| 
| Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 170 |  | Regolamento   concernente   disciplina   delle  attivita'  del  Genio militare,   a   norma   dell'articolo  3,  comma 7-bis,  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto  l'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e  successive  modificazioni,  che  demanda al Governo la potesta' di regolamentare  il settore dei lavori pubblici nelle materie e secondo le modalita' indicate nello stesso articolo ;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.  554,  recante  regolamento  di  attuazione  della legge quadro in materia  di  lavori  pubblici  11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
 Visto  l'articolo 3,  comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  il  quale  prevede  l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con  il Ministro della difesa, di un apposito regolamento, in armonia con  le  disposizioni  della  legge  quadro,  per la disciplina delle attivita'  del  Genio  militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare;
 Visto  l'articolo 4-quater,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno  1999,  n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto  1999, n. 269, che demanda al Governo la potesta' di emanare uno   o   piu'  regolamenti  recanti  norme  in  materia  di  servizi amministrativi,  di  sostegno  logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinando e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;
 Visto  il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale  dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
 Visto   il   regio  decreto  17 marzo  1932,  n.  365,  concernente regolamento per i lavori del Genio militare;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n.  939,  recante regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da  eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed in particolare l'articolo 2 che affranca dall'accertamento di conformita'  delle  opere  d'interesse  statale quelle destinate alla difesa  militare,  nonche'  l'articolo 7,  comma 1  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante testo unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentare  in materia edilizia;
 Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
 Visto  il  decreto  legislativo  16 luglio  1997,  n.  264, recante riorganizzazione  dell'area  centrale  del  Ministero della difesa, a norma  dell'articolo 1,  comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il  decreto  legislativo  28 novembre  1997, n. 459, recante riorganizzazione  dell'area  tecnico-industriale  del Ministero della difesa  a  norma  dell'articolo 1,  comma 1,  lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.  556,  recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge  18 febbraio  1997,  n.  25,  concernente  le  attribuzioni dei vertici militari;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.  34,  concernente  regolamento  recante istituzione del sistema di qualificazione  per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici,  ai  sensi dell'articolo 8  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
 Vista  la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in  materia  di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;.
 Sentito  il  parere  del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, espresso  nell'adunanza  dell'Assemblea  generale  in data 25 ottobre 2002;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
 Acquisito  il  parere  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici, reso dal Consiglio nell'adunanza del 5 novembre 2003;
 Visto  il  parere  della Conferenza unificata espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2005;
 Sulla  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione e calcolo degli importi
 
 1.  Il  presente  regolamento,  di  seguito denominato regolamento, emanato   ai   sensi   dell'articolo 3,   comma 7-bis,   della  legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, di seguito denominata:   «legge»,   nonche'   dell'articolo 4-quater,   comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2 agosto  1999,  n.  269, disciplina le attivita'  del  Genio militare di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,  restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque  d'interesse  dell'Amministrazione  della difesa, di seguito denominata  Amministrazione.  Sono  fatte salve le eccezioni previste per  gli  interventi  ascritti  nelle  fattispecie  di cui alla legge 21 dicembre  2001,  n.  443. nonche' gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento  delle  strutture  dell'Arma  dei  carabinieri nelle funzioni  di forza di polizia o altri interventi, comunque attribuiti dalla  legge alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 2. Il regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia   e   all'estero   per   effetto  di  accordi  internazionali, multilaterali o bilaterali.
 3.  Gli  importi indicati nel regolamento sono considerati al netto degli oneri fiscali.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 -  Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma della
 Costituzione:
 «L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.».
 - Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
 109   «Legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici»  e
 successive   modificazioni,   pubblicata   nel  supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 5 ottobre 1999, n.
 234, e' il seguente:
 «Art.  3  (Delegificazione).  -  1.  E'  demandata alla
 potesta'  regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
 comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con le
 modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di
 cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
 riferimento:
 a) alla   programmazione,  alla  progettazione,  alla
 direzione  dei  lavori,  al  collaudo  e  alle attivita' di
 supporto  tecnico  amministrativo  con le annesse normative
 tecniche;
 b) alle  procedure  di  affidamento  degli  appalti e
 delle   concessioni   di  lavori  pubblici,  nonche'  degli
 incarichi di progettazione;
 c) alle  forme  di  pubblicita'  e  di conoscibilita'
 degli  atti  procedimentali,  anche  mediante  informazione
 televisiva   o   trasmissione   telematica,   nonche'  alle
 procedure di accesso a tali atti;
 d) ai   rapporti   funzionali   tra  i  soggetti  che
 concorrono  alla  realizzazione  dei lavori e alle relative
 competenze.
 2.  Nell'esercizio  della potesta' regolamentare di cui
 al  comma  1  il  Governo, entro il 30 settembre1995 adotta
 apposito  regolamento,  di  seguito  cosi' denominato, che,
 insieme  alla  presente  legge,  costituisce  l'ordinamento
 generale  in  materia  di lavori pubblici, recando altresi'
 norme  di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
 assume  come  norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
 giuridici  introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
 comunque  senza  pregiudizio dei principi della liberta' di
 stabilimento  e  della  libera  prestazione dei servizi, la
 presente  legge,  nonche', per quanto non da essa disposto,
 la  legislazione  antimafia  e le disposizioni nazionali di
 recepimento   della  normativa  comunitaria  vigente  nella
 materia  di  cui  al comma 1. Il regolamento e' adottato su
 proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
 i   Ministri   dell'ambiente  e  per  i  beni  culturali  e
 ambientali,  sentiti  i Ministri interessati, previo parere
 del  Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
 competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
 sessanta  giorni  dalla  trasmissione  dello schema. Con la
 procedura  di  cui  al  presente comma si provvede altresi'
 alle   successive   modificazioni   ed   integrazioni   del
 regolamento.  Sullo  schema  di regolamento il Consiglio di
 Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
 di   trasmissione,  decorsi  i  quali,  il  regolamento  e'
 emanato.
 3.  Il  Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
 dal   regolamento,   attua,   con   modifiche  al  medesimo
 regolamento,  le direttive comunitarie nella materia di cui
 al  comma  1 che non richiedono la modifica di disposizioni
 della presente legge.
 4.  Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
 vigore  del  regolamento,  gli  atti normativi indicati che
 disciplinano  la  materia  di  cui al comma 1, ad eccezione
 delle  norme  della  legislazione antimafia. Il regolamento
 entra  in  vigore  tre  mesi  dopo  la sua pubblicazione in
 apposito  supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
 contestualmente  alla ripubblicazione della presente legge,
 coordinata  con  le  modifiche  ad essa apportate fino alla
 data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
 previsti  dalla  presente  legge e delle altre disposizioni
 legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
 5.  Con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
 sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, e'
 adottato,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  il  nuovo  capitolato  generale
 d'appalto,  che  trova  applicazione ai lavori affidati dai
 soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettera a), della
 presente  legge,  e  che entra in vigore contestualmente al
 regolamento.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
 emanato  di concerto con il Ministro per i beni culturali e
 ambientali,  sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i beni
 culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
 speciali  per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
 disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
 6.  Il  regolamento,  con riferimento alle norme di cui
 alla  presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
 volta in volta richiamato, definisce in particolare:
 a) le  modalita'  di esercizio della vigilanza di cui
 all'art. 4;
 b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
 procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
 dell'ingegnere  capo fra il responsabile del procedimento e
 il direttore dei lavori;
 c) le   forme   di   pubblicita'   dei  lavori  delle
 conferenze di servizi di cui all'art. 7;
 d) i  requisiti  e  le  modalita'  per  l'iscrizione,
 all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
 cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
 dei  consorzi  stabili  alle  gare  per l'aggiudicazione di
 appalti e di concessioni di lavori pubblici;
 e) la  disciplina  delle  associazioni  temporanee di
 tipo  verticale  e  l'individuazione  dei  lavori  ad  alta
 tecnologia  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
 7;
 f) i  tempi  e  le  modalita'  di predisposizione, di
 inoltro  e  di  aggiornamento dei programmi di cui all'art.
 14;
 g) le  ulteriori  norme  tecniche di compilazione dei
 progetti,  gli  elementi  progettuali relativi a specifiche
 categorie di lavori;
 h) gli   ulteriori   requisiti   delle   societa'  di
 ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
 i) lettera   abrogata   dall'art.   3   del   decreto
 legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
 l) specifiche   modalita'   di   progettazione  e  di
 affidamento  dei  lavori  di scavo, restauro e manutenzione
 dei  beni  tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
 1089,  e  successive  modificazioni,  anche  in deroga agli
 articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
 m) le  modalita' di espletamento dell'attivita' delle
 commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
 n) lettera   abrogata   dall'art.   3   del   decreto
 legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
 o) le  procedure  di esame delle proposte di variante
 di cui all'art. 25;
 p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma
 6,   secondo  l'importo  dei  lavori  e  le  cause  che  le
 determinano, nonche' le modalita' applicative;
 q) le  modalita'  e  le  procedure  accelerate per la
 deliberazione  prima  del  collaudo,  da parte del soggetto
 appaltante  o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
 dell'appaltatore;
 r) i  lavori  in  relazione  ai  quali il collaudo si
 effettua  sulla base di apposite certificazioni di qualita'
 dell'opera  e  dei  materiali  e  le  relative modalita' di
 rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
 cui  all'art.  28  e  il termine entro il quale il collaudo
 stesso  deve  essere  effettuato  e  gli ulteriori casi nei
 quali  e'  obbligatorio  effettuare  il  collaudo  in corso
 d'opera;    le    condizioni    di   incompatibilita'   dei
 collaudatori,  i  criteri  di  rotazione negli incarichi, i
 relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
 caratteristiche dei lavori;
 s) le  forme  di pubblicita' di appalti e concessioni
 ai sensi dell'art. 29;
 t) le   modalita'   di   attuazione   degli  obblighi
 assicurativi  di  cui all'art. 30, le condizioni generali e
 particolari  delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
 le modalita' di costituzione delle garanzie fidejussorie di
 cui  al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
 garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
 13;
 u) la  disciplina riguardante i lavori segreti di cui
 all'art. 33;
 v) la  quota  subappaltabile  dei lavori appartenenti
 alla   categoria  o  alle  categorie  prevalenti  ai  sensi
 dell'art.  18,  comma  3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
 come  sostituito  dall'art.  34,  comma  1,  della presente
 legge;
 z) le  norme  riguardanti la consegna dei lavori e le
 sospensioni  disposte  dal  titolare  dei lavori al fine di
 assicurare  l'effettiva  e  continuativa  prosecuzione  dei
 lavori   stessi,   le   modalita'  di  corresponsione  agli
 appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
 stato di avanzamento dei lavori;
 aa) la   disciplina   per  la  tenuta  dei  documenti
 contabili.
 7.  Ai  fini  della predisposizione del regolamento, e'
 istituita,  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  apposita
 commissione  di  studio  composta  da docenti universitari,
 funzionari    pubblici    ed    esperti    di   particolare
 qualificazione  professionale.  Per  il funzionamento della
 commissione  e  per  la  corresponsione  dei  compensi,  da
 determinarsi  con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
 di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, in riferimento
 all'attivita'  svolta,  e' autorizzata la spesa di lire 500
 milioni  da  imputarsi  sul  capitolo  1030  dello stato di
 previsione del Ministero dei lavori pubblici.
 7-bis.  Entro  il  1° gennaio  1996,  con  decreto  del
 Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
 della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
 Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro
 della  difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
 con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
 delle  attivita'  del Genio militare, in relazione a lavori
 connessi  alle  esigenze  della  difesa militare. Sino alla
 data  di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
 ferme le disposizioni attualmente vigenti.
 7-ter.   Per   assicurare  la  compatibilita'  con  gli
 ordinamenti   esteri  delle  procedure  di  affidamento  ed
 esecuzione   dei   lavori,   eseguiti  sul  territorio  dei
 rispettivi  Stati  esteri,  nell'ambito di attuazione della
 legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  sulla cooperazione allo
 sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
 il  Ministero  degli  affari  esteri,  tengono  conto della
 specialita'  delle condizioni per la realizzazione di detti
 lavori   e  delle  procedure  applicate  in  materia  dalle
 organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 21 dicembre  1999,  n. 554 «Regolamento di attuazione della
 legge  quadro  in  materia  di  lavori pubblici 11 febbraio
 1994,  n.  109,  e successive modificazioni», e' pubblicato
 nel  supplemento  ordinario  n. 66 della Gazzetta Ufficiale
 del 28 aprile 2000.
 - Si   riporta   il   testo   dell'art.   4-quater  del
 decreto-legge  17 giugno 1999, n. 180 (Disposizioni urgenti
 in  materia  di  proroga  della  partecipazione  italiana a
 missioni  internazionali nei territori della ex Jugoslavia,
 in Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di
 un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia
 per  le  operazioni  di  pace nel Kosovo), pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141, e convertito in
 legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 agosto 1999,
 n. 269 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185):
 «Art.  4-quater.  - 1. Il Governo, per fare fronte alle
 esigenze  logistiche  e di approvvigionamento del personale
 italiano   impiegato  nell'ambito  della  missione  di  cui
 all'art.  2,  comma  1,  e  comunque  per  fare fronte alla
 necessita'    di   procedere   alla   semplificazione   dei
 procedimenti   amministrativi  non  disciplinati  da  leggi
 vigenti   relativi  all'impiego  di  militari  italiani  in
 missioni  ed  operazioni  all'interno  ed  all'esterno  del
 territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno
 o  piu'  regolamenti  recanti  norme  in materia di servizi
 amministrativi,   di   sostegno   logistico   e  di  lavori
 infrastrutturali   delle  Forze  armate,  nei  quali  siano
 coordinate   e  semplificate  le  disposizioni  di  cui  ai
 seguenti regolamenti:
 a) regolamento   sui   lavori   del  Genio  militare,
 approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
 b) regolamento  per l'esecuzione dei grandi trasporti
 militari,  approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n.
 2167;
 c) regolamento    per    l'amministrazione    e    la
 contabilita'  degli organismi dell'Esercito, della Marina e
 dell'Aeronautica,  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
 d) regolamento  per  i  lavori,  le  provviste  ed  i
 servizi  da  eseguirsi  in  economia  da parte degli organi
 centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato
 con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 dicembre
 1983, n. 939;
 e) regolamento  speciale concernente l'organizzazione
 ed   il   funzionamento   dei   servizi   di  commissariato
 dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica, approvato
 con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 novembre
 1990, n. 451.
 2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed
 e)  del  comma  1  cessano di avere efficacia dalla data di
 entrata  in  vigore  del  regolamento corrispondente di cui
 all'alinea   del   medesimo   comma  1.  Sugli  schemi  dei
 regolamenti  di  cui  al  citato  alinea  del  comma  1  e'
 acquisito    il   parere   delle   competenti   Commissioni
 parlamentari.».
 - Il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440 (Norme
 sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
 generale   dello   Stato)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
 - Il  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
 per   l'esecuzione  della  legge  sull'amministrazione  del
 patrimonio  e  sulla contabilita' dello Stato e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924.
 - Il  regio  decreto 17 marzo 1932, n. 365 (Regolamento
 per  i  lavori  del  genio  militare)  e'  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1932.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
 1983, n. 939 (Approvazione del regolamento per i lavori, le
 provviste  ed  i  servizi da eseguirsi in economia da parte
 degli  organi  del  Ministero  della  difesa) e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1984.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
 Presidente   della   Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383
 (Regolamento   recante   disciplina   dei  procedimenti  di
 localizzazione   delle   opere   di   interesse   statale),
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
 supplemento ordinario.
 «Art.  2  (Accertamento  di  conformita' delle opere di
 interesse  statale).-  1.  Per  le  opere  pubbliche di cui
 all'art.  1  del presente regolamento, l'accertamento della
 conformita'  alle  prescrizioni  delle  norme  e  dei piani
 urbanistici  ed  edilizi,  salvo che per le opere destinate
 alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la
 regione  interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta
 da parte dell'amministrazione statale competente.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  6 giugno 200l, n. 380 (Testo
 unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
 materia  edilizia.  (Testo  A)),  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.
 «Art.   7   (L)  (Attivita'  edilizia  delle  pubbliche
 amministrazioni).  (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31,
 comma  3;  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.
 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
 n.  616,  art.  81; decreto del Presidente della Repubblica
 18 aprile  1994,  n.  383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  4 dicembre  1993,  n. 493). - 1. Non si applicano le
 disposizioni del presente titolo per:
 a) opere  e interventi pubblici che richiedano per la
 loro  realizzazione  l'azione integrata e coordinata di una
 pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche' l'accordo
 delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del
 comune  interessato,  sia pubblicato ai sensi dell'art. 34,
 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 b) opere  pubbliche,  da eseguirsi da amministrazioni
 statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
 opere  pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli
 enti  istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
 di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con
 le  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie  ai  sensi del
 decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
 383, e successive modificazioni;
 c) opere   pubbliche   dei   comuni   deliberate  dal
 consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
 dalla  validazione  del progetto, ai sensi dell'art. 47 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
 n. 554.».
 - La  legge  18 febbraio  1997, n. 25 (Attribuzioni del
 Ministro  della  difesa, ristrutturazione dei vertici delle
 Forze  armate  e  dell'Amministrazione  della  difesa),  e'
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
 1997.
 - Il   decreto  legislativo  16 luglio  1997,  n.  264,
 (Riorganizzazione  dell'area  centrale  del Ministero della
 difesa,  a  norma  dell'art.  1, comma 1, lettera b), della
 legge  28 dicembre 1995, n. 549), e' stato pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
 -Il  decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n. 464,
 (Riforma  strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
 1,  comma  1,  lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre
 1995, n. 549), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 5 gennaio 1998, n. 3.
 - Il  decreto  legislativo  28  novembre  l997, n. 459,
 (Riorganizzazione    dell'area    tecnico-industriale   del
 Ministero  della  difesa,  a  norma  dell'art.  1, comma 1,
 lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549), e' stato
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
 1999, n. 556, (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
 legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
 dei  vertici  militari), e' stato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114, supplemento ordinario.
 - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale   30 agosto   1999,   n.  203,
 supplemento ordinario.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
 12 settembre 1988:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
 regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
 riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
 le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
 l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
 determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
 dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
 dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
 2000,  n.  34, (Regolamento recante istituzione del sistema
 di  qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai
 sensi  dell'art.  8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
 successive   modificazioni),   e'  stato  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  29 febbraio  2000,  n. 49, supplemento
 ordinario.
 - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni  pubbliche»  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
 2001,   n.   384,   (Regolamento   di  semplificazione  dei
 procedimenti  di  spese  in  economia), e' stato pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
 - La legge 21 dicembre 2001, n. 443, (Delega al Governo
 in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi
 strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
 attivita'  produttive),  e' stata pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
 Note all'art. 1:
 - Per  il  testo  dell'art. 3, comma 7-bis, della legge
 11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, si
 veda in note alle premesse.
 - Per  il testo dell'art. 4-quater, comma 1, lettera a)
 del  decreto-legge  17 giugno  1999,  n. 180, convertito in
 legge,  con  modificazioni,  con la legge 2 agosto 1999, n.
 269, si veda in note alle premesse.
 - Per  la  legge  21 dicembre  2001, n. 443, si veda in
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 
 Ai  fini  del  presente  regolamento, per Genio militare si intende l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:
 a)  la  progettazione  e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attivita' istituzionale delle Forze armate;
 b)  l'amministrazione,  la  gestione  ed il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali.
 2.  Per  ufficiale  del  Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotato dei titoli culturali e professionali richiesti  dalla  legge,  in relazione alla natura dell'intervento ed alla  funzione  assegnatagli,  indipendentemente  dal  suo  eventuale inserimento  nell'ambito  delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio militare.
 3.  Fino  all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi  formativi  delle Forze armate, e' considerato ufficiale del Genio  quello  in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacita'  tecnico-professionale,  ovvero  di  idonea  esperienza nel settore delle infrastrutture militari.
 4.  Durante  il  periodo transitorio di cui al comma 3, la adeguata capacita'  tecnico-professionale  o  la idonea esperienza nel settore delle  infrastrutture  militari e' riconosciuta con provvedimento del Direttore  generale della Direzione generale dei lavori e del demanio di seguito denominata: "Geniodife".
 5.  I  sottufficiali  chiamati  a collaborare con gli ufficiali del Genio  per  l'espletamento  delle  loro  funzioni  sono sottufficiali appartenenti  ai  ruoli  tecnici,  in  possesso  di  titolo di studio adeguato  alle  mansioni  da  assolvere  ed  a tale scopo qualificati presso gli Istituti di formazione militare.
 6.  Alle  attivita' del Genio militare sovrintende, per gli aspetti tecnici  e  amministrativi,  Geniodife,  che  rappresenta  in materia l'autorita'  ministeriale,  fatta salva la competenza della Direzione generale  delle  telecomunicazioni,  per  quanto  attiene  alle opere speciali,  OS  17  e  OS  19, di cui all'allegato "A" del decreto del Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000, n. 34, e successive modificazioni,   ove   dette   opere  assumano  carattere  preminente nell'appalto.  Per  l'espletamento di quanto di competenza, Geniodife si avvale, di norma nelle rispettive aree, degli organi esecutivi del Genio,  territoriali  e  periferici, previsti dagli ordinamenti delle Forze armate.
 7.  Per organo tecnico di Forza armata, si intende l'Alto comando o l'Ispettorato,  dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture. In relazione agli ordinamenti di Forza armata, alcune funzioni  attribuite  a  tali  organismi  possono  essere demandate a Comandi  intermedi.  Per organi esecutivi del Genio, si intendono gli enti   periferici,  territorialmente  competenti  in  relazione  agli ordinamenti  di Forza armata, provvisti di autonomia amministrativa e al  cui  comando  o  direzione e' preposto un ufficiale dirigente del Genio.
 8.     L'individuazione     delle    esigenze    tecnico-operative, l'elaborazione  del  programma  triennale  e la redazione dell'elenco annuale  dei  lavori  sono di competenza degli Stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.
 9.   Si  definiscono  infrastrutture  per  la  difesa  militare  le installazioni  permanenti  e  quelle temporanee relative a specifiche esigenze   di   dispiegamento,   destinate   al  sostegno  operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.
 10.  Si definiscono opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.  383,  dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie:
 a) aeroporti ed eliporti;
 b) basi navali;
 c) caserme;
 d) stabilimenti ed arsenali;
 e) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
 f) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
 g) comandi di unita' operative e di supporto logistico;
 h) basi missilistiche;
 i)  strutture  di  comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo;
 l) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea;
 m)  strutture  relative  alle  telecomunicazioni  e ai sistemi di allarme;
 n) poligoni e strutture di addestramento;
 o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
 p)  alloggi  di  servizio  per  il  personale militare, anche con famiglia,  da realizzare ai sensi degli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497;
 q)  opere  di  protezione  ambientale  correlate alle opere della difesa nazionale;
 r) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
 s) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
 11.   Ove   sia   necessario   realizzare   singole  infrastrutture riconducibili  a  opere  destinate  alla  difesa  nazionale,  ma  non comprese nelle categorie di cui al comma 10, si provvede, nei casi di urgenza, mediante provvedimento del Ministro della difesa.
 12.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  per  progetti  e lavori classificati si intendono quelli relativi ad opere delle Forze armate destinate  alla  difesa militare, dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 33 della legge.
 13.  Per  infrastrutture  realizzate  al  di  fuori  del territorio nazionale  si  intendono  quelle  necessarie  per  il  sostegno delle missioni  all'estero  di  qualsiasi  natura,  effettuate  dalle Forze armate.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 25 gennaio 2000, n. 34, si veda in note alle premesse.
 - Per  il  testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  18 aprile  1994, n. 383, si veda in note
 alle premesse.
 - Per  il  testo  dell'art. 7, comma 1, del decreto del
 Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si veda
 in note alle premesse.
 - Il  testo  dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 agosto 1988, n.
 377  (Regolamentazione  delle  pronunce  di  compatibilita'
 ambientale  di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
 349, recante istruzione del Ministero dell'Ambiente e norme
 in  materia di danno ambientale), pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204 e' il seguente:
 «Art. 1. (Categorie di opere). - 1.-4. (Omissis).
 5.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
 applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.
 5-bis. (Omissis).
 - Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e dell'art.
 5,   comma   1,   della   legge  18  agosto  1978,  n.  497
 (Autorizzazione  di  spesa per la costruzione di alloggi di
 servizio  per  il  personale  militare  e  disciplina delle
 relative  concessioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 1° settembre 1978, n. 245:
 «Art.  4.  -  Il  programma di cui al precedente art. 2
 sara' realizzato attraverso interventi biennali utilizzando
 aree ed immobili demaniali disponibili, in conformita' alle
 norme e agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in
 deroga  ad  essi  ai  sensi  dell'art. 3, legge 21 dicembre
 1955,  n.  1357, e successive modificazioni e integrazioni.
 Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo art.
 5  sono  da  considerarsi  a  tutti gli effetti quali opere
 destinate  alla  difesa  nazionale  e,  pertanto,  dovranno
 essere  realizzate  con  l'eccezione  prevista  dal secondo
 comma  dell'art.  31,  legge  17 agosto 1942, n. 1150, come
 modificato dall'art. 10, legge 6 agosto 1967, n. 765.».
 «Art.   5.  -  Tutti  i  fabbricati  realizzati,  anche
 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
 legge,  su  aree  ubicate  all'interno  di  basi, impianti,
 installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale
 servizio  sono  considerati,  a tutti gli effetti di legge,
 infrastrutture militari.».
 - Il  testo  dell'art. 33 della legge 11 febbraio 1994,
 n. 109 e' il seguente:
 «Art.  33  (Segretezza).  -  1.  Le  opere destinate ad
 attivita'  della  Banca  d'Italia, delle forze armate o dei
 corpi  di  polizia  per  la  difesa  della  Nazione o per i
 compiti  di istituto, nei casi in cui sono richieste misure
 speciali  di  sicurezza  e  di  segretezza in conformita' a
 disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
 vigenti  o  quando  lo  esiga la protezione degli interessi
 essenziali   della   sicurezza   dello   Stato,  dichiarate
 indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga
 alle disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure
 di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
 2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, il regolamento
 determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
 e  le  modalita'  delle stesse, i criteri di individuazione
 dei  concorrenti  ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori
 di cui al comma 1, nonche' le relative procedure.
 3.   I  lavori  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposti
 esclusivamente  al  controllo  successivo  della  Corte dei
 conti,  la  quale  si pronuncia altresi' sulla regolarita',
 sulla   correttezza   e   sull'efficacia   della  gestione.
 Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
 il   30 giugno   di   ciascun  anno  in  una  relazione  al
 Parlamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali
 
 1.  Le  infrastrutture,  finanziate  con  fondi  nazionali  con  le modalita'  previste  dall'articolo 1  della  legge 4 ottobre 1988, n. 436,  usate  dalle  Forze armate per attivita' non riconducibili alla NATO,  e  quelle che, pur essendo usate da forze alleate, non sono da realizzare  con  fondi  comuni  della  NATO,  sono  realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il  testo  dell'art. 1 della legge 4 ottobre 1988, n.
 436  (Norme per la semplificazione e per il controllo delle
 procedure  previste  per  gli  approvvigionamenti  centrali
 della  Difesa),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242
 del 14 ottobre 1988, e' il seguente:
 «Art.  1.  -  1. I programmi relativi al rinnovamento e
 all'ammodernamento  dei  sistemi  d'arma,  delle opere, dei
 mezzi   e  dei  beni  direttamente  destinati  alla  difesa
 nazionale, sono approvati:
 a) con  legge,  se richiedano finanziamenti di natura
 straordinaria;
 b) con  decreto  del Ministro della difesa, quando si
 tratti  di  programmi  finanziati  attraverso  gli ordinari
 stanziamenti   di  bilancio.  In  tal  caso,  salvo  quanto
 disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non
 si   riferiscano  al  mantenimento  delle  dotazioni  o  al
 ripianamento   delle   scorte,  prima  dell'emanazione  del
 decreto  ministeriale deve essere acquisito il parere delle
 competenti  commissioni  parlamentari,  con  le modalita' e
 nelle  forme  stabilite  dai  regolamenti  delle Camere. Il
 termine  per  l'espressione  del parere e' di trenta giorni
 dalla  richiesta.  Se  detto  termine  decorre senza che le
 commissioni  si  siano pronunciate, si intende che esse non
 reputano di dovere esprimere alcun parere.
 2.   I   piani   di   spesa   gravanti  sugli  ordinari
 stanziamenti  di bilancio, ma destinati al completamento di
 programmi  pluriennali  finanziati  nei precedenti esercizi
 con  leggi  speciali,  quando  non richiedano finanziamenti
 integrativi,  sono  sottoposti dal Ministro della difesa al
 Parlamento  in  sede di esame dello stato di previsione del
 Ministero della difesa, in apposito allegato.
 3.  L'attivita'  contrattuale  relativa ai programmi di
 cui  al  comma  1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 e'
 svolta  dalle  competenti  direzioni  generali tecniche del
 Ministero della difesa.
 4. L'attivita' contrattuale concernente la manutenzione
 straordinaria  ed  il  reintegro  dei sistemi d'arma, delle
 opere,  dei  mezzi  e  dei beni direttamente destinati alla
 difesa  nazionale  si  espleta, secondo programmi aventi di
 norma  durata annuale, in relazione alle quote da impegnare
 sugli  appositi  capitoli  dello  stato di previsione della
 spesa  del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa
 riferisce    annualmente    alle   competenti   commissioni
 parlamentari   sui   predetti  programmi  e  sull'attivita'
 contrattuale di cui al presente comma.
 5.  Le norme procedurali e di controllo della spesa per
 gli  approvvigionamenti  di  cui  all'art.  14  della legge
 11 marzo  1988,  n.  79,  si  applicano anche agli esercizi
 finanziari  successivi  al  1988. In allegato allo stato di
 previsione  della  spesa  del  Ministero  della  difesa, il
 Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
 a)  sulla spesa complessiva prevista per il personale
 militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale
 in  servizio  permanente  ed  a  quello  in ferma di leva o
 volontario,  distinguendo  altresi'  i dati per grado e per
 stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e
 tecnico-amministrativa della Difesa;
 b) sullo  stato di attuazione dei programmi di cui ai
 capitoli 4001,  4002,  4004,  4005, 4011, 4031, 4051, 4071,
 5031  e  7010  dello  stato  di  previsione della spesa del
 Ministero  della  difesa per l'esercizio finanziario 1988 e
 di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari
 successivi.  Per ciascun programma sono indicati l'esigenza
 operativa,  l'oggetto,  la  quantita'  l'onere  globale, lo
 sviluppo  pluriennale  e  la percentuale di realizzazione e
 sono altresi' fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti
 compiuti  all'estero  ed  in Italia e sulla quota di questi
 effettuata nel Mezzogiorno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO
 
 1.  I  lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche integrati con finanziamento  nazionale,  in  relazione  ai quali il Ministero della difesa  svolge  il  ruolo  di  nazione ospite, sono realizzati con le procedure della NATO.
 2. Le infrastrutture destinate al sostegno di missioni della NATO e da  queste  finanziate  totalmente  o parzialmente, sono identificate nelle seguenti categorie:
 a) aeroporti;
 b) basi navali; installazioni carburanti e lubrificanti;
 c) comunicazioni;
 d) impianti di aiuto alla navigazione;
 e) impianti  per  l'avvistamento  anti-sottomarino  e naviglio di superficie;
 f) impianti per l'avvistamento;
 g) quartieri generali di guerra e di pace;
 h) installazioni per l'addestramento;
 i) installazioni missili terra-terra;
 l) installazioni missili terra-aria;
 m) depositi di munizioni;
 n) siti di immagazzinamento avanzato;
 o) di supporto per rinforzi;
 p) progetti   speciali   riguardanti  opere  non  comprese  nelle precedenti categorie.
 3.  In  adempimento  dell'articolo 5  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio,   del   14 giugno  1993,  che  coordina  le  procedure  di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, l'Amministrazione e' esonerata  dall'applicazione delle leggi e dei decreti di recepimento della  direttiva  medesima e della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del  14 giugno  1993, concernente il coordinamento delle procedure di appalto  degli  enti  erogatori di acqua e di energia, di trasporto e telecomunicazioni. Le richiamate norme di recepimento delle direttive possono essere applicate dall'Amministrazione, per motivate ragioni.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Le  direttive 93/37/CEE e 93/38/CEE del Consiglio del
 14 giugno   1993,  sono  state  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 199 del 9 agosto 1993, serie L.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati
 
 1.  La  realizzazione  di  infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate  da  Paesi alleati, e' disciplinata da appositi memorandum di intesa.
 2. Le attivita' connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui  al  comma 1,  sono espletate da Geniodife sulla base di progetti redatti  dal paese alleato, fatti salvi i particolari casi nei quali, su proposta di Geniodife, lo Stato maggiore della difesa autorizzi il paese  alleato  all'espletamento  di tutte le attivita' connesse alla realizzazione.
 3.  In entrambi i casi di cui al comma 2, appositi accordi regolano le  modalita'  di controllo da parte delle autorita' nazionali e sono applicate  le  procedure  del  regolamento  con l'eccezione di cui al comma 3, dell'articolo 4.
 |  |  |  | Art. 6. Infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale
 
 1.  Le  infrastrutture  di  cui  all'articolo 2,  comma 13, possono essere  richieste  nella  fase  di dispiegamento delle forze o per il prolungamento   delle   missioni,  acquisendo  diverso  carattere  di priorita'   ed  urgenza  in  rapporto  alla  situazione  operativa  e logistica.
 |  |  |  | Art. 7. Funzionamento delle infrastrutture per la difesa militare
 
 Ai  sensi  dell'articolo 12  comma 1,  lettera e)  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  25 ottobre  1999,  n.  556,  tutti gli interventi    di   manutenzione   ordinaria   cosi'   come   definiti all'articolo 123,  comma 1, lettere a) e b), necessari per assicurare l'efficienza  delle  infrastrutture  nella configurazione in cui sono state  realizzate, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il  testo  dell'art.  12,  comma 1,  lettera  e), del
 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.
 556, e' il seguente:
 «Art. 12 (Attribuzioni in campo nazionale). - 1. I Capi
 di   Stato   maggiore   dell'Esercito,   della   Marina   e
 dell'Aeronautica:
 a) (omissis);
 b) (omissis);
 c) (omissis);
 d) (omissis);
 e) provvedono  alla diretta amministrazione dei fondi
 del   settore   funzionamento   finalizzati  ad  assicurare
 l'efficienza    dei    mezzi,   dei   materiali   e   delle
 infrastrutture,    anche   avvalendosi   delle   competenti
 direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati
 dal Ministro;
 Omissis.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Mantenimento per l'uso delle infrastrutture della difesa militare
 
 1.  Per  i  lavori  di  cui  all'articolo 7, l'amministrazione e la gestione  delle infrastrutture sono disciplinati dal regolamento e da apposite istruzioni tecnico-amministrative.
 |  |  |  | Art. 9. Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
 
 1.  L'Autorita'  per  la  vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata:  «Autorita»,  ha  competenza  anche  sui lavori del Genio militare  ed  esercita  le  sue funzioni in ordine alla realizzazione delle  infrastrutture di cui agli articoli 3 e 7, ad esclusione delle opere  di  cui  all'articolo 33  della  legge e dell'articolo 122 del presente regolamento.
 2.   Le   comunicazioni  all'Autorita',  previste  dell'articolo 4, comma 17, della legge sono effettuate da Geniodife.
 3. Per le attivita' previste dall'articolo 7, le comunicazioni sono effettuate   dall'ente   di   Forza  armata  titolare  dell'attivita' negoziale, e sono estese per conoscenza a Geniodife.
 4.  L'Autorita',  ai  fini  dell'esercizio  della  vigilanza,  puo' richiedere  notizie  e chiarimenti fissando i termini entro i quali i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
 5.   L'Autorita'   puo'   convocare,  funzionari  interessati  alle attivita' di cui ai commi 2 e 3, con preavviso non inferiore a trenta giorni  e  con  l'indicazione  degli  argomenti  su cui devono essere sentiti.
 6. L'Autorita' puo' anche inviare, previo preavviso non inferiore a trenta giorni, i funzionari per assumere notizie e chiarimenti presso le sedi degli enti di cui ai commi 2 e 3.
 7.  Gli  enti  esecutori  degli  interventi  di cui all'articolo 7, informano Geniodife delle attivita' dell'Autorita' di cui ai commi 4, 5 e 6.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Per   il   testo  dell'art.  33  della  citata  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, vedi note all'art. 3.
 - Si  riporta  il  testo del comma 17 dell'art. 4 della
 citata legge n. 109/1994:
 «17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
 aggiudicatori  o  realizzatori  sono  tenuti  a  comunicare
 all'Osservatorio  dei  lavori pubblici, per lavori pubblici
 di  importo  superiore  a 150.000 euro, entro trenta giorni
 dalla  data  del  verbale  di  gara  o di definizione della
 trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
 lavori,  il  contenuto  dei  bandi e dei verbali di gara, i
 soggetti   invitati,   l'importo   di   aggiudicazione,  il
 nominativo  dell'aggiudicatario  o  dell'affidatario  e del
 progettista  e,  entro  sessanta giorni dalla data del loro
 compimento   ed   effettuazione,  l'inizio,  gli  stati  di
 avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
 collaudo,  l'importo  finale del lavoro. Per gli appalti di
 importo  inferiore  a  500.000  euro  non  e' necessaria la
 comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
 soggetto  che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
 i   dati   richiesti   e'   sottoposto,  con  provvedimento
 dell'Autorita',  alla sanzione amministrativa del pagamento
 di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata
 fino   a   lire  100  milioni  se  sono  forniti  dati  non
 veritieri.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Istruttoria e provvedimenti conseguenti
 
 1.   In   relazione   agli   elementi   acquisiti   anche  a  norma dell'articolo 9,  l'Autorita' delibera l'apertura dell'istruttoria in merito  alla  situazione sottoposta ad esame e ne da' comunicazione a tutti i soggetti interessati.
 2.  La  comunicazione  deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie  oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore  a  venti  giorni,  entro  il  quale  il  destinatario puo' chiedere di essere sentito.
 3.  Per  l'espletamento  delle  ispezioni  nei  casi previsti dalla legge,   l'Autorita'   si  avvale  del  Servizio  ispettivo  fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.
 4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 4, comma 6, della legge,   il  procedimento,  i  diritti,  gli  obblighi  dei  soggetti interessati   e   l'accesso   agli   atti,  sono  disciplinati  dalle disposizioni   della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si  riporta  il  testo del comma 6, dell'art. 4 della
 citata legge n. 109/1994:
 «6.  Nell'ambito  della  propria  attivita' l'Autorita'
 puo'  richiedere  alle amministrazioni aggiudicatrici, agli
 altri  enti  aggiudicatori  o realizzatori, nonche' ad ogni
 altra  pubblica  amministrazione  e  ad  ogni  ente,  anche
 regionale,  impresa  o  persona  che  ne  sia  in possesso,
 documenti,  informazioni  e  chiarimenti  relativamente  ai
 lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
 incarichi  di  progettazione,  agli affidamenti dei lavori;
 anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
 puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
 di  cui  al comma 10 e della collaborazione di altri organi
 dello  Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
 statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
 qualsiasi  elemento  rilevante  ai  fini  dell'istruttoria.
 Tutte  le  notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
 imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
 tutelati,  sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
 dal  segreto  d'ufficio  anche nei riguardi delle pubbliche
 amministrazioni.      I      funzionari     dell'Autorita',
 nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   sono   pubblici
 ufficiali.
 Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.».
 - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme in
 materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
 accesso  ai  documenti amministrativi), e' stata pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita'
 
 1.  L'Autorita'  provvede  alla  contestazione della violazione del dovere  di  informazione  di  cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della legge,  e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il  possesso  dei  requisiti  di  capacita'  economico-finanziaria  e tecnico-organizzativa  di  cui all'articolo 10, comma 1-quater, della legge,  concedendo  un  termine  non  inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
 2.  Decorso  il  termine,  di cui al comma 1, l'Autorita' valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
 3.   I  provvedimenti  prevedono  il  termine  di  pagamento  delle sanzioni,  e  sono  impugnabili con ricorso al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
 4.  Nel  caso  di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicita' delle dichiarazioni e delle dimostrazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge, il provvedimento e' trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.
 5.   Nel   caso   di  cui  all'articolo 4,  comma 8,  della  legge, l'Autorita'  informa  i  soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni  disciplinari.  L'Amministrazione  e'  tenuta  a  comunicare all'Autorita' l'esito del procedimento disciplinare.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  6  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 10.
 - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  17  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 9.
 - Il  testo  dell'art.  10,  comma 1-quater della legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
 di   procedere   all'apertura  delle  buste  delle  offerte
 presentate,  richiedono  ad  un  numero  di  offerenti  non
 inferiore   al  10  per  cento  delle  offerte  presentate,
 arrotondato  all'unita'  superiore,  scelti  con  sorteggio
 pubblico,  di  comprovare,  entro  dieci  giorni dalla data
 della  richiesta  medesima,  il  possesso  dei requisiti di
 capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
 eventualmente  richiesti  nel bando di gara, presentando la
 documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di
 invito.  Quando  tale  prova  non  sia  fornita, ovvero non
 confermi   le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
 partecipazione  o  nell'offerta,  i  soggetti aggiudicatori
 procedono  all'esclusione  del concorrente dalla gara, alla
 escussione  della  relativa  cauzione  provvisoria  e  alla
 segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
 cui  all'art.  4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
 misure  sanzionatorie  di  cui  all'art.  8,  comma  7.  La
 suddetta  richiesta  e',  altresi',  inoltrata, entro dieci
 giorni  dalla  conclusione  delle operazioni di gara, anche
 all'aggiudicatario   e   al   concorrente   che   segue  in
 graduatoria,  qualora  gli  stessi non siano compresi fra i
 concorrenti  sorteggiati,  e  nel  caso  in  cui  essi  non
 forniscano  la prova o non confermino le loro dichiarazioni
 si  applicano  le  suddette  sanzioni  e  si  procede  alla
 determinazione  della nuova soglia di anomalia dell'offerta
 ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 8, dell'art. 4 della
 citata legge n. 109/1994:
 «8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
 gli  elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
 amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
 previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Attivita'  di controllo del Ministero della difesa sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture
 
 1.  Il  Ministero  della  difesa  svolge  un'autonoma  attivita' di controllo sul rispetto delle procedure per verificare:
 a) la  regolare trasmissione dei dati all'Osservatorio dei lavori pubblici;
 b) la correttezza degli atti tecnico-amministrativi;
 c) la qualita' dei lavori e delle opere realizzati;
 d) il rispetto dei tempi di esecuzione programmati;
 e) la       regolare       tenuta       della      documentazione tecnico-amministrativa.
 2. La funzione ispettiva e di controllo e' esercitata da Geniodife, quale  titolare  dell'amministrazione  dei beni immobili, demaniali e patrimoniali, assegnati in uso governativo al Ministero della difesa.
 |  |  |  | Art. 13. Vigilanza  sul  mantenimento,  l'amministrazione  e la gestione delle infrastrutture
 
 1.  Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di  vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture  in conformita' alle istruzioni tecnico-amministrative di cui all'articolo 8.
 2.   Particolari  azioni  di  verifica  sono  svolte  da  Geniodife sull'esercizio  di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di  prevenzione  antinfortunistica  e  igiene  sul lavoro. La mancata rispondenza    alle    predette   norme   comporta   la   sospensione dell'esercizio    dell'impianto.    Eventuali    autorizzazioni   per l'esercizio  in  deroga  possono  essere  concesse  esclusivamente da Geniodife, che determina altresi' i limiti e le condizioni.
 |  |  |  | Art. 14. Provvedimenti
 
 1.  Geniodife  informa  lo  Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente appartiene nei casi di:
 a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture;
 b) mancato aggiornamento dell'inventano;
 c) uso  di  impianti  speciali  in  difformita'  alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
 |  |  |  | Art. 15. Potere sanzionatorio degli organi del Ministero della difesa
 
 1.  Lo  Stato  maggiore  competente  assegna  un termine massimo di trenta  giorni  per  la  presentazione  di  giustificazioni  scritte, decorso  il  quale  valuta  le giustificazioni presentate e decide in merito, informandone Geniodife.
 |  |  |  | Art. 16. Fasi del procedimento attuativo
 
 1.  Il procedimento attuativo di ogni singolo intervento si compone di tre fasi:
 a) progettazione;
 b) affidamento;
 c) esecuzione.
 2.  Gli incarichi di responsabile delle fasi del procedimento, o di responsabile unico, sono assegnati:
 a) da Geniodife per le opere di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;
 b) dalla Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7;
 c) dai  comandi  degli enti di Forza armata nei casi in cui siano incaricati della realizzazione degli interventi.
 |  |  |  | Art. 17. Responsabili del procedimento
 
 1.  Ai  sensi  dell'articolo 7,  comma 2,  della legge, puo' essere nominato   un   responsabile   per   ogni   singola   fase   di   cui all'articolo 16,  comma 1,  o  un responsabile unico. Il responsabile unico  del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono     tecnici     individuati     nell'ambito    degli    organici dell'Amministrazione.
 2.  Il  responsabile  del  procedimento, ovvero il responsabile per ogni  singola  fase,  provvede  a  creare  le condizioni affinche' il processo   realizzativo  dell'intervento  risulti  condotto  in  modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta,  alla  manutenzione  programmata,  alla  sicurezza  e alla salute   dei   lavoratori   ed   in  conformita'  a  qualsiasi  altra disposizione di legge in materia.
 3.  Il responsabile del procedimento, e' un ufficiale del Genio che ricopre  un  incarico  dirigenziale.  Il  responsabile  della fase di progettazione  e  di  esecuzione deve, inoltre, essere in possesso di titolo  di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. Nei  casi poco complessi, puo' essere nominato un responsabile unico, non  dirigente, in possesso, di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento  da  realizzare.  In  detti casi, il responsabile del procedimento,  puo'  ricoprire  anche incarichi di progettazione e di direzione  dei  lavori,  limitatamente  ad  interventi di importo non superiore a 100.000 euro.
 4.  Il  responsabile  del  procedimento, ovvero il responsabile per ogni  singola fase, svolge i propri compiti avvalendosi delle risorse assegnate.
 5. I responsabili dei procedimenti che violino gli obblighi posti a loro  carico  dal  regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con   la   dovuta   diligenza,   sono   esclusi   dalla  ripartizione dell'incentivo  previsto  dall'articolo 18 della legge e dal relativo regolamento, emanato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003,  n.  90,  con  riferimento  all'intervento  affidatogli,  ferme restando   le  necessarie  sanzioni  disciplinari,  amministrative  e penali.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 - Si  riporta  il  testo del comma 2, dell'art. 7 della
 citata legge n. 109/1994:
 «2.  Il  regolamento  determina  l'importo massimo e la
 tipologia  dei  lavori  per  i  quali  il  responsabile del
 procedimento  puo'  coincidere  con il progettista o con il
 direttore  dei  lavori. Fino alla data di entrata in vigore
 del  regolamento  tale  facolta' puo' essere esercitata per
 lavori  di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
 della  difesa, in considerazione della struttura gerarchica
 dei   propri   organi   tecnici,   in  luogo  di  un  unico
 responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
 del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento del
 processo    attuativo:    progettazione,   affidamento   ed
 esecuzione.».
 - Il   decreto  ministeriale  7 febbraio  2003,  n.  90
 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di
 cui  al  comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994,
 n.  109,  e  successive  modificazioni  e integrazioni), e'
 stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003,
 n. 95.
 - Si  riporta  il testo dell'art. 18 della citata legge
 n. 109/1994:
 «Art.  18  (Incentivi  e spese per la progettazione). -
 1. Una  somma  non superiore all'1,5 per cento dell'importo
 posto  a  base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
 direttamente  sugli  stanziamenti di cui all'art. 16, comma
 7,  e'  ripartita,  per ogni singola opera o lavoro, con le
 modalita'  ed  i criteri previsti in sede di contrattazione
 decentrata   ed   assunti   in   un   regolamento  adottato
 dall'amministrazione,   tra   il   responsabile  unico  del
 procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
 del  piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
 collaudo,  nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
 effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
 stabilita  dal  regolamento  in rapporto all'entita' e alla
 complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
 tiene  conto  delle  responsabilita' professionali connesse
 alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere. Le quote parti
 della  predetta  somma corrispondenti a prestazioni che non
 sono  svolte  dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
 personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
 medesima,  costituiscono  economie. I commi quarto e quinto
 dell'art.  62  del  regolamento approvato con regio decreto
 23 ottobre  1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
 all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  possono adottare con
 proprio provvedimento analoghi criteri.
 2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
 alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque
 denominato  e'  ripartito,  con  le  modalita' ed i criteri
 previsti   nel   regolamento  di  cui  al  comma 1,  tra  i
 dipendenti    dell'amministrazione    aggiudicatrice    che
 l'abbiano redatto.
 2-  bis.  A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei
 capitoli  delle  categorie X e XI del bilancio dello Stato,
 le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
 complessiva  non superiore al 10 per cento del totale degli
 stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
 progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
 esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
 studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
 stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
 piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
 decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
 per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
 all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
 sopravvenuta  dei  progetti  gia' esistenti d'intervento di
 cui  sia  riscontrato  il perdurare dell'interesse pubblico
 alla  realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano
 per  i  propri  bilanci  le regioni e le province autonome,
 qualora  non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
 le  province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
 comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
 il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
 finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
 presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
 mutuatario.
 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
 lavoro  a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
 territoriale   dell'ufficio   di   appartenenza,  incarichi
 professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
 all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
 ai rapporti d'impiego.
 2-quater.  E'  vietato  l'affidamento  di  attivita' di
 progettazione,   direzione  lavori,  collaudo,  indagine  e
 attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
 determinato  o  altre  procedure diverse da quelle previste
 dalla presente legge.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Funzioni  e  compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione
 
 1. Il responsabile per la fase di progettazione:
 a) promuove  gli accertamenti e le indagini preliminari necessari per  la  verifica  della  fattibilita'  tecnica  ed  economica  degli interventi  in relazione agli aspetti operativi che ne hanno generato l'esigenza;
 b) verifica,   in   via   generale,  la  conformita'  ambientale, Paesistica e territoriale dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio  delle  procedure  per  il  rilascio  dei pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale e territoriale;
 c) accerta  e  certifica.  la  ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione  dei  relativi  bandi  di gara, nonche' il successivo svolgimento delle relative procedure;
 d) coordina  le  attivita' necessarie alla redazione del progetto definitivo   ed   esecutivo,  verificando  che  siano  rispettate  le indicazioni  contenute del documento preliminare alla progettazione e nel  progetto  preliminare,  nonche'  alla  redazione  del  piano  di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
 e) propone,  nelle  procedure di licitazione privata e di appalto concorso,  ove  ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare con le   ditte   per   l'illustrazione  del  progetto  e  per  consentire osservazioni sullo stesso;
 f) propone i sistemi di affidamento dei lavori;
 g) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi  livelli,  le  necessarie  verifiche  circa  la  rispondenza dei contenuti  del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento  preliminare  e  alle  disponibilita'  finanziarie, nonche' all'esistenza  dei  presupposti  di  ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilita' degli immobili,
 h) provvede  alla  nomina  dei  progettisti e del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione;
 i) nell'ambito   delle   comunicazioni   all'Autorita'   di   cui all'articolo 9,  commi 2 e 3, e' responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi alla progettazione dei lavori.
 2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
 a) l'avvenuta  redazione,  ai  fini  dell'inserimento nell'elenco annuale,  della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 b) la  quantificazione,  nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti,  dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
 c) l'idoneita'  dei  singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 - Il   testo   dell'art.   17,  comma  4,  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
 progettazione,  direzione  lavori  e  accessorie).  - 1.-3.
 (Omissis).
 4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
 esecutivo,    nonche'    lo    svolgimento   di   attivita'
 tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
 di  carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
 appaltanti,  ovvero  di  difficolta'  di rispettare i tempi
 della  programmazione  dei lavori o di svolgere le funzioni
 di   istituto,   ovvero  in  caso  di  lavori  di  speciale
 complessita'  o  di rilevanza architettonica o ambientale o
 in  caso  di  necessita' di predisporre progetti integrali,
 cosi'   come   definiti  dal  regolamento,  che  richiedono
 l'apporto  di una pluralita' di competenze, casi che devono
 essere   accertati   e  certificati  dal  responsabile  del
 procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
 comma 1, lettere d), e), f) e g).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Funzioni  e  compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento
 
 1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
 a) certifica l'ammissibilita' dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione;
 b) garantisce   la   conformita'   alle   norme  di  legge  delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti;
 c) accerta  prima  della pubblicazione del bando di gara, tramite il  responsabile  del  procedimento per la fase di progettazione, che non  siano  sopravvenute  disposizioni  legislative  e  regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto;
 d) assicura  la  messa  a disposizione delle ditte concorrenti di tutta la documentazione prevista a base di gara, ivi compresi i piani di sicurezza;
 e) attiva,  nel  caso  di  trattativa  privata,  le comunicazioni all'Autorita'  e promuove la gara informale garantendo la pubblicita' dei relativi atti;
 f) nell'ambito   delle   comunicazioni   all'Autorita'   di   cui all'articolo 9,  commi 2 e 3, e' responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi all'affidamento dei lavori.
 |  |  |  | Art. 20. Funzioni  e  compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione
 
 1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione:
 a) accerta  la  data  di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
 b) provvede  alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l'esecuzione dei lavori;
 c) accerta  che  ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera;
 d) irroga  le  penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,   anche   sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal direttore dei lavori;
 e) propone  la  risoluzione  del  contratto  ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
 f) propone   la   definizione   bonaria  delle  controversie  che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
 g) nell'ambito   delle   comunicazioni   all'Autorita'   di   cui all'articolo 9,  commi 2 e 3, e' responsabile della correttezza degli elementi di informazione connessi all'esecuzione.
 2.  I  responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di   esecuzione   assumono  il  ruolo  di  responsabile  dei  lavori, nell'ambito  delle  rispettive fasi, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 - Il   decreto   legislativo  14 agosto  1996,  n.  494
 (Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
 prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
 cantieri  temporanei o mobili, e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Conferenza di servizi
 
 1.  Ove  l'esecuzione  di un intervento comporti il coordinamento e l'emissione    di    pareti   da   parte   di   piu'   enti   esterni all'Amministrazione,  il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede alla convocazione di una conferenza di servizi ai   sensi   della   legge   7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni.
 2.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  la  conferenza di servizi  puo'  essere convocata, sulla base del progetto preliminare, allo  scopo  di accertare le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sul successivo progetto definitivo.
 3.  Ove  necessario  e  tenuto conto delle esigenze di riservatezza delle  opere  da  realizzare,  puo'  essere  data  pubblicita' con le modalita'   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 
 
 
 Note all'art. 21:
 - Per  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in note
 all'art. 10.
 - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21
 dicembre 1999, n. 554, si veda in note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Accesso agli atti
 
 1. Sono  sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei  lavori  e  dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa,   nonche'  tutte  le  documentazioni  ovvero  gli  atti indicati  nei  regolamenti  del  Ministero della difesa di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 22:
 - Per  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in note
 all'art. 10.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Progetti classificati
 
 1.  L'accesso  agli  atti  connessi  a  progetti classificati, come definiti  all'articolo 2,  comma 12,  e'  consentito  solo a soggetti abilitati ai fini della sicurezza.
 |  |  |  | Art. 24. Disposizioni preliminari
 
 1.  Gli  enti  programmatori elaborano, con il supporto di studi di fattibilita'  redatti dagli organi tecnici di Forza armata, piani per individuare  il  quadro  dei  bisogni  e  delle  esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
 |  |  |  | Art. 25. Programmazione triennale - Elenco annuale
 
 1. La programmazione triennale degli interventi, di singolo importo superiore  a  100.000  euro,  elaborata  dagli  Enti programmatori e' articolata  in  settori  corrispondenti ai capitoli di spesa previsti per  le  attivita'  infrastrutturali del Ministero della difesa ed e' basata   sulle   risorse   finanziarie  prevedibili,  incluse  quelle derivanti  dal trasferimento della proprieta' di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5-ter, della legge.
 2. Lo schema di programma e' redatto, entro il 30 settembre di ogni anno,  anche mediante l'aggiornamento di quello precedente sulla base di  un  ordine  prioritario  delle  esigenze  di  natura  logistica e operativa,  delle  indicazioni tecniche e degli adeguamenti normativi segnalati da Geniodife.
 3. Per ogni intervento inserito nel programma, di importo superiore a  100.000  euro,  e'  redatto uno studio di fattibilita' in cui sono definite:
 a) la localizzazione e l'esigenza;
 b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorita';
 c) la valutazione sulla fattibilita' tecnica, tenendo conto anche dell'impatto  ambientale  e  delle azioni e soluzioni atte a superare eventuali limitazioni;
 d) la  stima  sommaria  dei  tempi  di  realizzazione e del costo complessivo;
 e) l'eventuale  identificazione  dei  beni  immobili da cedere in proprieta',  in  sostituzione  totale  o  parziale  del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, della legge;
 f) l'eventuale   necessita'   di  realizzazione  in  lotti  e  di finanziamento pluriennale.
 4.  Gli  interventi  sono inseriti nell'elenco annuale, solo previa approvazione:
 a) di  uno  studio  di  fattibilita',  per  i  lavori  di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
 b) della  progettazione preliminare, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
 5. L'elenco annuale degli interventi di cui all'articolo 3, diventa esecutivo  con  l'approvazione  di  Geniodife,  entro  novanta giorni dall'approvazione del bilancio.
 6.  In  conformita'  all'articolo 14, comma 5, della legge, possono essere  inseriti,  nell'elenco  annuale  gia'  approvato,  interventi imposti  da  eventi  imprevedibili,  anche  di  natura  operativa. Il finanziamento degli interventi deve essere, innanzi tutto, assicurato con risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie.
 
