Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 29 luglio 2005, n. 557
Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate.

Ai sigg. prefetti della Repubblica
Ai sigg. commissari del Governo di
Trento e Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Ai sigg. questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero delle attivita'
produttive
Al commissario dello Stato nella
regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al comando generale del corpo della
Guardia di finanza

Al fine di garantire uniformi modalita' applicative, su tutto il territorio nazionale, dell'obbligo, per coloro che esercitano attivita' ricettive, di comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, disposto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, si avverte la necessita' di una verifica circa la puntuale osservanza delle disposizioni in materia da parte di tutte le strutture interessate, fra cui, come dispone la legge, «quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali», con le sole eccezioni specificamente previste.
Va avvertito, in proposito, che l'obbligo appare sussistere anche per coloro che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (c.d. «bed and breakfast»), in virtu' dell'espresso riferimento, recato nella disposizione surriportata, agli «esercizi non convenzionali». Peraltro, non di rado, anche le leggi regionali, nel disciplinare la specifica attivita' o altre consimili, non mancano di sottolineare l'applicabilita' delle norme di pubblica sicurezza, chiarendo ai destinatari il concorso delle diverse fonti legislative in materia.
Poiche' e' stato segnalato che non sempre tale obbligo viene osservato dagli esercenti le attivita' di «bed and breakfast», anche per ignoranza o inesatta interpretazione del precetto normativo, che si interseca con una disciplina regionale talvolta discordante, e poiche' si avverte l'esigenza di non lasciare margini di incertezza nella specifica materia, i Prefetti vorranno portare le presenti indicazioni a conoscenza dei comuni delle rispettive province e dei competenti organi provinciali del turismo, facendo presente anche il carattere alternativo dell'obbligo di cui al richiamato art. 109 T.U.L.P.S. rispetto agli altri, rispondenti a finalita' in parte analoghe, previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 e dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
I questori, nel procedere alla verifica, vorranno anzitutto accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive regioni al fine di modulare opportunamente le modalita' del controllo. Cio' in quanto le facolta' di accesso di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi di P.S., con le modalita' appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo in argomento, potranno essere attivate solo nel caso in cui l'attivita' ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza: in caso affermativo, trattandosi di una prestazione di alloggio nel domicilio dell'interessato, gli accessi saranno effettuati garantendo l'assoluto rispetto delle attivita' private.
Nel caso negativo, e, comunque, quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi di esercizio dell'attivita' autorizzata, ovvero fra attivita' ricettiva ed altra fattispecie di alloggio, si procedera' sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite, interessando, all'occorrenza, l'autorita' competente a conoscere il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata.
Su quanto sopra le SS.LL. vorranno impartire accurate direttive agli organi dipendenti.
Roma, 29 luglio 2005
Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
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