti e persone. Nella  copertura  finale  dovra'  essere  operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovra' essere interessata da opere di escavazione ancorche' superficiale.
 Nella  normale  conduzione  delle  discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, il personale adotta i criteri di protezione  di  cui  al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni e norme tecniche derivate.
 |  |  |  | Allegato 3 
 CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI
 
 Il   campionamento,   le   determinazioni   analitiche   per   la caratterizzazione   di   base  e  la  verifica  di  conformita'  sono effettuati  da  persone  ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori   devono   possedere   una   comprovata   esperienza   nel campionamento  ed  analisi  dei  rifiuti  e  un  efficace  sistema di controllo della qualita'.
 Il  campionamento  e  le determinazioni analitiche possono essere effettuate  dai  produttori  di  rifiuti  o  dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualita', compreso un controllo periodico indipendente. 1.   Metodo   di   campionamento   ed   analisi  del  rifiuto  urbano biodegradabile.
 Il  campionamento  della  massa  di  rifiuti  da  sottoporre alla successiva   analisi  deve  essere  effettuato  tenendo  conto  della composizione  merceologica,  secondo  il  metodo  di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
 Secondo  quanto  previsto  dalla  Direttiva  1999/31/CE,  art. 2, lettera m),   devono   essere   considerati   fra  i  rifiuti  urbani biodegradabili  gli  alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli assorbenti. 2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.
 Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica  deve  essere  effettuato  in modo tale da ottenere un campione  rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi  e  fanghi  - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».
 Le  prove  di  eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri previsti  dalle  tabelle 2,  5 e 6 del presente decreto devono essere effettuate  mediante  i  metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed ENV 13370.
 Per  le  determinazioni  analitiche devono essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. 3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
 Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue. 3.1 Analisi del rifiuto.
 Fatto  salvo  quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il contenuto  di  amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando  una delle metodiche analitiche quantitative previste dal decreto  del  Ministro della sanita' 6 settembre 1994, la percentuale in   peso   di  amianto  presente,  calcolata  sul  rifiuto  dopo  il trattamento,  sara'  ridotta  dall'effetto  diluizione  della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.
 La densita' apparente e' determinata secondo le normali procedure di   laboratorio   standardizzate,  con  utilizzazione  di  specifica strumentazione   (bilancia   idrostatica,  picnometro).  La  densita' assoluta e' determinata come media pesata delle densita' assolute dei singoli  componenti  utilizzati  nelle  operazioni di trattamento dei rifiuti  contenenti  amianto  e  presenti  nel  materiale  finale. La densita'   relativa  e'  calcolata  come  rapporto  tra  la  densita' apparente e la densita' assoluta.
 L'indice di rilascio I.R. e' definito come:
 I.R. = frazione ponderale di amianto/densita' relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).
 L'indice  di  rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo  che  esso  ha  acquisito  le  caratteristiche  di compattezza e solidita'.
 La  prova  deve  essere  eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
 La  valutazione  dell'indice  di  rilascio  deve  essere eseguita secondo le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo. 3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.
 Vanno  adottate  le  tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto  di  fase  (MOCF);  per  la valutazione dei risultati delle analisi  si  deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della sanita' 6 settembre 1994.
 |  |  |  | Allegato 4 
 VALUTAZIONE  DELLA  SICUREZZA  AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN
 DEPOSITI SOTTERRANEI
 
 1. Principi di sicurezza per tutti i tipi di deposito sotterraneo. 1.1. L'importanza della barriera geologica.
 Lo smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento  dei  rifiuti  dalla  biosfera.  I  rifiuti, la barriera geologica  e  le  cavita', e in particolare le strutture artificiali, costituiscono  un  sistema che, come tutti gli altri aspetti tecnici, deve rispettare i prescritti requisiti. In particolare, devono essere attuate  le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti  nelle  acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello  stato  di  tutti  i corpi idrici sotterranei. A tal fine, deve essere  effettuata  la  valutazione a lungo termine dell'impianto, in conformita' a quanto stabilito al punto 1.2.7 del presente allegato. 1.2. Valutazione dei rischi specifica per il sito.