 
 
 Note all'art. 25:
 - Il  testo  del  comma  5-ter dell'art. 19 della legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «5-ter.  In  sostituzione totale o parziale delle somme
 di  denaro  costituenti  il  corrispettivo dell'appalto, il
 bando    di    gara   puo'   prevedere   il   trasferimento
 all'appaltatore   della   proprieta'   di   beni   immobili
 appartenenti    all'amministrazione   aggiudicatrice   gia'
 indicati  nel  programma  di  cui all'art. 14 in quanto non
 assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse pubblico; fermo
 restando   che   detto  trasferimento  avviene  non  appena
 approvato  il  certificato di collaudo dei lavori, il bando
 di   gara   puo'   prevedere  un  momento  antecedente  per
 l'immissione nel possesso dell'immobile.».
 - Il   testo  del  comma  5  dell'art.  4  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
 lavori  previsti  dal programma triennale devono rispettare
 le  priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
 imposti  da  eventi  imprevedibili o calamitosi, nonche' le
 modifiche  dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
 o   regolamentari   ovvero  da  altri  atti  amministrativi
 adottati a livello statale o regionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. Pubblicita' del programma
 
 1.  Gli  enti programmatori, di concerto con Geniodife, inviano, ai sensi  dell'articolo 14,  comma 11, della legge, all'Osservatorio dei lavori  pubblici  i  programmi  triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 1.
 2.  I  programmi sono trasmessi anche al CIPE entro il 30 aprile di ogni anno.
 3. Le  caratteristiche  essenziali  degli appalti di importo pari o superiori   al   valore   della   soglia  stabilito  dalla  normativa comunitaria  per  gli  appalti  pubblici  di  lavori,  contenuti  nei programmi,   sono   altresi'  rese  note  mediante  comunicazione  di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
 
 
 
 Note all'art. 26:
 - Il  testo  del  comma  11  dell'art.  14  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «11.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 sono tenuti ad
 adottare  il  programma triennale e gli elenchi annuali dei
 lavori  sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
 decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
 elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
 che  ne  da' pubblicita', a eccezione di quelli provenienti
 dal  Ministero  della  difesa.  I programmi triennali e gli
 aggiornamenti   annuali,   fatta   eccezione   per   quelli
 predisposti  dagli  enti e da amministrazioni locali e loro
 associazioni  e  consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
 per  la  verifica della loro compatibilita' con i documenti
 programmatori vigenti.».
 Nota all art. 28:
 
 - Il  testo  dell'art.  31-bis  della legge 11 febbraio
 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.   31-bis   (Norme  acceleratorie  in  materia  di
 contenzioso).  -  1. Per  i  lavori  pubblici  affidati dai
 soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in
 materia  di  appalti  e  di concessioni, qualora, a seguito
 dell'iscrizione   di   riserve   sui  documenti  contabili,
 l'importo  economico  dell'opera  possa  variare  in misura
 sostanziale  e  in  ogni caso non inferiore al 10 per cento
 dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
 promuove  la  costituzione  di apposita commissione perche'
 formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e,
 ove  costituito,  dell'organo  di  collaudo,  entro novanta
 giorni   dalla   apposizione   dell'ultima  delle  predette
 riserve,  proposta  motivata  di accordo bonario. In merito
 alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni,
 l'appaltatore  ed  il  soggetto  committente.  Decorso tale
 termine  e'  in  facolta'  dell'appaltatore  avvalersi  del
 disposto  dell'art.  32.  La  procedura  per la definizione
 dell'accordo  bonario  puo'  essere  reiterata per una sola
 volta.   La  costituzione  della  commissione  e'  altresi'
 promossa     dal     responsabile     del     procedimento,
 indipendentemente   dall'importo  economico  delle  riserve
 ancora  da  definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
 del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui
 all'art.  28.  Nell'occasione  la  proposta  motivata della
 commissione  e' formulata entro novanta giorni dal predetto
 ricevimento.
 1-bis.  La  commissione di cui al comma 1 e' formata da
 tre   componenti   in   possesso  di  specifica  idoneita',
 designati,  rispettivamente,  il primo dal responsabile del
 procedimento,   il   secondo  dall'impresa  appaltatrice  o
 concessionaria   ed   il  terzo,  di  comune  accordo,  dai
 componenti  gia' designati contestualmente all'accettazione
 congiunta   del  relativo  incarico.  In  caso  di  mancato
 accordo,  alla  nomina  del  terzo  componente  provvede su
 istanza  della  parte  piu'  diligente,  per  le  opere  di
 competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
 pubblici  nazionali e dei loro concessionari, il presidente
 del   tribunale  del  luogo  dove  e'  stato  stipulato  il
 contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione
 del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
 dalla  richiesta  del responsabile del procedimento, questi
 provvede  a  formulare direttamente la proposta motivata di
 accordo  bonario,  acquisita la relazione del direttore dei
 lavori  e,  ove  costituito,  dell'organo  di collaudo. Gli
 oneri  connessi  ai  compensi  da riconoscere ai commissari
 sono  posti  a  carico  dei  fondi  stanziati per i singoli
 interventi.
 1-ter.  L'accordo bonario, definito con le modalita' di
 cui  ai  commi 1  e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha
 natura  transattiva.  Le  parti hanno facolta' di conferire
 alla   commissione   il   potere   di   assumere  decisioni
 vincolanti,   perfezionando,   per   conto   delle  stesse,
 l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
 1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si
 applicano  ai  lavori  per  i  quali  l'individuazione  del
 soggetto  affidatario  sia  gia'  intervenuta  alla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  disposizione; per gli
 appalti  di  importo  inferiore  a  10  milioni di euro, la
 costituzione   della   commissione  e'  facoltativa  ed  il
 responsabile  del procedimento puo' essere componente della
 commissione stessa.
 2.  I  ricorsi  relativi  ad esclusione da procedure di
 affidamenti  di  lavori  pubblici,  per  la quale sia stata
 pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21,
 ultimo  comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
 essere  discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
 dell'ordinanza di sospensione.
 3.   Nei   giudizi  amministrativi  aventi  ad  oggetto
 controversie  in materia di lavori pubblici in relazione ai
 quali   sia   stata  presentata  domanda  di  provvedimento
 d'urgenza,    i   controinteressati   e   l'amministrazione
 resistente  possono  chiedere che la questione venga decisa
 nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la
 discussione  della causa che deve avere luogo entro novanta
 giorni  dal  deposito  dell'istanza.  Qualora l'istanza sia
 proposta  all'udienza  gia'  fissata per la discussione del
 provvedimento  d'urgenza,  il presidente del collegio fissa
 per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
 luogo  entro  sessanta  giorni  e  autorizza  le  parti  al
 deposito  di  memorie  e  documenti  fino a quindici giorni
 prima dell'udienza stessa.
 4.  Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni
 in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
 5.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 anche  alle  controversie  relative  ai  lavori appaltati o
 concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
 presente legge.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Progetti esentati dall'obbligo della pubblicita'
 
 1.  Sono  esentati  dall'obbligo  della  pubblicita' gli interventi secretati   ai   sensi  dell'articolo 122  e  quelli  compresi  nelle fattispecie di cui agli articoli 4, 5 e 6.
 |  |  |  | Art. 28. Accantonamento per accordi bonari e contenziosi
 
 1.  Nel  bilancio  e'  inserita  un'aliquota,  pari  almeno  al tre percento  della  spesa  prevista  per  l'attuazione  degli interventi programmati,  da  destinare  alla  copertura  degli  oneri  derivanti dall'eventuale    applicazione    di    accordi   bonari   ai   sensi dell'articolo 31-bis, della legge e dalla risoluzione dei contenziosi nei quali l'Amministrazione risulti soccombente.
 2.  Ove  tale  accantonamento  risulti  insufficiente,  puo' essere integrato   con  le  economie  derivanti  dai  ribassi  d'asta.  Ove, viceversa,  risulti  superiore  alle  effettive esigenze, puo' essere impiegato per il soddisfacimento di altri interventi prioritari.
 3. Per i lavori finanziati con risorse a destinazione vincolata per legge,  la  percentuale predetta puo' essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
 Sezione seconda
 
 Lavori con finanziamento sui fondi comuni della NATO
 |  |  |  | Art. 29. Disposizioni preliminari
 
 1.  La  programmazione  degli interventi e' attuata dagli organismi della  NATO  in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO.
 |  |  |  | Art. 30. Proposta militare di programma
 
 1.  Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente  dal  Comando  supremo  della NATO competente nel caso di interventi di interesse pluriregionale.
 2.  Nel  caso  di  interventi  di  interesse locale, la proposta e' effettuata  dai Comandi regionali competenti al Comando supremo della NATO in Europa.
 |  |  |  | Art. 31. Schede di progetto
 
 1.  La  definizione  di massima degli interventi da proporre per la programmazione  e'  curata  dagli  organi  tecnici  centrali di Forza armata,  in  coordinamento  con  i  Comandi della NATO competenti per territorio,  che  provvedono  alla redazione di schede di progetto in cui   sono   compresi   i   richiami   alle   motivazioni   operative dell'intervento,  delle  modalita'  di  intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.
 |  |  |  | Art. 32. Approvazione dei progetti
 
 1.  I programmi, suddivisi in blocchi di interventi, sono approvati dal  Consiglio  atlantico  con  il  preventivo  parere  del  Comitato militare  per l'aspetto operativo e del Senior resource board per gli aspetti politici, tecnici e finanziari.
 |  |  |  | Art. 33. Adempimenti di competenza nazionale
 
 1.  Dopo  l'approvazione  del programma, Geniodife attiva le azioni per   garantire   la   disponibilita'   delle   aree  necessarie  per l'esecuzione  dei  lavori, comprese quelle da sottoporre ad eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.
 |  |  |  | Art. 34. Fondi per la progettazione
 
 1.   Ove   per  la  progettazione  degli  interventi,  inseriti  in programma, si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi  necessari  per  l'esigenza  sono  richiesti  da  Geniodife  al Comitato  infrastrutture  che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.
 |  |  |  | Art. 35. Fondi per accordi bonari
 
 1.  I  fondi  necessari  per  gli  accordi  bonari  sono chiesti da Geniodife con le stesse procedure di cui all'articolo 34.
 Sezione terza
 
 Lavori sul territorio nazionale finanziati da utenti alleati
 |  |  |  | Art. 36. Disposizioni preliminari
 
 1.  La  programmazione  degli  interventi e' attuata nell'ambito di apposite commissioni miste, formate da soggetti nazionali e del paese alleato,  previste  dai  memorandum d'intesa con il paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori interessati e con Geniodife.
 |  |  |  | Art. 37. Proposte di programma
 
 1.  Le  proposte  di  programma sono avanzate dal paese alleato con schede    di    progetto    contenenti    gli   elementi   essenziali dell'intervento,  nell'ambito  della  commissione  mista prevista nei memorandum d'intesa bilaterali.
 |  |  |  | Art. 38. Approvazione del programma
 
 1.  Le  proposte  sono  valutate  dalla  componente  italiana della commissione  mista  di  cui all'articolo 37, in coordinamento con gli Stati maggiori competenti.
 Sezione quarta
 
 Progetti realizzati fuori dal territorio nazionale
 |  |  |  | Art. 39. Disposizioni preliminari
 
 1.   I   progetti   sono   previsti  nelle  norme  che  autorizzano l'intervento delle Forze armate fuori dal territorio nazionale.
 |  |  |  | Art. 40. Lavori a sostegno di rapido dispiegamento
 
 1. In funzione dell'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 39, possono  essere  disposti  direttamente  dal  comandante  delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando.
 |  |  |  | Art. 41. Lavori a sostegno della continuazione delle missioni
 
 1.  Qualora  il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali  da  far  ritenere  conveniente  la  realizzazione  di strutture permanenti  o  semipermanenti,  il  comandante delle forze propone la loro realizzazione.
 2.  Geniodife  coordina le azioni realizzative, nonche' richiede il finanziamento della NATO o plurinazionale in caso di destinazione del finanziamento sui fondi comuni della NATO.
 |  |  |  | Art. 42. Lavori per opere a sostegno di missioni umanitarie
 
 1.  I  comandanti  delle  forze dispiegate formulano le proposte di realizzazione    degli   interventi   ritenuti   necessari   per   il soddisfacimento a medio o lungo termine delle esigenze.
 2.  L'approvazione delle proposte compete allo Stato maggiore della difesa,  acquisito  il  parere di Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi.
 3.  Per la soluzione delle esigenze da fronteggiare, con urgenza ed immediatezza, si procede ai sensi degli articoli 40 e 41.
 |  |  |  | Art. 43. Opere speciali per la difesa ambientale
 
 1.  Per  la  realizzazione  di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da missioni militari, si applicano le norme del regolamento.
 2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale  conseguenti  ad  accordi  internazionali, si applicano le norme  del  regolamento,  ove  non  in  contrasto  con  la  normativa internazionale.
 |  |  |  | Art. 44. Disposizioni preliminari
 
 1.  La  progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un  intervento  di  qualita'  tecnicamente  valido,  nel rispetto del miglior  rapporto  fra  i  benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione  e gestione. La progettazione e' informata, tra l'altro, a  principi  di  minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili  e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento   e   di  massima  manutenibilita',  durabilita'  dei materiali   e   dei   componenti,   sostituibilita'  degli  elementi, compatibilita'   dei  materiali  ed  agevole  controllabilita'  delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
 2.  Il  progetto e' redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del  procedimento  per  la  progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione  di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuita'.
 3.  Al  fine  di  potere  effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche  dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del  progetto  sono  aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni    esecutive    che   si   rendano   necessarie,   a   cura dell'appaltatore  e  con  l'approvazione del direttore dei lavori, in modo  da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita' di realizzazione dell'opera o del lavoro.
 4.  I  progetti,  con  le necessarie differenziazioni, in relazione alla  loro specificita' e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard  dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto  e  la  piena  compatibilita'  con  le  caratteristiche  del contesto  territoriale  e  ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
 5.  Gli  elaborati  progettuali  prevedono  misure  atte ad evitare effetti  negativi  sull'ambiente,  sul  paesaggio  e  sul  patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  in  relazione all'attivita' di cantiere ed a tal fine comprendono:
 a) uno  studio  della  viabilita'  di  accesso  ai  cantieri,  ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che sia limitata  l'interferenza con il traffico locale e non vi sia pericolo per le persone e l'ambiente;
 b) l'indicazione  degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 c) la  localizzazione  delle  cave  eventualmente necessarie e la valutazione  del tipo e della quantita' di materiali da prelevare, le esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
 d) lo  studio  e  la  copertura  finanziaria per la realizzazione degli  interventi  di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
 6.  I  progetti  sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento   si   inserisce   in  modo  che  esso  non  pregiudichi l'accessibilita',  l'utilizzo  e  la  manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
 7. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella  fase  di  costruzione e in quella di esercizio, gli addetti ai lavori  e  gli  utenti  dai  fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
 8.  Tutti  gli  elaborati  sono  sottoscritti dal progettista o dai progettisti   responsabili  degli  stessi,  nonche'  dal  progettista responsabile    dell'integrazione    fra    le    varie   prestazioni specialistiche.
 9.  La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi e' svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore. In tale caso le relazioni illustrano i risultati delle analisi.
 10.  Qualora  siano possibili piu' soluzioni progettuali, la scelta e'  effettuata  mediante  l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa  e  quantitativa,  multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere  di  dedurre una graduatoria di priorita' tra le soluzioni progettuali possibili.
 11.  Il responsabile del procedimento in fase di progettazione cura la   redazione   di   un   documento   preliminare   all'avvio  della progettazione   al  quale  sono  allegati  gli  atti  necessari  alla redazione   del  progetto.  Il  documento  preliminare  integra,  con approfondimenti   tecnici   e  amministrativi  graduati  in  rapporto all'entita'   e  alla  tipologia  dell'intervento  da  realizzare,  i contenuti dello studio di fattibilita'.
 12. In particolare il documento preliminare indica:
 a) le  regole  e  le  norme  tecniche da rispettare con specifico riferimento agli standard e alle direttive generali emanate;
 b) i  requisiti  tecnici  che  l'intervento  deve  rispettare, in riferimento  anche  alle  misure  da  attuare per il contenimento dei consumi energetici;
 c) le  fasi  di  progettazione  da  sviluppare e le loro sequenze logiche, nonche' i relativi tempi di svolgimento;
 d) i   livelli   di   progettazione,   gli  elaborati  grafici  e descrittivi da redigere;
 e) il sistema di realizzazione da impiegare.
 
 
 
 Nota all'art. 44:
 - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  16  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
 e  grafici  contenute  nei  commi  3,  4  e 5 sono di norma
 necessarie    per   ritenere   i   progetti   adeguatamente
 sviluppati.  Il responsabile del procedimento nella fase di
 progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
 ed  alla  dimensione  dei  lavori da progettare, ritenga le
 prescrizioni  di  cui  ai  commi  3,  4 e 5 insufficienti o
 eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 45. Norme tecniche
 
 1.  I  progetti  sono predisposti in conformita' alle regole e alle norme  tecniche  stabilite  dalle disposizioni vigenti in materia nel momento della loro redazione.
 2.  I  materiali  e  i  prodotti sono conformi alle regole tecniche previste  dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e  alle  omologazioni  tecniche.  Le  relazioni  tecniche indicano la normativa applicata.
 3.  E'  vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti  di  una  determinata  fabbricazione  o  provenienza  oppure procedimenti   particolari   che   abbiano   l'effetto   di  favorire determinate  imprese  o  di  eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione  specifica  del  prodotto  o  del procedimento, purche' accompagnata  dalla  espressione  «o  equivalente», allorche' non sia altrimenti   possibile   la   descrizione  dell'oggetto  dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
 |  |  |  | Art. 46. Quadri economici
 
 1.  I  quadri  economici  degli  interventi  sono  predisposti  con progressivo  approfondimento  in rapporto al livello di progettazione al  quale  sono  riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla   specifica  tipologia  e  categoria  dell'intervento  stesso  e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
 a) lavori a misura, a corpo, in economia;
 b) somme a disposizione dell'Amministrazione per:
 1) imprevisti;
 2) rilievi, accertamenti e indagini;
 3) allacciamenti ai pubblici servizi;
 4) acquisizione aree o immobili;
 5) accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della legge;
 6)  spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita'  preliminari,  nonche'  al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori  e  al  coordinamento  della  sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita', assicurazione dei dipendenti;
 7) spese per attivita' di consulenza o di supporto;
 8) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 9) spese per la pubblicita';
 10)  spese  per  gli  accertamenti  di  laboratorio,  e  per le verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per il collaudo  tecnico amministrativo, per il collaudo statico e per altri eventuali collaudi specialistici;
 11)  eventuali  lavori  in  economia  previsti  in  progetto ed esclusi dall'appalto;
 12) I.V.A. ed eventuali altre imposte.
 2.   L'importo   dei  lavori  a  misura  e  a  corpo  e'  suddiviso rispettivamente  in  importi per l'esecuzione delle lavorazioni e per l'attuazione dei piani di sicurezza.
 Sezione seconda
 
 Progetto preliminare
 
 
 
 Nota all'art. 46:
 - Il  testo  del  comma  4  dell'art.  26  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo
 chiuso,  consistente  nel  prezzo  dei  lavori al netto del
 ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
 nel  caso  in  cui la differenza tra il tasso di inflazione
 reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
 precedente  sia  superiore  al 2 per cento, all'importo dei
 lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
 l'ultimazione   dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale  e'
 fissata,  con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici da
 emanare  entro  il  30 giugno  di  ogni  anno, nella misura
 eccedente  la predetta percentuale del 2 per cento. In sede
 di  prima  applicazione della presente legge, il decreto e'
 emanato  entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in
 vigore della legge stessa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 47. Documenti componenti il progetto preliminare
 
 1.   Il   progetto   preliminare   stabilisce   i   profili   e  le caratteristiche  piu'  significative  degli  elaborati dei successivi livelli  di  progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della  tipologia  e  categoria dell'intervento, ed e' composto, salva diversa  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  per la progettazione, dai seguenti elaborati:
 a) relazione illustrativa;
 b) relazione tecnica;
 c) studio di prefattibilita' ambientale;
 d) indagini tecniche preliminari;
 e) planimetria e schemi grafici;
 f) estimativo sommario della spesa;
 g) prime  indicazioni  e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
 2.  Qualora  il  progetto  debba  essere posto a base di gara di un appalto concorso:
 a) sono  effettuate,  sulle  aree interessate dall'intervento, le indagini    necessarie    quali   quelle   geologiche,   geotecniche, idrologiche,  idrauliche  e  sismiche  e  sono  redatti  le  relative relazioni e grafici;
 b) e' redatto un capitolato speciale delle prestazionale.
 3.  Qualora  il  progetto  preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento  di  una  concessione di lavori pubblici, e', altresi', predisposto  un  piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati:
 a) l'eventuale     prezzo     massimo    che    l'Amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
 b) l'eventuale  prezzo  minimo  che il concessionario e' tenuto a corrispondere per la costruzione o il trasferimento dei diritti;
 c) l'eventuale   canone   da   corrispondere  all'Amministrazione aggiudicatrice;
 d) il  tempo  massimo  previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
 e) la durata massima della concessione;
 f) il  livello  minimo  della  qualita' di gestione del servizio, nonche' delle relative modalita';
 g) il  livello  iniziale  massimo e la struttura delle tariffe da praticare e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.
 |  |  |  | Art. 48. Relazione illustrativa con giustificazione dell'esigenza militare del progetto
 
 1.  La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita' dell'intervento, contiene:
 a) la  descrizione  dell'intervento  da realizzare in ordine alla giustificazione dell'esigenza militare dell'opera;
 b) l'illustrazione dei motivi della soluzione prescelta, sotto il profilo   della   localizzazione  e  della  funzione,  nonche'  delle problematiche   connesse   alla   prefattibilita'   ambientale,  alle preesistenze  archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in  relazione  alle caratteristiche e alle finalita' dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
 c) l'esposizione  della fattibilita' dell'intervento, documentata attraverso  lo studio di prefattibilita' ambientale, dell'esito delle indagini  geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di  prima  approssimazione  delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti  in  ordine  agli  eventuali  vincoli di natura storica, artistica,  archeologica,  paesaggistica  o  di  vincoli di qualsiasi altra natura che gravino sulle aree o sugli immobili interessati;
 d) l'accertamento  in  ordine alla disponibilita' delle aree o di immobili  da  utilizzare, alle relative modalita' di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
 e) il  cronoprogramma  delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi  massimi di svolgimento delle varie attivita' di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
 f) le  indicazioni  necessarie  per  garantire  l'accessibilita', l'utilizzo  e  la  manutenzione  delle  opere,  degli  impianti e dei servizi esistenti;
 g) gli  indirizzi  per  la  redazione  del progetto definitivo in conformita'  a quanto disposto dall'articolo 44, commi 11 e 12, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione.
 2.  La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che  non  possono  risultare  dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
 3.  La  relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali, e di interrelazione dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.
 |  |  |  | Art. 49. Applicazione di criteri progettuali e di standard costruttivi
 
 1.  I  progetti  sono  redatti  in  aderenza  a criteri standard di progettazione,  ove  esistenti  o,  a  criteri  basati  sul  rapporto ottimale costo efficacia.
 2.  Geniodife  previa  analisi congiunta dell'esigenza militare con gli  Stati  maggiori,  emana  i  criteri  progettuali  e gli standard costruttivi    afferenti    alle    categorie   di   opere   elencate nell'articolo 2.
 |  |  |  | Art. 50. Applicazione di standard NATO
 
 1. I progetti della NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri   di   progettazione   ed   agli   standard   dimensionali  e prestazionali  stabiliti  dalla  NATO  e  precisati  negli accordi di standardizzazione.  Ove  tali  criteri siano mancanti, il progetto e' ispirato  al  minimo  essenziale  per  soddisfare l'esigenza militare oltre  il  quale  non potrebbe ottenere il finanziamento comune della NATO.
 |  |  |  | Art. 51. Relazione tecnica
 
 1.  La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima  approssimazione  connessi  alla  tipologia  e  alla  categoria dell'intervento  da  realizzare,  con  l'indicazione  di  massima dei requisiti   e   delle   prestazioni  che  devono  essere  riscontrate nell'intervento.
 |  |  |  | Art. 52. Studio di prefattibilita' ambientale
 
 1.  Lo  studio  di  prefattibilita'  ambientale,  in relazione alla tipologia,  categoria  e  all'entita' dell'intervento e allo scopo di ricercare   le  condizioni  che  consentano  un  miglioramento  della qualita'   ambientale  e  paesaggistica  del  contesto  territoriale, comprende:
 a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri  amministrativi,  di  compatibilita'  dell'intervento  con  le prescrizioni   di  eventuali  piani  paesaggistici  sia  a  carattere generale che settoriale;
 b) lo   studio   sui   prevedibili  effetti  della  realizzazione dell'intervento  e  del  suo  esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
 c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale,  dei  motivi  della  scelta  del  sito  e della soluzione progettuale   prescelta,   nonche'  delle  possibili  alternative  di localizzazione e di tipologie;
 d) la  determinazione  delle misure di compensazione ambientale e degli   eventuali   interventi   di  ripristino,  riqualificazione  e miglioramento  ambientale  e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
 e) l'indicazione   delle   norme  di  tutela  ambientale  che  si applicano   all'intervento  e  degli  eventuali  limiti  posti  dalla normativa   di   settore   per   l'esercizio   di  impianti,  nonche' l'indicazione  dei  criteri  tecnici  che  si  intendono adottare per assicurarne il rispetto.
 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio   di   prefattibilita'  ambientale  contiene  le  informazioni necessarie  allo  svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti  dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per  i  quali sia necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive  comunitarie,  lo studio di prefattibilita' ambientale deve consentire  la  verifica  che  gli interventi non determinino impatto ambientale  significativo  ovvero  deve  consentire  di  identificare misure prescrittive tali da mitigare gli impatti.
 
 
 
 Nota all'art. 52:
 - Il   testo   dell'art.   17,   comma  3  del  decreto
 legislativo  20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge
 21 dicembre  2001,  n.  443,  per  la  realizzazione  delle
 infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
 di   interesse   nazionale),   pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, e' il seguente:
 «Art. 17 (Campo di applicazione). - 1.-2. (Omissis).
 3.  Sono  esclusi  dalla  procedura  di  valutazione di
 impatto  ambientale  gli  interventi  destinati alla difesa
 nazionale  in  vista  di  un  pericolo  imminente ovvero in
 seguito  a  calamita'  per le quali sia stato dichiarato lo
 stato  di  emergenza  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
 24 febbraio  1992,  n.  225.  I provvedimenti di esclusione
 sono  emanati  con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della
 tutela   del   territorio,   di  concerto  con  i  Ministri
 interessati,   nel   rispetto   delle   norme  vigenti  che
 garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e
 sulla eventuale deroga.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 53. Schemi grafici del progetto preliminare
 
 1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e quotati, con le necessarie   differenziazioni  in  relazione  alla  dimensione,  alla categoria  ed  alla  tipologia  dell'intervento,  tenuto  conto della necessita'   di   includere   le  misure  e  gli  interventi  di  cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), sono costituiti:
 a) per le opere ed i lavori puntuali:
 1)  dallo stralcio del piano regolatore del sedime interessato, sul   quale   sono  indicate  la  localizzazione  dell'intervento  da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
 2)  dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in  scala  non  inferiore  a  1:2.000,  sulle  quali  sono  riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
 3)  dagli  schemi  grafici  e  sezioni  schematiche nel numero, nell'articolazione    e   nelle   scale   necessarie   a   permettere l'individuazione  di  massima  di  tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
 b) per le opere ed i lavori a rete:
 1)   dalla   corografia   generale   contenente   l'indicazione dell'andamento  planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area,  al  sistema viario esistente e all'ubicazione dei servizi esistenti  in  scala  non  inferiore a 1:25.000. Ove siano necessarie piu'  corografie,  e'  redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100.000;
 2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in  scala  non  inferiore  a  1:2.000,  sulle  quali  sono  riportati separatamente  il  tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli  eventuali  altri  tracciati  esaminati. Se siano necessarie piu' planimetrie,  e' redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
 3)  dai  profili  longitudinali e trasversali altimetrici delle opere   e   dei  lavori  da  realizzare  in  scala  non  inferiore  a 1:2.000/200,  dalle  sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non  inferiore  ad  1:100, nonche' da uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
 4)  dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
 5)  dalle tabelle contenenti tutte le quantita' caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
 2.  Il  progetto preliminare specifica sia per le opere ed i lavori puntuali  che  per  le  opere  ed i lavori a rete, gli elaborati e le relative  scale  da  adottare  in  sede  di  progetto  definitivo  ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste negli articoli 61, 69 e 70. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari   relative  al  soddisfacimento  delle  esigenze  di  cui all'articolo 14, comma 7, della legge.
 
 
 
 Nota all'art. 53:
 - Il   testo   dell'art.   14,   comma  7  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.  14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1-.6.
 (Omissis).
 7.  Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
 limitatamente  ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
 all'intero  lavoro  sia  stata  elaborata  la progettazione
 almeno   preliminare   e   siano   state   quantificate  le
 complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
 realizzazione    dell'intero    lavoro.    In   ogni   caso
 l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso
 addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
 fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 54. Estimativo sommario della spesa
 
 1. Il computo sommario della spesa e' effettuato:
 a) per   le   opere   o   i  lavori,  applicando  alle  quantita' caratteristiche  degli  stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati  dall'Osservatorio  dei  lavori  pubblici. In mancanza di costi  standardizzati,  il computo e' effettuato applicando parametri desunti  da  interventi  similari  realizzati,  ovvero  redigendo  un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 b) per  le  ulteriori  somme a disposizione dell'Amministrazione, con  valutazioni  di  massima,  effettuate  in  sede  di accertamenti preliminari,   a  cura  del  responsabile  del  procedimento  per  la progettazione.
 |  |  |  | Art. 55. Capitolato prestazionale
 
 1. Il capitolato speciale delle prestazioni contiene:
 a) l'indicazione  delle  necessita'  funzionali,  dei requisiti e delle    specifiche    prestazioni   che   devono   essere   presenti nell'intervento affinche' risponda alle esigenze dell'Amministrazione e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie;
 b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
 c) una  tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento e'  suddivisibile;  con  l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari  per  l'applicazione  della  metodologia  di determinazione dell'offerta economica piu' vantaggiosa.
 |  |  |  | Art. 56. Documenti componenti il progetto definitivo
 
 1.  Il  progetto definitivo e' redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato.
 2. Esso comprende:
 a) la relazione descrittiva;
 b) le  relazioni  geologica,  geotecnica,  idrologica, idraulica, sismica;
 c) le relazioni tecniche specialistiche;
 d) i   rilievi   plano-altimetrici   e   studio   di  inserimento urbanistico;
 e) gli elaborati grafici;
 f) lo  studio  di  fattibilita' ambientale o lo studio di impatto ambientale;
 g) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
 h) il  disciplinare  descrittivo  e  prestazionale degli elementi tecnici;
 i) il computo metrico estimativo;
 l) il quadro economico;
 m) il documento in ordine alla disponibilita' delle aree.
 3.  Il progetto definitivo quando e' posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 19,  comma 1,  lettera b), della legge, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 63, e' corredato dallo schema di contratto   e  dal  capitolato  speciale  d'appalto  redatti  con  le modalita'  indicate  all'articolo 74. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e i tempi della progettazione esecutiva, nonche' le  modalita'  di  controllo  del  rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
 4.   Gli   elaborati  grafici  e  descrittivi,  nonche'  i  calcoli preliminari,  sono  sviluppati  ad un livello di definizione tale che nella  successiva  progettazione  esecutiva non vi siano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
 
 
 
 Nota all'art. 56:
 - Il   testo   dell'art.   19,   comma  1  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.   19   (Sistemi   di   realizzazione  dei  lavori
 pubblici).  -  1. I contratti di appalto di lavori pubblici
 di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
 conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
 di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
 a) la  sola  esecuzione  dei  lavori  pubblici di cui
 all'art. 2, comma 1;
 b) la  progettazione  esecutiva  di  cui all'art. 16,
 comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
 2, comma 1, qualora:
 1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
 euro;
 2)    riguardino    lavori    la   cui   componente
 impiantistica  o  tecnologica  incida  per  piu' del 60 per
 cento del valore dell'opera;
 3)  riguardino  lavori  di manutenzione, restauro e
 scavi archeologici;
 4)  riguardino lavori di importo pari o superiore a
 10 milioni di euro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 57. Relazione descrittiva del progetto definitivo
 
 1. La  relazione  fornisce  i  chiarimenti  atti  a  dimostrare  la rispondenza  del  progetto alle finalita' dell'intervento, nonche' il rispetto  del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
 2. In particolare la relazione:
 a) descrive,  con  espresso  riferimento  ai  singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per    le    scelte   progettuali,   gli   aspetti   dell'inserimento dell'intervento  sul  territorio,  le caratteristiche prestazionali e descrittive   dei   materiali   prescelti,   nonche'   i  criteri  di progettazione  delle  strutture  e degli impianti, in particolare per quanto  riguarda  la  sicurezza,  la  funzionalita'  e  l'economia di gestione;
 b) illustra  tutti  gli  aspetti  riguardanti  la  topografia, la geologia,  l'idrologia,  il  paesaggio,  l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e   risolti  in  sede  di  progettazione,  attraverso  lo  studio  di fattibilita'   ambientale,  di  cui  all'articolo 60,  ove  previsto, nonche'   attraverso   i  risultati  di  apposite  indagini  e  studi specialistici;
 c) indica  le  eventuali  cave  e discariche da utilizzare per la realizzazione  dell'intervento  con  la  specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
 d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 e) riferisce  in  merito  all'idoneita'  delle  reti  esterne dei servizi   atti   a  soddisfare  le  esigenze  connesse  all'esercizio dell'intervento  da  realizzare  ed  in  merito  alla  verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
 f) contiene  le  motivazioni  che hanno indotto il progettista ad apportare   eventuali   variazioni  alle  indicazioni  contenute  nel progetto preliminare;
 g) descrive  le  eventuali  opere  di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
 h) riporta  il  tempo  necessario  per  la redazione del progetto esecutivo,    eventualmente    aggiornando    quello   indicato   nel cronoprogramma del progetto preliminare.
 3.  La  relazione  e' corredata da quanto previsto all'articolo 67, comma 3,  quando  il  progetto  definitivo  e' posto a base di gara e riguarda interventi complessi. Si definiscono interventi complessi le opere  e  gli  impianti  di  speciale  complessita', o di particolare rilevanza  sotto  il  profilo  tecnologico,  o  ad elevata componente tecnologica,   oppure   di   particolare   complessita',  secondo  le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20,  comma 4, e nell'articolo 28, comma 7, della legge. In  particolare  sono  interventi  complessi  le opere e gli impianti caratterizzati  dalla  presenza  in  modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
 a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
 b) processi   produttivi   innovativi   o  di  alta  precisazione dimensionale e qualitativa;
 c) esecuzione  in  luoghi  che presentano difficolta' logistica o particolari   problematiche  geotecniche,  idrauliche,  geologiche  e ambientali;
 d) complessita'  di  funzionamento  d'uso o necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita';
 e) esecuzione in ambienti aggressivi;
 f) necessita' di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali.
 4.  Costituisce  progetto  integrale  di un intervento, il progetto elaborato  in  forma  completa  e  dettagliata in tutte le sue parti, architettoniche, strutturali e impiantistiche.
 
 
 
 Note all'art. 57:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  4  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 18.
 - Il   testo   dell'art.   17,  comma  13  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
 progettazione,  direzione  dei lavori e accessorie). 1.-12.
 (Omissis).
 13.  Quando la prestazione riguardi la progettazione di
 lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il  profilo
 architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
 conservativo,  nonche'  tecnologico, le stazioni appaltanti
 valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
 procedura  del  concorso di progettazione o del concorso di
 idee.  A  tali  concorsi  si  applicano  le disposizioni in
 materia  di  progettazione  o  del concorso di idee. A tali
 concorsi   si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
 pubblicita' previste dai commi 10 e 12.».
 - Il   testo   dell'art.   20,   comma  4  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.  20 (Procedure di scelta del contraente). - 1.-3.
 (Omissis).
 4.  L'affidamento  di appalti mediante appalto-concorso
 e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
 decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
 pubblici  per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore a
 25.000.000   di   euro,   per  speciali  lavori  o  per  la
 realizzazione  di  opere  complesse o ad elevata componente
 tecnologica,  la  cui progettazione richieda il possesso di
 competenze  particolari  o la scelta tra soluzioni tecniche
 differenziate.  Lo  svolgimento  della  gara  e' effettuato
 sulla  base  di  un  progetto preliminare, redatto ai sensi
 dell'art.   16,  nonche'  di  un  capitolato  prestazionale
 corredato   dall'indicazione   delle   prescrizioni,  delle
 condizioni  e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
 ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.».
 - Il   testo   dell'art.   28,   comma  7  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1.-6. (Omissis).
 7.  E'  obbligatorio  il  collaudo in corso d'opera nei
 seguenti casi:
 a) quando  la  direzione dei lavori sia effettuata ai
 sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c);
 b) in caso di opere di particolare complessita';
 c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
 d) in altri casi individuati nel regolamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 58. Relazione  geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo
 
 1.  La  relazione  geologica  comprende,  sulla  base di specifiche indagini  geologiche la identificazione delle formazioni presenti nel sito,  lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici  del  sottosuolo,  definisce  il modello geologico-tecnico del sottosuolo,   illustra  e  caratterizza  gli  aspetti  stratigrafici, strutturali,  idrogeologici,  geomorfologici,  litotecnici  e  fisici nonche'  il  conseguente  livello  di  pericolosita'  geologica  e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
 2.  La  relazione  geotecnica  definisce,  alla  luce di specifiche indagini geotecniche il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato,  direttamente  o  indirettamente,  dalla costruzione del manufatto  e che a sua volta influenza il comportamento del manufatto stesso.  Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
 3.  La  relazione idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque  meteoriche,  superficiali e sotterranee. Gli studi indicano le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti adottati nella elaborazione per dedurre le grandezze d'interesse.
 |  |  |  | Art. 59. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
 
 1.   Ove  la  progettazione  implichi  la  soluzione  di  questioni specialistiche,   compreso  l'utilizzo  di  strutture  prefabbricate, queste  formano  oggetto  di  apposite  relazioni  che definiscono le problematiche  e  indicano  le  soluzioni  da  adottare  in  sede  di progettazione esecutiva.
 |  |  |  | Art. 60. Studio di fattibilita' ambientale o studio di impatto ambientale
 
 1.  Lo  studio  di  fattibilita'  ambientale,  tenendo  conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le   analisi   sviluppate   nella  fase  di  redazione  del  progetto preliminare,  ed  analizza  e  determina  le  misure atte a ridurre o compensare  gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed   a   riqualificare   e   migliorare   la  qualita'  ambientale  e paesaggistica  del  contesto  territoriale, avuto riguardo agli esiti delle   indagini   tecniche,   alle   caratteristiche   dell'ambiente interessato  dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura   delle  attivita'  e  lavorazioni  necessarie  all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
 2.  Lo  studio  di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente,  e'  redatto  secondo  le norme tecniche che disciplinano la materia  ed  e'  predisposto  contestualmente  al progetto definitivo sulla  base  dei  risultati della fase di selezione preliminare dello studio  di  impatto ambientale, nonche' dei dati e delle informazioni raccolte  nell'ambito del progetto stesso, anche con riferimento alle cave   ed  alle  discariche.  Esso  contiene  tutte  le  informazioni necessarie   al   rilascio   delle   prescritte   autorizzazioni   ed approvazioni in materia ambientale.
 |  |  |  | Art. 61. Elaborati grafici del progetto definitivo
 
 1. Gli  elaborati  grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento  da  realizzare.  Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
 2.  Per  i  lavori  e  le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva  diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli gia' predisposti con il medesimo progetto:
 a) dallo  stralcio  del  piano regolatore generale del sedime con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
 b) dalla  planimetria  d'insieme  in scala non inferiore a 1:500, con  le  indicazioni  delle  curve  di  livello dell'area interessata all'intervento,   con   equidistanza   non   superiore   a  cinquanta centimetri,  delle  strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali   costruzioni   confinanti  e  delle  eventuali  alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
 c) dalla planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o piu' sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione  al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e   dopo   la  realizzazione,  nella  quale  risultino  precisati  la superficie  coperta  di  tutti  i  corpi  di fabbrica. Tutte le quote altimetriche  relative  sia  al piano di campagna originario sia alla sistemazione  del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite   ad   un   caposaldo   fisso.  La  planimetria  riporta  la sistemazione  degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree  da  porre  a  dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; e' altresi' integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli  elementi  geometrici  del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio,  superficie  coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
 d) dalle  piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite  al  caposaldo  di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
 e) da  almeno  due  sezioni, trasversale e longitudinale in scala non  inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In  tali sezioni e' altresi' indicato l'andamento del terreno prima e dopo  la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al  confine  ed  alle  eventuali  strade  limitrofe.  Tutte  le quote altimetriche   sono  riferite  allo  stesso  caposaldo  di  cui  alla lettera c);
 f) da  tutti  i  prospetti,  a  semplice  contorno,  nella  scala prescritta  da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi  di  riferimento  alle  altezze e ai distacchi degli edifici circostanti,  alle  quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se  l'edificio  e'  adiacente  ad  altri  fabbricati,  i  disegni dei prospetti   comprendono   anche   quelli  schematici  delle  facciate adiacenti;
 g) dagli  elaborati  grafici  nella  diversa  scala prescritta da normative  specifiche  e  comunque  non  inferiore  a  1:200  atti ad illustrare  il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
 h) dagli  schemi  funzionali  e  dimensionamento  di  massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
 i) dalle planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui  sono  riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne  e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione   del  rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
 3.  Le prescrizioni di cui al comma 2, si riferiscono agli edifici. Esse  valgono  per  gli  altri  lavori  e  opere  puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
 4.  Per  interventi  su  opere  esistenti,  gli elaborati di cui al comma 2,   lettere c),   d),   e)   ed   f),   indicano,  con  idonea rappresentazione  grafica,  le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
 5.  Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli gia' predisposti con il progetto preliminare, anche:
 a) dallo  stralcio  del  piano regolatore generale del sedime con l'esatta   indicazione   dei  tracciati  dell'intervento.  Ove  siano necessari  piu' stralci e' redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
 b) dalla  planimetria  in  scala  non  inferiore a 1:2.000 con le indicazioni   delle   curve   di   livello   delle  aree  interessate dall'intervento,   con   equidistanza   non  superiore  a  un  metro, dell'assetto  definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Ove  siano  necessarie  piu'  planimetrie  e' redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
 c) dai  profili  longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
 d) dalle  piante,  sezioni  e  prospetti in scala non inferiore a 1:100  di  tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
 6.  Per  ogni  opera  e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie,  gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le  opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 44, comma 7.
 |  |  |  | Art. 62. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
 
 1.  I  calcoli  preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne  il  dimensionamento  e  per quanto riguarda le reti e le apparecchiature   degli   impianti,  anche  la  specificazione  delle caratteristiche.   I   calcoli   degli  impianti  devono  permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
 |  |  |  | Art. 63. Disciplinare  descrittivo  e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
 
 1.  Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle  specifiche  tecniche,  tutti i contenuti prestazionali tecnici degli  elementi  previsti  nel  progetto.  Il  disciplinare contiene, inoltre,  la  descrizione,  anche  sotto  il  profilo estetico, delle caratteristiche,   della   forma   e   delle   principali  dimensioni dell'intervento,   dei   materiali  e  dei  componenti  previsti  nel progetto.
 |  |  |  | Art. 64. Documentazione in ordine alla disponibilita' delle aree
 
 1.  Ove  per  l'esecuzione  delle opere sia necessario procedere ad esproprio,  il  responsabile del procedimento acquisisce dagli organi tecnici   del   Ministero  della  difesa  preposti  all'esproprio  la documentazione  attestante  l'avvenuto completamento del procedimento di acquisizione delle nuove aree.
 2.  Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni o esterni  all'Amministrazione  il  responsabile  del procedimento deve accertare  che  siano  gia'  definiti  tutti  gli  aspetti tecnici ed economici connessi con tali interferenze.
 3.  Ove  l'esecuzione  delle  opere  necessiti di asservimenti o di occupazioni  temporanee,  e'  predisposto  il  piano delle particelle interessate  e stimato l'onere per le occupazioni temporanee. Di tale onere si tiene conto nel capitolato d'appalto qualora le spese per le occupazioni siano previste a carico della ditta appaltatrice.
 |  |  |  | Art. 65. Estimativo definitivo
 
 1.  La  stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo,  redatto  applicando  alle  quantita' delle lavorazioni i prezzi  unitari  dedotti  dai  prezziari  dell'Amministrazione  o dai listini correnti nell'area interessata.
 2.   Per   eventuali   voci   mancanti  il  relativo  prezzo  viene determinato:
 a) applicando  alle quantita' di materiali, alla mano d'opera, ai noli ed ai trasporti, necessari per la realizzazione, delle quantita' unitarie  di  ogni  voce,  i rispettivi prezzi elementari dedotti dai listini  ufficiali  o  dai  listini  delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
 b) aggiungendo  all'importo cosi' determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
 c) aggiungendo  ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e  il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali, inclusi gli oneri di progettazione esecutiva, nel caso  di  appalto  di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge;
 d) aggiungendo  infine  una  percentuale  del  10  per  cento per l'utile dell'appaltatore.
 3. Il computo metrico estimativo comprende una somma da accantonare per eventuali imprevisti da prevedere nel contratto d'appalto.
 4.  L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento puo' essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; ove la progettazione sia affidata a progettisti esterni, i programmi sono preventivamente accettati dall'Amministrazione.
 5.  Il  risultato  della  stima  sommaria  dell'intervento  e delle espropriazioni  confluisce  nel  quadro economico, redatto secondo lo schema di cui all'articolo 46.
 
