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| Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | CIRCOLARE 29 luglio 2005, n. 557 |  | Applicazione   dell'articolo 109  T.U.L.P.S.  -  Comunicazione  delle persone alloggiate. |  | 
 |  |  |  | Ai sigg. prefetti della Repubblica Ai  sigg. commissari del Governo di
 Trento e Bolzano
 Al    presidente    della    giunta
 regionale della Valle d'Aosta
 Ai sigg. questori della Repubblica
 e, per conoscenza:
 Al    Ministero   delle   attivita'
 produttive
 Al  commissario  dello  Stato nella
 regione siciliana
 Al rappresentante del Governo nella
 regione sarda
 Al  commissario  del  Governo nella
 regione Friuli-Venezia Giulia
 Al  presidente della commissione di
 coordinamento nella Valle d'Aosta
 Al  comando  generale dell'Arma dei
 carabinieri
 Al comando generale del corpo della
 Guardia di finanza
 
 Al  fine  di  garantire uniformi modalita' applicative, su tutto il territorio   nazionale,   dell'obbligo,  per  coloro  che  esercitano attivita'   ricettive,   di   comunicare  all'autorita'  di  pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, disposto dall'art. 109   del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  come sostituito  dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, si avverte la  necessita'  di  una  verifica  circa la puntuale osservanza delle disposizioni  in  materia da parte di tutte le strutture interessate, fra  cui,  come  dispone la legge, «quelle che forniscono alloggio in tende,  roulotte,  nonche'  i  proprietari  o  gestori  di  case e di appartamenti  per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali», con le sole eccezioni specificamente previste.
 Va  avvertito,  in proposito, che l'obbligo appare sussistere anche per  coloro  che  esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima  colazione  (c.d. «bed and breakfast»), in virtu' dell'espresso riferimento,  recato  nella disposizione surriportata, agli «esercizi non  convenzionali». Peraltro, non di rado, anche le leggi regionali, nel  disciplinare  la  specifica  attivita'  o  altre  consimili, non mancano  di  sottolineare  l'applicabilita'  delle  norme di pubblica sicurezza,  chiarendo  ai destinatari il concorso delle diverse fonti legislative in materia.
 Poiche'  e'  stato  segnalato  che  non  sempre  tale obbligo viene osservato  dagli esercenti le attivita' di «bed and breakfast», anche per  ignoranza o inesatta interpretazione del precetto normativo, che si  interseca  con  una  disciplina regionale talvolta discordante, e poiche'  si  avverte l'esigenza di non lasciare margini di incertezza nella  specifica  materia,  i  Prefetti  vorranno portare le presenti indicazioni  a  conoscenza dei comuni delle rispettive province e dei competenti  organi provinciali del turismo, facendo presente anche il carattere  alternativo  dell'obbligo  di  cui  al richiamato art. 109 T.U.L.P.S.  rispetto  agli  altri,  rispondenti  a finalita' in parte analoghe,  previsti  dall'art.  12 del decreto-legge n. 59 del 1978 e dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 I   questori,  nel  procedere  alla  verifica,  vorranno  anzitutto accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive regioni al  fine  di modulare opportunamente le modalita' del controllo. Cio' in  quanto  le facolta' di accesso di cui all'art. 16 del testo unico delle  leggi  di P.S., con le modalita' appropriate alla tipologia di esercizio  ricettivo  in argomento, potranno essere attivate solo nel caso  in  cui  l'attivita'  ricettiva  sia soggetta ad autorizzazione comunale  di  pubblica sicurezza: in caso affermativo, trattandosi di una  prestazione  di  alloggio  nel  domicilio  dell'interessato, gli accessi  saranno  effettuati  garantendo  l'assoluto  rispetto  delle attivita' private.
 Nel   caso   negativo,  e,  comunque,  quando  risulti  impossibile distinguere  fra  luoghi  riservati  al privato domicilio e luoghi di esercizio  dell'attivita' autorizzata, ovvero fra attivita' ricettiva ed  altra  fattispecie  di alloggio, si procedera' sulla scorta della documentazione   e   delle   informazioni   acquisite,  interessando, all'occorrenza,  l'autorita'  competente  a  conoscere  il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata.
 Su  quanto  sopra  le  SS.LL. vorranno impartire accurate direttive agli organi dipendenti.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
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