 Per la valutazione dei rischi e' necessario individuare:
 il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);
 i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque sotterranee);
 le  vie  attraverso  le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono raggiungere la biosfera; e
 la   valutazione   dell'impatto   delle  sostanze  che  possono raggiungere la biosfera.
 I  criteri  di  ammissibilita' per il deposito sotterraneo devono essere  basati  sull'analisi  della roccia ospitante, accertando che, per  quanto  riguarda  il  sito,  non  sia  applicabile  alcuna delle condizioni  dell'allegato  1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36  ad eccezione dei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 per gli impianti di discarica  per rifiuti inerti e dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.
 I  criteri  di  ammissibilita'  devono essere determinati tenendo conto  delle  condizioni locali. A tale scopo e' necessario accertare che  gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito, cioe' valutare  i  rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema generale   costituito   dai   rifiuti,   dalle  strutture  e  cavita' artificiali e dalla natura della roccia ospitante.
 La  valutazione  dei  rischi  dell'impianto specifica per il sito deve  essere  effettuata  sia  per  la fase operativa che per la fase post-operativa.  L'esito delle valutazioni consentira' di definire le misure  di  controllo  e  di  sicurezza necessarie e di determinare i criteri di ammissibilita'.
 E'  necessario  effettuare un'analisi integrata della valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:
 1) valutazione geologica;
 2) valutazione geomeccanica;
 3) valutazione idrogeologica;
 4) valutazione geochimica;
 5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;
 6) valutazione della fase operativa;
 7) valutazione a lungo termine;
 8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie del sito. 1.2.1. Valutazione geologica.
 E'  necessaria  un'indagine della struttura geologica di un sito, se  non  e'  gia' nota, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce,  dei  suoli  e  della  topografia.  L'esame geologico serve ad accertare  che  il  sito  e'  adatto  alla  creazione  di un deposito sotterraneo.  Devono  essere inseriti la collocazione, la frequenza e la  struttura  delle  irregolarita'  o  delle  fratture  degli strati geologici  circostanti  e l'impatto potenziale dell'attivita' sismica su  tali strutture. E indispensabile prendere in considerazione anche siti alternativi. 1.2.2. Valutazione geomeccanica.
 La  stabilita'  delle  cavita' deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei  rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.
 E' necessario accertare che:
 1)  durante  e  dopo  la  formazione  delle  cavita', ne' nella cavita'  stessa  ne'  sulla  superficie  del  suolo  sono prevedibili deformazioni  di rilievo che possano danneggiare la funzionalita' del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;
 2)  la  capacita'  di  carico  della  cavita'  e' sufficiente a prevenirne il crollo durante l'utilizzo;
 3)  il materiale depositato deve avere la stabilita' necessaria ad  assicurarne  la  compatibilita'  con  le proprieta' geomeccaniche della roccia ospitante. 1.2.3. Valutazione idrogeologica.
 E'  indispensabile un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche  per  valutare  la  configurazione dello scorrimento delle acque   sotterranee   negli  strati  circostanti,  sulla  base  delle informazioni  sulla  conduttivita'  idraulica  della  massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici. 1.2.4. Valutazione geochimica.
 E'  indispensabile  un'indagine  approfondita  della composizione delle  rocce  e  delle  acque  sotterranee per valutare la situazione attuale  delle  acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonche'   una  descrizione  mineralogica  quantitativa  della  roccia ospitante.  Va  valutata  anche  l'incidenza  della  variabilita' sul sistema geochimico. 1.2.5. Valutazione dell'impatto sulla biosfera.
 E'   indispensabile   un'indagine   sull'impatto   del   deposito sotterraneo  sulla  biosfera.  Vanno  svolti  anche studi di base per determinare   il   livello  delle  sostanze  coinvolte  nell'ambiente naturale locale. 1.2.6. Valutazione della fase operativa.