 
 
 Nota all'art. 65:
 - Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  1  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 56.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 66. Documenti componenti il progetto esecutivo
 
 1.  Il  progetto  esecutivo  definisce  compiutamente  ed  in  ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da  realizzare.  Restano  esclusi il dimensionamento e il calcolo dei manufatti  prefabbricati  prodotti in serie, le specifiche condizioni di  posa  in  opera  di  macchine  ed impianti, compreso l'ingresso e l'uscita  ed  il  collegamento  delle canalizzazioni e condutture, la predisposizione  degli  alloggiamenti  e  dei  fori nelle strutture e nelle   pareti,   i   piani   operativi   di  cantiere,  i  piani  di approvvigionamento,  i  calcoli  e  i  grafici  relativi  alle  opere provvisionali,  nonche'  la  definizione  di  tutti  quegli  elementi costruttivi  che  condizionano  la scelta, da parte dell'appaltatore, delle ditte fornitrici.
 2. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti:
 a) relazione generale;
 b) relazioni specialistiche;
 c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 f) piani di sicurezza e di coordinamento;
 g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
 h) cronoprogramma;
 i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 l) quadro   dell'incidenza   percentuale   della   quantita'   di manodopera  per  le  diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
 m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
 |  |  |  | Art. 67. Relazione generale del progetto esecutivo
 
 1.  La  relazione  generale  del  progetto  esecutivo  descrive  in dettaglio,  anche  attraverso  specifici  riferimenti  agli elaborati grafici  e  alle  prescrizioni  del  capitolato speciale d'appalto, i criteri  utilizzati  per  le  scelte  progettuali  esecutive,  per  i particolari  costruttivi  e  per  il  conseguimento e la verifica dei prescritti  livelli  di  sicurezza  e qualitativi. Nel caso in cui il progetto  prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa  le  caratteristiche  illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni   del   capitolato  speciale  d'appalto  riguardanti  le modalita'  di  presentazione  e  di  approvazione  dei  componenti da utilizzare.
 2.  La  relazione  generale  contiene  l'illustrazione  dei criteri seguiti   e   delle   scelte  effettuate  per  trasferire  sul  piano contrattuale   e   sul   piano  costruttivo  le  soluzioni  spaziali, tipologiche,  funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto  definitivo  approvato;  la  relazione  contiene  inoltre la descrizione  delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
 3.  La  relazione  generale  dei  progetti  riguardanti  interventi complessi e' corredata:
 a) da   una   rappresentazione  grafica  di  tutte  le  attivita' costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu' generale oggetto del   progetto   fino   alle   piu'  elementari  attivita'  gestibili autonomamente  dal  punto di vista delle responsabilita', dei costi e dei tempi;
 b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle  lavorazioni  nei  suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale,  ferma  restando  la  prescrizione all'impresa, in sede di capitolato  speciale  d'appalto,  dell'obbligo di presentazione di un programma  di  esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive  intermedie,  con  la  indicazione  dell'importo dei vari stati  di  avanzamento  dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
 |  |  |  | Art. 68. Relazioni specialistiche
 
 1.  Le  relazioni  geologica,  geotecnica,  idrologica  e idraulica illustrano  puntualmente,  sulla  base  del  progetto  definitivo, le soluzioni adottate.
 2.  Per  gli  interventi  di  particolare complessita', per i quali siano  necessarie,  nell'ambito  del  progetto  definitivo, relazioni specialistiche,  queste  sono  sviluppate  in  modo  da  definire  in dettaglio  gli  aspetti  inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli  impianti tecnologici e ad ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
 3.   Le   relazioni   contengono   l'illustrazione   di   tutte  le problematiche  esaminate  e  delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
 |  |  |  | Art. 69. Elaborati grafici del progetto esecutivo
 
 1.  Gli  elaborati  grafici  esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti:
 a) dagli   elaborati   che   sviluppano  nelle  scale  ammesse  o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
 b) dagli  elaborati  che risultino necessari all'esecuzione delle opere  o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
 c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
 d) dagli  elaborati  atti ad illustrare le modalita' esecutive di dettaglio;
 e) dagli   elaborati   di  tutte  le  lavorazioni  che  risultino necessarie   per   il  rispetto  delle  prescrizioni  disposte  dagli organismi   competenti,   in   sede   di  approvazione  dei  progetti preliminari,  di  quelli  definitivi  o  di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
 f) dagli  elaborati  di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 44, comma 7;
 g) dagli   elaborati   atti   a   definire   le   caratteristiche dimensionali,   prestazionali   e   di  assemblaggio  dei  componenti prefabbricati.
 2.  Gli  elaborati  sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio  di  quelle  del  progetto  definitivo,  o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
 |  |  |  | Art. 70. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
 
 1.   I   calcoli   esecutivi  delle  strutture  e  degli  impianti, nell'osservanza  delle  rispettive  normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
 2.  I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il  dimensionamento  delle  stesse  in  ogni  loro aspetto generale e particolare,  in  modo  da  escludere  la necessita' di variazioni in corso di esecuzione.
 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle   condizioni   di   esercizio   e  alla  destinazione  specifica dell'intervento.  Devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le  apparecchiature,  condutture,  canalizzazioni  e  qualsiasi altro elemento   necessario  per  la  funzionalita'  dell'impianto  stesso, nonche' devono consentire di determinarne il prezzo.
 4.  La  progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al  fine  di  prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
 5.  I  calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono  accompagnati  da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita'  di  calcolo  che  ne  consentano  una  agevole  lettura  e verificabilita'.
 6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
 a) gli  elaborati  grafici  di  insieme  (carpenterie,  profili e sezioni)  in  scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
 1)  per  le  strutture  in  cemento  armato o in cemento armato precompresso:  i  tracciati  dei  ferri di armatura con l'indicazione delle  sezioni  e  delle  misure  parziali  e  complessive, nonche' i tracciati  delle  armature  per  la  precompressione;  resta  esclusa soltanto  la  compilazione  delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
 2)  per  le  strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle  piastre,  del  numero  e  posizione di chiodi e bulloni, dello spessore,  tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto  la  compilazione  dei  disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
 3)  per  le  strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
 b) la relazione di calcolo contenente:
 1) l'indicazione delle norme di riferimento;
 2)   la   specifica  della  qualita'  e  delle  caratteristiche meccaniche  dei  materiali  e  delle  modalita' di esecuzione qualora necessarie;
 3)  l'analisi  dei  carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
 4) le verifiche statiche.
 7.  Nelle  strutture  che  si identificano con l'intero intervento, quali  ponti,  viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre  e  simili,  il  progetto  esecutivo  deve  essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
 a) gli   elaborati   grafici  di  insieme,  in  scala  ammessa  o prescritta  e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di  dettaglio,  in  scala  non  inferiore  ad  1:10, con le notazioni metriche necessarie;
 b) l'elencazione  descrittiva  particolareggiata  delle  parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
 c) la   specificazione   delle   caratteristiche   funzionali   e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
 |  |  |  | Art. 71. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 
 1.  Il  piano  di  manutenzione  e'  il  documento complementare al progetto  esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli  elaborati  progettuali  esecutivi  effettivamente  realizzati, l'attivita' di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo  la funzionalita', le caratteristiche di qualita', l'efficienza ed il valore economico.
 2.  Il  piano  di  manutenzione  assume  contenuto differenziato in relazione  all'importanza  e alla specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti documenti operativi:
 a) il manuale d'uso;
 b) il manuale di manutenzione;
 c) il programma di manutenzione.
 3.   Il  manuale  d'uso  si  riferisce  all'uso  delle  parti  piu' importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale  contiene  l'insieme  delle  informazioni  atte  a permettere all'utente  di  conoscere le modalita' di fruizione del bene, nonche' tutti  gli  elementi  necessari  per limitare quanto piu' possibile i danni  derivanti  da  un'utilizzazione  impropria,  per consentire di eseguire  tutte  le  operazioni  atte  alla sua conservazione che non richiedono    conoscenze    specialistiche    e    per    riconoscere tempestivamente   fenomeni  di  deterioramento  anomalo  al  fine  di sollecitare interventi specialistici.
 4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
 a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 b) la rappresentazione grafica;
 c) la descrizione;
 d) le modalita' di uso corretto.
 5.  Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti  piu'  importanti  del  bene  ed  in particolare degli impianti tecnologici.   Esso   fornisce,  in  relazione  alle  diverse  unita' tecnologiche,  alle  caratteristiche  dei  materiali o dei componenti interessati,  le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione, nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
 6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
 a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 b) la rappresentazione grafica;
 c) la  descrizione  delle  risorse  necessarie  per  l'intervento manutentivo;
 d) il livello minimo delle prestazioni;
 e) le anomalie riscontrabili;
 f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
 g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
 7.  Il  programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di  interventi  da  eseguire,  a  cadenze  temporalmente o altrimenti prefissate,  al  fine  di  una corretta gestione del bene e delle sue parti   nel   corso   degli   anni.  Esso  si  articola  secondo  tre sottoprogrammi:
 a) il   sottoprogramma   delle   prestazioni,   che   prende   in considerazione,  per  classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
 b) il  sottoprogramma  dei  controlli, che definisce il programma delle  verifiche  e  dei  controlli  al  fine  di rilevare il livello prestazionale  (qualitativo  e  quantitativo)  nei successivi momenti della  vita  del  bene,  individuando  la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
 c) il   sottoprogramma  degli  interventi  di  manutenzione,  che riporta  in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
 8.  Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione  redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del   direttore   dei   lavori,   al   termine   della  realizzazione dell'intervento,  al controllo ed alla verifica di validita', con gli eventuali  aggiornamenti  resi  necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
 9.  Per  i  progetti  relativi  a  lavori  di  importo  inferiore a 10.000.000  di  euro  e' fatto salvo il potere di deroga da parte del responsabile  del procedimento per la fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, sulla necessita' del piano di manutenzione o sulle prescrizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
 
 
 
 Nota all'art. 71:
 - Si  riporta  il  comma  2 dell'art. 16 della legge 11
 febbraio 1994, n. 109:
 «2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
 e  grafici  contenute  nei  commi  3,  4  e 5 sono di norma
 necessarie    per   ritenere   i   progetti   adeguatamente
 sviluppati.  Il responsabile del procedimento nella fase di
 progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
 ed  alla  dimensione  dei  lavori da progettare, ritenga le
 prescrizioni  di  cui  ai  commi  3,  4 e 5 insufficienti o
 eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 72. Piani di sicurezza e di coordinamento
 
 1.  I  piani  di  sicurezza  e  di  coordinamento  sono i documenti complementari  al  progetto  esecutivo,  o definitivo nel caso di cui all'articolo 19,  comma 1,  lettera b),  della  legge,  che prevedono l'organizzazione  delle  lavorazioni  atta  a  prevenire  o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta,  con  riferimento  alle  varie  tipologie  di  lavorazioni, individuazione,  l'analisi  e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare  procedimento  di  lavorazione  connessi a congestione di aree  di  lavorazioni  e  dipendenti  da  sovrapposizione  di fasi di lavorazioni.
 2.  I  piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate   e  la  descrizione  dell'intervento  e  delle  fasi  del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attivita'  lavorative  con  la  specificazione di quelle critiche, la stima  della  durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la  individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla  morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni,  alla presenza contemporanea di piu' soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile  a  valutare  oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono   integrati   da  un  disciplinare  contenente  le  prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli  infortuni  e  per  la  tutela della salute dei lavoratori e da tutte  le  informazioni  relative  alla  gestione  del cantiere. Tale disciplinare  comprende  la  stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
 
 
 
 Nota all'art. 72:
 - Per  il  testo  dell'art.  19, comma 1 della legge n.
 109/1994, si veda in note all'art. 56.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 73. Cronoprogramma
 
 1.  Il  progetto  esecutivo  e'  corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni,  redatto  al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso  di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
 2.  Nei  casi  di  appalto-concorso  e  di appalto di progettazione esecutiva  ed  esecuzione  lavori,  il  cronoprogramma  e' presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
 3.  Nel  calcolo  del  tempo  contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
 4.  Nel  caso  di  sospensione  o  di  ritardo dei lavori per fatti imputabili  all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
 |  |  |  | Art. 74. Elenco dei prezzi di estimativo
 
 1.  Per  la  redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante  dei  progetti  esecutivi,  vengono  utilizzati  i  prezzi adottati  per  il  progetto  definitivo,  secondo  quanto specificato all'articolo 65,  integrati,  ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalita'.
 |  |  |  | Art. 75. Estimativo esecutivo e quadro economico
 
 1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione  e  l'aggiornamento  della  stima  sommaria dei lavori redatta  in  sede  di  progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 74.
 2.  Il  computo  metrico-estimativo  viene  redatto applicando alle quantita'  delle  lavorazioni,  dedotte  dagli  elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 74.
 3.    Nel   quadro   economico   redatto   secondo   l'articolo 46, confluiscono:
 a) il   risultato  del  computo  metrico  estimativo  dei  lavori comprensivi delle opere di cui all'articolo 44, comma 5;
 b) l'accantonamento  in  misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
 c) tutti  gli  ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 46.
 |  |  |  | Art. 76. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
 
 1.  Il  progetto di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal  regolamento  e  dal  capitolato  generale d'appalto, le clausole dirette  a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione   alle   caratteristiche  dell'intervento  con  particolare riferimento a:
 a) termini di esecuzione e penali;
 b) programma di esecuzione dei lavori;
 c) sospensioni o riprese dei lavori;
 d) oneri a carico dell'appaltatore;
 e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
 f) liquidazione dei corrispettivi;
 g) controlli;
 h) specifiche modalita' e termini di collaudo;
 i) modalita' di soluzione delle controversie.
 2.  Allo  schema  di  contratto  e' allegato il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato C.S.A., che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
 3.   Il  C.S.A.  e'  diviso  in  due  parti,  l'una  contenente  la descrizione  delle  lavorazioni  e  l'altra  la  specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
 a) nella  prima  parte  tutti  gli  elementi  necessari  per  una compiuta  definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche  ad  integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 b) nella  seconda  parte le modalita' di esecuzione e le norme di misurazione  di  ogni  lavorazione,  i  requisiti  di accettazione di materiali  e  componenti, le specifiche di prestazione e le modalita' di  prove, nonche', ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento,  l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni;  nel  caso  in  cui  il  progetto  preveda  l'impiego di componenti  prefabbricati,  ne  vanno  precisate  le  caratteristiche principali,   descrittive   e  prestazionali,  la  documentazione  da presentare  in  ordine  all'omologazione  e  all'esito  di  prove  di laboratorio  nonche'  le  modalita'  di  approvazione  da  parte  del direttore  dei  lavori,  sentito  il  progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
 4.  Nel  caso  di  interventi  complessi  il  capitolato  contiene, altresi',  l'obbligo  per  l'aggiudicatario  di redigere un documento (piano  di qualita' di costruzione e di installazione), da sottoporre alla  approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera  e  fasi delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.  A  tale fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune.
 5. Appartengono alla classe:
 a) critica le strutture o loro parti, nonche' gli impianti o loro componenti  correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
 b) importante  le  strutture o loro parti, nonche' gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarita' delle  prestazioni  fornite  nel  ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilita' o di rilevante costo;
 c) comune  tutti  i  componenti  e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
 6. La classe di importanza e' tenuta in considerazione:
 a) nell'approvvigionamento     dei     materiali     da     parte dell'aggiudicatario  e  quindi  dei  criteri  di qualifica dei propri fornitori;
 b) nella identificazione e rintracciabilita' dei materiali;
 c) nella valutazione delle non conformita'.
 7.  Per  gli  interventi  il  cui corrispettivo e' previsto a corpo ovvero  per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo e' previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per   ogni   gruppo  delle  lavorazioni  complessive  dell'intervento ritenute  omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate  aliquote  sono  dedotti  in sede di progetto esecutivo dal computo  metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti   importi   e   aliquote   possono   essere  indicati  anche disaggregati  nelle  loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera  sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
 8. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il C.S.A.  precisa  l'importo  di  ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive  dell'opera  o  del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
 9.  Ai  fini  della  disciplina  delle  varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo   periodo,   della  legge,  la  verifica  dell'incidenza  delle eventuali  variazioni  e'  desunta  dagli importi netti dei gruppi di lavorazione  ritenuti  omogenei  definiti  con le modalita' di cui ai commi 7 e 8.
 10.  Per  i  lavori  il  cui corrispettivo e' in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per  le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita'. Tali lavorazioni  sono  indicate  nel  provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e  con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della  relativa  incidenza  sul  valore  complessivo  assunto  a base d'asta.
 11.  Il  C.S.A.  prescrive  l'obbligo  per l'impresa di presentare, prima   dell'inizio   dei   lavori,  un  programma  esecutivo,  anche indipendente  dal cronoprogramma di cui all'articolo 73, comma 1, nel quale  sono  riportate,  per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo  di  esecuzione  nonche'  l'ammontare  presunto,  parziale  e progressivo,  dell'avanzamento  dei lavori alle date contrattualmente stabilite  per  la  liquidazione  dei certificati di pagamento. E' in facolta'   prescrivere,   in   sede  di  C.S.A.,  eventuali  scadenze differenziate   di  varie  lavorazioni  in  relazione  a  determinate esigenze.
 
 
 
 Nota all'art. 76:
 - Si riporta il comma 3 dell'art. 25 della citata legge
 n. 109/1994:
 «3.  Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
 gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
 risolvere  aspetti  di dettaglio, che siano contenuti entro
 un  importo  non  superiore al 10 per cento per i lavori di
 recupero,  ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
 per  cento  per  tutti  gli altri lavori delle categorie di
 lavoro   dell'appalto  e  che  non  comportino  un  aumento
 dell'importo  del  contratto stipulato per la realizzazione
 dell'opera.  Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
 dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in
 diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
 sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
 sostanziali   e   siano   motivate  da  obiettive  esigenze
 derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al
 momento  della  stipula del contratto. L'importo in aumento
 relativo  a  tali varianti non puo' superare il 5 per cento
 dell'importo   originario  del  contratto  e  deve  trovare
 copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione
 dell'opera.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 77. Verifica del progetto preliminare
 
 1.  Ai  sensi  dell'articolo 16,  comma 6,  della  legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica  in  rapporto  alla tipologia, alla categoria, all'entita' e all'importanza dell'intervento.
 2. La verifica e' finalizzata ad accertare la qualita' concettuale, l'efficacia  della soluzione proposta a fronte del requisito militare che deve soddisfare. La soluzione proposta deve, altresi', rispettare il quadro normativo e legislativo che regola la sicurezza e la difesa dell'ambiente.
 3.  La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione  progettuale  prescelta  e  il  contesto  ambientale in cui l'intervento  progettato  si  inserisce,  il controllo della coerenza interna  tra  gli  elementi  o componenti della soluzione progettuale prescelta  e  del  rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente  regolamento,  la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale  prescelta  sotto  il  profilo  della  sua  capacita'  di conseguire   gli   obiettivi   attesi,   ed   infine  la  valutazione dell'efficienza  della  soluzione  progettuale  prescelta intesa come capacita'  di  ottenere  il  risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
 
 
 
 Nota all'art. 77:
 - Il   testo   dell'art.   16,   comma  6  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.   l6   (Attivita'   di  progettazione).  -  1.-5.
 (Omissis).
 6.  In  relazione alle caratteristiche e all'importanza
 dell'opera,   il   regolamento   di  cui  all'art.  3,  con
 riferimento  alle  categorie  di lavori e alle tipologie di
 intervento  e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
 manutenzione,  stabilisce  criteri,  contenuti e momenti di
 verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 78. Validazione del progetto
 
 1.  Prima  della approvazione, il responsabile del procedimento per la  fase  di  progettazione  procede  a verificare la conformita' del progetto  esecutivo  alla  normativa  vigente.  In  caso  di  appalto integrato la verifica ha per oggetto il progetto definitivo.
 2. La validazione riguarda fra l'altro:
 a) la  corrispondenza  dei  nominativi  dei  progettisti a quelli titolari  dell'affidamento  e  la  sottoscrizione  dei  documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita';
 b) la  completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti  di  fattibilita'  tecnica,  amministrativa ed economica dell'intervento;
 c) l'esistenza  delle  indagini  geologiche,  geotecniche  e, ove necessario,  archeologiche nell'area d'intervento e la congruenza dei loro risultati con le scelte progettuali;
 d) la   completezza,  adeguatezza  e  chiarezza  degli  elaborati progettuali,  grafici,  descrittivi  e tecnicoeconomici, previsti dal regolamento;
 e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneita' dei criteri adottati;
 f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza   agli   elaborati   grafici,   descrittivi   ed  alle prescrizioni capitolari;
 g) la  rispondenza  delle  scelte  progettuali  alle  esigenze di manutenzione e gestione;
 h) l'esistenza  delle  dichiarazioni  in merito al rispetto delle prescrizioni  normative,  tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
 i) l'acquisizione  di  tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge,  necessarie  ad  assicurare  l'immediata  cantierabilita'  del progetto;
 l) il  coordinamento  tra  le  prescrizioni  del  progetto  e  le clausole   dello  schema  di  contratto  e  del  capitolato  speciale d'appalto  nonche'  la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalita'.
 |  |  |  | Art. 79. Modalita' delle verifiche e della validazione
 
 1.  Per  le  verifiche  tecniche  di  cui agli articoli 77 e 78, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede:
 a) per  i  lavori  di  importo  superiore  a  20 milioni di euro, tramite  organismi  di  controllo  accreditati  ai  sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
 b) per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  20 milioni di euro, direttamente  o  con  il supporto di collaboratori tecnici interni od esterni all'Amministrazione.
 2.  Gli  organismi di cui al comma 1, lettera a), e i collaboratori esterni di cui al comma 1, lettera b):
 a) non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare  neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai  relativi  subappalti  e  cottimi  con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attivita';
 b) devono  essere  muniti  di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' affidata.
 3.  Gli  incarichi  di verifica tecnica di ammontare inferiore alla soglia  comunitaria  possono  essere  affidati a soggetti di fiducia, anche  con  procedura  in  economia, previa adeguata pubblicita'. Gli oneri  economici  inerenti  allo  svolgimento  dei  servizi di cui al comma 1   sono   a   carico   degli   stanziamenti  previsti  per  la realizzazione dei singoli lavori.
 |  |  |  | Art. 80. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
 
 1.  I  progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono approvati da   Geniodife,   previo   parere  tecnico  operativo,  sui  progetti preliminari, da parte dell'organo tecnico di Forza armata.
 2.  I  progetti  dei  lavori  di cui all'articolo 7, sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.
 Sezione sesta
 
 Lavori realizzati su territorio nazionale finanziati da Paesi alleati
 |  |  |  | Art. 81. Disposizioni preliminari
 
 1.  I  progetti  dei  lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono a totale carico e spese dei Paesi alleati.
 |  |  |  | Art. 82. Documentazione progettuale
 
 1.  I  progetti  dei  lavori  di  cui all'articolo 5, comma 2, sono redatti in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 83. Approvazione dei progetti
 
 1.  I  progetti  di cui all'articolo 82 sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.
 |  |  |  | Art. 84. Disposizioni preliminari
 
 1.  I  progetti  sono  redatti  da Geniodife, di norma, tramite gli organi  del  Genio, in relazione a requisiti di urgenza connessi alle missioni da svolgere.
 |  |  |  | Art. 85. Documentazione progettuale per lavori particolarmente urgenti
 
 1.  Per  interventi  di  somma  urgenza, a supporto di un immediato dispiegamento,   provvede   direttamente   il   comando  della  forza dispiegata mediante fondi appositamente accreditati.
 2.   Degli   interventi  di  cui  al  comma 1,  e'  data  immediata comunicazione  a  Geniodife  e  agli organi tecnici centrali di Forza armata,  cui  vanno  altresi'  trasmessi  i  consuntivi  delle  opere realizzate e delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 86. Documentazione progettuale per lavori a supporto della missione
 
 1.  I lavori o le opere a supporto di missioni fuori dal territorio nazionale,   finanziati   da  specifici  disposti  legislativi,  sono realizzati  in deroga alla legge ed alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
 2. In relazione al grado di imprevedibilita', urgenza ed emergenza, nonche'  al  contesto  ambientale  in  cui  e'  svolta  la  missione, Geniodife  individua  il  livello di definizione della documentazione progettuale   e  l'attivita'  ammininistrativa  piu'  rispondente  ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge.
 
 
 
 Nota all'art. 86:
 - Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.   1   (Principi   generali).-  1.  In  attuazione
 dell'art.  97 della Costituzione l'attivita' amministrativa
 in  materia  di  opere e lavori pubblici deve garantirne la
 qualita'  ed  uniformarsi  a  criteri  di  efficienza  e di
 efficacia,  secondo  procedure  improntate a tempestivita',
 trasparenza   e   correttezza,  nel  rispetto  del  diritto
 comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 87. Ambito di applicazione
 
 1.  I  progetti sono redatti, di norma, da ufficiali, marescialli e funzionari   civili   dei   ruoli  tecnici,  dotati  della  capacita' tecnico-professionale di cui all'articolo 2, comma 2.
 2.  Quando  ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4,   della   legge,   sono   affidati   ai   soggetti   di  cui all'articolo 17,  comma 1,  lettere d),  e),  f),  g) e g-bis), della legge  i  servizi  attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata  e  gli  altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto  preliminare,  del progetto definitivo ed esecutivo, nonche' le  attivita'  tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione, secondo  le  procedure e con le modalita' previste dalle disposizioni del presente titolo.
 3.  L'ordine  di  redazione dei progetti e di affidamento di cui al comma 2,  e'  sempre  riservato  a Geniodife o, per i progetti di cui all'articolo 7,  agli  organi  tecnici  centrali di Forza armata. Nei casi  di  urgenza  gli  organi  del Genio, territoriali e periferici, possono   procedere   direttamente   alla   redazione  dei  progetti, informando  tempestivamente  Geniodife e l'organo tecnico centrale di Forza armata.
 4.  Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di  pubblicazione  dei  bandi  sono  aggiornati secondo le variazioni accertate  dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
 Ai fini del presente titolo si intendono per:
 a) prestazioni  professionali  speciali  le  prestazioni previste dalle   vigenti   tariffe  professionali  non  ricomprese  in  quelle considerate normali;
 b) prestazioni   accessorie   le  prestazioni  professionali  non previste dalle vigenti tariffe.
 6.  Le  norme dell'articolo si applicano anche ai servizi attinenti alle  attivita' tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di progetti   della   NATO   e   internazionali,  nelle  varie  fasi  di pianificazione,  progettazione,  esecuzione, collaudo ed accettazione finale   congiunta,   nonche'   agli   studi  dei  modelli  di  nuove installazioni  per  progetti  anche nazionali e ausili alla direzione dei lavori.
 
 
 
 Note all'art. 87:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  4  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 18.
 - Il   testo   dell'art.   17,  comma  1,  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
 progettazione,  direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
 prestazioni   relative   alla   progettazione  preliminare,
 definitiva  ed  esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
 ed  agli  incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
 attivita'  del  responsabile  unico  del procedimento e del
 dirigente   competente   alla   formazione   del  programma
 triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
 a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 b) dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e di
 direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
 unioni,  le  comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
 locali,  i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
 enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
 agli  articoli 24,  25  e  26 della legge 8 giugno 1990, n.
 142, e successive modificazioni;
 c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
 di  cui  le  singole amministrazioni aggiudicatrici possono
 avvalersi per legge;
 d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
 nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
 successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con riferimento
 agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
 beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
 architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
 beni culturali ai sensi della vigente normativa;
 e) dalle  societa'  di professionisti di cui al comma
 6, lettera a);
 f) dalle  societa'  di  ingegneria di cui al comma 6,
 lettera b);
 g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
 soggetti  di  cui  alle  lettere  d),  e) ed f) ai quali si
 applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 13 in quanto
 compatibili;
 g-bis) da    consorzi    stabili   di   societa'   di
 professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
 di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
 mista,  formati  da non meno di tre consorziati che abbiano
 operato   nel   settore   dei   servizi   di  ingegneria  e
 architettura,  per  un  periodo  di  tempo  non inferiore a
 cinque  anni,  e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo
 congiunto  secondo  le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
 E'  vietata  la  partecipazione  a  piu'  di  un  consorzio
 stabile.   Ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  per
 l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione e attivita'
 tecnico-amministrative   ad  essa  connesse,  il  fatturato
 globale  in servizi di ingegneria e architettura realizzato
 da  ciascuna  societa'  consorziata  nel  quinquennio o nel
 decennio   precedente   e'   incrementato   secondo  quanto
 stabilito  dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
 ai  consorzi  stabili  di  societa'  di professionisti e di
 societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
 disposizioni  di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
 12.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 88. Limiti alla partecipazione alle gare
 
 1.  E'  fatto  divieto  ai concorrenti di partecipare alla medesima gara   per   l'affidamento   di   un   appalto   di  servizi  di  cui all'articolo 87,  in  piu'  di  un'associazione  temporanea ovvero di partecipare  singolarmente  e  quali  componenti  di una associazione temporanea.
 2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi  alla  stessa  gara, sotto qualsiasi forma, una societa' di professionisti   o   una   societa'  di  ingegneria  delle  quali  il professionista  e'  amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
 3.  La  violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
 4.  Nel  caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura e' articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18,  comma 2-ter, della legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
 5.   Ai   sensi   dell'articolo 17,   comma 8,   della   legge,   i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g),   devono  prevedere  la  presenza  di  un  professionista abilitato  da  meno  di  cinque  anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
 
 
 
 Note all'art. 88:
 - Per  il  testo  dell'art.  17, comma 1 della legge n.
 109/1994, si veda in nota all'art. 87.
 - Si  riporta  il  comma  8 dell'art. 17 della legge n.
 109/1994:
 «8.   Indipendentemente   dalla  natura  giuridica  del
 soggetto  affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
 lo  stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
 negli   appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
 professionali, personalmente responsabili e nominativamente
 indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
 specificazione      delle     rispettive     qualificazioni
 professionali.   Deve   inoltre   essere  indicata,  sempre
 nell'offerta,      la     persona     fisica     incaricata
 dell'integrazione  tra le varie prestazioni specialistiche.
 Il  regolamento  definisce  le  modalita' per promuovere la
 presenza   anche   di  giovani  professionisti  nei  gruppi
 concorrenti   ai   bandi   per  l'aggiudicazione.  All'atto
 dell'affidamento  dell'incarico  deve  essere dimostrata la
 regolarita' contributiva del soggetto affidatario.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 18 della citata legge
 n. 109/1994:
 «Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
 Una  somma  non  superiore  all'1,5  per cento dell'importo
 posto  a  base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
 direttamente  sugli  stanziamenti di cui all'art. 16, comma
 7,  e'  ripartita,  per ogni singola opera o lavoro, con le
 modalita'  ed  i criteri previsti in sede di contrattazione
 decentrata   ed   assunti   in   un   regolamento  adottato
 dall'amministrazione,   tra   il   responsabile  unico  del
 procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
 del  piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
 collaudo  nonche'  tra i loro collaboratori. La percentuale
 effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
 stabilita  dal  regolamento  in rapporto all'entita' e alla
 complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
 tiene  conto  delle  responsabilita' professionali connesse
 alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere. Le quote parti
 della  predetta  somma corrispondenti a prestazioni che non
 sono  svolte  dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
 personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
 medesima,  costituiscono  economie. I commi quarto e quinto
 dell'art.  62  del  regolamento approvato con regio decreto
 23 ottobre  1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
 all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  possono adottare con
 proprio provvedimento analoghi criteri.
 2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
 alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque
 denominato  e'  ripartito,  con  le  modalita' ed i criteri
 previsti   nel   regolamento  di  cui  al  comma 1,  tra  i
 dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
 abbiano redatto.
 2-bis.   A   valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei
 capitoli  delle  categorie X e XI del bilancio dello Stato,
 le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
 complessiva  non superiore al 10 per cento del totale degli
 stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
 progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
 esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
 studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
 stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
 piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
 decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
 per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
 all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
 sopravvenuta  dei  progetti  gia' esistenti d'intervento di
 cui  sia  riscontrato  il perdurare dell'interesse pubblico
 alla  realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano
 per  i  propri  bilanci  le regioni e le province autonome,
 qualora  non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
 le  province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
 comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
 il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
 finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
 presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
 mutuatario.
 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
 lavoro  a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
 territoriale   dell'ufficio   di   appartenenza,  incarichi
 professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
 all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
 ai rapporti d'impiego.
 2-quater.  E'  vietato  l'affidamento  di  attivita' di
 progettazione,   direzione  lavori,  collaudo,  indagine  e
 attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
 determinato  od  altre procedure diverse da quelle previste
 dalla presente legge».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 89. Esclusione dalle gare
 
 1.   Sono  esclusi  dalle  procedure  di  affidamento  dei  servizi disciplinati  dal  presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti,  di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e),  f)  e  g), della legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 89:
 - Il   testo   dell'art.  12  del  decreto  legislativo
 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE
 in  materia di appalti di pubblici servizi), pubblicato sul
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 104 del
 6 maggio 1995, e' il seguente:
 «Art. 12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). -
 1.  Fermo  il disposto, per le imprese stabilite in Italia,
 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
 modifiche, e indipendentemente da quanto previsto dall'art.
 3,  ultimo  comma,  del  regio decreto 18 novembre 1923, n.
 2440,   e   dall'art.   68   del  relativo  regolamento  di
 esecuzione,  approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
 827,   sono   esclusi  dalla  partecipazione  alle  gare  i
 concorrenti:
 a) che   si   trovano  in  stato  di  fallimento,  di
 liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
 preventivo  o  in  qualsiasi  altra  situazione equivalente
 secondo  la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti,
 o  a  carico  dei  quali e' in corso un procedimento per la
 dichiarazione  di una di tali situazioni, oppure versano in
 stato di sospensione dell'attivita' commerciale;
 b) nei  cui  confronti  sia  stata emessa sentenza di
 condanna   passata   in   giudicato,   ovvero  sentenza  di
 applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
 del  codice  di  procedura  penale, per qualsiasi reato che
 incide  sulla  loro  moralita'  professionale o per delitti
 finanziari;
 c) che   nell'esercizio   della   propria   attivita'
 professionale hanno commesso un errore grave, accertato con
 qualsiasi   mezzo  di  prova  addotto  dall'amministrazione
 aggiudicatrice;
 d) che  non  sono in regola con gli obblighi relativi
 al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
 favore  dei  lavoratori, secondo la legislazione italiana o
 quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 e) che  non  sono in regola con gli obblighi relativi
 al  pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse,  secondo la
 legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato in cui sono
 stabiliti;
 f) che  si  sono  resi  gravemente colpevoli di false
 dichiarazioni  nel  fornire informazioni che possono essere
 richieste   ai   sensi   del   presente   articolo o  degli
 articoli da 13 a 17..
 2.  A  dimostrazione che il concorrente non si trova in
 una  delle  situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e)
 del  comma 1 e' sufficiente la produzione di un certificato
 rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato
 in   cui   e'  stabilito,  o  anche  di  una  dichiarazione
 rilasciata,  con  le  forme  e nei limiti di cui alla legge
 4 gennaio  1968,  n.  15, e al decreto del Presidente della
 Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  403,  dal  prestatore di
 servizi   interessato,   che   attesti   sotto  la  propria
 responsabilita'  di  non  trovarsi  in  una  delle predette
 situazioni.
 3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente
 e'  stabilito  non  contempla  il  rilascio  di  uno o piu'
 certificati  previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti
 non  contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere
 sostituiti  da una dichiarazione giurata; se neanche questa
 e'  ivi  prevista, e' sufficiente una dichiarazione solenne
 che, ai pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad
 un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad
 un   organismo  professionale  qualificato,  autorizzati  a
 riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che
 ne attesti l'autenticita'.
 4.   Il   Ministero   della   giustizia   e   le  altre
 amministrazioni  competenti,  nei  tre  mesi  dalla data di
 entrata  in  vigore  del  presente decreto, comunicano alla
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
 coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  gli uffici e
 organi  competenti  al  rilascio  dei  certificati  o altre
 attestazioni  di cui al comma 2; con le stesse modalita' le
 amministrazioni   provvedono  a  comunicare  gli  eventuali
 successivi  aggiornamenti.  Nei trenta giorni successivi al
 loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
 politiche  comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
 alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
 5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione
 dello  Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate
 a  svolgere  la  prestazione del servizio di cui si tratta,
 non  possono  essere  escluse  dalle  gare  sulla  base  di
 disposizioni  nazionali  che non consentono l'esecuzione di
 tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse
 puo'  essere  richiesto  di  indicare, nell'offerta o nella
 domanda  di  partecipazione,  il  nome  e le qualificazioni
 professionali  delle  persone che effettuano la prestazione
 del servizio stesso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 90. Requisiti delle societa' di ingegneria
 
 1.  Ai  fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le societa' di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore  tecnico,  con  funzioni di collaborazione alla definizione degli  indirizzi  strategici  della  societa'  e  di collaborazione e controllo  sulle  prestazioni  svolte  dai  tecnici  incaricati delle progettazioni,  che  sia  ingegnere  o  architetto  o laureato in una disciplina  tecnica  attinente  all'attivita' prevalente svolta dalla societa',  abilitato  all'esercizio  della  professione  da almeno 10 anni,  nonche' iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo  albo  professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato  all'esercizio della professione secondo le norme del Paese dell'Unione  europea  ai  quali  appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio   della  professione,  ed  iscritto  al  relativo  albo professionale,   la   societa'  delega  il  compito  di  approvare  e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento;   l'approvazione   e   la   firma  degli  elaborati comportano la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o del   delegato   con   la   societa'   di  ingegneria  nei  confronti dell'Amministrazione.
 2.  Il  direttore  tecnico e' formalmente consultato dall'organo di amministrazione  della  societa'  ogniqualvolta  vengono definiti gli indirizzi  relativi  all'attivita'  di  progettazione, si decidono le partecipazioni  a  gare  per affidamento di incarichi o a concorsi di idee  o  di  progettazione,  e  comunque  sin  quando  si trattano in generale   questioni   relative   allo   svolgimento   di   studi  di fattibilita',  ricerche,  consulenze,  progettazioni,  direzioni  dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  e  studi  di impatto ambientale.
 3.   Le   societa'   di   ingegneria   predispongono  e  aggiornano l'organigramma   dei   soci,   dei  dipendenti  o  dei  collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni   professionali  e  tecniche,  nonche'  di  controllo  della qualita'.   L'organigramma  riporta,  altresi',  l'indicazione  delle specifiche  competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge anche attivita'    diverse    dalle   prestazioni   ai   servizi   di   cui all'articolo 86,   nell'organigramma   sono   indicate  la  struttura organizzativa  e  le  capacita'  professionali espressamente dedicate alla   suddetta   prestazione  di  servizi.  I  relativi  costi  sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le   informazioni   di   cui  sopra,  nonche'  ogni  loro  successiva variazione,  sono  comunicate  entro  trenta giorni all'Autorita'. La verifica     delle     capacita'     economiche     finanziarie     e tecnico-organizzative  della  societa'  ai  fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della  struttura  dedicata  alla  progettazione.  L'indicazione delle attivita' diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 91. Requisiti delle societa' professionali
 
 1.   Le   societa'   professionali   predispongono   e   aggiornano l'organigramma   dei   soci,   dei  dipendenti  o  dei  collaboratori coordinati  e  continuativi  impiegati  nello svolgimento di funzioni professionali   e   tecniche   e   di   controllo   della   qualita'. L'organigramma   riporta  altresi',  l'indicazione  delle  specifiche competenze  e  responsabilita'. Le societa' professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 90.
 |  |  |  | Art. 92. Commissioni giudicatrici
 
 1.  La  commissione  giudicatrice  per  il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi e' composta da un  numero  di  membri  tecnici  non  inferiore  a tre, esperti nella materia  oggetto  del  concorso  o  dell'appalto,  di  cui almeno uno dipendente dell'Amministrazione.
 2.   Alla  spesa  per  i  compensi  e  i  rimborsi  spettanti  alla commissione  giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della legge.
 
 
 
 Nota all'art. 92:
 - Per il testo dell'art. 18, comma 2-bis della legge 11
 febbraio 1994, n. 109, vedi note all'art. 88.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 93. Penali
 
 1.  I  disciplinari  di  affidamento dei servizi di progettazione e delle attivita' ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
 2.  I  termini  di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile  del  procedimento  per  la  fase  di  progettazione  in relazione   alla  tipologia,  alla  categoria,  all'entita'  ed  alla complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello qualitativo.
 3.   Le   penali   da   applicare   ai  soggetti  incaricati  della progettazione  o delle attivita' a questa connesse sono stabilite dal responsabile  del  procedimento,  in  sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5  per  mille  e  l'1  per mille del corrispettivo professionale, e comunque   complessivamente   non  superiore  al  10  per  cento,  da determinare   in   relazione  all'entita'  delle  conseguenze  legate all'eventuale ritardo.
 4.  Quando  la  disciplina  contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini  di  una  o  piu'  di tali parti le penali di cui al presente articolo si applicano ai rispettivi importi.
 |  |  |  | Art. 94. Modalita' di espletamento
 
 1.  Il  concorso di idee e' espletato con le modalita' del pubblico incanto,  esclusivamente da Geniodife, ed e' normalmente preceduto da pubblicita'  secondo  la disciplina di cui all'articolo 119, comma 2, qualora  l'importo  complessivo  dei  premi  sia  pari o superiore al valore  della  soglia  stabilito  dalla normativa comunitaria per gli appalti  pubblici  di  servizi,  e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore.
 2.  Possono  partecipare  al  concorso,  oltre  i  soggetti  di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge, anche i  lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti  al  relativo  ordine  professionale  secondo  l'ordinamento nazionale  di  appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto     di    impiego,    con    esclusione    dei    dipendenti dell'Amministrazione.
 3.  Non  puo'  essere  oggetto  di  pubblicita' alcuna informazione attinente  ad  ideazioni classificate per la difesa dello Stato o gli interessi  strategici  della  NATO  e  degli  alleati.  In tali casi, eventuali  concorsi di idee vengono espletati con licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.
 4.  Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea  alla  sua  corretta  rappresentazione.  Nel bando non possono essere  richiesti  elaborati  di  livello  pari  o superiore a quelli richiesti  per  il  progetto  preliminare.  Il tempo di presentazione della  proposta  deve  essere stabilito in relazione all'importanza e complessita'  del  tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
 5.  La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee e' effettuata  da  una  commissione  giudicatrice,  costituita  ai sensi dell'articolo 92,  sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
 6. L'Amministrazione riconosce un congruo premio al soggetto che ha elaborato  l'idea  ritenuta migliore. L'idea premiata e' acquisita in proprieta'  dall'Amministrazione  e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, puo' essere posta a base di gara di un concorso di  progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V  del  presente  titolo,  e  alla  relativa  procedura  e' ammesso a partecipare  il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
 
 
 
 Nota all'art. 94:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note dell'art. 87.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 95. Contenuto del bando
 
 1. Il bando per il concorso di idee contiene:
 a) nome,   indirizzo,  numeri  di  telefono,  telefax  ed  e-mail dell'ufficio delegato;
 b) nominativo del responsabile del procedimento;
 c) descrizione delle esigenze del Ministero della difesa;
 d) eventuali modalita' di rappresentazione delle idee;
 e) modalita' di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
 f) termine per la presentazione delle proposte;
 g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
 h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
 i) data di pubblicazione.
 |  |  |  | Art. 96. Modalita' di espletamento
 
 1.  L'espletamento  del  concorso  di progettazione e' preceduto da pubblicita' secondo quanto previsto all'articolo 119, comma 2 qualora l'importo  complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui e' preordinato il concorso e' pari o superiore al valore della soglia stabilito  dalla  normativa  comunitaria  per gli appalti pubblici di servizi,  e  all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non puo' essere inferiore a novanta giorni.
 2. Il concorso e' di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con  licitazione  privata  qualora sussistano particolari ragioni. In tali  casi eventuali concorsi di progettazione, vengono espletati con licitazione  privata  fra  soggetti  abilitati  alla  trattazione  di argomenti classificati.
 3.  Nel  concorso  di  progettazione  sono richiesti esclusivamente progetti  o  piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto  preliminare,  salvo  quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso  di  progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene  anche  la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
 4.  L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e' determinato in  misura  non  superiore  al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla  base  delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa  fra il 40 ed il 70 per cento e' stanziata per i concorrenti ritenuti  meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
 5.  Con  il  pagamento  del  premio  l'Amministrazione  acquista la proprieta'  del  progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa  privata  i  successivi  livelli  di  progettazione.  Tale possibilita'  ed  il  relativo  corrispettivo  saranno  stabiliti nel bando.
 6.  In  caso  di intervento di particolare rilevanza e complessita' puo'  procedersi  ad  esperimento  di  un  concorso articolato in due gradi,  di  cui  il  secondo,  che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la  valutazione  di  proposte di idee presentate al concorso di primo grado  e  selezionate  senza  formazione di graduatorie di merito ne' assegnazione  di  premi.  Al  vincitore  finale,  se  in possesso dei requisiti   richiesti   dal   bando,  e'  affidato  l'incarico  della progettazione  definitiva  ed  esecutiva.  Tale  possibilita'  ed  il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di  presentazione  delle  proposte  non  possono  essere  inferiori a novanta  giorni  per  il  primo  grado  e  a centoventi giorni per il secondo grado.
 7.  L'Amministrazione,  con  adeguata  motivazione,  puo'  altresi' procedere,  all'esperimento  di  un  concorso  in due gradi, il primo avente  ad  oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.
 |  |  |  | Art. 97. Contenuto del bando
 
 1.  Il  bando  per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 95, contiene l'indicazione:
 a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
 b) del  numero  di  partecipanti  al  secondo  grado  selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 6;
 c) descrizione del progetto;
 d) del  numero,  previsto  di  partecipanti  compreso tra dieci e venti, nel caso di licitazione privata;
 e) delle  modalita', dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione, nonche' dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
 f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
 g) del  «peso»  o del «punteggio» da attribuire, con somma pari a cento   e   con  gradazione  rapportata  all'importanza  relativa  di ciascuno,  agli  elementi  di  giudizio  nei quali e' scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
 h) dell'indicazione   del   carattere  vincolante  o  meno  della decisione della commissione giudicatrice;
 i) del   costo   massimo   di  realizzazione  dell'intervento  da progettare  determinato  sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
 l) delle  informazioni  circa  le  modalita' di presentazione dei progetti;
 m) l'indicazione  dei  giorni  e delle ore in cui gli interessati possono  recarsi  presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
 2.  Il  bando  contiene anche le informazioni circa le modalita' di ritiro  degli  elaborati  non  premiati  e  per  i quali non e' stato disposto  il  rimborso  spese,  nonche'  l'eventuale  facolta'  della commissione   di   menzionare  i  progetti  che,  pur  non  premiati, presentano profili di particolare interesse.
 3.  Al  bando  di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e   i   grafici   relativi  alle  indagini  geologiche,  geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree.
 |  |  |  | Art. 98. Valutazione delle proposte progettuali
 
 1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di  progettazione  e'  eseguita  sulla  base dei criteri e dei metodi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
 |  |  |  | Art. 99. Disposizioni generali e modalita' di determinazione del corrispettivo 
 1.  I servizi di cui all'articolo 87 di importo inferiore a 100.000 euro  possono  essere affidati a soggetti di fiducia, con motivazione basata  sulla capacita' professionale e di esperienza degli stessi in relazione al progetto da affidare, anche con procedura in economia.
 2.  I  servizi  di  cui all'articolo 87, il cui importo stimato sia compreso  tra  100.000  euro e il valore della soglia stabilito dalla normativa  comunitaria  per  gli appalti pubblici di servizi, possono essere  affidati  mediante licitazione privata. Ai servizi di importo pari   o   superiore  alla  predetta  soglia  di  applicazione  della disciplina  comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  157. I servizi connessi ai lavori di cui all'articolo 116, comma 5,  e  all'articolo 122  possono essere affidati secondo quanto previsto al comma 1.
 3.   La   quota   del   corrispettivo   complessivo  riferita  alla progettazione e' determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di  prestazioni  parziali  previste  dalle  tabelle dei corrispettivi delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 8-ter, della legge.
 4.  Alla  suddetta  quota si applicano altresi' l'eventuale aumento percentuale  per  incarico  parziale  e  la riduzione, prevista dalla normativa  vigente  per  le  prestazioni professionali rese in favore dello  Stato  o  altri  enti  pubblici  per la realizzazione di opere pubbliche  o di interesse pubblico il cui onere e' anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione  massima  prevista  dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
 5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie  e'  determinata con riferimento agli importi posti a base di  gara,  stabiliti  con  riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
 6.  Alla  licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa  comunitaria  in  materia  di  appalto  di  servizi e dalla relativa  normativa nazionale di recepimento, nonche' quelli previsti dal presente regolamento.
 7.  Qualora  per  la  presentazione  dell'offerta l'Amministrazione richieda   adempimenti  preliminari  particolarmente  complessi,  per ragioni  tecniche  o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della meta'.
 8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
 9.  I  bandi  di gara sono resi noti con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 119, comma 3.
 10.   La   progettazione   di   un   intervento   non  puo'  essere artificiosamente   divisa   in   piu'   parti   al  fine  di  eludere l'applicazione   delle   norme  che  disciplinano  l'affidamento  del servizio.
 
