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| Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | COMUNICATO |  | Verifica  di  esclusione  dalla  procedura  di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto per la realizzazione del 3° tronco della  S.S. 268 del Vesuvio compreso lo svincolo di Angri, presentato dall'ANAS. |  | 
 |  |  |  | Con  la  determinazione  dirigenziale n. prot. DSA/2005/18582 del 21 luglio  2005  la  Direzione  per  la  salvaguardia  ambientale  ha esaminato  la comunicazione relativa al progetto per la realizzazione del  3°  tronco  della  S.S.  268 del Vesuvio compreso lo svincolo di Angri,  presentato dall'ANAS S.p.a. - Compartimento viabilita' per la Campania  con  sede in viale Kennedy, 25 - 80125 - Napoli, disponendo che  l'opera di progetto costituisce modifica sostanziale al progetto di  completamento  della  viabilita' riferita al 3° tronco della S.S. 268  quale viabilita' esistente ma non in esercizio e non valutata ai sensi  della  legge n.  349/1986  e  poiche'  non  e'  previsto dalla normativa  di settore escludere dalla VIA progetti di completamento o modifica  sostanziale  di interventi funzionali ad opere esistenti ma non  funzionanti  per  le  quali non e' stata espletata in origine la procedura di VIA, si ritiene che il progetto non possa essere escluso dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986. Il  testo integrale del citato parere e' disponibile sul sito del Ministero    dell'ambiente    e    della   tutela   del   territorio: http://www.minambien te.it/Sito/settori  azione/via/dde  via/dde  via.htm;   detto  parere via  puo'  essere  impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre  1971,  n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
 Sono  fatti  salvi  gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.
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