 Per quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve accertare:
 1) la stabilita' delle cavita' come stabilito al punto 1.2.2;
 2)  che  non  esistono  rischi  inaccettabili  che  si  crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera;
 3)  che  non  esistono  rischi  inaccettabili  per  l'esercizio dell'impianto.
 L'accertamento   della  sicurezza  operativa  dell'impianto  deve comprendere  un'analisi  sistematica del suo esercizio, sulla base di dati  specifici  relativi  all'inventario  dei rifiuti, alla gestione dell'impianto  e  al  programma di attivita'. Va dimostrato che tra i rifiuti  e  la  roccia  non  rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche  tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da  mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti  non ammissibili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36  e  dei  rifiuti  non  ammessi  al deposito sotterraneo  ai  sensi dell'art. 9, comma 3 del presente decreto, non e' consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione   spontanea   nelle  condizioni  di  stoccaggio  previste (temperatura,  umidita),  prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti   dalla   raccolta   sotto   forma   di  miscellanea  non identificata.
 Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una  via  di  contatto  tra  i  rifiuti e la biosfera durante la fase operativa.  I  diversi  tipi  di  rischi  operativi potenziali devono essere  riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi inaccettabili di  una  rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza. 1.2.7. Valutazione a lungo termine.
 Per  conseguire  l'obiettivo  di  uno smaltimento sostenibile, la valutazione  dei rischi deve comprendere previsioni di lungo termine. Va  accertato  quindi  che  durante  la  fase  post-operativa a lungo termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con la biosfera.
 E'  necessario  analizzare quantitativamente sul lungo periodo le barriere  del  sito  di  deposito  sotterraneo  (come la qualita' dei rifiuti,  le  strutture  artificiali, le opere di consolidamento e di sigillatura  di  pozzi  e forature), le caratteristiche prestazionali della  roccia  ospitante,  degli  strati circostanti e del terreno di copertura  e  valutarle  sulla  base  di dati specifici del sito o di calcoli  deduttivi  sufficientemente  prudenti. Va tenuto conto anche delle  condizioni  geochimiche  e geoidrologiche come la circolazione delle  acque sotterranee (cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.2.4), l'efficacia delle  barriere,  l'attenuazione  naturale e il percolato dei rifiuti depositati.
 La  sicurezza  a  lungo  termine  di un deposito sotterraneo deve essere  accertata  attraverso  un esame che comprenda una descrizione della  situazione  iniziale  in  un  momento specifico (ad esempio il momento  della  chiusura)  seguita  da  una  previsione  dei maggiori cambiamenti  previsti  nel  tempo geologico. Vanno infine valutate le conseguenze  del  rilascio  delle  sostanze  coinvolte  dal  deposito sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto della  possibile  evoluzione  a  lungo  termine della biosfera, della geosfera e del deposito sotterraneo.
 Nel  valutare  i  rischi legati ai rifiuti a lungo termine non e' necessario  tenere  conto  dei  contenitori  e del rivestimento delle cavita' per la loro durata limitata. 1.2.8.   Valutazione   di  impatto  degli  impianti  di  raccolta  di superficie.
 Anche  quando  sono  destinati  allo  smaltimento  sotterraneo, i rifiuti  portati  al  sito  vengono  scaricati, sottoposti a prove ed eventualmente   stuccati   in  superficie  prima  di  raggiungere  la destinazione   finale.   Gli   impianti  di  raccolta  devono  essere progettati  e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana e all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per gli altri impianti di raccolta dei rifiuti. 1.2.9. Valutazione degli altri rischi.
 Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere stoccati  in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da attivita'  minerarie.  Non  sono  ammessi  rifiuti  che  contengono o possono  produrre  sostanze  pericolose  per la salute umana, come ad esempio germi patogeni di malattie contagiose.