 
 
 Note all'art. 99:
 - Per  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si
 veda in note all'art. 89.
 - Il  testo  dell'art.  12,  comma  8-ter  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art. 12 (Consorzi stabili). - 1-8-bis. (Omissis).
 8-ter.  Il  consorzio  stabile  si qualifica sulla base
 delle   qualificazioni   possedute  dalle  singole  imprese
 consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento
 ad   una   determinata   categoria   di  opera  generale  o
 specializzata  per  la classifica corrispondente alla somma
 di  quelle  possedute  dalle  imprese  consorziate.  Per la
 qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
 ogni   caso  necessario  che  almeno  una  tra  le  imprese
 consorziate  gia'  possieda  tale qualificazione ovvero che
 tra  le  imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con
 qualificazione   per   classifica  VII  e  almeno  due  con
 classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
 consorziate  ve  ne siano almeno tre con qualificazione per
 classifica  VI.  Per  la  qualificazione per prestazioni di
 progettazione  e  costruzione, nonche' per la fruizione dei
 meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e),
 e'  in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
 siano  posseduti  da  almeno una delle imprese consorziate.
 Qualora   la   somma   delle   classifiche   delle  imprese
 consorziate  non  coincida con una delle classifiche di cui
 all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
 e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
 quella    immediatamente   superiore   alla   somma   delle
 classifiche  possedute dalle imprese consorziate, a seconda
 che  tale  somma  si  collochi rispettivamente al di sotto,
 ovvero  al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo
 tra le due classifiche.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 100. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
 
 1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
 a) il  nome,  l'indirizzo,  i  numeri  di telefono, di telefax ed e-mail dell'Amministrazione;
 b) l'indicazione  dei  servizi  di  cui  all'articolo 87,  con la specificazione  delle  prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 c) l'importo   complessivo   stimato   dell'intervento   cui   si riferiscono  i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati,  nonche'  delle  relative  classi  e  categorie  dei  lavori individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute nelle vigenti tariffe professionali;
 d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e  le  percentuali  per  il  rimborso  spese  e  per  le  prestazioni progettuali  speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
 e) l'importo  massimo,  stabilito  con  riferimento  ai  correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
 f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
 g) i  fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
 h) il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
 i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
 l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
 m) il  massimale  dell'assicurazione  prevista  dall'articolo 30, comma 5, della legge;
 n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della legge;
 o) l'importo  minimo  della somma di tutti i lavori, appartenenti ad  ognuna  delle  classi  e  categorie di cui alla lettera c), per i quali   il   soggetto   concorrente   ha  svolto  i  servizi  di  cui all'articolo 87,  nel  decennio  anteriore alla data di pubblicazione del  bando;  tali  importi  devono  essere stabiliti fra tre e cinque volte  l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
 p) il  numero,  compreso  fra  dieci  e  venti,  dei  soggetti da invitare  a  presentare  offerta  selezionati  con l'applicazione dei criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito;
 q) il nominativo del responsabile del procedimento.
 2.   Le   domande   di   partecipazione   sono   corredate  da  una dichiarazione,  resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con  la  quale  il  professionista  o  il  legale  rappresentante del soggetto concorrente:
 a) attesta  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dagli articoli 87 e 88;
 b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente  nonche' le classi e le categorie, individuate sulla base delle  elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi  appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
 c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con  la  specificazione  delle  rispettive  qualifiche  professionali nonche'    con    l'indicazione    del    professionista   incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
 3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal   comma 1,   lettera o),   le  stazione  appaltanti  formano  una graduatoria  assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
 4.  La  lettera di  invito  e'  inviata simultaneamente ai soggetti selezionati.  Se  uno  solo  dei  soggetti  risulta  in  possesso del requisito  di  cui  al  comma 3,  Geniodife  affidera'  il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
 5. La lettera di invito deve indicare:
 a) il  numero  massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 101,  comma 1,  lettera b);  tale numero e' compreso tra tre  e  cinque,  nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
 b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della  relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b),  ed  il  numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero e' compreso tra venti e quaranta;
 c) l'eventuale  suddivisione  degli  elementi  a)  e  b)  di  cui all'articolo 101, comma 3, in sub-elementi e relativi sub-pesi.
 6.   Il  termine  di  presentazione  delle  offerte  fissato  nella lettera di  invito  non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
 7.  I  servizi  di  ingegneria  valutabili  sono  quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero  la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
 8.  Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2,  lettere a) e b), sono verificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10,    comma 1-quater,    della   legge,   per   quanto compatibili.
 
 
 
 Note all'art. 100:
 - Il   testo   dell'art.   17,   comma  9  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
 «Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
 progettazione,  direzione  lavori  e  accessorie).  - 1.-8.
 (Omissis).
 9.  Gli  affidatari  di  incarichi di progettazione non
 possono  partecipare  agli  appalti  o  alle concessioni di
 lavori   pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti  o
 cottimi,  per  i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
 di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
 lavori  pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
 un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
 all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
 situazioni  di  controllo  e di collegamento si determinano
 con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
 civile.  I  divieti di cui al presente comma sono estesi ai
 dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
 ai  suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
 loro  dipendenti,  nonche'  agli affidatari di attivita' di
 supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.».
 - Il   testo   dell'art.   30,   comma  5  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
 «Art.  30  (Garanzie e coperture assicurative). - 1.-4.
 (Omissis).
 5.  Il  progettista  o  i  progettisti incaricati della
 progettazione  esecutiva  devono  essere muniti, a far data
 dall'approvazione   del   progetto,   di   una  polizza  di
 responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
 dallo  svolgimento  delle  attivita' di propria competenza,
 per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data di
 emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  La
 polizza  del  progettista  o  dei progettisti deve coprire,
 oltre  alle  nuove spese di progettazione, anche i maggiori
 costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
 di  cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
 in  corso  di  esecuzione.  La  garanzia e' prestata per un
 massimale  non  inferiore  al 10 per cento dell'importo dei
 lavori  progettati,  con il limite di 1 milione di ECU, per
 lavori  di  importo  inferiore  a  5  milioni  di  ECU, IVA
 esclusa,  e  per un massimale non inferiore al 20 per cento
 dell'importo  dei  lavori  progettati,  con  il limite di 2
 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
 milioni  di  ECU,  IVA esclusa. La mancata presentazione da
 parte  dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
 amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
 professionale.».
 - Per il testo dell'art. 10, comma 1-quater della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 101. Modalita' di svolgimento della gara
 
 1. L'offerta e' racchiusa in un plico che contiene:
 a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella  lettera di  invito  e una dichiarazione presentata nelle forme previste   dalla  vigente  legislazione  circa  la  permanenza  delle condizioni di cui agli articoli 87 e 88;
 b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
 1)  dalla  documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un  numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita' progettuale, scelti fra    interventi    qualificabili    affini    a    quelli   oggetto dell'affidamento,   secondo   i   criteri  desumibili  dalle  tariffe professionali;
 2)  dalla  illustrazione delle modalita' con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
 3)  dal  curriculum dei professionisti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera c), predisposto secondo gli allegati «A» e «B»;
 c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
 1) ribasso percentuale da applicarsi:
 a) alla percentuale per rimborso spesa;
 b) alla  percentuale  per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d);
 c) agli   importi   per  le  prestazioni  accessorie  di  cui all'articolo 100, comma 1, lettera e);
 d) alla  riduzione  percentuale  prevista  dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
 2)  riduzione  percentuale  da  applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.
 2.   Le   offerte   sono  valutate  con  il  criterio  dell'offerta economicamente   piu'  vantaggiosa,  prendendo  in  considerazione  i seguenti elementi:
 a) professionalita'   desunta   dalla   documentazione   grafica, fotografica e descrittiva;
 b) caratteristiche   qualitative   e  metodologiche  dell'offerta desunte  dalla  illustrazione  delle  modalita'  di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che  svolgeranno il servizio di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3);
 c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
 d) riduzione  percentuale  indicata  nell'offerta  economica  con riferimento al tempo.
 3.  I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:
 a) per l'elemento a): da 20 a 40;
 b) per l'elemento b): da 20 a 40;
 c) per l'elemento c): da 10 a 30;
 d) per l'elemento d): da 0 a 10.
 4.  La  somma  dei  fattori  ponderali deve essere pari a cento. Le misure   dei   punteggi   devono   essere   stabilite   in   rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.
 5. In una o piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche   e   procede   alla  assegnazione  dei  relativi  punteggi. Successivamente,  in  seduta pubblica, la commissione da' lettura dei punteggi  attribuiti  alle  singole  offerte  tecniche,  procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei  ribassi  e  delle  riduzioni  di  ciascuna  di  esse,  determina l'offerta  economica  piu'  vantaggiosa  applicando  i  criteri  e le formule stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
 6.  Puo'  essere  prevista nel bando la procedura di verifica della congruita'  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa qualora i punti  relativi  al  prezzo  e la somma dei punti relativi agli altri elementi  di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti  punti  massimi  previsti  dal  bando di gara. L'esito negativo  della  verifica circa la compatibilita' del ribasso offerto rispetto   alla   qualita'   delle   prestazioni   offerte   comporta l'esclusione dell'offerta.
 |  |  |  | Art. 102. Disposizioni generali
 
 1.  I  servizi  di  cui  all'articolo 87,  sono  affidati  mediante licitazione  privata  o  pubblico  incanto  qualora  il corrispettivo complessivo    stimato,    determinato   secondo   quanto   stabilito dall'articolo 100,  commi 3,  4  e  5, sia pari o superiore al valore della  soglia  stabilito  dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi.
 2.  Alle  procedure  di  cui  al  comma 1,  si  applicano  le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di  servizi  per  quanto  riguarda  i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
 3.  In  fase di prequalifica, ai candidati che ne fanno richiesta e con  onere a loro carico, e' inviata una nota illustrativa contenente i  principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale  fase e' fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
 4.  Nel  caso  di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), della legge, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 103, comma 1, lettere a), b) e d), sono posseduti in misura  non  inferiore  al  60  per cento dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai  quali  non  sono  richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
 
 
 
 Nota all'art. 102:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 87.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 103. Requisiti di partecipazione
 
 1.  I  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti con riguardo:
 a) al  fatturato  globale  per  servizi  di  cui all'articolo 87, espletati  negli  ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del  bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
 b) all'avvenuto  espletamento  negli ultimi dieci anni di servizi di  cui  all'articolo 87,  relativi  a  lavori appartenenti ad ognuna delle  classi  e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,  individuate  sulla  base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
 c) all'avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  di  due servizi  di  cui all'articolo 87, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna  delle  classi  e  categorie  dei  lavori cui si riferiscono i servizi   da  affidare,  individuate  sulla  base  delle  elencazioni contenute  nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non  inferiore  ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
 d) al  numero  medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi  tre  anni  (comprendente  i  soci  attivi,  i  dipendenti e i consulenti  con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su  base  annua),  in  una misura variabile tra 2 e 3 volte le unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
 2.  I  servizi  di  ingegneria  valutabili  sono quelli iniziati ed ultimati  nel  decennio  o  nel  quinquennio  antecedente  la data di pubblicazione  del  bando,  ovvero  la  parte  di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
 3.  I  concorrenti  non  devono  trovarsi altresi' nelle condizioni previste dagli articoli 88 e 89.
 |  |  |  | Art. 104. Licitazione privata
 
 1.   I   bandi   di   gara   contengono   le  indicazioni  previste dall'articolo 100, comma 1, lettere da a) ad n) e lettera q), nonche' dall'articolo 103,  commi 1  e  3,  e  sono resi noti con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 118, comma 2.
 2.  Sono  invitati  a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti  minimi  previsti  dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
 3.  Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti  dal  bando  di  gara  risulti inferiore a cinque, Geniodife determina  se  ricorrano  le  condizioni  per procedere a nuova gara, modificando   le   relative   condizioni,   ovvero   proseguire   nel procedimento avviato.
 4.  Se  il  numero  dei  soggetti  in possesso dei requisiti minimi previsti  dal  bando  di  gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per  una  meta'  arrotondata  per  difetto,  sulla  base  dei criteri stabiliti  in  sede  di bando o di lettera di invito e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
 5.  La  procedura  di  scelta  degli  offerenti  avviene  in seduta pubblica,  con  data  indicata  nel bando di gara, limitatamente alla fase  di  verifica  della  documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
 6.  Nei  successivi tre giorni e' comunicato formalmente a ciascuno dei  soggetti  concorrenti  l'esito  della  selezione ed il punteggio riportato.
 |  |  |  | Art. 105. Lettera di invito
 
 1.  La  lettera di  invito  a  presentare  offerta e' inviata nella stessa  data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di  spedizione  del  bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per  l'invio delle lettere di invito non puo' superare i dieci giorni decorrenti  dal  termine  ultimo  per il ricevimento delle domande di partecipazione.
 2.  In  caso  di  mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, fatta   salva  la  possibilita'  di  termini  maggiori  definiti  dal responsabile  del  procedimento in presenza di particolari e motivate necessita',  la  procedura  e'  annullata  e  la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese dell'Amministrazione.
 3.  La  lettera di  invito  contiene la richiesta di elementi utili alla  valutazione,  che  siano  strettamente correlati al servizio da affidare.
 |  |  |  | Art. 106. Pubblico incanto
 
 1. Quando si ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di  gara  saranno  inseriti  gli  elementi  di  cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 103, commi 1 e  3, nonche' gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
 |  |  |  | Art. 107. Verifiche
 
 1.  Le  dichiarazioni  inerenti  al  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 103,   sono  verificate  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge per quanto compatibili. Si  procede,  altresi',  alla  verifica  prevista  dall'articolo 101, comma 6.
 
 
 
 Nota all'art. 107:
 - Per il testo dell'art. 10, comma 1-quater della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 108. Disposizioni generali
 
 1.  I servizi di cui all'articolo 87 connessi a lavori classificati come  definiti  all'articolo 2,  comma 12,  ai sensi dell'articolo 33 della  legge,  sono affidati, nel rispetto di quanto previsto al Capo IV  fatte  salve  le  procedure  e  le forme di pubblicita' dei bandi indicate  nell'articolo 122  in  rapporto  al  livello  di segretezza attribuito.
 2. Geniodife puo' parzializzare gli incarichi da affidare, ai sensi della  riduzione  del  livello  di  segretezza  connesso  al  singolo incarico;  in  tal  caso l'assuntore di un incarico parziale non puo' concorrere  all'affidamento ne', a qualsiasi titolo, all'espletamento di altri incarichi inerenti allo stesso progetto.
 
 
 
 Nota all'art. 108:
 - Per  il  testo  dell'art.  33 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 109. Requisiti di partecipazione
 
 1.    I    concorrenti   all'affidamento   dei   servizi   di   cui all'articolo 87, comma 2, nei casi previsti dall'articolo 108, devono dimostrare  di  possedere, secondo le modalita' indicate nel bando di gara  o  nella  lettera di  invito,  valido  requisito  di sicurezza, rilasciato  dall'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza, idoneo per livello alla classifica dell'opera da progettare.
 |  |  |  | Art. 110. Disposizioni preliminari
 
 1.  L'avvio  delle  procedure  di  scelta del contraente presuppone l'acquisizione  da  parte  del  responsabile  del procedimento per la progettazione dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
 a) alla  accessibilita'  delle aeree e degli immobili interessati dai   lavori   secondo  le  indicazioni  risultanti  dagli  elaborati progettuali;
 b) alla   assenza   di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 c) alla   conseguente   realizzabilita'  del  progetto  anche  in relazione  al  terreno,  al  tracciamento,  al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
 2.  L'offerta  da  presentare  per  l'affidamento degli appalti dei lavori  del Genio militare e' accompagnata dalla dichiarazione con la quale  i  concorrenti  attestano  di  avere  esaminato  gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di  esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,   della  viabilita'  di  accesso,  delle  cave  eventualmente necessarie  e  delle  discariche  autorizzate  nonche'  di  tutte  le circostanze  generali  e  particolari  suscettibili di influire sulla determinazione   dei   prezzi,   sulle   condizioni   contrattuali  e sull'esecuzione  dei  lavori  e  di  aver  giudicato  i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso  remunerativi  e  tali da consentire il ribasso offerto. La stessa   dichiarazione  contiene  altresi'  l'attestazione  di  avere effettuato  una  verifica  della  disponibilita'  della  mano d'opera necessaria  per l'esecuzione dei lavori, nonche' della disponibilita' di attrezzature adeguate all'entita' e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
 3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile  del  procedimento  e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente  dato  atto,  con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere  delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
 4.  L'iter  per  l'avvio  delle  procedure  espropriative  e per il conseguimento  del  decreto  di  occupazione  d'urgenza  deve  essere concluso prima della stipula del contratto.
 |  |  |  | Art. 111. Categorie  di  opere  generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali
 
 1.  Ai  fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le  opere  e  i  lavori appartengono ad una o piu' categorie di opere generali ovvero ad una o piu' categorie di opere specializzate.
 2.   Per   opere   generali  si  intendono  le  opere  o  i  lavori caratterizzati  da  una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
 3.   Per  opere  specializzate  si  intendono  le  lavorazioni  che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'.
 4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere  specializzate  se  di  importo  superiore  a  quelli  indicati all'articolo 112, comma 3:
 a) il  restauro,  la  manutenzione  di superfici decorate di beni architettonici,  il  restauro  di  beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
 b) l'installazione,  la  gestione  e la manutenzione ordinaria di impianti  idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
 c) l'installazione,  la  gestione  e  la manutenzione di impianti trasportatori,   ascensori,   scale  mobili,  di  sollevamento  e  di trasporto;
 d) l'installazione,   gestione   e   manutenzione   di   impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
 e) l'installazione,  la  gestione  e  la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
 f) i  rilevamenti  topografici  speciali  e  le  esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
 g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
 h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
 i) i  dispositivi  strutturali,  i  giunti  di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
 l) la  fornitura  e  posa  in  opera  di  strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
 m) l'armamento ferroviario;
 n) gli impianti di potabilizzazione;
 o) la bonifica da ordigni bellici;
 p) le strutture protette;
 q) realizzazione, gestione e manutenzione di oleodotti.
 5.  Il  sistema  di realizzazione delle suddette opere ricade nella fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge.
 6.  Le bonifiche di cui alle lettere h) ed o), sono disciplinate da apposite  istruzioni  tecnico-amministrative emanate, con decreto del Ministro della difesa su proposta di Geniodife.
 
 
 
 Nota all'art. 111:
 - Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  1  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 56.
 Note all'art. 113
 - Il  testo  dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1994,
 n. 109, e' il seguente:
 «Art.   13   (Riunione   di   concorrenti).   -  1.  La
 partecipazione   alle   procedure   di   affidamento  delle
 associazioni  temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
 comma  1,  lettere d) ed e), e' ammessa a condizione che il
 mandatario o il capogruppo, nonche' gli altri partecipanti,
 siano  gia'  in  possesso  dei requisiti di qualificazione,
 accertati  e  attestati  ai sensi dell'art. 8, per la quota
 percentuale  indicata  nel  regolamento  di cui al medesimo
 art.  8,  comma  2,  per  ciascuno di essi in conformita' a
 quanto  stabilito  dal decreto del Presidente del Consiglio
 dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
 2.   L'offerta   dei   concorrenti   associati   o  dei
 consorziati   di   cui   al   comma  1  determina  la  loro
 responsabilita' solidale nei confronti dell'Amministrazione
 nonche'  nei  confronti  delle  imprese subappaltanti e dei
 fornitori.  Per  gli  assuntori  di  lavori scorporabili la
 responsabilita'  e'  limitata  all'esecuzione dei lavori di
 rispettiva  competenza,  ferma  restando la responsabilita'
 solidale del mandatario o del capogruppo.
 3.  Per  le associazioni temporanee di tipo verticale i
 requisiti  di  cui  agli  articoli 8  e 9, sempre che siano
 frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal  mandatario o
 capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
 relativo  importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
 deve  possedere  i  requisiti  previsti per l'importo della
 categoria  dei  lavori  che intende assumere e nella misura
 indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
 alla  categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
 possono   essere   assunti  anche  da  imprese  riunite  in
 associazione ai sensi del comma 1.
 4.  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
 gara  in  piu' di un'associazione temporanea o consorzio di
 cui  all'art.  10,  comma  1,  lettere  d)  ed e) ovvero di
 partecipare  alla  gara  anche in forma individuale qualora
 abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in associazione o
 consorzio.  I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere
 b)  e  c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
 quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e'
 fatto  divieto  di  partecipare,  in qualsiasi altra forma,
 alla medesima gara.
 5.  E'  consentita la presentazione di offerte da parte
 dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e),
 anche  se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
 essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
 raggruppamenti  o  i consorzi e contenere l'impegno che, in
 caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese
 conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
 ad   una  di  esse,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e
 qualificata   come   capogruppo,  la  quale  stipulera'  il
 contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
 5-bis.  E' vietata l'associazione in partecipazione. E'
 vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione delle
 associazioni  temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
 comma  1,  lettere  d)  ed e), rispetto a quella risultante
 dall'impegno presentato in sede di offerta.
 6.  L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  5
 comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione o la nullita'
 del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
 in  associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
 o  successivi  alle  procedure  di  affidamento relative ai
 medesimi lavori.
 7.    Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
 concessione  rientrino,  oltre  ai lavori prevalenti, opere
 per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
 contenuto  tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
 quali  strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una
 o  piu'  di  tali opere superi altresi' in valore il 15 per
 cento  dell'importo  totale  dei  lavori,  esse non possono
 essere    affidate    in   subappalto   e   sono   eseguite
 esclusivamente  dai  soggetti  affidatari.  In tali casi, i
 soggetti  che  non siano in grado di realizzare le predette
 componenti  sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
 articolo,   associazioni   temporanee  di  tipo  verticale,
 disciplinate   dal   regolamento   che  definisce  altresi'
 l'elenco  delle  opere  di  cui  al  presente comma. Per le
 medesime  speciali  categorie di lavori, che siano indicate
 nel  bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo'
 essere artificiosamente suddiviso in piu' contratti.
 8.  Per  associazione  temporanea  di tipo verticale si
 intende  una  riunione  di  concorrenti di cui all'art. 10,
 comma  1,  lettera  d), nell'ambito della quale uno di essi
 realizza  i  lavori della o delle categorie prevalenti; per
 lavori  scorporabili  si  intendono lavori non appartenenti
 alla o alle categorie prevalenti e cosi' definiti nel bando
 di gara, assumibili da uno dei mandanti.».
 - Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
 1423  (Misure  di  prevenzione  nei confronti delle persone
 pericolose   e   la  sicurezza  e  la  pubblica  moralita),
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 31 dicembre
 1956, e' il seguente:
 «Art.  3.  -  Alle persone indicate nell'art. 1 che non
 abbiano  cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
 all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
 pubblica,  puo'  essere applicata, nei modi stabiliti negli
 articoli seguenti,   la   misura   di   prevenzione   della
 sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
 Alla  sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
 circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
 in  uno  o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
 dimora abituale, o in una o piu' provincie.
 Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
 ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
 essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
 residenza o di dimora abituale.».
 - Il  testo  dell'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
 di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di
 pericolosita' sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. 69 del 23 marzo 1990, e' il seguente:
 «Art.  17.  -  Per  l'esecuzione  di  opere e lavori di
 competenza  di  amministrazioni, enti pubblici e societa' a
 prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
 qualsiasi  forma  di convenzionamento con soggetti privati,
 fino  all'integrale recepimento delle direttive comunitarie
 in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
 ed  in  attesa  della  disciplina  organica  dei sistemi di
 aggiudicazione   di   opere   pubbliche,  si  applicano  le
 disposizioni di cui all'art. 18.
 Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
 dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
 Ministri  su  proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici,
 sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  per il coordinamento
 delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
 garantire   omogeneita'  di  comportamenti  delle  stazioni
 committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
 gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
 presente  legge,  disposizioni  per  la  qualificazione dei
 soggetti  partecipanti  alle  gare.  Dette  disposizioni si
 applicano  a  tutte  le  procedure  delle amministrazioni e
 degli  enti  pubblici  relative  agli appalti di opere e di
 lavori  pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e
 di gestione. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
 decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  del  tesoro,  d'intesa con il Ministro dei lavori
 pubblici,  sono  altresi',  definite  disposizioni  per  il
 controllo   sulle   composizioni   azionarie  dei  soggetti
 aggiudicatari   di   opere   pubbliche,   ivi   compresi  i
 concessionari,  e  sui relativi mutamenti societari. Con lo
 stesso   decreto  sono  comunque  vietate  intestazioni  ad
 interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
 cessazione   entro  un  termine  predeterminato,  salvo  le
 intestazioni  a  societa'  fiduciarie  autorizzate ai sensi
 della  legge  23 novembre  1939,  n. 1966, a condizione che
 queste   ultime   provvedano,  entro  trenta  giorni  dalla
 richiesta   effettuata   dai   soggetti   aggiudicatari,  a
 comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
 fiducianti;  in  presenza  di violazioni delle disposizioni
 del  presente  comma, si procede alla sospensione dall'Albo
 nazionale  dei  costruttori  o,  nei casi di recidiva, alla
 cancellazione dall'Albo stesso.».
 - Il  testo  dell'art.  178  del  codice  penale  e' il
 seguente:
 «Art.  178  (Riabilitazione).  -  1.  La riabilitazione
 (codice   di   procedura   penale 683)   estingue  le  pene
 accessorie  ed  ogni  altro  effetto  penale della condanna
 (556,  comma  3,  573, comma 3, 574, comma 3), salvo che la
 legge disponga altrimenti (164, comma 2, n. 1).».
 - Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
 e' il seguente:
 «Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
 L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
 giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
 indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
 pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
 detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
 diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
 reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
 pecuniaria.
 2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
 formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
 sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
 giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
 qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
 comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
 nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
 l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
 la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
 civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
 l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
 sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
 motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
 applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
 3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
 subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
 condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
 ritiene che la sospensione condizionale (codice penale 163)
 non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
 - Il  testo  dell'art.  445,  comma  2  del  codice  di
 procedura penale e' il seguente:
 «Art.  445  (Effetti  dell'applicazione  della  pena su
 richiesta).  - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma
 2,  non  comporta  la condanna al pagamento delle spese del
 procedimento   (535,   691)   ne'  l'applicazione  di  pene
 accessorie  e  di  misure di sicurezza (codice penale 215),
 fatta  eccezione della confisca nei casi previsti dall'art.
 240, comma 2 codice penale. Salvo quanto previsto dall'art.
 653,  anche  quando  e'  pronunciata  dopo  la chiusura del
 dibattimento  (524),  la  sentenza  non  ha  efficacia  nei
 giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni
 di  legge,  la  sentenza  e'  equiparata a una pronuncia di
 condanna (533).
 2.  Il  reato e' estinto se nel termine di cinque anni,
 quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
 quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
 non  commette  un  delitto ovvero una contravvenzione della
 stessa  indole  (codice  penale  101).  In  questo  caso si
 estingue  ogni  effetto penale, e se e' stata applicata una
 pena  pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione
 non  e'  comunque  di  ostacolo  alla  concessione  di  una
 successiva sospensione condizionale della pena.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 112. Condizione per la partecipazione alle gare
 
 1.  Nei  bandi  di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici e' richiesta  la  qualificazione  nella sola categoria di opere generali che   rappresenta  la  categoria  prevalente,  e  che  identifica  la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere  o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata,  la  gara  e'  esperita  con  espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria  prevalente quella di importo piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento.
 2. Nel bando di gara e' indicato l'importo complessivo dell'opera o del  lavoro  oggetto  dell'appalto,  la relativa categoria generale o specializzata   considerata   prevalente   nonche'  tutte  le  parti, appartenenti  alle  categorie  generali  o  specializzate  di  cui si compone l'opera e il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta  del  concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
 3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2, sono quelle   di  importo  singolarmente  superiore  al  dieci  per  cento dell'importo  complessivo  dell'opera  o  lavoro  ovvero  di  importo superiore a 150.000 euro.
 |  |  |  | Art. 113. Criteri   di   affidamento   delle   opere  generali  e  delle  opere specializzate  non  eseguite direttamente - Cause di esclusione dalle gare di appalto.
 
 1.  Le  imprese  aggiudicatarie,  in  possesso della qualificazione nella  categoria  di  opere  generali ovvero nella categoria di opere specializzate  indicate  nel  bando di gara come categoria prevalente possono,   fatto   salvo   quanto   previsto   al  comma 2,  eseguire direttamente  tutte  le  lavorazioni  di  cui si compone l'opera o il lavoro,  anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
 2.  Le  lavorazioni  relative  a  opere  generali,  e  a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, indicate nel  bando  di  gara,  non possono essere eseguite direttamente dalle imprese  qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative  adeguate  qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13,  comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili ad  imprese  in  possesso  delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni  sono  altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di gara  ai  fini  della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
 3.  Le  imprese  qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate  a  partecipare  alle  gare  indette  per  la  manutenzione dell'opera generale stessa.
 4.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli  appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  amministrazione  controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi  sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 b) nei  cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di  una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423;  il  divieto  opera  se la pendenza del procedimento  riguarda  il  titolare  o  il  direttore tecnico, se si tratta  di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta  di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
 c) nei  cui  confronti  e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai  sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che  incidono  sull'affidabilita'  morale e professionale; il divieto opera  se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o il direttore  tecnico, se si tratta di impresa individuale; non dimostri di  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa dissociazione della condotta   penalmente   sanzionata.   Resta   salva   in   ogni  caso l'applicazione     dell'articolo 178     del    codice    penale    e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 d) che  hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme  in  materia  di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
 g) che abbiano commesso irregolarita', definitivamente accertate, rispetto  gli  obblighi  relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo  la  legislazione  italiana  o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 h) che  nell'anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di  gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni  rilevanti  per  la partecipazione alle procedure di gara, risultanti   dai   dati  in  possesso  dell'Osservatorio  dei  lavori pubblici.
 5.   I   concorrenti   dichiarano  ai  sensi  delle  vigenti  leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 4.
 6.  Se  nessun  documento  o  certificato  tra  quelli previsti dal comma 4,   e'   rilasciato   da   altro  Stato  dell'Unione  europea, costituisce  prova  sufficiente  una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a  un  notaio  o  a  qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione  europea in cui non e' prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.
 |  |  |  | Art. 114. Procedure di scelta del contraente
 
 1.  L'appalto  dei  lavori  e'  affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle  motivate  indicazioni del responsabile del procedimento per la fase della progettazione.
 2.  Non  si  fa  luogo  ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora  il  numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, l'Amministrazione bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto,  anche  modificando  le  relative  condizioni,  e  aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.
 3.  L'Amministrazione  comunica  ai  candidati  od offerenti che lo richiedano  le  decisioni  assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata  aggiudicazione  dell'appalto,  o  l'eventuale  decisione  di avviare  una  nuova  procedura  di affidamento. Nel caso di lavori di importo  pari  o  superiore  al  valore  della soglia stabilito dalla normativa  comunitaria  per  gli  appalti  pubblici  di  lavori, tale decisione  sara'  comunicata  anche  all'Ufficio  delle pubblicazioni dell'Unione europea.
 4.  L'Amministrazione  comunica,  altresi',  ad  ogni  candidato  o offerente  non  ammesso  alla gara o non selezionato, che lo richieda nei  quindici giorni successivi al ricevimento della domanda i motivi della  mancata  ammissione  o  del rigetto della sua offerta, e della scelta  dell'offerta  vincente,  ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.
 |  |  |  | Art. 115. Licitazione privata semplificata
 
 1.  Per  i  lavori  di  importo  inferiore a 750.000 euro, gli Enti appaltanti    dell'Amministrazione    possono    procedere,    previa autorizzazione  di  Geniodife,  all'affidamento  dei lavori anche con licitazione  privata semplificata. In tale caso deve essere compilato annualmente  l'elenco  dei  soggetti  da  invitare  sulla  base delle domande pervenute entro il 15 dicembre. L'elenco e' formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico.
 2. La data del sorteggio e' resa pubblica con avviso sul bollettino della  regione ove ha sede l'Ente appaltante dell'Amministrazione. Le domande  presentate  dopo  il  15 dicembre  sono  inserite  in elenco nell'ordine di presentazione.
 3.  L'invito a presentare offerte e' inoltrato a trenta concorrenti nel  rispetto  dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che  siano  in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
 4.  Le  imprese  inserite  nell'elenco  possono  ricevere ulteriori inviti dopo che siano stati invitati tutti i soggetti dell'elenco, in possesso  dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.
 5.  L'elenco  dei  lavori  che si intende affidare con la procedura prevista   dal   presente   articolo e'   reso   pubblico   ai  sensi dell'articolo 118, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
 |  |  |  | Art. 116. Trattativa privata preceduta da gara informale
 
 1. L'Amministrazione, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge,  individua  le  imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria  e  tecnico-organizzative  dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
 2.   Le   imprese   individuate   ai   sensi   del   comma 1   sono contemporaneamente  invitate  a  presentare,  anche  in  qualita'  di mandataria di raggruppamento ai sensi della legge, le offerte oggetto della  negoziazione,  con  lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
 3.  L'Amministrazione  negozia  il  contratto  con l'impresa che ha offerto  le condizioni piu' vantaggiose, previa verifica del possesso dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per l'aggiudicazione di appalti  di  uguale  importo  mediante pubblico incanto o licitazione privata,  sulla  base  della  documentazione  esibita  dalla  impresa prescelta.
 4. La procedura della gara informale puo' essere adottata anche nei casi  in  cui  essa non e' obbligatoria contemplati dall'articolo 24, comma 1, lettere 0a), a) e c) della legge; in tali casi il numero dei soggetti da invitare non puo' essere inferiore a cinque.
 5.  Per  interventi  di  particolare  valenza  tecnica e operativa, decretati  dal  Ministro  della  difesa,  la  trattativa  privata  e' ammessa,  nel  rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato,  anche  per  lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro.
 |  |  |  | Art. 117. Termini per le gare
 
 1.  Nella  licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, il  termine  di  ricezione  della  domanda di partecipazione non puo' essere  inferiore  a  trentasette  giorni  a  decorrere dalla data di spedizione  del  bando  di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o  telefono;  ove  inoltrate  con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque  essere  confermate  per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.
 2.  Geniodife o l'ente delegato all'appalto, ricevute le domande di partecipazione,  invita  nella stessa data e per iscritto i candidati in  possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito contiene:
 a) l'indirizzo  dell'ufficio al quale possono essere richiesti il capitolato  d'oneri  ed  i  documenti  complementari,  il termine per presentare   la  richiesta,  nonche'  l'importo  e  le  modalita'  di pagamento  della  somma  che  deve  essere  eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
 b) il  termine  di  ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono  essere  spedite  e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
 c) gli estremi del bando di gara;
 d) i  criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
 3.  Nei  pubblici  incanti  per appalti di lavori di importo pari o superiore   al   valore   della   soglia  stabilito  dalla  normativa comunitaria  per  gli  appalti  pubblici  di  lavori,  il  termine di ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla  data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale termine non puo' essere inferiore ad ottanta giorni.
 4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita  dei  luoghi  o  previa  consultazione  sul luogo di documenti allegati  al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte sono adeguatamente aumentati.
 5.  I  capitolati  d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti  almeno  dieci  giorni  prima  della  scadenza  del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sono inviati al richiedente almeno sei giorni prima di detta scadenza.
 6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richiesti  almeno  dieci  giorni  prima  della  scadenza  del termine stabilito per la ricezione delle offerte, devono essere comunicate al richiedente almeno sei giorni prima di detta scadenza.
 7.  Quando,  per  la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non  possono  essere  forniti nei termini o quando le offerte possono essere  fatte  solo  a  seguito  di  una  visita  dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3, sono adeguatamente aumentati.
 8.    Quando   la   comunicazione   di   preinformazione   di   cui all'articolo 119,  comma 1,  e'  stata  inviata  almeno  cinquantadue giorni prima e, comunque, non piu' di dodici mesi prima della data di invio  del  bando,  il termine di ricezione delle offerte puo' essere ridotto  a  ventidue  giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per  la  licitazione  privata  ed  a  cinquanta  giorni per l'appalto concorso.
 9.  Nella  licitazione  privata  o nell'appalto-concorso relativi a lavori  di  importo  inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa  comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine di   ricezione  delle  domande  di  partecipazione  non  puo'  essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
 10.  Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al valore  della  soglia  stabilito  dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine di ricezione delle offerte non puo'  essere  inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del  bando;  per  la  licitazione  privata lo stesso termine non puo' essere  inferiore  a  venti  giorni  dalla  data  di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non puo' essere inferiore a ottanta giorni.
 11.   I   termini   sono   calcolati   conformemente  alle  vigenti disposizioni dell'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 118. Lavori con finanziamento della NATO
 
 1.   I  lavori  con  finanziamento  della  NATO  sono  appaltati  a licitazione  privata  secondo  le  procedure  indicate  nel documento AC/4-D/2261  (Ed.  1996)  e  successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione   all'appalto  solo  per  ditte  con  sede  nei  Paesi dell'alleanza.
 2.  Geniodife  provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  il bando di gara contenente le informazioni sui lavori  da eseguire, secondo le procedure di cui all'articolo 119, ad esclusione  della  pubblicita' a livello comunitario. Preventivamente Geniodife  trasmette  informativa  in merito all'appalto al Ministero degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei Paesi  dell'alleanza,  le  quali  provvedono per la pubblicazione nei rispettivi Paesi secondo le modalita' in uso negli stessi.
 3.  Le  ditte  italiane  che intendono partecipare alla licitazione privata ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata  della  documentazione  comprovante le capacita' tecniche e amministrative  richieste nel bando, entro i termini, non inferiori a quarantacinque giorni, indicati nel bando di gara.
 4. I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara di   appalto   sono   comunicati   a   Geniodife   dalle   rispettive rappresentanze   diplomatiche   in  Italia.  In  alternativa,  quando previsto  nell'informativa  di  cui  al  comma 2,  i  nominativi sono trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier Generale della NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier Generale.
 5.  I  nominativi di cui al comma 4, devono pervenire a Geniodife o alla delegazione italiana presso il Quartier Generale della NATO, nei termini indicati nell'informativa di cui al comma 2.
 6. Alla gara di appalto sono invitate:
 a) le  ditte  italiane  ritenute  idonee a seguito di verifica di rispondenza  delle  caratteristiche  richieste  dal  bando  di  gara, effettuata da Geniodife;
 b) le  ditte  non  italiane  le cui richieste siano pervenute nei tempi  di  cui  al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento di cui al comma 1.
 7.  Per  i  lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l'affidamento  con  procedure  nazionali, si procede con le modalita' previste  negli  articoli da  110 a 117, con esclusione di quelle che fanno riferimento a procedure comunitarie.
 8.  Le  procedure  di  cui  ai  commi 1,  2,  3,  4,  5  e  6  sono automaticamente  adeguate  alle  modifiche procedurali adottate dagli organismi della NATO.
 |  |  |  | Art. 119. Forme di pubblicita'
 
 1.  Le  caratteristiche  essenziali  degli  appalti  dei  lavori di importo  pari  o  superiore  al  valore  della soglia stabilito dalla normativa  comunitaria  per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei   programmi,   sono   rese   note   mediante   comunicazione   di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
 2.  Per i lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito  dalla  normativa  comunitaria  per gli appalti pubblici di lavori,  g1i  avvisi  ed  i  bandi  sono  inviati  all'ufficio  delle pubblicazioni  ufficiali  dell'Unione  europea.  Gli avvisi e i bandi sono  altresi'  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana   e,   dopo   dodici  giorni  dall'invio  all'ufficio  delle pubblicazioni  ufficiali  dell'Unione europea, per estratto su almeno due   dei   principali   quotidiani   a   diffusione   nazionale.  La pubblicazione  reca  menzione  della  data  di  spedizione e non deve contenere  informazioni  diverse  rispetto  a  quelle  comunicate; le stazioni  appaltanti  devono  essere  in  grado di provare la data di spedizione.
 3.  Per  i  lavori  di  importo  pari  o superiore ad un milione ed inferiore   al   valore   della   soglia  stabilito  dalla  normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, gli avvisi ed i bandi di  gara  sono  pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalita' previste dal comma 2.
 4.  Per  i  lavori  di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro,  gli  avvisi  ed i bandi di gara sono pubblicati sul bollettino ufficiale  della  regione  nella  quale  ha  sede  l'ente  appaltante dell'Amministrazione  e,  per  estratto, su almeno due dei principali quotidiani  avente  particolare  diffusione  nella  provincia dove si eseguono i lavori.
 5.  Quando  l'importo  dei  lavori  posto  in  gara non raggiunge i 500.000  euro,  la  pubblicazione  puo'  essere  effettuata  soltanto nell'Albo  pretorio  del  comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo dell'ente appaltante dell'Amministrazione.
 6.   E'   facolta'   dell'ente  ricorrere  ad  ulteriori  forme  di pubblicita', anche telematica.
 7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie:  la  tipologia  delle  commesse,  l'importo  dei  lavori, la localita'  di  esecuzione,  la  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,  la  data di presentazione dell'offerta e della domanda  di  partecipazione  alla  gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
 8. Le stesse modalita' sono osservate per la pubblicazione dei dati di  cui  all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter), della legge.
 9.  Ai  fini  del  presente  articolo , per quotidiani nazionali si intendono  quelli  aventi una significativa diffusione, in termini di vendita,  in  tutte  le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o  provinciali  si  intendono  quelli  piu'  diffusi,  in  termini di vendita,  nel  relativo  territorio  e  destinati  prevalentemente  a fornire  contenuti  informativi  di  interesse  generale  concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani  provinciali  i  periodici a diffusione locale che abbiano almeno   due   uscite   settimanali   e   che   abbiano  il  formato, l'impostazione  grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
 10.  Nei  bandi, negli avvisi e negli inviti di gara e' indicato il nome del responsabile del procedimento per l'affidamento.
 11.  Gli  avvisi  di  preinformazione,  i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati C, D, E, F, G.
 12.  I lavori di cui agli articoli 4 e 5, non sono soggetti a forme di pubblicita' a livello comunitario.
 
 
 
 Nota all'art. 119:
 - Il  testo  dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1994,
 n. 109, e' il seguente:
 «Art.  29  (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina
 le  forme  di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
 sulla base delle seguenti norme regolatrici:
 a) per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore al
 controvalore  in  euro  di  5.000.000  di DSP, IVA esclusa,
 prevedere  l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di
 gara,  nonche'  degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio
 delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
 b) per  i lavori di importo superiore a un milione di
 euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita'
 a livello nazionale;
 c) per  i lavori di importo inferiore a un milione di
 euro,   IVA   esclusa,   prevedere   forme  di  pubblicita'
 semplificata a livello regionale e provinciale;
 d) prevedere  l'indicazione  obbligatoria nei bandi e
 negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
 e) disciplinare    conformemente    alla    normativa
 comunitaria,  in  modo  uniforme  per i lavori di qualsiasi
 importo,   le  procedure,  comprese  quelle  accelerate,  i
 termini  e  i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
 delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
 aggiudicatrici;
 f) prevedere  che le amministrazioni aggiudicatrici e
 gli  altri  enti  aggiudicatori o realizzatori, prima della
 stipula  del  contratto o della concessione, anche nei casi
 in  cui  l'aggiudicazione  e'  avvenuta mediante trattativa
 privata,  provvedano,  con le modalita' di cui alle lettere
 a),   b)  e  c)  del  presente  comma,  alla  pubblicazione
 dell'elenco  degli  invitati  e dei partecipanti alla gara,
 del  vincitore  o  prescelto, del sistema di aggiudicazione
 adottato,  dell'importo  di  aggiudicazione dei lavori, dei
 tempi   di  realizzazione  dell'opera  del  nominativo  del
 direttore  dei  lavori  designato,  nonche',  entro  trenta
 giorni    dal    loro    compimento    ed    effettuazione,
 dell'ultimazione   dei   lavori,   dell'effettuazione   del
 collaudo, dell'importo finale del lavoro;
 f-bis) nei  casi  in  cui l'importo finale dei lavori
 superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
 o  di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
 con  un  ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
 realizzazione       dell'opera       fissato       all'atto
 dell'aggiudicazione  o dell'affidamento, prevedere forme di
 pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
 e  c)  del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
 dell'affidatario,  diretta  a  rendere  note le ragioni del
 maggior  importo  e/o  del  ritardo  nell'effettuazione dei
 lavori;
 f-ter) nei   casi   di   contenzioso,   di   cui   agli
 articoli 31-bis,  commi  2 e 3, e 32, gli organi giudicanti
 devono  trasmettere  i  dispositivi  delle sentenze e delle
 pronunce  emesse dall'Osservatorio e, qualora le sentenze o
 le  pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
 aggiudicazione  o di affidamento dei lavori, disporre forme
 di  pubblicita',  a  carico della parte soccombente, con le
 stesse  modalita'  di cui alle lettere b) e c) del presente
 comma.
 2.  Le  spese  relative  alla pubblicita' devono essere
 inserite  nel  quadro economico del progetto tra le somme a
 disposizione   dell'amministrazione,   che   e'  tenuta  ad
 assicurare   il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
 presente articolo, tramite il responsabile del procedimento
 di  cui  all'art.  80,  comma 10, del regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
 n.  554,  il  quale,  in  caso  di mancata osservanza delle
 disposizioni  stesse, dovra' effettuare a proprio carico le
 forme   di   pubblicita'  ivi  disciplinate,  senza  alcuna
 possibilita' di rivalsa sull'amministrazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 120. Appalto  per  l'esecuzione  dei  lavori congiunto all'acquisizione di beni  immobili, concessione di costruzione e gestione di lavori della Difesa, promotore.
 
 1.  Se  il  corrispettivo dell'appalto dei lavori e' costituito, in tutto  o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprieta'  di  beni  immobili,  il  bando  di gara prevede l'importo minimo  del  prezzo che l'offerente dovra' versare per l'acquisizione del  bene,  nonche'  il  prezzo  massimo  posto  a  base  di gara per l'esecuzione dei lavori.
 2.   I   concorrenti   presenteranno   offerta  avente  ad  oggetto alternativamente:
 a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
 b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori;
 c) il   prezzo   per   la   congiunta  acquisizione  del  bene  e l'esecuzione dei lavori.
 3.   Le   buste  contenenti  le  offerte  specificano,  a  pena  di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2, l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente puo' presentare piu' offerte.
 4. L'Amministrazione dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
 5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
 a) esclusivamente  l'acquisizione  del  bene, la proprieta' dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
 b) esclusivamente  l'esecuzione  di  lavori ovvero l'acquisizione del  bene  congiuntamente  all'esecuzione  dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
 c) la  sola  acquisizione  del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori  ovvero  l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei  lavori,  la  vendita  del  bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori  vengono  aggiudicati  alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia piu' conveniente delle due migliori offerte separate. In caso  contrario  l'aggiudicazione  avviene  in  favore della migliore offerta  relativa alla acquisizione del bene e a quella relativa alla esecuzione dei lavori.
 6.  Il  valore  dei  beni  immobili  da  trasferire a seguito della procedura  di  gara  e' determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
 7.  L'inserimento  nel  programma triennale di beni appartenenti al patrimonio  indisponibile dello Stato, ai fini della loro alienazione comporta  il  venir  meno  del  vincolo  di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile.
 8.  Per la concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici si  applicano  gli  articoli 84,  85,  86,  87  e  98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 9.  Ai  fini della presentazione delle proposte e dei requisiti del promotore,  di  cui  all'articolo 37-bis,  della  legge,  si  applica l'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 
 
 
 Note all'art. 120:
 - Il  testo  dell'art.  37-bis  della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, e' il seguente:
 «Art.  37-bis  (Promotore).  -  1. I soggetti di cui al
 comma   2,   di  seguito  denominati  «promotori»,  possono
 presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  proposte
 relative  alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori
 di   pubblica   utilita',   inseriti  nella  programmazione
 triennale  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  ovvero  negli
 strumenti    di    programmazione   formalmente   approvati
 dall'amministrazione   aggiudicatrice   sulla   base  della
 normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
 all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente
 a  carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate
 entro  il  30 giugno  di  ogni anno oppure, nel caso in cui
 entro tale scadenza non siano state presentate proposte per
 il  medesimo  intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte
 devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e
 ambientale,   uno   studio  di  fattibilita',  un  progetto
 preliminare,   una   bozza   di   convenzione,   un   piano
 economico-finanziario  asseverato da un istituto di credito
 o  da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di
 credito  stesso  ed  iscritte  nell'elenco  generale  degli
 intermediari  finanziari,  ai sensi dell'art. 106 del testo
 unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
 al  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una
 societa'  di  revisione  ai  sensi  dell'art. 1 della legge
 23 novembre   1939,   n.  1966,  una  specificazione  delle
 caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione  nonche'
 l'indicazione  degli  elementi di cui all'art. 21, comma 2,
 lettera   b),   e  delle  garanzie  offerte  dal  promotore
 all'amministrazione  aggiudicatrice;  il  regolamento detta
 indicazioni  per  chiarire  ed  agevolare  le  attivita' di
 asseverazione.   Le   proposte   devono   inoltre  indicare
 l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
 comprensivo  anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui
 all'art.  2578  del  codice  civile. Tale importo, soggetto
 all'accettazione    da    parte    della    amministrazione
 aggiudicatrice,  non  puo'  superare  il  2,5 per cento del
 valore   dell'investimento,   come   desumibile  dal  piano
 economico   finanziario.  I  soggetti  pubblici  e  privati
 possono  presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici,
 nell'ambito della fase di programmazione di cui all'art. 14
 della  presente  legge, proposte d'intervento relative alla
 realizzazione  di  opere pubbliche o di pubblica utilita' e
 studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in
 capo   alle  amministrazioni,  alcun  obbligo  di  esame  e
 valutazione.    Le    amministrazioni   possono   adottare,
 nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
 e  gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
 determina  alcun  diritto del proponente al compenso per le
 prestazioni  compiute o alla realizzazione degli interventi
 proposti.
 2.  Possono  presentare  le  proposte di cui al comma 1
 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
 finanziari   e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,
 nonche'  i  soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
 lettera  f), eventualmente associati o consorziati con enti
 finanziatori  e con gestori di servizi. La realizzazione di
 lavori  pubblici  o  di  pubblica  utilita'  rientra  tra i
 settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis),
 del  decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere
 di   commercio,   industria,   artigianato  e  agricoltura,
 nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione
 dello  sviluppo  economico dalle stesse perseguiti, possono
 presentare  studi di fattibilita' o proposte di intervento,
 ovvero   aggregarsi   alla  presentazione  di  proposte  di
 realizzazione  di  lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
 restando la loro autonomia decisionale.
 2-bis.  Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
 programmi   di   cui   al   comma   1,  le  amministrazioni
 aggiudicatrici  rendono  pubblica  la presenza negli stessi
 programmi  di interventi realizzabili con capitali privati,
 in  quanto  suscettibili di gestione economica, pubblicando
 un  avviso  indicativo  con le modalita' di cui all'art. 80
 del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
 Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, mediante affissione
 presso   la   propria   sede  per  almeno  sessanta  giorni
 consecutivi,   nonche'  pubblicando  lo  stesso  avviso,  a
 decorrere  dalla  sua  istituzione,  sul  sito  informatico
 individuato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri  ai  sensi  dell'art.  24  della legge 24 novembre
 2000,   n.   340,   e,  ove  istituito,  sul  proprio  sito
 informatico.  L'avviso  e'  trasmesso  all'Osservatorio dei
 lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
 di  pubblicazione,  le amministrazioni aggiudicatrici hanno
 facolta'  di  pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
 differenti  modalita',  nel  rispetto  dei  principi di cui
 all'art. 1, comma 1, della presente legge.
 2-ter.  Entro  quindici  giorni  dalla  ricezione della
 proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
 a) alla  nomina  e  comunicazione  al  promotore  del
 responsabile del procedimento;
 b) alla  verifica  della  completezza  dei  documenti
 presentati   e   ad   eventuale  dettagliata  richiesta  di
 integrazione.».
 - Il  testo  degli  articoli  84,  85,  86, 87 e 98 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
 n. 554 e' il seguente:
 «Art.  84  (Procedura  di  scelta del concessionario di
 lavori  pubblici).  - 1. L'affidamento della concessione di
 lavori  pubblici  avviene  mediante licitazione privata. Il
 criterio   di   aggiudicazione   e'   quello   dell'offerta
 economicamente piu' vantaggiosa, disciplinato dall'art. 91.
 2.  Si  applicano  i  termini  previsti ai commi 1 e 5,
 dell'art.  79,  maggiorati di quindici giorni e le forme di
 pubblicita' di cui all'art. 80.».
 - Il  testo  dell'art.  85  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e' il seguente:
 «Art.  85  (Bando  di  gara). - 1. Il bando di gara per
 l'affidamento  della concessione specifica le modalita' con
 le   quali   i   partecipanti   alla   gara  dimostrano  la
 disponibilita'   delle  risorse  finanziarie  necessarie  a
 coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla
 base  dei dati del piano economico-finanziario compreso nel
 progetto preliminare, indica:
 a) l'eventuale  prezzo  massimo che l'amministrazione
 aggiudicatrice intende corrispondere;
 b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario e'
 tenuto   a   corrispondere   per   la   costituzione  o  il
 trasferimento di diritti;
 c) l'eventuale      canone      da      corrispondere
 all'amministrazione aggiudicatrice;
 d) la  percentuale,  pari o superiore al quaranta per
 cento  dei  lavori  da  appaltare obbligatoriamente a terzi
 secondo  le  modalita' e le condizioni fissate dall'art. 2,
 comma 4, della legge;
 e) il  tempo  massimo  previsto  per l'esecuzione dei
 lavori e per l'avvio della gestione;
 f) la durata massima della concessione;
 g) il  livello  minino della qualita' di gestione del
 servizio, nonche' delle relative modalita';
 h) il  livello  iniziale massimo e la struttura delle
 tariffe  da  praticare all'utenza e la metodologia del loro
 adeguamento nel tempo;
 i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno
 inseriti nel contratto;
 l) la  facolta'  o l'obbligo per il concessionario di
 costituire  la  societa'  di  progetto  prevista  dall'art.
 37-quinquies della legge.
 2.  Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere
 la  facolta'  per i concorrenti di inserire nell'offerta la
 proposta  di eventuali varianti al progetto posto a base di
 gara,  indicando  quali  parti  dell'opera  o del lavoro e'
 possibile variare e a quali condizioni.».
 «Art.  86  (Schema  di  contratto).  -  1. Lo schema di
 contratto di concessione indica:
 a) le  condizioni  relative all'elaborazione da parte
 del  concessionario del progetto dei lavori da realizzare e
 le  modalita' di approvazione da parte dell'amministrazione
 aggiudicatrice;
 b) l'indicazione  delle  caratteristiche  funzionali,
 impiantistiche,  tecniche e architettoniche dell'opera e lo
 standard dei servizi richiesto;
 c) i     poteri     riservati     all'amministrazione
 aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui
 lavori da parte del responsabile del procedimento;
 d) la   specificazione   della   quota   annuale   di
 ammortamento degli investimenti;
 e) il   limite   minimo   dei   lavori  da  appaltare
 obbligatoriamente   a  terzi  secondo  le  modalita'  e  le
 condizioni fissate dall'art. 2, comma 4, della legge;
 f) le procedure di collaudo;
 g) le  modalita'  ed  i termini per la manutenzione e
 per  la gestione dell'opera realizzata, nonche' i poteri di
 controllo del concedente sulla gestione stessa;
 h) le  penali per le inadempienze del concessionario,
 nonche'  le  ipotesi  di  decadenza  della concessione e la
 procedura della relativa dichiarazione;
 i) le   modalita'  di  corresponsione  dell'eventuale
 prezzo;
 l) i  criteri  per  la determinazione e l'adeguamento
 della  tariffa  che  il  concessionario  potra'  riscuotere
 dall'utenza per i servizi prestati;
 m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte
 le  approvazioni  necessarie  oltre quelle gia' ottenute in
 sede di approvazione del progetto;
 n) le  modalita' ed i termini di adempimento da parte
 del  concessionario  degli  eventuali oneri di concessione,
 comprendenti  la  corresponsione di canoni o prestazioni di
 natura diversa;
 o) le   garanzie   assicurative   richieste   per  le
 attivita' di progettazione, costruzione e gestione;
 p) le  modalita',  i  termini  e  gli eventuali oneri
 relativi   alla  consegna  del  lavoro  all'amministrazione
 aggiudicatrice al termine della concessione.».
 «Art.  87 (Contenuti dell'offerta). - 1. In relazione a
 quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
 a) il prezzo richiesto dal concorrente;
 b) il  prezzo  che  eventualmente  il  concorrente e'
 disposto      a      corrispondere      all'amministrazione
 aggiudicatrice;
 c) il  canone  da  corrispondere  all'amministrazione
 aggiudi-catrice;
 d) il tempo di esecuzione dei lavori;
 e) la durata della concessione;
 f) il  livello  iniziale  della  tariffa da praticare
 all'utenza  ed  il  livello  delle qualita' di gestione del
 servizio e delle relative modalita';
 g) le  eventuali varianti al progetto posto a base di
 gara.
 2. All'offerta e' inoltre allegato un dettagliato piano
 economico  finanziario  dell'investimento  e della connessa
 gestione per tutto l'arco temporale prescelto.».
 «Art.   98  (Requisiti  del  concessionario).  -  1.  I
 soggetti   che   intendono   partecipare   alle   gare  per
 l'affidamento   di   concessione  di  lavori  pubblici,  se
 eseguono  lavori  con la propria organizzazione di impresa,
 devono  essere  qualificati  secondo  quanto previsto dagli
 articoli 8  e  9  della  legge  con  riferimento  ai lavori
 direttamente  eseguiti,  ed essere in possesso dei seguenti
 ulteriori     requisiti     economico-     finanziari     e
 tecnico-organizzativi:
 a) fatturato  medio  relativo  alle  attivita' svolte
 negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
 bando  non  inferiore  al dieci per cento dell'investimento
 previsto per l'intervento;
 b) capitale  sociale  non  inferiore  ad un ventesimo
 dell'investimento previsto per l'intervento;
 c) svolgimento  negli  ultimi  cinque anni di servizi
 affini  a  quello  previsto  dall'intervento per un importo
 medio  non  inferiore al cinque per cento dell'investimento
 previsto per l'intervento;
 d)  svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un
 servizio  affine  a  quello previsto dall'intervento per un
 importo   medio   pari   ad   almeno   il   due  per  cento
 dell'investimento previsto dall'intervento.
 2.  In  alternativa ai requisiti previsti dalle lettere
 c)  e  d) del comma 1 il concessionario puo' incrementare i
 requisiti  previsti  dalle  lettere  a)  e  b) nella misura
 fissata  dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio
 e il triplo.
 3.  Se  il  concessionario  non  esegue  direttamente i
 lavori  oggetto  della concessione, deve essere in possesso
 esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a),
 b), c), e d).
 4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito
 da  un  raggruppamento  temporaneo  di  soggetti  o  da  un
 consorzio,  i  requisiti  previsti al comma 1, lettere n) e
 b),   devono   essere  posseduti  dalla  capogruppo,  dalle
 mandanti   o   dalle   consorziate  nella  misura  prevista
 dall'art. 95.».
 - Il  testo  dell'art.  99  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
 «Art.  99  (Requisiti  del  promotore).  -  1.  Possono
 presentare  le proposte di cui all'art. 37-bis della legge,
 oltre  ai  soggetti  elencati  nell'art.  10 e 17, comma 1,
 lettera  f)  della  legge,  soggetti  che  svolgono  in via
 professionale    attivita'    finanziaria,    assicurativa,
 tecnico-operativa,  di  consulenza  e di gestione nel campo
 dei  lavori  pubblici  o di pubblica utilita' e dei servizi
 alla   collettivita',  che  negli  ultimi  tre  anni  hanno
 partecipato  in  modo  significativo  alla realizzazione di
 interventi  di  natura  ed  importo  almeno  pari  a quello
 oggetto della proposta.
 2.   Possono   presentare   proposta   anche   soggetti
 appositamente  costituiti, nei quali comunque devono essere
 presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di
 esperienza e professionalita' stabiliti nel comma 1.
 3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione,
 il  promotore  deve  comunque possedere, anche associando o
 consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'art.
 98.».
 -  Il  testo  dell'art.  828  del  codice  civile e' il
 seguente:
 «Art. 828 (Condizione giuridica dei beni patrimoniali).
 - I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle
 province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari
 che   li  concernono  e,  in  quanto  non  e'  diversamente
 disposto, alle regole del presente codice.
 I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non
 possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei
 modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 121. Procedure accelerate
 
 1.  Nel  caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non e'  possibile  l'osservanza  dei  termini  di  cui  all'articolo 117, possono essere stabiliti i termini seguenti:
 a) un  termine  di  ricezione delle domande di partecipazione non inferiore  a  quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del  bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana successiva   alla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Comunita'  europea  per  gli  appalti  di importo pari o superiore al valore  della  soglia  stabilito  dalla normativa comunitaria per gli appalti  pubblici  di  lavori,  ovvero,  per  gli  appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
 b) un  termine  di  ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.
 2.  Sempre  che siano state richieste almeno sei giorni prima della scadenza  del  termine  stabilito  per la ricezione delle offerte, le informazioni  complementari  sul  capitolato  d'oneri  devono  essere comunicate  al  richiedente  non  oltre  quattro  giorni  prima della suddetta scadenza.
 3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie piu' rapide possibili. Le domande inviate  mediante  telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate  con  lettera spedita  prima  della  scadenza  del termine indicato al comma 1, lettera a).
 |  |  |  | Art. 122. Segretezza e sicurezza
 
 1.  Le  opere e i lavori da considerare segreti, ai sensi del regio decreto  11 luglio  1941,  n. 1161, e della legge 24 ottobre 1977, n. 801,   oppure  eseguibili  con  speciali  misure  di  sicurezza  sono dichiarati  tali  con  provvedimento motivato dall'autorita' all'uopo designata   in  base  alle  procedure  e  alle  disposizioni  vigenti nell'ambito  del Ministero della difesa. Con tale provvedimento viene anche   individuato   il   livello   dell'abilitazione  di  sicurezza necessario.
 2.  Le  opere  di  cui  al  comma 1  sono  realizzate da imprese in possesso  dei  requisiti  previsti dagli articoli 8 e 9 della legge e dell'abilitazione di sicurezza.
 3.  Le opere dichiarate segrete e quelle eseguibili con particolari misure  di  sicurezza,  per  le quali si renda necessario tutelare la riservatezza  nel  loro  complesso  in rapporto alla ubicazione, alla funzione  ed  all'urgenza  delle  stesse, sono affidate mediante gara informale  secondo  le  procedure  di  cui all'articolo 116, di norma estesa ad un numero di imprese compreso tra 5 e 15.
 4.  Ove  ricorrano  le  speciali  condizioni  di  cui  al  comma 5, dell'articolo 116, si procede come in questo indicato.
 5.  Nei  restanti  casi  l'affidamento  avviene  secondo le forme e procedure  di  cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge, richiedendo nei bandi il requisito aggiuntivo dell'abilitazione di sicurezza.
 6.  L'impresa  invitata  puo'  richiedere  di  essere autorizzata a presentare  offerta  quale  mandataria di un'associazione temporanea, della   quale  deve  indicare  i  componenti  che  devono  ugualmente possedere   i   requisiti   di   cui  al  comma 2.  L'Amministrazione aggiudicatrice  e'  tenuta  a  pronunziarsi  sull'istanza entro dieci giorni;  la  mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego di autorizzazione.
 7.  Gli  incaricati, della progettazione e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'Amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
 
 
 
 Note all'art. 122:
 - Il  testo del regio decreto 11 luglio, n. 1161 (Norme
 relative al segreto militare), e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale del 30 ottobre 1941, n. 257.
 - Il   testo   della  legge  24 ottobre  1997,  n.  801
 (Istituzione  e ordinamento dei servizi per le informazioni
 e  la  sicurezza  e  disciplina  del  segreto di Stato), e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 novembre
 1977.
 - Per  il  testo  dell'art.  8  della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note alle premesse.
 - Il testo dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1994, n.
 109, e successive modificazioni e' il seguente:
 «Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare).
 -  1. Fermo  restando  quanto disposto dall'art. 8, fino a1
 31 dicembre   1999  la  partecipazione  alle  procedure  di
 affidamento dei lavori pubblici e' altresi' ammessa in base
 alle  norme  di  cui  alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
 successive  modificazioni  e integrazioni, e al decreto del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.
 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
 presente articolo.
 2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
 Consiglio   dei  Ministri  10 gennaio  1991,  n.  55,  sono
 integrate  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della legge
 19 marzo  1990,  n.  55,  per  quanto attiene al periodo di
 riferimento nonche' alla determinazione dei parametri e dei
 coefficienti,   differenziati   per   importo  dei  lavori,
 relativi     ai     requisiti     economico-finanziari    e
 tecnico-organizzativi  che  i concorrenti debbono possedere
 per  la  partecipazione  alle  procedure  di affidamento di
 lavori pubblici.
 3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto
 da  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di entrata in
 vigore  della  presente legge, sentito il comitato centrale
 per  l'Albo  nazionale  dei costruttori, articola l'attuale
 sistema   di   categorie  in  opere  generali  e  in  opere
 specializzate  e  le  ridetermina adeguandole ai criteri di
 cui   al   comma   2.  Il  predetto  decreto  reca  inoltre
 disposizioni  in  ordine ad un piu' stretto riferimento tra
 iscrizione   ad   una   categoria   e  specifica  capacita'
 tecnico-operativa,   da   individuarsi   sulla  base  della
 idoneita'   tecnica,   dell'attrezzatura   tecnica,   della
 manodopera  impiegata  e  della  capacita'  finanziaria  ed
 imprenditoriale.
 4.  Con  il decreto di cui al comma 3, e' istituita una
 apposita  categoria per le attivita' di scavo archeologico,
 restauro  e  manutenzione  dei  beni sottoposti a tutela ai
 sensi  della  legge  1° giugno  1939, n. 1089, e successive
 modificazioni.
 4-bis.  Per  le  iscrizioni  di competenza del Comitato
 centrale   dell'Albo   nazionale  dei  costruttori  non  e'
 richiesto il parere consultivo del comitato regionale.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 19, 20 e 21 della
 legge 11 febbraio 1994, n. 109:
 «Art.   19   (Sistemi   di   realizzazione  dei  lavori
 pubblici). 01. I lavori pubblici di cui alla presente legge
 possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti
 di  appalto  o  di  concessione  di  lavori pubblici, salvo
 quanto previsto all'art. 24, comma 6.
 1.  I  contratti  di  appalto di lavori pubblici di cui
 alla  presente  legge  sono  contratti  a  titolo  oneroso,
 conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
 di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
 a) la  sola  esecuzione  dei  lavori  pubblici di cui
 all'art. 2, comma 1;
 b) la  progettazione  esecutiva  di  cui all'art. 16,
 comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
 2, comma 1, qualora:
 1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
 euro;
 2)    riguardino    lavori    la   cui   componente
 impiantistica  o  tecnologica  incida  per  piu' del 60 per
 cento del valore dell'opera;
 3)  riguardino  lavori  di manutenzione, restauro e
 scavi archeologici;
 4)  riguardino lavori di importo pari o superiore a
 10 milioni di euro.
 1-bis.  Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
 1,  lettera  b), la gara e' indetta sulla base del progetto
 definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
 1-ter.   L'appaltatore  che  partecipa  ad  un  appalto
 integrato  di  cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
 requisiti  progettuali  previsti dal bando o deve avvalersi
 di   un  progettista  qualificato  alla  realizzazione  del
 progetto   esecutivo  individuato  in  sede  di  offerta  o
 eventualmente  associato; il bando indica l'ammontare delle
 spese  di  progettazione  esecutiva comprese nell'importo a
 base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
 conformita'  a  quanto richiesto dalla normativa in materia
 di  gare  di  progettazione.  L'ammontare  delle  spese  di
 progettazione   non   e'   soggetto   a   ribasso   d'asta.
 L'appaltatore   risponde   dei   ritardi   e   degli  oneri
 conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
 d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
 e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
 cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
 1999,  n.  554,  nel  caso  di  opere di particolare pregio
 architettonico, il responsabile del procedimento procede in
 contraddittorio   con   il   progettista  qualificato  alla
 realizzazione   del  progetto  esecutivo  a  verificare  la
 conformita'   con   il  progetto  definitivo,  al  fine  di
 accertare    l'unita'   progettuale.   Al   contraddittorio
 partecipa  anche  il  progettista titolare dell'affidamento
 del  progetto  definitivo,  che si esprime in ordine a tale
 conformita'.
 1-quinquies.  Nel  caso  di  affidamento  dei lavori in
 assicurazione  di  qualita', qualora la stazione appaltante
 non  abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
 fatto  obbligo  alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
 qualificati,   secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
 responsabile  del  procedimento ed al direttore dei lavori,
 in  modo  da  assicurare  che  anche il funzionamento della
 stazione  appaltante  sia  conforme  ai livelli di qualita'
 richiesti dall'appaltatore.
 2.  Le  concessioni  di  lavori pubblici sono contratti
 conclusi  in  forma  scritta  fra  un  imprenditore  e  una
 amministrazione   aggiudicatrice,   aventi   a  oggetto  la
 progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
 l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
 di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
 nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica.  La
 controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
 unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e di
 sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
 necessario,    il    soggetto    concedente   assicura   al
 concessionario     il     perseguimento     dell'equilibrio
 economico-finanziario  degli  investimenti e della connessa
 gestione   in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
 prestare,  anche  mediante  un prezzo, stabilito in sede di
 gara.  A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
 cedere  in  proprieta' o diritto di godimento beni immobili
 nella  propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
 cui  utilizzazione  sia strumentale o connessa all'opera da
 affidare  in  concessione,  nonche'  beni  immobili che non
 assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
 indicati  nel  programma  di cui all'art. 14, ad esclusione
 degli  immobili  ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
 sensi   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
 2001,  n.  410.  Qualora il soggetto concedente disponga di
 progettazione   definitiva  o  esecutiva,  l'oggetto  della
 concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,  puo'
 essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
 suo completamento da parte del concessionario.
 2-bis.  L'amministrazione  aggiudicatrice,  al  fine di
 assicurare       il      perseguimento      dell'equilibrio
 economico-finanziario      degli      investimenti      del
 concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
 durata  anche  superiore  a  trenta anni, tenendo conto del
 rendimento  della concessione, della percentuale del prezzo
 di  cui  al  comma  2 sull'importo totale dei lavori, e dei
 rischi   connessi   alle  modifiche  delle  condizioni  del
 mercato.   I  presupposti  e  le  condizioni  di  base  che
 determinano    l'equilibrio   economico-finanziario   degli
 investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
 premesse  del contratto, ne costituiscono parte integrante.
 Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
 a  detti  presupposti  o  condizioni di base, nonche' norme
 legislative   e   regolamentari   che   stabiliscano  nuovi
 meccanismi  tariffari  o  nuove  condizioni per l'esercizio
 delle   attivita'   previste   nella  concessione,  qualora
 determinino   una   modifica   dell'equilibrio  del  piano,
 comportano  la sua necessaria revisione da attuare mediante
 rideterminazione  delle  nuove  condizioni  di  equilibrio,
 anche  tramite  la  proroga  del  termine di scadenza delle
 concessioni,  e  in  mancanza  della  predetta revisione il
 concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
 cui   le   variazioni   apportate  o  le  nuove  condizioni
 introdotte   risultino  favorevoli  al  concessionario,  la
 revisione  del  piano  dovra' essere effettuata a vantaggio
 del  concedente.  Nel caso di recesso del concessionario si
 applicano  le  disposizioni  dell'art. 37-septies, comma 1,
 lettere  a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
 piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
 e  deve  prevedere  la specificazione del valore residuo al
 netto   degli  ammortamenti  annuali,  nonche'  l'eventuale
 valore   residuo   dell'investimento  non  ammortizzato  al
 termine della concessione.
 2-ter.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici  possono
 affidare  in concessione opere destinate alla utilizzazione
 diretta   della   pubblica   amministrazione,   in   quanto
 funzionali  alla gestione di servizi pubblici, a condizione
 che  resti  al  concessionario l'alea economico-finanziaria
 della gestione dell'opera.
 2-quater.  Il  concessionario,  ovvero  la  societa' di
 progetto  di  cui  all'art.  37  quater,  partecipano  alla
 conferenza   di   servizi  finalizzata  all'esame  ed  alla
 approvazione  dei progetti di loro competenza; in ogni caso
 essi non hanno diritto di voto.
 3.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici e i soggetti di
 cui  all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
 soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
 funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
 pubblici.   Sulla   base   di   apposito   disciplinare  le
 amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
 funzioni  di  stazione  appaltante  ai  provveditorati alle
 opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
 4.  I  contratti  di appalto di cui alla presente legge
 sono  stipulati  a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
 20 marzo  1865,  n.  2248, allegato «F», ovvero a corpo e a
 misura  ai  sensi  dell'art. 329 della citata legge n. 2248
 del  1865, allegato «F»; salvo il caso di cui al comma 5, i
 contratti  di  cui  al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e
 4), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
 5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
 2,  stipulare  a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
 326  della  legge  20 marzo  1865, n. 2248, allegato «F», i
 contratti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  di importo
 inferiore  a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
 a  manutenzione,  restauro  e  scavi  archeologici  nonche'
 quelli   relativi   alle  opere  in  sotterraneo  e  quelli
 afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
 5-bis.  L'esecuzione  da  parte dell'impresa avviene in
 ogni  caso  soltanto  dopo  che  la  stazione appaltante ha
 approvato  il  progetto  esecutivo. L'esecuzione dei lavori
 puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
 progetto   esecutivo   qualora   si  tratti  di  lavori  di
 manutenzione o di scavi archeologici.
 5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
 denaro  costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
 di  gara  puo'  prevedere  il trasferimento all'appaltatore
 della    proprieta'    di    beni   immobili   appartenenti
 all'amministrazione   aggiudicatrice   gia'   indicati  nel
 programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
 funzioni  di  interesse  pubblico; fermo restando che detto
 trasferimento  avviene  non appena approvato il certificato
 di  collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
 momento   antecedente   per   l'immissione   nel   possesso
 dell'immobile.
 5-quater.  La  gara avviene tramite offerte che possono
 riguardare   la   sola   acquisizione  dei  beni,  la  sola
 esecuzione  dei  lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
 dei  lavori  e  l'acquisizione  dei  beni. L'aggiudicazione
 avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
 alla  esecuzione  dei  lavori  e alla acquisizione dei beni
 ovvero  in  favore  delle  due  migliori  offerte  separate
 relative,  rispettivamente,  alla  acquisizione  dei beni e
 alla  esecuzione  dei  lavori, qualora la loro combinazione
 risulti     piu'    conveniente    per    l'amministrazione
 aggiudicatrice  rispetto  alla  predetta  migliore  offerta
 congiunta.  La  gara  si  intende deserta qualora non siano
 presentate   offerte   per   l'acquisizione  del  bene.  Il
 regolamento   di   cui  all'art.  3,  comma  2,  disciplina
 compiutamente  le modalita' per l'effettuazione della stima
 degli  immobili  di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
 di aggiudicazione.».
 «Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli
 appalti  di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico
 incanto o licitazione privata.
 2.  Le  concessioni  di  cui  all'art. 19 sono affidate
 mediante  licitazione  privata,  ponendo  a base di gara un
 progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque,
 anche  degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
 indagini  geologiche,  geotecniche, idrologiche e sismiche;
 l'offerta  ha  ad  oggetto gli elementi di cui all'art. 21,
 comma 2,  lettera  b),  nonche'  le  eventuali  proposte di
 varianti  al  progetto  posto  a  base della gara; i lavori
 potranno  avere  inizio  soltanto  dopo  l'approvazione del
 progetto    esecutivo    da    parte   dell'amministrazione
 aggiudicatrice.
 3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
 appalto-concorso  o  trattativa  privata esclusivamente nei
 casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge.
 4.  L'affidamento  di appalti mediante appalto-concorso
 e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
 decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
 pubblici  per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore a
 25.000.000   di   euro,   per  speciali  lavori  o  per  la
 realizzazione  di  opere  complesse o ad elevata componente
 tecnologica,  la  cui progettazione richieda il possesso di
 competenze  particolari  o la scelta tra soluzioni tecniche
 differenziate.  Lo  svolgimento  della  gara  e' effettuato
 sulla  base  di  un  progetto preliminare, redatto ai sensi
 dell'art.   16,  nonche'  di  un  capitolato  prestazionale
 corredato   dall'indicazione   delle   prescrizioni,  delle
 condizioni  e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
 ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.».
 «Art.  21  (Criteri  di  aggiudicazione  -  Commissioni
 giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
 pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
 criterio  del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
 base di gara, determinato:
 a) per  i  contratti  da stipulare a misura, mediante
 ribasso  sull'elenco  prezzi  posto  a  base di gara ovvero
 mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
 o  subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
 b) per  i  contratti  da  stipulare a corpo, mediante
 ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
 mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
 c) per  i  contratti da stipulare a corpo e a misura,
 mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
 1-bis.  Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
 pari  o  superiori  al controvalore in euro di 5.000.000 di
 DSP  con  il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma
 1,  l'amministrazione  interessata deve valutare l'anomalia
 delle  offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE
 del  Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
 offerte  che  presentino  un  ribasso pari o superiore alla
 media  aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le
 offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per  cento,
 arrotondato  all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle
 offerte  di  maggior  ribasso e di quelle di minor ribasso,
 incrementata  dello  scarto  medio  aritmetico  dei ribassi
 percentuali  che  superano  la  predetta  media. Le offerte
 debbono  essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
 giustificazioni  relativamente  alle  voci  di  prezzo piu'
 significative,  indicate  nel bando di gara o nella lettera
 d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore
 al  75  per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o
 la  lettera  di  invito  devono  precisare  le modalita' di
 presentazione   delle   giustificazioni,  nonche'  indicare
 quelle  eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle
 offerte.  Non  sono  richieste  giustificazioni  per quegli
 elementi  i  cui  valori  minimi  sono  rilevabili  da dati
 ufficiali.  Ove  l'esame  delle giustificazioni richieste e
 prodotte  non  sia  sufficiente ad escludere l'incongruita'
 dell'offerta,  il  concorrente  e'  chiamato ad integrare i
 documenti    giustificativi    ed   all'esclusione   potra'
 provvedersi  solo  all'esito  della  ulteriore verifica, in
 contraddittorio.  Relativamente ai soli appalti pubblici di
 importo      inferiore     alla     soglia     comunitaria,
 l'amministrazione    interessata   procede   all'esclusione
 automatica  delle offerte che presentino una percentuale di
 ribasso  superiore  alla  percentuale  fissata ai sensi del
 primo   periodo   del   presente  comma.  La  procedura  di
 esclusione automatica non e' esercitabile qualora il numero
 delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
 1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
 incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il
 criterio   dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
 determinata  in  base  agli  elementi  di  cui  al comma 2,
 lettera  a),  nel caso di appalti di importo superiore alla
 soglia   comunitaria   in  cui,  per  la  prevalenza  della
 componente  tecnologica  o  per  la  particolare  rilevanza
 tecnica  delle  possibili soluzioni progettuali, si ritiene
 possibile  che  la  progettazione  possa  essere  utilmente
 migliorata     con     integrazioni    tecniche    proposte
 dall'appaltatore.
 2.     L'aggiudicazione    degli    appalti    mediante
 appalto-concorso,   nonche'  l'affidamento  di  concessioni
 mediante  licitazione  privata  avvengono  con  il criterio
 dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
 considerazione  i  seguenti elementi variabili in relazione
 all'opera da realizzare:
 a)  nei casi di appalto-concorso:
 1) il prezzo;
 2)  il  valore  tecnico  ed  estetico  delle  opere
 progettate;
 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 5)  ulteriori  elementi individuati in base al tipo
 di lavoro da realizzare;
 b) in  caso di licitazione privata relativamente alle
 concessioni:
 1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
 2)   il   valore  tecnico  ed  estetico  dell'opera
 progettata;
 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 4) il rendimento;
 5) la durata della concessione;
 6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri
 di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
 7)  ulteriori  elementi individuati in base al tipo
 di lavoro da realizzare.
 3.  Nei  casi  di cui al comma 2 il capitolato speciale
 d'appalto  o  il  bando di gara devono indicare l'ordine di
 importanza   degli  elementi  di  cui  al  comma  medesimo,
 attraverso  metodologie  definite dal regolamento e tali da
 consentire  di  individuare con un unico parametro numerico
 finale l'offerta piu' vantaggiosa.
 4.  Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
 avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad
 una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
 regolamento.
 5.  La  commissione  giudicatrice, nominata dall'organo
 competente  ad  effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
 affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta
 da  un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
 esperti  nella  specifica  materia  cui  si  riferiscono  i
 lavori.  La  commissione  e'  presieduta  da  un  dirigente
 dell'amministrazione     aggiudicatrice     o     dell'ente
 aggiudicatore.  I  commissari  non  debbono aver svolto ne'
 possono  svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
 od  amministrativo  relativamente  ai  lavori oggetto della
 procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
 funzioni  di  vigilanza  o  di controllo rispetto ai lavori
 medesimi.  Coloro  che  nel  quadriennio  precedente  hanno
 rivestito  cariche  di  pubblico amministratore non possono
 essere  nominati  commissari  relativamente  ad  appalti  o
 concessioni  aggiudicati  dalle  amministrazioni  presso le
 quali  hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
 commissari  coloro  i  quali  abbiano  gia'  ricoperto tale
 incarico  relativamente  ad  appalti o concessioni affidati
 nel   medesimo   territorio  provinciale  ove  e'  affidato
 l'appalto  o  la concessione cui l'incarico fa riferimento,
 se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
 Sono   esclusi  da  successivi  incarichi  coloro  che,  in
 qualita'   di   membri  delle  commissioni  aggiudicatrici,
 abbiano  concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
 giurisdizionale,   all'approvazione   di   atti  dichiarati
 conseguentemente illegittimi.
 6.  I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
 appartenenti alle seguenti categorie:
 a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
 nei  rispettivi  albi  professionali, scelti nell'ambito di
 rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
 b) professori    universitari    di   ruolo,   scelti
 nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di
 appartenenza;
 c) funzionari     tecnici    delle    amministrazioni
 appaltanti,   scelti   nell'ambito  di  rose  di  candidati
 proposte dalle amministrazioni medesime.
 7.  La  nomina  dei  commissari e la costituzione della
 commissione  devono  avvenire  dopo la scadenza del termine
 fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
 8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
 quadro  economico  del progetto tra le somme a disposizione
 dell'amministrazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 123. Tipologie di lavori eseguibili in economia
 
 1.  I  lavori  eseguibili  in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 a) manutenzione o riparazione di opere od impianti per assicurare la   necessaria  continuita'  dei  servizi  o  quando  l'esigenza  e' rapportata  ad  eventi  imprevedibili e non sia possibile realizzarle con  le  forme  e  le  procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge;
 b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;
 c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 d) lavori  che  non  possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 f) completamento  di opere o impianti a seguito della risoluzione del  contratto  in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessita'  ed  urgenza  di  completare  i  lavori, nonche' lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati  in  sede  di  collaudo  nei  limiti  delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;
 g) lavori di miglioramento o di nuova costruzione e lavori di cui all'articolo 124, quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle  normali  procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato;
 h) lavori da eseguire all'estero;
 i) lavori considerati segreti ai sensi dell'articolo 122;
 l)  lavori  interferenti  con  l'attivita'  operativa  di  enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.
 2.  I  fondi  necessari per la realizzazione dei lavori in economia sono  accreditati  a  favore  dell'ente  interessato  dal  centro  di responsabilita'  sulla  base  di  modelli di finanziamento emessi dai competenti organi di Forza armata.
 3.  Il  programma  annuale  dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria.
 4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per  gli  interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
 5.  I  lavori in economia sono affidati, previa gara informale, con invito rivolto a un numero di ditte compreso fra 5 e 15.
 
 
 
 Nota all'art. 123:
 - Per  il  testo  degli  articoli  19  e 20 della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 124. Lavori  con  finanziamento  della  NATO  o  realizzati sul territorio nazionale da Paesi alleati eseguibili in economia.
 
 1.  I  lavori  di  cui all'articolo 4, finanziati dalla NATO con la procedura   «URGENT   REQUIREMENTS»  documento  AC/4  -  D(95)002,  e successive  modifiche,  o  dichiarati  urgenti  e indifferibili dallo Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure di  appalto,  possono  essere  eseguiti  in  economia senza limiti di importo.
 2. I lavori da realizzare sul territorio nazionale da Paesi alleati per  i quali i tempi di realizzazione richiesti non siano compatibili con  le  normali  procedure  di  appalto,  possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.
 |  |  |  | Art. 125. Aggiudicazione  al  prezzo  piu'  basso  determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi
 
 1.  Quando  la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene  con  il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorita'  che  presiede  la  gara,  aperti  i  plichi  ricevuti  e verificata  la  documentazione  presentata,  aggiudica  l'appalto  al concorrente   che   ha  presentato  il  massimo  ribasso  percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
 2.  Nel  caso di lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di  lavori,  ove  il soggetto che presiede la gara, individui offerte che  presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia  di  anomalia  in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta  e  comunica  i  nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21,  comma 1-bis,  della  legge,  al  responsabile  del procedimento.    Questi,    avvalendosi    di    organismi    tecnici dell'Amministrazione,   esamina  le  giustificazioni  presentate  dai concorrenti  ai  sensi  dell'articolo 21,  comma 1-bis, della legge e valuta la congruita' delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla  riapertura  della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte  giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il  numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere dell'Amministrazione di valutare la congruita' dell'offerta.
 3.  A  seguito  dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, l'Amministrazione   comunica  l'avvenuta  esclusione  e  le  relative motivazioni  all'Osservatorio  dei  lavori  pubblici,  che provvede a darne informativa alla commissione dell'Unione europea.
 4.  Nel  caso di lavori di importo inferiore al valore della soglia stabilito  dalla  normativa  comunitaria  per gli appalti pubblici di lavori,  non  si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte  ammesse  e'  inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano  un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono  soggette a verifica di congruita' da parte del responsabile del procedimento,  che  chiede  ai  relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi  dell'offerta  presentata. Se la risposta non perviene in   termine   utile   o   comunque   non   e'   ritenuta   adeguata, l'Amministrazione  esclude  la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.
 
 
 
 Nota all'art. 125:
 - Per  il  testo  dell'art. 21 della legge 11l febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 126. Aggiudicazione  al  prezzo  piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
 
 1.   Se  la  licitazione  privata  e'  aggiudicata  con  il  metodo dell'offerta  a  prezzi unitari, alla lettera d'invito e' allegata la lista  delle  lavorazioni  e  forniture  previste  per  la esecuzione dell'opera  o  dei  lavori  composta  da  sette colonne. Nella lista, vidimata  in  ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati  per  ogni  lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero  di  riferimento  dell'elenco  delle  descrizioni  delle varie lavorazioni  e  forniture previste in progetto, nella seconda colonna la  descrizione  sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza   colonna   le  unita'  di  misura,  nella  quarta  colonna  il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
 2.  Nel  termine  fissato  con  la lettera di invito, i concorrenti rimettono, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al  comma 1,  che  riporta,  nella  quinta  e sesta colonna, i prezzi unitari  offerti  per  ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella  quinta  colonna  ed  in  lettere nella  sesta colonna e, nella settima  colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna  per  i  prezzi  indicati  nella sesta. Il prezzo complessivo offerto,  rappresentato dalla somma di tali prodotti, e' indicato dal concorrente  in  calce  al  modulo  stesso  unitamente al conseguente ribasso  percentuale  rispetto  al prezzo complessivo posto a base di gara.  Il  prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in  lettere.  In  caso  di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
 3.  Nel  caso  di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo  indicato  in  lettere.  Il  modulo e' sottoscritto in ciascun foglio  dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
 4.  In  caso  di  pubblico  incanto,  il  bando  di  gara  contiene l'indicazione  dei  giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi  presso  gli  uffici  dell'Amministrazione per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
 5. Nel caso di appalto integrato, nonche' nel caso di appalti i cui corrispettivi  sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a  misura,  la lista delle quantita' relative alla parte dei lavori a corpo   posta   a   base   di   gara   ha   effetto   ai   soli  fini dell'aggiudicazione;   prima   della  formulazione  dell'offerta,  il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo  metrico,  posti  in  visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e' tenuto ad integrare o ridurre le quantita' che  valuta  carenti  o  eccessive  e  ad inserire le voci e relative quantita'  che  ritiene  mancanti,  rispetto  a quanto previsto negli elaborati  grafici  e  nel  capitolato  speciale  nonche' negli altri documenti  che  e'  previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va   inoltre   accompagnata,  a  pena  di  inammissibilita',  da  una dichiarazione  di  presa  d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantita'  non  ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure  determinato  attraverso  l'applicazione  dei  prezzi unitari offerti  alle  quantita'  delle  varie  lavorazioni,  resta  fisso ed invariabile  ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della legge.   I   termini   per  la  presentazione  dell'offerta  previsti dall'articolo 117, comma 5, sono maggiorati della meta'.
 6.  Nel  giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorita' che  presiede  la  gara  apre  i  plichi  ricevuti  e contrassegna ed autentica  le  offerte  in  ciascun  foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo  offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale   e   procede   all'aggiudicazione  in  base  al  ribasso percentuale   indicato   in   lettere ai  sensi  di  quanto  previsto all'articolo 125, commi 2 e 4.
 7.  L'Amministrazione,  dopo  l'aggiudicazione  definitiva  e prima della  stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati  dall'aggiudicatario  tenendo  per  validi  e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti  o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo  complessivo  risultante  da tale verifica e quello dipendente dal  ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in  modo  costante  in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari  offerti,  eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
 8.  Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora  o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
 
 
 
 Nota all'art. 126:
 - Per il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si
 veda in note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 127. Offerta economicamente piu' vantaggiosa
 
 1.   In   caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare agli  elementi  di  valutazione  previsti  dall'articolo 21, comma 2, della  legge  devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
 2.  Lo  stesso  bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa  prevede i sub-elementi ed i «subpesi» o i «sub-punteggi» in base ai quali e' determinata la valutazione.
 3. In una o piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i  criteri  e  le  formule stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.  Successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  commissione da' lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle  singole  offerte  tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data  lettura  dei  ribassi  e  delle  riduzioni di ciascuna di esse, determina  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa applicando il criterio indicato nel bando.
 4. L'Amministrazione puo' altresi' procedere alla verifica prevista all'articolo 101, comma 6.
 
 
 
 Nota all'art. 127:
 - Per  il  testo  dell'art.  21 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 128. Commissione giudicatrice e modalita' di scelta dei commissari
 
 1.   Nei  casi  di  appalto-concorso  i  membri  delle  commissioni giudicatrici  di  cui  all'articolo 21,  comma 4,  della  legge, sono scelti  con  pubblico  sorteggio,  ad eccezione del Presidente che e' nominato direttamente dal Ministro della difesa o da suo delegato.
 2.  Ai  fini  del sorteggio il responsabile del procedimento per la progettazione  predispone  un  elenco  di tutti i nominativi proposti dagli   ordini   professionali,   dalle   facolta'   universitarie  e dall'Amministrazione.  Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la scelta dei commissari e' fatta a discrezione    dell'Amministrazione    nell'ambito    dei    soggetti inadempienti.
 3.  L'atto  di  nomina dei membri della commissione ne determina il compenso  e  fissa  il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine puo' essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
 4.   Al   momento  dell'accettazione  dell'incarico,  i  commissari dichiarano   ai   sensi   dell'articolo 47   del  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre    2000,   n.   445,   l'inesistenza   delle   cause   di incompatibilita' di cui all'articolo 21, comma 5, della legge.
 5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse  personale  o  professionale  nei  confronti  di uno o piu' soggetti  comunque  coinvolti,  direttamente  o indirettamente, nelle attivita'  di  gara  o  di  esecuzione  dei  lavori,  ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.
 
 
 
 Note all'art. 128:
 - Per  il  testo  dell'art.  21 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
 unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
 materia  di  documentazione  amministrativa.  (Testo  a).),
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
 42, supplemento ordinario:
 «Art.  47  (R)  (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
 notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
 qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
 dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
 sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
 di cui all'art. 38. (R)
 2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
 dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
 e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
 diretta conoscenza. (R)
 3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
 legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
 concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
 qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
 nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
 4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
 che  la  denuncia  all'Autorita'  di polizia giudiziaria e'
 presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
 amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
 riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
 personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
 medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
 mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 129. Aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO
 
 1.  I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati con  il  criterio  del  prezzo piu' basso (o massimo ribasso), previo eventuale  esame  delle  offerte  che  possono  essere  ritenute  non congrue.  Si  puo'  procedere all'esame di detta offerta solo se tale possibilita'  e' stata resa nota nell'informazione fatta pervenire ai Paesi  alleati  per  mezzo  del Ministero degli esteri, articolo 118, comma 2.
 2.  I  lavori  per  i  quali  e'  stato  autorizzato  l'appalto con procedure   nazionali   di   cui   all'articolo 118,  comma  7,  sono aggiudicati con le modalita' di cui agli articoli da 125 a 127.
 |  |  |  | Art. 130. Riunione di imprese
 
 1.  Sono  ammessi  a  presentare offerta per gli appalti dei lavori della  difesa  imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire,  mandato  collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
 2.  In  caso  di  licitazione  privata,  di  appalto  concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facolta' di  presentare  offerta  o  di  trattare per se o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
 3.   La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 13, comma 5-bis,  della legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto.
 4.   Le   imprese   riunite  in  associazione  temporanea  di  tipo orizzontale devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
 
 
 
 Nota all'art. 130:
 - Per il testo dell'art. 13 della legge n. 109/1994, si
 veda in note all'art. 113.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 131. Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante
 
 1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti  di  impresa  individuale,  in  caso  di  morte, interdizione, inabilitazione  o  fallimento  del suo titolare, l'Amministrazione ha facolta'  di  proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia   costituita  mandataria  nei  modi  previsti  dall'articolo 130, purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
 2.  In  caso  di  fallimento  di una delle imprese mandanti ovvero, qualora  si  tratti  di  un'impresa  individuale,  in  caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo,  ove  non  indichi  altra  impresa subentrante che sia in possesso  dei  prescritti  requisiti  di  idoneita',  e'  tenuta alla esecuzione,  direttamente  o  a  mezzo  delle altre imprese mandanti, purche'  queste  abbiano  i  requisiti  di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
 |  |  |  | Art. 132. Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
 
 1.  L'impresa  singola  puo'  partecipare  alla gara qualora sia in possesso  dei  requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi  alla  categoria  prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero   sia  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla  categoria prevalente  e  alle  categorie  scorporabili per i singoli importi. I requisiti   relativi  alle  lavorazioni  scorporabili  non  posseduti dall'impresa  devono  da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
 2.  Per  le  associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui  all'articolo 10,  comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge di    tipo    orizzontale,   i   requisiti   economico-finanziari   e tecnico-organizzativi  richiesti  nel  bando  di  gara per le imprese singole  devono  essere  posseduti  dalla mandataria o da una impresa consorziata  nelle  misure minime del 40%; la restante percentuale e' posseduta  cumulativamente  dalle  mandanti  o  dalle  altre  imprese consorziate  ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
 3.  Per  le  associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui  all'articolo 10,  comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge di    tipo    verticale,    i    requisiti   economico-finanziari   e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente;  nelle  categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti  previsti  per  l'importo  dei  lavori  della categoria che intende  assumere  e  nella  misura indicata per l'impresa singola. I requisiti  relativi  alle  lavorazioni  scorporabili  non  assunte da imprese   mandanti   sono  posseduti  dalla  impresa  mandataria  con riferimento alla categoria prevalente.
 4.  Se  l'impresa  singola  o  le imprese che intendano riunirsi in associazione   temporanea  hanno  i  requisiti  di  cui  al  presente articolo,  possono  associare  altre  imprese  qualificate  anche per categorie  ed  importi  diversi  da  quelli  richiesti  nel  bando, a condizione  che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per  cento  dell'importo  complessivo  dei  lavori  e che l'ammontare complessivo  delle  qualificazioni  possedute  da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
 5.  Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite  deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura   e'   conferita   al   legale   rappresentante  dell'impresa capogruppo.  Il  mandato  e' gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione.
 6.   Al   mandatario  spetta  la  rappresentanza  esclusiva,  anche processuale,     delle     imprese     mandanti     nei     confronti dell'Amministrazione  per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura  dipendenti  dall'appalto,  anche dopo il collaudo dei lavori, fino  alla  estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, puo'  far  valere  direttamente  le responsabilita' facenti capo alle imprese mandanti.
 7.  Ai  fini  del  presente regolamento, il rapporto di mandato non determina  di  per  se'  organizzazione  o associazione delle imprese riunite,  ognuna  delle  quali  conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
 
 
 
 Nota all'art. 132:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 10 della citata legge
 n. 109/1994:
 «Art.  10  (Soggetti  ammessi  alle  gare).  -  1. Sono
 ammessi  a  partecipare  alle  procedure di affidamento dei
 lavori pubblici i seguenti soggetti:
 a) le   imprese   individuali,  anche  artigiane,  le
 societa'  commerciali,  le societa' cooperative, secondo le
 disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
 b) i  consorzi fra societa' cooperative di produzione
 e  lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
 422,  e  successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
 artigiane  di  cui  alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
 base  delle  disposizioni  di cui agli articoli 8 e 9 della
 presente legge;
 c) i  consorzi  stabili  costituiti anche in forma di
 societa'  consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
 civile,  tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
 commerciali,  societa'  cooperative di produzione e lavoro,
 secondo  le  disposizioni di cui all'art. 12 della presente
 legge;
 d) le   associazioni   temporanee   di   concorrenti,
 costituite  dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
 quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
 conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
 uno  di  essi,  qualificato  capogruppo,  il  quale esprime
 l'offerta  in  nome  e per conto proprio e dei mandanti; si
 applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
 e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
 codice  civile,  costituiti  tra  i  soggetti  di  cui alle
 lettere  a),  b)  e c) del presente comma anche in forma di
 societa'  ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
 applicano  al  riguardo  le disposizioni di cui all'art. 13
 della presente legge;
 e-bis) i  soggetti che abbiano stipulato il contratto
 di  gruppo  europeo  di interesse economico (GEIE) ai sensi
 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 si applicano
 al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
 1-bis.  Non  possono  partecipare  alla  medesima  gara
 imprese  che si trovino fra di loro in una delle situazioni
 di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
 1-ter.  I  soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
 prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
 risoluzione   del   contratto   per   grave   inadempimento
 dell'originario  appaltatore,  di  interpellare  il secondo
 classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
 completamento   dei   lavori   alle   medesime   condizioni
 economiche  gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
 cui  all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
 classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
 in   tal   caso,  il  nuovo  contratto  e'  stipulato  alle
 condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
 1-quater.  I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
 di   procedere   all'apertura  delle  buste  delle  offerte
 presentate,  richiedono  ad  un  numero  di  offerenti  non
 inferiore   al  10  per  cento  delle  offerte  presentate,
 arrotondato  all'unita'  superiore,  scelti  con  sorteggio
 pubblico,  di  comprovare,  entro  dieci  giorni dalla data
 della  richiesta  medesima,  il  possesso  dei requisiti di
 capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
 eventualmente  richiesti  nel bando di gara, presentando la
 documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di
 invito.  Quando  tale  prova  non  sia  fornita, ovvero non
 confermi   le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
 partecipazione  o  nell'offerta,  i  soggetti aggiudicatori
 procedono  all'esclusione  del concorrente dalla gara, alla
 escussione  della  relativa  cauzione  provvisoria  e  alla
 segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
 cui  all'art.  4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
 misure  sanzionatorie  di  cui  all'art.  8,  comma  7.  La
 suddetta  richiesta  e',  altresi',  inoltrata, entro dieci
 giorni  dalla  conclusione  delle operazioni di gara, anche
 all'aggiudicatario   e   al   concorrente   che   segue  in
 graduatoria,  qualora  gli  stessi non siano compresi fra i
 concorrenti  sorteggiati,  e  nel  caso  in  cui  essi  non
 forniscano  la prova o non confermino le loro dichiarazioni
 si  applicano  le  suddette  sanzioni  e  si  procede  alla
 determinazione  della nuova soglia di anomalia dell'offerta
 ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 133. Societa' tra imprese riunite
 
 1.  Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro  una  societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V,  capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
 2.  La  societa'  subentra,  senza  che  cio'  costituisca ad alcun effetto  subappalto  o  cessione  di  contratto e senza necessita' di autorizzazione  o  di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del  contratto,  ferme  restando  le  responsabilita'  delle  imprese riunite ai sensi della legge.
 3.  Il  subentro  ha  effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo  all'Amministrazione,  e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.
 4.  Tutte  le  imprese  riunite devono far parte della societa', la quale  non  puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale  dei  lavori, la societa' puo' essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
 5.  Ai  soli  fini  della  qualificazione,  i lavori eseguiti dalla societa'  sono  riferiti  alle  singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.
 