 2. Considerazioni supplementari in materia di miniere di salgemma.
 
 2.1. Importanza della barriera geologica.
 Per  quanto  riguarda  i  principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:
 roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti,
 strati  soprastanti  e  sottostanti  di  rocce impermeabili (ad esempio  di  anidrite)  che  costituiscono una barriera geologica che impedisce  alle  acque sotterranee di penetrare nella discarica e che impedisce  ai  liquidi  e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica e' attraversata da pozzi e perforazioni e' necessario provvedere a sigillarli durante le  operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente   dopo  la  cessazione  delle  attivita'  del  deposito sotterraneo.  Se  l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di  attivita'  della discarica, dopo la cessazione delle attivita' di questa e' indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile  all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica operativa  a  tale  profondita',  in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare   nella  miniera  ancora  in  funzione  non  possa  comunque penetrare nell'area di smaltimento,
 nelle  miniere  di salgemma il sale e' considerato una barriera di  contenimento  totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera  solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento  geologico  a  lungo  termine  come  il  movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare). Non  esistono  probabilita'  molto  elevate  che  i rifiuti subiscano alterazioni  nelle  condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli. 2.2. Valutazione a lungo termine.
 La  sicurezza  a lungo termine di un deposito sotterraneo situato in  uno  strato  roccioso  di  salgemma  va  accertata principalmente designando  la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde al  requisito  di  impermeabilita' ai gas e ai liquidi e, grazie alla sua  natura  convergente,  e'  in grado di incapsulare i rifiuti e di isolarli completamente al termine del processo di trasformazione.
 La  natura  convergente  della  roccia  salina  non  e' quindi in contrasto con la necessita' di disporre di cavita' stabili nella fase operativa.  La  stabilita'  e' un fattore importante per garantire la sicurezza operativa e mantenere l'integrita' della barriera geologica senza  limitazioni  di  tempo,  assicurando cosi' la protezione della biosfera.  I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento permanente rispetto  alla  biosfera.  Il  cedimento  controllato  del terreno di copertura   o   altri   difetti  prevedibili  a  lungo  termine  sono accettabili  solo se e' possibile dimostrare che potranno verificarsi esclusivamente  trasformazioni  diverse  dalla  rottura, che rimarra' comunque integra la barriera geologica e che non si formeranno vie di contatto tra l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.
 3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura.
 
 Per  stoccaggio  in  profondita'  nella roccia dura si intende lo stoccaggio  sotterraneo  a  una profondita' di parecchie centinaia di metri;  la  roccia  dura  puo'  essere  costituita  da  diverse rocce magmatiche   come   il  granito  o  il  gneiss,  ma  anche  da  rocce sedimentarie  come  il  calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si puo' servire di una miniera non piu' sfruttata per le attivita' estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo. 3.1. Principi di sicurezza.
 Nel  caso  di  stoccaggio  nella  roccia dura non e' possibile il contenimento totale e quindi e' necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far si' che l'attenuazione naturale degli strati   circostanti  riduca  gli  effetti  degli  agenti  inquinanti impedendo   cosi'   effetti   negativi  irreversibili  nei  confronti dell'ambiente. Sara' quindi la capacita' dell'ambiente circostante di attenuare   e   degradare   gli   agenti   inquinanti  a  determinare l'accettabilita' di una fuga da una struttura di questo tipo.
 Le  prestazioni  del  sistema  di  stoccaggio  sotterraneo  vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle   diverse  componenti  del  sistema.  Nel  caso  di  stoccaggio sotterraneo  nella roccia dura, il deposito deve essere situato al di sotto  della  falda  acquifera  per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.
 Lo  stoccaggio  nella roccia dura deve rispettare tale requisito, impedendo  che  qualunque  fuga  di  sostanze pericolose dal deposito raggiunga  la  biosfera - e in particolare gli strati superiori della falda  acquifera  a contatto con essa - in quantita' o concentrazioni tali  da  provocare  effetti  nocivi.  E'  necessario quindi valutare l'afflusso  delle  acque  verso  e  nella  biosfera e l'impatto della variabilita' sul sistema idrogeologico.
 Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle  strutture  artificiali puo' portare alla formazione di gas nel deposito  sotterraneo  nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di  tale  fattore  nel  progettare  le  strutture  per  lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.
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