 
 
 Nota all'art. 133:
 - Il  libro  V  del  titolo  V  del codice civile reca:
 «Libro V - Del lavoro - Titolo V - Delle societa».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 134. Consorzi stabili di imprese
 
 1.  I  consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c),  e all'articolo 12, della legge, hanno la facolta' di far eseguire   i  lavori  dai  consorziati  senza  che  cio'  costituisca subappalto,  ferma  la  responsabilita'  sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti dell'Amministrazione.
 2.  I  consorzi  stabili  conseguono la qualificazione a seguito di verifica  dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
 3.  Il  conseguimento  della  qualificazione da parte del consorzio stabile  non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese  consorziate,  ma  il  documento  di qualificazione di queste ultime  deve  riportare  la  segnalazione  di  partecipazione  ad  un consorzio  stabile, nonche' l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.
 4. Ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti di  qualificazione, posseduti dalle singole imprese consorziate, sono sommati  con  i  criteri  di  cui all'articolo 12, comma 8-bis, della legge.
 5.  In  caso  di  scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono   attribuiti   pro-quota   i  requisiti  economico-finanziari  e tecnico-organizzativi  maturati  a  favore del consorzio. Le quote di assegnazione  devono  tenere  conto  dell'apporto  reso  dai  singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
 
 
 
 Note all'art. 134:
 - Per  il  testo  dell'art.  10,  comma  1  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 132.
 - Il  testo  dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1994,
 n. 109, e' il seguente:
 «Art.  12  (Consorzi  stabili).  -  1. Si intendono per
 consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11,
 dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non
 meno  di  tre  consorziati  che,  con decisione assunta dai
 rispettivi   organi   deliberativi,  abbiano  stabilito  di
 operare  in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
 per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a cinque anni,
 istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 2.  Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino
 al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale
 dei   costruttori.   Il   medesimo  regolamento  stabilisce
 altresi'  le  condizioni  ed  i  limiti  alla  facolta' del
 consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
 consorziati,  fatta salva la responsabilita' solidale degli
 stessi  nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
 stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
 dei  requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
 maturati  a  favore  del  consorzio in caso di scioglimento
 dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
 data di costituzione.
 3.  Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le
 norme  per  l'applicazione del sistema di qualificazione di
 cui   al   medesimo   art.  8  ai  consorzi  stabili  e  ai
 partecipanti ai consorzi medesimi.
 4.   Ai   consorzi  stabili  si  applicano,  in  quanto
 compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
 del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 18 della
 legge  19 marzo  1990,  n. 55, come modificato dall'art. 34
 della presente legge.
 5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
 di  affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e
 dei  consorziati. In caso di inosservanza ditale divieto si
 applica  l'art.  353  del  codice  penale.  E'  vietata  la
 partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
 6.  Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma
 1, previsti all'art. 4 della parte I della tariffa allegata
 al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
 registro,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   26 aprile   1986,   n.   131,   e   successive
 modificazioni,  sono  soggetti  alle  imposte  di registro,
 ipotecarie  e  catastali  in misura fissa. Non e' dovuta la
 tassa  sulle  concessioni  governative posta a carico delle
 societa'   ai  sensi  dell'art.  3,  commi  18  e  19,  del
 decreto-legge  19 dicembre  1984,  n.  853, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio  1985,  n.  17, e
 successive modificazioni.
 7.  Le  plusvalenze  derivanti  da conferimenti di beni
 effettuati  negli  enti di cui al comma 1 non sono soggette
 alle imposte sui redditi.
 8.  I  benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino
 al 31 dicembre 1997.
 8-bis.  Ai  fini  della  partecipazione  del  consorzio
 stabile  alle  gare  per  l'affidamento di lavori, la somma
 delle  cifre  d'affari  in  lavori  realizzate  da ciascuna
 impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
 pubblicazione  del  bando  di  gara, e' incrementata di una
 percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
 20  per  cento  nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
 anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
 quinquennio.
 8-ter.  Il  consorzio  stabile  si qualifica sulla base
 delle   qualificazioni   possedute  dalle  singole  imprese
 consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento
 ad   una   determinata   categoria   di  opera  generale  o
 specializzata  per  la classifica corrispondente alla somma
 di  quelle  possedute  dalle  imprese  consorziate.  Per la
 qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
 ogni   caso  necessario  che  almeno  una  tra  le  imprese
 consorziate  gia'  possieda  tale qualificazione ovvero che
 tra  le  imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con
 qualificazione   per   classifica  VII  e  almeno  due  con
 classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
 consorziate  ve  ne siano almeno tre con qualificazione per
 classifica  VI.  Per  la  qualificazione per prestazioni di
 progettazione  e  costruzione, nonche' per la fruizione dei
 meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e),
 e'  in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
 siano  posseduti  da  almeno una delle imprese consorziate.
 Qualora   la   somma   delle   classifiche   delle  imprese
 consorziate  non  coincida con una delle classifiche di cui
 all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
 e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
 quella    immediatamente   superiore   alla   somma   delle
 classifiche  possedute dalle imprese consorziate, a seconda
 che  tale  somma  si  collochi rispettivamente al di sotto,
 ovvero  al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo
 tra le due classifiche.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 135. Cauzione provvisoria
 
 1.  La  cauzione  provvisoria  prevista  dall'articolo 30, comma 1, della  legge  puo'  essere  costituita  a  scelta  dell'offerente  in contanti  o  in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,  presso  una  sezione di Tesoreria provinciale  o  presso  le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno   a   favore  dell'Amministrazione.  La  cauzione  puo'  essere costituita,   sempre   a   scelta   dell'offerente   anche   mediante fideiussione    bancaria   ovvero   mediante   polizza   assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
 2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un   fideiussore   verso   il   concorrente   a  rilasciare  garanzia fideiussoria  definitiva  nel  caso  di  aggiudicazione  da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
 
 
 
 Nota all'art. 135:
 - Il  testo  dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994,
 n. 109, e' il seguente:
 «Art.  30  (Garanzie  e  coperture  assicurative). - 1.
 L'offerta  da  presentare per l'affidamento dell'esecuzione
 dei  lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
 per  cento  dell'importo  dei  lavori,  da  prestare  anche
 mediante  fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
 dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
 di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo 1° settembre
 1993,  n.  385,  che svolgono in via esclusiva o prevalente
 attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
 Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica,  e  dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
 garanzia  di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
 aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
 del   contratto   per   fatto   dell'aggiudicatario  ed  e'
 svincolata  automaticamente al momento della sottoscrizione
 del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
 restituita  entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione.  La
 cauzione  copre la mancata sottoscrizione del contratto per
 volonta'     dell'aggiudicatario     ed    e'    svincolata
 automaticamente   al   momento   della  sottoscrizione  del
 contratto  medesimo  Ai  non  aggiudicatari  la  cauzione e
 restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.
 2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
 garanzia  fideiussoria  del 10 per cento dell'importo degli
 stessi.  In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d'asta
 superiore  al  10  per  cento,  la garanzia fideiussoria e'
 aumentata  di  tanti  punti  percentuali quanti sono quelli
 eccedenti  il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
 20  per  cento,  l'aumento  e' di due punti percentuali per
 ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
 2-bis.   La   fidejussione   bancaria   o   la  polizza
 assicurativa  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovra' prevedere
 espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della preventiva
 escussione  del  debitore  principale e la sua operativita'
 entro  quindici  giorni  a semplice richiesta scritta della
 stazione  appaltante.  La  fidejussione  bancaria o polizza
 assicurativa  relativa  alla  cauzione  provvisoria  dovra'
 avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
 presentazione dell'offerta.
 2-ter.  La  garanzia  fideiussoria di cui al comma 2 e'
 progressivamente   svincolata   a  misura  dell'avanzamento
 dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
 dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
 per  le  entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
 di  benestare del committente, con la sola condizione della
 preventiva   consegna   all'istituto   garante,   da  parte
 dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
 avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
 o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
 L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
 importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
 vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
 deroga.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni dalla
 consegna  degli stati di avanzamento o della documentazione
 analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
 dell'impresa  per  la  quale  la  garanzia  e' prestata. La
 mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
 cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
 aggiudica  l'appalto  o  la  concessione al concorrente che
 segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
 mancato  od  inesatto  adempimento e cessa di avere effetto
 solo  alla  data  di  emissione del certificato di collaudo
 provvisorio.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si
 applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai
 soggetti   di   cui   all'art.   2,  comma 2,  lettera  b),
 anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
 3.  L'esecutore  dei  lavori  e'  altresi'  obbligato a
 stipulare  una  polizza  assicurativa  che tenga indenni le
 amministrazioni    aggiudicatrici    e   gli   altri   enti
 aggiudicatori   o   realizzatori   da  tutti  i  rischi  di
 esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati, salvo quelli
 derivanti   da   errori   di  progettazione,  insufficiente
 progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
 che  preveda  anche  una garanzia di responsabilita' civile
 per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
 di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 4.  Per  i  lavori  il cui importo superi gli ammontari
 stabiliti  con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici,
 l'esecutore   e'   inoltre   obbligato   a  stipulare,  con
 decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato di
 collaudo  provvisorio,  una polizza indennitaria decennale,
 nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
 della  medesima  durata,  a  copertura dei rischi di rovina
 totale  o  parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
 da gravi difetti costruttivi.
 5.  Il  progettista  o  i  progettisti incaricati della
 progettazione  esecutiva  devono  essere muniti, a far data
 dall'approvazione   del   progetto,   di   una  polizza  di
 responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
 dallo  svolgimento  delle  attivita' di propria competenza,
 per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data di
 emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  La
 polizza  del  progettista  o  dei progettisti deve coprire,
 oltre  alle  nuove spese di progettazione, anche i maggiori
 costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
 di  cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
 in  corso  di  esecuzione.  La  garanzia e' prestata per un
 massimale  non  inferiore  al 10 per cento dell'importo dei
 lavori  progettati,  con il limite di 1 milione di ECU, per
 lavori  di  importo  inferiore  a  5  milioni  di  ECU, IVA
 esclusa,  e  per un massimale non inferiore al 20 per cento
 dell'importo  dei  lavori  progettati,  con  il limite di 2
 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
 milioni  di  ECU,  IVA esclusa. La mancata presentazione da
 parte  dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
 amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
 professionale.
 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
 lavori,  le  stazioni  appaltanti  devono  verificare,  nei
 termini  e  con  le modalita' stabiliti dal regolamento, la
 rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
 all'art.  16,  commi  1  e  2,  e  la loro conformita' alla
 normativa  vigente.  Gli  oneri derivanti dall'accertamento
 della   rispondenza   agli   elaborati   progettuali   sono
 ricompresi  nelle  risorse  stanziate  per la realizzazione
 delle  opere.  Con  apposito regolamento, adottato ai sensi
 dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
 progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
 a) per  i lavori di importo superiore a 20 milioni di
 euro,  la  verifica  deve essere effettuata da organismi di
 controllo  accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
 EN 45004;
 b) per  i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
 euro,  la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli uffici
 tecnici  delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
 sia  stato  redatto  da  progettisti  esterni  o  le stesse
 stazioni  appaltanti  dispongano  di  un sistema interno di
 controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
 secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
 c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
 del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
 civile  per  danni  a  terzi  per  i rischi derivanti dallo
 svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
 6-bis.   Sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
 regolamento  di  cui  al  comma  6, la verifica puo' essere
 effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
 dagli  organismi  di  controllo  di cui alla lettera a) del
 medesimo  comma.  Gli  incarichi  di  verifica di ammontare
 inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
 soggetti di fiducia della stazione appaltante.
 7.  Sono  soppresse  le  altre  forme  di garanzia e le
 cauzioni previste dalla normativa vigente.
 7-bis.  Con  apposito  regolamento, da emanare ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
 con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianato,    previo    parere    delle   competenti
 Commissioni  parlamentari,  che si esprimono entro sessanta
 giorni   dalla   trasmissione   del   relativo  schema,  e'
 istituito,  per i lavori di importo superiore a 100 milioni
 di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
 possono  avvalersi  i  soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
 lettere  a)  e  b).  Il  sistema,  una  volta istituito, e'
 obbligatorio  per  tutti  i  contratti  di cui all'art. 19,
 comma  1,  lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
 euro.»
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 136. Cauzione definitiva
 
 1.  La  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  di emissione  del  certificato di collaudo provvisorio o del certificato di  regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
 2.  La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le  obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse, nonche' a garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate in piu' all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno.
 3.  L'Amministrazione  ha  il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale  maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel   caso   di   risoluzione   del   contratto   disposta  in  danno dell'appaltatore.   L'Amministrazione  ha,  inoltre,  il  diritto  di valersi  della  cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore  per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi, delle leggi e dei regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
 4.    L'Amministrazione    puo'   richiedere   all'appaltatore   la reintegrazione  della  cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in  parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
 |  |  |  | Art. 137. Fideiussione  a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
 
 1.  L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, e' subordinata  alla  costituzione  di  garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa  di  importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
 2.  L'importo  della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel  corso  dei  lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
 3.  La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo e' costituita   alle  condizioni  previste  dal  comma 1.  Il  tasso  di interesse  e'  applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
 |  |  |  | Art. 138. Polizza  di  assicurazione  per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi
 
 1.  L'esecutore  dei lavori e' obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3,  della  legge,  a stipulare una polizza di assicurazione che copra  i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o  della  distruzione  totale  o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,  verificatisi  nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma  assicurata  e'  stabilita  nel  bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
 2.  Il  massimale  per  l'assicurazione  contro  la responsabilita' civile  verso terzi e' pari al 5 per cento della somma assicurata per le  opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
 3.  La  copertura  assicurativa  decorre dalla data di consegna dei lavori  e  cessa  alla  data di emissione del certificato di collaudo provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione o comunque decorsi  dodici  mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal   relativo  certificato.  Qualora  sia  previsto  un  periodo  di garanzia,  la  polizza  assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga   indenne   l'Amministrazione   da   tutti  i  rischi  connessi all'utilizzo  delle  lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
 4.  Il contraente trasmette all'Amministrazione copia della polizza di  cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
 5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio  da  parte  dell'esecutore  non  comporta  l'inefficacia della garanzia.
 
 
 
 Nota all'art. 138:
 - Per  il  testo  dell'art.  30 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 135.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 139. Polizza di assicurazione indennitaria decennale
 
 1.  Per  i  lavori  di  cui  all'articolo 30, comma 4, della legge, l'appaltatore  e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione  del  certificato di collaudo provvisorio o del certificato di  regolare  esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato, una polizza  indennitaria  decennale  a  copertura  dei  rischi di rovina totale  o  parziale  dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti  costruttivi.  La  polizza  deve  contenere la previsione del pagamento   in  favore  dell'Amministrazione  non  appena  questa  lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza  che  occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il  limite  di  indennizzo  della  polizza  decennale non deve essere inferiore  al  20  per  cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di euro.
 2. L'appaltatore e' altresi' obbligato a stipulare, per i lavori di cui  al  comma 1,  una polizza di assicurazione della responsabilita' civile   per   danni   cagionati   a  terzi,  compresi  i  dipendenti dell'Amministrazione,  con  decorrenza  dalla  data  di emissione del certificato  di  collaudo  provvisorio  o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro.
 3.   La   liquidazione   della   rata   di   saldo  e'  subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
 
 
 
 Nota all'art. 139:
 - Per  il  testo  dell'art.  30 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 135.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 140. Polizza assicurativa del progettista
 
 1. L'Amministrazione richiede ai progettisti esterni, come forma di copertura  assicurativa,  la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della  legge. Tale polizza copre la responsabilita' professionale del progettista  esterno  per  i  rischi derivanti da errori od omissioni nella  redazione  del  progetto  esecutivo  o definitivo, che abbiano determinato    a   carico   dell'Amministrazione   nuove   spese   di progettazione e/o maggiori costi.
 2.  Si  intende  per  maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri   che   l'Amministrazione   deve  sopportare  per  l'esecuzione dell'intervento  a  causa  dell'errore  o  omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
 3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,   nella   misura   massima   del   costo  iniziale  di progettazione  sostenuto  dall'Amministrazione  qualora, per motivate ragioni,  affidino  con le procedure di cui alla legge ed al presente regolamento,  la nuova progettazione ad altri progettisti anziche' al progettista   originariamente  incaricato.  L'obbligo  di  nuovamente progettare  i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per l'Amministrazione   deve   essere   inderogabilmente   previsto   nel contratto.
 4.   Il   progettista,   contestualmente  alla  sottoscrizione  del contratto,  deve  produrre  una  dichiarazione  di  una  compagnia di assicurazioni  autorizzata  all'esercizio  del  ramo «responsabilita' civile  generale»  nel  territorio  dell'Unione  europea,  contenente l'impegno   a   rilasciare   la  polizza  di  responsabilita'  civile professionale  con  specifico  riferimento  ai  lavori progettati. La polizza  decorre  dalla  data  di inizio dei lavori e ha termine alla data  di  emissione  del  certificato  del  collaudo  provvisorio. La mancata  presentazione  della  dichiarazione  determina  la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
 5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal  contratto  frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento  per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto e'   subordinata  alla  costituzione  di  una  garanzia  fideiussoria bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari all'acconto medesimo. Il saldo  e'  corrisposto  soltanto  a seguito della presentazione della polizza.  Lo svincolo delle garanzie fldeiussorie e' contestuale alla presentazione  della  polizza,  che  deve  in  ogni  caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
 6.  L'assicuratore,  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione della richiesta  di  risarcimento,  comunica  all'Amministrazione  la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non puo' formulare alcuna offerta.  L'Amministrazione,  entro  sessanta  giorni dal ricevimento dell'offerta,  deve  assumere  la  propria  determinazione. Trascorso inutilmente  tale  termine,  l'offerta  si intende rifiutata. Qualora l'Amministrazione  accetti  la  somma  offerta,  l'assicuratore  deve provvedere  al  pagamento  entro  trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
 7.  Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6,    ovvero    la   sua   offerta   sia   ritenuta   incongrua dall'Amministrazione,  la stima dell'ammontare del danno e' demandata ad  un perito designato dall'Autorita' nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 190,  comma 3.  Qualora il pagamento della somma stimata non  sia  effettuato  entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione da' comunicazione all'ISVAP.
 
 
 
 Nota all'art. 140:
 - Per  il  testo  dell'art.  30,  comma  5  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 135.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 141. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
 
 1.  Nei  casi  di  progettazione  eseguita  da  propri  dipendenti, l'Amministrazione  si  assume  l'onere del rimborso al dipendente per intero  del  premio  corrisposto  da  questi  per  contrarre garanzie assicurative  per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire  non  puo' essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge.
 
 
 
 Nota all'art. 141:
 - Il  testo  dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994,
 n. 109 e' il seguente:
 «Art.  25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
 in   corso  d'opera  possono  essere  ammesse,  sentiti  il
 progettista  ed  il  direttore  dei  lavori; esclusivamente
 qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 a) per    esigenze    derivanti    da    sopravvenute
 disposizioni legislative e regolamentari;
 b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
 modi  stabiliti  dal  regolamento  di cui all'art. 3, o per
 l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,
 componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della
 progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di
 costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
 dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
 l'impostazione progettuale;
 b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
 specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi
 in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
 prevedibili nella fase progettuale;
 c) nei  casi  previsti dall'art. 1664, secondo comma,
 del codice civile;
 d) per  il  manifestarsi di errori o di omissioni del
 progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
 la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
 tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
 immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
 progettista.
 2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
 responsabili  per  i danni subiti dalle stazioni appaltanti
 in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
 di cui al comma 1, lettera d).
 3.  Non  sono considerati varianti ai sensi del comma 1
 gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
 risolvere  aspetti  di dettaglio, che siano contenuti entro
 un  importo  non  superiore al 10 per cento per i lavori di
 recupero,  ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
 per  cento  per  tutti  gli altri lavori delle categorie di
 lavoro   dell'appalto  e  che  non  comportino  un  aumento
 dell'importo  del  contratto stipulato per la realizzazione
 dell'opera.  Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
 dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in
 diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
 sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
 sostanziali   e   siano   motivate  da  obiettive  esigenze
 derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al
 momento  della  stipula del contratto. L'importo in aumento
 relativo  a  tali varianti non puo' superare il 5 per cento
 dell'importo   originario  del  contratto  e  deve  trovare
 copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione
 dell'opera.
 4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera d),
 eccedano  il  quinto dell'importo originario del contratto,
 il  soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione del
 contratto  e  indice  una nuova gara alla quale e' invitato
 l'aggiudicatario iniziale.
 5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
 articolo,  da'  luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
 materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
 fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
 5-bis.  Ai  fini  del  presente articolo si considerano
 errore    o   omissione   di   progettazione   l'inadeguata
 valutazione  dello  stato  di  fatto,  la mancata o erronea
 identificazione  della  normativa tecnica vincolante per la
 progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
 ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
 violazione  delle  norme di diligenza nella predisposizione
 degli elaborati progettuali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 142. Requisiti dei fideiussori
 
 1.  Le  garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 2.   Le   garanzie   assicurative   sono  prestate  da  imprese  di assicurazione  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
 3.   Le  fideiussioni  devono  essere  conformi  allo  schema  tipo approvato  con  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 
 
 
 Nota all'art. 142:
 - Il  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n. 385
 (Testo  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 30 settembre
 1993 n. 230.
 Nota all'art. 143.
 - Per  il  testo  dell'art.  13 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 113.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 143. Garanzie di concorrenti riuniti
 
 1.  In  caso  di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13, della  legge,  le  garanzie  fideiussiorie e le garanzie assicurative sono  presentate,  su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo   in   nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  con responsabilita'  solidale  nel  caso di cui all'articolo 13, comma 2, della  legge  e  con  responsabilita'  «pro  quota»  nel  caso di cui all'articolo 13, comma 3, della legge.
 |  |  |  | Art. 144. Stipulazione ed approvazione del contratto
 
 1.  La  stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta  giorni  dalla  aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione  privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione  di  accettazione  dell'offerta  nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
 2.  L'approvazione  del  contratto  deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
 3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa puo', mediante  atto  notificato  all'Amministrazione,  sciogliersi da ogni impegno  o  recedere  dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
 4.  Qualora  l'istanza di recesso sia accolta, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.  Se  e'  intervenuta  la  consegna  dei  lavori  in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione  dei  lavori  ordinati  dal  direttore  dei  lavori  ivi compresi quelle per opere provvisionali.
 |  |  |  | Art. 145. Documenti facenti parte integrante del contratto
 
 1.  Sono  parte  integrante  del  contratto e devono in esso essere richiamati:
 a) il capitolato generale;
 b) il capitolato speciale;
 c) gli elaborati grafici progettuali;
 d) l'elenco dei prezzi unitari;
 e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge;
 f) il cronoprogramma.
 2.  Sono  esclusi  dal  contratto  tutti  gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 145:
 - Il  testo  dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994,
 n. 109, e' il seguente:
 «Art.  31  (Piani  di  sicurezza).  - 1. Entro sei mesi
 dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge il
 Governo,  su  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e della
 previdenza  sociale,  della  sanita' e dei lavori pubblici,
 sentite   le  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali
 maggiormente   rappresentative,  emana  un  regolamento  in
 materia  di  piani  di  sicurezza  nei  cantieri  edili  in
 conformita'  alle  direttive  89/391/CEE del Consiglio, del
 12 giugno  1989,  92/57/CEE  del  Consiglio,  del 24 giugno
 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
 1-bis.   Entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione,  e
 comunque  prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od
 il  concessionario  redige  e  consegna  ai soggetti di cui
 all'art. 2, comma 2:
 a) eventuali   proposte   integrative  del  piano  di
 sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano  generale di
 sicurezza  quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 b) un  piano  di  sicurezza  sostitutivo del piano di
 sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano  generale di
 sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
 alle  proprie  scelte  autonome  e relative responsabilita'
 nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei
 lavori,   da   considerare   come  piano  complementare  di
 dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di coordinamento e
 dell'eventuale  piano  generale di sicurezza, quando questi
 ultimi  siano  previsti  ai  sensi  del decreto legislativo
 14 agosto  1996,  n.  494,  ovvero  del  piano di sicurezza
 sostitutivo di cui alla lettera b).
 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
 generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto
 legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  ovvero il piano di
 sicurezza  sostitutivo  di  cui  alla  lettera b) del comma
 1-bis,  nonche' il piano operativo di sicurezza di cui alla
 lettera  c)  del  comma  1-bis formano parte integrante del
 contratto  di  appalto  o  di concessione; i relativi oneri
 vanno  evidenziati  nei bandi di gara e non sono soggetti a
 ribasso  d'asta.  Le  gravi o ripetute violazioni dei piani
 stessi  da  parte  dell'appaltatore  o  del concessionario,
 previa   formale  costituzione  in  mora  dell'interessato,
 costituiscono   causa  di  risoluzione  del  contratto.  Il
 regolamento  di  cui al comma 1 stabilisce quali violazioni
 della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da
 parte  del  committente.  Il  direttore  di  cantiere  e il
 coordinatore   della   sicurezza  in  fase  di  esecuzione,
 ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  competenze, vigilano
 sull'osservanza dei piani di sicurezza.
 2-bis.  Le  imprese  esecutrici,  prima dell'inizio dei
 lavori  ovvero  in  corso  d'opera,  possono  presentare al
 coordinatore  per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
 legislativo   14 agosto   1996,   n.   494,   proposte   di
 modificazioni  o  integrazioni  al  piano di sicurezza e di
 coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia
 per   adeguarne   i   contenuti   alle  tecnologie  proprie
 dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per
 la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
 lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
 3.  I  contratti  di appalto o di concessione stipulati
 dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al
 comma  1,  se  privi dei piani di sicurezza di cui al comma
 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data,
 se  privi  del  piano  operativo  di  sicurezza di cui alla
 lettera  c)  del  comma 1-bis, sono annullabili qualora non
 integrati  con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla
 data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al comma
 1.
 4.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
 della  legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
 prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
 aziendali  nei  cantieri  di  opere  e  lavori  pubblici e'
 determinata   dal   complessivo   numero   dei   lavoratori
 mediamente   occupati   trimestralmente   nel   cantiere  e
 dipendenti  dalle  imprese  concessionarie,  appaltatrici e
 subappaltatrici,  per  queste  ultime  nell'ambito  della o
 delle  categorie  prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
 contratti  collettivi  nazionali di lavoro nel quadro delle
 disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
 4-bis.  Ai fini del presente art. il concessionario che
 esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e'
 equiparato all'appaltatore.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 146. Contenuto dei capitolati e dei contratti
 
 1.  Il  capitolato  generale,  i  capitolati speciali e i contratti disciplinano,  fra  l'altro,  nel  rispetto  delle disposizioni della legge e del presente regolamento:
 a) il  termine  entro  il  quale  devono essere ultimati i lavori oggetto   dell'appalto   e   i  presupposti  in  presenza  dei  quali l'Amministrazione puo' concedere proroghe;
 b) i  casi  e  i  modi  nei  quali  possono  essere  disposte  le sospensioni   totali   o   parziali   dei  lavori,  e  i  criteri  di determinazione  degli  indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino   i   limiti   previsti  o  siano  ordinate  in  carenza  di presupposti;
 c) le  responsabilita'  e  gli  obblighi  dell'appaltatore  per i difetti di costruzione;
 d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
 e) le  modalita'  di  riscossione dei corrispettivi dell'appalto, compreso  l'eventuale trasferimento della proprieta' di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5, della legge.
 
 
 
 Nota all'art. 146:
 - Per  il  testo  dell'art.  19 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 147. Spese   di   contratto,   di   registro   ed   accessorie   a  carico dell'appaltatore
 
 1.  Sono  a  carico  dell'appaltatore  tutte  le  spese  di bollo e registro,  della  copia  del  contratto  e dei documenti e disegni di progetto.
 2.  La liquidazione delle spese di cui al comma 1, e' fatta in base alle  tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto.
 3.  Sono  pure  a  carico  dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti  agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della  consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
 |  |  |  | Art. 148. Anticipazione
 
 1.   Nei   casi  consentiti  dalla  legge  l'Amministrazione  eroga all'appaltatore,  entro  venti  giorni dalla data di effettivo inizio dei   lavori   accertata   dal   responsabile  del  procedimento  per l'esecuzione  dei  lavori,  l'anticipazione sull'importo contrattuale nella   misura   prevista   dalle   norme   vigenti.   La   ritardata corresponsione   dell'anticipazione   obbliga   al   pagamento  degli interessi   corrispettivi  a  norma  dell'articolo 1282,  del  codice civile.
 2.  L'anticipazione  e'  revocata  se  l'esecuzione  dei lavori non procede  secondo  i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti  gli  interessi  corrispettivi  al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
 
 
 
 Nota all'art. 148:
 - Il  testo  dell'art.  1282  del  codice  civile e' il
 seguente:
 «Art. 1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie). -
 I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono
 interessi  di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo
 stabiliscano diversamente.
 Salvo  patto  contrario,  i crediti per fitti e pigioni
 non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
 Se  il  credito  ha per oggetto rimborso di spese fatte
 per  cose  da  restituire,  non  decorrono interessi per il
 periodo  di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto
 della  cosa  senza  corrispettivo  e  senza essere tenuto a
 render conto del godimento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 149. Pagamenti in acconto
 
 1.    Nel   corso   dell'esecuzione   dei   lavori   sono   erogati all'appaltatore,  in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti  in  acconto  del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle   rate   stabiliti   dal   capitolato   speciale  ed  a  misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
 2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile  del procedimento per l'esecuzione dei lavori sulla base dei  documenti  contabili  indicanti  la  quantita',  la  qualita'  e l'importo  dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
 3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni  l'Amministrazione  dispone  comunque  il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
 |  |  |  | Art. 150. Cessione del corrispettivo d'appalto
 
 1.  Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge, le cessioni di crediti  vantati  nei  confronti  dell'Amministrazione  a  titolo  di corrispettivo  di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a  banche  o  intermediari  finanziari  disciplinati  dalle  leggi in materia  bancaria  e  creditizia,  il  cui  oggetto  sociale  preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
 2.  La  cessione  deve  essere  stipulata  mediante atto pubblico o scrittura    privata    autenticata    e   deve   essere   notificata all'Amministrazione.
 3.  La cessione del credito da corrispettivo di appalto e' efficace ed  opponibile  all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione  da  notificarsi  al  cedente  ed  al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
 4.  L'Amministrazione,  al  momento  della  stipula del contratto o contestualmente,  puo'  preventivamente  riconoscere  la  cessione da parte  dell'appaltatore  di  tutti  o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
 5.   In   ogni  caso,  l'Amministrazione  ceduta  puo'  opporre  al cessionario  tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente in base al contratto di appalto.
 
 
 
 Nota all'art. 150:
 - Il   testo   dell'art.   26,   comma  5  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
 «Art.  26  (Disciplina  economica  dell'esecuzione  dei
 lavori pubblici). - 1.-4-septies. Omissis.
 5.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991,
 n.   52,   sono   estese  ai  crediti  verso  le  pubbliche
 amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
 pubblici,  di concessione di lavori pubblici e da contratti
 di  progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
 pubblici.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 151. Ritardato pagamento
 
 1.  Nel  caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai  termini  indicati  nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge.
 2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della  rata  di  saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9,  della  legge,  con  decorrenza  dalla  scadenza dei termini stessi.
 3.  Nel  caso di concessione il cui prezzo sia da corrispondersi in piu'   rate  annuali,  il  disciplinare  di  concessione  prevede  la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
 4.   L'importo   degli  interessi  per  ritardato  pagamento  viene computato  e  corrisposto  in  occasione  del pagamento, in conto e a saldo,  immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita' di apposite domande o riserve.
 
 
 
 Note all'art. 151:
 - Il   testo   dell'art.   26,   comma  1  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
 «Art.  26  (Disciplina  economica  dell'esecuzione  dei
 lavori  pubblici).  - 1. In caso di ritardo nella emissione
 dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
 agli   acconti,  rispetto  alle  condizioni  e  ai  termini
 stabiliti  dal capitolato speciale, che non devono comunque
 superare  quelli  fissati dal capitolato generale, spettano
 all'esecutore  dei lavori gli interessi, legali e moratori,
 questi   ultimi  nella  misura  accertata  annualmente  con
 decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica,  ferma  restando  la  sua  facolta', trascorsi i
 termini  di  cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
 rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
 emesso  il  certificato  o il titolo di spesa, raggiunga il
 quarto  dell'importo  netto contrattuale, di agire ai sensi
 dell'art.   1460   del   codice   civile,   ovvero,  previa
 costituzione   in  mora  dell'Amministrazione  e  trascorsi
 sessanta  giorni  dalla  data della costituzione stessa, di
 promuovere  il  giudizio  arbitrale per la dichiarazione di
 risoluzione del contratto.».
 - Il   testo   dell'art.   28,   comma  9  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
 «Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1.-8. Omissis.
 9.  Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
 garanzia  fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
 novantesimo   giorno  dal-l'emissione  del  certificato  di
 collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato di regolare
 esecuzione  e  non  costituisce presunzione di accettazione
 dell'opera,  ai  sensi  dell'art.  1666, secondo comma, del
 codice civile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 152. Penali
 
 1.  I  capitolati  speciali  di  appalto e i contratti precisano le penali  da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
 2.  I  termini  di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile  del procedimento per la progettazione in relazione alla tipologia,   alla   categoria,   all'entita'   ed  alla  complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello qualitativo.
 3.  Per  il  ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori  dei  lavori,  le  penali  da  applicare sono stabilite nel capitolato  speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3  per  mille  e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque   complessivamente   non  superiore  al  10  per  cento,  da determinare,  dal responsabile del procedimento per la progettazione, in  relazione  all'entita'  delle  conseguenze  legate  all'eventuale ritardo.
 4.   Il   direttore   dei   lavori   riferisce  tempestivamente  al responsabile  del  procedimento  in  merito  agli  eventuali  ritardi nell'andamento  dei  lavori  rispetto  al  programma  di  esecuzione. Qualora  il ritardo nell'adempimento determina una penale superiore a quella  massima  di  cui al comma 2, il responsabile del procedimento per l'esecuzione deve avviare le procedure di cui all'articolo 154.
 5.  Qualora  la  disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini  di  una  o  piu'  di tali parti le penali di cui al presente articolo si applicano ai rispettivi importi.
 |  |  |  | Art. 153. Risoluzione dei contratti per reati accertati
 
 1.   Qualora   nei   confronti   dell'appaltatore  sia  intervenuta l'emanazione    di    un   provvedimento   definitivo   che   dispone l'applicazione   di   una   o  piu'  misure  di  prevenzione  di  cui all'articolo 3  della  legge  27 dicembre  1956,  n. 1423, ovvero sia intervenuta  sentenza  di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi  dell'Amministrazione,  di  subappaltatori, di fornitori, di lavoratori  o  di  altri  soggetti  comunque  interessati  ai lavori, nonche'  per  violazione  degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento per l'esecuzione propone, in relazione  allo  stato  dei  lavori  e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, l'eventuale risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al  pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 
 
 
 Nota all'art. 153:
 - Per  il  testo  dell'art.  3  della legge 27 dicembre
 1956, n. 1423, si veda in note all'art. 113.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 154. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita' e grave ritardo
 
 1.  Quando  il  direttore  dei  lavori  accerta  che  comportamenti dell'appaltatore  concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto  tale  da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al  responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione  una relazione particolareggiata,  corredata  dei  documenti necessari, indicando la stima   dei   lavori   eseguiti  regolarmente  e  che  devono  essere accreditati all'appaltatore.
 2.   Su   indicazione   del   responsabile   del  procedimento  per l'esecuzione  il  direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti  all'appaltatore,  assegnando  un  termine  non  inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
 3.  Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero  scaduto  il  termine  senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione  su  proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione dispone la risoluzione del contratto.
 4.  Qualora,  al  di  fuori  dei  precedenti casi, l'esecuzione dei lavori   ritardi   per   negligenza  dell'appaltatore  rispetto  alle previsioni  del  programma,  il  direttore  dei lavori gli assegna un termine,  che,  salvo  i  casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci  giorni,  per  compiere  i  lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni  ritenute  necessarie.  Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
 5.  Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  o,  in  sua  mancanza,  con l'assistenza   di   due   testimoni,   gli  effetti  dell'intimazione impartita,   e   ne   compila  processo  verbale  da  trasmettere  al responsabile del procedimento per l'esecuzione.
 6.   Sulla  base  del  processo  verbale,  qualora  l'inadempimento permanga,   l'Amministrazione,   su  proposta  del  responsabile  del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
 |  |  |  | Art. 155. Inadempimento di contratti per cottimo
 
 1.  Per  i  contratti  relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore   l'Amministrazione   provvede,   su   proposta  del responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione,  a  sciogliere il contratto,  previa  ingiunzione  del  direttore  dei  lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto all'Amministrazione.
 |  |  |  | Art. 156. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
 
 1.   Il   responsabile   del  procedimento  per  l'esecuzione,  nel comunicare  all'appaltatore  la  determinazione  di  risoluzione  del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato  di  consistenza  dei  lavori  gia'  eseguiti e l'inventario di materiali,  macchine  e  mezzi  d'opera  che  devono  essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
 2.  In  sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto e'   determinato   l'onere   da   porre   a  carico  dell'appaltatore inadempiente  in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad  altra  impresa i lavori, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della legge.
 
 
 
 Nota all'art. 156:
 - Il  testo  dell'art.  10,  comma  1-ter  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
 «Art.  10  (Soggetti  ammessi  alle  gare). - 1.-1-bis.
 Omissis.
 1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
 prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
 risoluzione   del   contratto   per   grave   inadempimento
 dell'originario  appaltatore,  di  interpellare  il secondo
 classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
 completamento   dei   lavori   alle   medesime   condizioni
 economiche  gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
 cui  all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
 classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
 in   tal   caso,  il  nuovo  contratto  e'  stipulato  alle
 condizioni economiche offerte dal secondo classificato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 157. Recesso dal contratto e valutazione del decimo
 
 1.  L'Amministrazione  ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal  contratto  previo  il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei   materiali   utili   esistenti  in  cantiere,  oltre  al  decimo dell'importo  delle opere non eseguite. Qualora il recesso intervenga prima  della  consegna  dei  lavori, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali.
 2.  L'esercizio  del  diritto  di  recesso  e' preceduto da formale comunicazione  all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti  giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i lavori;  da tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 225 e seguenti per dare corso alle operazioni di collaudo.
 3.  Il  decimo  dell'importo  delle opere non eseguite e' calcolato sulla  differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base,  al  netto  degli  imprevisti  e depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare dei lavori eseguiti.
 4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dall'Amministrazione a norma  del  comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei   lavori   prima   della  comunicazione  dello  scioglimento  del contratto.
 5.  L'Amministrazione  puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora  utilizzabili.  In  tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il  costo di' costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
 6.  L'appaltatore  deve  rimuovere  dai  magazzini e dai cantieri i materiali  non  accettati  dal  direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione nel termine  stabilito in relazione alla consistenza del cantiere ed alle esigenze  dell'Amministrazione;  in  caso  contrario  lo  sgombero e' effettuato d'ufficio ed a sue spese.
 |  |  |  | Art. 158. Contratti stipulati all'estero
 
 1.  Nei casi in cui i lavori fuori del territorio nazionale, di cui all'articolo  86,  siano  eseguiti con ditte locali, i contratti sono stipulati  conformemente alla legislazione del Paese straniero in cui i lavori sono eseguiti.
 2.  I  contratti  di  cui  al comma 1, sono stipulati con l'ausilio degli addetti militari competenti territorialmente.
 |  |  |  | Art. 159. Contratti  stipulati  da  Paesi  alleati  da  eseguire sul territorio nazionale
 
 1.  Nei  casi  in  cui il Paese alleato sia autorizzato ad eseguire direttamente  lavori  sul  territorio  nazionale,  i  contratti  sono stipulati con le modalita' previste dalla normativa italiana.
 |  |  |  | Art. 160. Principi generali
 
 1.  Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione  dei  lavori di cui agli articoli 3, 4 e 7, e' svolto dagli  organi  del  Genio previsti negli ordinamenti di Forza armata, che  sono  funzionalmente  dipendenti  da  Geniodife per le attivita' connesse ai lavori di cui agli articoli 3 e 4.
 2.   In   alcuni   casi,   per   opere   di  particolare  rilevanza tecnico-amministrativa,   Geniodife  puo'  costituire  una  specifica direzione   lavori   richiedendo   il  personale  alla  Forza  armata interessata  alle  opere  o  a  piu' Forze armate nel caso di opere a carattere interforze.
 3.  I  lavori  da  eseguire  all'estero di cui all'articolo 6, sono eseguiti  sotto  il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti.
 4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato.
 |  |  |  | Art. 161. Ufficiali incaricati della direzione lavori
 
 1.  L'incarico di direttore dei lavori e' assegnato, di norma, agli ufficiali  del  Genio.  L'incarico  puo'  essere  assegnato  anche  a funzionari  civili,  appartenenti  alla  carriera  direttiva tecnica, dotati  della  capacita' tecnico professionale di cui all'articolo 2, comma 2.
 2.   L'incarico,   per   ogni  singolo  lavoro,  e'  assegnato  dal responsabile  del  procedimento per la fase di esecuzione, correlando la   capacita'   tecnico   professionale  del  soggetto  alla  natura dell'intervento da realizzare.
 |  |  |  | Art. 162. Compiti del direttore dei lavori
 
 1.  Il direttore dei lavori cura che i lavori cui e' preposto siano eseguiti  a  regola  d'arte  ed  in  conformita'  al  progetto  e  al contratto.
 2.  Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e  della  supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei  lavori,  ed  interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
 3.   Il  direttore  dei  lavori  ha  la  specifica  responsabilita' dell'accettazione  dei  materiali,  sulla  base  anche  del controllo quantitativo   e   qualitativo  degli  accertamenti  ufficiali  delle caratteristiche    meccaniche   di   questi   cosi'   come   previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza    alle   disposizioni   delle   norme   tecniche   di   cui all'articolo 21 della predetta legge.
 4.  Al  direttore  dei  lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti  allo  stesso  espressamente  demandati  dalla  legge  o  dal presente regolamento, nonche':
 a) verificare  periodicamente  il  possesso  e  la regolarita' da parte  dell'appaltatore  della  documentazione  prevista  dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 b) curare  la  costante  verifica  di  validita' del programma di manutenzione,  dei  manuali  d'uso  e  dei  manuali  di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
 
 
 
 Note all'art. 162:
 - Il testo dell'art. 3, della legge 5 novembre 1971, n.
 1086  (Norme  per la disciplina delle opere di conglomerato
 cementizio  armato,  normale  e precompresso ed a struttura
 metallica),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del
 21 dicembre 1971, e' il seguente:
 «Art.  3  (Responsabilita).  -  Il  progettista  ha  la
 responsabilita'  diretta  della  progettazione  di tutte le
 strutture dell'opera comunque realizzate.
 Il  direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per
 la  parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della
 rispondenza  dell'opera  al progetto, dell'osservanza delle
 prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei
 materiali  impiegati,  nonche',  per  quanto  riguarda  gli
 elementi prefabbricati, della posa in opera.».
 - Il  testo  dell'art. 21 della citata legge 5 novembre
 1971, n. 1086, e' il seguente:
 «Art.  21 (Emanazione di norme tecniche). - Il Ministro
 per  i  lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
 lavori  pubblici  e  il Consiglio nazionale delle ricerche,
 emanera'  entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
 legge  e,  successivamente, ogni biennio, le norme tecniche
 alle  quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla
 presente legge.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 163. Assistente dei lavori
 
 1.  Per  ogni lavoro deve essere nominato un assistente dei lavori; nei casi piu' complessi possono essere nominati anche piu' assistenti con  specifiche  competenze  nei vari settori tecnici che individuano l'opera da eseguire.
 2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori.
 3.  Di  norma  gli  assistenti sono marescialli dei ruoli tecnici o funzionari  civili  in  possesso  di  titolo  di studio di geometra o perito   (edile,   elettrotecnico,   termotecnico).  Nel  caso  degli interventi  di  cui all'articolo 160, comma 4, gli assistenti possono anche essere sottufficiali del ruolo sergenti.
 4.  Nei  casi  di  particolare  complessita' tecnica possono essere nominati   assistenti   anche  ufficiali  del  Genio  con  specifiche competenze  tecniche  nei  settori  interessanti  l'esecuzione  delle opere.
 |  |  |  | Art. 164. Compiti dell'assistente dei lavori
 
 1.   L'assistente  dei  lavori  svolge  essenzialmente  i  seguenti incarichi:
 a) verificare  i  documenti di accompagnamento delle forniture di materiali  per  assicurare  che  siano  conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita' del fornitore;
 b) verificare,  prima  della  messa in opera, che i materiali, le apparecchiature  e  gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte  dal  controllo  di  qualita'  o dalle normative vigenti o dalle  prescrizioni  contrattuali  in  base  alle  quali  sono  stati costruiti;
 c) controllare l'attivita' dei subappaltatori;
 d) controllare  la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
 e) assistere alle prove di laboratorio;
 f) assistere  ai  collaudi  dei  lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
 g) effettuare  in  contraddittorio  con  la ditta appaltatrice le misurazioni delle opere eseguite;
 h) predisporre  la  tenuta dei libri contabili, dei lavori quando sia stato autorizzato dal direttore dei lavori e di tutti i documenti connessi  con i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori e con la contabilita' finale;
 i) tenere  il  giornale dei lavori per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la  specie e il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore,  nonche'  quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori;
 l) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo.
 2. Ferma restando la responsabilita' del coordinamento da parte del Direttore   dei   lavori,  altri  incarichi  connessi  alla  corretta sorveglianza  dei  lavori  possono essere affidati all'assistente dei lavori.
 |  |  |  | Art. 165. Capo dell'organo esecutivo
 
 1.  Il  capo  dell'organo  esecutivo  del  Genio  e',  di norma, un ufficiale dirigente del Genio.
 2.   Il   capo  dell'organo  esecutivo,  nominato  da  Geniodife  o dall'organo  tecnico  centrale di Forza armata, ricopre l'incarico di responsabile  unico  del  procedimento  ovvero  di  responsabile  del procedimento   per   la  fase  di  esecuzione  dei  lavori  ai  sensi dell'articolo 20.
 3.  Oltre  agli  incarichi di cui al comma 2, e' responsabile della verifica  e  controllo  degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai   comandi   degli   enti  nell'affidamento  ed  esecuzione  degli interventi  ad  essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale azione riferisce a questi ultimi circa la regolarita' o meno delle procedure amministrative seguite.
 4.  Nell'ambito  della riorganizzazione delle Forze armate, possono essere costituiti organi esecutivi del Genio interforze diretti da un ufficiale  dirigente  del  Genio  anche  con  il grado di Generale in relazione alla dimensione organica.
 |  |  |  | Art. 166. Sicurezza nei cantieri
 
 1.  Le  funzioni  del  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori previsti  dalla  vigente  normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte  di  norma  dal direttore dei lavori. Nell'eventualita' che il direttore  dei  lavori  sia  sprovvisto  dei requisiti previsti dalla normativa  stessa,  o per altra ragione motivata dal responsabile del procedimento  per l'esecuzione, l'Amministrazione provvede a nominare il  coordinatore scegliendolo fra i propri dipendenti in possesso dei titoli  culturali  e  professionali previsti dalla legge, o affidando l'incarico a professionista esterno all'Amministrazione.
 2.  Le  funzioni  del  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori comprendono:
 a) l'assicurare,   tramite  opportune  azioni  di  coordinamento, l'applicazione  delle  disposizioni  contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 b) l'adeguare  i  predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla  normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
 c) l'organizzare   tra   i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il  coordinamento  delle attivita', nonche' la loro reciproca informazione;
 d) il  proporre all'Amministrazione in caso di gravi inosservanze delle  norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori,  l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 e) il  sospendere  in  caso  di  pericolo  grave  ed imminente le singole  lavorazioni  fino  alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
 f) l'assicurare   il   rispetto   delle   disposizioni   di   cui all'articolo 31, comma 1-bis della legge.
 
 
 
 Nota all'art. 166:
 - Per  il  testo  dell'art.  31 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 145.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 167. Ordini di servizio
 
 1.  L'ordine di servizio e' l'atto mediante il quale sono impartite tutte  le  disposizioni  e  istruzioni  da parte del responsabile del procedimento   per   l'esecuzione   al  direttore  dei  lavori  e  da quest'ultimo  all'appaltatore. L'ordine di servizio e' redatto in due copie    sottoscritte    dal   direttore   dei   lavori,   comunicate all'appaltatore  che  ne  restituisce  una copia firmata per avvenuta conoscenza.   L'ordine  di  servizio  non  costituisce  sede  per  la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.
 2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione:
 a) impartisce  al direttore dei lavori, con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori;
 b) fissa  l'ordine  da  seguire nella loro esecuzione, quando non sia regolato dal contratto;
 c) stabilisce,   in   relazione  all'importanza  dei  lavori,  la percentuale  con  la  quale  il  direttore  dei  lavori  e'  tenuto a presentare  un  rapporto  sulle  principali  attivita' del cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
 3.  L'appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio. Qualora ritenga   di  non  dover  ottemperare  a  detti  ordini  deve,  senza sospendere  l'esecuzione  dei  lavori,  presentare  al  direttore dei lavori  le  sue  osservazioni  motivate  per  iscritto nel termine di cinque  giorni  dalla  data  di  ricevimento  dell'ordine,  a pena di decadenza.  Al  riguardo,  il  direttore  dei  lavori  deve informare tempestivamente  il  responsabile  del  procedimento per le decisioni sulla vertenza.
 |  |  |  | Art. 168. Consegna dei lavori
 
 1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza,   subito  dopo  l'aggiudicazione  definitiva,  Geniodife,  o l'organo  tecnico  centrale  di  Forza  armata  per  i  lavori di cui all'articolo 7, autorizza la consegna dei lavori.
 2.  La  consegna  dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni  dalla  data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di  approvazione  del  contratto,  e  non oltre quarantacinque giorni dalla  data  di  approvazione  del  contratto quando la registrazione della  Corte  dei  conti  non  e'  richiesta per legge. Per i cottimi fiduciari,   il   termine   decorre   dalla   data  dell'accettazione dell'offerta.
 3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo  in  cui  deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito  del  personale idoneo, nonche' delle attrezzature e materiali necessari  per  eseguire,  ove  occorra,  il  tracciamento dei lavori secondo  i  piani,  profili  e  disegni  di  progetto.  Sono a carico dell'appaltatore  gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica  ed  al  completamento del tracciamento che fosse stato gia' eseguito a cura dell'Amministrazione.
 4.  In  caso  di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene  conto  di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per  rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
 5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome,  termini  ovunque  si riconoscano necessari. L'appaltatore e' responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
 6.  La  consegna  dei  lavori  deve risultare da verbale redatto in contraddittorio  con  l'appaltatore ai sensi dell'articolo 169; dalla data  di  tale  verbale  decorre  il  termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
 7.  Qualora  l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore  dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale   resta   comunque   quella   della   data  della  prima convocazione.  Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal  direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facolta' di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
 8.  Qualora  la  consegna  avvenga  in  ritardo  per  fatto o colpa dell'Amministrazione,  l'appaltatore  puo'  chiedere  di recedere dal contratto.   Nel   caso   di  accoglimento  dell'istanza  di  recesso l'appaltatore  ha  diritto  al solo rimborso delle spese contrattuali nonche' di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non  superiore  ai limiti indicati nel capitolato generale d'appalto. Ove  l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla  consegna,  l'appaltatore ha diritto ad un compenso per maggiori oneri  dipendenti  dal ritardo da calcolarsi secondo quanto stabilito dal capitolato generale d'appalto.
 9. Qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta' del termine   utile   contrattuale,   l'istanza   di  recesso  presentata dall'appaltatore deve essere accolta, con le conseguenze previste dal comma 8.
 10.  Qualora,  iniziata  la  consegna,  questa  sia  sospesa  dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non  puo'  durare  oltre  sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
 11.  Nelle  ipotesi  previste dai commi 8, 9, e 10, il responsabile del  procedimento  ha  l'obbligo  di  informare  l'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici.
 |  |  |  | Art. 169. Verbale di consegna
 
 1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
 a) le  condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 b) le  aree,  le  cave, i locali ed i mezzi d'opera eventualmente concessi  all'appaltatore  per  la esecuzione dei lavori; al processo verbale  di  consegna  vanno  uniti  i  profili  delle cave in numero sufficiente  per  poter  in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
 c) la  dichiarazione  che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e'  libera  da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
 2.  Qualora,  per  l'estensione  delle  aree  o  dei  locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu' luoghi e in piu'  tempi  ai  relativi  accertamenti,  questi  fanno  tutti  parte integrante del processo verbale di consegna.
 3.  Qualora  la  consegna  sia eseguita ai sensi dell'articolo 168, comma 4,  il  processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve  provvedere  e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione  al  programma  di  esecuzione  presentato dall'impresa. Ad intervenuta  stipula  del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
 4.  Il  verbale  di consegna e' redatto in doppio esemplare firmato dal  direttore  dei  lavori  e  dall'appaltatore.  Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
 5.  Un  esemplare  del verbale di consegna e' inviato, nello stesso giorno   della   firma,   al   responsabile   del   procedimento  per l'esecuzione,    che,   vistatolo,   ne   rilascia   copia   conforme all'appaltatore,  ove  questo  lo  richieda.  Copia  del  verbale  di consegna  deve  essere  inviato  con  fax, o mezzo equivalente, nello stesso  giorno  della  firma  anche  a Geniodife o all'organo tecnico centrale della Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7.
 6.  Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi  in  piu'  volte  con  successivi  verbali di consegna parziale quando  la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero  si preveda una temporanea indisponibilita' delle aree o degli immobili.  In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole  parti  gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
 7.   In  caso  di  consegna  parziale  l'appaltatore  e'  tenuto  a presentare  un  programma  di  esecuzione  dei  lavori che preveda la realizzazione  prioritaria  delle  lavorazioni  sulle  aree  e  sugli immobili  disponibili.  Realizzati  i  lavori previsti dal programma, qualora  permangano  le  cause  di  indisponibilita'  si  applica  la disciplina dell'articolo 172.
 |  |  |  | Art. 170. Differenze riscontrate all'atto della consegna Cause ostative
 
 1. Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
 2.  Se  sono  riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto  esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori  ne  riferisce immediatamente al responsabile del procedimento per  l'esecuzione, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate   rispetto   agli  accertamenti  effettuati  in  sede  di redazione  del  progetto  esecutivo  e  delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
 3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata  difformita'  dello  stato  dei  luoghi rispetto a quello previsto  in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 204.
 |  |  |  | Art. 171. Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
 
 1.   Nel   caso   di   subentro  di  un  appaltatore  ad  un  altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la  consistenza  dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo  appaltatore  deve  assumere  dal precedente, e per indicare le indennita' da corrispondersi.
 2.  Qualora  l'appaltatore  sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i  processi  verbali,  gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni,  anche  dipendenti  dell'Amministrazione,  ed  i  relativi processi  verbali  sono  dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante.  Qualora  l'appaltatore  subentrante  non  intervenga si sospende   la  consegna  e  si  procede  con  le  modalita'  indicate all'articolo 168, comma 7.
 |  |  |  | Art. 172. Sospensione e ripresa dei lavori
 
 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori  procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne  ordina  la  sospensione,  indicando  le ragioni e l'imputabilita' anche  con  riferimento  alle  risultanze  del  verbale  di consegna. Rientrano  tra  le circostanze speciali le situazioni che determinano la  necessita'  di  procedere alla redazione di una variante in corso d'opera  nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis)  e  c),  della  legge,  queste ultime due qualora dipendano da fatti  non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La durata  della  sospensione  deve essere adeguata, nel caso in specie, alla  complessita'  e all'importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
 2.  Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un  suo  legale  rappresentante,  compila  il  verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il  verbale  deve essere inoltrato per l'approvazione al responsabile del  procedimento  per  l'esecuzione  nello  stesso  giorno della sua redazione.  Copia  del  verbale  deve essere inviato via fax, o mezzo equivalente,  nello  stesso  giorno  della  firma anche a Geniodife o all'organo  tecnico  centrale  della Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7.
 3.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma 1,  il  responsabile del procedimento per l'esecuzione puo', per ragioni di pubblico interesse o  contingenti esigenze operative, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
 4.  Nel  verbale  di  sospensione  e'  inoltre indicato lo stato di avanzamento  dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate  ed  ultimate  senza eccessivi oneri, la consistenza della forza  lavoro  e  dei  mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
 5.  Nel  corso  della  sospensione, il direttore dei lavori dispone visite  al  cantiere  ad intervalli di tempo non superiori a novanta, giorni,  accertando  le condizioni delle opere e la consistenza della mano  d'opera  e  dei  macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano  d'opera  nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
 6.  I  verbali  di  ripresa  dei  lavori,  da  redigere  a cura del direttore  dei  lavori,  non  appena  venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del  procedimento  nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
 7.  Ove  successivamente  alla  consegna  dei lavori insorgano, per cause  imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente  il  regolare  svolgimento  dei lavori, l'appaltatore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
 8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori  devono  essere  iscritte  a  pena di decadenza nei verbali di sospensione  e  di  ripresa  dei  lavori;  qualora  l'appaltatore non intervenga  alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 204.
 9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile   del   procedimento   per   l'esecuzione   da'   avviso all'Autorita'.
 
 
 
 Note all'art. 172:
 - Per  il  testo  dell'art.  25 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 141.
 Nota all'art. 173:
 
 - Per  il  testo  dell'art.  25 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 141.
 Nota all'art. 175:
 
 - Per  il  testo  dell'art.  26,  comma  4  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 46.
 Nota all'art. 179:
 
 - Per  il  testo  dell'art.  25 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 141.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 173. Variazioni ed addizioni al progetto approvato
 
 1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo' essere introdotta  dall'appaltatore  se  non  e'  disposta dal direttore dei lavori  e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della legge.
 2.  Il  mancato  rispetto  di  tale  disposizione non da' titolo al pagamento  dei  lavori  non  autorizzati  e  comporta  la  rimessa in pristino,  a  carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione  originaria  secondo  le  disposizioni  del  direttore dei lavori.
 3.  Qualora  per  uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre  nel  corso  dell'esecuzione  variazioni  o  addizioni non previste   nel   contratto,  il  direttore  dei  lavori,  sentiti  il responsabile   del   procedimento  ed  il  progettista,  promuove  la redazione  di  una  perizia  suppletiva  e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare all'Amministrazione.
 4.  L'appaltatore  ha  l'obbligo  di  eseguire  tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione e che il direttore lavori gli abbia  ordinato  purche'  non  mutino  sostanzialmente  la natura dei lavori compresi nell'appalto.
 5.   Gli   ordini   di   variazione   fanno   espresso  riferimento all'intervenuta  approvazione,  salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo, della legge.
 6.  Le  variazioni  sono  valutate  ai  prezzi  di contratto, ma se comportano  categorie  di  lavorazioni  non  previste  o  si  debbano impiegare  materiali  per  i  quali  non  risulta  fissato  il prezzo contrattuale  si  provvede  alla  formazione  di nuovi prezzi a norma dell'articolo 175.
 7.  L'accertamento  delle cause, delle condizioni e dei presupposti che  a  norma  dell'articolo 25,  comma 1,  della legge consentono di disporre  varianti  in corso d'opera e' demandato al responsabile del procedimento,  che  vi  provvede  con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
 8.  Nel  caso  di  cui  all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge, il responsabile del procedimento per l'esecuzione, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua  non  imputabilita'  all'Amministrazione, motiva circa la sua non prevedibilita'  al  momento  della  redazione  del  progetto  o della consegna  dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la  variazione.  Qualora  i  lavori  non possano eseguirsi secondo le originarie  previsioni  di  progetto  a causa di atti o provvedimenti della  Pubblica amministrazione o di altra autorita', il responsabile del  procedimento  riferisce  all'Amministrazione.  Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis), della legge la descrizione del  responsabile  del procedimento per l'esecuzione ha ad oggetto la verifica   delle   caratteristiche   dell'evento  in  relazione  alla specificita'   del   bene,   o   della   prevedibilita'  o  meno  del rinvenimento.  Non  si  puo'  procedere  a  varianti  collegate  alla possibilita'  di  utilizzare  materiali e componenti tecnologiche non esistenti  al  momento  della  progettazione  che  eccedano l'importo contrattuale.
 9.  Le perizie di variante, che comportano o meno aumenti di spesa, possono  essere  approvate  soltanto dalla stessa Autorita' che ne ha approvato il contratto.
 10.  Sono  approvate  dal  responsabile  del  procedimento,  previo accertamento  della  loro  non  prevedibilita',  le variazioni di cui all'articolo 25,  comma 3, secondo periodo, della legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario  del  contratto  ed  alla cui copertura si provveda con le somme per imprevisti contrattuali.
 11.  Per  aspetto  di  dettaglio,  di cui all'articolo 25, comma 3, della  legge, si intendono variazioni quantitative delle categorie di lavoro  non  superiori al 10 per cento di ogni singola categoria, ove si  accertino  impedimenti non previsti in contratto; tali interventi devono essere comunicati al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nello stesso giorno in cui sono stati disposti.
 12.   Per   i   lavori   contabilizzati  a  misura,  le  variazioni quantitative  per  ogni  singolo articolo superiori al 10 per cento e fino al 20 per cento sono approvate dal responsabile del procedimento per  la  fase  di  esecuzione,  purche'  contenute entro l'importo di contratto.
 13.   I   componenti   dell'ufficio  della  direzione  lavori  sono responsabili,  nei  limiti  delle  rispettive attribuzioni, dei danni derivati   all'Amministrazione   dalla   inosservanza   del  presente articolo.  Essi sono altresi' responsabili delle conseguenze derivate dall'aver  ordinato  o  lasciato  eseguire  variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 174. Diminuzione dei lavori
 
 1.   L'Amministrazione,   durante  l'esecuzione  dei  lavori,  puo' ordinare,  alle  stesse  condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
 |  |  |  | Art. 175. Concordamento nuovi prezzi
 
 1.  Quando  sia  necessario  eseguire una specie di lavorazione non prevista  dal  contratto  o  adoperare  materiali di specie diversa o proveniente  da  luoghi  diversi  da  quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 65, comma 1;
 b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
 2.  Le  nuove  analisi  vanno  effettuate con riferimento ai prezzi elementari  di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi;
 3.  I  nuovi  prezzi  sono  determinati  in  contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati:
 a) dal  responsabile  del procedimento per l'esecuzione fino alla concorrenza  di  50.000  euro  e,  comunque, non oltre il 5 per cento dell'appalto;
 b) dall'Autorita'  che  ha  approvato  il  contratto, negli altri casi.
 4.  Ove  i  prezzi  comportino  maggiori  spese rispetto alle somme previste nel contratto, essi sono approvati solo dall'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, prima di essere ammessi nella contabilita' dei lavori.
 5.  Tutti  i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della legge.
 6.  Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati,  l'Amministrazione  puo'  ingiungergli  l'esecuzione delle lavorazioni  o  la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,  comunque  ammessi  nella contabilita'; ove l'appaltatore non iscriva  riserva  negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
 |  |  |  | Art. 176. Controversie con l'appaltatore
 
 1.   Il   direttore   dei  lavori  o  l'appaltatore  comunicano  al responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione  le  contestazioni insorte  circa  aspetti  tecnici che possono influire sull'esecuzione dei  lavori;  il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione   del   responsabile   del   procedimento   e'   comunicata all'appaltatore,  il  quale  ha  l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto   di  iscrivere  riserva  nel  registro  di  contabilita'  in occasione della sottoscrizione.
 2.  Se  le  contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige  in  contraddittorio  con  l'imprenditore  un processo verbale delle  circostanze  contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni.  In  quest'ultimo  caso  copia  del  verbale e' comunicata all'appaltatore  per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei  lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza  di  osservazioni  nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
 3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il  processo verbale, che e' inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
 4.  Contestazioni  e  relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
 |  |  |  | Art. 177. Sinistri alle persone e danni alle proprieta'
 
 1.  Qualora  nell'esecuzione  dei  lavori  avvengono  sinistri alle persone,  o  danni  alle  proprieta', il direttore dei lavori compila apposita  relazione  da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento  indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni  provvedimenti  finalizzati a ridurre per l'Amministrazione le conseguenze dannose.
 |  |  |  | Art. 178. Danni causati da forza maggiore
 
 1.  Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali  o,  in  difetto,  entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
 2.  Appena  ricevuta  la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
 a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 b) delle  cause  dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 d) dell'osservanza   o   meno  delle  regole  dell'arte  e  delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 e) dell'eventuale  omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
 |  |  |  | Art. 179. Appalto integrato
 
 1.  Nell'ipotesi  di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del   contratto   a   norma  dell'articolo 144  il  responsabile  del procedimento  per  l'esecuzione,  previa  comunicazione dell'avvenuta stipula  da parte del responsabile del procedimento per l'affidamento dispone,  con  apposito  ordine  di  servizio,  che l'appaltatore dia immediato  inizio  alla  redazione del progetto esecutivo, che dovra' essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
 2.  Il  responsabile  del procedimento per l'esecuzione, qualora ne ravvisi   la   necessita',   dispone   che   l'appaltatore   provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo senza  che  cio',  di  norma,  comporti  compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore Nei lavori di manutenzione e piu' in generale ove  la  natura  dei  lavori  lo  richieda  puo'  essere previsto nel capitolato   speciale   l'esecuzione   di   ulteriori   indagini   ed accertamenti    compensati   quali   prestazioni   accessorie   della progettazione esecutiva.
 3.  Il progetto esecutivo non puo' prevedere alcuna variazione alla qualita'  e  alle  quantita'  delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
 4.  Nel  caso  in  cui  si  verifichi  una  delle  ipotesi  di  cui all'articolo 25 comma 1, lettere a), b), e c) della legge, ovvero nel caso  di  riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni  da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai  prezzi  contrattuali  con  le  modalita'  previste dal capitolato generale  e,  se  del  caso,  a  mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati   ai   sensi  dell'articolo 175.  L'Amministrazione  procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo  alle  variazioni  nonche'  al  concordamento  dei nuovi prezzi secondo  quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
 5.  Il progetto esecutivo e approvato dall'Amministrazione, sentito il  progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato  speciale.  Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti  dall'articolo 168,  comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento  della prima rata di acconto del corrispettivo e effettuato in  favore  dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori.  Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano  le  penali  previste  nel  capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
 6.  Qualora  il  progetto  esecutivo  redatto  dall'impresa non sia ritenuto  meritevole  di  approvazione,  il  contratto  e risolto per inadempimento dell'appaltatore.
 7.  In  ogni  altro  caso  di  mancata  approvazione  del  progetto esecutivo l'Amministrazione recede dal contratto e all'appaltatore e' riconosciuto  unicamente  quanto  previsto dal capitolato generale in caso  di  accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
 |  |  |  | Art. 180. Subappalto
 
 1.   La   percentuale   di   lavori   della   categoria  prevalente subappaltabile   e'   stabilita   nella   misura  del  30  per  cento dell'importo della categoria.
 2.  Il  subappaltatore  puo'  subappaltare  la  posa  in  opera  di strutture  e  di  impianti  e opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, lettere c), d) e l).
 3.  L'appaltatore  che  intende  avvalersi del subappalto o cottimo deve  presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione  prevista  dall'articolo 18,  commi 3 e 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18,  comma 9, della citata legge n. 55 del 1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
 4.   L'affidamento   dei  lavori  da  parte  dei  soggetti  di  cui all'articolo 10,  comma 1,  lettere b)  e  c),  della legge ai propri consorziati  non  costituisce  subappalto.  Si  applicano comunque le disposizioni   di   cui   al   comma 3,   numero  5),  e  al  comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
 5. Ai fini del presente articolo, le attivita' ovunque espletate ai sensi  dell'articolo 18,  comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
 
 
 
 Note all'art. 180:
 - Per  il  testo  dell'art.  10,  comma  1  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 132.
 - Il  testo  dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.
 55 e' il seguente:
 «Art.  18.  -  1. Possono presentare offerte o comunque
 partecipare  a  gare  per  gli  appalti  di  opere o lavori
 pubblici  per  i  cui  importi  e  categorie  sono iscritte
 all'albo  nazionale  dei  costruttori  le  imprese singole,
 ovvero  associate  o  consorziate, ai sensi della normativa
 vigente.
 2.    Le   imprese,   le   associazioni,   i   consorzi
 aggiudicatari  sono tenuti a eseguire in proprio le opere o
 i  lavori  compresi  nel  contratto.  Il contratto non puo'
 essere ceduto, a pena di nullita'.
 3.  Il  soggetto  appaltante  e' tenuto ad indicare nel
 progetto  e  nel bando di gara la categoria [o le categorie
 prevalenti]  con  il relativo importo, nonche' le ulteriori
 categorie,  relative  a tutte le altre lavorazioni previste
 in  progetto,  anch'esse  con il relativo importo. Tutte le
 lavorazioni,   a  qualsiasi  categoria  appartengano,  sono
 subappaltabili  e  affidabili in cottimo, ferme restando le
 vigenti  disposizioni che prevedono per particolari ipotesi
 il   divieto  di  affidamento  in  subappalto.  Per  quanto
 riguarda  la  categoria  [o  le  categorie prevalenti], con
 regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17 comma 2, della
 legge  23 agosto  1988,  n. 400, e' definita la quota parte
 subappaltabile,  in  misura  eventualmente  diversificata a
 seconda  delle  categorie  medesime,  ma  in  ogni caso non
 superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
 cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
 1)   che   i   concorrenti  all'atto  dell'offerta  o
 l'affidatario,  nel  caso  di  varianti  in  corso d'opera,
 all'atto  dell'affidamento,  abbiano indicato i lavori o le
 parti  di  opere  che intendono subappaltare o concedere in
 cottimo;
 2)   che   l'appaltatore  provveda  al  deposito  del
 contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante
 almeno  venti  giorni  prima della data di effettivo inizio
 dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
 3)  che  al  momento  del  deposito  del contratto di
 subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'appaltatore
 trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
 da  parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero
 4) del presente comma;
 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
 iscritto,  se  italiano o straniero non appartenente ad uno
 Stato  membro  della  Comunita' europea, all'Albo nazionale
 dei  costruttori  per  categorie  e  classifiche di importi
 corrispondenti  ai  lavori da realizzare in subappalto o in
 cottimo,   ovvero   sia   in  possesso  dei  corrispondenti
 requisiti  previsti  dalla  vigente normativa in materia di
 qualificazione  delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
 la  legislazione  vigente,  e'  sufficiente  per eseguire i
 lavori  pubblici  l'iscrizione  alla  camera  di commercio,
 industria, artigianato e agricoltura;
 5)  che  non sussista, nei confronti dell'affidatario
 del  subappalto  o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
 dall'art.   10  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  e
 successive modificazioni.
 3-bis.  Nel  bando  di  gara  l'amministrazione  o ente
 appaltante  deve  indicare  che provvedera' a corrispondere
 direttamente  al  subappaltatore  o al cottimista l'importo
 dei  lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che e'
 fatto  obbligo  ai  soggetti  aggiudicatari di trasmettere,
 entro   venti   giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento
 effettuato   nei   loro   confronti,  copia  delle  fatture
 quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
 via   corrisposti   al  subappaltatore  o  cottimista,  con
 l'indicazione  delle  ritenute  di garanzia effettuate. Nel
 caso   di   pagamento   diretto  i  soggetti  aggiudicatari
 comunicano  all'amministrazione  o ente appaltante la parte
 dei  lavori  eseguiti  dal subappaltatore o dal cottimista,
 con  la  specificazione del relativo importo e con proposta
 motivazione di pagamento.
 3-ter. Abrogato.
 4.  L'impresa  aggiudicataria  deve  praticare,  per  i
 lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
 unitari  risultanti  dall'aggiudicazione,  con  ribasso non
 superiore al venti per cento.
 5. Abrogato.
 6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
 essere  indicati  anche  i  nominativi  di tutte le imprese
 subappaltatrici,  nonche'  i dati di cui al comma 3, numero
 3).
 7.  L'appaltatore  di  opere  pubbliche  e'  tenuto  ad
 osservare   integralmente   il   trattamento   economico  e
 normativo  stabilito  dai  contratti collettivi nazionale e
 territoriale  in  vigore per il settore e per la zona nella
 quale  si  svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in
 solido  dell'osservanza  delle norme anzidette da parte dei
 subappaltatori  nei  confronti  dei  loro dipendenti per le
 prestazioni  rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore
 e,  per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
 all'amministrazione  o  ente  committente prima dell'inizio
 dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
 previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi ed
 antinfortunistici,  nonche' copia del piano di cui al comma
 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
 trasmettono   periodicamente   all'amministrazione  o  ente
 committente     copia    dei    versamenti    contributivi,
 previdenziali,  assicurativi  nonche' di quelli dovuti agli
 organismi    paritetici   previsti   dalla   contrattazione
 collettiva.
 8.  Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle
 imprese   esecutrici   l'obbligo   di   predispone,   prima
 dell'inizio  dei  lavori,  il  piano  delle  misure  per la
 sicurezza  fisica  dei  lavoratori.  Tale  piano e' messo a
 disposizione   delle  autorita'  competenti  preposte  alle
 verifiche    ispettive    di    controllo   dei   cantieri.
 L'affidatario  e' tenuto a curare il coordinamento di tutte
 le  imprese  operanti  nel cantiere, al fine di rendere gli
 specifici   piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici
 compatibili  tra  loro  e  coerenti con il piano presentato
 dall'appaltatore.  Nell'ipotesi  di associazione temporanea
 di   impresa   o   di   consorzio,  detto  obbligo  incombe
 all'impresa  mandataria  o  designata  quale capogruppo. Il
 direttore  tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
 del   piano   da   parte  di  tutte  le  imprese  impegnate
 nell'esecuzione dei lavori.
 9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo
 deve  allegare  alla  copia  autentica  del  contratto,  da
 trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma
 5,  le  certificazioni  di  cui  al  comma 3,  n.  3  e  la
 dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno di eventuali
 forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
 del  codice civile con l'impresa affidataria del subappalto
 o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
 da   ciascuna   delle  imprese  partecipanti  nel  caso  di
 associazione  temporanea, societa' o consorzio. La stazione
 appaltante  provvede  al rilascio dell'autorizzazione entro
 trenta  giorni  dalla relativa richiesta; tale termine puo'
 essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
 motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
 l'autorizzazione si intende concessa.
 10.  L'esecuzione  delle opere o dei lavori affidati in
 subappalto   non   puo'   formare   oggetto   di  ulteriore
 subappalto.
 11.  Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8,
 9  e  10 si applicano anche alle associazioni temporanee di
 impresa  e  alle  societa'  anche  consortili,  di cui agli
 articoli 22  e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
 n.  406, e successive modificazioni ed integrazioni, quando
 le  imprese  riunite  o  consorziate non intendono eseguire
 direttamente    le   opere   scorporabili,   nonche'   alle
 concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli
 appalti   pubblici   stipulati  a  trattativa  privata.  Le
 medesime    disposizioni   si   applicano   altresi'   alle
 associazioni  in  partecipazione  quando  l'associante  non
 intende  eseguire  direttamente le opere o i lavori assunti
 in appalto.
 12.   Ai  fini  dei  presente  articolo e'  considerato
 subappalto  qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
 ovunque  espletate  che richiedono l'impiego di manodopera,
 quali  le  forniture  con  posa in opera e i noli caldo, se
 singolarmente   di   importo   superiore  al  2  per  cento
 dell'importo  dei  lavori affidati o di importo superiore a
 100.000   ECU   e   qualora  l'incidenza  del  costo  della
 manodopera  e  del  personale sia superiore al 50 per cento
 dell'importo  del  contratto da affidare. Il subappaltatore
 non puo' subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la
 fornitura  con  posa  in  opera  di impianti e di strutture
 speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il
 fornitore  o  subappaltatore,  per  la  posa  in  opera  il
 montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per
 le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3,
 numero  5).  E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
 alla   stazione   appaltante,  per  tutti  i  sub-contratti
 stipulati   per  l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del
 sub-contraente,  l'importo  del  contratto,  l'oggetto  del
 lavoro, servizio o fornitura affidati.
 13.  Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8,
 9  e  10  si  applicano  anche ai casi in cui, in base alla
 normativa  vigente,  la  presentazione  di  una  offerta  o
 comunque  l'affidamento,  singolarmente  ovvero con imprese
 iscritte  all'albo nazionale dei costruttori, e' consentita
 ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune
 di  quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le
 iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
 14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo, escluse
 quelle  di  cui  ai  commi  5,  6  e 7, non si applicano ai
 subappalti   o  ai  cottimi  relativi  ai  lavori  pubblici
 aggiudicati  o  affidati  prima  della  data  di entrata in
 vigore  della  presente legge. Fino al duecentoquarantesimo
 giorno  successivo  alla  data  di  entrata in vigore della
 presente  legge,  la  disposizione  di cui al numero 2) del
 comma  3,  relativa  all'iscrizione  all'albo nazionale dei
 costruttori,  non  si applica e l'affidamento in subappalto
 ed  in  cottimo  puo'  essere autorizzato dall'ente o dalla
 stazione  appaltante,  fermo  restando  l'accertamento  dei
 requisiti  di  cui  all'art. 21, secondo comma, della legge
 13 settembre 1982, n. 646.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 181. Sistemi di esecuzione dei lavori in economia
 
 1. I lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi:
 a) in amministrazione diretta;
 b) a mezzo cottimi;
 c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa.
 2.  Per  ogni  lavoro  deve  essere  nominato  un  responsabile del procedimento.
 |  |  |  | Art. 182. Lavori in amministrazione diretta
 
 1.  Quando  si  procede in amministrazione diretta, il responsabile del  procedimento  per  l'esecuzione organizza ed esegue per mezzo di personale dell'Amministrazione i lavori individuati all'articolo 123.
 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
 3.   I  lavori  assunti  in  amministrazione  diretta  non  possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
 |  |  |  | Art. 183. Lavori a mezzo cottimi
 
 1.  Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 122, 123 e 124.
 2.  L'importo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro, salvo  i  limiti  di  50.000 euro per quelli di cui all'articolo 123, comma 1,   lettera b).   Gli  interventi  indicati  all'articolo 122, concernenti   la  segretezza  e  la  sicurezza,  e  all'articolo 123, comma 1,  punto h), lavori da eseguire all'estero e all'articolo 124, lavori  a  finanziamento della NATO, ovvero realizzati sul territorio nazionale  da  Paesi  alleati,  possono essere eseguiti per qualsiasi importo.
 3. L'affidamento e' preceduto da una gara informale alla quale deve essere invitato un numero di ditte compreso fra cinque e quindici.
 4.   Per   cottimi   di   importo   contenuto  entro  20.000  euro, l'affidamento   e'   regolato   da  lettera ordinativo.  Per  importo superiore, da scrittura privata.
 5. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere:
 a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 b) i  prezzi  unitari  per  i  lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 c) le condizioni tecnico-amministrative di esecuzione;
 d) il capitolato tecnico o condizioni tecniche di riferimento;
 e) il termine di ultimazione dei lavori;
 f) le modalita' di pagamento;
 g) le    penalita'    in   caso   di   ritardo   e   il   diritto dell'Amministrazione  di  risolvere  in  danno il contratto, mediante semplice   denuncia,   per  inadempimento  del  cottimista  ai  sensi dell'articolo 122.
 6.   Gli   affidamenti   tramite   cottimo   sono   comunicati  con post-informazione   effettuata  all'Osservatorio  e  sono  pubblicati nell'albo dell'Ente appaltante dei nominativi degli affidatari.
 |  |  |  | Art. 184. Lavori  effettuati  a  mezzo  reparti  Genio,  anche con l'ausilio di truppa
 
 1.  Di  norma, i lavori in economia in amministrazione diretta sono eseguiti  da  appositi reparti. Questi possono, altresi', procedere a mezzo  cottimi,  purche'  gli stessi siano gia' previsti nei progetti approvati.   I  lavori  eseguiti  a  mezzo  reparti  del  Genio  sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 182 e 183, applicati anche contemporaneamente.
 2. E' possibile assumere personale occasionale la cui assunzione e' sempre  riferita  allo  specifico lavoro da eseguire. L'assunzione e' regolata   dalla   normativa  vigente  in  materia.  Tutti  i  lavori effettuati   a   mezzo   reparto  del  Genio  sono  eseguiti  con  la responsabilita'  di  un  unico  responsabile  del  procedimento,  che coincide  con  il comandante del reparto, che si avvale del personale militare  e  civile  in  organico  presso  il  reparto  del Genio. Il personale militare puo' essere costituito anche da militari volontari inseriti   in   specifici  ruoli  di  specializzazione.  I  materiali necessari  per  l'esecuzione  dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione   o   acquistati  su  piazza  con  le  procedure concorsuali previste dalle normative vigenti.
 |  |  |  | Art. 185. Decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia
 
 1.  La  decretazione  per  l'esecuzione  dei  lavori in economia e' effettuata da:
 a) Geniodife  o  dagli  organi  tecnici  centrali di Forza armata limitatamente  agli interventi di cui all'articolo 7, per i lavori da eseguire   a   mezzo   reparti   del  Genio,  per  i  lavori  di  cui all'articolo 123,  comma  1,  lettere d)  e f), e per i lavori di cui all'articolo 122, quando siano urgenti;
 b) Geniodife  per  i  lavori  di  cui  all'articolo 123, comma 1, lettere g) e h), e per quelli di cui all'articolo 124, commi 1 e 2;
 c) dagli  organi  tecnici  centrali di Forza armata, dagli organi esecutivi  del  Genio di Forza armata e dai comandanti degli enti per gli interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a), b) e c);
 d) dagli  organi  esecutivi  del  Genio  di  Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera e).
 2.  I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti sono accreditati   a   favore   dell'ente   interessato   dal   centro  di responsabilita' per i capitoli di spesa per la manutenzione.
 3. Per gli interventi decretati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali  di  Forza  armata e' necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.
 |  |  |  | Art. 186. Lavori d'urgenza
 
 1.  Nei  casi  in  cui  l'esecuzione  dei  lavori  in  economia sia determinata  dalla  necessita'  di provvedere d'urgenza, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera g). L'urgenza deve risultare  da un verbale, in cui ne siano indicati i motivi, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari per rimuoverla.
 2.  Il  verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico  all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa  all'organo  tecnico  centrale  di  Forza  armata,  di cui all'articolo 185, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 |  |  |  | Art. 187. Provvedimenti in casi di somma urgenza
 
 1.  In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono alcun indugio,  il  capo  dell'organo  esecutivo  del Genio, puo' disporre, contemporaneamente    alla    redazione    del    verbale    di   cui all'articolo 186,  la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di  200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di imminente pericolo di danno a persone ovvero cose.
 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma  diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento.
 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 175, comma 5.
 4.  Il  capo  dell'organo  esecutivo  del Genio, entro dieci giorni dall'ordine  di  esecuzione  dei lavori, trasmette all'organo tecnico centrale  di  Forza  armata  l'estimativo degli stessi, unitamente al verbale  di somma urgenza, per la copertura finanziaria della spesa e l'approvazione dei lavori.
 5.  Qualora  un'opera  o  un  lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza  non  riporti  l'approvazione,  si  procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
 6.  Provvedimenti  di somma urgenza che si rendessero necessari per attivare  immediate  misure  di  difesa  di  interessi  connessi alla sicurezza  dello  Stato, possono superare i limiti di cui al comma 1. In  tali  casi  la  decretazione della situazione di somma urgenza e' effettuata  dal  Ministro  della  difesa o dal Capo di Stato maggiore della  difesa, mentre l'affidamento dell'intervento viene disposto da Geniodife.  A  prescindere dall'importo tutti gli interventi affidati con  la procedura di somma urgenza sono oggetto di regolare collaudo, anziche'  del  certificato  di  regolare esecuzione, quale che sia il loro importo.
 |  |  |  | Art. 188. Perizia suppletiva per maggiori spese
 
 1.  Ove  durante  l'esecuzione  dei  lavori  in  economia, la somma presunta  si  riveli  insufficiente, il responsabile del procedimento presenta  una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
 2.  In  nessun  caso,  comunque, la spesa complessiva puo' superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
 |  |  |  | Art. 189. Accordo bonario
 
 1.  Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti  contabili  riserve  il  cui importo complessivo superi i limiti indicati  dall'articolo 31-bis,  della legge, il direttore dei lavori ne  da'  immediata comunicazione al responsabile del procedimento per l'esecuzione  e  all'organo  di  collaudo  ove  costituito.  Entro il termine   stabilito   dall'articolo 204,  per  le  proprie  deduzioni all'esplicazione  delle riserve, il direttore dei lavori trasmette al responsabile   del   procedimento   e   all'organo  di  collaudo,  se costituito, la propria relazione riservata.
 2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilita' e la non  manifesta  infondatezza  delle  riserve  ai  fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, provvede a:
 a) informare   l'autorita'   responsabile  dell'approvazione  del contratto  sull'esito  della valutazione formulando proposta motivata per  la costituzione della commissione prevista dall'articolo 31-bis, della legge, nei casi in cui sia facoltativa;
 b) formulare   proposta   motivata   per   l'eventuale  carattere vincolante delle decisioni della commissione;
 c) chiedere    la    nomina    del    componente   rappresentante l'Amministrazione della Difesa.
 3.  Acquisite  le determinazioni dell'autorita' che ha approvato il contratto,  il  responsabile  del  procedimento  comunica all'impresa appaltatrice, entro trenta giorni dall'apposizione sul registro delle deduzioni del direttore dei lavori sull'ultima riserva, la nomina del componente  della  commissione  di  competenza dell'Amministrazione e chiede la designazione del componente da parte dell'impresa medesima. Entro   lo   stesso  termine  informa  l'impresa  appaltatrice  delle decisioni   dell'Amministrazione  di  non  avvalersi  della  predetta commissione,  nei  casi in cui sia facoltativa, e invita il direttore dei  lavori  e l'organo di collaudo, quando costituito, a trasmettere al   componente   designato  le  relazioni  illustrative  di  propria competenza.  Entro  i  successivi sessanta giorni, o al massimo entro quarantacinque  giorni dalla sua costituzione, la commissione formula la   proposta   motivata   di   accordo   bonario  che  e'  inoltrata all'autorita'  che  ha  approvato  il  contratto, al responsabile del procedimento  e  all'impresa  appaltatrice.  Il responsabile provvede direttamente, entro il termine sopraindicato, a formulare la proposta di  accordo bonario nei casi in cui non sia costituita la commissione ed  attiva  la procedura di cui al presente comma a ricevimento degli atti  di  collaudo,  di cui all'articolo 241, nel caso di riserve non ancora  definite e non oggetto di una precedente procedura di accordo bonario.
 4.  L'autorita'  che  ha  approvato il contratto si pronuncia sulla proposta  di accordo bonario nel caso in cui non sia stato attribuito carattere vincolante alle decisioni della commissione.
 5.  Qualora  entrambe  le parti aderiscano alla proposta di accordo bonario,  si  procede  alla  sottoscrizione  di  apposito verbale fra l'impresa     appaltatrice     e     lo     stesso     rappresentante dell'amministrazione che ha stipulato il contratto. La sottoscrizione determina  la  definizione  di  ogni  contestazione  fino  al momento insorta.
 6.  Sulla  somma  riconosciuta  in  sede  di  accordo bonario, sono `dovuti  gli  interessi  al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
 7. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
 
 
 
 Nota all'art. 189:
 - Per il testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 28.
 Note all'art. 190:
 
 - Il  testo  dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994,
 n. 109, e' il seguente:
 «Art.  32  (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
 le  controversie  derivanti  dall'esecuzione del contratto,
 comprese   quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento
 dell'accordo bonario previsto dal comma i dell'art. 31-bis,
 possono essere deferite ad arbitri.
 2.  Per  i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
 a),  della  presente  legge, qualora sussista la competenza
 arbitrale,   il   giudizio  e'  demandato  ad  un  collegio
 arbitrale  costituito  presso  la  camera  arbitrale  per i
 lavori   pubblici,  istituita  presso  l'Autorita'  di  cui
 all'art.  4  della presente legge. Con decreto del Ministro
 dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con il Ministro della
 giustizia,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
 in  vigore  del  regolamento,  sono  fissate  le  norme  di
 procedura  del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
 del  codice  di procedura civile, e sono fissate le tariffe
 per  la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti
 per la decisione della controversia.
 3.  Il  regolamento  definisce altresi', ai sensi e con
 gli  effetti  di  cui  all'art.  3 della presente legge, la
 composizione  e  le modalita' di funzionamento della camera
 arbitrale  per  i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
 la   camera   arbitrale  dovra'  attenersi  nel  fissare  i
 requisiti  soggettivi  e  di  professionalita' per assumere
 l'incarico  di  arbitro,  nonche'  la  durata dell'incarico
 stesso,  secondo  principi  di trasparenza, imparzialita' e
 correttezza.
 4.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento
 cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
 47,  48,  49,  50  e  51  del capitolato generale d'appalto
 approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
 collegi  arbitrali  da  costituire ai sensi della normativa
 abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
 gia'  stipulati,  deve  intendersi  riferito  ai collegi da
 nominare  con  la  procedura  camerale secondo le modalita'
 previste  dai  commi  precedenti  ed  i relativi giudizi si
 svolgono  secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
 salve  le  disposizioni  che  prevedono  la costituzione di
 collegi  arbitrali  in difformita' alla normativa abrogata,
 contenute   nelle   clausole   di  contratti  o  capitolati
 d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
 regolamento,  a condizione che i collegi arbitrali medesimi
 non  risultino  gia'  costituiti  alla  data  di entrata in
 vigore della presente disposizione.
 4-bis.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni che, in
 contrasto  con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
 mezzi  di  risoluzione delle controversie nella materia dei
 lavori pubblici come definita all'art. 2.».
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 21 dicembre 1999, n. 554, si veda in note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 190. Definizione delle controversie
 
 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali prevedono che le eventuali controversie  insorte  tra  l'Amministrazione  e  l'appaltatore siano decise  da arbitri, il giudizio e' demandato ad un collegio Arbitrale per  i  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'articolo 32  della  legge. L'arbitrato ha natura rituale.
 2.   La  ditta  e  l'Amministrazione  nominano,  nella  domanda  di arbitrato e nell'atto di resistenza alla domanda, un proprio arbitro. L'arbitro  dell'Amministrazione e' scelto fra gli ufficiali dirigenti del  Genio con particolare esperienza maturata nel settore dei lavori pubblici.  Se  la  parte  nei  cui confronti e' diretta la domanda di arbitrato  omette  di  provvedervi, alla nomina procede il Presidente del  Tribunale  ai  sensi  dell'articolo 810, comma 2°, del codice di procedura civile.
 3.  Il  terzo  arbitro  con  funzioni  di  presidente  del collegio arbitrale  e'  nominato,  d'accordo,  dagli  arbitri di parte o dalle parti  stesse,  tra  i magistrati amministrativi e contabili, nonche' tra  gli  avvocati  dello  Stato  nel  caso  in  cui non ne sia stato nominato  uno  quale  arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia  difensore  di  una  delle  parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge, e successive  modificazioni,  scegliendo  il  terzo  arbitro  nell'albo previsto  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 4.  Il  collegio  arbitrale  provvede alla nomina del segretario in persona  di  propria  fiducia  e,  quando  occorra,  alla  nomina del consulente tecnico d'ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
 5.  Le  parti  possono liberamente determinare la sede del collegio arbitrale.  Se  non  vi e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale,  ovvero  se  non  vi  e' accordo fra le parti, questa deve intendersi  stabilita  presso  la  sede  della camera arbitrale per i lavori pubblici.
 6.  Il  giudizio  si  svolge secondo le norme fissate dal codice di procedura  civile,  integrate,  ove  occorra, da quelle contenute nel decreto  interministeriale  di  cui  all'articolo 32,  comma 2, della legge.
 7. Il corrispettivo dell'anticipo del saldo, spettante agli arbitri per  la decisione della controversia e' versato alla camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di  cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
 |  |  |  | Art. 191. Controversie  su  lavori  con  finanziamento  della  NATO  o di Paesi alleati
 
 1.  Alle  controversie  con la ditta, per i lavori finanziati dalla NATO o dai Paesi alleati, sono applicabili le stesse procedure di cui agli articoli 189 e 190.
 2. Nel caso di accordo bonario, il parere e' espresso:
 a) dagli organismi della NATO, su proposta di Geniodife;
 b) da  Geniodife,  su  proposta degli organismi del Paese alleato preposti all'esecuzione dei lavori.
 3.  Nel  caso  di  arbitrato  per  interventi  finanziati  da Paesi alleati,  l'arbitro  e'  designato da Geniodife, previo accordo con i rappresentanti del Paese alleato.
 |  |  |  | Art. 192. Fondi a disposizione dell'Amministrazione
 
 1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal  quadro  economico  allegato  al progetto approvato (articolo 46, comma 1, lettera b)), ha le seguenti destinazioni:
 a) rilievi,   accertamenti   e   indagini   preliminari,  nonche' eventuali  prove  di  laboratorio  e  verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;
 b) somme  a  disposizione  per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto;
 c) spese  tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,  contabilita',  liquidazione  e  assistenza  ai collaudi nonche' per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti;
 d) spese per attivita' di consulenza o di supporto;
 e) spese per commissioni giudicatrici;
 f) spese per collaudi;
 g) imposta sul valore aggiunto;
 h) spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere d'arte;
 i) incremento   del  prezzo  chiuso  ai  sensi  dell'articolo 26, comma 4, della legge.
 2.  Per gli allacciamenti ai servizi pubblici e per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sui rispettivi capitoli di spesa.
 
 
 
 Nota all'art. 192:
 - Per  il  testo  dell'art.  26,  comma  4  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 46.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 193. Fondi a disposizione per la realizzazione di progetti NATO
 
 1.  I  fondi  messi  a  disposizione  dalla  NATO hanno le seguenti destinazioni:
 a) spese  per  la  progettazione, per ausili professionali per la direzione  e l'assistenza dei lavori, oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 b) spese per i lavori e per gli imprevisti;
 c) spese per i collaudi.
 |  |  |  | Art. 194. Lavori  da  realizzarsi  in  economia  a  mezzo  tariffa  allegata al contratto
 
 1.  Ove  nel  corso  di  esecuzione  dei lavori si renda necessario provvedere  all'esecuzione  di interventi in economia non previsti in contratto,  ma necessari ai fini della prosecuzione dei lavori, vi si provvede  con  i  fondi a disposizione per gli imprevisti, sulla base dei  prezzi  indicati nella tariffa allegata al capitolato. Ai prezzi praticati  e'  applicato  lo  stesso  ribasso  d'asta. Nel caso siano necessari  interventi per compensare i quali non siano sufficienti le voci di tariffa, si puo' ricorrere ai prezziari ufficiali da indicare nel capitolato speciale di' appalto.
 |  |  |  | Art. 195. Lavori di manutenzione a quantita' indeterminata
 
 1. I lavori di manutenzione che non comportano trasformazioni delle strutture  esistenti,  possono  eccezionalmente,  ovvero quando siano venuti  meno  i presupposti della programmazione, essere eseguiti con contratti a quantita' indeterminata, autorizzati dall'organo centrale di Forza armata.
 2. Nel caso di contratti di manutenzione a quantita' indeterminata, ove  l'importo  dei  lavori  necessari ecceda l'importo contrattuale, l'organo   tecnico   centrale   di  Forza  armata,  su  proposta  del responsabile   del  procedimento  per  l'esecuzione,  puo'  procedere all'ulteriore  spesa  fino a un importo lordo pari a quello a base di gara, comunque non superiore a 200.000 euro.
 3.  Sono  contratti  a  quantita'  indeterminata  quelli  in cui la prestazione  e'  pattuita  con  riferimento ad un determinato arco di tempo.  Detti  contratti  sono richiesti dall'Amministrazione secondo una  pianificazione  contenuta  nella durata contrattuale e prevedono pagamenti con prezzi unitari stabiliti nel contratto.
 |  |  |  | Art. 196. Allibramento e contabilizzazione dei lavori
 
 1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, dei lavori in economia   non  previsti  contrattualmente,  ma  resi  necessari  per consentire   la   prosecuzione  e  l'ultimazione  dei  lavori,  delle somministrazioni  di  materiali  e  manodopera necessari per eseguire interventi  imprevisti  finalizzati,  comunque,  all'esecuzione delle opere.
 2.  Gli  atti  contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici   a   tutti  gli  effetti  di  legge,  e  hanno  ad  oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
 3.  L'accertamento  e  la  registrazione dei fatti producenti spesa devono  avvenire  contemporaneamente al loro accadere, in particolare per  le  partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere  al  fine  di  consentire  che con la conoscenza dello stato di avanzamento   dei   lavori   e  dell'importo  dei  medesimi,  nonche' dell'entita'  dei relativi fondi, la direzione lavori si trovi sempre in grado:
 a) di  rilasciare  prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
 b) di   controllare   lo  sviluppo  dei  lavori  e  di  impartire tempestivamente  le  debite  disposizioni  per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 c) di   promuovere  senza  ritardo  gli  opportuni  provvedimenti all'approssimarsi    dell'esaurimento    delle   risorse   economiche contrattuali.
 4.   La  contabilita'  dei  lavori  puo'  essere  effettuata  anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la  tenuta  dei  documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
 |  |  |  | Art. 197. Elenco dei documenti amministrativi e contabili
 
 1.  I  documenti  amministrativi  contabili  per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 a) il giornale dei lavori;
 b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 c) le liste settimanali;
 d) il registro di contabilita';
 e) il sommario del registro di contabilita';
 f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
 g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 h) il conto finale e la relativa relazione.
 2.  I libretti delle misure, il registro di contabilita', gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
 3.  I  libretti  delle  misure  e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore  o  dal  tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che  ha  assistito  al  rilevamento  delle  misure.  Il  registro  di contabilita',  il  conto  finale, e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore.
 4.  I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati  dal  titolare  dell'Ente  che  ha  nominato il direttore dei lavori  e  che si identifica con il responsabile del procedimento per l'esecuzione.
 |  |  |  | Art. 198. Giornale dei lavori
 
 1.  Il giornale dei lavori e' tenuto da un assistente del direttore dei  lavori,  per  annotare  in  ciascun  giorno  l'ordine, il modo e l'attivita'  con  cui  progrediscono  le lavorazioni, la specie ed il numero  di  operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonche'  quant'altro  interessi  l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
 2.  Inoltre  sul  giornale  sono  riportate  le  circostanze  e gli avvenimenti  relativi  ai  lavori  che possano influire sui medesimi, inserendovi,  a  norma  delle  ricevute  istruzioni,  le osservazioni meteorologiche  ed  idrometriche,  le  indicazioni  sulla  natura dei terreni e quelle particolarita' che possano essere utili.
 3.  Nel  giornale  sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni  e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore  dei  lavori,  le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento,  i  processi  verbali  di  accertamento  di  fatti o di esperimento  di  prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei  lavori,  le  varianti  ritualmente  disposte,  le  modifiche  od aggiunte ai prezzi.
 4.  Il  direttore  dei  lavori,  ogni  dieci  giorni  e comunque in occasione  di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul  giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e  le  avvertenze  che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
 5.  Sul  giornale  dei  lavori  e'  annotata  ogni visita ispettiva effettuata ed e' apposta la firma dell'autorita' che ha effettuato la visita.
 |  |  |  | Art. 199. Libretti di misura dei lavori
 
 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni, ed in particolare:
 a) il    genere   di   lavorazione,   classificata   secondo   la denominazione di contratto;
 b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
 c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle  cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
 d) le   altre   memorie   esplicative,   al  fine  di  dimostrare chiaramente  ed  esattamente,  nelle  sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
 2. Qualora le quantita' delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre  ai  risultati,  i  punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi,  scandagli  e  misure  e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
 3.   Nel   caso   di   utilizzo   di   programmi   di  contabilita' computerizzata,  la  compilazione  dei  libretti  delle  misure viene effettuata   attraverso   la   registrazione  delle  misure  rilevate direttamente  in  cantiere  dall'assistente  in  contraddittorio  con l'appaltatore  o  con  il  tecnico  da  lui  delegato  e riportate su apposito brogliaccio.
 |  |  |  | Art. 200. Annotazione dei lavori a corpo
 
 1.  I  lavori  a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale,  in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di  lavorazione in cui il lavoro e' stato suddiviso, viene registrata la  quota  percentuale  dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che e' stata eseguita.
 2.  In  occasione  di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita  dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che e' stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita'.
 3.  Le  progressive  quote  percentuali  delle  varie  categorie di lavorazioni  che sono eseguite sono desunte da valutazioni effettuate dal  direttore dei lavori, il quale puo' controllare l'attendibilita' attraverso  un  riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
 |  |  |  | Art. 201. Modalita' della misurazione dei lavori
 
 1. La tenuta dei libretti delle misure e' affidata al direttore dei lavori,   cui   spetta  eseguire  la  misurazione  e  determinare  la classificazione  delle  lavorazioni  evitando eccessivi frazionamenti contabili.  La tenuta dei libretti puo' essere delegata dal direttore dei   lavori   all'assistente   dei  lavori,  sotto  la  sua  diretta responsabilita'.  Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli  sui  libretti  delle  misure con la propria firma e con quella  dell'assistente,  ove  delegato,  e curare che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o  del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
 2.  L'appaltatore e' invitato ad intervenire alle misure; egli puo' richiedere  all'ufficio  di  procedervi e deve firmare subito dopo il direttore  dei  lavori.  Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure  o  di  firmare  i  libretti  delle  misure o i brogliacci, il direttore   dei  lavori  procede  alle  misure  in  presenza  di  due testimoni,  anche  dipendenti  dall'Amministrazione,  i  quali devono firmare  i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi  dimensioni,  possono  essere compilati in sede separata. Tali disegni,   devono  essere  firmati  dall'appaltatore  o  dal  tecnico dell'appaltatore  che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati.
 |  |  |  | Art. 202. Note settimanali delle somministrazioni
 
 1.  Le  giornate  di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche' le provviste     somministrate     dall'appaltatore     sono    annotate dall'assistente  dei lavori su un brogliaccio, per essere poi scritte in   apposita   lista   settimanale.  L'appaltatore  firma  le  liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti.
 2.  Qualora siano previsti piu' assistenti, ciascuno predispone una lista  settimanale  relativa  alle specifiche attivita' alle quali e' preposto.
 |  |  |  | Art. 203. Registro di contabilita'
 
 1.  Le  annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte   dai  libretti  delle  misure  in  apposito  registro  di contabilita'  le  cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate   dal   responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione  e dall'appaltatore.
 2.  L'iscrizione  delle  partite e' fatta in ordine cronologico. Il registro  e'  tenuto  dal  direttore  dei  lavori  o,  sotto  la  sua responsabilita', dall'assistente dei lavori da lui delegato.
 3.   Le   partite   di   lavorazioni   eseguite   e   quelle  delle somministrazioni  fatte dall'appaltatore, annotate nel libretto delle misure  o nell'apposito documento informatizzato, sono trascritte nel registro  di  contabilita', segnando per ciascuna partita il richiamo della  pagina  del  libretto  nella  quale  e' annotato l'articolo di elenco  corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente  di  seguito  le  domande che l'appaltatore ritiene di fare,  le  quali  sono  formulate  e  giustificate  nel modo indicato dall'articolo 204,  nonche'  le  motivate deduzioni del direttore dei lavori.  Si  procede  con  le  stesse  modalita'  per ogni successiva annotazione  di  lavorazioni  e  di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore   si   rifiuti   di   firmare,   si  provvede  a  norma dell'articolo 204, comma 5.
 |  |  |  | Art. 204. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilita'
 
 1.  Il  registro di contabilita' e' firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, e' invitato a  farlo  entro  il  termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista  nell'astensione  o  nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
 3.  Se  l'appaltatore  ha  firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza,  nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo  e  firmando  nel  registro  le  corrispondenti  domande di indennita'  e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
 4.  Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel  registro  le  sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette  di  motivare  in  modo  esauriente le proprie deduzioni e non consente  all'Amministrazione la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento    delle    pretese   dell'appaltatore,   incorre   in responsabilita' amministrative per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a erogare.
 5.  Nel  caso  in  cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine  di  cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare  le  sue  riserve  nel  modo e nel termine sopraindicati, i fatti   registrati   si   intendono   definitivamente   accertati,  e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
 6.  Ove  per  qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa  e  completa  contabilizzazione, il direttore dei lavori puo' registrare  in  partita  provvisoria  sui  libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita' dedotte da misurazioni sommarie.   In  tale  caso  l'onere  dell'immediata  riserva  diventa operante   quando  in  sede  di  contabilizzazione  definitiva  delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
 |  |  |  | Art. 205. Sommario del registro di contabilita'
 
 1.   Ciascuna   partita   e'   riportata  in  apposito  sommario  e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
 2.  Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione  secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva  aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
 3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da   consentire   una   verifica   della   rispondenza  all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita'.
 |  |  |  | Art. 206. Stato di avanzamento lavori
 
 1.  Quando,  in relazione alle modalita' specificate nel capitolato speciale  d'appalto,  si  deve effettuare il pagamento di una rata di acconto,  il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte  tutte  le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal  principio  dell'appalto  sino ad allora ed al quale e' unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 175.
 2. Lo stato di avanzamento e' ricavato dal registro di contabilita' ma  puo'  essere  redatto  anche  utilizzando  quantita'  ed  importi progressivi  per  voce  o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 205.
 3.  Sulla  base dello stato di avanzamento lavori, il direttore dei lavori  predispone  un  certificato che, firmato dal responsabile del procedimento  per  l'esecuzione, e' preso a base dall'Amministrazione per pagare la rata di acconto.
 4.  La trasmissione dei documenti, fra il direttore dei lavori e il responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione  e fra questi e le strutture  dell'Amministrazione  preposte al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, e' effettuata con modalita' compatibili con i tempi di pagamento stabiliti nei capitolati speciali di appalto.
 5.  Ogni  certificato  di acconto emesso dal direttore dei lavori e vistato  dal  responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione,  e' annotato nel registro di contabilita'.
 |  |  |  | Art. 207. Contabilizzazione separate di lavori
 
 1.  Nel  caso  di  appalti  a  piu'  capitoli  di finanziamento, la contabilita'  e'  effettuata attraverso distinti documenti contabili, in  modo  da  consentire  una  gestione  separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento possono non essere distinti.
 |  |  |  | Art. 208. Contratti rinnovabili
 
 1.  Nel  caso  di  lavori  rinnovabili  in piu' esercizi annuali, i lavori  relativi  a  ciascun  esercizio sono liquidati chiudendone la contabilita' e collaudandoli, come se fossero fra loro distinti.
 |  |  |  | Art. 209. Certificato di ultimazione dei lavori
 
 1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione  dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti  in  contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo  alcuno,  il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio  esemplare,  seguendo  le  stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
 2.  Il  certificato di ultimazione puo' prevedere l'assegnazione di un  termine  perentorio,  non  superiore  a  sessanta  giorni, per il completamento  di  lavorazioni di piccola entita', accertate da parte del  direttore  dei  lavori  come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori, e la consegna, qualora non ancora   eseguita,  delle  documentazioni  richieste  dal  capitolato speciale d'appalto con particolare riferimento a quelle inerenti alle certificazioni  di  legge  necessarie per l'esercizio di impianti. Il mancato   rispetto  di  questo  termine  comporta  l'inefficacia  del certificato  di  ultimazione  e  la  necessita' di redazione di nuovo certificato  che  accerti  l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.  L'ultimo  acconto e' emesso solo dopo la redazione di quest'ultimo certificato.
 3.  Il  certificato di ultimazione dei lavori deve essere trasmesso al  responsabile del procedimento per l'esecuzione, all'Autorita' che ha  approvato  il  contratto, con le stesse procedure previste per la consegna dell'articolo 169.
 |  |  |  | Art. 210. Conto finale dei lavori
 
 1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito  nel capitolato speciale e con le stesse modalita' previste per  lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
 2.  Il  direttore  dei  lavori  accompagna  il conto finale con una relazione,  in  cui  sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
 a) i verbali di consegna dei lavori;
 b) gli  eventuali atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
 c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 d) gli   eventuali   nuovi   prezzi  ed  i  relativi  verbali  di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 e) gli ordini di servizio impartiti;
 f) la  sintesi  dell'andamento  e  dello  sviluppo dei lavori con l'indicazione  delle  eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
 g) i  verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 h) gli  eventuali  sinistri  o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
 i) i  processi  verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 l) le   richieste   di   proroga  e  le  relative  determinazioni dell'Amministrazione;
 m) gli   atti  contabili  (libretti  delle  misure,  registro  di contabilita', sommario del registro di contabilita);
 n) tutto  cio'  che  puo' interessare la storia cronologica della esecuzione,  aggiungendo  tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
 |  |  |  | Art. 211. Reclami dell'appaltatore sul conto finale
 
 1.  Esaminati  i documenti acquisiti ed accertatene la correttezza, il    responsabile   del   procedimento   per   l'esecuzione   invita l'appaltatore   a   prendere   cognizione   del  conto  finale  ed  a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
 2.  L'appaltatore, all'atto della firma, non puo' iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita'  durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali  non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189, eventualmente aggiornandone l'importo.
 3.  Se  l'appaltatore  non  firma il conto finale nel termine sopra indicato,  o  se  lo  sottoscrive  senza  confermare  le domande gia' formulate   nel   registro   di  contabilita',  il  conto  finale  e' considerato come definitivamente accettato.
 |  |  |  | Art. 212. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
 
 1.  Firmato  dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di   cui  all'articolo 211,  il  responsabile  del  procedimento  per l'esecuzione  trasmette,  per  le successive azioni di collaudo delle opere,  a Geniodife o all'organo tecnico centrale di Forza armata per gli  interventi  di  cui  all'articolo 7  e  accompagnandola  con una propria  relazione  finale  riservata,  la documentazione inerente lo svolgimento dei lavori costituito da:
 a) contratto  di  appalto,  atti  addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
 b) registro di contabilita', corredato dal relativo sommario;
 c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
 d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 210, comma 2;
 e) domande dell'appaltatore.
 2.   Nella   relazione   finale   riservata,  il  responsabile  del procedimento   per   l'esecuzione   esprime   parere  motivato  sulla fondatezza  delle  domande  dell'appaltatore  per  le  quali  non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189.
 |  |  |  | Art. 213. Contabilita' delle spese di lavori in amministrazione diretta
 
 1.  I  lavori  in  amministrazione  diretta sono contabilizzati con fatture  commerciali  o  note  compilate  dal  direttore  dei  lavori relativamente    a    prelievi    di    materiali    dai    magazzini dell'Amministrazione.
 2.  Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del  direttore  dei  lavori  e sono trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza.
 3.  A  corredo di ogni singola fattura, sono conservate copie degli atti  concorsuali  che  hanno  portato  alla scelta del fornitore per l'acquisto  dei  materiali  e i certificati di collaudo dei materiali ove previsto o i buoni di acquisto di cui al successivo comma 5.
 4.  L'acquisto dei materiali e' regolato da lettera ordinativo fino all'importo  di  3.500  euro  e  la  scrittura  privata  per  importi superiori.
 5.  Nel  caso  di  piccole  provviste  e  di  noli  per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura e' attuata con buoni di acquisto emessi  dal  direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori.  Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro e' di durata inferiore,  il  fornitore  emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.
 |  |  |  | Art. 214. Contabilita' delle spese di lavori per cottimi
 
 1.  I  cottimi  sono  contabilizzati  con  annotazione sul libretto dell'assistente   e   successiva   trascrizione   sul   registro   di contabilita'.   La  trascrizione  sul  registro  di  contabilita'  e' effettuata  separando  i  cottimi  e  riportando  le  annotazioni dal libretto in ordine cronologico.
 2.  Le  annotazioni  sul  libretto  dell'assistente sono firmate da questi  e  dall'appaltatore  o  suo  rappresentante.  Il  registro di contabilita'  e'  firmato,  per  ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.
 3.  Qualora  sia  necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per  l'esecuzione  puo'  disporre  l'aumento  delle  quantita'  senza ricorrere  ad  ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purche' non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.
 |  |  |  | Art. 215. Contabilita' dei lavori eseguiti con i reparti del Genio
 
 1.  Oltre  alle  documentazioni  di cui agli articoli 213 e 214, la contabilita' deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.
 2.  Le  note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su   apposito   libretto  nel  quale  sono  indicate  le  generalita' dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.
 3.  Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente  dei  lavori  trascrive  le giornate degli operai su una nota  riepilogativa  e  la  sottopone  al direttore dei lavori per la firma.  Una  volta  firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo e' trasmesso  al  responsabile del procedimento per l'esecuzione, per le successive  azioni  di  verifica e di contabilizzazione delle paghe e l'inoltro per il pagamento.
 |  |  |  | Art. 216. Pagamento delle spese in economia
 
 1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono  effettuati  dall'ufficio  amministrativo  dell'ente, o per esso competente,  sulla  base  di  fondi  specificatamente  assegnati  sui capitoli di manutenzione.
 2.  In  maniera  analoga  si  procede  per i lavori decretati dagli organi esecutivi del Genio.
 3.  Per  i  lavori  disposti  da  Geniodife  o dagli organi tecnici centrali  di  Forza  armata,  i  pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari   delegati   individuati   nell'ambito   delle   strutture amministrative piu' vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.
 4.  Per  i  pagamenti  delle  paghe  degli  operai  occasionali, il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto  del  Genio,  garantisce  che  siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.
 5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali puo' avvenire solo dopo che  sia  stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle   prescrizioni  tecniche  comprese  nelle  lettere ordinativo  o scritture  private.  Le  modalita'  di  accertamento  sono oggetto di apposite circolari emesse da Geniodife.
 |  |  |  | Art. 217. Numerazione  delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
 
 1.  I  documenti  amministrativi  e  contabili  sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile.
 2.   Il  giornale,  i  libretti  delle  misure  ed  i  registri  di contabilita',  tanto  dei  lavori come delle somministrazioni, sono a fogli  numerati  e  firmati  sul  frontespizio  dal  responsabile del procedimento per l'esecuzione.
 3.  Nel  caso di utilizzo di programmi informatizzati, i brogliacci sono   anch'essi   costituiti   da   fogli  numerati  e  firmati  sul frontespizio dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
 4. Il registro di contabilita' e' numerato e bollato dall'ufficiale rogante.
 
 
 
 Nota all'art. 217:
 - Il  testo  dell'art.  2219  del  codice  civile e' il
 seguente:
 «Art.  2219  (Tenuta  della  contabilita).  -  Tutte le
 scritture   devono   essere  tenute  secondo  le  norme  di
 un'ordinata  contabilita',  senza  spazi  in  bianco, senza
 interlinee  e senza trasporti in margine. Non vi si possono
 fare  abrasioni  e, se e' necessaria qualche cancellazione,
 questa  deve  eseguirsi  in  modo  che le parole cancellate
 siano leggibili.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 218. Iscrizione di annotazioni di misurazione
 
 1.  Le  annotazioni  delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti,  sugli  stati  dei  lavori  e  delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
 |  |  |  | Art. 219. Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
 
 1.  La  misurazione  e  classificazione  delle  lavorazioni e delle somministrazioni e' fatta in contraddittorio con l'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
 2.  Salvo  le  speciali  prescrizioni  del  presente regolamento, i risultati  delle operazioni di cui al comma 1, iscritti a libretto od a  registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine  di  ogni giorno, quando l'operazione non e' ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico  dell'appaltatore  che  ha  assistito  al  rilevamento  delle misure.
 3.  La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito  al  rilevamento  delle  misure  nel  libretto delle misure riguarda  il  semplice  accertamento  della  classificazione  e delle misure prese.
 4. E' firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante il giornale dei  lavori  per  la sola parte relativa alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in cantiere.
 |  |  |  | Art. 220. Firma dei soggetti incaricati
 
 1.  Ciascun  soggetto  incaricato,  per  la  parte  che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume   la   responsabilita'  dell'esattezza  delle  cifre  e  delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
 2.  Il  direttore  dei  lavori  conferma  o  rettifica,  previe  le opportune  verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
 3.  Il  responsabile del procedimento per l'esecuzione, dopo averli riscontrati,  appone  la  sua  firma  sui documenti che riassumono la contabilita'.
 |  |  |  | Art. 221. Contabilita' soggette a revisione
 
 1.  Tutte  le  contabilita'  dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo fino  all'importo  di  200.000  euro  e  con i reparti del Genio sono verificate prima del pagamento del saldo.
 2.  L'autorita'  responsabile  dell'approvazione  del collaudo puo' disporre,  per  motivi  eccezionali,  anche  una revisione preventiva all'effettuazione delle operazioni di collaudo.
 |  |  |  | Art. 222. Modalita' delle revisioni. Correzioni dei documenti contabili
 
 1.  La revisione e' effettuata da uffici di revisione organicamente inseriti  nelle  strutture  alle  quali  e'  demandata  la nomina dei collaudatori.
 2. Gli uffici di revisione possono richiedere agli organi esecutivi del  Genio  l'integrazione  dei  documenti  contabili  trasmessi  con ulteriori  disegni,  relazioni, certificazioni e altra documentazione ritenuta necessaria.
 3.  Nei  casi  di  cui  all'articolo 221,  comma 2, le osservazioni dell'ufficio sono fornite al collaudatore e trasmesse al responsabile del  procedimento  per  l'esecuzione  delle opere affinche' si attivi prima dell'avvio delle operazioni di collaudo per la regolarizzazione delle  carenze  riscontrate. L'autorita' che dispone il collaudo puo' comunicare al solo collaudatore osservazioni di particolare rilievo.
 4.   Al  termine  delle  operazioni  di  collaudo  provvisorio,  la contabilita'  e'  sottoposta all'ufficio di revisione per la verifica delle  correzioni  disposte  dal  collaudatore  e  per  la  revisione contabile   finale  propedeutica  alla  definitiva  approvazione  del collaudo da parte dell'Amministrazione.
 |  |  |  | Art. 223. Oggetto del collaudo
 
 1.  Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o  il  lavoro  sono  stati  eseguiti  a  regola  d'arte  e secondo le prescrizioni  tecniche  prestabilite,  in  conformita' del contratto, delle  varianti  e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che   i   dati   risultanti   dalla   contabilita'  e  dai  documenti giustificativi  corrispondono  fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita' dei materiali,  dei  componenti  e  delle  provviste,  e che le procedure espropriative  poste  a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente  e  diligentemente.  Il  collaudo  comprende altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
 2.    Il   collaudo   comprende   anche   l'esame   delle   riserve dell'appaltatore,   sulle   quali   non   sia  gia'  intervenuta  una risoluzione   definitiva  in  via  amministrativa,  se  iscritte  nel registro  di  contabilita'  e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
 3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
 a) quando   si   tratti   di   opere   e  lavori  di  particolare complessita';
 b) nel  caso  di  intervento  affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della legge;
 c) nel  caso  di  opere  e  lavori  su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
 d) nel  caso  di  opera o lavoro comprendenti significative e non abituali  lavorazioni  non  piu'  ispezionabili  in  sede di collaudo finale;
 e) nei  casi  di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni;
 f) nei  casi  in  cui,  in relazione all'evoluzione esecutiva dei lavori, l'Amministrazione lo reputi necessario.
 
 
 
 Nota all'art. 223:
 - Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  1  della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 56.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 224. Funzionari che possono assumere l'incarico di collaudo
 
 1.  I  collaudi  sono  di norma eseguiti da ufficiali del Genio con anzianita'  di  grado superiore a quella del direttore dei lavori con specifica  qualificazione  professionale commisurata alla tipologia e categoria  degli  interventi,  alla  loro complessita' ed al relativo importo  che non abbiano avuto ingerenze nelle fasi di progettazione, affidamento  ed  esecuzione  dei  lavori da collaudare, nonche' nella trattazione degli eventuali contenziosi con la ditta e nell'attivita' di   controllo.   Puo'  far  parte  della  commissione  di  collaudo, limitatamente  ad  un  solo componente, un funzionario amministrativo che  abbia  prestato  servizio  a  Geniodife per almeno cinque anni e dotato  di riconosciuta professionalita', ovvero di idonea esperienza e   di   adeguato   titolo   di   studio  in  relazione  alla  natura dell'intervento da collaudare.
 2.  I collaudi possono anche essere eseguiti da ufficiali del Genio in  ausiliaria  o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n.  812,  purche' in possesso dei requisiti di anzianita' indicati al comma 1.
 3.  I  collaudatori  sono  iscritti  in un Albo del Ministero della difesa, redatto e aggiornato da Geniodife, che riporta, per gli scopi di  cui  all'articolo 28, comma 4, della legge, il titolo di studio e le  specifiche  qualificazioni. Nell'individuazione dei collaudatori, si  tiene  conto  dei  requisiti professionali necessari in relazione alla natura delle opere da collaudare.
 4.  In  casi  di  particolare  complessita'  tecnica delle opere da collaudare, l'Amministrazione puo' avvalersi, con decisione motivata, di  professionisti  esterni di riconosciuta preparazione nel settore, avvalendosi   degli  elenchi  istituiti  presso  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.
 
 
 
 Note all'art. 224:
 - La  legge  26 giugno  1965,  n.  812 (Indennita' agli
 ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della
 riserva   incaricati  del  collaudo  di  lavori  del  Genio
 militare  e  del  Genio  aeronautico),  e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 180 del 20 luglio 1965.
 - Il   testo   dell'art.   28,   comma  4  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
 «Art. 28 (Collaudi e vigilanza). 1.-3. Omissis.
 4.  Per  le  operazioni di collaudo, le amministrazioni
 aggiudicatrici  nominano  da uno a tre tecnici di elevata e
 specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
 alla  loro  complessita'  e  all'importo  degli  stessi.  I
 tecnici   sono   nominati  dalle  predette  amministrazioni
 nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
 di   carenza   di  organico  accertata  e  certificata  dal
 responsabile  del  procedimento.  Possono  fare parte delle
 commissioni   di   collaudo,   limitatamente   ad  un  solo
 componente,   i   funzionari   amministrativi  che  abbiano
 prestato   servizio   per  almeno  cinque  anni  in  uffici
 pubblici.  E'  abrogata ogni diversa disposizione, anche di
 natura regolamentare.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 225. Nomina del collaudatore
 
 1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di ultimazione dei lavori, l'autorita'  responsabile dell'approvazione del contratto attribuisce l'incarico  del  collaudo a uno dei soggetti individuati all'articolo precedente.
 2.  Nel  caso  di collaudo in corso d'opera l'incarico e' assegnato entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.
 3.  Nel  caso  di opere di particolare complessita', che richiedono piu'  professionalita', il collaudo e' affidato ad una commissione di collaudo  composta  da  tre  membri  tra i quali Geniodife designa il presidente della commissione.
 4.  Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo  o  ad  uno  dei componenti della commissione di collaudo e' affidato  anche il collaudo statico, purche' essi abbiano i requisiti previsti  dalla  legge.  Per  i  lavori eseguiti in zone classificate sismiche,  il  collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme  sismiche.  Ove  necessario,  in  corso  d'opera,  puo'  essere nominato un collaudatore statico.
 |  |  |  | Art. 226. Avviso ai creditori
 
 1.  All'atto  della  redazione  del  certificato di ultimazione dei lavori,  qualora  eseguiti  all'esterno  di  sedimi  o  installazioni militari,  il  responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione da' avviso  al  Sindaco  o  ai Sindaci del comune nel cui territorio sono stati eseguiti i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente   l'invito  per  coloro  i  quali  vantino  crediti  verso l'appaltatore  per  indebite  occupazioni,  di aree o stabili e danni arrecati  nell'esecuzione  dei  lavori, a presentare entro un termine non  superiore  a  sessanta  giorni  le ragioni dei loro crediti e la relativa  documentazione.  L'avviso  e'  pubblicato  anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
 2.  Trascorso  questo  termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
 3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti  da  lui  riconosciuti  e  quindi  rimette  al collaudatore i documenti  ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a  ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
 |  |  |  | Art. 227. Documenti da fornirsi al collaudatore
 
 1.  Il  responsabile  del  procedimento  per  la fase di esecuzione trasmette  all'organo di collaudo, entro centoventi giorni dalla data di  ultimazione  dei  lavori,  oltre  alla documentazione relativa al conto finale:
 a) copia  conforme  del  progetto  approvato, completo di tutti i suoi  allegati,  nonche'  dei  progetti  e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
 b) originale  di  tutti  i  documenti  contabili o giustificativi prescritti   dal   presente  regolamento  e  di  tutte  le  ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
 2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del  procedimento  per  la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo:
 a) copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonche' delle eventuali varianti approvate;
 b) copia  del  programma  contrattualmente  adottato  ai fini del riferimento  convenzionale  al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione  dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
 c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
 d) verbale  di  consegna  dei  lavori  ed  eventuali  verbali  di sospensione e ripresa lavori;
 e) rapporti  periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;
 f) verbali   di   prova   sui   materiali,  nonche'  le  relative certificazioni di qualita'.
 3.   All'organo  di  collaudo  devono  altresi'  essere  comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
 4.  Ferma  restando la responsabilita' dell'organo di collaudo, nel custodire  la  documentazione  ricevuta in originale, il responsabile del procedimento custodisce la copia conforme.
 |  |  |  | Art. 228. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi
 
 1.  Esaminati  i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno  della  visita  di  collaudo  e ne informa il responsabile del procedimento   per  l'esecuzione,  nonche'  l'autorita'  che  gli  ha attribuito   l'incarico.   Il   responsabile   del  procedimento  per l'esecuzione  ne  da' tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei  lavori,  al  personale  incaricato  della  sorveglianza  e della contabilita'  dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza  giornaliera  dei lavori, affinche' intervengano alle visite di collaudo.
 2. Eguale avviso e' dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di  Amministrazioni  od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
 3.  Se  l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione e la relativa spesa e' posta a carico dell'appaltatore.
 4.  Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
 |  |  |  | Art. 229. Estensione delle verificazioni di collaudo
 
 1.  Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
 2.  La  verifica  della buona esecuzione di un lavoro e' effettuata attraverso  accertamenti,  saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica   necessari.  Qualora  tra  le  prestazioni  dell'appaltatore rientri  l'acquisizione  di  concessioni,  autorizzazioni,  permessi, comunque  denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative,  il  collaudatore  accerta  il  tempestivo e diligente operato   dell'appaltatore   ed  evidenzia  gli  oneri  eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma   restando   la   discrezionalita'   dell'organo   di  collaudo nell'approfondimento  degli  accertamenti,  il  collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
 a) durante   la   fase   delle  lavorazioni  degli  scavi,  delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di   collaudo   finale   o   la   cui   verifica   risulti  complessa successivamente all'esecuzione;
 b) nei  casi  di  interruzione  o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
 3.  Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle   relative   cause   l'organo  di  collaudo  trasmette  formale comunicazione  all'appaltatore,  al responsabile del procedimento per l'esecuzione  e  all'autorita' che gli ha affidato l'incarico, con la indicazione  dei  provvedimenti  da  assumere  per  la  ripresa  e il completamento  delle  operazioni  di  collaudo.  Nel  caso di ritardi attribuibili  all'organo  di  collaudo,  l'autorita'  che ha affidato l'incarico,  assegna  un termine non superiore a trenta giorni per il completamento  delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali revoca l'incarico,  ferma  restando  la responsabilita' dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
 4.  L'Amministrazione  puo'  richiedere  al  collaudatore  in corso d'opera   parere  su  eventuali  varianti,  richieste  di  proroga  e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.
 |  |  |  | Art. 230. Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
 
 1.  L'appaltatore,  a  propria  cura  e spesa, mette a disposizione dell'organo  di  collaudo  gli  operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire  le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
 2.  Rimane  a  cura  e  carico  dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire   le   parti   del   lavoro,   che  sono  state  alterate nell'eseguire tali verifiche.
 3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il  collaudatore  dispone  che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
 |  |  |  | Art. 231. Processo verbale di visita
 
 1.  Della  visita  di  collaudo  e'  redatto  processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
 a) la localita' e la provincia;
 b) il titolo dell'opera o del lavoro;
 c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
 d) la  data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
 e) l'importo delle somme autorizzate;
 f) le generalita' dell'appaltatore;
 g) le  date  dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
 h) il  tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
 i) la data e l'importo del conto finale;
 l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalita' del collaudatore o dei collaudatori;
 m) i giorni della visita di collaudo;
 n) le  generalita' degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
 2.  Sono  inoltre  descritti  nel  processo verbale i rilievi fatti dall'organo  di  collaudo,  le  singole  operazioni  e  le  verifiche compiute,  il  numero  e  la  profondita'  dei  saggi  effettuati e i risultati  ottenuti.  I  punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
 3.  Nel  caso  di  collaudo  in  corso  d'opera,  le visite vengono eseguite  con  la  cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento  progressivo  della  regolare  esecuzione  dei lavori. I relativi  verbali,  da  trasmettere  al responsabile del procedimento entro  trenta  giorni  successivi alla data delle visite, riferiscono anche   sull'andamento   dei   lavori  e  sul  rispetto  dei  termini contrattuali  e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari,  senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
 4.  I  processi  verbali,  oltre  che  dall'organo  di  collaudo  e dall'appaltatore,  sono  firmati  dal  direttore  dei  lavori.  Detti processi  verbali  sono,  inoltre, firmati dagli assistenti che hanno collaborato nell'esecuzione dei lavori.
 5.  Quando  per  lavori  di  notevole  importanza  e'  fissato  nel capitolato  speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo  ha  luogo  decorso  il  suddetto  periodo,  fatta  salva la regolarizzazione  degli  atti  di  collaudo  dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di visita.
 |  |  |  | Art. 232. Relazioni
 
 1.  L'organo  di  collaudo  redige  un'apposita  relazione  in  cui raffronta  i  dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con  i  dati  di  progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili  e  formula  le  proprie  considerazioni  sul  modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite  dal  direttore  dei  lavori. In tale relazione l'organo di collaudo  espone  in  forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
 a) se il lavoro sia o no collaudabile;
 b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
 c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
 d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
 e) il credito liquido dell'appaltatore.
 2.  In  relazione  separata  e  riservata il collaudatore espone il proprio  parere  sulle  domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non e' gia' intervenuta una risoluzione definitiva.
 3.  Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di   qualificazione   il  collaudatore  valuta,  tenuto  conto  delle modalita'  di  conduzione  dei  lavori  e  delle  domande  e  riserve dell'impresa,  se a suo parere l'impresa e' da reputarsi negligente o in malafede.
 |  |  |  | Art. 233. Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione
 
 1.  In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le  verifiche  vengono  estese  al  fine  di  apportare  le opportune rettifiche nel conto finale.
 2.  In  caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni  e  ne riferisce all'Amministrazione e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, presentandogli le sue proposte.
 |  |  |  | Art. 234. Difetti e mancanze nell'esecuzione
 
 1.  Riscontrandosi  nella  visita  di  collaudo  difetti o mancanze riguardo   all'esecuzione  dei  lavori  tali  da  rendere  il  lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 239.
 2.  Se  i  difetti  e  le  mancanze  sono  di  poca  entita' e sono riparabili   in   breve   tempo,   l'organo   di  collaudo  prescrive specificatamente    le    lavorazioni    da    eseguire,   assegnando all'appaltatore  un  termine;  il  certificato  di  collaudo  non  e' rilasciato  sino  a  che  da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,    confermata   dal   responsabile   del   procedimento   per l'esecuzione,   risulti   che  l'appaltatore  abbia  completamente  e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta'  dell'organo  di  collaudo  di  procedere  direttamente alla relativa verifica.
 3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita' dell'opera   e  la  regolarita'  del  servizio  cui  l'intervento  e' strumentale,  l'organo  di  collaudo  determina,  nell'emissione  del certificato,  la  somma  che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
 |  |  |  | Art. 235. Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato
 
 1.  Qualora  esistano eccedenze su quanto autorizzato ed approvato, comunicate dall'appaltatore in sede di collaudo, pena la decadenza di ogni  eventuale  diritto  di  risarcimento, o rilevate dall'organo di collaudo,  quest'ultimo  sospende  il  rilascio  del  certificato  di collaudo e ne riferisce all'autorita' che gli ha conferito l'incarico e  al  responsabile  del  procedimento  per  la  fase  di esecuzione, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.
 2.   Nel  caso  in  cui  l'autorita'  ritenga  che  le  lavorazioni riguardanti  l'eccedenza  siano  meritevoli  di collaudo, l'organo di collaudo  accerta  e  segnala  l'utilita'  delle  stesse  in rapporto all'opera    e    all'arricchimento   intervenuto.   La   valutazione dell'arricchimento   e'   effettuata   con   le   modalita'  previste dall'articolo 173,  comma 6,  con esclusione della quota di utili per l'impresa,   nonche'   delle  somme  per  interessi  e  rivalutazione monetaria.
 3.  L'autorita',  acquisito  anche  il  parere del responsabile del procedimento   per   la   fase   di   esecuzione,  si  pronuncia  sul riconoscimento   delle  lavorazioni  eccedenti  e,  qualora  ritenute accettabili,  ne  autorizza  il  pagamento  o  con fondi compresi nel quadro  economico, ove disponibili, o mediante ulteriore assegnazione da emettere a cura degli Enti programmatori.
 4. Qualora le lavorazioni eccedenti non siano ritenute accettabili, l'appaltatore dovra' provvedere immediatamente alla demolizione delle opere  eccedenti e al ripristino dello stato dei luoghi, a sue cure e spese.
 5.  L'eventuale  riconoscimento  delle  lavorazioni non autorizzate fatta  dall'Amministrazione  non  libera il direttore dei lavori e il personale  incaricato  dalla  responsabilita'  che  loro  incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
 |  |  |  | Art. 236. Certificato di collaudo
 
 1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di  collaudo,  qualora  ritenga  collaudabile  il  lavoro,  emette il certificato di collaudo che deve contenere:
 a) l'indicazione  dei  dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
 b) i  verbali  di  visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate.
 2. Nel certificato l'organo di collaudo:
 a) riassume   per  sommi  capi  il  costo  del  lavoro  indicando partitamente  le  modificazioni,  le  aggiunte, le deduzioni al conto finale;
 b) determina  la  somma  da  porsi  a carico dell'appaltatore per danni  da rifondere all'Amministrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo;
 c) dichiara,  salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio di revisione,  il  conto  liquido  dell'appaltatore e la collaudabilita' dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
 3.  Il  certificato di collaudo, redatto secondo le modalita' sopra specificate,  ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi  due  anni  dalla  data  della  relativa emissione ovvero dal termine  stabilito  nel  capitolato  speciale  per  detta  emissione. Decorsi  i due anni, il collaudo si intende approvato anche se l'atto formale  di  approvazione  non  e'  intervenuto  entro due mesi dalla scadenza   del   suddetto   termine.   Nell'arco   di   tale  periodo l'appaltatore  e'  tenuto  alla  garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera,  indipendentemente  dalla  intervenuta  liquidazione  del saldo.
 |  |  |  | Art. 237. Consegna anticipata delle opere
 
 1. Qualora l'ente utente abbia necessita' di occupare od utilizzare l'opera  o  il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato  prima  che  intervenga  il  collaudo  provvisorio  di cui all'articolo 236,  comma 3,  il  responsabile del procedimento per la fase di esecuzione puo' autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che:
 a) sia  stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico e le  omologazioni  e  certificazioni richieste dalle norme vigenti per l'esercizio di impianti;
 b) siano   stati   eseguiti  i  necessari  allacciamenti  idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 d) sia  stato  redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
 2. Ai fini della predetta consegna anticipata l'organo di collaudo, qualora  costituito  ovvero  un  collaudatore  tecnico  nominato  dal responsabile  del  procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle  condizioni  sopra  specificate  nonche' effettua le necessarie constatazioni  per  accertare  che  l'occupazione  e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione e  senza  ledere i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un   verbale,   sottoscritto   anche   dal  direttore  dei  lavori  e dall'appaltatore,  da  vistare  dal responsabile del procedimento per l'esecuzione,  nel  quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
 3.  Il  collaudatore tecnico puo' anche coincidere con il direttore dei lavori.
 4.  La  presa  in  consegna  anticipata  non  incide  sul  giudizio definitivo  sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle responsabilita' contrattuali dell'appaltatore.
 |  |  |  | Art. 238. Obblighi per determinati risultati
 
 1. Il collaudo puo' avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia  assunto  l'obbligazione  di  ottenere determinati risultati ad esecuzione  dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non  e' diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane  vincolato  fino  all'accertamento  dei risultati medesimi, da comprovarsi   con   apposito   certificato   del   responsabile   del procedimento,  e  propone  le  somme  da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
 |  |  |  | Art. 239. Lavori non collaudabili
 
 1.  Nel  caso  in  cui  l'organo  di  collaudo ritiene i lavori non collaudabili,  ne  informa l'Amministrazione trasmettendo, tramite il responsabile  del procedimento per l'esecuzione, per le ulteriori sue determinazioni,  il  processo  verbale,  nonche'  le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 232.
 |  |  |  | Art. 240. Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
 
 1.  Il  certificato  di  collaudo  e' firmato dall'appaltatore, dal direttore  dei  lavori  e dagli assistenti dei lavori contestualmente alla sua redazione da parte dell'organo di collaudo.
 All'atto  della  firma  egli puo' aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
 2.  Tali  domande  devono  essere formulate e giustificate nel modo prescritto  dal  regolamento  con  riferimento  alle riserve e con le conseguenze previste.
 3.  L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle  singole  osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo,  formulando  le  proprie  considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
 |  |  |  | Art. 241. Ulteriori provvedimenti amministrativi
 
 1.  Condotte  a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato  ricevuto, l'organo di collaudo trasmette all'Amministrazione i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
 a) il processo verbale di visita;
 b) le proprie relazioni;
 c) il certificato di collaudo;
 d) il  certificato  del  responsabile  del  procedimento  di  cui all'articolo 234, comma 2;
 e) la    relazione   sulle   osservazioni   dell'appaltatore   al certificato di collaudo.
 2.  L'Amministrazione,  preso  in  esame  l'operato  e le deduzioni dell'organo  di  collaudo  e  richiesto,  quando  ne  sia  il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti  necessari  all'esame, effettua la revisione contabile degli atti   e  delibera  entro  sessanta  giorni  sull'ammissibilita'  del certificato   di  collaudo,  sulle  domande  dell'appaltatore  e  sui risultati  degli  avvisi  ai  creditori  di  cui all'articolo 226. Le deliberazioni dell'Amministrazione sono notificate all'appaltatore.
 |  |  |  | Art. 242. Svincolo della cauzione
 
 1.  Alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo o del certificato  di  regolare  esecuzione  di  cui  all'articolo 245,  si procede,  con  le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve  previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della  cauzione  prestata  dall'appaltatore  a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
 2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di   saldo   non  oltre  il  novantesimo  giorno  dall'emissione  del certificato   di   collaudo   ovvero   del  certificato  di  regolare esecuzione.
 3.  Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione  dell'opera  ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 
 
 
 Note all'art. 242:
 - Il  testo  dell'art.  1666  del  codice  civile e' il
 seguente:
 «Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite). -
 Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei
 contraenti  puo'  chiedere  che  la  verifica  avvenga  per
 partite.  In  tal  caso  l'appaltatore  puo'  domandare  il
 pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
 Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di
 opera  pagata;  non produce questo effetto il versamento di
 semplici acconti.».
 - Il  testo  dell'art.  1669  del  codice  civile e' il
 seguente:
 «Art.  1669  (Rovina  e  difetti  di  cose immobili). -
 Quando  si  tratta  di  edifici  o  di  altre cose immobili
 destinate  per loro natura a lunga durata, se, nel corso di
 dieci  anni  dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o
 per  difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte,
 ovvero   presenta  evidente  pericolo  di  rovina  o  gravi
 difetti,  l'appaltatore  e'  responsabile nei confronti del
 committente  e  dei  suoi  aventi  causa, purche' sia fatta
 denunzia entro un anno dalla scoperta.
 Il  diritto  del  committente  si  prescrive in un anno
 dalla denunzia.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 243. Commissioni collaudatrici
 
 1. Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.
 2.  Nel  caso  in  cui  vi  e'  dissenso  tra  i  componenti  della commissione  di  collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza  e  la  circostanza  deve  risultare  dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
 |  |  |  | Art. 244. Collaudo  dei  lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica
 
 1.  Ai  fini dell'articolo 28, comma 6, della legge, sono lavori di grande  rilevanza  economica  o di particolare complessita' quelli di importo  superiore  a 25.000.000 di euro. Per tali lavori il collaudo e'   effettuato  sulla  base  della  certificazione  di  qualita'  di materiali  o  componenti  impiegati  che  hanno  incidenza  sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
 
 
 
 Nota all'art. 244:
 - Il   testo   dell'art.   28,   comma  6  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
 «Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1.-5. Omissis.
 6.   Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di
 particolare  complessita'  tecnica  o  di  grande rilevanza
 economica  il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
 certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 245. Certificato di regolare esecuzione
 
 1.  Il  certificato  di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.
 2.  Il  certificato  di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi  dall'ultimazione  dei  lavori  e  contiene  gli elementi di cui all'articolo 232.
 |  |  |  | Art. 246. Approvazione degli atti di collaudo
 
 1.   Finche'  non  e'  intervenuta  l'approvazione  degli  atti  di collaudo,  l'Amministrazione  ha  facolta'  di  procedere ad un nuovo collaudo.
 |  |  |  | Art. 247. Compenso spettante ai collaudatori
 
 1.  I  compensi  spettanti  ai  funzionari di cui all'articolo 224, comma 1  e  2, sono determinati secondo le previsioni del regolamento di  cui  all'articolo 18,  comma 1, della legge, adottato con decreto del  Ministro  della  difesa  7 febbraio  2003,  n.  90.  Ai predetti funzionari  compete  anche  il riconoscimento degli oneri di missione secondo le normative vigenti.
 2.   I   compensi   spettanti   ai  collaudatori  non  appartenenti all'organico dell'Amministrazione, per l'effettuazione del collaudo e della  revisione  degli  atti contabili, si determinano applicando le tariffe  professionali degli ingegneri ed architetti con le riduzioni eventualmente   previste  per  l'espletamento  di  attivita'  per  la pubblica  amministrazione con i limiti di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 1989, n. 155.
 3.  L'importo  da prendere a base del compenso di cui al comma 2 e' quello  risultante  dallo  stato  finale  dei  lavori,  al  lordo  di eventuali  ribassi  e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore  diverse  da  quelle iscritte a titolo risarcitorio. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per  cento  per  ogni  componente oltre il primo, viene calcolato una sola  volta  e diviso tra tutti i componenti della commissione. Per i collaudi  in  corso  d'opera,  il  compenso determinato come sopra e' aumentato  del  20  per  cento.  Il  rimborso  delle spese accessorie previsto   dalla   tariffa   professionale  puo'  essere  determinato forfettariamente,  per  ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento.
 4.  Gli  oneri  necessari  per  la  liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.
 
 
 
 Note all'art. 247:
 - Per  il  testo  dell'art.  18 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, si veda in note all'art. 17.
 - Per  il  decreto del Ministro della difesa 7 febbraio
 2003, n. 90, si veda in note all'art. 17.
 - Il  testo dell'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge
 2 marzo  1989,  n.  65  (Disposizioni in materia di finanza
 pubblica),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 51 del
 2 marzo  1989,  convertito, con modificazioni, con legge 26
 aprile 1989, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 100 del 2 maggio 1989 e' il seguente:
 «Art. 4. - 1-12 (Omissis).
 «12-bis.  Per  le  prestazioni  rese dai professionisti
 allo  Stato  e  agli altri enti pubblici relativamente alla
 realizzazione  di  opere  pubbliche o comunque di interesse
 pubblico,  il  cui  onere  e'  in tutto o in parte a carico
 dello  Stato  e degli altri enti pubblici, la riduzione dei
 minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 248. Lavori soggetti a collaudo
 
 1.   Sono   soggetti   a  collaudo  tutti  i  lavori  di  cui  agli articoli 122,  123  e  124,  eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta  e  mediante  i  reparti  del  Genio  anche  con l'ausilio di personale di truppa.
 2.  Non  sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione diretta  e  quelli  a  cottimo  regolati da lettera ordinativo, per i quali  e'  rilasciato  un certificato di buona esecuzione redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
 3.  Per  i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente che  ha  decretato  l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 185, puo'  disporre  anche  la  redazione  di  un  certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.
 |  |  |  | Art. 249. Nomina dei collaudatori
 
 1.  I collaudatori sono nominati da Geniodife e dall'organo tecnico centrale  di  Forza  armata per gli interventi di cui all'articolo 7, con  le  stesse  modalita'  di cui all'articolo 225 e nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 224, commi 1 e 2.
 2.  Per gli interventi decretati dai comandanti degli enti di Forza armata,  il  collaudatore  e' nominato dal capo dell'organo esecutivo del Genio di Forza armata competente per giurisdizione.
 |  |  |  | Art. 250. Documenti da consegnare al collaudatore
 
 1.  Per  il  collaudo  dei  lavori  sono forniti al collaudatore il progetto,   i  rendiconti  delle  spese  effettuate  per  manodopera, materiali  e  noleggi, completi di fatture quietanziate, per i lavori in  amministrazione  diretta  e  i  documenti  relativi ai cottimi da presentare  in  maniera analoga a quanto previsto per la contabilita' dei lavori ad impresa.
 |  |  |  | Art. 251. Certificato di collaudo
 
 1.  Il  collaudatore,  effettuate le operazioni di verifica tecnica dei  lavori e contabile della documentazione di cui all'articolo 250, provvede  alla  redazione  del certificato di collaudo che e' firmato anche dal direttore dei lavori e dall'assistente dei lavori.
 2.     Ove    riscontri    elementi    di    particolare    rilievo tecnico-amministrativo,   il   collaudatore   redige   una  relazione riservata  da  inviare  a  Geniodife, anche se l'intervento sia stato decretato da altro ente.
 |  |  |  | Art. 252. Collaudo delle opere a finanziamento della NATO
 
 1.  Il  collaudo  delle opere realizzate con il finanziamento della NATO e' eseguito con le procedure di cui ai Capi I e II.
 2.  Acquisito  il  certificato  di collaudo, Geniodife trasmette il documento  riepilogativo  di spesa, redatto dall'organo esecutivo del Genio  che  ha  seguito  i  lavori,  per  la  successiva accettazione tecnico-amministrativa  delle  opere  da  parte degli organismi della NATO.
 3.  L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della NATO non ha effetti sui termini di cui all'articolo 233.
 |  |  |  | Art. 253. Collaudo delle opere finanziate dai Paesi alleati
 
 1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento di Paesi alleati  e'  disposto  da Geniodife con le stesse procedure di cui ai Capi I, II e III.
 2.  Il  collaudo  e' limitato agli aspetti tecnici con verifica che siano  state  rispettate  tutte le normative vigenti, con particolare riferimento  a  quelle  di  carattere  strutturale  ed impiantistico, compresa   l'acquisizione   delle   omologazioni   previste  ai  fini dell'esercizio degli impianti.
 3.  Il  collaudo  amministrativo  delle  opere  e'  eseguito  dagli organismi del paese alleato.
 |  |  |  | Art. 254. Collaudo opere realizzate fuori dal territorio nazionale
 
 1.  Nel  caso  di  opere  eseguite dai reparti del Genio o da ditte dell'Unione  europea  il  collaudo  e'  disposto  da Geniodife con le medesime procedure di cui ai Capi I, II e III ad esclusione di quelle di cui all'articolo 226.
 2.  Nel caso di opere eseguite da ditte locali diverse da quelle di cui  al  comma 1,  il collaudo e' disposto da Geniodife, nel rispetto delle procedure del Paese straniero che sono integralmente richiamate nei contratti di cui all'articolo 158.
 3.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, la verifica della contabilita' finale  e  la  nomina dei collaudatori seguono le stesse procedure di cui ai Capi I, II e III.
 |  |  |  | Art. 255. Consegna delle opere all'Ente di impiego
 
 1.  Al  termine  delle  operazioni  di  collaudo  e nei casi di cui all'articolo 237,   si  provvede  alla  consegna  dell'infrastruttura realizzata,  o  soggetta  a lavori, fra il direttore dei lavori ed il comandante dell'ente o suo delegato.
 2.  La  consegna  e'  formalizzata  in  un  verbale  di consegna da sottoporre  successivamente  al  visto del capo dell'organo esecutivo del Genio competente.
 3.  Il  verbale  di consegna contiene la descrizione delle opere in fase  di  consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale sono  allegate  tutte le plarimetrie atte ad individuare la geometria delle opere realizzate, nonche', ove previsto, tutti gli schemi degli impianti  con  esplicitazione  dei  criteri  di  funzionamento, delle modalita' di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.
 |  |  |  | Art. 256. Responsabilita' del consegnatario
 
 1.  Con  la  consegna  delle  opere,  di  cui  all'articolo 255, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.
 2.  Il  comandante dell'ente puo' fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente  le  manutenzioni  di  cui  all'articolo 123, comma 1, lettere a),  b) e c), e non puo' procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti  installati.  La manutenzione consentita e' mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate.
 3.  Le  esigenze  di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono  rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.
 |  |  |  | Art. 257. Abrogazione di norme
 
 1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 a) il   regio   decreto   17  marzo  1932,  n.  365,  concernente regolamento per i lavori del Genio militare;
 b) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, concernente condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare;
 c) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 367, concernente capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del Genio militare;
 d) il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939,  concernente  il  regolamento  per  i  lavori,  le provviste e i servizi  da  eseguirsi  in  economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.
 
 
 
 Note all'art. 257:
 - Per  il  regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, si veda
 in note alle premesse.
 - Il  regio  decreto  17 marzo 1932, n. 366 (Condizioni
 generali  per  l'appalto dei lavori del Genio Militare), e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 96 del 26 aprile
 1932.
 - Il  regio  decreto  17 marzo 1932, n. 367 (Capitolato
 generale d'appalto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 96 del 26 aprile 1932.
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 5 dicembre 1983, n. 939, si veda in note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 258. Disposizioni transitorie
 
 1.   Le   norme   che   disciplinano   i   compiti  dei  dipendenti dell'Amministrazione, comunque interessati all'esecuzione dei lavori, sono di immediata applicazione.
 2.  Le  disposizioni  del  regolamento  che riguardano il modo o il contenuto   delle   obbligazioni  del  contratto,  si  applicano,  ai contratti stipulati, successivamente alla loro entrata in vigore.
 3.  Le  norme  del  regolamento  che  attengono  alle  modalita' di svolgimento  delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi  si  applicano ai bandi pubblicati, successivamente alla loro data di entrata in vigore.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 aprile 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Martino, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
 
 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 349
 |  |  |  | Allegato A (previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3)
 
 ---->   Vedere allegato a pag. 70  <----
 |  |  |  | Allegato B (previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3)
 
 ---->   Vedere allegato da pag. 71 a pag. 72  <----
 |  |  |  | Allegato C (previsto dall'art. 119, comma 11)
 
 MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI
 
 Preinformazione
 
 1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo  telegrafico, numeri di telefono telex e telefax dell'Ente appaltante.
 2. a) Luogo di esecuzione;
 2.  b) natura ed entita' dei lavori e, se l'opera e' suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;
 2.  c) se  disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti.
 3.   a) Data   provvisoria   per   l'avvio   delle  procedure  di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
 3. b) se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori;
 3.  c) se  noto,  calendario  provvisorio  di  realizzazione  dei lavori.
 4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.
 5. Altre informazioni.
 6. Data di spedizione dell'avviso.
 7.  Data  di  ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
 8.  Eventuale  indicazione  del  fatto  che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
 |  |  |  | Allegato D (previsto dall'art. 119, comma 11)
 
 PROCEDURE APERTE
 
 1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'Ente appaltante.
 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
 3. b) forma del contratto oggetto del bando di gara.
 3. a) Luogo di esecuzione;
 3.    b) natura   ed   entita'   dei   lavori   da  effettuare  e caratteristiche  generali  dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori  complementari  e,  se  nota, una stima dei calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate;
 3.  c) se  l'opera  o  l'appalto e' suddiviso in lotti, ordine di grandezza  dei diversi lotti e possibilita' di presentare offerte per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti;
 3.   d) indicazioni   relative   alla   finalita'   dell'opera  o dell'appalto  quando  quest'ultimo  comporti  anche l'elaborazione di progetti.
 4.  Termine  ultimo  per il completamento dei lavori o durata del contratto  e,  per  quanto  possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
 5.  a) Nome  e  indirizzo  del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari;
 3. b) eventualmente, importo e modalita' di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.
 6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
 3. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
 3. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
 7.  a) Eventualmente,  persone  ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
 3. b) data, ora e luogo di tale apertura.
 8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
 9.  Modalita'  essenziali  di  finanziamento  e  di pagamento c/o riferimento alle disposizioni in materia.
 10.   Eventualmente,  forma  giuridica  che  dovra'  assumere  il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
 11.  Condizioni  minime  di  carattere  economico  e  tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:
 a) periodo  di  tempo durante il quale l'offerente e' vincolato dalla propria offerta;
 b) criteri   che   verranno   utilizzati  per  l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo piu' basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri;
 c) eventuale divieto di varianti;
 d) altre informazioni;
 e) data  di  pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  o  menzione della sua mancata pubblicazione;
 f) data di spedizione del bando di gara;
 g) data  di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
 h) eventuali  indicazioni  del  fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.
 |  |  |  | Allegato E (previsto dall'art. 119, comma 11)
 
 PROCEDURE RISTRETTE
 
 1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e teletax dell'Ente appaltante.
 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
 3. b) eventualmente,   motivazione  del  ricorso  alla  procedura accelerata;
 3. c) forma del contratto oggetto del bando di gara.
 3. a) Luogo di esecuzione;
 3.   b) natura   ed   entita'   dei   lavori   da   effettuare  e caratteristiche  generali  dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori  complementari  e,  se  nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate;
 3.  c) se  l'opera  o  l'appalto e' suddiviso in lotti, ordine di grandezza  dei diversi lotti e possibilita' di presentare offerte per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti;
 3.   d) indicazioni   relative   alla   finalita'   dell'opera  o dell'appalto  quando  quest'ultimo  comporti  anche l'elaborazione di progetti.
 4.  Termine  ultimo  per il completamento dei lavori o durata del contratto  e,  per  quanto  possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
 5.   Eventualmente,   forma  giuridica  che  dovra'  assumere  il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
 6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione;
 3. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
 3. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
 7.  Termine  ultimo  di  spedizione  degli  inviti  a  presentare offerte.
 8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
 9.  Modalita'  essenziali  di  finanziamento  e  di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia.
 10.    Indicazioni   riguardanti   la   situazione   propria   di imprenditori,  nonche'  le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare.
 11.  Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino nell'invito a presentare offerte.
 12. Eventuale divieto di varianti.
 13. Altre informazioni.
 14.  Data  di  pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  o  menzione della sua mancata pubblicazione.
 15. Data di spedizione del bando di gara.
 16.  Data  di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
 17.  Eventuale  indicazione  del  fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
 |  |  |  | Allegato F (previsto dall'art. 119, comma 11)
 
 PROCEDURE NEGOZIATE
 
 1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
 3. b) eventualmente,   motivazione  del  ricorso  alla  procedura accelerata;
 3. c) forma del contratto oggetto del bando di gara.
 3. a) Luogo di esecuzione;
 3. b) natura    ed   entita'   dei   lavori   da   effettuare   e caratteristiche  generali  dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori  lavori  e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate;
 3. c) se  l'opera  o  l'appalto  e' suddiviso in lotti, ordine di grandezza  dei diversi lotti e possibilita' di presentare offerte per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti;
 3. d) indicazioni    relative   alla   finalita'   dell'opera   o dell'appalto  quando  quest'ultimo  comporti  anche l'elaborazione di progetti.
 4.  Termine  ultimo  per il completamento dei lavori o durata del contratto  e,  per  quanto  possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
 5.   Eventualmente,   forma  giuridica  che  dovra'  assumere  il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
 6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione;
 3. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
 3. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
 7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
 8.  Modalita'  essenziali  di  finanziamento  e  di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
 9.     Indicazioni     riguardanti    la    situazione    propria dell'imprenditore,  nonche'  informazioni e formalita' necessarie per la  valutazione  delle  capacita'  minime  di  carattere  economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere.
 10. Eventuale divieto di varianti.
 11.  Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori gia' prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
 12.  Data  o  date  delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
 13. Altre informazioni.
 14.  Data  di  pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
 15. Data di spedizione del bando di gara.
 16.  Data  di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
 17.  Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
 18.  Eventuale  indicazione  del  fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
 |  |  |  | Allegato G (previsto dall'art. 119, comma 11)
 
 APPALTI AGGIUDICATI
 
 1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
 2.  Procedura  di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata  non  preceduta  da  pubblicazione  di  un  bando  di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.
 3. Data di aggiudicazione dell'appalto.
 4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
 5. Numero di offerte ricevute.
 6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
 7.  Natura  ed  estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita.
 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
 9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui e' stato aggiudicato l'appalto  o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
 10.  Eventualmente,  valore  e  parte  del  contratto che possono essere subappaltati a terzi.
 11. Altre informazioni.
 12.  Data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
 13. Data di spedizione del presente avviso.
 14.  Data  di  ricezione  dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
 |  |  |  |  |